TRIB
Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 11/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 640/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, in proprio e nella qualità di rapp. legale di Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to PIRO ACCURSIO Parte_2
- ricorrente -
CONTRO
,rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: iscrizione Gestione commercianti, contributi;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi;
*****
All'esito dell'udienza sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato l'11.5.2022, – premesso che, con Parte_1 nota del 15.10.2021, gli aveva comunicato di averlo iscritto d'ufficio nella Gestione CP_2 commercianti con decorrenza a partire dal 30.10.2014 - ha convenuto in giudizio l'
[...]
al fine di sentire accertare la non debenza dei contributi e sanzioni per CP_3 complessivi € 55.031,70 (di cui € 29.428,46 riferiti all'anno 2015 e € 25.603,24 per l'anno
2016) chiestigli in conseguenza della suddetta iscrizione. Più in particolare, il ricorrente ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti, deducendo che, nell'arco temporale oggetto della pretesa contributiva, si era limitato a svolgere, all'interno della il ruolo di amministratore con Parte_2 compiti di coordinamento e controllo, attività in relazione alla quale, egli già risultava iscritto presso la Gestione separata.
Si è costituito in giudizio che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il CP_2 rigetto, deducendo la sussistenza dei presupposti per la iscrizione nella gestione commercianti.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito alla lettura di note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate entro il termine di legge.
*****
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la iscrizione di alla gestione commercianti a partire dal 30.10.2014 Parte_1
e del conseguente credito contributivo vantato da per gli anni 2015 e 2016 portato nelle CP_2 comunicazioni datate 7 aprile 2021 (cfr. doc. 2 ricorso) e del 3 giugno 2021 (cfr. doc. 3 ricorso).
Giova ricordare che i requisiti per la iscrizione nella gestione commercianti sono delineati dall'art 1 comma 203 L 662/96 a mente del quale :
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
Pag. 2 di 6 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Con particolare riguardo alla posizione contributiva del socio amministratore, la Suprema
Corte, con orientamento consolidato (ex pluribus si veda Cass. 1759/2021), ritiene sia consentita la duplice iscrizione del socio, allorquando, all'esercizio dell'attività di amministratore, integrante il requisito per la iscrizione nella gestione separata, si accompagni l'esercizio di un'attività di impresa commerciale. In particolare, il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti (della cui prova è gravato cfr. ex multis Cass. 24439/2023) CP_2
è integrato dalla partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che qualora il socio “si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (ex multis sez. L. Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018).
Quanto alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, è stato altresì precisato che il detto requisito “deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo;
ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l.
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (cfr. Cass. nn. 8474 del 2017, Cass. 1683 del 2021). È stato inoltre chiarito che la partecipazione al lavoro aziendale non si esaurisce nell'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma comprende anche l'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Cass. Ord. n. 35181 del 2021).
Pag. 3 di 6 Ora, nel caso concreto, il ricorrente azionando il presente giudizio, ha innanzitutto negato di avere svolto attività di lavoro all'interno dell'azienda rilevante ai fini dell'integrazione del presupposto contributivo, essendosi limitato allo svolgimento di compiti del tutto compatibili con il ruolo di amministratore, demandando l'espletamento dell'attività esecutiva ai 5 dipendenti della società.
A fronte della ferma contestazione del fatto costituivo della pretesa contributiva, era certamente a dovere provare che il ricorrente, nel periodo in contestazione, avesse CP_2 svolto attività lavorativa rilevante ai fini della iscrizione in aggiunta a quella di amministratore.
Occorre infatti ribadire che le due attività vanno tenute distinte, operando su piani differenti.
Ed infatti: mentre l'attività di amministratore si basa “su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza” (Cass. civ. Sez. Lavoro
10/08/2023, n. 24439, Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280); l'attività lavorativa vera e propria è invece finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez. Lavoro
10/08/2023, n. 24439).
Ebbene, all'esito del giudizio non può dirsi raggiunta la prova del presupposto per la iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
Ed invero, va rilevato come in memoria manchi una puntuale allegazione in ordine al presupposto indefettibile per l'insorgenza del rapporto contributivo, integrato dalla personale partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Nella memoria non viene fornita alcuna allegazione puntuale circa il concreto contenuto della prestazione resa dal ricorrente. In particolare, non risultano forniti elementi di prova idonei a dare contezza dell'ingerenza del ricorrente, in modo rilevante, nel cicolo produttivo della impresa
Pag. 4 di 6 Dal tenore delle difese svolte, ed in particolare dalla delibera di reiezione del ricorso amministrativo (cfr. fascicolo ), si ricava che abbia desunto l'esistenza di attività CP_2 CP_2 lavorativa dal fatto che “la società, nel periodo in contestazione, non si è avvalsa di lavoratori dipendenti e/o collaboratori con qualifica apicale e che pertanto necessariamente il ricorrente presta la propria opera per il raggiungimento del fine sociale.
Tale argomentazione non tiene tuttavia in debita considerazione il pacifico espletamento dei compiti di amministratore da parte del ricorrente che, per stessa ammissione, erano di natura essenzialmente gestoria (organizzazione e coordinamento), del tutto coerenti coi poteri conferitigli risultanti dalla visura camerale in atti. In assenza di elementi positivi di riscontro
(della cui prova era onerata ), non può pertanto automaticamente inferirsi che l'attività CP_2 gestoria, posta in essere dal ricorrente all'interno della società, abbia travalicato l'esercizio dei poteri derivantegli dal ruolo di amministratore, per assumere le caratteristiche di un'attività lavorativa rilevante ai fini della iscrizione nella gestione commercianti. Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” (Cass. civ. Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240). Così, ad esempio, sono state ritenute riconducibili nelle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l'avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro
Ord. 27/01/2021, n. 1759).
Neppure conducono a diverse conclusioni le ulteriori circostanze valorizzate da in CP_2 memoria, ovverosia: che il ricorrente, nell'ottobre del 2014, abbia conferito la propria azienda nella società; la natura unipersonale della società. Tali dati, in assenza di una puntuale verifica dell'attività svolta in concreto, non appaiono in alcun modo sufficienti a dimostrare, in maniera piena e incontrovertibile, l'esistenza di quei presupposti di legge previsti dalla L. n.
662/1996 e legittimanti l'iscrizione della dichiarante nella gestione commercianti.
In ragione, dunque, del mancato assolvimento dell'onere dimostrativo gravante su , non CP_2 può essere accertato, all'esito del presente giudizio, il corretto operato dell'Ente
Pag. 5 di 6 nell'iscrizione di alla Gestione Commercianti relativamente al Parte_1 periodo contestato.
Conseguentemente, risulta indimostrata l'esistenza del credito contributivo portato nelle comunicazioni notificate al ricorrente relative al periodo 2015 (con raccomandata n. RK2
68978308920-7 del 7 aprile 2021– cfr. doc. 2 ricorso) e 2016 (con raccomandata RK2
68978707919-1 del 3 giugno 2021 – cfr. doc. 3 ricorso).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità della iscrizione di Parte_1
nella gestione commercianti e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme a tale
[...] titolo richieste in relazione agli anni 2015 e 2016; condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.700,00 oltre rimborso spese CP_2 generali 15%, IVA e C.P.A se dovute.
Così deciso, Sciacca 11/09/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo Modica, nella causa proposta da
, in proprio e nella qualità di rapp. legale di Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to PIRO ACCURSIO Parte_2
- ricorrente -
CONTRO
,rappresentato e difeso Controparte_1 dall'Avv.to ILARDO GIANTONY
- resistente -
OGGETTO: iscrizione Gestione commercianti, contributi;
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nelle note 127 ter c.p.c. e rispettivi atti difensivi;
*****
All'esito dell'udienza sostituita con note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note scritte depositate entro i termini di legge, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato l'11.5.2022, – premesso che, con Parte_1 nota del 15.10.2021, gli aveva comunicato di averlo iscritto d'ufficio nella Gestione CP_2 commercianti con decorrenza a partire dal 30.10.2014 - ha convenuto in giudizio l'
[...]
al fine di sentire accertare la non debenza dei contributi e sanzioni per CP_3 complessivi € 55.031,70 (di cui € 29.428,46 riferiti all'anno 2015 e € 25.603,24 per l'anno
2016) chiestigli in conseguenza della suddetta iscrizione. Più in particolare, il ricorrente ha contestato l'esistenza dei presupposti per l'iscrizione nella gestione commercianti, deducendo che, nell'arco temporale oggetto della pretesa contributiva, si era limitato a svolgere, all'interno della il ruolo di amministratore con Parte_2 compiti di coordinamento e controllo, attività in relazione alla quale, egli già risultava iscritto presso la Gestione separata.
Si è costituito in giudizio che ha contestato la fondatezza del ricorso di cui ha chiesto il CP_2 rigetto, deducendo la sussistenza dei presupposti per la iscrizione nella gestione commercianti.
La causa, istruita con documenti, è stata decisa in seguito alla lettura di note scritte ex art 127 ter c.p.c. depositate entro il termine di legge.
*****
Oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento della sussistenza dei presupposti per la iscrizione di alla gestione commercianti a partire dal 30.10.2014 Parte_1
e del conseguente credito contributivo vantato da per gli anni 2015 e 2016 portato nelle CP_2 comunicazioni datate 7 aprile 2021 (cfr. doc. 2 ricorso) e del 3 giugno 2021 (cfr. doc. 3 ricorso).
Giova ricordare che i requisiti per la iscrizione nella gestione commercianti sono delineati dall'art 1 comma 203 L 662/96 a mente del quale :
“L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;
c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
Pag. 2 di 6 d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli”.
Con particolare riguardo alla posizione contributiva del socio amministratore, la Suprema
Corte, con orientamento consolidato (ex pluribus si veda Cass. 1759/2021), ritiene sia consentita la duplice iscrizione del socio, allorquando, all'esercizio dell'attività di amministratore, integrante il requisito per la iscrizione nella gestione separata, si accompagni l'esercizio di un'attività di impresa commerciale. In particolare, il presupposto per la iscrizione nella gestione commercianti (della cui prova è gravato cfr. ex multis Cass. 24439/2023) CP_2
è integrato dalla partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. Ne consegue che qualora il socio “si limiti ad esercitare l'attività di amministratore, deve essere iscritto alla sola gestione separata, operando le due attività su piani giuridici differenti, in quanto la prima è diretta alla concreta realizzazione dello scopo sociale, attraverso il concorso dell'opera prestata dai soci e dagli altri lavoratori, e la seconda alla esecuzione del contratto di società sulla base di una relazione di immedesimazione organica volta, a seconda della concreta delega, alla partecipazione alle attività di gestione, di impulso e di rappresentanza (ex multis sez. L. Ordinanza n. 10426 del 02/05/2018).
Quanto alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza, è stato altresì precisato che il detto requisito “deve essere inteso in relazione ad un criterio non predeterminato di tempo e di reddito, da accertarsi in senso relativo e soggettivo;
ossia facendo riferimento alle attività lavorative espletate dal soggetto considerato in seno alla stessa attività aziendale costituente l'oggetto sociale della s.r.l.
(ovviamente al netto dell'attività esercitata in quanto amministratore) e non già comparativamente con riferimento a tutti gli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell'impresa (cfr. Cass. nn. 8474 del 2017, Cass. 1683 del 2021). È stato inoltre chiarito che la partecipazione al lavoro aziendale non si esaurisce nell'espletamento di un'attività esecutiva o materiale, ma comprende anche l'attività organizzativa e direttiva di natura intellettuale, poiché anche in tal caso vi è un apporto personale all'attività di impresa, con ingerenza diretta e rilevante nel ciclo produttivo della stessa (Cass. n. 5360 del 2012, richiamata di recente da Cass. Ord. n. 35181 del 2021).
Pag. 3 di 6 Ora, nel caso concreto, il ricorrente azionando il presente giudizio, ha innanzitutto negato di avere svolto attività di lavoro all'interno dell'azienda rilevante ai fini dell'integrazione del presupposto contributivo, essendosi limitato allo svolgimento di compiti del tutto compatibili con il ruolo di amministratore, demandando l'espletamento dell'attività esecutiva ai 5 dipendenti della società.
A fronte della ferma contestazione del fatto costituivo della pretesa contributiva, era certamente a dovere provare che il ricorrente, nel periodo in contestazione, avesse CP_2 svolto attività lavorativa rilevante ai fini della iscrizione in aggiunta a quella di amministratore.
Occorre infatti ribadire che le due attività vanno tenute distinte, operando su piani differenti.
Ed infatti: mentre l'attività di amministratore si basa “su una relazione di immedesimazione organica o al limite di mandato ex art. 2260 c.c. e comporta, a seconda della concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività d'impulso e di rappresentanza che è rivolta ad eseguire il contratto di società assicurando il funzionamento dell'organismo sociale e sotto certi aspetti la sua stessa esistenza” (Cass. civ. Sez. Lavoro
10/08/2023, n. 24439, Cass. civ. Sez. Lavoro Ord. 23/06/2020, n. 12280); l'attività lavorativa vera e propria è invece finalizzata “alla concreta realizzazione dello scopo sociale, al suo raggiungimento operativo, attraverso il concorso dell'opera prestata a favore della società dai soci, e dagli altri lavoratori subordinati o autonomi” (v. Cass. civ. Sez. Lavoro
10/08/2023, n. 24439).
Ebbene, all'esito del giudizio non può dirsi raggiunta la prova del presupposto per la iscrizione del ricorrente alla gestione commercianti.
Ed invero, va rilevato come in memoria manchi una puntuale allegazione in ordine al presupposto indefettibile per l'insorgenza del rapporto contributivo, integrato dalla personale partecipazione del ricorrente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Nella memoria non viene fornita alcuna allegazione puntuale circa il concreto contenuto della prestazione resa dal ricorrente. In particolare, non risultano forniti elementi di prova idonei a dare contezza dell'ingerenza del ricorrente, in modo rilevante, nel cicolo produttivo della impresa
Pag. 4 di 6 Dal tenore delle difese svolte, ed in particolare dalla delibera di reiezione del ricorso amministrativo (cfr. fascicolo ), si ricava che abbia desunto l'esistenza di attività CP_2 CP_2 lavorativa dal fatto che “la società, nel periodo in contestazione, non si è avvalsa di lavoratori dipendenti e/o collaboratori con qualifica apicale e che pertanto necessariamente il ricorrente presta la propria opera per il raggiungimento del fine sociale.
Tale argomentazione non tiene tuttavia in debita considerazione il pacifico espletamento dei compiti di amministratore da parte del ricorrente che, per stessa ammissione, erano di natura essenzialmente gestoria (organizzazione e coordinamento), del tutto coerenti coi poteri conferitigli risultanti dalla visura camerale in atti. In assenza di elementi positivi di riscontro
(della cui prova era onerata ), non può pertanto automaticamente inferirsi che l'attività CP_2 gestoria, posta in essere dal ricorrente all'interno della società, abbia travalicato l'esercizio dei poteri derivantegli dal ruolo di amministratore, per assumere le caratteristiche di un'attività lavorativa rilevante ai fini della iscrizione nella gestione commercianti. Sul punto giova richiamare l'orientamento della Suprema Corte secondo cui “pur in mancanza di disposizioni di dettaglio sui compiti demandati all'amministratore, non si possa far rientrare nel suo incarico il compimento dei soli atti giuridici, spettando infatti all'amministratore la gestione della società e, dunque, una attività di contenuto imprenditoriale che si estrinseca nell'organizzazione e nel coordinamento dei fattori di produzione, comprendendovi sia il momento decisionale vero e proprio, sia quello attuativo delle determinazioni assunte” (Cass. civ. Sez. Lavoro 12/02/2010, n. 3240). Così, ad esempio, sono state ritenute riconducibili nelle competenze dell'amministratore l'assolvimento dei compiti di supervisione, il fungere da referente per i clienti e i fornitori nonché l'avere assunto dipendenti (Cass. civ. Sez. Lavoro
Ord. 27/01/2021, n. 1759).
Neppure conducono a diverse conclusioni le ulteriori circostanze valorizzate da in CP_2 memoria, ovverosia: che il ricorrente, nell'ottobre del 2014, abbia conferito la propria azienda nella società; la natura unipersonale della società. Tali dati, in assenza di una puntuale verifica dell'attività svolta in concreto, non appaiono in alcun modo sufficienti a dimostrare, in maniera piena e incontrovertibile, l'esistenza di quei presupposti di legge previsti dalla L. n.
662/1996 e legittimanti l'iscrizione della dichiarante nella gestione commercianti.
In ragione, dunque, del mancato assolvimento dell'onere dimostrativo gravante su , non CP_2 può essere accertato, all'esito del presente giudizio, il corretto operato dell'Ente
Pag. 5 di 6 nell'iscrizione di alla Gestione Commercianti relativamente al Parte_1 periodo contestato.
Conseguentemente, risulta indimostrata l'esistenza del credito contributivo portato nelle comunicazioni notificate al ricorrente relative al periodo 2015 (con raccomandata n. RK2
68978308920-7 del 7 aprile 2021– cfr. doc. 2 ricorso) e 2016 (con raccomandata RK2
68978707919-1 del 3 giugno 2021 – cfr. doc. 3 ricorso).
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della lite, dell'esiguo numero di questioni giuridiche e di fatto esaminate e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione: in accoglimento del ricorso, dichiara la illegittimità della iscrizione di Parte_1
nella gestione commercianti e, per l'effetto, dichiara non dovute le somme a tale
[...] titolo richieste in relazione agli anni 2015 e 2016; condanna al pagamento delle spese di lite liquidate in € 4.700,00 oltre rimborso spese CP_2 generali 15%, IVA e C.P.A se dovute.
Così deciso, Sciacca 11/09/2025
Il Giudice
Leonardo Modica
Pag. 6 di 6