Articolo 16 della Legge 9 aprile 1984, n. 61
Articolo 15Articolo 17
Versione
12 aprile 1984
Art. 16.

L' articolo 54 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , e' sostituito dal seguente:
"Il trattamento economico spettante, a norma dell' articolo 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 , ai componenti il seggio e' fissato in lire 75.000 per il presidente e in lire 60.000 per ciascun scrutatore e per il segretario al lordo delle ritenute di legge.
Al presidente, a ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale nazionale, degli uffici elettorali circoscrizionali e degli uffici elettorali provinciali di cui agli articoli 8, 9 e 10 della presente legge, a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori dei rispettivi consessi, e' corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente, di lire 35.000 per il presidente, e di lire 25.000 per ciascun componente e per il segretario, nonche', se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
Al personale dipendente dal Ministero dell'interno, dal Ministero di grazia e giustizia e dal Ministero degli affari esteri, anche se dirigente, addetto a servizi elettorali in Italia, e' concessa, in deroga alle vigenti disposizioni, l'autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario sino ad un massimo di 40 e 80 ore mensili, rispettivamente, per i periodi dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 maggio al 15 luglio dell'anno in cui hanno luogo le elezioni.
Il contingente e' fissato con decreto del Ministro competente e comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per i provvedimenti formali di autorizzazione".
Entrata in vigore il 12 aprile 1984
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