Art. 304.
(Crediti garantiti dai beni sequestrati).
Sui beni sequestrati possono essere soddisfatti i seguenti creditori, a esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:
1° lo Stato per le spese di gestione da esso anticipate nel caso preveduto dall'articolo precedente;
2° lo Stato e ogni altro ente pubblico, per imposte o tasse, che siano loro dovute;
3° il sequestratario, per il compenso e il rimborso di spese, che gli spettino;
4° coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dal sequestratario nell'interesse della sua gestione;
5° coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni, che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni sequestrati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;
6° ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore alla data di applicazione di questa legge;
7° ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al sequestro, purche' dimostri che, al momento in cui il credito e' sorto, essa non conosceva che i beni del debitore potevano essere sottoposti a sequestro.
(Crediti garantiti dai beni sequestrati).
Sui beni sequestrati possono essere soddisfatti i seguenti creditori, a esclusione di qualsiasi altro, e ferme le cause di prelazione fra essi stabilite dalla legge:
1° lo Stato per le spese di gestione da esso anticipate nel caso preveduto dall'articolo precedente;
2° lo Stato e ogni altro ente pubblico, per imposte o tasse, che siano loro dovute;
3° il sequestratario, per il compenso e il rimborso di spese, che gli spettino;
4° coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni assunte dal sequestratario nell'interesse della sua gestione;
5° coloro che derivano il loro titolo da obbligazioni, che si riferiscono direttamente ed esclusivamente ai beni sequestrati, nella misura in cui dette obbligazioni abbiano concorso all'acquisto, alla conservazione o al miglioramento dei beni stessi;
6° ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore alla data di applicazione di questa legge;
7° ogni persona il cui credito abbia data certa anteriore al sequestro, purche' dimostri che, al momento in cui il credito e' sorto, essa non conosceva che i beni del debitore potevano essere sottoposti a sequestro.