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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 506/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
MIGLIORINO GIANNI, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Occorre dichiarare in primis la contumacia dell' ; infatti, verificata la regolarità delle notifiche CP_1
effettuate dal ricorrente, l'ente non si è costituito nel presente giudizio.
All'odierna udienza del 28.1.2025 parte ricorrente ha concluso, chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere, in base al pagamento effettuato dall'ente convenuto delle somme richieste nel presente giudizio.
pagina 1 di 2 Tale circostanza è stata provata dal ricorrente che ha esibito i pagamenti ricevuti dall' ; pertanto CP_1
non sussiste un interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale.
Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'ente resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Nulla sulle spese di lite.
Vallo della Lucania, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Miele ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 506/2024 promossa da:
), rappresentato e difeso dall'avv.to Parte_1 C.F._1
MIGLIORINO GIANNI, giusta procura in atti
RICORRENTE/I contro
), Controparte_1 P.IVA_1
RESISTENTE/I CONTUMACE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si premette che la parte relativa allo svolgimento del processo viene omessa alla luce del nuovo testo dell'art. 132 comma 2, n. 4 c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma 17 della L. 69 del 2009, peraltro applicabile anche ai processi pendenti in forza della norma transitoria di cui all'art. 58, comma
2 legge cit.) nel quale non è più indicata, fra il contenuto della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”, bensì “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”, dovendosi dare, altresì, applicazione al novellato art. 118, 1° comma, disp. attuaz. c.p.c., ai sensi del quale “la motivazione della sentenza di cui all'articolo 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Occorre dichiarare in primis la contumacia dell' ; infatti, verificata la regolarità delle notifiche CP_1
effettuate dal ricorrente, l'ente non si è costituito nel presente giudizio.
All'odierna udienza del 28.1.2025 parte ricorrente ha concluso, chiedendo la dichiarazione della cessata materia del contendere, in base al pagamento effettuato dall'ente convenuto delle somme richieste nel presente giudizio.
pagina 1 di 2 Tale circostanza è stata provata dal ricorrente che ha esibito i pagamenti ricevuti dall' ; pertanto CP_1
non sussiste un interesse del ricorrente al provvedimento giurisdizionale.
Nulla sulle spese di lite, attesa la mancata costituzione in giudizio dell'ente resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. Dichiara la cessata materia del contendere;
2. Nulla sulle spese di lite.
Vallo della Lucania, 28 gennaio 2025
Il Giudice dott. Mario Miele
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