Sentenza 4 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 04/03/2026, n. 695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 695 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00695/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02780/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2780 del 2025, proposto da CA SA, rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Marino e Antonino Mirone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza di accesso agli atti del 24 ottobre 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana - Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Catania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 il dott. MA NI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
FATTO
Con ricorso notificato il 19 dicembre 2025 e depositato il 22 dicembre 2025, il Sig. CA SA ha agito avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sulla sua istanza del 24 ottobre 2025, con cui aveva richiesto copia degli atti comprovanti la pubblicazione e il deposito del verbale della Commissione provinciale per le bellezze naturali di Catania del 25 ottobre 1966, presupposto del D.A. 17.3.1978 impositivo di un vincolo paesaggistico sul territorio di Tremestieri Etneo.
Il ricorrente, residente e proprietario di immobili in detto Comune, ha motivato il proprio interesse, diretto, concreto e attuale, alla conoscenza della documentazione per orientare le proprie scelte economiche, anche in relazione a trattative per l'acquisto di un immobile edificato in epoca intermedia tra i due atti. Nel ricorso ha argomentato la fondatezza della pretesa ostensiva sia sotto il profilo dell’accesso documentale (L. 241/1990) sia sotto quello dell’accesso civico (D.Lgs. 33/2013).
Le Amministrazioni si sono costituite in giudizio.
Nelle more del giudizio, con nota del 16 febbraio 2026, la Soprintendenza ha trasmesso al ricorrente la documentazione richiesta, adducendo un precedente problema tecnico informatico quale causa del ritardo nella risposta.
All'udienza pubblica del 25 febbraio 2026, i difensori delle parti hanno concordemente chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere, insistendo l'Avvocatura di Stato per la compensazione delle spese e la difesa del ricorrente per la condanna delle Amministrazioni. La causa è stata quindi trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.
La sopravvenuta ostensione, in corso di causa, di tutti i documenti richiesti dal ricorrente ha pienamente soddisfatto la sua pretesa, facendo venir meno il suo interesse a una pronuncia di merito sull'obbligo dell'Amministrazione di provvedere.
Ai sensi dell'art. 34, comma 5, del c.p.a., quando la pretesa del ricorrente risulta pienamente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, queste seguono il principio della soccombenza virtuale e sono poste a carico delle Amministrazioni resistenti.
L’azione giudiziaria si è infatti resa necessaria a causa dell’illegittimo silenzio serbato dalle Amministrazioni, le quali hanno soddisfatto la pretesa del ricorrente solo dopo l’instaurazione del presente giudizio. Le spese sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per cessazione della materia del contendere.
Condanna l’Assessorato dei beni Culturali e dell’Identità Siciliana -a Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania, al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (mille/00), oltre al rimborso del contributo unificato, se versato, e agli accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE BU, Presidente
MA NI, Primo Referendario, Estensore
Cristina Consoli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA NI | LE BU |
IL SEGRETARIO