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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 4555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4555 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A
___ _ ___
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33223 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 20 maggio 2024 (data di scadenza del termine per depositare le memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Enrico Neri)
opponente
E
Controparte_1
(avv. Omar Castagnacci)
opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2024 i difensori delle parti così concludevano, richiamando le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e scritti difensivi: per l'attore, come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.: “dichiarare con ogni miglior formula nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico
l'intimazione di pagamento n.09720229004877900/000 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito azionato;
in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, rideterminare
l'importo del credito azionato;
condannare la parte convenuta al pagamento di una somma in favore dell'istante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese e compensi giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate per la pluralità di controparti e per l'uso degli strumenti del processo telematico, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
per la convenuta, coma da comparsa di risposta: “rigettare l'opposizione avversa perché infondata e non provata. Il tutto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato il 10.5.2022 ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229004877900/000 per euro 66.309,73, notificata a mezzo
PEC il 20.4.2022 dall e riferita alle seguenti Controparte_2 cartelle di pagamento:
1. 09720090075350412000,
2. 09720110047031567000,
3. 09720110238733376000,
4. 09720110255039112000,
5. 09720120136332675000,
6. 09720120173385903000,
7. 09720120253502769000,
8. 09720120317600692000,
9. 09720130094775511000,
10. 09720130197291431000,
11. 09720130262718446000,
12. 09720130282826864000,
13. 09720140024478511000,
14. 09720140049538468000,
15. 09720140172201428000,
16. 09720140218591343000,
17. 09720140288382987000,
18. 09720150001666200000,
19. 09720150038272818000,
20. 09720150053025749000,
21. 09720150181241516000,
22. 09720150188848613000,
23. 09720150211084610000,
24. 09720160043461587000,
25. 09720160085089708000,
26. 09720160139534534000,
27. 09720160201186961000,
28. 09720160218448064000,
29. 09720170011338764000,
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
30. 09720110025476187000,
31. 09720140246854447000,
32. 09720140258018588000,
33. 09720180049383835000,
34. 09720180057437736000,
35. 09720180105365080000,
36. 09720190023358673000,
37. 09720190057121923000,
38. 09720190188213208000,
39. 09720190215679542000,
40. 09720190245543559000,
41. 09720200027104637000.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che l'intimazione opposta era illegittima in quanto: (a) le prime 29 cartelle esattoriali dell'elenco riportato erano state oggetto di istanza di definizione agevolata ex art. 3 del DL n.
110/2018, conv. con modd. dalla legge n. 136/2018 (cd. rottamazione-ter), per effetto del provvedimento di ammissione AT-09790201901874710130 del
17.6.2019, e le relative rate, al momento in cui era stata proposta l'opposizione, erano state tutte tempestivamente pagate;
(b) per le altre cartelle, dalla n. 30 alla n. 41 dell'elenco riportato, era stato ammesso alla rateazione, in virtù del provvedimento di ammissione n. 09798310273962211702 - identificativo A27396 del 27.4.2022.
L ha contestato la fondatezza dell'opposizione, deducendo: (i) con CP_3 riferimento alle cartelle oggetto di “rottamazione”, che l'attore non aveva provveduto al regolare tempestivo pagamento delle rate nei termini previsti dalla normativa, sicché al momento dell'emissione dell'intimazione opposta era decaduto dal beneficio della definizione agevolata;
(ii) quanto all'istanza di rateizzazione sulle restanti cartelle, che questa era stata presentata in data
27.4.2022, ovvero successivamente alla notifica dell'intimazione opposta.
2 – Dalla documentazione ritualmente versata in atti dalle parti si evince che l'opposto atto di intimazione n. 09720229004877900/000 si riferisce sia a crediti tributari (in particolare, a crediti I.R.E.S, I.V.A, IRPEF, IRAP, TARI, I.C.I, tasse automobilistiche ex art. 17, l.449/1997), che a crediti di altra natura.
Si osserva, in particolare, che si riferiscono a crediti tributari le seguenti cartelle:
n. 09720090075350412000, n. 09720110047031567000, n. 09720120136332675000, n.
09720120173385903000, n. 09720120317600692000, n. 09720130197291431000, n.
09720130282826864000, n. 09720140024478511000, n. 09720140049538468000, n.
09720140172201428000, n. 09720150001666200000, n. 09720150038272818000, n.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
09720150053025749000, n. 09720150181241516000, n. 09720150211084610000, n. a
09720160043461587000, n. 09720160085089708000, n. 09720160139534534000, n.
09720170011338764000, n. 09720180049383835000, n. 09720180057437736000,
09720180105365080000, n. 09720190188213208000, n. 09720190245543559000, n.
09720190057121923000 (limitatamente al credito per tasse automobilistiche ex art. 17 l.449/1997 per l'anno 2016) e n. 09720190215679542000 (limitatamente al credito per tasse automobilistiche ex art. 17 l.449/1997 per l'anno 2017).
Considerando che la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario si ripartisce a seconda della natura del credito azionato (art. 2, comma 1, del D.lgs.
n. 546/1992), per tali cartelle deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, questa spettando alle Corti di giustizia tributaria, dinanzi alle quali l'attore potrà riassumere il giudizio nelle forme e nei termini di legge. A tale riguardo si osserva che nel caso in esame l'opposizione non è stata proposta avverso un atto espropriativo del procedimento di riscossione coattiva (vale a dire, un atto di pignoramento ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973), bensì avverso un atto prodromico all'espropriazione forzata, quale è l'avviso di intimazione ex art. 50 del DPR n. 602/1973, assimilabile alla cartella di pagamento e perciò al precetto.
3 – In ordine al motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'adesione alla procedura di definizione agevolata, si osserva quanto segue.
L'opponente ha fornito la prova che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (20.4.2022), aveva tempestivamente versato le prime cinque rate della cd. rottamazione fino ad allora scadute, avendo riguardo alle proroghe dei termini disposte dal DL n. 124/2019, conv, con modd. dalla legge n. 157/2019, e dal DL n. 18/2020, conv. con modd. dalla legge n. 27/2020, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e al differimento al lunedì successivo dei termini di pagamento in scadenza di sabato e di domenica (ferma restando, inoltre, l'operatività di quanto disposto al comma 14-bis dell'art. 3 del DL n.
119/2018, secondo cui “nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi”).
L'opponente ha inoltre provato che lunedì 2.5.2022 aveva tempestivamente eseguito il pagamento della sesta rata, in scadenza al 30.4.2022.
Per quanto attiene alle cinque rate successive, originariamente in scadenza tra il
28.2.2021 e il 28.2.2022 (per le altre dodici rate essendo previsto un termine di scadenza non ancora scaduto alla data della notifica dell'atto di citazione), si rileva che il D.L. n. 4/2022, del 27.1.2022, conv. con modd. dalla legge n.
25/2022 del 28.3.2022, vigente alla data di notifica dell'intimazione opposta,
4 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
aveva differito al 31.7.2022 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2021 e al 30.11.2022 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2022.
Da ciò discende che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, come pure alla data di notifica dell'atto di opposizione, aveva Parte_1 eseguito tempestivamente i pagamenti dei ratei della rottamazione-ter già scaduti. Deve pertanto escludersi che a quel tempo si fossero verificate le condizioni previste al comma 14 dell'art. 3 del D.L n.119/2018 per determinare la sopravvenuta improduttività degli effetti della definizione agevolata e la conseguente decadenza dal beneficio.
Per quanto sopra esposto, si ritiene fondato il motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'adesione alla definizione agevolata, limitatamente alle cartelle di pagamento afferenti a crediti di natura non tributaria, rispetto ai quali difettava il presupposto dell'esigibilità, necessario perché possa intimarsene il pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973.
L'intimazione di pagamento deve quindi essere annullata, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento, concernenti crediti di natura non tributaria: nn.
09720110238733376000, 09720110255039112000, 09720120253502769000,
09720130094775511000, 09720130262718446000, 09720140218591343000,
09720140288382987000, 09720150188848613000, 09720160201186961000 e
09720160218448064000.
4 – In ordine al motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'intervenuta presentazione dell'istanza di rateazione del debito ex art. 19 del DPR n.
602/1973 e il suo accoglimento, si osserva quanto segue.
L'istanza è stata invero presentata ed accettata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento, che è stata perciò legittimamente emessa con riferimento a quei crediti. La prima rata di pagamento scadeva il 9.5.2022; le altre ogni nono giorno dei 71 mesi successivi. Pertanto, alla data di notifica dell'atto di citazione il primo termine non era ancora scaduto.
Come prescritto dal comma 1-quater, lett. a), del citato art. 19, all'accoglimento dell'istanza consegue, per quel che rileva in questa sede, che “non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.
La presentazione e l'accoglimento dell'istanza di rateazione successivamente alla notificazione della cartella o dell'intimazione non incidono pertanto sulla validità ed efficacia di tali atti del procedimento di riscossione, già compiuti, bensì sull'esistenza del potere di procedere ad atti di espropriazione forzata ovvero di notificare una successiva intimazione di pagamento con riferimento ai crediti oggetto di rateazione, e sempre che non si sia verificata la causa di decadenza
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
della dilazione, ai sensi del comma 3 del citato art. 19 nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (decadenza determinata dal
“mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive”).
Per quanto sopra esposto, il motivo di opposizione è infondato, ferma restando la possibilità, per il debitore che non sia incorso in una causa di decadenza dalla rateazione, di opporsi agli eventuali successivi atti di riscossione coattiva.
5 – Stante la fondatezza soltanto parziale dell'opposizione, nei termini sopra indicati, si dispone la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione all'intimazione di pagamento n. 097
2022 9004877900/000, proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
a) dichiara il difetto di giurisdizione in ordine all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, per la parte in cui si riferisce ai crediti tributari di cui alle cartelle nn. 09720090075350412000, 09720110047031567000,
09720120136332675000, 09720120173385903000, 09720120317600692000,
09720130197291431000, 09720130282826864000, 09720140024478511000,
09720140049538468000, 09720140172201428000, 09720150001666200000,
09720150038272818000, 09720150053025749000, 09720150181241516000,
09720150211084610000, 09720160043461587000, 09720160085089708000,
09720160139534534000, 09720170011338764000, 09720180049383835000,
09720180057437736000, 09720180105365080000, 9720190188213208000,
09720190245543559000, 09720190057121923000 (limitatamente al credito per tasse automobilistiche) e 09720190215679542000 (limitatamente al credito per tasse automobilistiche);
b) annulla l'intimazione di pagamento opposta, limitatamente ai crediti di natura non tributaria rispetto ai quali l'opponente aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del DL n. 110/2018, conv. con modd. dalla legge n. 136/2018, a cui sono riferite le cartelle di pagamento nn. 09720110238733376000,
6 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
09720110255039112000, 09720120253502769000, 09720130094775511000,
09720130262718446000, 09720140218591343000, 09720140288382987000,
09720150188848613000, 09720160201186961000 e 09720160218448064000;
c) rigetta nel resto l'opposizione;
d) compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25.3.2025
Il Giudice
Federico Salvati
7
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero 33223 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione il 20 maggio 2024 (data di scadenza del termine per depositare le memorie di replica) e vertente
TRA
Parte_1
(avv. Enrico Neri)
opponente
E
Controparte_1
(avv. Omar Castagnacci)
opposta
CONCLUSIONI
All'udienza del 28.2.2024 i difensori delle parti così concludevano, richiamando le conclusioni formulate nei rispettivi atti di costituzione in giudizio e scritti difensivi: per l'attore, come da memoria ex art. 183, comma 6, n. 1), c.p.c.: “dichiarare con ogni miglior formula nulla, illegittima e priva di qualsiasi fondamento giuridico
l'intimazione di pagamento n.09720229004877900/000 e per l'effetto, revocarla;
dichiarare con ogni miglior formula l'inefficacia di ogni atto diretto in qualsiasi forma al recupero del credito azionato;
in via subordinata: qualora le ragioni sopra richiamate dovessero ritenersi insufficienti e con espressa riserva di gravame, rideterminare
l'importo del credito azionato;
condannare la parte convenuta al pagamento di una somma in favore dell'istante ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.; condannare in ogni caso la parte convenuta al pagamento delle spese e compensi giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate per la pluralità di controparti e per l'uso degli strumenti del processo telematico, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”; TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
per la convenuta, coma da comparsa di risposta: “rigettare l'opposizione avversa perché infondata e non provata. Il tutto con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore dello scrivente difensore antistatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 – Con atto di citazione notificato il 10.5.2022 ha proposto Parte_1 opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 09720229004877900/000 per euro 66.309,73, notificata a mezzo
PEC il 20.4.2022 dall e riferita alle seguenti Controparte_2 cartelle di pagamento:
1. 09720090075350412000,
2. 09720110047031567000,
3. 09720110238733376000,
4. 09720110255039112000,
5. 09720120136332675000,
6. 09720120173385903000,
7. 09720120253502769000,
8. 09720120317600692000,
9. 09720130094775511000,
10. 09720130197291431000,
11. 09720130262718446000,
12. 09720130282826864000,
13. 09720140024478511000,
14. 09720140049538468000,
15. 09720140172201428000,
16. 09720140218591343000,
17. 09720140288382987000,
18. 09720150001666200000,
19. 09720150038272818000,
20. 09720150053025749000,
21. 09720150181241516000,
22. 09720150188848613000,
23. 09720150211084610000,
24. 09720160043461587000,
25. 09720160085089708000,
26. 09720160139534534000,
27. 09720160201186961000,
28. 09720160218448064000,
29. 09720170011338764000,
2 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
30. 09720110025476187000,
31. 09720140246854447000,
32. 09720140258018588000,
33. 09720180049383835000,
34. 09720180057437736000,
35. 09720180105365080000,
36. 09720190023358673000,
37. 09720190057121923000,
38. 09720190188213208000,
39. 09720190215679542000,
40. 09720190245543559000,
41. 09720200027104637000.
A sostegno della domanda l'attore ha rappresentato che l'intimazione opposta era illegittima in quanto: (a) le prime 29 cartelle esattoriali dell'elenco riportato erano state oggetto di istanza di definizione agevolata ex art. 3 del DL n.
110/2018, conv. con modd. dalla legge n. 136/2018 (cd. rottamazione-ter), per effetto del provvedimento di ammissione AT-09790201901874710130 del
17.6.2019, e le relative rate, al momento in cui era stata proposta l'opposizione, erano state tutte tempestivamente pagate;
(b) per le altre cartelle, dalla n. 30 alla n. 41 dell'elenco riportato, era stato ammesso alla rateazione, in virtù del provvedimento di ammissione n. 09798310273962211702 - identificativo A27396 del 27.4.2022.
L ha contestato la fondatezza dell'opposizione, deducendo: (i) con CP_3 riferimento alle cartelle oggetto di “rottamazione”, che l'attore non aveva provveduto al regolare tempestivo pagamento delle rate nei termini previsti dalla normativa, sicché al momento dell'emissione dell'intimazione opposta era decaduto dal beneficio della definizione agevolata;
(ii) quanto all'istanza di rateizzazione sulle restanti cartelle, che questa era stata presentata in data
27.4.2022, ovvero successivamente alla notifica dell'intimazione opposta.
2 – Dalla documentazione ritualmente versata in atti dalle parti si evince che l'opposto atto di intimazione n. 09720229004877900/000 si riferisce sia a crediti tributari (in particolare, a crediti I.R.E.S, I.V.A, IRPEF, IRAP, TARI, I.C.I, tasse automobilistiche ex art. 17, l.449/1997), che a crediti di altra natura.
Si osserva, in particolare, che si riferiscono a crediti tributari le seguenti cartelle:
n. 09720090075350412000, n. 09720110047031567000, n. 09720120136332675000, n.
09720120173385903000, n. 09720120317600692000, n. 09720130197291431000, n.
09720130282826864000, n. 09720140024478511000, n. 09720140049538468000, n.
09720140172201428000, n. 09720150001666200000, n. 09720150038272818000, n.
3 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
09720150053025749000, n. 09720150181241516000, n. 09720150211084610000, n. a
09720160043461587000, n. 09720160085089708000, n. 09720160139534534000, n.
09720170011338764000, n. 09720180049383835000, n. 09720180057437736000,
09720180105365080000, n. 09720190188213208000, n. 09720190245543559000, n.
09720190057121923000 (limitatamente al credito per tasse automobilistiche ex art. 17 l.449/1997 per l'anno 2016) e n. 09720190215679542000 (limitatamente al credito per tasse automobilistiche ex art. 17 l.449/1997 per l'anno 2017).
Considerando che la giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario si ripartisce a seconda della natura del credito azionato (art. 2, comma 1, del D.lgs.
n. 546/1992), per tali cartelle deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, questa spettando alle Corti di giustizia tributaria, dinanzi alle quali l'attore potrà riassumere il giudizio nelle forme e nei termini di legge. A tale riguardo si osserva che nel caso in esame l'opposizione non è stata proposta avverso un atto espropriativo del procedimento di riscossione coattiva (vale a dire, un atto di pignoramento ex art. 72-bis del DPR n. 602/1973), bensì avverso un atto prodromico all'espropriazione forzata, quale è l'avviso di intimazione ex art. 50 del DPR n. 602/1973, assimilabile alla cartella di pagamento e perciò al precetto.
3 – In ordine al motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'adesione alla procedura di definizione agevolata, si osserva quanto segue.
L'opponente ha fornito la prova che, alla data di notifica dell'intimazione di pagamento (20.4.2022), aveva tempestivamente versato le prime cinque rate della cd. rottamazione fino ad allora scadute, avendo riguardo alle proroghe dei termini disposte dal DL n. 124/2019, conv, con modd. dalla legge n. 157/2019, e dal DL n. 18/2020, conv. con modd. dalla legge n. 27/2020, a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, e al differimento al lunedì successivo dei termini di pagamento in scadenza di sabato e di domenica (ferma restando, inoltre, l'operatività di quanto disposto al comma 14-bis dell'art. 3 del DL n.
119/2018, secondo cui “nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi”).
L'opponente ha inoltre provato che lunedì 2.5.2022 aveva tempestivamente eseguito il pagamento della sesta rata, in scadenza al 30.4.2022.
Per quanto attiene alle cinque rate successive, originariamente in scadenza tra il
28.2.2021 e il 28.2.2022 (per le altre dodici rate essendo previsto un termine di scadenza non ancora scaduto alla data della notifica dell'atto di citazione), si rileva che il D.L. n. 4/2022, del 27.1.2022, conv. con modd. dalla legge n.
25/2022 del 28.3.2022, vigente alla data di notifica dell'intimazione opposta,
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aveva differito al 31.7.2022 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2021 e al 30.11.2022 il termine per il pagamento delle rate in scadenza nell'anno 2022.
Da ciò discende che alla data di notifica dell'intimazione di pagamento opposta, come pure alla data di notifica dell'atto di opposizione, aveva Parte_1 eseguito tempestivamente i pagamenti dei ratei della rottamazione-ter già scaduti. Deve pertanto escludersi che a quel tempo si fossero verificate le condizioni previste al comma 14 dell'art. 3 del D.L n.119/2018 per determinare la sopravvenuta improduttività degli effetti della definizione agevolata e la conseguente decadenza dal beneficio.
Per quanto sopra esposto, si ritiene fondato il motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'adesione alla definizione agevolata, limitatamente alle cartelle di pagamento afferenti a crediti di natura non tributaria, rispetto ai quali difettava il presupposto dell'esigibilità, necessario perché possa intimarsene il pagamento ai sensi dell'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/1973.
L'intimazione di pagamento deve quindi essere annullata, limitatamente alle seguenti cartelle di pagamento, concernenti crediti di natura non tributaria: nn.
09720110238733376000, 09720110255039112000, 09720120253502769000,
09720130094775511000, 09720130262718446000, 09720140218591343000,
09720140288382987000, 09720150188848613000, 09720160201186961000 e
09720160218448064000.
4 – In ordine al motivo di opposizione con cui è stata eccepita l'intervenuta presentazione dell'istanza di rateazione del debito ex art. 19 del DPR n.
602/1973 e il suo accoglimento, si osserva quanto segue.
L'istanza è stata invero presentata ed accettata successivamente alla notifica dell'intimazione di pagamento, che è stata perciò legittimamente emessa con riferimento a quei crediti. La prima rata di pagamento scadeva il 9.5.2022; le altre ogni nono giorno dei 71 mesi successivi. Pertanto, alla data di notifica dell'atto di citazione il primo termine non era ancora scaduto.
Come prescritto dal comma 1-quater, lett. a), del citato art. 19, all'accoglimento dell'istanza consegue, per quel che rileva in questa sede, che “non possono essere avviate nuove procedure esecutive”.
La presentazione e l'accoglimento dell'istanza di rateazione successivamente alla notificazione della cartella o dell'intimazione non incidono pertanto sulla validità ed efficacia di tali atti del procedimento di riscossione, già compiuti, bensì sull'esistenza del potere di procedere ad atti di espropriazione forzata ovvero di notificare una successiva intimazione di pagamento con riferimento ai crediti oggetto di rateazione, e sempre che non si sia verificata la causa di decadenza
5 TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
della dilazione, ai sensi del comma 3 del citato art. 19 nella formulazione applicabile ratione temporis alla fattispecie in esame (decadenza determinata dal
“mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive”).
Per quanto sopra esposto, il motivo di opposizione è infondato, ferma restando la possibilità, per il debitore che non sia incorso in una causa di decadenza dalla rateazione, di opporsi agli eventuali successivi atti di riscossione coattiva.
5 – Stante la fondatezza soltanto parziale dell'opposizione, nei termini sopra indicati, si dispone la compensazione delle spese processuali.
P. Q. M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa domanda, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sull'opposizione all'intimazione di pagamento n. 097
2022 9004877900/000, proposta da nei confronti dell' Parte_1 [...]
, così provvede: Controparte_1
a) dichiara il difetto di giurisdizione in ordine all'opposizione avverso l'intimazione di pagamento, per la parte in cui si riferisce ai crediti tributari di cui alle cartelle nn. 09720090075350412000, 09720110047031567000,
09720120136332675000, 09720120173385903000, 09720120317600692000,
09720130197291431000, 09720130282826864000, 09720140024478511000,
09720140049538468000, 09720140172201428000, 09720150001666200000,
09720150038272818000, 09720150053025749000, 09720150181241516000,
09720150211084610000, 09720160043461587000, 09720160085089708000,
09720160139534534000, 09720170011338764000, 09720180049383835000,
09720180057437736000, 09720180105365080000, 9720190188213208000,
09720190245543559000, 09720190057121923000 (limitatamente al credito per tasse automobilistiche) e 09720190215679542000 (limitatamente al credito per tasse automobilistiche);
b) annulla l'intimazione di pagamento opposta, limitatamente ai crediti di natura non tributaria rispetto ai quali l'opponente aveva aderito alla definizione agevolata ex art. 3 del DL n. 110/2018, conv. con modd. dalla legge n. 136/2018, a cui sono riferite le cartelle di pagamento nn. 09720110238733376000,
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09720110255039112000, 09720120253502769000, 09720130094775511000,
09720130262718446000, 09720140218591343000, 09720140288382987000,
09720150188848613000, 09720160201186961000 e 09720160218448064000;
c) rigetta nel resto l'opposizione;
d) compensa le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 25.3.2025
Il Giudice
Federico Salvati
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