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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 16/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 310/2022 R.G. tra rapp.to e difeso dall'avv. Mario D'Elia Parte_1
ricorrente e
-, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria
Teresa Pugliano e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 15.01.2025.
Con ricorso depositato il 14.02.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dapprima senza regolare contratto e Parte_2 successivamente con contratti a tempo determinato stipulati dal 2014 al 2017, adiva l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi l'illegittimità del provvedimento prot. n. CP_1
2200.06/06/2018.0127961, che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso con la ditta sopra indicata relativamente ai periodi dal novembre 2014 al novembre 2015 e da gennaio ad agosto 2017, nonché delle relative note di recupero dell'indennità Naspi CP_1 corrisposta per il periodo dal 19/11/2015 al 28/03/2016 per un importo di € 5.054,83 e dal
29/09/2017 al 28/02/2018 per un importo di € 6.479,32.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1 diritto.
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti ed espletamento della prova testimoniale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
La causa va decisa nel merito facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova ed in particolare del principio di diritto secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; da ultimo, Cass. Sez. L., n.
2739/2016).
Dalla documentazione in atti emerge che con verbale unico di accertamento e notificazione del 06/06/2018, l'Istituto ha accertato l'insussistenza (in relazione ai periodi di cui sopra) dei rapporti di lavoro di natura subordinata dichiarati dalla “ , ivi Parte_2 compreso quello riguardante il ricorrente.
Quest'ultimo, invece, sostiene di essere stato assunto dalla “ in Parte_2 qualità di meccanico carrozzerie e di aver eseguito svariati interventi, non solo, su mezzi di trasporto strumentali allo svolgimento delle prestazioni interne dell'impresa, ma anche, su veicoli di soggetti terzi.
Inoltre, in sede di dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva, ha riferito che la prestazione lavorativa era stata espletata fino al 2015 in località San Cono di Catanzaro, e per il periodo successivo in un garage del sig. in via Janò. Pt_2
Tuttavia, il ricorrente, sul quale incombeva l'onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi da novembre 2014 a novembre 2015 e da gennaio ad agosto 2017 e di avere quindi diritto a percepire il trattamento dell'indennità NaSpi, non ha assolto a tale onere.
La giurisprudenza di legittimità, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi
2 produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni.
Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal
Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova non sia stato assolto.
Orbene, in primo luogo, non può ritenersi decisivo il compendio probatorio documentale fornito dal ricorrente, consistente nella documentazione predisposta dall'apparente datore di lavoro, essendo di formazione unilaterale.
In conformità con l'opinione della giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass.
3 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Il decreto di non convalida di sequestro di P.G. (cfr. all. 12 del ricorso) - nel quale si legge che “una delle vetture coinvolte nei sinistri in analisi risultava essere stata riparata presso l'autocarrozzeria di “ tommaso” -, cosi' come l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Pt_2
Catanzaro (cfr. all. 10), se da un lato depongono nel senso di ritenere attiva la ditta di Parte_2
dall'altro nulla provano in merito all'asserito rapporto di lavoro intercorso con il
[...] ricorrente, né tantomeno riguardo alla natura subordinata dello stesso.
Neppure possono ritenersi dirimenti le dichiarazioni dei testimoni citati dall'istante.
Il teste , escusso all'udienza del 22.02.2023 ha dichiarato “..Conosco il sig. Testimone_1
perché ha eseguito lavori alle mie autovetture tra il 2011 e il 2017. Mediamente faccio due Parte_1 tagliandi all'anno quindi andavo ogni 5/6 mesi. ADR: il sig. eseguiva lavori di meccanica e in Parte_1 officina c'era il suo socio di lavoro, sig. Entrambi erano meccanici ed eseguivano i lavori;
ADR: fino Pt_3 al 2016 l'officina si trovava in località San Cono e poi è stata trasferita in via Janò; Su domanda dell'Avv.
Muscari ADR: non ho mai ricevuto fatture per i lavori ma solo ricevute in carta semplice col timbro rilasciate sia dal che dal ma non ne sono più in possesso;
ADR: non mi è capitato di vedere altri Pt_3 Parte_1 dipendenti in officina”.
Il teste escusso all'udienza del 21.06.2023, ha dichiarato: “..Conosco il sig. Testimone_2
perché io lavoravo con la ditta sita in via Janò, nel periodo 2011/2017, Parte_1 Parte_2 come autista, e trasportavo pacchi come corriere espresso. Quando ho iniziato a lavorare con la Ditta UL, una sera, il sig. mi ha presentato come meccanico della ditta officina Parte_2 Parte_1 Pt_2 meccanica che si trovava in Via Santo Cono e ricordo peraltro, che c'era anche un carrozziere che si chiamava
ADR: andavamo spesso dal sig. perché i mezzi erano vecchi e c'era bisogno di assistenza Pt_3 Parte_1 meccanica. Andavamo circa 6-7 volte al mese, fino a quando ho lavorato per la ditta ADR: il sig. Pt_2
lavorava come meccanico. A volte quando ero in consegna e il mezzo si rompeva andavo da lui per Parte_1 riparazioni urgenti. Non mi rilasciava alcuna fattura perché ero un dipendente della ditta Su Pt_2 domanda dell'Avv. Muscari Tomaioli ADR: ero dipendente della ditta individuale UL MA.
Non so con precisione quale fosse la denominazione sociale della società; ADR: nell'officina c'era anche che faceva il carrozziere ed un'altra signora che svolgeva funzioni contabili e amministrative..”. Persona_1
Orbene, dalle dichiarazioni testimoni e nulla è emerso riguardo alla natura Tes_1 Tes_2 subordinata dell'attività lavorativa del Caracciolo asseritamente svolta in favore della
Parte_2
4 I testi, invero, nulla hanno saputo riferire sulla concreta sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (che il teste non ha Tes_1 neppure individuato).
Inoltre, riguardo all'officina di via San Cono (operativa sino settembre 2015), è lo stesso ricorrente, in sede ispettiva, a riferire di averla gestita assieme alla figlia e al sig. CP_2 Pt_3 in quanto di loro proprietà, sicché si presume, in assenza di una chiara ed univoca prova contraria, che l'attività sia stata gestita in proprio, in piena e totale autonomia, senza la sottoposizione ad alcun potere direttivo da parte di terzi e senza vincolo di subordinazione;
tale conclusione appare ancor più verosimile ove si consideri che il sig. era già Parte_1 assicurato come lavoratore autonomo presso la “Gestione Lavoratori Autonomi Artigiani” dell' come dedotto dal resistente e non contestato dalla controparte. CP_1
Si rileva, altresì, che la prospettazione attorea - confermata dal teste - secondo cui Tes_1
l'attività lavorativa si sarebbe svolta anche presso la sede di lavorativa di via Janò, trova smentita nelle risultanze del verbale ispettivo dal quale emerge che nessuna officina meccanica era presente in via Janò 24/C (sede legale dell'aziendale); ciò trova riscontro nelle dichiarazioni del teste funzionario ispettivo, il quale ha riferito che “nella Testimone_3 sede legale operativa di Via Janò abbiamo trovato una normale abitazione” (cfr. verbale di udienza del
21.06.2023).
Dall'istruttoria espletata, pertanto, non può dirsi sufficientemente dimostrato che il ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro, nelle forme della subordinazione, con la
“ . Parte_2
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa la peculiarità della vicenda e l'equivocità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, 15.01.2025
Il giudice del lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 310/2022 R.G. tra rapp.to e difeso dall'avv. Mario D'Elia Parte_1
ricorrente e
-, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso dagli avv.ti Francesco Muscari Tomaioli, Maria
Teresa Pugliano e Silvia Parisi
resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 15.01.2025.
Con ricorso depositato il 14.02.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, premesso di aver lavorato alle dipendenze della dapprima senza regolare contratto e Parte_2 successivamente con contratti a tempo determinato stipulati dal 2014 al 2017, adiva l'intestato Tribunale chiedendo accertarsi l'illegittimità del provvedimento prot. n. CP_1
2200.06/06/2018.0127961, che aveva disconosciuto il rapporto di lavoro intercorso con la ditta sopra indicata relativamente ai periodi dal novembre 2014 al novembre 2015 e da gennaio ad agosto 2017, nonché delle relative note di recupero dell'indennità Naspi CP_1 corrisposta per il periodo dal 19/11/2015 al 28/03/2016 per un importo di € 5.054,83 e dal
29/09/2017 al 28/02/2018 per un importo di € 6.479,32.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1 diritto.
1 Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti ed espletamento della prova testimoniale, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Il ricorso è infondato.
La causa va decisa nel merito facendo applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova ed in particolare del principio di diritto secondo cui “In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (cfr. Cass. S.U. n. 18046/2010; da ultimo, Cass. Sez. L., n.
2739/2016).
Dalla documentazione in atti emerge che con verbale unico di accertamento e notificazione del 06/06/2018, l'Istituto ha accertato l'insussistenza (in relazione ai periodi di cui sopra) dei rapporti di lavoro di natura subordinata dichiarati dalla “ , ivi Parte_2 compreso quello riguardante il ricorrente.
Quest'ultimo, invece, sostiene di essere stato assunto dalla “ in Parte_2 qualità di meccanico carrozzerie e di aver eseguito svariati interventi, non solo, su mezzi di trasporto strumentali allo svolgimento delle prestazioni interne dell'impresa, ma anche, su veicoli di soggetti terzi.
Inoltre, in sede di dichiarazioni rilasciate in sede ispettiva, ha riferito che la prestazione lavorativa era stata espletata fino al 2015 in località San Cono di Catanzaro, e per il periodo successivo in un garage del sig. in via Janò. Pt_2
Tuttavia, il ricorrente, sul quale incombeva l'onere di dimostrare la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per i periodi da novembre 2014 a novembre 2015 e da gennaio ad agosto 2017 e di avere quindi diritto a percepire il trattamento dell'indennità NaSpi, non ha assolto a tale onere.
La giurisprudenza di legittimità, quanto all'identificazione del rapporto di lavoro subordinato, ha individuato una serie di indici quali appunto l'assenza del rischio in capo al prestatore d'opera, la continuità della prestazione, l'osservanza di un orario di lavoro, la cadenza e la misura fissa della retribuzione, la localizzazione della prestazione, l'utilizzo dei mezzi
2 produttivi del datore di lavoro, l'obbligo di giustificare le assenze (nel caso in cui la mancata giustificazione comporti sanzioni disciplinari per il lavoratore), il lavoro a turni.
Proprio perché l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (nei termini innanzi specificati e cioè la c.d. “eterodirezione”) costituisce l'elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato rispetto alle altre tipologie di rapporto di lavoro, gli indici appena elencati sono definiti dallo stesso indirizzo interpretativo qui in argomento come “complementari” e “sussidiari”; questi sono difatti utilizzabili laddove l'elemento dell'assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui non sia agevolmente apprezzabile (si veda, ex multis, Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014 nonché Cass. civ., Sez. Lav., 4346/2015) e, se esaminati nella loro globalità, possono essere valutati dal
Giudice come indizi probatori della subordinazione (mentre sono privi di valore decisivo se considerati singolarmente, si veda al riguardo ex multis Cass. civ., Sez. Lav., 26742/2014).
In forza di quanto illustrato, la caratteristica della “sussidiarietà” e della “complementarietà” di siffatti indici postula che l'interprete, ove proceda al vaglio dell'eventuale natura subordinata del rapporto scrutinato, debba verificare se nel caso sottoposto alla sua attenzione vi sia stato (o meno) l'esercizio del menzionato potere direttivo, di organizzazione e disciplinare nei termini di cui innanzi (che costituisce, come anticipato, l'elemento tipico della subordinazione) e che possa ricorrere ai citati indici solo laddove siffatto potere direttivo, di organizzazione e disciplinare (seppur allegato, offerto di provare e in parte dimostrato dalla parte che intende farlo rilevare) non sia agevolmente apprezzabile nelle sue precise connotazioni.
La regola residuale di chiusura del sistema, destinata ad operare nei casi in cui all'esito dell'istruttoria permanga una situazione di oggettiva incertezza probatoria, è infine quella per cui il giudice deve ritenere che l'onere della prova non sia stato assolto.
Orbene, in primo luogo, non può ritenersi decisivo il compendio probatorio documentale fornito dal ricorrente, consistente nella documentazione predisposta dall'apparente datore di lavoro, essendo di formazione unilaterale.
In conformità con l'opinione della giurisprudenza maggioritaria, si ritiene che la documentazione di formazione unilaterale, anche se proveniente dal presunto datore di lavoro, abbia scarsa rilevanza nelle controversie previdenziali laddove venga contestato il carattere fittizio del rapporto o l'insussistenza o l'assenza dei contenuti tipici di cui all'art. 2094 c.c., essendo evidente che in tali casi la documentazione rilasciata dal datore può rivestire solamente carattere indiziario (cfr., tra le tante, Cass. 10529/1996, nonché Cass.
3 9290/2000), e risulta scarsamente attendibile, per il potenziale eventuale coinvolgimento (e/o per la potenziale eventuale complicità) del datore di lavoro all'opera simulatoria.
Il decreto di non convalida di sequestro di P.G. (cfr. all. 12 del ricorso) - nel quale si legge che “una delle vetture coinvolte nei sinistri in analisi risultava essere stata riparata presso l'autocarrozzeria di “ tommaso” -, cosi' come l'avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate di Pt_2
Catanzaro (cfr. all. 10), se da un lato depongono nel senso di ritenere attiva la ditta di Parte_2
dall'altro nulla provano in merito all'asserito rapporto di lavoro intercorso con il
[...] ricorrente, né tantomeno riguardo alla natura subordinata dello stesso.
Neppure possono ritenersi dirimenti le dichiarazioni dei testimoni citati dall'istante.
Il teste , escusso all'udienza del 22.02.2023 ha dichiarato “..Conosco il sig. Testimone_1
perché ha eseguito lavori alle mie autovetture tra il 2011 e il 2017. Mediamente faccio due Parte_1 tagliandi all'anno quindi andavo ogni 5/6 mesi. ADR: il sig. eseguiva lavori di meccanica e in Parte_1 officina c'era il suo socio di lavoro, sig. Entrambi erano meccanici ed eseguivano i lavori;
ADR: fino Pt_3 al 2016 l'officina si trovava in località San Cono e poi è stata trasferita in via Janò; Su domanda dell'Avv.
Muscari ADR: non ho mai ricevuto fatture per i lavori ma solo ricevute in carta semplice col timbro rilasciate sia dal che dal ma non ne sono più in possesso;
ADR: non mi è capitato di vedere altri Pt_3 Parte_1 dipendenti in officina”.
Il teste escusso all'udienza del 21.06.2023, ha dichiarato: “..Conosco il sig. Testimone_2
perché io lavoravo con la ditta sita in via Janò, nel periodo 2011/2017, Parte_1 Parte_2 come autista, e trasportavo pacchi come corriere espresso. Quando ho iniziato a lavorare con la Ditta UL, una sera, il sig. mi ha presentato come meccanico della ditta officina Parte_2 Parte_1 Pt_2 meccanica che si trovava in Via Santo Cono e ricordo peraltro, che c'era anche un carrozziere che si chiamava
ADR: andavamo spesso dal sig. perché i mezzi erano vecchi e c'era bisogno di assistenza Pt_3 Parte_1 meccanica. Andavamo circa 6-7 volte al mese, fino a quando ho lavorato per la ditta ADR: il sig. Pt_2
lavorava come meccanico. A volte quando ero in consegna e il mezzo si rompeva andavo da lui per Parte_1 riparazioni urgenti. Non mi rilasciava alcuna fattura perché ero un dipendente della ditta Su Pt_2 domanda dell'Avv. Muscari Tomaioli ADR: ero dipendente della ditta individuale UL MA.
Non so con precisione quale fosse la denominazione sociale della società; ADR: nell'officina c'era anche che faceva il carrozziere ed un'altra signora che svolgeva funzioni contabili e amministrative..”. Persona_1
Orbene, dalle dichiarazioni testimoni e nulla è emerso riguardo alla natura Tes_1 Tes_2 subordinata dell'attività lavorativa del Caracciolo asseritamente svolta in favore della
Parte_2
4 I testi, invero, nulla hanno saputo riferire sulla concreta sottoposizione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro (che il teste non ha Tes_1 neppure individuato).
Inoltre, riguardo all'officina di via San Cono (operativa sino settembre 2015), è lo stesso ricorrente, in sede ispettiva, a riferire di averla gestita assieme alla figlia e al sig. CP_2 Pt_3 in quanto di loro proprietà, sicché si presume, in assenza di una chiara ed univoca prova contraria, che l'attività sia stata gestita in proprio, in piena e totale autonomia, senza la sottoposizione ad alcun potere direttivo da parte di terzi e senza vincolo di subordinazione;
tale conclusione appare ancor più verosimile ove si consideri che il sig. era già Parte_1 assicurato come lavoratore autonomo presso la “Gestione Lavoratori Autonomi Artigiani” dell' come dedotto dal resistente e non contestato dalla controparte. CP_1
Si rileva, altresì, che la prospettazione attorea - confermata dal teste - secondo cui Tes_1
l'attività lavorativa si sarebbe svolta anche presso la sede di lavorativa di via Janò, trova smentita nelle risultanze del verbale ispettivo dal quale emerge che nessuna officina meccanica era presente in via Janò 24/C (sede legale dell'aziendale); ciò trova riscontro nelle dichiarazioni del teste funzionario ispettivo, il quale ha riferito che “nella Testimone_3 sede legale operativa di Via Janò abbiamo trovato una normale abitazione” (cfr. verbale di udienza del
21.06.2023).
Dall'istruttoria espletata, pertanto, non può dirsi sufficientemente dimostrato che il ricorrente abbia intrattenuto un rapporto di lavoro, nelle forme della subordinazione, con la
“ . Parte_2
Per le ragioni che precedono, in applicazione delle regole sulla ripartizione dell'onere della prova, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti attesa la peculiarità della vicenda e l'equivocità del quadro istruttorio esaminato.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.
Catanzaro, 15.01.2025
Il giudice del lavoro
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