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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 25/02/2025, n. 224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 224 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2149/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2149 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 31.10.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in Pisa, Via Santa Marta n. 70/74, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO NOCENT, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c. in data
11.11.2019;
- attore opponente
contro
Controparte_1
(P.I. , in persona del legale rappresentate pro tempore,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Monsummano Terme, via Francesca n. 448, presso lo studio dell'Avv. CHIARA BAMBI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuto opposto
Oggetto: “Altri contratti d'opera”.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha proposto opposizione al D.I. n. 406 del 15.3.2019 (RG n. 1096/2019),
[...]
con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto il pagamento di € 7.671,07 oltre interessi e spese della procedura in favore della , a Controparte_1 titolo di corrispettivo delle riparazioni da quest'ultima eseguite su tre macchine agricole come da fattura n. 11/2019.
A sostegno dell'opposizione, l'attore (titolare della omonima ditta individuale) ha allegato: - di avere consegnato, nel mese di ottobre 2018, tre macchine agricole alla
, e precisamente due trattori e un affossatore, Controparte_1
per le necessarie riparazioni;
- di essere stato arrestato in data 2.11.2018, con conseguente impossibilità di curare il rapporto negoziale;
- che per tale ragione del rapporto si sono occupati, in sua vece, i propri familiari;
- che, in occasione di un incontro ricognitivo della situazione delle riparazioni, il legale rappresentante dell' opposta ha firmato un documento in cui ha dato atto dei costi e del CP_1
prezzo ancora da pagare, pari a 6.322,70 euro. La difesa attrice ha quindi sollevato: a) eccezione di adempimento parziale, assumendo di avere corrisposto in contanti euro
2042,00 e 644,88; b) eccezione di inadempimento, per la restante parte di corrispettivo, attesa la mancata conclusione delle riparazioni e la omessa riconsegna dei mezzi agricoli.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'opponente ha dedotto l'inesistenza, l'incertezza e – comunque – l'inesigibilità del diritto di credito e, per tali ragioni, ha chiesto la revoca del D.I. opposto;
con il favore delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' ha chiesto Controparte_1 rigettarsi l'opposizione, con conseguente conferma del D.I. n. 406/2019.
La società opposta, nel dettaglio: - ha disconosciuto il contenuto del doc. 2 allegato dalla controparte, deducendo di avere sottoscritto il foglio prodotto il cui contenuto è stato successivamente rimaneggiato;
- ha dedotto di avere effettivamente ricevuto un acconto di euro 4.000,00 e di avere quindi, per mero errore, indicato l'importo complessivo nel ricorso monitorio;
- ha replicato di avere correttamente e pag. 2/6 tempestivamente adempiuto alle obbligazioni assunte, precisando che la mancata riconsegna dei mezzi agricoli sarebbe da imputarsi alla odierna opponente.
All'udienza del 21.11.2019 è stata proposta istanza di verificazione ed è stato altresì concesso rinvio per trattative;
il successivo 29.10.2020, la opposta ha dato atto dell'avvenuta sottoscrizione di accordo transattivo tra le parti, con avvenuto pagamento dell'importo di euro 2.000,00 da parte dell'opponente ed effettiva riconsegna del trattore Landini Ghibli 100. L ha tuttavia rilevato il Parte_2 perdurante mancato pagamento dell'importo di euro 1.500,00, in violazione della transazione.
In data 30.10.2022 la opposta ha depositato copia dell'accordo transattivo e, in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ha ridotto la propria pretesa creditoria ad euro 1.500,00.
L'istruttoria è stata meramente documentale.
All'esito di alcuni rinvii d'ufficio, motivati dal mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata assegnata a questo giudice (in data
21.5.2024), dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni.
Infine, con ordinanza del 31.10.2024 la causa è stata è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c., nella misura massima di legge.
*****
1. Il contendere trae origine dalla notifica, alla ditta individuale ”, in Parte_1 persona dell'omonimo titolare, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 406/2019, del 15.3.2019, con cui è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'
[...]
, dell'importo di euro 7.761,07, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, in forza della fattura n. 11/2019 e quindi a titolo di corrispettivo per l'opera di riparazione che la odierna opposta assume di avere prestato su tre macchine agricole del Pt_1
Nel presente giudizio la difesa opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale (contratto di prestazione d'opera) né l'effettiva consegna dei tre mezzi agricoli (due trattori e affossatore) per le necessarie riparazioni, quanto piuttosto il tempestivo e corretto adempimento da parte dell'OFFICINA incaricata. CP_1
pag. 3/6 2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è fondata e va pertanto accolta nei termini che si vengono ad esporre, tenuto conto delle sopravvenienze che hanno condotto alla progressiva riduzione del quantum debeatur.
2.1. In primo luogo, per stessa ammissione della difesa opposta (nella comparsa di costituzione e risposta) l'importo indicato nel ricorso monitorio, per “mero errore”, non avrebbe tenuto conto del pagamento di 4.000,00 euro eseguito dall'opponente a titolo di acconto in epoca antecedente all'instaurazione del procedimento monitorio;
e, per tale ragione, l' nel proprio atto introduttivo ha ridotto la propria Controparte_1
pretesa alla minor somma di euro 3.671,07.
2.2. In secondo luogo, è provato per tabulas che le parti in corso di causa sono addivenute ad un accordo transattivo (cfr. accordo depositato in data 30.10.2020), in adempimento del quale la opponente ha versato ulteriori 2.000,00 euro;
il credito residuo, per stessa volontà della opposta (espressa innanzitutto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.), è stato quindi ulteriormente ridotto ad euro 1.500,00, pari alla somma delle due rate previste nella scrittura privata e non corrisposte da
[...]
entro i termini pattuiti. Pt_1
3. In termini generali, è noto che “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (ex multis, Cass. civ., n. 14486/2019).
Nella fattispecie, il contratto di transazione del 29.5.2020 prevedeva espressamente che l'inadempimento anche ad una sola delle obbligazioni avrebbe determinato la risoluzione del contratto stesso e quindi posto nel nulla l'impegno assunto dalla alla rinuncia al presente giudizio di Controparte_1
opposizione (artt. 6 e 10).
pag. 4/6 Tale previsione induce a qualificare la transazione come “conservativa”, con la conseguenza che il rapporto originario rivive nell'ambito del giudizio incardinato, sebbene la domanda di condanna al pagamento sia stata circoscritta, da parte della creditrice, al minore importo di euro 1.500,00.
5. Ebbene, limitatamente a tale importo è fondata la pretesa creditoria della opposta, tenuto conto dell'assoluta genericità dei profili di inadempimento contestati dalla opponente, la quale ha assunto, da ultimo, di non avere pagato quanto dovuto perché i mezzi dopo il ritiro non erano funzionanti.
Sul punto, è appena il caso di osservare che nella scrittura privata di transazione si dava atto che i mezzi per due anni erano rimasti presso la opposta e non vi è prova che la mancata riconsegna sia stata determinata da fatto o colpa dell' CP_1
; al contrario, sarebbe stato onere della opponente, titolare dei mezzi,
[...]
procedere al loro ritiro tempestivamente, proprio al fine di evitare che il trascorrere del tempo potesse usurare le macchine agricole.
Senza contare che, all'art. 5, le parti hanno previsto che la verifica sul funzionamento dei beni andava effettuata al momento della loro riconsegna;
in assenza di formula comunicazione di segno contrario, si presume che la consegna sia andata a buon fine, salvo poi la debitrice opporre, a posteriori, il mancato funzionamento dei mezzi (fermo restando che, in ogni caso, nel contratto di transazione non è previsto un pagamento condizionato al buon esito di detta verifica).
4. Le spese di lite sono regolate tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in linea di continuità con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale:
“[…] anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass.,
pag. 5/6 Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587)” (da ultimo, cfr.
Cass. civ., sez. I, 23/02/2024, n. 4860).
Dette spese si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022 (considerata l'epoca in cui i difensori hanno concluso la propria attività processuale), tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase istruttoria/trattazione liquidata ai minimi in ragione della bassa complessità della stessa) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, REVOCA il
D.I. n. 406/2019 emesso dal Tribunale di Pisa in data 15/03/2019 (RG n.
1096/2019);
- CONDANNA la opponente, in persona dell'omonimo titolare, al pagamento, in favore della opposta, del minore importo di euro 1.500,00, oltre interessi legali;
- CONDANNA l'opponente alla refusione in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge
Si comunichi.
Pisa, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 6/6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PISA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Migliorino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2149 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2019 trattenuta in decisione il 31.10.2025, con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.,
tra
(P.I. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'omonimo titolare, elettivamente domiciliato in Pisa, Via Santa Marta n. 70/74, presso lo studio dell'Avv. ROBERTO NOCENT, che lo rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c. in data
11.11.2019;
- attore opponente
contro
Controparte_1
(P.I. , in persona del legale rappresentate pro tempore,
[...] P.IVA_2
elettivamente domiciliata in Monsummano Terme, via Francesca n. 448, presso lo studio dell'Avv. CHIARA BAMBI, che la rappresenta e difende giusta procura depositata nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 83, 3 comma, c.p.c.;
- convenuto opposto
Oggetto: “Altri contratti d'opera”.
Conclusioni delle parti: come da atti introduttivi, comparse conclusionali e memorie di replica. Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1 ha proposto opposizione al D.I. n. 406 del 15.3.2019 (RG n. 1096/2019),
[...]
con il quale il Tribunale di Pisa le ha ingiunto il pagamento di € 7.671,07 oltre interessi e spese della procedura in favore della , a Controparte_1 titolo di corrispettivo delle riparazioni da quest'ultima eseguite su tre macchine agricole come da fattura n. 11/2019.
A sostegno dell'opposizione, l'attore (titolare della omonima ditta individuale) ha allegato: - di avere consegnato, nel mese di ottobre 2018, tre macchine agricole alla
, e precisamente due trattori e un affossatore, Controparte_1
per le necessarie riparazioni;
- di essere stato arrestato in data 2.11.2018, con conseguente impossibilità di curare il rapporto negoziale;
- che per tale ragione del rapporto si sono occupati, in sua vece, i propri familiari;
- che, in occasione di un incontro ricognitivo della situazione delle riparazioni, il legale rappresentante dell' opposta ha firmato un documento in cui ha dato atto dei costi e del CP_1
prezzo ancora da pagare, pari a 6.322,70 euro. La difesa attrice ha quindi sollevato: a) eccezione di adempimento parziale, assumendo di avere corrisposto in contanti euro
2042,00 e 644,88; b) eccezione di inadempimento, per la restante parte di corrispettivo, attesa la mancata conclusione delle riparazioni e la omessa riconsegna dei mezzi agricoli.
Sulla scorta di tali allegazioni, l'opponente ha dedotto l'inesistenza, l'incertezza e – comunque – l'inesigibilità del diritto di credito e, per tali ragioni, ha chiesto la revoca del D.I. opposto;
con il favore delle spese di lite.
Costituitasi in giudizio, l' ha chiesto Controparte_1 rigettarsi l'opposizione, con conseguente conferma del D.I. n. 406/2019.
La società opposta, nel dettaglio: - ha disconosciuto il contenuto del doc. 2 allegato dalla controparte, deducendo di avere sottoscritto il foglio prodotto il cui contenuto è stato successivamente rimaneggiato;
- ha dedotto di avere effettivamente ricevuto un acconto di euro 4.000,00 e di avere quindi, per mero errore, indicato l'importo complessivo nel ricorso monitorio;
- ha replicato di avere correttamente e pag. 2/6 tempestivamente adempiuto alle obbligazioni assunte, precisando che la mancata riconsegna dei mezzi agricoli sarebbe da imputarsi alla odierna opponente.
All'udienza del 21.11.2019 è stata proposta istanza di verificazione ed è stato altresì concesso rinvio per trattative;
il successivo 29.10.2020, la opposta ha dato atto dell'avvenuta sottoscrizione di accordo transattivo tra le parti, con avvenuto pagamento dell'importo di euro 2.000,00 da parte dell'opponente ed effettiva riconsegna del trattore Landini Ghibli 100. L ha tuttavia rilevato il Parte_2 perdurante mancato pagamento dell'importo di euro 1.500,00, in violazione della transazione.
In data 30.10.2022 la opposta ha depositato copia dell'accordo transattivo e, in sede di memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. ha ridotto la propria pretesa creditoria ad euro 1.500,00.
L'istruttoria è stata meramente documentale.
All'esito di alcuni rinvii d'ufficio, motivati dal mutamento del giudice assegnatario del fascicolo, la causa è stata assegnata a questo giudice (in data
21.5.2024), dinanzi al quale le parti hanno precisato le conclusioni.
Infine, con ordinanza del 31.10.2024 la causa è stata è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art 190 c.p.c., nella misura massima di legge.
*****
1. Il contendere trae origine dalla notifica, alla ditta individuale ”, in Parte_1 persona dell'omonimo titolare, del decreto ingiuntivo del Tribunale di Pisa n. 406/2019, del 15.3.2019, con cui è stato ingiunto il pagamento, in favore dell'
[...]
, dell'importo di euro 7.761,07, oltre interessi e spese del Controparte_1
procedimento monitorio, in forza della fattura n. 11/2019 e quindi a titolo di corrispettivo per l'opera di riparazione che la odierna opposta assume di avere prestato su tre macchine agricole del Pt_1
Nel presente giudizio la difesa opponente non ha contestato l'esistenza del rapporto negoziale (contratto di prestazione d'opera) né l'effettiva consegna dei tre mezzi agricoli (due trattori e affossatore) per le necessarie riparazioni, quanto piuttosto il tempestivo e corretto adempimento da parte dell'OFFICINA incaricata. CP_1
pag. 3/6 2. Tale il thema decidendum, l'opposizione è fondata e va pertanto accolta nei termini che si vengono ad esporre, tenuto conto delle sopravvenienze che hanno condotto alla progressiva riduzione del quantum debeatur.
2.1. In primo luogo, per stessa ammissione della difesa opposta (nella comparsa di costituzione e risposta) l'importo indicato nel ricorso monitorio, per “mero errore”, non avrebbe tenuto conto del pagamento di 4.000,00 euro eseguito dall'opponente a titolo di acconto in epoca antecedente all'instaurazione del procedimento monitorio;
e, per tale ragione, l' nel proprio atto introduttivo ha ridotto la propria Controparte_1
pretesa alla minor somma di euro 3.671,07.
2.2. In secondo luogo, è provato per tabulas che le parti in corso di causa sono addivenute ad un accordo transattivo (cfr. accordo depositato in data 30.10.2020), in adempimento del quale la opponente ha versato ulteriori 2.000,00 euro;
il credito residuo, per stessa volontà della opposta (espressa innanzitutto nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c.), è stato quindi ulteriormente ridotto ad euro 1.500,00, pari alla somma delle due rate previste nella scrittura privata e non corrisposte da
[...]
entro i termini pattuiti. Pt_1
3. In termini generali, è noto che “l'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se
l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad un autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che ha chiesto l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda di pronuncia sul merito della pretesa creditoria, essendo sufficiente che resista all'opposizione e chieda conferma del decreto opposto” (ex multis, Cass. civ., n. 14486/2019).
Nella fattispecie, il contratto di transazione del 29.5.2020 prevedeva espressamente che l'inadempimento anche ad una sola delle obbligazioni avrebbe determinato la risoluzione del contratto stesso e quindi posto nel nulla l'impegno assunto dalla alla rinuncia al presente giudizio di Controparte_1
opposizione (artt. 6 e 10).
pag. 4/6 Tale previsione induce a qualificare la transazione come “conservativa”, con la conseguenza che il rapporto originario rivive nell'ambito del giudizio incardinato, sebbene la domanda di condanna al pagamento sia stata circoscritta, da parte della creditrice, al minore importo di euro 1.500,00.
5. Ebbene, limitatamente a tale importo è fondata la pretesa creditoria della opposta, tenuto conto dell'assoluta genericità dei profili di inadempimento contestati dalla opponente, la quale ha assunto, da ultimo, di non avere pagato quanto dovuto perché i mezzi dopo il ritiro non erano funzionanti.
Sul punto, è appena il caso di osservare che nella scrittura privata di transazione si dava atto che i mezzi per due anni erano rimasti presso la opposta e non vi è prova che la mancata riconsegna sia stata determinata da fatto o colpa dell' CP_1
; al contrario, sarebbe stato onere della opponente, titolare dei mezzi,
[...]
procedere al loro ritiro tempestivamente, proprio al fine di evitare che il trascorrere del tempo potesse usurare le macchine agricole.
Senza contare che, all'art. 5, le parti hanno previsto che la verifica sul funzionamento dei beni andava effettuata al momento della loro riconsegna;
in assenza di formula comunicazione di segno contrario, si presume che la consegna sia andata a buon fine, salvo poi la debitrice opporre, a posteriori, il mancato funzionamento dei mezzi (fermo restando che, in ogni caso, nel contratto di transazione non è previsto un pagamento condizionato al buon esito di detta verifica).
4. Le spese di lite sono regolate tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in linea di continuità con la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo la quale:
“[…] anche nel giudizio di cui all'art. 645 cod. proc. civ., la valutazione della soccombenza, ai fini della condanna alle spese, dev'essere infatti compiuta in rapporto all'esito finale della lite, sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo, non può essere tuttavia ritenuto soccombente e condannato neppure in parte al pagamento delle spese processuali, ferma restando la facoltà del giudice di disporne la compensazione (cfr. Cass., Sez. lav., 1/ 08/2023, n. 23434; Cass.,
pag. 5/6 Sez. VI, 26/05/2022, n. 17137; Cass., Sez. III, 12/05/2015, n. 9587)” (da ultimo, cfr.
Cass. civ., sez. I, 23/02/2024, n. 4860).
Dette spese si liquidano in dispositivo, in applicazione del DM n. 147/2022 (considerata l'epoca in cui i difensori hanno concluso la propria attività processuale), tenuto conto del valore della lite in base al decisum (scaglione da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00), dei parametri medi di riferimento (ad eccezione della fase istruttoria/trattazione liquidata ai minimi in ragione della bassa complessità della stessa) e dell'attività processuale in concreto espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, in persona della dott.ssa Alessandra
Migliorino, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
- ACCOGLIE l'opposizione per quanto di ragione e, per l'effetto, REVOCA il
D.I. n. 406/2019 emesso dal Tribunale di Pisa in data 15/03/2019 (RG n.
1096/2019);
- CONDANNA la opponente, in persona dell'omonimo titolare, al pagamento, in favore della opposta, del minore importo di euro 1.500,00, oltre interessi legali;
- CONDANNA l'opponente alla refusione in favore della opposta delle spese di lite, che liquida in € 2.127,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge
Si comunichi.
Pisa, 25 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Alessandra Migliorino
pag. 6/6