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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 04/08/2025, n. 538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 538 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
RG. N. 1551 /2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 cpc e pendente
TRA
( ) con l'Avv. Saverio COSI come da procura in atti Parte_1 C.F._1
ATTORE E
( ) con l'Avv. Monica BOTTINO come da Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.07.2025 tenutasi in modalità telematica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trasmesse dalla sola parte convenuta e da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte delle decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. ha proposto ricorso in opposizione “avverso ruoli esattoriali e diritti sottesi Parte_2 ex art. 615 cpc” allegando foto1 ritraente i rispettivi numeri di ruolo, la data di emissione e gli importi e deducendo al riguardo l'intervenuta prescrizione. Deduceva, inoltre, l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non era stata (validamente) notificata e della quale il contribuente era venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta del concessionario, segnalando al riguardo orientamenti giurisprudenziali (Cass. n. 7228/2020; Cass. Sez. Unite n. 19704/2015). 1 Aggiungeva che, dovendo nel caso in esame trovare applicazione la disciplina che prevedeva il termine quinquennale di prescrizione (Cass. nn.14244/2022, 25790/2009) la corrispondente obbligazione doveva ritenersi estinta e venuto meno il diritto per l'Agente della Riscossione nonché l'ente impositore a richiedere le somme in esame.
Costituendosi in giudizio parte convenuta ha eccepito, in via preliminare: a) l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda in quanto proposta dal ricorrente avverso estratti di ruolo, atti che venivano consegnati al contribuente su semplice richiesta aventi, quindi, una mera funzione informativa e non possedendo alcun valore giuridico;
b) l'inammissibilità della domanda in merito alle cartelle impugnate ed ai successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento notificate), in quanto l'atto introduttivo del giudizio, era stato proposto tardivamente oltre i 60 giorni decorrenti dalla notifica degli stessi avvenuta alla parte, indicandosi con precise le singole attività di notifica per ogni cartella;
c) l'infondatezza del rilievo in merito alla intervenuta prescrizione, dovendo, al riguardo, trovare applicazione il termine decennale così come stabilito da recente autorevole orientamento (Cass. n. 7660/2022). Nel corso del processo, sulla base della documentazione in atti, all'udienza del 10.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione
La domanda è inammissibile apparendo fondato il primo dei preliminari rilievi svolti da parte convenuta.
Giova, infatti, su tale aspetto sottolineare che secondo costante orientamento della giurisprudenza, anche di recente ribadito, l'estratto di ruolo non costituisce un atto impugnabile in maniera autonoma, in quanto “non esprime alcuna pretesa tributaria autonoma rispetto a quella propria della cartella e, quindi, non è impugnabile autonomamente dovendo il contribuente attendere la notifica della cartella di pagamento…in tal senso plurime pronunce della Corte di legittimità hanno consolidato il principio per cui l'impugnazione diretta dell'estratto del ruolo è inammissibile ove la relativa cartella sia stata regolarmente notificata, circostanza indimostrata, precisandosi che...diversamente opinando e quindi ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass. 19165/2023- n. 29552/2023)
Ciò posto, poiché nel caso in esame l'impugnativa ha riguardato i soli estratti di ruolo non essendovi stata alcun altra allegazione in merito alla cartella esattoriale, la domanda deve ritenersi inammissibile. Spese come da soccombenza (calcolo spese: parametro da 52mila a 260mila, valori prossimi ai medi, tre fasi di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda.
2) Condanna il Sig. al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali, Parte_1 spese che si liquidano in euro 7.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali. Viterbo, 01.08.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO sezione civile, in persona del G.U. dott. Eugenio Maria Turco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G.N. 76/2020 avente ad oggetto: opposizione ex art. 615 cpc e pendente
TRA
( ) con l'Avv. Saverio COSI come da procura in atti Parte_1 C.F._1
ATTORE E
( ) con l'Avv. Monica BOTTINO come da Controparte_1 P.IVA_1 procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI: all'udienza del 10.07.2025 tenutasi in modalità telematica, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni trasmesse dalla sola parte convenuta e da ritenersi riportate e trascritte nella presente parte delle decisione.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Sig. ha proposto ricorso in opposizione “avverso ruoli esattoriali e diritti sottesi Parte_2 ex art. 615 cpc” allegando foto1 ritraente i rispettivi numeri di ruolo, la data di emissione e gli importi e deducendo al riguardo l'intervenuta prescrizione. Deduceva, inoltre, l'ammissibilità dell'impugnazione della cartella (e/o del ruolo) che non era stata (validamente) notificata e della quale il contribuente era venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo rilasciato su richiesta del concessionario, segnalando al riguardo orientamenti giurisprudenziali (Cass. n. 7228/2020; Cass. Sez. Unite n. 19704/2015). 1 Aggiungeva che, dovendo nel caso in esame trovare applicazione la disciplina che prevedeva il termine quinquennale di prescrizione (Cass. nn.14244/2022, 25790/2009) la corrispondente obbligazione doveva ritenersi estinta e venuto meno il diritto per l'Agente della Riscossione nonché l'ente impositore a richiedere le somme in esame.
Costituendosi in giudizio parte convenuta ha eccepito, in via preliminare: a) l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda in quanto proposta dal ricorrente avverso estratti di ruolo, atti che venivano consegnati al contribuente su semplice richiesta aventi, quindi, una mera funzione informativa e non possedendo alcun valore giuridico;
b) l'inammissibilità della domanda in merito alle cartelle impugnate ed ai successivi atti interruttivi (intimazioni di pagamento notificate), in quanto l'atto introduttivo del giudizio, era stato proposto tardivamente oltre i 60 giorni decorrenti dalla notifica degli stessi avvenuta alla parte, indicandosi con precise le singole attività di notifica per ogni cartella;
c) l'infondatezza del rilievo in merito alla intervenuta prescrizione, dovendo, al riguardo, trovare applicazione il termine decennale così come stabilito da recente autorevole orientamento (Cass. n. 7660/2022). Nel corso del processo, sulla base della documentazione in atti, all'udienza del 10.7.2025 la causa veniva trattenuta in decisione
La domanda è inammissibile apparendo fondato il primo dei preliminari rilievi svolti da parte convenuta.
Giova, infatti, su tale aspetto sottolineare che secondo costante orientamento della giurisprudenza, anche di recente ribadito, l'estratto di ruolo non costituisce un atto impugnabile in maniera autonoma, in quanto “non esprime alcuna pretesa tributaria autonoma rispetto a quella propria della cartella e, quindi, non è impugnabile autonomamente dovendo il contribuente attendere la notifica della cartella di pagamento…in tal senso plurime pronunce della Corte di legittimità hanno consolidato il principio per cui l'impugnazione diretta dell'estratto del ruolo è inammissibile ove la relativa cartella sia stata regolarmente notificata, circostanza indimostrata, precisandosi che...diversamente opinando e quindi ammettendo l'azione di mero accertamento negativo del credito risultante dalla cartella o dal ruolo tutte le volte in cui il contribuente si procuri un estratto di ruolo in cui essa sia riportata si produrrebbe l'effetto distorto di rimettere in termini il debitore rispetto alla possibilità di impugnare la cartella anche in tutti i casi in cui (come il presente) egli fosse già stato ben a conoscenza, in precedenza, della sua esistenza (Cass. 19165/2023- n. 29552/2023)
Ciò posto, poiché nel caso in esame l'impugnativa ha riguardato i soli estratti di ruolo non essendovi stata alcun altra allegazione in merito alla cartella esattoriale, la domanda deve ritenersi inammissibile. Spese come da soccombenza (calcolo spese: parametro da 52mila a 260mila, valori prossimi ai medi, tre fasi di legge).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara inammissibile la domanda.
2) Condanna il Sig. al pagamento in favore di parte convenuta delle spese processuali, Parte_1 spese che si liquidano in euro 7.000,00 oltre IVA, CPA e 15% spese generali. Viterbo, 01.08.2025
Il Giudice
Dott. Eugenio Maria Turco