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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------
La Corte di Appello di ER, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Carmelo Ioppolo - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile recante n. 949/2023 promossa in grado di appello d a rappresentata e difesa dagli avv.ti Antonio Saitta, Piermassimo Parte_1
Chirulli e Patrizio Ivo D'Andrea.
APPELLANTE Contro
Controparte_1
di ER in persona del legale
[...] rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano Marinelli.
APPELLATA E contro in persona dell'assessore pro-tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato.
APPELLATO
All'udienza del 26 giugno 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO Con ricorso depositato il 28/4/2020 agiva dinanzi al G.L. del Tribunale di Parte_1
ER contro l' Controparte_1
(d'ora in poi e contro l'Assessorato regionale
[...] CP_1 alla Salute della Regione Sicilia e premesso di avere partecipato all'avviso pubblico indetto dalla Direzione dell' con deliberazione n. 1946 del 28/12/2016 per il CP_1 conferimento dell'incarico quinquennale di direttore di struttura complessa di cardiochirurgia pediatrica dell' Controparte_3 che, all'esito della selezione, avendo ottenuto il maggior punteggio, era stata individuata come destinataria dell'incarico giusta delibera n. 888 del 26/5/2017 nel corpo della quale l'azienda aveva approvato gli atti della procedura e decretato di “conferire alla Dott.ssa
[.
l'incarico di Direttore della Pt_1 CP_4 Parte_2
–“ ciò premesso esponeva e lamentava che, nonostante ripetute interlocuzioni e CP_3 sollecitazioni rivolte anche all' , l non aveva Controparte_2 CP_1 provveduto alla stipula del contratto individuale e anzi, a distanza di oltre tre anni dall'indizione della procedura , in data 30/1/2020 aveva pubblicato un avviso per la richiesta di manifestazioni di interesse per la selezione di un Partner scientifico per la messa a disposizione di un progetto da sviluppare in ambito gestionale, scientifico, clinico, biomedico e sperimentale finalizzato alla realizzazione e conduzione dell'
[...]
. Controparte_5
Preso atto della indisponibilità dell'Azienda ospedaliera a stipulare il contratto e dal momento che l'illegittimo contegno delle parti convenute le aveva procurato un pregiudizio ingente sul piano patrimoniale e non patrimoniale alla immagine , dignità professionale, esistenziale-biologico oltre che per costi inutilmente sostenuti per viaggi e soggiorni a ER, aveva pertanto concluso chiedendo: in via principale di “a) accertare il diritto della Dott.ssa a essere immessa nel Parte_1 ruolo di direttore della struttura complessa di presso l' Controparte_5 [...]
Controparte_6
b) pronunciare sentenza costitutiva ai sensi dell'art. 2932 cod. civ. che produca gli effetti
[...] del contratto non concluso e immettere la Dott.ssa nel ruolo di direttore della Parte_1 struttura complessa di cardiochirurgia pediatrica UOC presso l'
[...]
; c) condannare la Controparte_6 suddetta Controparte_6
, in solido con l' , al
[...] Controparte_7 risarcimento del danno per il ritardo secondo le percentuali sulla retribuzione mensile indicate nel ricorso, da calcolarsi dall'adozione della Delibera n. 888 del 2017 sino all'immissione in ruolo e, per tale ragione, di importo non quantificabile”; In subordine di “condannare l' Controparte_6
, in solido con l'
[...] Controparte_7
, al risarcimento dei danni patiti e patendi dalla Dott.ssa causati dalla
[...] Parte_1 mancata immissione in ruolo, quantificati in €1.657.813,57 (Euro Unmilioneseicentocinquantasettemila-ottocentotredici/57) o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia (con interessi sino al soddisfo). Nel contraddittorio delle parti, previa declaratoria di difetto di legittimazione passiva dell' , in quanto estraneo ai fatti di causa, con sentenza del Controparte_2
20/3/2023 il G.L. rigettava la domanda. Sul rilievo che nel nell'avviso pubblico di selezione risultava specificato che “La immissione in servizio del concorrente cui verrà conferito l'incarico resta subordinata ad apposita autorizzazione assessoriale che all'uopo sarà richiesta” e che siffatta condizione sospensiva, ribadita nella delibera di approvazione degli atti , non si era verificata;
ricondotta la fattispecie all'interno della disciplina regolatrice di matrice privatistica che la contrassegnava ed escluso che la condizione indicata potesse essere qualificata come vietata per violazione di nome imperative, dell'ordine pubblico o del buon costume ovvero affetta da nullità quale clausola meramente potestativa , concludeva il G.L. che
“nessun obbligo di addivenire alla stipulazione del contratto poteva dirsi sorto in capo all'azienda convenuta”. Inoltre, non poteva accogliersi la domanda subordinata di risarcimento dei danni, postulabile sul piano della responsabilità pre-contrattuale dell' convenuta, stante CP_6 che la ricorrente non aveva offerto prova della violazione da parte dell' delle CP_1 regole generali di correttezza e buona fede oltre che dei danni patiti per effetto della condotta asseritamente inadempiente. Né d'altra parte poteva dirsi sorto in capo alla ricorrente un ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto, atteso che l' nell'unica formale comunicazione inviatale CP_6 successivamente all'approvazione degli atti della procedura (nota del 17/9/2019) aveva fatto sempre trasparente riferimento alla necessità di attendere l'autorizzazione assessoriale prima di procedere alla immissione in ruolo. La sentenza del Tribunale di ER è stata impugnata dalla la quale propone Pt_1 plurime e distinte censure. Resistono sia l' he l' che chiedono il rigetto del gravame. CP_1 Controparte_2
Assessorato reitera l'eccezione di difetto di giurisdizione già formulata nel corso del giudizio di primo grado e rimasta assorbita dalla declaratoria di difetto di legittimazione passiva adottata dal Tribunale. All'esito dell'odierna discussione la causa è stata decisa come da dispositivo, in atti.
****** Deve anzitutto disattendersi l'eccezione riproposta in devoluzione dall' Controparte_2
e diretta ad invocare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
[...]
In proposito è noto che radicandosi la giurisdizione in relazione al bene della vita individuato nel c.d. petitum sostanziale risultante dalla prospettazione della domanda, e poiché oggetto dell'azione è l'accampato diritto soggettivo della al conferimento Pt_1 dell'incarico (recte stipula del contratto individuale di lavoro ) nascente da atti adottati in base alla capacità ed ai poteri propri del datore di lavoro privato, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. n. 165 del 2001, deve condividersi la scelta el G.L. di trattenere a sé la cognizione della controversia.
In questo senso si è peraltro pronunciata la S.C. nello specifica casistica oggetto del presente giudizio, avendo chiarito che la procedura per il conferimento di incarico di direttore di struttura complessa, prevista dagli artt. 15 e 15 ter del d.lgs. n. 502 del 1992, ha carattere non concorsuale - anche a seguito delle modifiche introdotte con il d.l. n. 158 del 2012, conv. con modif. in l. n. 189 del 2012 -, essendo articolata secondo uno schema che prevede la scelta di carattere Parte essenzialmente fiduciario di un professionista ad opera del direttore generale della nell'ambito di un elenco di soggetti ritenuti idonei da un'apposita commissione sulla base di requisiti di professionalità e capacità manageriali;
ne consegue che, avendo la fase di nomina carattere dominante rispetto all'intero percorso della selezione, le relative controversie, attinenti sia alla procedura di selezione (ad esempio concernenti l'accertamento del diritto al conferimento dell'incarico), sia al provvedimento discrezionale, di natura privatistica, del direttore generale, rientrano, per il principio di concentrazione delle tutele, nella giurisdizione del giudice ordinario, non potendo frazionarsi la giurisdizione con riferimento alle singole fasi del procedimento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6455 del 06/03/2020). Ciò posto, un primo motivo di impugnazione contesta la estromissione dal giudizio dell' . Controparte_2
Assume l'appellante che scaturendo la causa petendi della controversia dal mancato rilascio della autorizzazione – supposta come necessaria dal giudice - per tale solo fatto sussisteva la legittimazione passiva dell'amministrazione regionale. Un secondo motivo rimprovera la mancata ammissione dei mezzi di prova funzionali a dimostrare l'entità dei danni procurati alla dalla condotta antigiuridica delle Pt_1 amministrazioni convenute.
Si contesta in particolare la contraddizione insita tra la determinazione istruttoria di non dare corso ai mezzi di prova e l'affermazione che la ricorrente non avrebbe dimostrato la sussistenza e la consistenza dei danni, specie di natura non patrimoniale, asseritamente subiti. Nel merito si censura la ricostruzione giuridica della fattispecie operata dal G.L. e la scelta di ricondurla all'interno della cornice contrattual-privatistica.
La regola del giudizio, secondo l'appellante, doveva essere ricercata, piuttosto, nelle norme che governano le procedure di evidenza pubblica e , con particolare riferimento alla materia degli incarichi nella sanità, nelle disposizioni pubblicistiche (art. 15 comma 7-bis D. Lgs n. 502/1992 e D.A. dell' 24/12/2014 n. 2274) le quali, nel Controparte_2 prevedere la procedura riguardante il conferimento degli incarichi di struttura complessa
, rinviavano ad una autorizzazione da parte dell'Assessorato precedente CP_2
l'avvio della indizione della procedura - nella specie rilasciata giusta nota assessoriale n.
99792 del 23/12/2016 richiamata nella delibera di approvazione finale degli atti – e individuavano quest'ultima come unico atto tutorio devoluto all'organo di vigilanza, non contemplando, anzi escludendo, ogni successiva ingerenza di quest'ultimo rispetto al completamento degli atti della procedura i quali, una volta approvati, non avrebbero potuto più tollerare inammissibili e illegittime interferenze da parte dell'organo di indirizzo politico-amministrativo. Sicchè, conclude l'appellante, l'apposizione della condizione sospensiva che rimetteva ad una successiva autorizzazione dell'Assessorato alla Salute la decisione sull'immissione in ruolo della vincitrice della procedura selettiva, avrebbe dovuto essere qualificata come nulla per contrarietà alla disciplina imperativa e quindi passibile di disapplicazione. Quanto al profilo risarcitorio l'appellante insiste sia per il riconoscimento del pregiudizio patrimoniale commisurato alle retribuzioni maturate fino alla auspicata immissione in servizio da disporsi mediante sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. sia nella domanda subordinata volta al risarcimento dei danni di carattere non patrimoniale ricollegabili alla mancata tempestiva conclusione del contratto . Tanto in ordine :
1)al profilo della immagine e della dignità professionale in relazione all'eco giornalistica del caso sia a livello locale che nella comunità medica e scientifica di appartenenza della ricorrente (dirigente medico proveniente dai ranghi dell'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù IRCSS di Roma) ed al fatto che le amministrazioni convenute non avevano mai esplicitato le ragioni effettive che avevano portato alla mancata immissione in ruolo;
2)al profilo del danno biologico ed esistenziale correlato alla persistente incertezza ingenerata nella ricorrente che le avrebbe procurato un disagio emotivo e psicologico influendo negativamente anche nei rapporti familiari ed arrecando altresì un ridimensionamento della propensione della alla crescita professionale presso la Pt_1 struttura di appartenenza.
3)alla perdita di altre opportunità di avanzamento di carriera ed alle spese vive sostenute per le frequenti visite a ER propedeutiche all'organizzazione del reparto da dirigere. L'appello è solo marginalmente fondato. Riguardo alla denegata legittimazione passiva dell'Assessorato non pare revocabile in dubbio che, astraendo da ogni sindacato valutativo circa la legittimità delle ragioni sottese al mancato rilascio dell'autorizzazione, deve ritenersi che anche la semplice prospettazione di un concorso imputabile all'Assessorato nella condotta antigiuridica ascritta all' non possa che giustificarne la partecipazione al giudizio essendo CP_1 anche quello destinatario della domanda di risarcimento dei danni correlati alla suddetta illegittima determinazione. Tralasciando, secondo l'ordine logico delle questioni, il secondo motivo di gravame e affrontando il nucleo delle censure proposte dall'appellante all'impianto motivazionale della sentenza di primo grado, queste si palesano infondate. Esse muovono dal teorema che, rispetto alla disciplina pubblicistica preposta al conferimento dell'incarico di struttura complessa – articolata nelle fasi di programmazione e di individuazione del fabbisogno finanziario correlato alla istituzione del ruolo cui accedeva l'autorizzazione preventiva dell'Assessorato - ed al momento finale culminante nell'approvazione degli atti della procedura e nella deliberazione di conferimento dell'incarico al soggetto individuato come idoneo, ogni ulteriore “condizionamento” tradotto nella fattispecie in una e vera e propria condizione sospensiva apposta in sede di bando, funzionale a rimettere all'Assessorato un arbitrario potere di interdizione in nessun modo previsto dall'ordinamento, avrebbe dovuto qualificarsi come nullo in quanto contra legem. L'argomento non persuade. Nulla opponendo in ordine all' inquadramento giuridico della fattispecie ed alla collocazione in un'orbita pubblicistica delle scelte prodromiche alla determinazione di indire una selezione per la copertura del ruolo della istituenda struttura complessa di cardiochirurgia pediatrica, deve convenirsi con stessa giurisprudenza di legittimità sopra richiamata che la peculiarità della procedura - caratterizzata dalla fiduciarietà della scelta all'interno dell'elenco degli idonei – che ne giustificava l'attrazione alla giurisdizione ordinaria, non potesse precludere all'amministrazione sanitaria che la aveva bandita l'inserimento di clausole negoziali coerenti con la natura privatistica del rapporto che ne derivava. Deve in particolare escludersi che l'adozione di una formula oggettivamente ambigua, quale quella utilizzata dal Direttore dell' nella Delibera n. 999 del 26/5/2017 - CP_1
“… di conferire alla nata ad [...] il [...], l'incarco di Direttore della Parte_4
Struttura , a decorrere dalla data che sarà fissata Parte_5 nel contratto di lavoro e per la durata di cinque anni” - pur suonando come espressione della volontà negoziale di addivenire alla immissione in ruolo, configurasse fonte di un diritto soggettivo perfetto della controparte alla stipula del contratto, essendosi in quel contesto ribadito che, come riportato nel bando di selezione, l'immissione in servizio era pur sempre subordinata all'acquisizione dell'autorizzazione assessoriale. Chiedersi perché fosse necessaria ancora una autorizzazione da parte dell'organo di controllo , oltre a quella già concessa in sede di avvio della selezione, costituisce esercizio interpretativo che inerisce alle logiche insindacabili della P.A. ma non inficia l' estrinsecazione di un libero atto di autonomia negoziale che non poteva ritenersi precluso da alcuna normativa di carattere imperativo insita nella regolamentazione in materia. Né può sottacersi il fatto che la avendo participato alla selezione sulla base Pt_1 delle indicazioni contenute nel bando, ne aveva anche accettato le condizioni ivi inclusa quella recante la necessità di acquisire il benestare dell'Assessorato prima della formalizzazione del contratto. Che poi la clausola , devolvendo alla volontà di un soggetto terzo il verificarsi della condizione, si sottraesse all'ulteriore giudizio di nullità che l'ordinamento riserva alle condizioni meramente potestative (art. 1355 c.c.) , costituisce acquisizione pacifica al processo e non fatta oggetto di impugnazione sul punto da parte della Pt_1
Tanto basta per affermare la validità della clausola e l'infondatezza del motivo diretto ad imporre all' la conclusione di un contratto che , in assenza dell''autorizzazione CP_1 dell'organo tutorio, non potrebbe avere efficacia. Ciò travolge anche la domanda diretta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni maturate nel periodo fino alla auspicata immissione. Passando alla disamina della domanda subordinata di risarcimento dei danni, essa è stata correttamente inquadrata dal G.L. nel perimetro della responsabilità pre-contrattuale e delle regole che la governano anzitutto quelle che impongono ai contraenti di rispettare i doveri di correttezza e buona fede . Oneri questi ultimi che, con particolare riferimento all'ipotesi della condizione sospensiva, trovano applicazione durante lo stato di pendenza di quest'ultima e vincolano la parte che si è obbligata sotto condizione a conservare integre le ragioni dell'altra parte (art. 1358 c.c.). Si tratta come è agevole intendere di una specificazione del precetto della buona fede che determina il dovere di salvaguardare le aspettative dell'altra parte senza ingenerare infondati affidamenti circa il buon esito dell'affare. Rispetto alla violazione di tali obblighi non appare condivisibile l'apprezzamento del G.L. che ha concluso negando che fosse stata raggiunta la prova di un comportamento contrario a buna fede in capo all' CP_1
E' vero piuttosto che, come emerge della stessa difesa spiegata dall'Assessorato e dalla documentazione in atti il comportamento dell' non poteva evitare un giudizio CP_1 di imprudenza rispetto alla scelta di pervenire alla conclusione della procedura di nomina quando ancora il reparto cardiochirurgia pediatrica , lungi dall'essere esistente , risultava ancora in fieri.
Un tanto lo si ricava dalla nota dell' n. 8535 dell'11/7/2029 (successiva di oltre CP_1 due anni alla delibera di conferimento dell'incarico -All. 3 in produzione ) CP_2 nella quale il Direttore, nel riferire dei ritardi legati alla istituzione del reparto programmata presso il P.O. , suggeriva l'allocazione provvisoria del servizio CP_6 in altra struttura ospedaliera ( ) e nel contempo proponeva , stante l'attuale CP_6 inoperatività dello stesso, di ritenere preferibile una diversa opzione attraverso il ricorso alla convenzione con l'IRCSS Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, instando solo in subordine , per la autorizzazione alla immissione in servizio della Pt_1
Non appare revocabile in dubbio che un siffatto contegno, a distanza di oltre due anni dall'approvazione degli atti della procedura, e quando la si era pure prodigata Pt_1 con ripetuti incontri a ER per supportare l'organizzazione del servizio, non possa che testimoniare una tangibile violazione dei ripetuti doveri di correttezza e buona fede rispetto all'affidamento , colpevolmente generato nella ricorrente, ad una tempestiva assegnazione dell'incarico. Sussiste pertanto la responsabilità-precontrattuale dell' atteso che l'Assessorato CP_1 non avrebbe potuto mai concedere alcuna autorizzazione fintanto che il reparto non fosse stato costituito ed operativo, pena l'insorgere di pretese di carattere economico in capo alla dirigente posta a capo di una struttura ancora di fatto inesistente (cfr. sia pure in fattispecie parzialmente diversa caratterizzata dalla presenza d una condizione legale Cass. 4539 del 08/03/2016 per la quale il contratto tra la P.A. e un privato per la formazione del personale, pur richiedendo per la sua operatività l'approvazione della autorità di controllo, quale "condicio iuris" sospensiva della sua efficacia, è già perfetto nei suoi elementi costitutivi, sicché, quando la contraente pubblica, dichiarando l'immediata esecutività in attesa del verificarsi della condizione e concedendo un termine esiguo per organizzare la prestazione concordata, ingeneri nel privato un ragionevole affidamento sul comportamento della controparte, la successiva mancata approvazione della autorità di controllo determina l'insorgere nel privato del diritto al risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale per la violazione dei principi di correttezza e buona fede, che informano i rapporti tra qualunque parte contraente) La questione si sposta adesso sulla individuazione del pregiudizio risarcibile che secondo la giurisprudenza di legittimità è circoscritto al solo interesse negativo, costituito sia dalle spese inutilmente sopportate nel corso delle trattative ed in vista della conclusione del contratto, sia dalla perdita di altre occasioni di stipulazione contrattuale, pregiudizio liquidabile anche in via equitativa, sulla base di criteri logici e non arbitrari. (Cass. n. 24625 del 03/12/2015). E' stato infatti chiarito che alle ipotesi di responsabilità precontrattuale ex art. 1337 cod. civ. - configurabile anche nei rapporti tra privato e P.A. che agisca "iure privatorum" - si applica l'art. 1223 cod. civ., con la conseguenza che il risarcimento deve comprendere sia la perdita subita che il mancato guadagno, purché in relazione immediata e diretta con la lesione dell'affidamento, e non del contratto, consistendo quindi il danno emergente nelle spese sostenute ed il lucro cessante nelle occasioni di lavoro mancate, mentre resta, in ogni caso, escluso quanto sarebbe stato dovuto in forza del contratto non concluso. Ne deriva che, per il professionista che svolga la sua attività in modo autonomo, il tempo dedicato, senza corrispettivo, all'esecuzione dell'opera intellettuale non costituisce, di per sé, un danno emergente risarcibile, in quanto esso è, al più, valutabile come danno non patrimoniale, che in tal caso non è suscettibile di risarcimento (Cass. n.27648 del 20/12/2011).
Fatto buon governo delle cennate coordinate interpretative deve allora escludersi – ed in tale ottica risultano irrilevanti le prove testimoniali riproposte in sede di gravame dall'appellante – che possa configurarsi in capo alla un diritto risarcitorio Pt_1 rispetto a lesioni di ordine non patrimoniale , quali quelle che attingono alla sfera dell'immagine personale, professionale, biologica ed esistenziale che plausibilmente esulano dal concetto di interesse negativo” il quale investe le sole perdite patrimoniali subite e le occasioni di lavoro compromesse in dipendenza del comportamento antigiuridico della controparte. Di tali residuati aspetti, nulla la ha dedotto circa opportunità lavorative e/o di Pt_1 crescita professionale che sarebbero maturate durante il periodo di pendenza della condizione, mentre appaino congrue e plausibilmente riferibili ai contatti funzionali allo spostamento della propria vita lavorativa ed abitativa in ER , le occasioni di viaggio e di soggiorno documentate.
Tali costi ammontanti pacificamente all'importo di € 1.990,09 costituiscono, al postutto, i soli danni tangibili subiti dalla a causa dell'ingiustificato recesso dell' Pt_1 CP_1
e di tanto dovrà essere pronunciata la condanna dell'Azienda ospedaliera in uno agli interessi legali ed alla rivalutazione monetaria maturati dalla data dei singoli esborsi fino al soddisfo. Tenuto conto della peculiarità della controversia e delle ragioni poste a fondamento della decisione, non ultimo il pur marginale accoglimento della domanda risarcitoria, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente tra le parti anche le spese del presente grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale riforma della sentenza n. 943/2023 emessa dal Tribunale di ER in data 20 marzo 2023, condanna l' Controparte_1 di ER al risarcimento del danno in favore di che
[...] Parte_1 liquida in complessivi € 1.990,09 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dalla data dei sostenuti esborsi fino al soddisfo. Conferma nel resto la sentenza di primo grado. Compensa tra le parti le spese del presente grado del giudizio. ER 26 giugno 2025 Il Consigliere est Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco