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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 04/12/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 03.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 540/2024
TRA
(già Parte_1 Parte_2
(C.F./P.IVA: ), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. R.
SC (C.F.: ) e E. (C.F.: ) C.F._1 CP_1 C.F._2
Attore in riassunzione/opposto
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F. Mandara (C.F.:
C.F._3
Convenuto in riassunzione/opponente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la società Parte_1
(già ha convenuto in giudizio dinanzi a questo
[...] Parte_2
Tribunale (giusta pronuncia di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di
Roma) la società al fine di ottenere la condanna della società Controparte_2
convenuta – a conferma del decreto ingiuntivo n. 11697/2023 emesso dal Tribunale di
Roma in data 16.01.2023 ed originariamente opposto dinanzi al medesimo Tribunale) al pagamento della somma di € 38.015,98, oltre interessi, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di inadempimento per fatture inevase afferenti a contratto di somministrazione di gas naturale asseritamente intercorso tra le parti, sostenendo – contrariamente a quanto dedotto dalla debitrice nell'originario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – la sussistenza dei presupposti sia per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, sia per l'accertamento dell'inadempimento di controparte. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare e condannare la convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore, a pagare Controparte_2
in favore della , in persona del legale rappresentante Parte_2
protempore, la somma di € 38.015,98 (euro trentottomilaquindici/98) oltre agli interessi legali maturati dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla proposizione del decreto ingiuntivo nonché gli interessi moratori, ex d.lgs. 231/2002, calcolati su ciascuna fattura decorrenti rispettivamente dalla proposizione del presente giudizio sino al saldo, per i motivi di cui al presente atto o la differente somma che dovesse risultare nel corso della istruttoria sempre con interessi come qui richiesti dal dovuto al saldo”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la società nel riportarsi integralmente Controparte_2
al contenuto della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo originariamente promosso dinanzi al Tribunale di Roma, ha domandato revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della insussistenza dei suoi requisiti di emissione e, in generale, del debito per contrarietà delle fatture oggetto di causa alle tariffe ARERA, con conseguente condanna di controparte al relativo storno, ovvero, in via subordinata, alla riquantificazione degli importi dovuti applicando le corrette tariffe ARERA. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare: sulla scorta del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per violazione degli artt. 2 e ss. del D.L.
132/2014 convertito in Legge 162/2014; - in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che alcuna somma di denaro è dovuta per le fatture n. G-5271_2022 E G-
5720_2022 per contrarietà delle stesse ai dettami imposti dall'ARERA e per l'effetto, condannare la attrice al loro storno con l'emissione di note di credito in favore della convenuta - in via subordinata: accertare e dichiarare, per i Controparte_2
motivi meglio dedotti nel corso della narrativa del presente atto, che la Parte_2
nel trimestre luglio-agosto-settembre, ha illegittimamente addebitato
[...]
importi non dovuti dalla società per un'errata applicazione delle Controparte_2
tariffe determinate dall'ARERA e per l'effetto provvedere alla corretta riquantificazione degli importi effettivamente dovuti dalla opponente in un importo pari a 17.684,47 (40.221,56 importi fatturati e versati – 22.537,09 totale delle somme illegittimamente addebitate) o a quella minore o maggior somma che verrà accertata in corso di causa anche con l'ausilio di congrua CTU che sin d'ora si richiede”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. n. 55/2014, nonché condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione obbligatoria cui le parti erano state rinviate, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e depositate le relative memorie integrative, rigettate le richieste istruttorie delle parti, per le motivazioni indicate nell'ordinanza del 02.10.2025, cui ci si riporta per relationem, la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita in via documentale e matura per la decisione, quindi rinviata per discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., all'udienza del 03.12.2025, svoltasi a mezzo di scambio di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con autorizzazione delle parti a depositare note conclusive.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n. 20613/2011;
Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
A livello di onere di prova, il riparto probatorio assume connotati peculiari nell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi sempre e comunque guardare alla posizione sostanziale delle parti, nel senso che l'opponente, seppure attore in senso formale, mantiene le vesti di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, mantiene le vesti di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che incombe sull'opponente (attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) fornire la prova del corretto adempimento, oppure del venir meno del credito per altri fatti estintivi.
Tanto permesso, parte opposta (odierna attrice in riassunzione) ha assolto agli oneri di allegazione e prova sulla stessa gravanti, avendo documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto obbligatorio ed allegato l'inadempimento di controparte. A tal riguardo, non colgono nel segno le argomentazioni addotte sul punto da parte opponente con riguardo alla assenza di un contratto in essere tra le parti.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, come noto, a termini dell'art. 1326
c.c., un contratto può dirsi concluso quando colui il quale ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi, mentre un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Quanto alla distinzione tra proposta – quale atto pre-negoziale diretto alla stipula di un contratto non ancora concluso, quindi giuridicamente non vincolante (se non ai fini di eventuali responsabilità di natura pre-contrattuale) – e contratto vero e proprio, deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui, in tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta - idonea a determinare, nel concorso dell'adesione del destinatario, la conclusione di un valido contratto - occorre che la dichiarazione del proponente sia completa, nel senso di contenere tutti gli elementi del futuro contratto,
e che, inoltre, non sia accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, perché la dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo per impostare una trattativa o per esprimere una disponibilità dell'autore senza la volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con l'accettazione, l'effetto conclusivo del contratto (Cass. n. 15964/2009), con la diretta conseguenza che, mutatis mutandis, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare, pertanto, la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, sicché, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 14267/2006). Ne deriva che, qualora, con la proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio, abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione, essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione (Cass. n. 9039/2006).
Con specifico, riguardo, poi, ai contratti di somministrazione di fornitura di gas naturale, va ulteriormente richiamato il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, posto che tale tipologia di contratto non richiede – non essendo ciò previsto dalla legge - la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici (SS.UU. n. 4715/1996;
Cass. n. 31315/2022; Cass. n. 20267/2023).
Applicando le su esposte coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, si evidenzia, in primis, che il documento formalmente definito “proposta di contratto” ripassato tra le parti (cfr. fascicolo monitorio parte opposta, doc. n. 2 fascicolo parte opponente) è stato indirizzato al destinatario società e Controparte_2
debitamente in data 15.06.2022; esso specifica l'oggetto della pattuizione Parte_3
(somministrazione di gas naturale), il destinatario e il luogo di fornitura, le modalità di pagamento (bonifico bancario), le condizioni tecnico-economiche della fornitura
(prezzo fisso, specifiche su costi di distribuzione e trasporto), i reciproci obblighi delle parti, anche con previsione delle condizioni di recesso e risoluzioni (e relative clausole di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e clausola risolutiva espressa), i criteri di integrazione del contratto, le cause di sospensione e condizioni per l'esercizio dello ius poenitendi. Dunque, si è in presenza di una pattuizione completa di tutti gli elementi essenziali richiesti indefettibilmente dalla legge ai sensi dell'art. 1325 c.c.
(soggetti, causa, oggetto), ai fini della sua definizione ed esecuzione, ma pure degli elementi accidentali ed accessori.
Peraltro, il documento negoziale non prevede alcun termine o rimessione ad un momento successivo ai fini della sua integrazione con altri ed ulteriori elementi da pattuirsi tra le parti, al contrario prevedendo, nel suo incipit, che alla sottoscrizione e trasmissione da parte del destinatario della proposta avrebbe fatto seguito la trasmissione da parte del preponente unicamente della propria copia a mera “convalida degli accordi ivi contenuti”, ciò che dimostra ulteriormente che il documento di che trattasi fosse ormai completo e definito in ogni suo elemento, restando a carico del preponente solamente l'onere, una volta ricevuta l'accettazione sottoscritta da controparte, di ritrasmettere unicamente ulteriore copia sottoscritta dalla preponente medesima di mera convalida degli accordi già pattuiti, come analiticamente contenuti nel documento medesimo.
A ciò si aggiunga che la pattuizione in trattazione – trattandosi, come detto, di contratto di somministrazione di fornitura di gas naturale – non necessitava di forma scritta o altre forme solenni, di talché, anche a non voler qualificare il documento come vero e proprio contratto, bensì come proposta negoziale, la pattuizione definitiva appare comunque essere intercorsa tra le parti, atteso che, successivamente, è effettivamente iniziata la fornitura di gas e, quindi, l'esecuzione della prestazione da parte del fornitore, nonché il correlato pagamento, quantomeno delle prime due fatture, da parte del destinatario della fornitura, il quale non ha disconosciuto né l'effettiva esecuzione della prestazione, né la fruizione della fornitura ed il relativo consumo di gas, né, tantomeno, le fatture emesse dalla controparte, queste ultime contestate unicamente nel quantum, ma non nella causale recata (giustappunto, fornitura di gas naturale, proprio come previsto dal documento negazione oggetto di causa): detti elementi, dunque, costituiscono inequivoci indici rivelatori atti a lasciar più che verosimilmente presumere la stipula di un contratto tra le parti. Sulla scorta delle anzidette considerazioni e valutazioni, dunque, non può essere revocato in dubbio che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione di gas naturale e che lo stesso abbia avuto effettiva esecuzione, quantomeno sino all'avvio della sua fase patologica, originatasi a seguito della contestazione delle fatture – giova ribadire, solamente nel quantum – da parte della società debitrice.
Venendo, ora, alla fase esecutiva – e patologica – del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, come non contestato in giudizio ed anche comprovato dalla documentazione agli atti (doc. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 fascicolo parte opponente), successivamente alla stipula del contratto del giugno 2022, la società opposta avviava la fornitura di gas naturale, per cui emetteva le fatture di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022, delle quali solamente le prime due (fattura n. G-4026_2022 del
01.08.2022 per € 26.191,43 e fattura n. G-4412_2022 del 01.09.2022 per € 87.975,82) venivano pagate, per la complessiva somma di € 110.000,00, mentre le restanti due
(fattura n. G-5271_2022 del 01.10.2022 per € 70.692,73 e fattura n. G-5720_2022 del
02.11.2022 per € 2.323,25) rimanevano inevase, attesa la contestazione trasmessa dalla debitrice in data 24.11.2022 in ordine al quantum richiesto, sia per quelle rimanenti che per le due già saldate, ciò che ha poi indotto la debitrice medesima a sospendere i pagamenti.
In ragione di tanto, la questione centrale che perimetra il thema decidendum del presente giudizio è, giustappunto, se il calcolo degli importi fatturati a seguito della somministrazione di gas naturale – il cui consumo, come non contestato in giudizio e finanche ammesso da parte opponente nei propri scritti difensivi, è pacificamente avvenuto – sia in linea con le tariffe ARERA operanti nel caso di specie e per l'arco temporale che involge la controversia.
Ciò posto, parte opponente – con l'ausilio della relazione tecnica di parte allegata (cfr. doc. nn. 9 e 9-bis fascicolo parte opponente) - contesta le fatture emesse da controparte, sostanzialmente in relazione alle voci “scaglioni di quote trasporto” ed alle componenti denominate in fattura come “componenente add. di trasporto CRSVT” e “Onere di compensazione UG2VAS”, qualificandole difformi, per eccesso, rispetto alle tariffe stabilite con le Delibere ARERA: in particolare, con riferimento alla fattura del luglio
2022, riscontra anomalie nella quota variabile di trasporto ed in particolare all'importo indicato per ogni singolo scaglione, nonché negli importi indicati sotto la voce componente addizionale di trasporto (CRSVT), per un Totale addebitato oltre misura pari ad € 2.978,00; con riferimento alla fattura di agosto 2022, riscontra una difforme applicazione della quota variabile di trasporto e della componente addizionale di trasporto (CRSVT), che avrebbe implicato un addebito in eccedenza pari ad €
10.145,50 ed un valore dell'onere di compensazione UG2VAR maggiore di quanto previsto dalle Disposizione ARERA, che avrebbe implicato un addebito in eccesso pari ad € 2.866,07; con riferimento alla fattura di settembre 2022, ha riscontrato una difforme applicazione della quota variabile di trasporto e della componente addizionale di trasporto (CRSVT) che avrebbe cagionato un aumento degli importi addebitati pari ad € 3.940,24 ed un valore dell'onere di compensazione UG2VAR maggiore di quanto previsto dalle Disposizione ARERA pari ad € 1.765,79.
Tanto premesso, va anzitutto osservato che le tariffe di riferimento sono quelle stabilite dalla delibera ARERA con la delibera 16/10/2014 501/2014/R/com (cfr. fascicolo monitorio parte opposta).
Orbene, le contestazioni di parte opponente appaiono infondate, in primo luogo, con riguardo al ricalcolo determinato per le voci “scaglioni di quote trasporto”, atteso che lo scaglione quota variabile trasporto, di cui alla Delibera Arera 620/2021, è valorizzato erroneamente pari a zero, il che porta ad inficiare tutti i calcoli effettuati dall'opponente in riferimento a dette voci in ciascuna fattura.
Inoltre, parte opponente omette di considerare – senza darne adeguata giustificazione e prova – le componenti di cui alla citata delibera ARERA “D GAS UG1”
(Distribuzione gas), invece valorizzata in delibera per € 0,000339/Smc, “D GAS RS” (distribuzione), invece valorizzata in delibera per € 0,001186/Smc, “QTI” (trasporto), invece valorizzata in delibera per € 0,108658, e “QS” (prezzo Otb gas): dette componenti, sommate tra loro, nei termini anzidetti, portano ad un totale pari a c€/smc di 0,110183, valore che correttamente è stato riportato da parte opposta in fattura, in aggiunta alle varie voci, a valore unico per tutti gli scaglioni, come dalla richiamata delibera.
Per quanto concerne, poi, le componenti denominate “componente add. di trasporto
CRSVT” e “Onere di compensazione UG2VAR”, parte opponente si limita, tanto in ricorso quanto nella allegata relazione tecnica, ad asserire che le stesse sono state conteggiate in fattura per un valore superiore alle tariffe ARERA, ma non offre specifica prova di quale valore avrebbe dovuto essere applicato e del come è addivenuto a detto calcolo, in raffronto a quello conteggiato in fattura da parte opposta. sono totalmente prive di fondamento giuridico e di prova.
Conclusivamente, sulla scorta di quanto sino ad ora esposto, deve ritenersi comprovato, sia nell'an che nel quantum, il credito preteso nel presente giudizio dal creditore - odierno attore in riassunzione e parte opposta nell'opposizione a decreto ingiuntivo -, così come statuito nel decreto ingiuntivo opposto, il quale, dunque va integralmente confermato.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 11697/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.01.2023 nel procedimento monitorio recante n.R.G.
75798/2022 - il diritto di parte opposta al pagamento della somma di € 38.015,98, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla proposizione del decreto ingiuntivo, nonché interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, calcolati su ciascuna fattura decorrenti dalla proposizione del giudizio sino al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 38.015,98, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla proposizione del decreto ingiuntivo, nonché interessi di mora ex D.Lgs.
n. 231/2002, calcolati su ciascuna fattura decorrenti dalla proposizione del giudizio sino al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di cognizione innanzi al Tribunale), al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, trattazione, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 11697/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.01.2023 nel procedimento monitorio recante n.R.G. 75798/2022 - il diritto di parte opposta al pagamento della somma di € 38.015,98, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla proposizione del decreto ingiuntivo, nonché interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, calcolati su ciascuna fattura decorrenti dalla proposizione del giudizio sino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di
€ 38.015,98, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla proposizione del decreto ingiuntivo, nonché interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, calcolati su ciascuna fattura decorrenti dalla proposizione del giudizio sino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.820,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 03.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VASTO
Il Giudice, Dott. Aureliano Deluca, dato atto della trattazione della presente controversia in data 03.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso ex art. 281- sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. R.G. 540/2024
TRA
(già Parte_1 Parte_2
(C.F./P.IVA: ), in persona del Presidente del Consiglio di P.IVA_1
Amministrazione e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv. R.
SC (C.F.: ) e E. (C.F.: ) C.F._1 CP_1 C.F._2
Attore in riassunzione/opposto
CONTRO
(P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. F. Mandara (C.F.:
C.F._3
Convenuto in riassunzione/opponente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato, la società Parte_1
(già ha convenuto in giudizio dinanzi a questo
[...] Parte_2
Tribunale (giusta pronuncia di incompetenza territoriale emessa dal Tribunale di
Roma) la società al fine di ottenere la condanna della società Controparte_2
convenuta – a conferma del decreto ingiuntivo n. 11697/2023 emesso dal Tribunale di
Roma in data 16.01.2023 ed originariamente opposto dinanzi al medesimo Tribunale) al pagamento della somma di € 38.015,98, oltre interessi, ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, a titolo di inadempimento per fatture inevase afferenti a contratto di somministrazione di gas naturale asseritamente intercorso tra le parti, sostenendo – contrariamente a quanto dedotto dalla debitrice nell'originario giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – la sussistenza dei presupposti sia per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto, sia per l'accertamento dell'inadempimento di controparte. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare e condannare la convenuta in persona del legale rapp.te pro tempore, a pagare Controparte_2
in favore della , in persona del legale rappresentante Parte_2
protempore, la somma di € 38.015,98 (euro trentottomilaquindici/98) oltre agli interessi legali maturati dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla proposizione del decreto ingiuntivo nonché gli interessi moratori, ex d.lgs. 231/2002, calcolati su ciascuna fattura decorrenti rispettivamente dalla proposizione del presente giudizio sino al saldo, per i motivi di cui al presente atto o la differente somma che dovesse risultare nel corso della istruttoria sempre con interessi come qui richiesti dal dovuto al saldo”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la società nel riportarsi integralmente Controparte_2
al contenuto della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo originariamente promosso dinanzi al Tribunale di Roma, ha domandato revocarsi il decreto ingiuntivo opposto, previo accertamento della insussistenza dei suoi requisiti di emissione e, in generale, del debito per contrarietà delle fatture oggetto di causa alle tariffe ARERA, con conseguente condanna di controparte al relativo storno, ovvero, in via subordinata, alla riquantificazione degli importi dovuti applicando le corrette tariffe ARERA. Ha rassegnato, quindi, le seguenti conclusioni: “- in via preliminare: sulla scorta del mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita, accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'azione per violazione degli artt. 2 e ss. del D.L.
132/2014 convertito in Legge 162/2014; - in via principale e nel merito: accertare e dichiarare che alcuna somma di denaro è dovuta per le fatture n. G-5271_2022 E G-
5720_2022 per contrarietà delle stesse ai dettami imposti dall'ARERA e per l'effetto, condannare la attrice al loro storno con l'emissione di note di credito in favore della convenuta - in via subordinata: accertare e dichiarare, per i Controparte_2
motivi meglio dedotti nel corso della narrativa del presente atto, che la Parte_2
nel trimestre luglio-agosto-settembre, ha illegittimamente addebitato
[...]
importi non dovuti dalla società per un'errata applicazione delle Controparte_2
tariffe determinate dall'ARERA e per l'effetto provvedere alla corretta riquantificazione degli importi effettivamente dovuti dalla opponente in un importo pari a 17.684,47 (40.221,56 importi fatturati e versati – 22.537,09 totale delle somme illegittimamente addebitate) o a quella minore o maggior somma che verrà accertata in corso di causa anche con l'ausilio di congrua CTU che sin d'ora si richiede”. Il tutto, con vittoria di spese di giudizio, con maggiorazione ai sensi dell'art. 4, comma
1-bis, D.M. n. 55/2014, nonché condanna di controparte per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Esperito infruttuosamente il procedimento di mediazione obbligatoria cui le parti erano state rinviate, concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c. (vecchio rito) e depositate le relative memorie integrative, rigettate le richieste istruttorie delle parti, per le motivazioni indicate nell'ordinanza del 02.10.2025, cui ci si riporta per relationem, la causa è stata ritenuta sufficientemente istruita in via documentale e matura per la decisione, quindi rinviata per discussione e decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies
c.p.c., all'udienza del 03.12.2025, svoltasi a mezzo di scambio di note di trattazione scritta in sostituzione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., con autorizzazione delle parti a depositare note conclusive.
L'opposizione è infondata e, in quanto tale, non può essere accolta, per i motivi di seguito esposti.
Deve premettersi che “l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell'opponente per contestarla;
a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto” (ex multis Cass. n. 9021/2005; Cass. n. 20613/2011;
Cass. n. 22281/2013; Cass. n. 8954/2020).
A livello di onere di prova, il riparto probatorio assume connotati peculiari nell'opposizione a decreto ingiuntivo, dovendosi sempre e comunque guardare alla posizione sostanziale delle parti, nel senso che l'opponente, seppure attore in senso formale, mantiene le vesti di convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto, convenuto in senso formale, mantiene le vesti di attore in senso sostanziale, con la conseguenza che incombe sull'opponente (attore in senso formale, ma convenuto in senso sostanziale) fornire la prova del corretto adempimento, oppure del venir meno del credito per altri fatti estintivi.
Tanto permesso, parte opposta (odierna attrice in riassunzione) ha assolto agli oneri di allegazione e prova sulla stessa gravanti, avendo documentalmente dimostrato l'esistenza del rapporto obbligatorio ed allegato l'inadempimento di controparte. A tal riguardo, non colgono nel segno le argomentazioni addotte sul punto da parte opponente con riguardo alla assenza di un contratto in essere tra le parti.
Sul punto, deve preliminarmente osservarsi che, come noto, a termini dell'art. 1326
c.c., un contratto può dirsi concluso quando colui il quale ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte e l'accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell'affare o secondo gli usi, mentre un'accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.
Quanto alla distinzione tra proposta – quale atto pre-negoziale diretto alla stipula di un contratto non ancora concluso, quindi giuridicamente non vincolante (se non ai fini di eventuali responsabilità di natura pre-contrattuale) – e contratto vero e proprio, deve richiamarsi il consolidato orientamento secondo cui, in tema di contratti, affinché sia configurabile una proposta - idonea a determinare, nel concorso dell'adesione del destinatario, la conclusione di un valido contratto - occorre che la dichiarazione del proponente sia completa, nel senso di contenere tutti gli elementi del futuro contratto,
e che, inoltre, non sia accompagnata da riserve sul suo carattere attualmente impegnativo, perché la dichiarazione che non manifesti una decisione, ma sia rivolta al destinatario solo per impostare una trattativa o per esprimere una disponibilità dell'autore senza la volontà di esporsi al vincolo contrattuale se non dopo ulteriori passaggi valutativi, non conferisce al destinatario stesso il potere di determinare, con l'accettazione, l'effetto conclusivo del contratto (Cass. n. 15964/2009), con la diretta conseguenza che, mutatis mutandis, ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale, è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare, pertanto, la sussistenza là dove, raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali ed ancorché riportati in apposito documento, risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, sicché, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto, il cui accertamento, nel rispetto dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., è rimesso alla valutazione del giudice di merito, incensurabile in cassazione ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 14267/2006). Ne deriva che, qualora, con la proposta formulata in un documento, la parte, indicando gli elementi essenziali del negozio, abbia manifestato la volontà di concludere il contratto alle condizioni ivi stabilite, la sottoscrizione del documento apposta dalla controparte senza alcuna modifica o integrazione, essendo espressione della volontà di aderire alla proposta, vale come accettazione (Cass. n. 9039/2006).
Con specifico, riguardo, poi, ai contratti di somministrazione di fornitura di gas naturale, va ulteriormente richiamato il condivisibile orientamento di legittimità secondo cui, posto che tale tipologia di contratto non richiede – non essendo ciò previsto dalla legge - la forma scritta ad substantiam o ad probationem, la sua conclusione può avvenire anche per facta concludentia e la prova di esso può essere data con ogni mezzo, ivi comprese le presunzioni semplici (SS.UU. n. 4715/1996;
Cass. n. 31315/2022; Cass. n. 20267/2023).
Applicando le su esposte coordinate normative ed ermeneutiche al caso di specie, si evidenzia, in primis, che il documento formalmente definito “proposta di contratto” ripassato tra le parti (cfr. fascicolo monitorio parte opposta, doc. n. 2 fascicolo parte opponente) è stato indirizzato al destinatario società e Controparte_2
debitamente in data 15.06.2022; esso specifica l'oggetto della pattuizione Parte_3
(somministrazione di gas naturale), il destinatario e il luogo di fornitura, le modalità di pagamento (bonifico bancario), le condizioni tecnico-economiche della fornitura
(prezzo fisso, specifiche su costi di distribuzione e trasporto), i reciproci obblighi delle parti, anche con previsione delle condizioni di recesso e risoluzioni (e relative clausole di risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta e clausola risolutiva espressa), i criteri di integrazione del contratto, le cause di sospensione e condizioni per l'esercizio dello ius poenitendi. Dunque, si è in presenza di una pattuizione completa di tutti gli elementi essenziali richiesti indefettibilmente dalla legge ai sensi dell'art. 1325 c.c.
(soggetti, causa, oggetto), ai fini della sua definizione ed esecuzione, ma pure degli elementi accidentali ed accessori.
Peraltro, il documento negoziale non prevede alcun termine o rimessione ad un momento successivo ai fini della sua integrazione con altri ed ulteriori elementi da pattuirsi tra le parti, al contrario prevedendo, nel suo incipit, che alla sottoscrizione e trasmissione da parte del destinatario della proposta avrebbe fatto seguito la trasmissione da parte del preponente unicamente della propria copia a mera “convalida degli accordi ivi contenuti”, ciò che dimostra ulteriormente che il documento di che trattasi fosse ormai completo e definito in ogni suo elemento, restando a carico del preponente solamente l'onere, una volta ricevuta l'accettazione sottoscritta da controparte, di ritrasmettere unicamente ulteriore copia sottoscritta dalla preponente medesima di mera convalida degli accordi già pattuiti, come analiticamente contenuti nel documento medesimo.
A ciò si aggiunga che la pattuizione in trattazione – trattandosi, come detto, di contratto di somministrazione di fornitura di gas naturale – non necessitava di forma scritta o altre forme solenni, di talché, anche a non voler qualificare il documento come vero e proprio contratto, bensì come proposta negoziale, la pattuizione definitiva appare comunque essere intercorsa tra le parti, atteso che, successivamente, è effettivamente iniziata la fornitura di gas e, quindi, l'esecuzione della prestazione da parte del fornitore, nonché il correlato pagamento, quantomeno delle prime due fatture, da parte del destinatario della fornitura, il quale non ha disconosciuto né l'effettiva esecuzione della prestazione, né la fruizione della fornitura ed il relativo consumo di gas, né, tantomeno, le fatture emesse dalla controparte, queste ultime contestate unicamente nel quantum, ma non nella causale recata (giustappunto, fornitura di gas naturale, proprio come previsto dal documento negazione oggetto di causa): detti elementi, dunque, costituiscono inequivoci indici rivelatori atti a lasciar più che verosimilmente presumere la stipula di un contratto tra le parti. Sulla scorta delle anzidette considerazioni e valutazioni, dunque, non può essere revocato in dubbio che tra le parti sia intercorso un contratto di somministrazione di gas naturale e che lo stesso abbia avuto effettiva esecuzione, quantomeno sino all'avvio della sua fase patologica, originatasi a seguito della contestazione delle fatture – giova ribadire, solamente nel quantum – da parte della società debitrice.
Venendo, ora, alla fase esecutiva – e patologica – del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, come non contestato in giudizio ed anche comprovato dalla documentazione agli atti (doc. nn. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 fascicolo parte opponente), successivamente alla stipula del contratto del giugno 2022, la società opposta avviava la fornitura di gas naturale, per cui emetteva le fatture di agosto, settembre, ottobre e novembre 2022, delle quali solamente le prime due (fattura n. G-4026_2022 del
01.08.2022 per € 26.191,43 e fattura n. G-4412_2022 del 01.09.2022 per € 87.975,82) venivano pagate, per la complessiva somma di € 110.000,00, mentre le restanti due
(fattura n. G-5271_2022 del 01.10.2022 per € 70.692,73 e fattura n. G-5720_2022 del
02.11.2022 per € 2.323,25) rimanevano inevase, attesa la contestazione trasmessa dalla debitrice in data 24.11.2022 in ordine al quantum richiesto, sia per quelle rimanenti che per le due già saldate, ciò che ha poi indotto la debitrice medesima a sospendere i pagamenti.
In ragione di tanto, la questione centrale che perimetra il thema decidendum del presente giudizio è, giustappunto, se il calcolo degli importi fatturati a seguito della somministrazione di gas naturale – il cui consumo, come non contestato in giudizio e finanche ammesso da parte opponente nei propri scritti difensivi, è pacificamente avvenuto – sia in linea con le tariffe ARERA operanti nel caso di specie e per l'arco temporale che involge la controversia.
Ciò posto, parte opponente – con l'ausilio della relazione tecnica di parte allegata (cfr. doc. nn. 9 e 9-bis fascicolo parte opponente) - contesta le fatture emesse da controparte, sostanzialmente in relazione alle voci “scaglioni di quote trasporto” ed alle componenti denominate in fattura come “componenente add. di trasporto CRSVT” e “Onere di compensazione UG2VAS”, qualificandole difformi, per eccesso, rispetto alle tariffe stabilite con le Delibere ARERA: in particolare, con riferimento alla fattura del luglio
2022, riscontra anomalie nella quota variabile di trasporto ed in particolare all'importo indicato per ogni singolo scaglione, nonché negli importi indicati sotto la voce componente addizionale di trasporto (CRSVT), per un Totale addebitato oltre misura pari ad € 2.978,00; con riferimento alla fattura di agosto 2022, riscontra una difforme applicazione della quota variabile di trasporto e della componente addizionale di trasporto (CRSVT), che avrebbe implicato un addebito in eccedenza pari ad €
10.145,50 ed un valore dell'onere di compensazione UG2VAR maggiore di quanto previsto dalle Disposizione ARERA, che avrebbe implicato un addebito in eccesso pari ad € 2.866,07; con riferimento alla fattura di settembre 2022, ha riscontrato una difforme applicazione della quota variabile di trasporto e della componente addizionale di trasporto (CRSVT) che avrebbe cagionato un aumento degli importi addebitati pari ad € 3.940,24 ed un valore dell'onere di compensazione UG2VAR maggiore di quanto previsto dalle Disposizione ARERA pari ad € 1.765,79.
Tanto premesso, va anzitutto osservato che le tariffe di riferimento sono quelle stabilite dalla delibera ARERA con la delibera 16/10/2014 501/2014/R/com (cfr. fascicolo monitorio parte opposta).
Orbene, le contestazioni di parte opponente appaiono infondate, in primo luogo, con riguardo al ricalcolo determinato per le voci “scaglioni di quote trasporto”, atteso che lo scaglione quota variabile trasporto, di cui alla Delibera Arera 620/2021, è valorizzato erroneamente pari a zero, il che porta ad inficiare tutti i calcoli effettuati dall'opponente in riferimento a dette voci in ciascuna fattura.
Inoltre, parte opponente omette di considerare – senza darne adeguata giustificazione e prova – le componenti di cui alla citata delibera ARERA “D GAS UG1”
(Distribuzione gas), invece valorizzata in delibera per € 0,000339/Smc, “D GAS RS” (distribuzione), invece valorizzata in delibera per € 0,001186/Smc, “QTI” (trasporto), invece valorizzata in delibera per € 0,108658, e “QS” (prezzo Otb gas): dette componenti, sommate tra loro, nei termini anzidetti, portano ad un totale pari a c€/smc di 0,110183, valore che correttamente è stato riportato da parte opposta in fattura, in aggiunta alle varie voci, a valore unico per tutti gli scaglioni, come dalla richiamata delibera.
Per quanto concerne, poi, le componenti denominate “componente add. di trasporto
CRSVT” e “Onere di compensazione UG2VAR”, parte opponente si limita, tanto in ricorso quanto nella allegata relazione tecnica, ad asserire che le stesse sono state conteggiate in fattura per un valore superiore alle tariffe ARERA, ma non offre specifica prova di quale valore avrebbe dovuto essere applicato e del come è addivenuto a detto calcolo, in raffronto a quello conteggiato in fattura da parte opposta. sono totalmente prive di fondamento giuridico e di prova.
Conclusivamente, sulla scorta di quanto sino ad ora esposto, deve ritenersi comprovato, sia nell'an che nel quantum, il credito preteso nel presente giudizio dal creditore - odierno attore in riassunzione e parte opposta nell'opposizione a decreto ingiuntivo -, così come statuito nel decreto ingiuntivo opposto, il quale, dunque va integralmente confermato.
Alla luce di tutte le argomentazioni innanzi svolte, dunque, l'opposizione a decreto ingiuntivo va rigettata, nei termini che seguono.
Deve dichiararsi - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 11697/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.01.2023 nel procedimento monitorio recante n.R.G.
75798/2022 - il diritto di parte opposta al pagamento della somma di € 38.015,98, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla proposizione del decreto ingiuntivo, nonché interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, calcolati su ciascuna fattura decorrenti dalla proposizione del giudizio sino al soddisfo;
per l'effetto, deve condannarsi parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di € 38.015,98, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla proposizione del decreto ingiuntivo, nonché interessi di mora ex D.Lgs.
n. 231/2002, calcolati su ciascuna fattura decorrenti dalla proposizione del giudizio sino al soddisfo.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e la liquidazione è affidata al dispositivo che segue, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022; per la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/14, in relazione alla tipologia di causa (procedimento di cognizione innanzi al Tribunale), al valore della controversia (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00) e alle fasi in cui si è articolata l'attività difensiva espletata nel presente giudizio (studio, introduttiva, trattazione, decisionale). La liquidazione viene effettuata secondo parametri prossimi ai minimi, in considerazione della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti.
Tali sono i motivi della presente decisione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione rigettate o assorbite, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara - a conferma integrale del decreto ingiuntivo n. 11697/2023 emesso dal Tribunale di Roma in data 16.01.2023 nel procedimento monitorio recante n.R.G. 75798/2022 - il diritto di parte opposta al pagamento della somma di € 38.015,98, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla proposizione del decreto ingiuntivo, nonché interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, calcolati su ciascuna fattura decorrenti dalla proposizione del giudizio sino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, della somma di
€ 38.015,98, oltre interessi legali dalla data di scadenza di ciascuna fattura fino alla proposizione del decreto ingiuntivo, nonché interessi di mora ex D.Lgs. n. 231/2002, calcolati su ciascuna fattura decorrenti dalla proposizione del giudizio sino al soddisfo;
- condanna parte opponente al pagamento, in favore di parte opposta, delle spese di lite, che liquida in € 3.820,00 oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Vasto, 03.12.2025
Il Giudice
Dott. Aureliano Deluca