Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 13/02/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale nella persona della dott.ssa Gianna Valeri, in funzione di giudice monocratico, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5342/2019promossa da:
( CF ) e ( CF Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con il patrocinio dell'Avv. Ugo Cardosi presso il medesimo C.F._2
elettivamente domiciliati in Latina Via F. Petrarca n. 39 per procura in calce all'atto introduttivo
- PARTE ATTRICE
CONTRO
:
( CF con il patrocinio dell'Avv. Giovanni CP_1 C.F._3
Paoletti presso il medesimo elettivamente domiciliata in Via Quattro Giornate di Napoli in Cisterna di Latina per procura in calce alla comparsa di costituzione
- PARTE CONVENUTA
NONCHE'
CONTRO
:
CP_2
- PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE
OGGETTO: MANDATO
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione del 13 febbraio 2025, i procuratori delle parti concludevano
1
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
CONTROVERSIA
Con atto di citazione notificato in data 21 ottobre 2019, e Parte_1 Parte_2
convenivano in giudizio innanzi all'intestato Tribunale al fine di
[...] CP_1
sentire accogliere le seguenti conclusionui:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Latina, accertare e dichiarare l'inadempimento del sig. CP_1 al contratto di mandato dedotto in citazione per quanto in premessa e per l'effetto condannarlo al pagamento della somma di € 40.000,00 in favore di e , oltre Parte_1 Parte_2 interessi legali”.
A sostegno della domanda gli attori deducevano di aver conferito procura al convenuto per atto notarile del 18/7/2006 per la vendita di un immobile di loro proprietà con facoltà di concordare il prezzo e le modalità di pagamento;
si esponeva inoltre che in forza di tale procura, aveva venduto l'immobile a per atto per notaio CP_1 Controparte_3
del 4/7/2007 al prezzo dichiarato di € 15.000,00 di cui veniva rilasciata quietanza Per_1 all'acquirente, mai rimesso ai venditori mandanti.
Si deduceva altresì che con atto di citazione notificato in data 12 ottobre 2015, gli attori chiedevano al Tribunale di accertare l'inadempimento del alle obbligazioni CP_1 di mandato e di condannarlo al risarcimento del danno nella misura di € 15.000,00.
In narrativa si esponeva inoltre che in tale giudizio, aveva dichiarato in sede CP_1
di comparsa di costituzione che il prezzo concordato con l'acquirente ammontava ad €
40.000,00 e che la somma indicata nel rogito pari ad € 15.000,00 era stata versata con tre assegni intestati a mentre € 25.000,00 venivano pagati mediante lavori edili CP_2 effettuati dall'acquirente in favore di e dei coniugi con restituzione A_ Pt_2 degli assegni all'acquirente che pagava in contanti a . A_
Veniva dato conto della estinzione di tale giudizio.
Gli attori pertanto, stante la ritenuta frode perpetrata a loro danno dall'acquirente in combutta con il convenuto ed i coniugi e , chiedevano al A_ CP_2
convenuto in questa sede il pagamento di € 40.000,00 quale reale prezzo di vendita, assumendo l'inadempimento di alla obbligazioni scaturenti dal mandato. CP_1
Si costituiva il convenuto con comparsa di costituzione con istanza di chiamata di terzo in causa chiedendo il rigetto della domanda attrice e rassegnando le seguenti conclusioni:
“IN VIA PRELIMINARE
2 a- dichiarare la nullità della citazione per difetto della vocatio in ius ai sensi dell'art.164 cpc.
b- dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio non avendo gli attori previamente svolto la procedura di negoziazione assistita introdotta dal D.L. 132/2014 e relativa legge di conversione 10 novembre 2014 n.162 la c.d. mediazione obbligatoria prevista dall'art.
3, quale condizione di procedibilità della domanda a decorrere dal 9 febbraio 2015 per il pagamento a qualsiasi titolo di somme di denaro pari o inferiori a 50.000,00 Euro (eccetto
i pagamenti derivanti dal risarcimento danni da circolazione veicoli e natanti, già compresi nella precedente previsione normativa ed eccetto le materie sottoposte a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1 bis, D.Lgs. 28/2010).
c- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione e decadenza ex artt. 2947 e 2964 c.c. dall'obbligo del rendiconto e dal diritto al risarcimento dei danni.
NEL MERITO
d- accertare e dichiarare la dispensa tacita dal rendiconto, da parte del sig. , CP_1
al mandato per cui è causa, essendosi questo esaurito con il pagamento del prezzo, della compravendita, avvenuto con l'intestazione degli assegni di 5.000,00 EU cadauno intestati a , come da istruzioni ricevute dai mandanti CP_2 Parte_3
e- accertare che sig.ri e erano meri intestatari fiduciari Parte_1 Parte_2 del bene oggetto di mandato, “pactum Fiduciae”, essendo invece il bene stesso di proprietà dei SIg.ri e . CP_4 A_
f- Respingere, la domanda attrice perchè infondata in fatto e in diritto per tutte le motivazioni indicate nella narrativa del presente atto.
g- Rigettare la domanda attrice di risarcimento del danno, per le ragioni dedotte, in quanto prescritta e infondata, sia nella misura di 40.000,00 EU che nella minore misura di 15.000,00 EU.
IN VIA SUBORDINATA
h- dichiarare che il chiamato in causa SI.ra è tenuta a manlevare il CP_2
convenuto da ogni pretesa attorea condannando lo stesso a rifondere ai sig.ri CP_1
e quanto sarà eventualmente tenuto a pagare agli attori. Parte_1 Parte_2
“.
Il convenuto quanto al merito eccepiva che il bene oggetto di causa era stato solo fiduciariamente intestato agli attori e che l'incarico di vendita per sopraggiunte ragioni economiche di che dapprima lo aveva intestato fiduciariamente al figlio A_
, era stato dato al fratello e la procura a vendere intestata al figlio Per_3 CP_5
3 di questi, , cugino di Si esponeva inoltre che il prezzo pattuito CP_1 Parte_1 per la vendita pari ad € 15.000,00 veniva pagato mediante tre assegni bancari di € 5.000,00 con beneficiaria e che agli attori erano stati presenti dinanzi al notaio e CP_2
quando gli assegni vennero consegnati alla beneficiaria. Il convenuto pertanto deduceva di essere estraneo agli accordi tra l'acquirente e i reali intestatari del bene, A_
e e di essere stato coinvolto senza causa nel contenzioso familiare tra CP_2 [...]
e gli attori che ne risultavano figlia e genero. Per_2
Nell'interesse del convenuto, pertanto si assumeva che il mandato era stato adempiuto secondo le istruzioni ricevute essendosi esaurito l'obbligo di rendiconto. Veniva comunque richiesta la chiamata in causa di al fine di manlevare il convenuto CP_2
nella ipotesi di accoglimento della domanda attorea.
Autorizzata la chiamata in causa, la terza chiamata rimaneva contumace.
Espletate le prove orali ammesse alle parti la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 13 febbraio 2025.
MOTIVI A FONDAMENTO DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice non è fondata e non risulta meritevole di accoglimento.
Gli attori deducono in giudizio l'inadempimento del convenuto alle obbligazioni derivanti dal mandato a vendere al medesimo conferito in data 18 luglio 2006 per la mancata retrocessione del prezzo di vendita per € 40.000,00, a fronte di un corrispettivo dichiarato nel rogito di trasferimento di € 15.000,00, sulla base delle dichiarazioni rese dal medesimo convenuto nella comparsa di costituzione nel giudizio precedentemente incardinato dai conferenti la procura.
A tale riguardo, in primo luogo, devono richiamarsi i principi pacifici in merito alla valenza delle ammissioni contenute negli scritti difensivi.
Si afferma al riguardo ( Cass. 19 marzo 2019 n. 7702 del 2019; Cass. 28 settembre 2018
n. 23634) che le ammissioni presenti negli atti difensivi, sottoscritti unicamente dal procuratore "ad litem", non hanno natura confessoria, ma valore di indizi liberamente valutabili dal giudice per la formazione del suo convincimento mentre, qualora siano contenute in atti stragiudiziali, non hanno neppure tale ultimo valore. Esse, tuttavia, possono assumere anche il carattere proprio della confessione giudiziale spontanea, alla stregua di quanto previsto dagli artt. 228 e 229 c.p.c., qualora l'atto sia stato sottoscritto dalla parte personalmente, con modalità tali che rivelino inequivocabilmente la consapevolezza delle specifiche dichiarazioni dei fatti sfavorevoli in esso contenute;
tale ipotesi non ricorre nel caso di specie.
4 Quanto al dedotto inadempimento del convenuto alla obbligazione di retrocedere ai mandanti il corrispettivo versato dall'acquirente della vendita Persona_4
dell'immobile sito in Cisterna di Latina, Via Pirandello snc distinto in Catasto al foglio 8, part. 2182, di cui al rogito per notaio del 4/7/2007, deve rilevarsi che nel rogito, Per_1 quanto al prezzo di € 15.000,00 si dichiarava che lo stesso veniva versato mediante tre assegni tratti su BNL, specificamente indicati.
Risulta in atti dichiarazione della banca trattaria che tali assegni non vennero mai bancati.
Quanto alle circostanze relative alla intestazione di tali assegni ed alla loro consegna, risulta in atti la dichiarazione testimoniale resa dal padre dell'acquirente sig.
[...]
teste comune alle parti. Testimone_1
Sul cap. 2 della memoria ex art. 183 cpc di parte attrice il teste ha dichiarato: “E' vero che dinanzi al notaio mio figlio consegnò a i tre assegni di cui Persona_4 CP_1
mi si dice, per quanto ricordo erano presenti anche gli attori e Parte_2 [...]
sul cap. 3 E' vero quanto mi si legge, gli assegni furono consegnati da mio Parte_1 figlio a che era presente nel momento in cui nell'atto si diceva del pagamento CP_1
del prezzo di vendita.”
Sui capitoli di cui alla memoria ex art. 183 VI co. n.2 Cpc di parte convenuta il teste ha dichiarato: sul cap. 3” (“…Vero che il giorno della stipula del rogito notarile 04.07.2007, presso lo studio del notaio di Latina e nel momento della stipula, erano presenti Per_1 anche i sigg.ri e ”.):” E' vero, per quanto ricordo erano Parte_2 Controparte_6 presenti al rogito davanti al notaio anche e ; sul cap. 5 E' Parte_2 Parte_1
vero che il giorno stesso della stipula siamo andati in agenzia e che gli assegni per il saldo del prezzo furono consegnati a , mi pare da . In quell'occasione, CP_7 CP_1
c'ero io , mio figlio che risultava l'acquirente, , , Parte_2 Parte_1 CP_7
, e . Mi pare di ricordare che gli assegni in questione
[...] CP_1 A_ erano intestati a ; sul cap. 7 “E' vero per accordo intercorso tra noi, CP_7 CP_7
durante i lavori di restauro della sua proprietà ( muro di cinta, facciata, cortile),
[...]
che stavo facendo io, mi restituì progressivamente gli stessi assegni a compensazione di quanto lei doveva a me per i lavori, alla fine risultavano tutti restituiti. Non so quali fossero gli accordi tra i venditori e , so che vi erano rapporti di parentela CP_7
dato che è la madre degli attori mentre era quello della agenzia CP_7 CP_1
che si era occupati dei contatti per la vendita. ADR erano assegni bancari e quindi visto che mi sono stati restituiti non sono mai stati bancati. ADR gli attori erano presenti sia al
5 rogito che al momento della consegna degli assegni in agenzia a ed erano CP_7
a conoscenza degli accordi e di quello che c'era dietro la consegna degli assegni.”
Alla luce di tali risultanze deve ritenersi che il convenuto ebbe ad adempiere alle obbligazioni sul medesimo derivanti dalla procura a vendere rilasciata dagli attori in data
18 luglio 2006 avendo partecipato all'atto in nome e per conto dei coniugi i quali Pt_2
hanno acconsentito che il prezzo della compravendita venisse pagato con assegni intestati a , che vennero consegnati alla stessa la quale ne dispose, secondo quanto CP_2
dichiarato dal teste, ottenendo in cambio lavoro edili. Ne consegue che, dato il comportamento dei mandanti presenti al rogito ed alla consegna degli assegni, il convenuto dovesse ritenersi sollevato da ulteriori adempimenti, considerato anche che in ogni caso gli assegni consegnati in pagamento non vennero mai bancati
D'altro canto, non risulta che gli attori abbiano inteso svolgere domande nei confronti della terza chiamata . CP_2
Quanto alla domanda del convenuto di dichiarare che gli attori risultavano intestatari fiduciari del bene oggetto di mandato risultando in realtà lo stesso di proprietà di CP_2
e , risulta evidente la carenza di legittimazione attiva del terzo
[...] A_
estraneo al rapporto fiduciario a far valere tale natura del presunto accordo tra le parti.
In ogni caso, anche se, secondo quanto da ultimo affermato ( Cass. Sez. Unite, sentenza n. 6459 del 6 marzo 2020), per il patto fiduciario con oggetto immobiliare, che si innesta su un acquisto effettuato dal fiduciario per conto del fiduciante, non è richiesta la forma scritta "ad substantiam", trattandosi di atto meramente interno tra fiduciante e fiduciario che dà luogo ad un assetto di interessi che si esplica esclusivamente sul piano obbligatorio ed in conseguenza tale accordo, una volta provato in giudizio, è idoneo a giustificare l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di ritrasferimento gravante sul fiduciario, e che la dichiarazione unilaterale scritta del fiduciario, ricognitiva dell'intestazione fiduciaria dell'immobile e promissiva del suo ritrasferimento al fiduciante, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma, rappresentando una promessa di pagamento, ha soltanto effetto confermativo del preesistente rapporto nascente dal patto fiduciario, realizzando, ai sensi dell'art. 1988 cod. civ., un'astrazione processuale della causa, con conseguente esonero a favore del fiduciante, destinatario della contra se pronuntiatio, dell'onere della prova del rapporto fondamentale, che si presume fino a prova contraria, tuttavia, nel caso di specie, tale prova non può ritenersi utilmente raggiunta attesa anche la mancanza di dichiarazione sul carattere fiduciario della intestazione.
6 Le spese di lite devono compensarsi in ragione delle reciproche soccombenze.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in persona della Dott.ssa Gianna Valeri ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Rigetta ogni domanda di parte attrice;
b) Rigetta ogni domanda di parte convenuta;
c) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Sentenza resa in esito alla udienza del 13 febbraio 2025.
Così deciso in Latina, il 13 febbraio 2025.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Gianna Valeri
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