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Sentenza 8 gennaio 2025
Sentenza 8 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/01/2025, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 17883 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Avv. Giuseppe Zupo, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Gioacchino Gesmundo 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina
Bevivino, come da procura in atti, oltre che in proprio ex art. 86 c.p.c.
ATTORE
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore in carica , elettivamente Controparte_2
domiciliato in Roma, Via della Conciliazione 10, presso lo Studio dell'Avv. Rosamaria Zuccaro, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Nonché Condominio Via Gioacchino Gesmundo 2 in Roma, in persona dell'Amministratore l.r.p.t., Rag. elettivamente CP_3
domiciliato in Roma, Via Col di Lana 22, presso lo Studio dell'Avv.
Virginia Vecchiarelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Nonché
Arch. Controparte_4
, in persona del l.r. elettivamente
[...] Controparte_4
domiciliati in Roma, Via Antonio Mordini 14, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Bellinzoni, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Impugnativa di delibera assembleare
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Giuseppe Zupo rilevava che l'Arch. con ricorso per accertamento tecnico CP_4
preventivo, aveva richiesto al Tribunale di Roma di verificare lo stato di manutenzione dell'impianto fognario del Controparte_5
e del , per verificare se i
[...] Controparte_1
lavori descritti nella relazione tecnica dell'Ing. fossero stati Per_1
dal Condominio Via Gesmundo 2 effettuati a regola d'arte e fossero comunque idonei a impedire il reflusso di acque piovane nere;
il ricorrente, nella medesima sede, aveva altresì richiesto l'accertamento delle cause degli allagamenti delle sue proprietà nel 2017 e nel 2019, oltre che l'entità dei lavori necessari per il ripristino dei danni subiti.
Rilevava poi che il Condominio Via Gesmundo 2 aveva citato in giudizio il al fine di sentire dichiarare il Controparte_1
riconoscimento della comproprietà condominiale dell'impianto fognario, con condanna del secondo alla restituzione del 50% delle spese sostenute a titolo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
in via subordinata, era stato richiesto l'accertamento dell'esistenza della servitù di fognatura servente a carico del
Condominio ed a favore di quello civico 2, con tutti i Pt_1
conseguenti obblighi ed oneri a carico delle parti.
Evidenziava l'attore di aver appreso che, all'assemblea del 15 febbraio
2021, senza tener conto del proprio dissenso, manifestato con note scritte, era stata proposta l'approvazione di una serie di atti transattivi, di sostanziale riconoscimento delle pretese dell'Arch. e del CP_4
Condominio civ. 2, approvazione poi deliberata alla detta assemblea.
Rilevava pertanto la nullità della delibera del 15 febbraio 2021 del
, in riferimento al punto 6 dell'ordine Controparte_1
del giorno, in quanto la servitù per destinazione del padre di famiglia era stata rinunciata senza l'unanimità dei consensi ex art. 1108, terzo comma, c.c.; rilevava altresì la nullità e/o l'annullabilità della medesima delibera, con cui era stata approvata la proposta del difensore dell'Arch. con mandato ad un procuratore per CP_4
giungere ad una soluzione transattiva;
rilevava, infine, l'annullabilità della delibera in questione, ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, laddove erano stati approvati i pagamenti dei preavvisi di parcella del procuratore e del consulente di parte del Condominio. Concludeva richiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera del 15 febbraio 2021 in riferimento agli indicati punti dell'ordine del giorno.
Si costituiva in giudizio il Controparte_6
che contestava le deduzioni di controparte, evidenziando
[...]
come la transazione raggiunta riguardava un mero diritto obbligatorio e non rientrava pertanto nella richiamata ipotesi ex art. 1108, terzo comma c.c.; rilevava poi che le ulteriori censure formulate, infondate nel merito, riguardavano in ogni caso la valutazione del merito della delibera, come tale sottratta al sindacato del Giudice.
Concludeva richiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva in giudizio il Controparte_7
che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed
[...]
evidenziava l'infondatezza delle richieste attrici, concludendo per l'accoglimento delle eccezioni e domande formulate.
Si costituivano in giudizio l'Arch. e la Controparte_4 [...]
, che eccepivano il Controparte_4
proprio difetto di legittimazione passiva e concludevano richiedendo il rigetto della domanda attorea, con condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo aver riguardo alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva avanzate dai convenuti Condominio Via
Gioacchino Gesmundo 2, Arch. e Controparte_4 [...]
. Controparte_4
Per come emergente dalla documentazione in atti, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha richiesto la declaratoria di nullità e annullabilità della delibera adottata dal in data 15 febbraio 2021, Controparte_1
in riferimento ad alcuni punti dell'ordine del giorno.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, per quanto di interesse, che spetta all'amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari (C.C.
8286/05), con la conseguenza che, attese le domande formulate, volte, per come chiarito, unicamente alla declaratoria di illegittimità delle decisioni adottate dal l'avanzata Controparte_1
eccezione di difetto di legittimazione passiva, per come formulata dagli indicati convenuti, deve essere accolta.
Chiarito ciò, si deve evidenziare che l'attore ha innanzi tutto impugnato la delibera del in data 15 Controparte_1
febbraio 2021, in riferimento a quanto deliberato al punto 6, laddove, come da verbale, veniva approvata all'unanimità la rinuncia all'azione relativa alla causa pendente RG 44161/20 e conferito mandato all'Avv. Zuccaro per definire “gli accordi di manutenzione ordinaria per euro 160.000,00 circa annui e straordinari e (50% con il condominio civ. 2) sul tratto di rete fognarie di proprietà del civ 2 dal punto A3 a B comprese le pompe dello schema di impianto fognario che si allega al presente verbale”; veniva altresì approvata, al medesimo punto dell'ordine del giorno, la “contribuzione pari al 40% del rifacimento di tratto d'impianto d'uso comune di un importo di euro 2.098,40” ed esclusa “ogni responsabilità del pregresso”.
In particolare, la censura attorea sul punto, per come tempestivamente formulata, risulta riguardare la mancata unanimità dei consensi ex art. 1108, terzo comma, c.c., che prevede il necessario consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune.
Sul punto, tuttavia, occorre evidenziare come la delibera impugnata non prevedeva alcuna alienazione o costituzione di diritti reali, limitandosi invece la stessa a conferire incarico ad un Avvocato allo scopo di definire gli accordi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto di rete fognaria di proprietà del civico 2; in altri termini, alcuna cancellazione del prospettato diritto di servitù, per come dedotto dall'attore, appare verificata in conseguenza dell'adozione della decisione contestata, quanto, unicamente, la regolamentazione delle modalità di contribuzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto fognario comune.
A ciò deve aggiungersi come l'art. 1069 c.c., in tema di opere sul fondo servente, preveda che il proprietario del fondo dominante deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge, dovendo poi le spese, se le opere giovano anche al fondo servente, essere sostenute anche dal proprietario di quest'ultimo in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Quanto poi alla censura riguardante l'illegittimità della delibera nella parte in cui veniva approvata la proposta avanzata dal difensore dell'Arch. e conferito mandato all'Avv. Zuccaro al fine di CP_4
giungere ad una soluzione transattiva, si deve innanzi tutto evidenziare, a fronte delle doglianze avanzate, come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia chiarito che, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari
è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che CP_1
arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (C.C. 5061/20).
Nel caso di specie, parte attrice ha contestato la delibera impugnata rilevando come nessuna considerazione era stata data ai propri rilievi, svolti per iscritto, e attestanti l'insussistenza di alcun obbligo nei confronti dell'Arch. in proprio e quale rappresentante della CP_4
sul punto, occorre tuttavia evidenziare, come da verbale, che CP_4
nell'assemblea del 15 febbraio 2021 l'Avv. Zupo illustrava le proprie osservazioni, che venivano allegate al verbale con gli allegati del 9 novembre 2020 e del 15 novembre 2020.
A fronte di ciò, l'assemblea, risultando ribadita la proposta del difensore dell'Arch. decideva di conferire il mandato CP_4
all'Avv. Zuccaro per “giungere ad una definizione transattiva del giudizio di consulenza tecnica preventivo n. 3565/20, dividendo al
50% con il condominio n. 2 le spese legali e dell'Avv. Bellinzoni e le spese di CTU liquidate dal Tribunale del 10.2.2020”.
Deve quindi ritenersi che, pur a fronte dell'illustrazione, in assemblea, delle osservazioni svolte dall'attore, per come emergente dal verbale, i condomini si siano determinati diversamente, decidendo di conferire il mandato al proprio Avvocato al fine di una giungere ad una definizione transattiva con la controparte.
In quest'ottica, allora, le censure avanzate dal convenuto
[...]
e dai convenuti e devono essere CP_1 CP_4 CP_4
condivise, non potendo, anche alla luce dei citati principi giurisprudenziali, il sindacato del Giudice riguardare il merito e la discrezionalità che l'assemblea condominiale esercita.
Lo stesso è a dirsi in relazione alle censure attoree riguardanti l'approvazione dei punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, aventi ad oggetto l'approvazione dei preavvisi di parcella dell'Avv. , dell'Ing. CP_8
e del nuovo piano di riparto delle spese legali e di CTU, Pt_2
evidenziandosi ulteriormente sul punto come l'illegittimità della delibera non possa in ogni caso ritenersi discendente, a fronte delle decisioni assembleari, dalla mancata condivisione delle scelte difensive e tecniche adottate dal difensore e dal consulente di parte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sulla base delle censure tempestivamente formulate e degli elementi introdotti in giudizio, le domande attrice devono essere rigettate, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte, come richiesto, in favore del difensore dei convenuti Arch. e CP_4 Controparte_9
la domanda ex art. 96 c.p.c. deve infine essere rigettata, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta le domanda attrici;
II) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate, per ciascuna delle parti convenute, in complessivi euro 4.800,00, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.700,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge e da distrarsi, quanto ai convenuti Arch. e CP_4 Controparte_9
come richiesto, in favore del procuratore antistatario.
[...]
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE V CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In persona del Giudice Unico
Dr. Luigi Cavallo
ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di 1° grado iscritta al N. 17883 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2021, posta in deliberazione all'udienza del 10 luglio 2024, (con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica) e vertente
Tra
Avv. Giuseppe Zupo, elettivamente domiciliato in Roma, Via
Gioacchino Gesmundo 4, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppina
Bevivino, come da procura in atti, oltre che in proprio ex art. 86 c.p.c.
ATTORE
E
in persona Controparte_1
dell'amministratore in carica , elettivamente Controparte_2
domiciliato in Roma, Via della Conciliazione 10, presso lo Studio dell'Avv. Rosamaria Zuccaro, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Nonché Condominio Via Gioacchino Gesmundo 2 in Roma, in persona dell'Amministratore l.r.p.t., Rag. elettivamente CP_3
domiciliato in Roma, Via Col di Lana 22, presso lo Studio dell'Avv.
Virginia Vecchiarelli, che lo rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTO
Nonché
Arch. Controparte_4
, in persona del l.r. elettivamente
[...] Controparte_4
domiciliati in Roma, Via Antonio Mordini 14, presso lo Studio dell'Avv. Filippo Bellinzoni, che li rappresenta e difende per procura in atti
CONVENUTI
OGGETTO: Impugnativa di delibera assembleare
CONCLUSIONI
All'udienza del 10 luglio 2024, le parti concludevano riportandosi ai propri atti e alle proprie richieste.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'Avv. Giuseppe Zupo rilevava che l'Arch. con ricorso per accertamento tecnico CP_4
preventivo, aveva richiesto al Tribunale di Roma di verificare lo stato di manutenzione dell'impianto fognario del Controparte_5
e del , per verificare se i
[...] Controparte_1
lavori descritti nella relazione tecnica dell'Ing. fossero stati Per_1
dal Condominio Via Gesmundo 2 effettuati a regola d'arte e fossero comunque idonei a impedire il reflusso di acque piovane nere;
il ricorrente, nella medesima sede, aveva altresì richiesto l'accertamento delle cause degli allagamenti delle sue proprietà nel 2017 e nel 2019, oltre che l'entità dei lavori necessari per il ripristino dei danni subiti.
Rilevava poi che il Condominio Via Gesmundo 2 aveva citato in giudizio il al fine di sentire dichiarare il Controparte_1
riconoscimento della comproprietà condominiale dell'impianto fognario, con condanna del secondo alla restituzione del 50% delle spese sostenute a titolo di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
in via subordinata, era stato richiesto l'accertamento dell'esistenza della servitù di fognatura servente a carico del
Condominio ed a favore di quello civico 2, con tutti i Pt_1
conseguenti obblighi ed oneri a carico delle parti.
Evidenziava l'attore di aver appreso che, all'assemblea del 15 febbraio
2021, senza tener conto del proprio dissenso, manifestato con note scritte, era stata proposta l'approvazione di una serie di atti transattivi, di sostanziale riconoscimento delle pretese dell'Arch. e del CP_4
Condominio civ. 2, approvazione poi deliberata alla detta assemblea.
Rilevava pertanto la nullità della delibera del 15 febbraio 2021 del
, in riferimento al punto 6 dell'ordine Controparte_1
del giorno, in quanto la servitù per destinazione del padre di famiglia era stata rinunciata senza l'unanimità dei consensi ex art. 1108, terzo comma, c.c.; rilevava altresì la nullità e/o l'annullabilità della medesima delibera, con cui era stata approvata la proposta del difensore dell'Arch. con mandato ad un procuratore per CP_4
giungere ad una soluzione transattiva;
rilevava, infine, l'annullabilità della delibera in questione, ai punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, laddove erano stati approvati i pagamenti dei preavvisi di parcella del procuratore e del consulente di parte del Condominio. Concludeva richiedendo la declaratoria di nullità e/o annullabilità della delibera del 15 febbraio 2021 in riferimento agli indicati punti dell'ordine del giorno.
Si costituiva in giudizio il Controparte_6
che contestava le deduzioni di controparte, evidenziando
[...]
come la transazione raggiunta riguardava un mero diritto obbligatorio e non rientrava pertanto nella richiamata ipotesi ex art. 1108, terzo comma c.c.; rilevava poi che le ulteriori censure formulate, infondate nel merito, riguardavano in ogni caso la valutazione del merito della delibera, come tale sottratta al sindacato del Giudice.
Concludeva richiedendo il rigetto delle domande attoree.
Si costituiva in giudizio il Controparte_7
che eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva ed
[...]
evidenziava l'infondatezza delle richieste attrici, concludendo per l'accoglimento delle eccezioni e domande formulate.
Si costituivano in giudizio l'Arch. e la Controparte_4 [...]
, che eccepivano il Controparte_4
proprio difetto di legittimazione passiva e concludevano richiedendo il rigetto della domanda attorea, con condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10 luglio 2024, con termini di legge alle parti per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre in primo luogo aver riguardo alle eccezioni di difetto di legittimazione passiva avanzate dai convenuti Condominio Via
Gioacchino Gesmundo 2, Arch. e Controparte_4 [...]
. Controparte_4
Per come emergente dalla documentazione in atti, con la domanda introduttiva del presente giudizio, parte attrice ha richiesto la declaratoria di nullità e annullabilità della delibera adottata dal in data 15 febbraio 2021, Controparte_1
in riferimento ad alcuni punti dell'ordine del giorno.
Come noto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito, per quanto di interesse, che spetta all'amministratore del condominio in via esclusiva la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari (C.C.
8286/05), con la conseguenza che, attese le domande formulate, volte, per come chiarito, unicamente alla declaratoria di illegittimità delle decisioni adottate dal l'avanzata Controparte_1
eccezione di difetto di legittimazione passiva, per come formulata dagli indicati convenuti, deve essere accolta.
Chiarito ciò, si deve evidenziare che l'attore ha innanzi tutto impugnato la delibera del in data 15 Controparte_1
febbraio 2021, in riferimento a quanto deliberato al punto 6, laddove, come da verbale, veniva approvata all'unanimità la rinuncia all'azione relativa alla causa pendente RG 44161/20 e conferito mandato all'Avv. Zuccaro per definire “gli accordi di manutenzione ordinaria per euro 160.000,00 circa annui e straordinari e (50% con il condominio civ. 2) sul tratto di rete fognarie di proprietà del civ 2 dal punto A3 a B comprese le pompe dello schema di impianto fognario che si allega al presente verbale”; veniva altresì approvata, al medesimo punto dell'ordine del giorno, la “contribuzione pari al 40% del rifacimento di tratto d'impianto d'uso comune di un importo di euro 2.098,40” ed esclusa “ogni responsabilità del pregresso”.
In particolare, la censura attorea sul punto, per come tempestivamente formulata, risulta riguardare la mancata unanimità dei consensi ex art. 1108, terzo comma, c.c., che prevede il necessario consenso di tutti i partecipanti per gli atti di alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune.
Sul punto, tuttavia, occorre evidenziare come la delibera impugnata non prevedeva alcuna alienazione o costituzione di diritti reali, limitandosi invece la stessa a conferire incarico ad un Avvocato allo scopo di definire gli accordi di manutenzione ordinaria e straordinaria sul tratto di rete fognaria di proprietà del civico 2; in altri termini, alcuna cancellazione del prospettato diritto di servitù, per come dedotto dall'attore, appare verificata in conseguenza dell'adozione della decisione contestata, quanto, unicamente, la regolamentazione delle modalità di contribuzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria del tratto fognario comune.
A ciò deve aggiungersi come l'art. 1069 c.c., in tema di opere sul fondo servente, preveda che il proprietario del fondo dominante deve fare le opere a sue spese, salvo che sia diversamente stabilito dal titolo o dalla legge, dovendo poi le spese, se le opere giovano anche al fondo servente, essere sostenute anche dal proprietario di quest'ultimo in proporzione dei rispettivi vantaggi.
Quanto poi alla censura riguardante l'illegittimità della delibera nella parte in cui veniva approvata la proposta avanzata dal difensore dell'Arch. e conferito mandato all'Avv. Zuccaro al fine di CP_4
giungere ad una soluzione transattiva, si deve innanzi tutto evidenziare, a fronte delle doglianze avanzate, come la giurisprudenza della Suprema Corte abbia chiarito che, in tema di condominio negli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria sulle delibere assembleari
è limitato ad un riscontro di legittimità della decisione, avuto riguardo all'osservanza delle norme di legge o del regolamento condominiale ovvero all'eccesso di potere, inteso quale controllo del legittimo esercizio del potere di cui l'assemblea medesima dispone, non potendosi invece estendere al merito ed al controllo della discrezionalità di cui tale organo sovrano è investito;
ne consegue che ragioni attinenti alla opportunità ed alla convenienza della gestione del possono essere valutate soltanto in caso di delibera che CP_1
arrechi grave pregiudizio alla cosa comune, ai sensi dell'art. 1109, comma 1, c.c. (C.C. 5061/20).
Nel caso di specie, parte attrice ha contestato la delibera impugnata rilevando come nessuna considerazione era stata data ai propri rilievi, svolti per iscritto, e attestanti l'insussistenza di alcun obbligo nei confronti dell'Arch. in proprio e quale rappresentante della CP_4
sul punto, occorre tuttavia evidenziare, come da verbale, che CP_4
nell'assemblea del 15 febbraio 2021 l'Avv. Zupo illustrava le proprie osservazioni, che venivano allegate al verbale con gli allegati del 9 novembre 2020 e del 15 novembre 2020.
A fronte di ciò, l'assemblea, risultando ribadita la proposta del difensore dell'Arch. decideva di conferire il mandato CP_4
all'Avv. Zuccaro per “giungere ad una definizione transattiva del giudizio di consulenza tecnica preventivo n. 3565/20, dividendo al
50% con il condominio n. 2 le spese legali e dell'Avv. Bellinzoni e le spese di CTU liquidate dal Tribunale del 10.2.2020”.
Deve quindi ritenersi che, pur a fronte dell'illustrazione, in assemblea, delle osservazioni svolte dall'attore, per come emergente dal verbale, i condomini si siano determinati diversamente, decidendo di conferire il mandato al proprio Avvocato al fine di una giungere ad una definizione transattiva con la controparte.
In quest'ottica, allora, le censure avanzate dal convenuto
[...]
e dai convenuti e devono essere CP_1 CP_4 CP_4
condivise, non potendo, anche alla luce dei citati principi giurisprudenziali, il sindacato del Giudice riguardare il merito e la discrezionalità che l'assemblea condominiale esercita.
Lo stesso è a dirsi in relazione alle censure attoree riguardanti l'approvazione dei punti 3 e 4 dell'ordine del giorno, aventi ad oggetto l'approvazione dei preavvisi di parcella dell'Avv. , dell'Ing. CP_8
e del nuovo piano di riparto delle spese legali e di CTU, Pt_2
evidenziandosi ulteriormente sul punto come l'illegittimità della delibera non possa in ogni caso ritenersi discendente, a fronte delle decisioni assembleari, dalla mancata condivisione delle scelte difensive e tecniche adottate dal difensore e dal consulente di parte.
Alla luce delle considerazioni che precedono, sulla base delle censure tempestivamente formulate e degli elementi introdotti in giudizio, le domande attrice devono essere rigettate, risultando poi le conclusioni raggiunte assorbenti ogni ulteriore profilo dedotto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e vengono distratte, come richiesto, in favore del difensore dei convenuti Arch. e CP_4 Controparte_9
la domanda ex art. 96 c.p.c. deve infine essere rigettata, non ravvisandosi la sussistenza dei presupposti giustificativi la richiesta pronuncia, anche in relazione al necessario elemento soggettivo.
PQM
Il Tribunale di Roma, V Sezione Civile, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
I) Rigetta le domanda attrici;
II) Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, liquidate, per ciascuna delle parti convenute, in complessivi euro 4.800,00, di cui euro 900,00 per la fase di studio, euro 700,00 per la fase introduttiva, euro 1.500,00 per la fase istruttoria ed euro 1.700,00 per la fase decisoria, oltre accessori come per legge e da distrarsi, quanto ai convenuti Arch. e CP_4 Controparte_9
come richiesto, in favore del procuratore antistatario.
[...]
Così deciso in Roma il 3 gennaio 2025
IL GIUDICE