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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 06/05/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 6 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1215/2022 R.G. vertente fra
( , rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Parte_1 C.F._1
Roberto Toscano ( ) ed anche disgiuntamente dall'Avv. Gaetano C.F._2
Giampalmo ( e dall'Avv. Angela Pedone;
C.F._3
RICORRENTE
- in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Adeltina Salierno;
RESISTENTE
/Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 28.04.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere stato dipendente a tempo pieno ed indeterminato dell' dal 1994 sino al 31 gennaio 2022, Controparte_2
1 data del suo pensionamento per raggiunti limiti di età come Dirigente Medico Psichiatra presso il D.S.M. (Dipartimento di Salute Mentale) di , di aver ricoperto : a) l'incarico CP_1 di Dirigente medico con “coordinamento attività ambulatoriali periferiche (NOT)” dal
31/12/2010 sino al 31/01/2016; b) l'incarico di Dirigente medico con “coordinamento attività territoriale svolta dal Nucleo Operativo Territoriale di Palazzo San Gervasio” dal giorno
01/03/2000 al 30/07/2003; c) l'incarico di “Responsabile del Nucleo Operativo Territoriale di
Palazzo San Gervasio” dal 31/7/2003 al 30/12/2010; 3. Con delibera del Direttore Generale n. Cont 838 del 31/12/2015 veniva adottato definitivamente l'Atto aziendale pertanto, al fine di rendere operativo il modello organizzativo delineato da quest'ultimo, veniva ridefinito il sistema degli incarichi dirigenziali aziendali .A tal fine, con delibera del Direttore Generale n.
36 del 26/01/2016, veniva attribuito al TO , in virtù dell'elevato grado di Pt_1
professionalità ed esperienza acquisite nonché delle valutazioni positive per il suo operato,
l'incarico di Dirigente di Struttura Semplice Dipartimentale denominato “U.O.S.D. Spazio
Psichiatrico Diagnosi e Cura di Melfi”, afferente al Dipartimento Salute Mentale aziendale;
Tuttavia, a causa della grave criticità in cui versava il Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura di
Melfi dovuta alla carenza di personale - come più volte attestato dal Dr. mediante Pt_1
Cont numerose comunicazioni rivolte al Direttore Sanitario al Direttore del DSM oltre che al
Direttore Generale l'istante si vedeva costretto a rinunciare a detto ultimo incarico con CP_1
Cont valenza dipartimentale. Tale rinuncia veniva recepita dall' con deliberazione n. 22 del
13/01/2017; In seguito, e precisamente dal mese di febbraio 2017 sino al mese di luglio 2018,
l' non conferiva al Dr. alcun incarico;
Infatti, solo a seguito di CP_1 Pt_1
istanza/diffida ex art. 410 c.p.c del 22/06/2018 trasmessa per il tramite dei sottoscritti difensori, l' con delibera del Commissario n. 539 del 27/07/2018, conferiva CP_1 all'istante l'incarico professionale denominato “DH Psichiatrico Territoriale Melfi” graduato
AS5, punti n. 6 .Tanto premesso, la parte indicata in epigrafe adiva il Tribunale e domandava accertato e dichiarato il relativo diritto, condannare l' Controparte_2
al risarcimento del danno non patrimoniale alla professionalità subito dal ricorrente,
[...]
da liquidarsi in via equitativa ex art. 1226 c.c. nonché al risarcimento del danno patrimoniale, causato al ricorrente per la dequalificazione professionale derivante dal conferimento di un incarico basico graduato AS5, punti n.6, e per un periodo che va da luglio 2018 al 31 gennaio
2022, danno che, in applicazione del criterio proposto in narrativa, va riconosciuto e liquidato in € 56.820,20, fatta salva diversa quantificazione che verrà ritenuta di giustizia anche in applicazione, ove occorra, di criteri di determinazione equitativa;
B) condannare controparte
2 al pagamento di spese e compensi del presente giudizio, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori anticipatari.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
nel merito, domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio e la infondatezza e la carenza probatoria delle allegazioni avversarie.
La causa, previa integrazione del contraddittorio, veniva istruita documentalmente e, in data 6 maggoio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato telematicamente la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Il ricorso merita accoglimento.
La parte ricorrente, con il presente giudizio, rivendica il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale e del danno da perdita di chance subito per effetto del demansionamento subito a
Cont far data dal 27.7.2018, data in cui l' di con delibera del Commissario n. 539 del CP_1
27/07/2018, conferiva all'istante l'incarico professionale denominato “DH Psichiatrico
Territoriale Melfi” graduato AS5, punti n. 6 , sino al 31 gennaio 2022.
Passando al merito, in tema di demansionamento, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento costante e condivisibile, ha statuito: “Quando il lavoratore allega un demansionamento riconducibile ad un inesatto adempimento dell'obbligo gravante sul datore di lavoro ai sensi dell'art. 2103 c.c., è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento del suo obbligo, o attraverso la prova della mancanza in concreto del demansionamento, ovvero attraverso la prova che fosse giustificato dal legittimo esercizio dei poteri imprenditoriali o disciplinari oppure, in base all'art. 1218 c.c., a causa di un'impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile” (ex multis Cass. civ., sez. lav., sentenza n. 4211 del 03.03.2016) precisando tuttavia che: “…nel caso in cui venga denunziata la violazione dell'art. 2103 cod. civ. allegando di avere sofferto una dequalificazione professionale, il giudice deve stabilire se le mansioni dallo stesso svolte finiscano per impedire la piena utilizzazione e l'ulteriore arricchimento della professionalità acquisita nella fase pregressa del rapporto, tenendo conto che non ogni modifica quantitativa
3 delle mansioni, con riduzione delle stesse, si traduce automaticamente in una dequalificazione professionale, che invece implica una sottrazione di mansioni tale – per la sua natura e portata, per la sua incidenza sui poteri del lavoratore e sulla sua collocazione nell'ambito aziendale – da comportare un abbassamento del globale livello delle prestazioni del lavoratore con sottilizzazione delle capacità dallo stesso acquisite ed un conseguenziale impoverimento della sua professionalità…”(si veda, in parte motiva, Cass. civ., sez. lav., ordinanza n. 22488 del 09.09.2019) nonché, sul piano risarcitorio, che: “In tema di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da demansionamento e dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico
o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, dell'esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, cosicché non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c. del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l'inadempimento datoriale” (ex multis Cass. civ., sez. lav. Sentenza n. 29047 del
05.12.2017).
Tanto premesso e passando all'esame del caso di specie, il sig. ha allegato che Pt_1
dapprima in qualità di Direttore di Unità Operativa, aveva il compito di indicare direttive generiche e specifiche di carattere programmatico, tecnico – organizzative, ma anche diagnostiche e terapeutiche per un efficiente svolgimento dell'attività sanitaria nonché di verificare l'attività dei singoli medici addetti alla struttura. Successivamente invece, con l'attribuzione del nuovo degradante incarico, il Dr. ha svolto solo ed esclusivamente Pt_1
attività ambulatoriale senza alcun tipo di responsabilità, eccetto la propria attività sanitaria. Il ricorrente ha poi, dedotto che tale comportamento datoriale integri la fattispecie del demansionamento e da tale presupposto fa discendere il diritto, rivendicato nel presente giudizio, al risarcimento del danno non patrimoniale e da perdita di chance che allega di avere subito.
Orbene tale dato non è mai stato contestato dalla società resistente, la quale si è limitata a dedurre genericamente, che suddetto incarico era l'unico conferibile all'interno del nuovo
4 organigramma aziendale. Circostanza questa sconfessata dalla documentazione allegata da parte ricorrente, dalla quale invero emerge il conferimento di incarichi di rilievo, successivi al
2018, a soggetti diversi dal ricorrente. Con l'ordinanza n. 23325/2023, la Corte di Cassazione ha fornito alcune precisazioni in tema di demansionamento del lavoratore. Nella fattispecie esaminata, i giudici d'appello confermavano la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di ed aveva accertato che il lavoratore era stato illegittimamente demansionato;
CP_3
CP_ pertanto, aveva condannato la società a risarcire il danno commisurato al 20% della retribuzione globale di fatto, per la qualifica ricoperta comprese le mensilità aggiuntive, per ogni mese di demansionamento, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo. Secondo la
Corte territoriale, dal momento che l'art. 2103 c.c. è posto a salvaguardia della professionalità, il datore di lavoro non può assegnare mansioni che, pur riconducibili alla medesima area di inquadramento, concretizzino di fatto un mutamento in pejus delle stesse, e al giudice è demandata la verifica dell'omogeneità delle mansioni svolte. Nello specifico, il giudice di merito aveva accertato che il lavoratore era stato in precedenza assegnato a compiti di coordinamento del personale tecnico con assunzione di responsabilità e professionalità superiore rispetto ad un semplice operatore di macchine, mansioni alle quali era stato adibito
CP_ successivamente. A questo punto, la società si rivolgeva alla Suprema Corte asserendo che il dipendente non aveva descritto le mansioni svolte e non le aveva confrontate con quelle precedenti così trascurando di offrire al giudice elementi dai quali desumere l'esistenza di una dequalificazione. I giudici di legittimità davano torto alla società ricorrente stabilendo che
“Qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l'onere di provare l'esatto adempimento, dimostrando l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore”. Il divieto per il datore di variazione in pejus ex art. 2103 c.c., opera anche nel caso in cui al dipendente, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del lavoratore, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso. Di conseguenza, a fronte dell'allegata denuncia di assegnazione a mansioni differenti e ritenute dequalificanti, la datrice di lavoro avrebbe dovuto dimostrarne l'equivalenza. In virtù di ciò, il Tribunale
Supremo rigettava il ricorso. Nel caso in esame è possibile applicare il suddetto principio di diritto, in quanto la società resistente non ha assolto l'onera probatorio su di essa gravante, ovvero non ha dimostrato l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro posto di
5 lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore
La sussunzione dei fatti come prospettati dal ricorrente nella fattispecie del demansionamento comporta l'accoglimento della domanda diretta ad ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale e da perdita di chance,
Per tutte le ragioni esposte, consegue l'accoglimento del ricorso.
Sulle spese, in applicazione del principio della soccombenza, l' resistente va CP_2
condannata al pagamento delle spese di lite, determinate ex DM 37/2018 in euro 2.019,00 oltre il 15% per spese generali;
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 28.4.2022, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente, al risarcimento del danno e, per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta al pagamento della somma pari al 40% della retribuzione mensile lorda percepita da da luglio 2018 a gennaio 2022; Parte_1
2) condanna l' al pagamento delle spese di giudizio che Controparte_5
liquida in euro 2.019 oltre al 15% per spese generali e IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario;
Potenza, lì 6 maggio 2025
Il Giudice
Giuseppina Valestra
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