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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 05/11/2025, n. 1189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1189 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1078/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa AL TA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1078/2020 tra
( ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Noto (SR), via S. Spaventa n. 2, presso lo studio dell'Avv. RAUDINO Silvana, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
- Ricorrente -
Contro
(P. IVA ), oggi Controparte_1 P.IVA_1
giusto protocollo n. 20414/2011 del 06/12/2011S2 di modifica della società Controparte_2 semplice in , con sede legale in Siracusa in via Acradina n.1; Controparte_2
- resistente contumace
( ), con Controparte_3 P.IVA_2 sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le , rappresentato e difeso, sia CP_3 congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio, MARCEDONE Ivano e
NE UG per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio di Roma, Persona_1 rep. n. 80974/21569;
- Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2020 premettendo di essere stata assunta Parte_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, part – time, alle dipendenze dell'
[...] deduceva di aver prestato le mansioni di Parte_2
“agricoltore addetto pulizie” ed inquadramento al livello “Area 3” del CCNL Settore Agricoltura, operai agricoli e florovivaisti stagionali, per i periodi: dal 18 maggio al 30 ottobre 2011; dal 2 aprile al 10 ottobre 2012; dall'11 maggio al 31 ottobre 2013; dal 10 aprile al 5 novembre 2014; dal 1° aprile al 30 settembre 2015 e dal 1° maggio ad 31 ottobre 2016, ricevendo una retribuzione di € 7,00 l'ora e osservando un orario articolato su 24 ore settimanali (ad eccezione del periodo 1-31 ottobre 2016 pari a 30 ore settimanali), secondo le esigenze dell'azienda.
Esponeva, poi, che, in virtù del principio di affidamento e in forza dei contratti di lavoro e lettera di assunzione, aveva presentato la domanda di disoccupazione a mezzo Patronato INAS, per gli anni dal
2012 al 2015, senonché in data 15.6.2015 l' aveva effettuato degli accertamenti ispettivi CP_3 sull'attività svolta dall'azienda agricola, riferiti ai periodi dal 2010 al 2015, rilevando che, sebbene la ditta risultasse esercitare l'attività agricola di coltivazione ortaggi, sulla base delle fatture di acquisto e vendita dell'anno 2010, tale attività non era di fatto mai esistita, risultando evidente che la società fosse da considerare appartenente al settore terziario, per cui tutti i rapporti di lavoro instaurati con il personale dipendente a decorrere dal IV trimestre dell'anno 2010 dovevano essere inquadrati in tale settore. Ciò posto, rilevava che con verbale ispettivo n. 76000004970520 del 28/04/2016, l' , a CP_3 conclusione delle indagini ispettive, aveva annullato i rapporti di lavoro in quanto non inquadrabili nel settore agricolo ma nel settore terziario, comunicandole con successive raccomandate ( racc. A/R
n. 63017435391-0 del 02.07.2016, n. 63018649223-1, n. 63018649224-2 e n. 63018649226-4 del
23.09.2016) che le domande di disoccupazione agricola dalla stessa presentate per gli anni 2012,
2013, 2014 e 2015 erano state respinte in quanto i contributi previdenziali versati non erano validi per prestazioni agricole non esercitando l'azienda realmente “attività agricola”; conseguentemente,
l' le aveva richiesto la restituzione della complessiva somma di € 8.664,34 per Controparte_4 somme versatele in eccedenza in ordine a prestazioni di disoccupazione non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ovvero della cancellazione degli stessi, come risultante da documentazione in atti.
Evidenziava che con lettera di messa in mora del 1.8.2018, aveva invitato l' Controparte_1
a regolarizzare la sua posizione contributiva nei confronti dell' , viste le
[...] CP_3 responsabilità dell'azienda, garantendole e manlevandola da qualsiasi esborso richiesto dall' , CP_3 per qualsiasi causale e ragione, il tutto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria da fatto illecito sino al saldo, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Infine, rilevava che l' pur avendo CP_3 accolto la domanda di disoccupazione agricola n. 2019806900629 relativa all'anno 2018, aveva trattenuto la somma di € 1229,31 € 3.278,88 Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del
Lavoro, l' e l' di Siracusa chiedendo Parte_2 CP_3 al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “A) In via principale e nel merito dichiarare
l'esclusiva responsabilità dell' , dapprima s.s. oggi Controparte_1
, p. iva , con sede legale in Siracusa in via Acradina n.1, in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore legale rapp.te pro-tempore, , nato a [...]il [...] Controparte_5
C.F.: ,nei confronti dell' per l'inquadramento della ricorrente C.F._2 CP_3 Parte_1
nel settore “ agricoltura-operai florovivaisti stagionali” livello AREAIII, riconoscendo in
[...] virtù del principio del legittimo affidamento incolpevole della dipendente nei confronti del datore di lavoro, la totale buona fede della stessa, essendo implicito l'abnorme abuso e danno subito dalla ricorrente, causato dal comportamento posto in essere dall' Parte_2
;B) conseguentemente condannare l' , dapprima
[...] Controparte_1
s.s. oggi consorzio g.e.i.e., p. iva , con sede legale in Siracusa in via Acradina n.1, in P.IVA_1 persona dell'amministratore legale rapp.te pro-tempore, al pagamento nei confronti Controparte_5 dell' della complessiva somma di € 8.664,34 illegittimamente richiesta alla ricorrente CP_3 Parte_1
, o di qualsiasi altra somma che risulti giusta o provata, detratte le trattenute illegittimamente
[...]
CP_ operate dall' a danno della ricorrente pari ad € 1.220,38 o in qualsiasi altra somma che risulti giusta o provata;
C) condannare l' in persona Parte_2 dell'amministratore legale rapp.te pro-tempore, , nato a [...] il [...] Controparte_5
CP_ C.F.: ,al pagamento, delle somme illegittimamente trattenute dall' in C.F._2 favore della ricorrente pari ad € 1.220,38 o in qualsiasi altra somma che risulti giusta o provata;
D) in ogni caso condannare l' in persona dell'amministratore Parte_2 legale rapp.te pro-tempore, nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_5
, previa nomina se necessario di c.t.u. al fine di quantificare le relative C.F._2 somme dovute , la posizione contributiva della ricorrente nei confronti dell' , manlevando la CP_3 stessa da qualsiasi ulteriore esborso richiesto dall' per qualsiasi causale e ragione, il tutto CP_3 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria da fatto illecito sino all'effettivo soddisfo;
E)
Condannare l' in persona dell'amministratore legale Parte_2 rapp.te pro-tempore, nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_5
,al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente C.F._2 complessivamente stimati in €5.000,00 o in quella somma che il Signor Giudice del Lavoro riterrà giusta ed equa, anche a mezzo di c.t.u. a luogo disponenda. Con vittoria di spese e tributi del giudizio da liquidare in favore dell'Erario in conseguenza dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Con memoria depositata in data 01.02.2021 si costituiva l' eccependo il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva, attesa l'estraneità dell'Ente rispetto all'azione di rivalsa avanzata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per la restituzione degli indebiti richiesti dall' . CP_3
Deduceva, altresì, l'irretrattabilità delle cancellazioni delle giornate lavorative effettuate nei confronti della ricorrente per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito dell'accertamento ispettivo eseguito nei confronti dell'azienda agricola resistente;
deduceva, infatti, che, non avendo la provveduto all'impugnazione delle predette cancellazioni nel termine perentorio Pt_2 previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/70, gli indebiti maturati nei confronti della ricorrente per gli anni 2012,
2013 e 2014, per complessivi € 8.664,34, erano divenuti definitivi. Chiedeva, pertanto, in via subordinata, di dichiarare l'irretrattabilità degli indebiti maturati a carico di per Parte_1 gli anni 2012, 2013, e 2014 per effetto della definitività delle cancellazioni delle giornate di lavoro agricole riferite a tali anni.
L' sebbene regolarmente citata, non si Parte_2 costituiva in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia con provvedimento reso all'esito dell'udienza dell'11.02.2021.
Istruita la causa in via documentale ed espletata CTU contabile, all'esito dell'udienza del 10.07.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – k la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
***
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente previdenziale in quanto la ricorrente ha chiesto anche la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell' . Ebbene, come affermato dalla CP_3 più recente giurisprudenza di legittimità “in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di “facere” del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea
a produrre effetti.” (Cass. sez. lav. n. 17320/2020);
Ciò posto, osserva il giudicante che parte ricorrente non ha contestato il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo con l' , sulla base del quale l' ha Parte_2 CP_3 avviato la procedura di recupero dell'indennità di disoccupazione indebitamente erogata. Sulla base di ciò, essendo pacifica l'insussistenza di una prestazione agricola idonea a fondare il diritto di a percepire l'indennità di disoccupazione agricola, il recupero Parte_1 dell' deve ritenersi legittimo. CP_3
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Quanto alla domanda con cui la ricorrente chiede la condanna dell'azienda datoriale al pagamento nei confronti dell' delle somme corrisposte e non dovute alla lavoratrice a titolo di CP_3 disoccupazione agricola, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro, deve farsi riferimento alle considerazioni svolte da questo Tribunale nella sentenza n. 468/2021, che ha affrontato la medesima fattispecie oggetto del presente giudizio, le cui motivazioni vengono condivise dal decidente e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Nella citata sentenza si legge “la natura della prestazione indebitamente erogata dall'istituto previdenziale, non consente di disporre una condanna della convenuta in favore dell'accipiens, poiché attiene esclusivamente al rapporto assicurativo che intercorre tra lavoratore ed ente previdenziale, allorché è cessato il rapporto di lavoro intercorre tra il lavoratore (assicurato) ed il datore di lavoro (assicurante). Com'è noto, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro è obbligato a versare periodicamente una somma di denaro a favore dell'ente previdenziale, a titolo di contributi, la cui misura dipende dalla retribuzione del dipendente;
il versamento viene materialmente eseguito dal datore di lavoro il quale, in una fase successiva, provvede a trattenere dalla paga del lavoratore la parte di contributi da lui dovuta. Da ciò consegue che, in caso di omesso versamento, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro ad adempiere nei confronti dell' attraverso la corresponsione dei contributi evasi, garantendo la tutela della sua posizione CP_3 assicurativa. In tal caso, come precisato dalla Suprema Corte, l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi è connesso con il diritto di credito dell'istituto, “sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a quello dà origine (la costituzione del rapporto di lavoro), sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa” (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., sentenza 15 settembre 2014 n. 19398).
Nel caso di specie, tuttavia, la prestazione indebitamente corrisposta dall' ossia l'indennità di CP_3 disoccupazione agricola, è estranea al rapporto (trilaterale) tra l'azienda convenuta e l'ente assicuratore, avente ad oggetto, come sopra osservato, il credito contributivo derivante, ex lege, dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La prestazione in esame costituisce, infatti, l'effetto di un autonomo rapporto (bilaterale) instaurato tra l'istituto previdenziale e gli operai che lavorano in agricoltura, che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Pertanto, difettando gli elementi necessari per ritenere l'azienda agricola obbligata nei confronti dell' – trattandosi di un indebito relativo ad una prestazione inerente ad un rapporto CP_3 previdenziale che non coinvolge il datore di lavoro – la domanda diretta ad ottenere la condanna della convenuta in favore dell'istituto resistente non può essere accolta.
A ciò si aggiunga che, anche a voler qualificare la domanda quale condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto dell'erroneo inquadramento contrattuale ex art. 1218 c.c. (sull'assunto che il datore di lavoro avrebbe violato i canoni di correttezza e buona fede, inducendo la dipendente ad usufruire, senza colpa, dell'indennità di disoccupazione agricola, con conseguente responsabilità nei confronti della ricorrente), seppur tale argomentazione non è chiaramente espressa nei motivi di ricorso, la domanda non può essere accolta. Come noto, infatti, i requisiti di risarcibilità tracciati dall'art. 1223 c.c. prevedono che il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. I danni di cui parte ricorrente chiede la riparazione in questa sede non soddisfano, però, i requisiti posti dalla citata disposizione, non essendo conseguenza immediata e diretta della violazione del dovere di buona fede ad opera del datore di lavoro, ma essendo conseguenza (peraltro dovuta) del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' . CP_3
Per quanto riguarda il diritto alla regolarizzazione contributiva, richiamando le considerazioni che precedono circa il rapporto trilaterale che coinvolge datore di lavoro, ente previdenziale e lavoratore, giova ricordare, come statuito dalla pronuncia di questo Tribunale sopra richiamata, “che la misura dei contributi dovuti all' è direttamente collegata alla retribuzione corrisposta al prestatore e, CP_3 per l'effetto, all'orario di lavoro svolto nonché alla durata del rapporto, all'inquadramento del lavoratore ed al CCNL applicabile in base all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
A tal fine, assume rilevanza fondamentale – specie nel caso in esame, in cui l' ha disconosciuto CP_3 il rapporto di lavoro agricolo – la specificità che deve contraddistinguere la descrizione della prestazione lavorativa svolta dal dipendente, al fine di comprendere, non soltanto la durata del rapporto e l'orario di lavoro osservato, ma anche le operazioni concrete e, dunque, le mansioni espletate in favore dell'azienda agricola che consentono di individuare l'esatto inquadramento e la corrispondente retribuzione sulla quale calcolare l'importo dei contributi dovuti e l'indicazione del
CCNL di categoria sulla base del quale viene richiesta la contribuzione.
Ciò posto, la domanda formulata dalla ricorrente non può essere accolta in quanto, limitandosi ad affermare quanto rilevato dall' in sede ispettiva, ossia l'erronea qualificazione del rapporto di CP_3 lavoro, in quanto riconducibile al settore terziario anziché al settore agricolo, non ha adeguatamente riportato il contenuto della prestazione lavorativa e l'inquadramento richiesto, impedendo, per tale via di individuare gli elementi necessari per qualificare il rapporto di lavoro e, conseguentemente, per determinare, in base alle mansioni svolte e al livello di inquadramento del CCNL di settore, la retribuzione spettante su cui calcolare i contributi che l'azienda avrebbe dovuto versare ex lege all'ente di previdenza.
Inoltre, i capitoli di prova articolati in ricorso non indicano le concrete modalità in cui si articolava la prestazione lavorativa né le mansioni effettivamente svolte, risultando genericamente formulati e, pertanto, inidonei a definire gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro ai fini della predetta quantificazione e per il riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva”.
Ne deriva che anche in relazione a tale profilo la domanda non può trovare accoglimento.
Quanto, infine, alla domanda indicata al punto d) delle conclusioni del ricorso introduttivo, con cui parte ricorrente chiede la condanna dell' resistente al “risarcimento dei danni subiti Parte_2
e subendi dalla ricorrente complessivamente stimati in € 5.000,00” non può che rilevarsi che la domanda difetta , innanzi tutto sotto il profilo allegatorio, dell'indicazione – e della prova - degli elementi che fonderebbero la responsabilità del datore di lavoro (specie sotto il profilo del danno), essendo, invero, del tutto genericamente formulata.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della sussistenza di eccezionali ragioni derivanti dall'affidamento del lavoratore sulla qualificazione giuridica del rapporto ad opera del datore di lavoro e tenuto conto della mancata costituzione della resistente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.r.g. 1078/2020, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico della resistente Controparte_6
le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
[...]
Siracusa, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AL TA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa AL TA, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 10.07.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 1078/2020 tra
( ), nata a [...] il [...], elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata in Noto (SR), via S. Spaventa n. 2, presso lo studio dell'Avv. RAUDINO Silvana, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti,
- Ricorrente -
Contro
(P. IVA ), oggi Controparte_1 P.IVA_1
giusto protocollo n. 20414/2011 del 06/12/2011S2 di modifica della società Controparte_2 semplice in , con sede legale in Siracusa in via Acradina n.1; Controparte_2
- resistente contumace
( ), con Controparte_3 P.IVA_2 sede centrale in Roma, in persona del presidente legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Siracusa, C.so Gelone n. 90, presso sede Prov.le , rappresentato e difeso, sia CP_3 congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti GALEANO Manlio, MARCEDONE Ivano e
NE UG per mandato generale alle liti del 21.07.2015 per notaio di Roma, Persona_1 rep. n. 80974/21569;
- Resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 04.06.2020 premettendo di essere stata assunta Parte_1 con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, part – time, alle dipendenze dell'
[...] deduceva di aver prestato le mansioni di Parte_2
“agricoltore addetto pulizie” ed inquadramento al livello “Area 3” del CCNL Settore Agricoltura, operai agricoli e florovivaisti stagionali, per i periodi: dal 18 maggio al 30 ottobre 2011; dal 2 aprile al 10 ottobre 2012; dall'11 maggio al 31 ottobre 2013; dal 10 aprile al 5 novembre 2014; dal 1° aprile al 30 settembre 2015 e dal 1° maggio ad 31 ottobre 2016, ricevendo una retribuzione di € 7,00 l'ora e osservando un orario articolato su 24 ore settimanali (ad eccezione del periodo 1-31 ottobre 2016 pari a 30 ore settimanali), secondo le esigenze dell'azienda.
Esponeva, poi, che, in virtù del principio di affidamento e in forza dei contratti di lavoro e lettera di assunzione, aveva presentato la domanda di disoccupazione a mezzo Patronato INAS, per gli anni dal
2012 al 2015, senonché in data 15.6.2015 l' aveva effettuato degli accertamenti ispettivi CP_3 sull'attività svolta dall'azienda agricola, riferiti ai periodi dal 2010 al 2015, rilevando che, sebbene la ditta risultasse esercitare l'attività agricola di coltivazione ortaggi, sulla base delle fatture di acquisto e vendita dell'anno 2010, tale attività non era di fatto mai esistita, risultando evidente che la società fosse da considerare appartenente al settore terziario, per cui tutti i rapporti di lavoro instaurati con il personale dipendente a decorrere dal IV trimestre dell'anno 2010 dovevano essere inquadrati in tale settore. Ciò posto, rilevava che con verbale ispettivo n. 76000004970520 del 28/04/2016, l' , a CP_3 conclusione delle indagini ispettive, aveva annullato i rapporti di lavoro in quanto non inquadrabili nel settore agricolo ma nel settore terziario, comunicandole con successive raccomandate ( racc. A/R
n. 63017435391-0 del 02.07.2016, n. 63018649223-1, n. 63018649224-2 e n. 63018649226-4 del
23.09.2016) che le domande di disoccupazione agricola dalla stessa presentate per gli anni 2012,
2013, 2014 e 2015 erano state respinte in quanto i contributi previdenziali versati non erano validi per prestazioni agricole non esercitando l'azienda realmente “attività agricola”; conseguentemente,
l' le aveva richiesto la restituzione della complessiva somma di € 8.664,34 per Controparte_4 somme versatele in eccedenza in ordine a prestazioni di disoccupazione non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli ovvero della cancellazione degli stessi, come risultante da documentazione in atti.
Evidenziava che con lettera di messa in mora del 1.8.2018, aveva invitato l' Controparte_1
a regolarizzare la sua posizione contributiva nei confronti dell' , viste le
[...] CP_3 responsabilità dell'azienda, garantendole e manlevandola da qualsiasi esborso richiesto dall' , CP_3 per qualsiasi causale e ragione, il tutto oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria da fatto illecito sino al saldo, senza tuttavia ricevere alcun riscontro. Infine, rilevava che l' pur avendo CP_3 accolto la domanda di disoccupazione agricola n. 2019806900629 relativa all'anno 2018, aveva trattenuto la somma di € 1229,31 € 3.278,88 Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa in funzione di Giudice del
Lavoro, l' e l' di Siracusa chiedendo Parte_2 CP_3 al Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “A) In via principale e nel merito dichiarare
l'esclusiva responsabilità dell' , dapprima s.s. oggi Controparte_1
, p. iva , con sede legale in Siracusa in via Acradina n.1, in persona Controparte_2 P.IVA_1 dell'amministratore legale rapp.te pro-tempore, , nato a [...]il [...] Controparte_5
C.F.: ,nei confronti dell' per l'inquadramento della ricorrente C.F._2 CP_3 Parte_1
nel settore “ agricoltura-operai florovivaisti stagionali” livello AREAIII, riconoscendo in
[...] virtù del principio del legittimo affidamento incolpevole della dipendente nei confronti del datore di lavoro, la totale buona fede della stessa, essendo implicito l'abnorme abuso e danno subito dalla ricorrente, causato dal comportamento posto in essere dall' Parte_2
;B) conseguentemente condannare l' , dapprima
[...] Controparte_1
s.s. oggi consorzio g.e.i.e., p. iva , con sede legale in Siracusa in via Acradina n.1, in P.IVA_1 persona dell'amministratore legale rapp.te pro-tempore, al pagamento nei confronti Controparte_5 dell' della complessiva somma di € 8.664,34 illegittimamente richiesta alla ricorrente CP_3 Parte_1
, o di qualsiasi altra somma che risulti giusta o provata, detratte le trattenute illegittimamente
[...]
CP_ operate dall' a danno della ricorrente pari ad € 1.220,38 o in qualsiasi altra somma che risulti giusta o provata;
C) condannare l' in persona Parte_2 dell'amministratore legale rapp.te pro-tempore, , nato a [...] il [...] Controparte_5
CP_ C.F.: ,al pagamento, delle somme illegittimamente trattenute dall' in C.F._2 favore della ricorrente pari ad € 1.220,38 o in qualsiasi altra somma che risulti giusta o provata;
D) in ogni caso condannare l' in persona dell'amministratore Parte_2 legale rapp.te pro-tempore, nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_5
, previa nomina se necessario di c.t.u. al fine di quantificare le relative C.F._2 somme dovute , la posizione contributiva della ricorrente nei confronti dell' , manlevando la CP_3 stessa da qualsiasi ulteriore esborso richiesto dall' per qualsiasi causale e ragione, il tutto CP_3 oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria da fatto illecito sino all'effettivo soddisfo;
E)
Condannare l' in persona dell'amministratore legale Parte_2 rapp.te pro-tempore, nato a [...] il [...] C.F.: Controparte_5
,al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente C.F._2 complessivamente stimati in €5.000,00 o in quella somma che il Signor Giudice del Lavoro riterrà giusta ed equa, anche a mezzo di c.t.u. a luogo disponenda. Con vittoria di spese e tributi del giudizio da liquidare in favore dell'Erario in conseguenza dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Con memoria depositata in data 01.02.2021 si costituiva l' eccependo il proprio difetto di CP_3 legittimazione passiva, attesa l'estraneità dell'Ente rispetto all'azione di rivalsa avanzata dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per la restituzione degli indebiti richiesti dall' . CP_3
Deduceva, altresì, l'irretrattabilità delle cancellazioni delle giornate lavorative effettuate nei confronti della ricorrente per gli anni 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015 a seguito dell'accertamento ispettivo eseguito nei confronti dell'azienda agricola resistente;
deduceva, infatti, che, non avendo la provveduto all'impugnazione delle predette cancellazioni nel termine perentorio Pt_2 previsto dall'art. 22 D.L. n. 7/70, gli indebiti maturati nei confronti della ricorrente per gli anni 2012,
2013 e 2014, per complessivi € 8.664,34, erano divenuti definitivi. Chiedeva, pertanto, in via subordinata, di dichiarare l'irretrattabilità degli indebiti maturati a carico di per Parte_1 gli anni 2012, 2013, e 2014 per effetto della definitività delle cancellazioni delle giornate di lavoro agricole riferite a tali anni.
L' sebbene regolarmente citata, non si Parte_2 costituiva in giudizio e ne veniva, pertanto, dichiarata la contumacia con provvedimento reso all'esito dell'udienza dell'11.02.2021.
Istruita la causa in via documentale ed espletata CTU contabile, all'esito dell'udienza del 10.07.2025, la prima innanzi allo scrivente magistrato – udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – k la causa viene decisa mediante deposito della presente sentenza.
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Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dall'Ente previdenziale in quanto la ricorrente ha chiesto anche la condanna del datore di lavoro alla regolarizzazione della posizione contributiva nei confronti dell' . Ebbene, come affermato dalla CP_3 più recente giurisprudenza di legittimità “in caso di domanda del lavoratore avente per oggetto la condanna del datore di lavoro al pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi obbligatori omessi, sussiste litisconsorzio necessario nei confronti del datore di lavoro e dell'ente, giustificato dal fatto che l'obbligo di versamento dei contributi si configura, nell'ambito del rapporto di lavoro, come un obbligo di “facere” del datore di lavoro in favore dell'ente previdenziale che, dando luogo a una situazione sostanziale unitaria, deve trovare riflesso processuale nella partecipazione al giudizio di tutti i soggetti nei cui confronti la decisione del giudizio stesso è idonea
a produrre effetti.” (Cass. sez. lav. n. 17320/2020);
Ciò posto, osserva il giudicante che parte ricorrente non ha contestato il disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo con l' , sulla base del quale l' ha Parte_2 CP_3 avviato la procedura di recupero dell'indennità di disoccupazione indebitamente erogata. Sulla base di ciò, essendo pacifica l'insussistenza di una prestazione agricola idonea a fondare il diritto di a percepire l'indennità di disoccupazione agricola, il recupero Parte_1 dell' deve ritenersi legittimo. CP_3
Nel merito, il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le seguenti considerazioni.
Quanto alla domanda con cui la ricorrente chiede la condanna dell'azienda datoriale al pagamento nei confronti dell' delle somme corrisposte e non dovute alla lavoratrice a titolo di CP_3 disoccupazione agricola, a seguito del disconoscimento del rapporto di lavoro, deve farsi riferimento alle considerazioni svolte da questo Tribunale nella sentenza n. 468/2021, che ha affrontato la medesima fattispecie oggetto del presente giudizio, le cui motivazioni vengono condivise dal decidente e richiamate anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
Nella citata sentenza si legge “la natura della prestazione indebitamente erogata dall'istituto previdenziale, non consente di disporre una condanna della convenuta in favore dell'accipiens, poiché attiene esclusivamente al rapporto assicurativo che intercorre tra lavoratore ed ente previdenziale, allorché è cessato il rapporto di lavoro intercorre tra il lavoratore (assicurato) ed il datore di lavoro (assicurante). Com'è noto, nel rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro è obbligato a versare periodicamente una somma di denaro a favore dell'ente previdenziale, a titolo di contributi, la cui misura dipende dalla retribuzione del dipendente;
il versamento viene materialmente eseguito dal datore di lavoro il quale, in una fase successiva, provvede a trattenere dalla paga del lavoratore la parte di contributi da lui dovuta. Da ciò consegue che, in caso di omesso versamento, il lavoratore può chiedere la condanna del datore di lavoro ad adempiere nei confronti dell' attraverso la corresponsione dei contributi evasi, garantendo la tutela della sua posizione CP_3 assicurativa. In tal caso, come precisato dalla Suprema Corte, l'interesse del lavoratore al versamento dei contributi è connesso con il diritto di credito dell'istituto, “sia geneticamente, perché nasce dal medesimo fatto che a quello dà origine (la costituzione del rapporto di lavoro), sia funzionalmente, perché l'adempimento del debito contributivo realizza anche la soddisfazione del diritto alla posizione assicurativa” (Cfr. Cass. Civ., sez. lav., sentenza 15 settembre 2014 n. 19398).
Nel caso di specie, tuttavia, la prestazione indebitamente corrisposta dall' ossia l'indennità di CP_3 disoccupazione agricola, è estranea al rapporto (trilaterale) tra l'azienda convenuta e l'ente assicuratore, avente ad oggetto, come sopra osservato, il credito contributivo derivante, ex lege, dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.
La prestazione in esame costituisce, infatti, l'effetto di un autonomo rapporto (bilaterale) instaurato tra l'istituto previdenziale e gli operai che lavorano in agricoltura, che siano iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli. Pertanto, difettando gli elementi necessari per ritenere l'azienda agricola obbligata nei confronti dell' – trattandosi di un indebito relativo ad una prestazione inerente ad un rapporto CP_3 previdenziale che non coinvolge il datore di lavoro – la domanda diretta ad ottenere la condanna della convenuta in favore dell'istituto resistente non può essere accolta.
A ciò si aggiunga che, anche a voler qualificare la domanda quale condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per effetto dell'erroneo inquadramento contrattuale ex art. 1218 c.c. (sull'assunto che il datore di lavoro avrebbe violato i canoni di correttezza e buona fede, inducendo la dipendente ad usufruire, senza colpa, dell'indennità di disoccupazione agricola, con conseguente responsabilità nei confronti della ricorrente), seppur tale argomentazione non è chiaramente espressa nei motivi di ricorso, la domanda non può essere accolta. Come noto, infatti, i requisiti di risarcibilità tracciati dall'art. 1223 c.c. prevedono che il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta. I danni di cui parte ricorrente chiede la riparazione in questa sede non soddisfano, però, i requisiti posti dalla citata disposizione, non essendo conseguenza immediata e diretta della violazione del dovere di buona fede ad opera del datore di lavoro, ma essendo conseguenza (peraltro dovuta) del disconoscimento del rapporto di lavoro agricolo da parte dell' . CP_3
Per quanto riguarda il diritto alla regolarizzazione contributiva, richiamando le considerazioni che precedono circa il rapporto trilaterale che coinvolge datore di lavoro, ente previdenziale e lavoratore, giova ricordare, come statuito dalla pronuncia di questo Tribunale sopra richiamata, “che la misura dei contributi dovuti all' è direttamente collegata alla retribuzione corrisposta al prestatore e, CP_3 per l'effetto, all'orario di lavoro svolto nonché alla durata del rapporto, all'inquadramento del lavoratore ed al CCNL applicabile in base all'attività effettivamente esercitata dall'imprenditore.
A tal fine, assume rilevanza fondamentale – specie nel caso in esame, in cui l' ha disconosciuto CP_3 il rapporto di lavoro agricolo – la specificità che deve contraddistinguere la descrizione della prestazione lavorativa svolta dal dipendente, al fine di comprendere, non soltanto la durata del rapporto e l'orario di lavoro osservato, ma anche le operazioni concrete e, dunque, le mansioni espletate in favore dell'azienda agricola che consentono di individuare l'esatto inquadramento e la corrispondente retribuzione sulla quale calcolare l'importo dei contributi dovuti e l'indicazione del
CCNL di categoria sulla base del quale viene richiesta la contribuzione.
Ciò posto, la domanda formulata dalla ricorrente non può essere accolta in quanto, limitandosi ad affermare quanto rilevato dall' in sede ispettiva, ossia l'erronea qualificazione del rapporto di CP_3 lavoro, in quanto riconducibile al settore terziario anziché al settore agricolo, non ha adeguatamente riportato il contenuto della prestazione lavorativa e l'inquadramento richiesto, impedendo, per tale via di individuare gli elementi necessari per qualificare il rapporto di lavoro e, conseguentemente, per determinare, in base alle mansioni svolte e al livello di inquadramento del CCNL di settore, la retribuzione spettante su cui calcolare i contributi che l'azienda avrebbe dovuto versare ex lege all'ente di previdenza.
Inoltre, i capitoli di prova articolati in ricorso non indicano le concrete modalità in cui si articolava la prestazione lavorativa né le mansioni effettivamente svolte, risultando genericamente formulati e, pertanto, inidonei a definire gli aspetti essenziali del rapporto di lavoro ai fini della predetta quantificazione e per il riconoscimento del diritto alla regolarizzazione contributiva”.
Ne deriva che anche in relazione a tale profilo la domanda non può trovare accoglimento.
Quanto, infine, alla domanda indicata al punto d) delle conclusioni del ricorso introduttivo, con cui parte ricorrente chiede la condanna dell' resistente al “risarcimento dei danni subiti Parte_2
e subendi dalla ricorrente complessivamente stimati in € 5.000,00” non può che rilevarsi che la domanda difetta , innanzi tutto sotto il profilo allegatorio, dell'indicazione – e della prova - degli elementi che fonderebbero la responsabilità del datore di lavoro (specie sotto il profilo del danno), essendo, invero, del tutto genericamente formulata.
Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in considerazione della sussistenza di eccezionali ragioni derivanti dall'affidamento del lavoratore sulla qualificazione giuridica del rapporto ad opera del datore di lavoro e tenuto conto della mancata costituzione della resistente. Le spese di CTU, liquidate con separato decreto, vengono definitivamente poste a carico dell' . Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n.r.g. 1078/2020, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
- Pone definitivamente a carico della resistente Controparte_6
le spese di CTU, liquidate con separato decreto.
[...]
Siracusa, 5 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa AL TA