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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 06/10/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Indebito previdenziale. Pensione di reversibilità. TRIBUNALE DI PERUGIA Quote di cumulabilità dei redditi. Sezione Lavoro Periodo d'imposta da prendere a riferimento
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. PA CH, nella causa civile iscritta al n. 1085/2022 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
( in persona dell'avv. Francesco Elia - avv. Parte_1 Parte_2
RE Adorisio)
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Stefania Di Cato) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 06 ottobre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 17/11/2022 si è rivolta a questo Tribunale Parte_3 per sentire “accertare e dichiarare l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito CP_ oggettivo di euro 8.617,31 per l'anno 2020, preteso dall' nei confronti della Ricorrente, dovendosi nel merito applicare la fascia di incumulabilità del 25% ed applicazione della clausola di salvaguardia, per le motivazioni tutte espresse in narrativa l'insussistenza del CP_ diritto di di ripetere nei propri confronti l'importo di € 7389,35, rivendicato dall'ente con nota dell'8.10.2021”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha dedotto di essere titolare, con decorrenza ottobre
2018, del trattamento di reversibilità SO n. 20066146 e di avere dichiarato al Fisco i propri redditi relativi all'anno d'imposta 2020.
Premessi cenni generali sui principi espressi dalla giurisprudenza in tema di irripetibilità dell'indebito previdenziale per motivi reddituali, sanciti in deroga del regime ordinario disciplinato dall'art. 2033 del Codice civile, e sostenuta, nel caso di specie, la sussistenza della
Pag. 1 di 12 propria buona fede nel ricevere gli importi oggetto di recupero da parte dell' , la CP_2 ricorrente ha lamentato che con nota del 10/05/2022 l' , per il periodo dal 01/01/2020 al CP_1
31/12/2021, le ha contestato di avere indebitamente percepito, a titolo di pensione di reversibilità, l'importo complessivo di euro 10.174,09, conteggiato facendo, però, erronea applicazione, in virtù del divieto di cumulo stabilito dall'art. 1, comma 41, della Legge n.
335/1995, della quota di incumulabilità del 50% sul trattamento pensionistico in essere erogato nell'anno 2020 e non, invece, di quella corretta del 25% prevista dalla tabella F allegata alla suddetta Legge.
A sostegno di tale considerazione, la ricorrente ha evidenziato che, sulla base dei dati riportati nell'allegato Modello 730/2021, relativo all'anno di imposta 2020, poiché dal reddito complessivo dichiarato, pari ad euro 38.953,00, deve essere sottratto l'importo di euro
17.217,00 (comprensivo sia del reddito percepito nel corso del suddetto anno a titolo di pensione di reversibilità, sia delle altre voci previste per legge quali, ad esempio, quella relativa al reddito da casa di abitazione), l'importo rilevante ai fini dell'applicazione della percentuale di incumulabilità del reddito prevista dal succitato allegato F alla Legge Dini è, nel caso di specie, pari ad euro 21.774,00 (recte: euro 21.736,00), con conseguente applicazione della percentuale di incumulabilità del 25% e non di quella del 50%, erroneamente ritenuta dall' . CP_1
La ricorrente non ha, invece, sollevato alcuna censura con riferimento alla fascia del 25% applicata per la prestazione pensionistica erogatale nel 2021 e del conseguente indebito di euro
1.667,38, oggetto di recupero, ritenendo anzi corretta la quota di riduzione del 25% applicata dall' per l'annualità 2021. CP_1
In data 07/03/2024 si è costituito in giudizio l' , contestando l'avverso ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Ricordato che “gli importi dei trattamenti pensionistici di reversibilità spettano entro determinate percentuali in ragione dei limiti reddituali personali del beneficiario” e che la
Tabella F richiamata dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 335/1995, con riferimento alle tre ipotesi degli scaglioni di reddito ivi contemplati, prevede una falcidia del 25%, del 40% e del
50%, ha ribadito di avere, nel caso di specie, correttamente applicato sull'importo corrisposto per l'anno 2020 a titolo di pensione di reversibilità la falcidia del 50% prevista nell'ipotesi di un reddito del beneficiario superiore a cinque volte il trattamento minimo dell'importo annuo
Pag. 2 di 12 della pensione del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, rientrando il reddito prodotto dalla ricorrente nel 2019 nello scaglione oltre euro 26.783,64 ed euro 33.479,55).
Quanto alla reperibilità dell'indebito, l' resistente ha dedotto che la ricorrente aveva CP_2 dolosamente omesso la dovuta comunicazione annuale tramite modello Red dei propri redditi diversi da quello pensionistico, impedendogli in tal modo la verifica rispetto dei limiti di legge per l'erogazione, in cumulo con altri redditi propri, della pensione di reversibilità, trattamento economico, peraltro, sempre liquidato in via provvisoria e preventiva e non con provvedimento definitivo.
Ha sostenuto che “per il calcolo dell'incumulabilità relativa al 2020 rileva il reddito 2019”, dichiarato dalla ricorrente al Fisco in data 06/11/2020; e che solo in data 26/03/2021 l'
[...]
aveva provveduto alla conseguente “liquidazione”, vale a dire alla verifica e CP_3 all'elaborazione definitiva dei dati riportati in denuncia, con la conseguenza che l' , in CP_2 assenza dell'invio del modello Red, solo a partire da quella data era stato messo nelle condizioni di poter verificare il reddito della beneficiaria ai fini dell'eventuale applicazione della suddetta falcidia prevista dalla normativa in materia di cumulabilità dei redditi;
che, infine, avendo eseguito il ricalcolo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di effettiva conoscenza dei redditi complessivi della beneficiaria, la richiesta di ripetizione di indebito previdenziale doveva considerarsi tempestiva e legittima in quanto, secondo la giurisprudenza,
“l'osservanza, da parte dell , dell'obbligo ex art. 13, comma 2, legge n. 412 del 1991, di CP_2 verificare annualmente l'esistenza di situazioni reddituali del pensionato incidenti sul diritto o sulla misura della pensione, la cui operatività è condizionata alla preventiva segnalazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1, legge n. 412 del 1991, dei relativi fatti da parte dell'interessato”.
All'esito dell'udienza del 07/07/2025, sono stati concessi alle difese termini sfalsati per note difensive.
Con l'occasione, la difesa della ricorrente ha invocato l'applicazione al caso di specie del principio di coesistenza dei requisiti costitutivi del diritto soggettivo previdenziale sostenendo, in sintesi, che il reddito da prendere in considerazione per l'applicazione delle falcidie previste dalla Tabella F richiamata dall'art. 1, comma 41, della Legge n. 335/1995 è quello dello stesso anno in cui viene erogata la prestazione pensionistica di reversibilità, vale a dire il 2020, in virtù del principio secondo cui, nel caso di una prestazione condizionata alla coesistenza di determinati limiti di reddito, questi ultimi devono essere contemporanei all'erogazione: a sostegno di tale asserzione, ha richiamato pronunce di legittimità e prodotto decisioni dei
Pag. 3 di 12 Tribunali territoriali, ribadendo che, in caso di accertamento giudiziale, occorre fare riferimento all'anno di decorrenza della prestazione e non all'anno precedente.
La causa viene decisa ai sensi dell'art. 429 del c.p.c., all'esito dell'odierna udienza di discussione, tenutasi mediante collegamento da remoto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
È opportuno premettere che l'art. 1, comma 41, della Legge n. 335/1995 prevede: “La disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria è estesa a tutte le forme esclusive o sostitutive di detto regime. In caso di presenza di soli figli di minori età, studenti, ovvero inabili, l'aliquota percentuale della pensione è elevata al 70 per cento limitatamente alle pensioni ai superstiti aventi decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'allegata tabella F. Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi di cui al presente comma con la pensione ai superstiti ridotta non può essere comunque inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale il reddito posseduto si colloca. I limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili, individuati secondo la disciplina di cui al primo periodo del presente comma. Sono fatti salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge con riassorbimento sui futuri miglioramenti”.
Deve poi essere ulteriormente premesso che ricade sul ricorrente l'onere di allegare e provare la sussistenza di tutti i presupposti costitutivi del diritto ad ottenere (recte, trattenere) la prestazione in contestazione, avendo la giurisprudenza affermato il seguente pacifico principio di diritto:
“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito, è a carico esclusivo dell'"accipiens" l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto” (Cass., sez. lavoro, 2739/2016; 4612/2006, Cass, sez. unite,
18046/2010; 19587/2004).
Pag. 4 di 12 Ciò premesso, come già anticipato, l'indebito oggetto della presente controversia scaturisce dalla nota del 10/05/2022 con cui è stato comunicato alla ricorrente quanto segue: CP_1
“La informo che la pensione numero 20066146 categoria SO a lei intestata è stata ricalcolata
a decorrere dal 1 ottobre 2018.
La pensione è calcolata ai sensi della legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Il ricalcolo comprende la
- variazione dei dati di calcolo alla decorrenza originaria della pensione;
- Incumulabilità con i redditi prevista dall'articolo 1, comma 41 della legge 335/95 per le pensioni di reversibilità;
- titolarità di altra pensione.
… …
Dal ricalcolo è derivato, fino al 31 maggio 2022, un debito a suo carico di euro 10.174,09
… …”.
Dalle tabelle esposte a pag. 4 della suddetta nota trova conferma che il ricalcolo della CP_1 quota di incumulabilità per il trattamento pensionistico erogato nell'anno 2020 (come già detto, il solo di interesse ai fini della presente decisione, atteso che la ricorrente non ha, invece, contestato, salvo eccepirne in termini generali l'irrepetibilità, l'indebito richiesto per le prestazioni pensionistiche erogatele dall' resistente nell'anno 2021), è stato eseguito con CP_2 applicazione della falcidia del 50%.
È pacifico tra le parti che la ricorrente non abbia comunicato all' , mediante modello RED, CP_1 il proprio reddito ulteriore e diverso da quello derivante da prestazione previdenziale di reversibilità ottenuto nell'anno 2019; con la conseguenza che deve considerarsi pure pacifico che, per detta annualità fiscale, l' ha potuto avere conoscenza delle voci ulteriori di CP_2 reddito della ricorrente solo dopo che l'Agenzia delle Entrate aveva eseguito la cosiddetta
“liquidazione” della denuncia a suo tempo presentata dalla contribuente.
L'Ente resistente, dunque, avuta conoscenza della dichiarazione dei redditi relativi all'anno di imposta 2019, presentata all'Agenzia delle Entrare da in data 06/11/2020, ha Parte_3 effettuato il conguaglio previsto per legge con conseguente generazione di un indebito, comunicato alla ricorrente in data 10/05/2022: detto provvedimento non appare come una rettifica o di una riliquidazione potendo, invece, essere qualificato come un provvedimento definitivo emesso sulla base dei dati reddituali successivamente conosciuti dall'Istituto erogatore della prestazione pensionistica, dati ormai completi in quanto oggetto di
Pag. 5 di 12 “liquidazione” da parte dell'Agenzia delle Entrate, quantificando in tal modo l'importo pensionistico realmente dovuto in sostituzione della liquidazione provvisoria già corrisposta.
Va ricordato, ancora, che il combinato disposto dell'art. 52 della Legge n. 88/1989 e dell'art. 13 della Legge di interpretazione autentica n. 412/1991 prevedono una sanatoria degli indebiti CP_ previdenziali, sottoponendola, per un verso, alla condizione che l' non sia intervenuto tempestivamente entro l'anno successivo alla comunicazione dei dati reddituali (o della loro conoscibilità da parte dell' ) e, per altro verso, alla sussistenza delle seguenti altre quattro CP_2 condizioni:
a) il pagamento delle somme eseguito in base a formale e definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato;
c) l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato (a cui è parificata "quoad effectum" la omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto, o sulla misura della pensione, che non siano già conosciuti dall'ente competente).
Difettando anche una sola delle suddette condizioni opera la regola della ripetibilità di cui all'art. 2033 del Codice civile (Così Corte di Cassazione, 18/04/2023, n. 10337; Corte di
Cassazione, 23/02/022, n. 5984).
Nella fattispecie in esame, il provvedimento che ha quantificato l'indebito ha fatto seguito ad una liquidazione soltanto provvisoria della pensione di reversibilità, il che, tenuto conto delle condizioni sopra richiamate, già rende inapplicabile in radice la relativa sanatoria unitamente al fatto che, come dedotto dalla difesa dell' resistente (non oggetto di specifica CP_2 contestazione ai sensi dell'art. 115, primo comma, del codice di procedura civile, rientrando tale circostanza nella sfera, se non di conoscenza, quantomeno di conoscibilità della ricorrente), la liquidazione da parte dell'Agenzia delle Entrate della denuncia dei redditi relativi all'anno fiscale 2019 è intervenuta in data 26/03/2021 e la ricorrente non ha provveduto all'invio del
Modello Red omettendo pertanto di segnalare tempestivamente all' fatti incidenti sul CP_2 proprio diritto pensionistico.
Sempre sotto il profilo dell'inapplicabilità della sanatoria, infine, va doverosamente osservato
- in considerazione di quanto si dirà di seguito - che per i redditi prodotti dalla ricorrente nell'anno 2020, l' non può che avere rispettato l'onere di attivarsi tempestivamente entro CP_1
l'anno successivo alla comunicazione dei dati reddituali, atteso che termine di presentazione
Pag. 6 di 12 della denuncia dei redditi prodotti nel 2020 scadeva nel 2021 e la propria nota avente ad oggetto la ripetizione dell'indebito è del 10/05/2022.
Ciò detto, per come dibattuto tra le parti, la definizione del presente giudizio presuppone dunque la corretta individuazione di quale sia l'anno fiscale da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione alla pensione di reversibilità erogata dall' nell'anno 2020 delle quote di CP_1 incumulabilità previste dal succitato allegato F alla Legge Dini.
A tal fine, occorre osservare che l'art. 35, comma 8, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n. 14/2009, dispone che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del
Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971 n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
È opportuno osservare che detto Casellario, è stato previsto anche “per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e degli elementi relativi ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
a) dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti …”.
Di conseguenza, la fattispecie oggetto del presente giudizio rientra nella previsione contenuta nell'ultimo periodo del succitato art. 35, comma 8, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in Legge n. 14/2009.
Come sostenuto da un precedente arresto giurisprudenziale di questo stesso Tribunale, deve concordarsi sul fatto che il primo periodo di tale previsione “intende regolare esclusivamente le modalità della liquidazione e/o della di ricostituzione delle prestazioni non avendo immediata incidenza sulla diversa fattispecie dell'indebito che si sia venuto a formare in precedenza, su prestazione già erogata ed in corso di godimento, per motivi reddituali.
D'altronde, è proprio ed esclusivamente in tale prospettiva, che si spiega il riferimento, presente nel comma 8 dell'art. 35 citato, ai redditi dell'anno precedente in quanto è ovvio che, in sede di liquidazione e/o rideterminazione della prestazione, il reddito prodotto nell'anno della richiesta, non essendo ancora materialmente venuto ad esistenza, non sia ancora conoscibile (cfr, in tale senso, anche il diverso riferimento, presente nel comma 9 del medesimo
Pag. 7 di 12 articolo, al reddito presuntivo prodotto nel medesimo anno ai fini della prima liquidazione della prestazione).
Diversa è, invece, la questione della valutazione della compatibilità di un determinato reddito con la conservazione di un determinato beneficio pensionistico già riconosciuto. In tale caso, non sarebbe ragionevole, ad avviso di questo giudice, ancorare la conservazione del beneficio al reddito prodotto (e presumibilmente esaurito) nell'anno precedente dovendosi, invece, necessariamente avere riguardo al reddito dell'anno” (Tribunale di Perugia, sentenza n.
156/2024 pubblicata il 26/04/2024, dott. Giampaolo Cervelli).
Pertanto, conformemente anche alla giurisprudenza di legittimità e di merito richiamata dalla difesa della ricorrente nelle proprie note difensive del 15/09/2025, deve ritenersi che, in sede di accertamento giudiziale, i requisiti reddituali che condizionano il riconoscimento e la misura del beneficio previdenziale o assistenziale a cui fare riferimento sono quelli temporalmente coesistenti con l'erogazione del trattamento, con la conseguenza che nell'eseguire il proprio accertamento il giudice deve tener conto dell'anno fiscale nel quale matura e viene corrisposta la prestazione previdenziale o assistenziale e non, come invece sostenuto nel caso di specie dall' , con riferimento all'anno precedente. CP_1
Tale conclusione è, peraltro, avvalorata anche dall'interpretazione data alla suddetta normativa dalla Corte di Cassazione, la quale ha confermato da tempo quanto sopra osservato sul fatto che il criterio dell'anno anteriore alla prestazione propugnato dall' è previsto “ai fini della CP_1 liquidazione o della ricostituzione” in sede amministrativa, ove, per ragioni pratiche, si è invece fatto ricorso ad una presunzione di permanenza del requisito reddituale nell'anno successivo
(cfr. Corte di Cassazione n. 5271/2017, secondo cui: “Il D.L. n. 207 del 2008, art. 35, conv. in
L. n. 14 del 2009 stabilisce che “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 1 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo. Il successivo comma prevede, inoltre, che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva”.
Tale norma risulta modificata dal D.L. n. 78 del 2010, art. 13, comma 6, lett. a) e b), conv. in
L. n. 122 del 2010 il quale stabilisce: “Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente”. La norma ha inoltre
Pag. 8 di 12 aggiunto che “Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1338, art. 13, comma 6, lett. a) e b) e successive modificazioni e integrazioni”).
Nel caso oggetto di decisione, viene in rilievo una prestazione di carattere previdenziale collegata al reddito, comunicata obbligatoriamente al Casellario centrale dei pensionati, con la conseguenza che il reddito percepito dalla ricorrente da prendere in considerazione ai fini dell'erogazione della pensione di reversibilità è quello denunciato al Fisco mediante il modello
730/2021 per l'anno d'imposta 2020, ed è dato pacifico e non contestato che da tale modello risulta che la ricorrente abbia cumulato la pensione di reversibilità con altri redditi (il tutto per complessivi euro 38.953,00), e che, detratte da tale importo complessivo la somma di euro
17.217,00 percepita nel corso dell'anno a titolo di pensione di reversibilità, l'importo da prendere in considerazione ai fini della cumulabilità ex lege ammonta ad euro 21.736,00, CP_4 in quanto tale rientrante nella fascia di reddito compreso oltre 20.087,73 e fino ad euro
26.683,64, rispetto alla quale (per l'anno d'imposta 2020) la tabella di riduzione di cui al citato
Allegato F prevede una falcidia della prestazione pensionistica nella misura del 25% e non, invece, in quella del 50% erroneamente applicata dall' convenuto, da cui è scaturito CP_2 parte dell'indebito oggetto del presente giudizio.
Del resto, sul punto, anche la stessa Corte Appello di Perugia, con sentenza n. 51/2024 prodotta dalla difesa di parte ricorrente in allegato alle proprie note difensive del 15/09/2025, ha richiamato e fatto proprio quanto enunciato dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza n.
5271/2017, con la quale, come già detto, è stata esclusa la rilevanza del reddito dell'anno solare precedente, dovendosi invece fare riferimento al reddito percepito nello stesso anno, in caso di prestazioni per cui sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.
In altri termini, l'articolo 35 del Decreto-legge 3 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, distingue l'ipotesi in cui la verifica reddituale deve essere fatta con riferimento al momento del primo riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale collegata al reddito, da quella in cui tale verifica sia funzionale alla conferma di una prestazione già in pagamento.
Tale conclusione è ricavabile dal fatto che mentre il comma 9 prevede che “In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso dichiarato in via presuntiva” il comma 8, come modificato, è stato dettato per fissare i criteri in base ai
Pag. 9 di 12 quali verificare le situazioni reddituali incidenti sulle prestazioni collegate al reddito già in godimento.
Ed è proprio su tali presupposti che anche la più recente giurisprudenza di legittimità ha concluso nel senso sopra esposto:
<
7. Come ripetutamente affermato da questa Corte, l'accertamento giudiziale dei requisiti costitutivi della prestazione va operato con riferimento all'anno da cui decorre la prestazione
(v. Cass. 23 marzo 2018, n. 7318 11 aprile 2014, n. 8633; Cass. 28 luglio 2010, n. 17624), per cui per la sussistenza del requisito reddituale, in rapporto alla decorrenza di una data prestazione, la regola è quella del reddito contestuale e quindi dell'annualità dalla quale decorre la prestazione stessa.
8. L'art 35 del DL n 207/2008 conv in L n 14/2009 stabilisce che: "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento È quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente il 10 luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 30 giugno dell'anno successivo".
9. Il successivo comma prevede, inoltre, che "In sede di prima liquidazione di una prestazione il reddito di riferimento È quello dell'anno in corso, dichiarato in via presuntiva".
10. Tale norma risulta modificata dall'art 13, comma 6, lettere a) e b) del DL n 78/2010 conv. in L n 122/2010 il quale stabilisce: "Ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali ed assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento È quello conseguito dal beneficiario e dal coniuge nell'anno solare precedente".
11. La norma ha inoltre aggiunto che "Per le prestazione collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l'obbligo di comunicazione al
Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n 1338 e successive modificazioni e integrazioni".
12. Come già ritenuto da Cass. n.17624/2010, alla quale va data continuità, l'interpretazione offerta dalla Corte non risulta censurabile in quanto basata sulla lettera della norma dalla CP_ quale non è in alcun modo desumibile, invece, la distinzione proposta dall tra redditi per prestazioni, per i quali il reddito di riferimento è quello dell'anno in corso, e redditi diversi per
i quali varrebbe la regola generale del reddito dell'anno precedente.
Pag. 10 di 12 13. Di tale distinzione non vi è traccia nella norma e, dunque l'interpretazione offerta dalla parte ricorrente non trova adeguato supporto in alcuna norma>> (Corte di Cassazione, Sezione
L, Sentenza n. 4291 del 19/02/2025).
Applicando i suddetti principi giurisprudenziali al caso di specie, deve pertanto concludersi per la parziale infondatezza della pretesa di recupero dell'indebito avanzata dall' con CP_1 riferimento alle prestazioni pensionistiche di reversibilità erogate alla ricorrente nell'anno 2020, in quanto erroneamente basata, ai fini della cumulabilità con altri redditi, su quelli denunciati dalla ricorrente per l'annualità fiscale del 2019, con conseguente altrettanto errata applicazione della falcidia del 50% invece che di quella del 25%: infatti, in base a quanto sopra osservato,
l' aveva diritto di recuperare solamente l'eventuale indebito scaturente dall'applicazione CP_2 della minore percentuale di riduzione della prestazione erogata, vale a dire nella misura del
25%, operazione contabile che, ricorrendone i presupposti, rimane nell'immutato diritto dell' convenuto eseguire nuovamente in sede amministrativa, non ritenendo questo CP_2 giudicante opportuno procedere al relativo calcolo con la presente decisione.
Stante la mancanza di contestazioni sul punto da parte della ricorrente (che, anzi, ne ha confermato la correttezza), deve invece considerarsi fondata la pretesa dell'Istituto di recupero dell'indebito riferito all'annualità fiscale e previdenziale del 2021, con la conseguenza che, in accoglimento delle conclusioni formulate dalla parte convenuta, deve essere Parte_3 condannata al pagamento in favore dell' della somma di euro 1.667,38. CP_1
Le spese di lite seguono la sostanziale (anche se parziale) soccombenza dell' e, per tale CP_1 ragione, possono essere compensate tra le parti nella misura di 1/5, mentre la restante parte deve essere posta a carico dell' resistente e viene liquidata nella misura quantificata in CP_2 dispositivo tenuto conto del valore e della natura previdenziale della controversia, nonché dell'impegno professionale occorso.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza ed Assistenza, ogni contraria istanza ed eccezione disattese e/o assorbite, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara infondata, nella parte de qua e secondo quanto precisato in motivazione, la richiesta di ripetizione dell'indebito di euro 8.617,21 relativo alle prestazioni pensionistiche CP_1 erogate nell'anno 2020, in quanto erroneamente conteggiata facendo applicazione della fascia
Pag. 11 di 12 di incumulabilità del 50% invece che della fascia di incumulabilità del 25% con applicazione della clausola di salvaguardia;
- condanna la ricorrente al pagamento in favore dell' della somma di euro 1.667,38 relativa CP_1 all'indebito formatosi nell'anno 2021;
- compensa tra le parti le spese di lite nella misura di 1/5 e condanna l' alla refusione in CP_1 favore della ricorrente della restante parte di 4/5, che qui viene quantificata in Parte_3 euro 32,25 per spese vive, ed in euro 2.000,00 per compensi professionali, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Perugia, 06 ottobre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
PA CH
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