TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 24/06/2025, n. 1223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1223 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 24 giugno 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2047/2023 R.G. e vertente
TRA
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Roma n.5 98070 C.F._1
Torrenova ITALIA presso lo studio dell'Avv. SINDONI MARIA CATENA che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. MONORITI ANTONELLO giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Merito ATP
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23/06/2023 parte ricorrente esponeva di essere stata riconosciuta invalida civile dal 2016 nella misura del 74% e di aver presentato domanda di aggravamento in data 23.04.2020 alla competente
Commissione Medica per il riconoscimento della invalidità civile nella misura del
100% nonché riconoscimento dell'handicap ex L.104/92; che sottoposta a visita medica da parte della competente Commissione medica, in data 07.02.2021 veniva riconosciuta “invalida nella misura del 80%” nonché “portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5 febbario 1992 n. 104”; che pertanto aveva depositato in data 05/07/2021 istanza di A.T.P. volta all'accertamento del requisito sanitario utile per il riconoscimento della pensione di invalidità, oltre i benedici della L. 104/2002; che, all'esito della consulenza, il C.T.U. nominato,
Dott. riconosceva la ricorrente invalida civile nella misura dell'80% Persona_1
e lo stato di portatore di handicap ex art. 3 comma 1 L.104/92, confermando il parere reso dalla Commissione.
L'odierna ricorrente, quindi, aveva quindi depositato dichiarazione di dissenso e depositato il presente ricorso, deducendo che un attento esame della documentazione sanitaria in atti e una indagine medica puntuale ed attenta avrebbe condotto a ritenere sussistenti i requisiti per il riconoscimento della provvidenza invocata. Chiedeva, pertanto, dichiararsi il proprio diritto al beneficio alla pensione di invalidità, oltre il riconoscimento dell'art. 3 comma 3, L.
104/2002, sin dalla domanda amministrativa e condannarsi l' al pagamento CP_1
del beneficio con la decorrenza di legge, oltre accessori con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
CP_ L' si costituiva con memoria depositata in data 09/12/2023 eccependo l'inammissibilità del ricorso per genericità dei motivi e contestandone la fondatezza per assenza del requisito sanitario. Chiedeva, dunque, il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese e compensi difensivi.
La causa veniva istruita documentalmente e tramite il richiamo del C.T.U. della prima fase.
All'udienza odierna – in esito alla discussione orale – la causa veniva decisa mediante lettura della presente sentenza ex art. 429 c.p.c.
Il presente giudizio è stato introdotto ai sensi dell'art. 445 bis comma VI c.p.c.
2 Nel corso del giudizio per accertamento tecnico preventivo, promosso dall'istante al fine di verificare la sussistenza del requisito sanitario per ottenere il beneficio della pensione di invalidità nella misura del 100%, ed il riconoscimento dello status di handicap grave ai sensi della L.104/92 (giudizio iscritto al n. 2265/2021
R.G., acquisito alla presente controversia), il consulente tecnico nominato, all'esito degli accertamenti effettuati, attestava la sussistenza di una percentuale d'invalidità pari all' 80% (ottanta per cento) e riconosceva lo stato di portatore di handicap ex art. 3 comma 1 L.104/92.
Depositata la dichiarazione di dissenso, parte ricorrente chiede accertarsi il beneficio della pensione di invalidità civile nella misura del 100% nonché lo status di handicap ai sensi dell'art. 3 comma 3, L. 104/2002
La domanda non può trovare accoglimento.
Invero, il C.T.U., nominato nel corso del giudizio, ha confermato integralmente quanto espresso nella precedente relazione, sostenendo che “è possibile confermare che la IG.ra , nata a [...] il Parte_1
07.12.1965, residente in [...] ed ivi domiciliata è da considerarsi:
* Invalido Civile con riduzione della capacità lavorativa in misura dell'80% a decorrere dalla presentazione della domanda ammnistrativa.
* Da pari epoca è portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della
L.104/92.”
Lo stesso ha adeguatamente valutato tutte le patologie risultanti dalla documentazione medica prodotta e comprovate dalla visita effettuata. Scrive infatti il CTU: “Per quanto osservato nel corso dell'attuale esame clinico- semeiologico, […] è stato possibile precisare, dal punto di vista diagnostico, un quadro fibromialgico patologia “concorrente” con l'artrosi e l'osteoporosi, interessante l'apparato muscoloscheletrico da cui la conseguente valutazione complessiva e non distinta dalle altre affezioni (artrosi, osteoporosi). Le limitazioni funzionali emerse, dal punto di vista motorio, a seguito del riscontro clinico-semeiologico, risultano sovrapponibili a quanto in precedenza rilevato.”
3 Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. dunque sono sorrette da congrua motivazione e basate su considerazioni medico – legali che appaiono immuni da vizi logici e giuridici.
Tali conclusioni impongono il rigetto del ricorso.
Ricorrono gli estremi per l'applicazione dell'art. 152 disp. att. c.p.c. come modificato dall'art. 42 del D.L. n. 269/2003 stante la produzione in atti della dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la fruizione da parte dell'odierno istante nell'anno precedente la presente pronuncia di un reddito imponibile ai fini Irpef inferiore a due volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli artt. 76 e 77 del d.lgs. n.115/2002.
Gli esborsi relativi alla c.t.u., della presente fase, separatamente liquidati, si
CP_ pongono in via definitiva a carico dell'
P.Q.M.
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da con Parte_1
CP_ ricorso depositato in data 23/06/2023 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è soggetto invalido con riduzione della capacità Parte_1 lavorativa in misura dell'80%, nonché portatore di Handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L.104/92 a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa;
- Per effetto, rigetta le ulteriori domande;
- Esonera il ricorrente dal pagamento delle spese giudiziali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. CP_
- Pone definitivamente a carico dell' gli esborsi relativi alla consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Patti, 24 giugno 2025
Il Giudice
Dott. Carmelo Proiti
4