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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1120/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
VALERIA GRANDIZIO, ETTORE TRIOLO e GIANFRANCO ESPOSITO.
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.7.2021, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, della
1 pensione di inabilità o in subordine l'assegno mensile di assistenza - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Parte ricorrente denuncia nel ricorso l'insufficiente valutazione, da parte del CTU
- chiamato ad indagare in ordine alle patologie del ricorrente in relazione alla prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità) - di tutte le patologie del ricorrente, tant'è che il calcolo che ne è derivato, è la risultanza di una errata e incompleta valutazione, ed è al disotto dell'effettiva percentuale di invalidità di cui soffre il ricorrente;
3. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché il CTU nella fase CP_1
sommaria ha correttamente valutato le patologie
4. Espletata Ctu medico legale ed acquisita documentazione, all'udienza calendarizzata per la data del 7.1.2025, sostituita dalla modalità di trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127ter cpc, la causa veniva discussa.
5. La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
6. Il Ctu medico-legale nominato (dr. ) ha accertato che Persona_1
parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (che riducono permanentemente la sua capacità lavorativa del 100% ed integrano, dal mese di febbraio 2021 il requisito medico per ottenere la pensione di inabilità.
7. Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
8. Sussistendo anche il requisito reddituale (come da documentazione in atti), va pertanto dichiarato il diritto di parte ricorrente alla pensione di inabilità dal mese di febbraio 2021
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al
2 valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al
D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del
10.6.2021
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
- Accoglie il ricorso
- Dichiara il diritto di alla pensione di invalidità civile ex Parte_2
art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dall' 1.2.2021 e, condanna e per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dei relativi ratei arretrati in misura di legge e CP_1
con la decorrenza indicata,
- Condanna infine l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1
complessivi € 2.588,00 di cui € 2.251,00 per compensi ed € 338,00 per spese generali, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.
Lì, 23/01/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
3
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 1120/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. TARSITANO DAVIDE Parte_1
ricorrente
E
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
VALERIA GRANDIZIO, ETTORE TRIOLO e GIANFRANCO ESPOSITO.
resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 27.7.2021, parte ricorrente - a seguito di dichiarazione di dissenso delle conclusioni poste dal CTU nominato ex art. 445 bis cpc diretto al riconoscimento dell'indennità d'accompagnamento, della
1 pensione di inabilità o in subordine l'assegno mensile di assistenza - chiedeva la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio ai sensi dell'art. 445/bis 6 comma cpc
2. Parte ricorrente denuncia nel ricorso l'insufficiente valutazione, da parte del CTU
- chiamato ad indagare in ordine alle patologie del ricorrente in relazione alla prestazione richiesta (assegno mensile di assistenza o la pensione di inabilità) - di tutte le patologie del ricorrente, tant'è che il calcolo che ne è derivato, è la risultanza di una errata e incompleta valutazione, ed è al disotto dell'effettiva percentuale di invalidità di cui soffre il ricorrente;
3. Si costituiva l' chiedendo il rigetto della domanda poiché il CTU nella fase CP_1
sommaria ha correttamente valutato le patologie
4. Espletata Ctu medico legale ed acquisita documentazione, all'udienza calendarizzata per la data del 7.1.2025, sostituita dalla modalità di trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127ter cpc, la causa veniva discussa.
5. La domanda è fondata e merita accoglimento, nei limiti di seguito indicati.
6. Il Ctu medico-legale nominato (dr. ) ha accertato che Persona_1
parte ricorrente è risultata affetta da un complesso di infermità (che riducono permanentemente la sua capacità lavorativa del 100% ed integrano, dal mese di febbraio 2021 il requisito medico per ottenere la pensione di inabilità.
7. Le risultanze della Ctu medico legale appaiono pienamente condivisibili, essendo la espletata indagine correttamente eseguita ed immune da profili di censurabilità.
8. Sussistendo anche il requisito reddituale (come da documentazione in atti), va pertanto dichiarato il diritto di parte ricorrente alla pensione di inabilità dal mese di febbraio 2021
9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , CP_1
nonché distratte ex art. 93 c.p.c., determinate come da dispositivo, rispetto al
2 valore minimo previsto dallo scaglione di riferimento e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tenuto conto dei criteri di cui al
D.M. n. 147 del 13.8.2022, emanato ai sensi dell'art.213, comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247 che si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore ( 23.10.2022) ed in relazione alle linee guida delle liquidazioni giudiziali del Tribunale di Vibo Valentia Sezione Lavoro- Previdenza del
10.6.2021
Pqm
Il giudice del lavoro, il g.o.p dott.ssa Susanna Cirianni così decide:
- Accoglie il ricorso
- Dichiara il diritto di alla pensione di invalidità civile ex Parte_2
art. 12 della legge n. 118/71 con decorrenza dall' 1.2.2021 e, condanna e per l'effetto, condanna l' alla corresponsione dei relativi ratei arretrati in misura di legge e CP_1
con la decorrenza indicata,
- Condanna infine l' al pagamento dei compensi professionali liquidati in CP_1
complessivi € 2.588,00 di cui € 2.251,00 per compensi ed € 338,00 per spese generali, rimborso forfettario, I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarsi ex art. 93
c.p.c.
Lì, 23/01/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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