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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/11/2025, n. 478 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 478 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 505/2023 RGA avverso la sentenza n. 270/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 1435/2021, pubblicata in data
18/04/2023, non notificata;
avente ad oggetto: retribuzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 25/09/2025; promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato e con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima, siti in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6;
- appellante contro
pag. 1 di 36 (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dagli Avv.ti Lorenzo Cingolani e Annalisa Gaudiello del Foro di Bologna, presso lo studio dei quali, sito in Bologna, Via Montegrappa 16, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/09/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – deducendo di essere stato nominato Parte_2
Giudice di Pace in data 24 aprile 1996 e di avere svolto il proprio servizio “alle dipendenze del ” in via continuativa sino al 31/12/2015 Parte_1
(quando interveniva il suo pensionamento) – ritenendo qualificabile il servizio prestato in termini di “lavoro” nella concezione prevista ed accolta nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare il suo rivendicato diritto “ad un trattamento economico non discriminatorio ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni di magistrato ordinario in base
(Classe stipendiale HH03) o funzioni analoghe alle dipendenze del Parte_1 convenuto, ai sensi della normativa vigente (legge 111/2007 e n. 27 del 1981 con successive modifiche e integrazioni) e in ogni caso conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE”; chiedeva contestualmente la condanna del “al pagamento … dei trattamenti previsti per i Parte_1
magistrati ordinari, incluse ogni indennità e dunque ad una somma non inferiore ad € 95.634,13, ovvero ad ogni somma maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, anche ex anche ex artt. 2126 c.c. e art. 36 Cost.”, nonché -
pag. 2 di 36 sul presupposto di una illegittima reiterazione di contratti a termine, posto che il suo servizio si era protratto ininterrottamente dal 1996 al 2015 in forza di ben nove atti tra conferme e proroghe – instava per la condanna dell'Amministrazione “al risarcimento dei danni in misura non inferiore all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 l. n. 180/2010 pari a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, da calcolarsi sullo stipendio di figura equiparabile come il magistrato di I° nomina
(ovvero in via equitativa nella misura che verrà ritenuta di giustizia) oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno”.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente richiamava il concetto di “lavoratore” di cui alla clausola 2 dell'accordo quadro di cui alla direttiva
1997/81/CE, in materia di “lavoro a tempo parziale”, e della clausola 2 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE, sul “lavoro a tempo determinato”, ponendo in rilievo che l'accesso alla funzione – svolta in via continuativa per quasi vent'anni – era avvenuto a seguito del superamento di un concorso per titoli, come previsto dalla normativa di settore, e che l' attività giurisdizionale svolta si era rivelata di gran lunga prevalente e, comunque, principale rispetto a qualsiasi altra attività professionale autonoma;
precisava, inoltre, di avere percepito a titolo di corrispettivo le indennità previste dalla normativa di riferimento in ragione del numero di udienze svolte e dei provvedimenti emessi nel corso della lunga ed ininterrotto servizio svolto alle
“dipendenze del ”. Parte_1
Il si costituiva eccependo - in via preliminare di rito Parte_1
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, in via pregiudiziale, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro e, ad ogni modo, instava per il rigetto del ricorso, considerando che, anche per la giurisprudenza comunitaria invocata dal ricorrente a fondamento e comunque come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe comunque sempre necessario valutare in concreto ogni aspetto del rapporto di servizio intercorso tra le parti.
pag. 3 di 36 Il Giudice di prime cure, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, preliminarmente rigettava l'eccezione di carenza di giurisdizione evidenziando come le domande svolte dal ricorrente non tendessero alla pronuncia costitutiva di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Amministrazione, ma fossero piuttosto limitate all'accertamento del diritto soggettivo al trattamento retributivo e al risarcimento del danno per abuso dei contratti di lavoro a termine, richiamando a supporto di tale decisione la sentenza a S.U. della Cassazione n. 21986/2021.
Quanto al merito, dichiarava il diritto del ricorrente di percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art. 2 della l. n.
111/2007 stabilito per il “magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali rientrante nella classe stipendiale HH03, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal 21 ottobre 2020; condannava, quindi, il Parte_1 resistente al pagamento delle somme conseguenti al detto accertamento, detratto quanto già corrisposto al G.d.P. a titolo di indennità, oltre agli interessi di legge sulle differenze maturate. Inoltre, condannava il resistente al Parte_1
risarcimento del danno in favore del ricorrente, ritenendo sussistente l'illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato, risarcimento quantificato in sei mensilità corrispondenti al trattamento economico quantificato sulla base dei parametri stipendiali ritenuti applicabili al caso di specie, oltre agli interessi di legge dalla data della domanda al soddisfo.
Nel definire il giudizio nei termini sinteticamente riportati, il Giudice di prime cure, comunque, disponeva la compensazione integrale delle spese sia in ragione della reciproca soccombenza - valorizzando l'accoglimento dell'eccezione di prescrizionale quinquennale, incidente in modo significativo sulla effettiva soccombenza – sia in ragione della presenza di orientamenti difformi con riguardo alla questione centrale trattata.
2. Il , per il tramite dell'Avvocatura di Stato, Parte_1
proponeva tempestivo appello, formulando un unico motivo di impugnazione così rubricato: “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE: DELLA CLAUSOLA 2 E
pag. 4 di 36 DELLA CLAUSOLA 3, DIRETTIVA N. 1999/70/CE; DELL'ART. 36, D.LGS. N. 165/2001;
DELL'ART. 32, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 183/2010”, assumendo l'erroneità della sentenza deducendo che il Tribunale avrebbe errato per avere: i. travisato la pronunce CGUE richiamate in sentenza, per averle interprete come equiparazione automatica anziché quale rimessione al giudice nazionale della valutazione concreta del caso alla luce dei criteri forniti;
ii. ignorato la giurisprudenza di legittimità - in particolare la pronuncia n. 13973/2022 della Suprema Corte - che esclude tale equiparazione;
iii. applicato erroneamente la clausola 4 Accordo
Quadro citato avendo equiparato situazioni invero non comparabili, in particolare per non avere considerato le "ragioni oggettive" che giustificano il diverso trattamento – quali, in particolare, le modalità di accesso alla carica, nonché la natura e l'esercizio delle funzioni (esclusive solo per togati) oltre alla durata dell'attività (tendenzialmente indeterminata solo per togati) - dovendosi piuttosto ritenere che il magistrato onorario costituisca una figura anche costituzionalmente distinta da quella ordinaria, avente natura di funzionario onorario e non di lavoratore subordinato, per cui non sarebbero applicabili né le direttive UE sul lavoro a termine né l'equiparazione economica richiesta;
iv. frainteso la clausola 2 della Direttiva 1999/790/CE, avendola applicata ad un rapporto che non può ritenersi di lavoro subordinato; v. riconosciuto l'indennità per abusiva reiterazione dei contratti a termine, senza invero averne accertato l'abusività, comunque da escludersi stante la presenza di proroghe avvenute in virtù di specifiche disposizioni legislative eccezionali, e comunque dovendosi valorizzare la circostanza che la prosecuzione dell'attività era seguita a libera determinazione dell'interessato.
Tanto premesso l'Amministrazione chiedeva alla Corte adita, in accoglimento dell'appello, di riformare integralmente la sentenza e, quindi, di rigettare tutte le domande di , col pieno favore delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_2
Si costituiva ritualmente il quale contestava recisamente le Parte_2 argomentazioni veicolate dal , ritenendo corretta la lettura ermeneutica Parte_1
in ottica euro-unitaria adottata dal Giudice di prime cure così come applicata al
pag. 5 di 36 caso di specie, considerata corretta anche quanto alla valutazione di effettività e concretezza dell'attività svolta in via prevalente alla luce dei criteri valutativi offerti dalla CGUE.
Contestualmente formulava appello incidentale al fine di vedersi riconosciuta
– nell'ambito del trattamento economico del magistrato ordinario di prima nomina, classe stipendiale HH03, già riconosciuto dal Giudice di prime cure - anche l'indennità “speciale” di cui all'art. 3 l. n. 27/1981, con rivalutazione al saldo, secondo la previsione da ultimo del DPCM 6 agosto 2021 e senza limite di prescrizione, per una somma non inferiore ad € 95.634,13, col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Preliminarmente rispetto ad ogni altra valutazione occorre porre in rilievo
– anche al fine di delimitare la materia controversa – che parte appellata, pur a seguito del rilievo della mancata notifica dell'appello incidentale (cfr. verbale d'udienza del 7/11/2024), non ha offerto alcuna prova di tale notifica, dovendosi quindi concludere sul punto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale (Cass. civ., sez. lav., 27/08/2024, n. 23159).
4. Parimenti in termini preliminari, deve rilevarsi che, in assenza di specifico motivo di appello da parte del , deve intendersi formato il giudicato Parte_1 sulla statuizione relativa alla giurisdizione del giudice ordinario, derivante dal rigetto, da parte del Tribunale, della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado dall'Amministrazione convenuta (cfr. Cass., ordinanza n. 3370/2023: “… allorquando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, implicitamente, la propria giurisdizione (e ciò sia che abbia rigettato sia che abbia accolto una domanda), la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;
diversamente, l'esame della relativa questione è precluso, come in sede di legittimità, così nel giudizio di appello essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass., Sez.
Un., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2752; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2605)").
pag. 6 di 36
5. Tanto precisato, quanto al merito questa Corte – alla luce delle allegazioni e dei documenti in atti - ritiene che l'appello svolto dal sia da Parte_1
accogliere per le ragioni di seguito esposte, con integrale riforma della sentenza gravata.
5.1. Per meglio comprendere le regioni della presente decisione, si ritiene doveroso principiare da una più approfondita disamina della sentenza gravata.
Segnatamente si ritiene utile evidenziare che il Giudice di I grado è giunto alle conclusioni nel merito come sopra riportate, riconducendo il Giudice di Pace ricorrente nella nozione di “lavoratore” secondo il diritto euro-unitario, così accertando in suo favore il diritto ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del , individuato nella classe stipendiale Parte_1
HH03 del magistrato ordinario di prima nomina;
ha in tal modo aderito a parte della giurisprudenza di merito che ha richiamato la giurisprudenza della CGEU sulla nozione di lavoratore dal punto di vista sia soggettivo - secondo cui si tratta di “ogni persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da poter essere definite puramente marginali e accessorie” (così, sentenza CGUE del 26 marzo 2015, C-316/13, Per_1
EU:C:2015:200) - sia oggettivo – per cui viene in rilievo la “circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio delle quali percepisca una retribuzione” (cfr. CGUE, sentenza del 20 novembre 2018, Controparte_1
C-147/17, EU:C:2018:926); ed ancora ha richiamato il principio
[...] euro-unitario secondo cui uno “Stato membro non può escludere, a sua discrezione, in violazione dell'effetto utile della direttiva 97/81, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da questa direttiva e dall'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale” (Corte giustizia UE sez. II, 01/03/2012,
n.393), in quanto ciò frustrerebbe la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle direttive.
pag. 7 di 36 In tale quadro, il Giudice di prime cure ha richiamato, a fondamento giuridico delle proprie conclusioni, la pronuncia CGUE - sez. II, 16/07/2020, n.
658 - seguita ancor più di recente da Corte giustizia UE, sez. I, 07/04/2022, n.
236 - che ha affermato - in definitiva – come la clausola 2, punto 1, dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE «deve essere interpretata nel senso che la nozione di “lavoratore a tempo determinato”, contenuta in tale disposizione, può includere anche “il giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
In applicazione di tali principi - avendo accertato come , Parte_2
nominato, ai sensi della l. 374/1991 a seguito di una selezione per titoli, avesse esercitato le funzioni di Giudice di Pace, a seguito di conferme e proroghe dell'incarico a tempo determinato della durata ciascuna di quattro anni, senza soluzione di continuità per circa vent'anni (tenendo circa tre udienze a settimana
- in un periodo fino a cinque - e scrivendo una media di 150 sentenze all'anno, percependo un'indennità media di euro 30.000,00 sottoposta a tassazione da lavoro dipendente) – il Giudice di prime cure ha ritenuto che il ricorrente avesse svolto un'attività professionale come “lavoratore a tempo determinato” secondo i canoni enucleati dalla CGUE, avendo egli effettuato “prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e che comportano, come corrispettivo, indennità per ciascuna prestazione e indennità mensili, di cui non può dirsi che non abbiano avuto carattere remunerativo”.
Tanto accertato, quanto al tema della sussistenza di una discriminazione nel trattamento rispetto alle condizioni economiche e normative stabilite per il lavoratore a tempo indeterminato equiparabile, il Giudice di I grado ha ritenuto di individuare nella figura del “magistrato ordinario” la tipologia di “lavoratore a tempo indeterminato comparabile”, richiamando la Corte di Giustizia, sentenza
6/07/2020, n. 658, laddove affida al giudice italiano il compito di valutare se le
pag. 8 di 36 diverse modalità selettive e il minor grado di complessità delle controversie di cognizione del Giudice di Pace, giustifichino un diverso trattamento economico e normativo.
Alla luce degli accertamenti svolti, il Tribunale di Bologna, con la sentenza gravata, ha concluso ritenendo che il Giudice di Pace abbia Parte_2
svolto pressoché esclusivamente – o quantomeno in modo largamente maggioritario rispetto all'attività professionale forense - la funzione giurisdizionale, giungendo ad affermare che in tale contesto “risulta davvero difficile ritenere che un diverso trattamento economico e normativo risponda a un'oggettiva e reale esigenza connessa alle condizioni di impego, avuto riguardo alla natura delle funzioni, alle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”; di talché per , la diversità di trattamento non Parte_2 troverebbe adeguata giustificazione, proseguendo nell'affermare che ne deriverebbe : “… la violazione della clausola 2, punti 1 e 4, della direttiva
1999/70/CE e il riconoscimento dell'applicazione diretta del principio di non discriminazione, con disapplicazione della normativa nazionale in oggetto” utilizzando come parametro retributivo di riferimento, in ottica rispondente all'art. 36 Cost., la classe stipendiale HH03, del magistrato ordinario di prima nomina, tenendo conto del fatto che nessuna progressione di carriera è prevista per i G.d.P”.
5.2 Ebbene, la Corte ritiene che sia errata la statuizione del Tribunale laddove ha riconosciuto la natura discriminatoria del trattamento economico percepito dal Dott. quale giudice di pace e, conseguentemente, il diritto Parte_2 dello stesso a percepire una retribuzione corrispondente a quella prevista per i magistrati ordinari dall'articolo 2 della legge n. 111 del 2007, e ciò in quanto il diverso trattamento economico tra giudici di pace e magistrati togati non costituisce una forma di discriminazione vietata dal diritto dell'Unione Europea, bensì riflette una sostanziale diversità di funzioni, ruolo e posizione giuridica tra le due categorie;
diversità che esclude, in radice, la comparabilità tra magistrati
pag. 9 di 36 onorari e magistrati ordinari ai fini dell'applicazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.; e comunque, si rileva sin da ora che, anche laddove si volesse ritenere astrattamente comparabili le due categorie, la differenza retributiva troverebbe comunque piena giustificazione in "ragioni oggettive" compatibili con il diritto euro-unitario.
Per meglio esporre le ragioni di tale decisione è necessario procedere alla disamina delle fonti normative rilevanti, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità nazionale, nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di pervenire a una soluzione della controversia che tenga conto di tutti gli elementi giuridici pertinenti.
Quanto al contesto normativo nazionale, la disciplina dei Giudici di pace trova il proprio fondamento costituzionale nell'articolo 106 della Costituzione, il quale, al comma 2, prevede espressamente che “la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”; si traccia così una netta distinzione tra magistratura professionale e magistratura onoraria, riservando a quest'ultima lo svolgimento di funzioni giurisdizionali monocratiche.
La figura del Giudice di Pace come magistrato onorario trova la sua disciplina primaria nella legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ.mod. (che ha, appunto, istituito e regolamentato la figura del giudice di pace, in tal modo sostituendo la precedente figura del giudice conciliatore) che ne delinea le modalità di accesso e le connotazioni, in particolare di temporaneità e di non esclusività; ed infatti, dalla normativa appena richiamata emerge che il giudice di pace viene nominato con decreto del Ministro della Giustizia, per un periodo determinato, originariamente di quattro anni e successivamente prorogato attraverso diverse disposizioni legislative;
la nomina avviene in ragione di requisiti specifici e non presuppone il superamento di un concorso pubblico selettivo analogo a quello previsto per i magistrati togati.
pag. 10 di 36 Peraltro – e del tutto significativamente - l'incarico di giudice di pace è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali, inclusa la professione forense (salve specifiche limitazioni volte a prevenire situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi).
Dal punto di vista funzionale, poi, la competenza dei giudici di pace è circoscritta dal legislatore a determinate materie e, in ambito civile, prevalentemente alle controversie di minor valore economico (ancorché progressivamente ampliate); in generale la disciplina, sia nel settore civile che in quello penale, riflette la decisione del legislatore di attribuire ai Giudice di Pace controversie o comunque questioni connotate da una minore complessità giuridica e tecnica rispetto a quelle devolute ai magistrati ordinari.
E' da porre in rilievo come la profonda diversità strutturale tra magistratura togata e magistratura onoraria sancita dalla Carta Costituzionale all'art. 106 Cost. cit., sia stata ribadita in più occasioni dalla Corte Costituzionale che ha, con le proprie pronunce, contribuito a delineare con precisione i confini costituzionali entro i quali può svolgersi l'attività di tale categoria di magistrati;
significativa in tal senso può senz'altro ritenersi, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 41 del 2021, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano ai giudici onorari di far parte, in qualità di giudici ausiliari, dei collegi giudicanti delle Corti
d'appello, in ragione della previsione di cui all'articolo 106, comma 2, cit. che legittima l'attribuzione ai magistrati onorari esclusivamente di funzioni monocratiche.
La giurisprudenza di legittimità ha, a sua volta, contribuito a definire la natura giuridica del rapporto tra il giudice di pace e l'Amministrazione della giustizia.
La Corte di Cassazione ha, infatti, costantemente affermato che il Giudice di Pace riveste la qualità di funzionario onorario e che il suo rapporto con lo
Stato non configura un rapporto di lavoro subordinato bensì un ufficio onorario, con conseguente inapplicabilità della disciplina giuslavoristica ordinaria e, in
pag. 11 di 36 particolare, delle norme in materia di rapporto di lavoro subordinato od anche solo para-subordinato.
Tra le pronunce in tal senso, si richiama significativamente la sentenza della Suprema Corte del 5 giugno 2020, n. 10774 che, nel richiamare integralmente Cass., sez. lav., sentenza 9 settembre 2016, n. 17862, si è pronuncia affermando ì: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto. Ne consegue l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari (nella specie, per reggenza su due sedi), alla retribuzione e la legittimità della fissazione di un limite massimo annuo all'emolumento, di misura tale da non potersi considerare inadeguato o irrisorio, ai sensi dell'art. 11, comma 4 ter, della L. n. 374 del 1991”.1
Più recentemente il Supremo Consesso ha ribadito la non comparabilità della situazione in cui si trova il giudice onorario a quella del magistrato ordinario nell'ordinanza n. 13973 del 3 maggio 2022, che si riporta testualmente
pag. 12 di 36 nelle parti maggiormente significative anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.
(con enfasi di chi scrive):
“6.2. … l'esercizio della funzione giurisdizionale è differente tra le due categorie di magistrati (togati ed onorari) e detta differenza è supportata da ragioni oggettive che rispondono a reali ed effettive esigenze;
la distinzione tra le due categorie è sancita dall'art. 106 Cost., ove si afferma che: “Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli”.
6.3 La Corte Cost., già con la pronuncia n. 99 del 1964, ha interpretato detta disposizione nel senso che “l'art. 106, stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso;
tuttavia, le funzioni del giudice singolo
(pretore e conciliatore) possono essere esercitate da magistrati onorari”; questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno dell'attribuzione di funzioni
a determinati organi, è indiscutibile che la frase “per tutte le funzioni attribuite giudici singoli” “debba intendersi come indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie”; sempre il giudice delle leggi ha affermato che “la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza;
situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico" (così Corte Cost. n. 174 del 1980); il principio è stato successivamente ribadito evidenziandosi l'impossibilità di assimilare la posizione dei giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, nonché
l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto
pag. 13 di 36 del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le proprie funzioni (Corte
Cost. n. 479 del 2000; n. 60 del 2006; n. 174 del 2012); in particolare, nella pronuncia n. 479 del 2000 è stato affermato che: “... la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi ... non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi; che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati”; egualmente, nella pronuncia n. 174 del 2012, la Corte ha sottolineato
l'impossibilità di assimilare le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giudiziarie, e
l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni; la distinzione tra magistratura professionale e magistratura onoraria è stata, dunque, costante nella giurisprudenza della Corte; anche recentemente (Corte Cost. n. 267 del 2020), con riferimento al giudice di pace, il giudice delle leggi ha affermato che: “la differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non
pag. 14 di 36 esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017”, tratti peculiari distintivi che “non incidono tuttavia sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale”; tale identità funzionale dei singoli atti (che è cosa diversa da una omogeneità del rapporto), ha portato il giudice delle leggi ad estendere ai giudici di pace la normativa in tema di rimborso delle spese di patrocinio per i giudizi di responsabilità, ravvisando anche con riferimento al magistrato onorario l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità (si ricorda che l'art. 108 Cost., al comma 2, stabilisce che: “la legge assicura l'indipendenza … degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia”); ancora più di recente la Corte Cost. è tornata sul tema della magistratura onoraria (si veda la sentenza n. 41 del 2021) sottolineando che il Costituente non ha previsto in termini assoluti l'esclusività dell'esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso e che la compatibilità di una magistratura onoraria con la regola generale della giurisdizione esercitata da una magistratura professionale alla quale si accede mediante pubblico concorso si è proprio tradotta nella formulazione del comma
2 dell'art. 106 Cost. sopra ricordato, ferma restando, però, la netta distinzione tra l'una magistratura e l'altra (la natura onoraria della magistratura si caratterizza per i requisiti della precarietà e dell'occasionalità dell'assegnazione, che la distingue nettamente dalla nomina, riservata ai magistrati di carriera);
pag. 15 di 36
6.4. anche la Corte di legittimità ha più volte affrontato il tema della non equiparabilità del giudice onorario al magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario (si vedano Cass., Sez. Un., 2 giugno 1997, n. 4905; Cass., Sez. Un., 9 novembre 1998, n. 11272, Cass., Sez. Un. 4 aprile 2008, n. 8737 che tale equiparabilità hanno escluso);
è stato, in particolare, osservato che – “pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (v. gli artt. 102, 104 e 105 Cost.)” – non è casuale la circostanza che, già prima dell'entrata in vigore della Carta Fondamentale del 1948, l'art. 4, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, prevedesse in due diversi commi, le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel comma 1, che l'ordine giudiziario “è costituito” dai magistrati cd. togati e nel secondo che “appartengono all'ordine giudiziario” anche gli altri magistrati cd. onorari (così, in motivazione, Cass.,
Sez. Un., n. 11272/1998 cit.), così distinguendo un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio (comma 1) e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2); tale differenza di fondo è, del resto, un riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), perché la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali:
- la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale);
- l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della
P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario);
pag. 16 di 36 - lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso); la diversità concerne anche la durata, che è tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario (così, tra le tante, in motivazione, Cass. 5 febbraio 2001, n. 1622; per un'applicazione più recente si veda anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2017, n. 13721), la qualità e quantità dell'attività giudiziaria (solo il magistrato togato può trattare determinate materie, non ha limiti di orario né di giorni di attività e svolge quest'ultima in modo esclusivo), lo sviluppo di carriera (solo per i magistrati togati è prevista, ad esempio, la possibilità di ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi di tutti gli uffici giudiziari italiani); si ricorda, in particolare, che l'art. 42-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, prevedeva il criterio di non affidare ai giudici onorari:
- nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. (la norma è stata, poi, abrogata dall'art. 33, comma 1, lett. a), D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, che all'art. 11, ha elencato i procedimenti che non possono essere assegnati ai 'giudici onorari di pace', dettando poi agli artt. 29 e 30 disposizioni per i magistrati onorari in servizio); diversa è anche la disciplina relativa al trattamento sanzionatorio: per il giudice onorario di Tribunale il R.D. n. 12 del 1941, art. 42-sexies, prevedeva solo la revoca dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo (la disposizione è stata abrogata dal D.L.vo n. 116 del 2017, che ha dettato all'art. 21, la disciplina della dispensa, decadenza e revoca); non sono
pag. 17 di 36 mai state previste per i magistrati onorari alcune sanzioni (così, ad esempio, la perdita dell'anzianità, in quanto agganciata ad un ruolo stabile organico, tipico di un rapporto di servizio professionale, e l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo e semidirettivo, non essendovi questo genere di incarichi nella magistratura onoraria);
è stato, altresì, affermato, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7009, in relazione alla pretesa relativa all'iscrizione all'Albo degli avvocati, prevista solo per i magistrati togati, che i giudici onorari restano soggetti 'estranei' che partecipano all'amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 108 Cost., essendo loro assicurata la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati ed ha precisato, ai fini della soluzione della questione lì dibattuta, che solo per i togati il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede
l'iscrizione, analoga a quella di chi sostiene l'esame per la professione di avvocato; sempre questa S.C. (cfr. Cass. 18 marzo 2008, n. 7290) ha statuito che il servizio onorario - del magistrato, come di ogni altro funzionario pubblico - ha caratteri propri che valgono a distinguere la condizione di chi l'esercita dal dipendente pubblico;
questi con una scelta di vita tendenzialmente permanente fino al collocamento a riposo impegna in via continuativa, integrale ed esclusiva le proprie energie lavorative, fisiche ed intellettuali, nel rapporto di servizio con
l'amministrazione ricevendone la retribuzione adeguata (art. 36 Cost.); invece il funzionario onorario esercita temporaneamente e in maniera parziaria e limitata funzioni pubbliche e per questo riceve un compenso indennitario; ancora, Cass. 5 giugno 2020, n. 10774 […] (si veda anche Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569);
6.5. in sostanza manca il presupposto fattuale per l'applicazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, ossia la totale equiparazione, o
pag. 18 di 36 equiparabilità, tra le funzioni svolte dal magistrato onorario e quelle del magistrato togato; sono ostative le differenze esistenti non solo in punto di accesso alla funzione giurisdizionale, ma anche quanto alla natura e all'esercizio delle funzioni svolte; tali differenze di collocazione ordinamentale (come vieppiù dimostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, che stabilisce:
“L'incarico di magistrato onorario ... non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego”) e di natura del rapporto cui dà vita l'esercizio delle funzioni, si riflettono pure sul piano dei compensi, “perché quello del giudice togato ha carattere retributivo in quanto inserito in un rapporto sinallagmatico, mentre quello percepito dal funzionario onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle spese” (v. Cass. 14 ottobre 2019, n. 25767); non casualmente, pertanto, “i magistrati onorari non sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il trattamento economico di quelli togati, ma hanno sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto dagli specifici provvedimenti istitutivi” (così Cass. n. 25767/2019 cit.), e precisamente, nel corso del tempo, dalla L. 18 maggio 1974, n. 217, in relazione ai vice pretori onorari;
dal D.L.vo 28 luglio 1989, n. 273, (art. 4), in relazione ai giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari;
dalla L. 21 novembre 1991, n.
374, in relazione ai giudici di pace; dalla L. 22 luglio 1997, n. 276, (art. 8), in relazione ai giudici onorari aggregati;
dalla L. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 8, in relazione ai giudici onorari addetti al tribunale ordinario;
dal D.L.vo 13 luglio
2017, n. 116, (art. 23), in relazione a tutti i magistrati onorari (quest'ultimo ha espressamente previsto che “al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario”: la disposizione ricalca la previsione del R.D. n. 12 del 1941, art. 42 septies, aggiunto dal citato D.L.vo n.
51 del 1998, art. 8); così, in particolare, il quantum dell'indennità da corrispondere per il servizio volontario svolto da un giudice onorario di tribunale è stato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 64, art. abrogato, a
pag. 19 di 36 decorrere dal 1 gennaio 2022, dal citato D.L.vo n. 116 del 2017, art. 33, comma
2, come modificato dall'art. 17-ter, comma 1, lett. d), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
6.6. anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C 658/18, UX, pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione (quella delle ferie annuali retribuite) che qui non viene in rilievo (la ricorrente a pag. 17 del ricorso fa, invero, riferimento alle ferie, ma non risulta avanzata, sul punto, alcuna domanda rilevandosi dalla stessa sentenza impugnata che la richiesta azionata aveva riguardato solo le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ad un magistrato ordinario), ha avuto modo di rimarcare che, nell'ambito di una valutazione comparativa assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106 Cost., comma 1, e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore. La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il minor livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017; che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, oltre ad essere come sopra precisato ulteriormente mostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, è in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo;
cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n.
17862); con le ulteriori peculiarità indicate dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3: “L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente
pag. 20 di 36 temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali” (per assicurare tale compatibilità “a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana” e “ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”) e dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 23, che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta);
6.7. dunque, la figura del giudice togato e del giudice onorario sono ontologicamente e funzionalmente molto diverse;
ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determinata funzione per
l'ordinamento giudiziario (che devono ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento retributivo non può definirsi né analogo né comparabile; tali differenze rendono del tutto legittimo il differente trattamento economico previsto dal legislatore nazionale ed infondata la pretesa incentrata su una
(insussistente) relazione economica; [...]
6.10 […] i compensi dei magistrati onorari sono commisurati al loro ruolo professionale, tenuto conto del particolare regime giuridico cui sono assoggettati, della possibilità di ricevere introiti dallo svolgimento di altra attività (tra cui quella di avvocato, v. R.D. n. 12 del 1941, art. 42 quater, e poi
D.L.vo n. 116 del 2017, art. 5, commi 2 e 3), dalla esclusione dalla trattazione di alcune cause”2.
pag. 21 di 36 Quanto sopra evidenziato consente, pertanto, di pervenire alla considerazione circa la natura onoraria della funzione svolta dal Giudice di Pace
e della non comparabilità dell'attività prestata dal giudice onorario a quella di un magistrato ordinario.
Va, inoltre, rimarcato che l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017
(decreto che ha ridisegnato la disciplina della magistratura onoraria ed è così rubricato: “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”), stabilisce espressamente che “L'incarico di magistrato onorario [...] non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego”, norma che come chiarito dalla Suprema Corte
(sentenza n. 10080/2023; con enfasi di scrive): “… è coerente con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non instaura un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo;
cfr. Cass.
5 giugno 2020, n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); […]
19. In forza della giurisprudenza di questa S.C. la figura del magistrato onorario, non diversamente da quella di qualsiasi funzionario onorario, si è sempre caratterizzata per l'esistenza di un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico - amministrativo
per funzione, essendo esclusa la partecipazione agli organi collegiali;
per livello di complessità degli affari trattati;
e per assegnazione a sedi e uffici;
VI) al regime della remunerazione dell'attività, con indennità anziché mediante retribuzione 'stipendiale', proprio in considerazione delle suddette caratterizzazioni e limitazioni”. Ed ancora, più di recente, lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2723/2024, ha affermato che: “lo status del giudice onorario non è equiparabile a quello del magistrato ordinario, in quanto le due figure si differenziano per modalità di reclutamento (concorso vs nomina discrezionale), regime delle incompatibilità, natura del rapporto (esclusivo vs non esclusivo), competenze attribuite, durata dell'incarico (indeterminato vs temporaneo) e trattamento economico (retributivo vs indennitario). Tale differenziazione trova fondamento nell'art. 106 Cost. che impone il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria e non viola le direttive europee sul lavoro a tempo determinato, costituendo una
“ragione oggettiva” che giustifica, nei limiti della proporzionalità, il diverso trattamento delle due categorie. L'unica equiparazione ammessa dalla giurisprudenza costituzionale riguarda specifici aspetti funzionali, come il rimborso delle spese legali per i giudizi di responsabilità conclusi con esito favorevole, in ragione dell'identità della funzione giurisdizionale svolta”.
pag. 22 di 36 effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico - discrezionale), l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario); tali caratteristiche del servizio onorario hanno anche in passato giustificato la conclusione che esso non è prestato nell'ambito di un rapporto di lavoro, né di carattere subordinato né di carattere autonomo, così restando al di fuori dell'ambito di applicazione degli art. 35 e 36 Cost. (così ad es. Cass. 15 gennaio 1996, n. 285; Cass. 26 agosto 1997, n. 8049).
[…] In breve, l'assetto costituzionale della magistratura conosce soltanto due figure: il magistrato di carriera (ivi compreso quello reclutato ai sensi del comma 3 dell'art. 106 per meriti insigni, che diventa anch'egli magistrato di carriera) e quello onorario. Tertium non datur.[….].
Posto che, in ragione degli indici sopra evidenziati sulla base della condivisa giurisprudenza di legittimità, il rapporto di servizio dedotto in causa dal , non possa essere inquadrato nell'ambito del lavoro subordinato Parte_2 inteso tradizionalmente, occorre ora interrogarsi se possa comunque ritenersi rilevante, in relazione alle domande avanzate in I grado, la nozione di
“lavoratore” così come delineata dalla Corte di Giustizia UE e valevole per il diritto dell'Unione.
Come noto, quanto ai magistrati onorari, la CGUE con la sentenza del 16 luglio 2020 - resa nella causa C-658/18, avente ad oggetto la domanda di
pag. 23 di 36 pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, proprio da un Giudice di Pace di Bologna – ha risolto la questione circa la verifica dell'eventuale violazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva
2003/88/CE sull'orario di lavoro e sul riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e sul riconoscimento del congedo di maternità e della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
In particolare, tale decisione - che ha valore di precedente vincolante quanto alla portata applicativa della nozione euro-unitaria di “lavoratore”3 – nel ribadire che la nozione di “lavoratore” ha una portata autonoma e “propria” nell'ambito del diritto dell'Unione, ha precisato che non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali4, cionondimeno ribadendo che, comunque, spetta, in ultima analisi, al giudice nazionale la verifica in concreto dell'applicabilità di tale nozione in relazione all'attività del magistrato onorario (parte del giudizio); valutazione da effettuarsi sulla base di criteri obiettivi, nel complesso di tutte le circostanze del caso afferenti alla natura delle attività interessate e del rapporto tra le parti in causa5. La CGUE ha, quindi, concluso che: “- (...) l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che un giudice di pace che, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di 'lavoratore', ai sensi di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;
- la clausola 2, punto 1,
pag. 24 di 36 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di 'lavoratore a tempo determinato', contenuta in tale disposizione, può includere un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; - la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell'ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di 'lavoratore a tempo determinato', ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” (con la pronuncia sez. I, 7 aprile 2022, n. 236 la
CGUE giustizia UE, nel riprendere i principi di cui della sentenza appena richiamata, ha ribadito che è inammissibile l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale, alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo6).
pag. 25 di 36 Emerge, quindi, del tutto significativamente, come la stessa sentenza
CGUE abbia lasciato al giudice nazionale il compito di valutare in concreto la comparabilità tra giudici di pace e magistrati ordinari, nonché l'eventuale sussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare le differenze di trattamento esistenti;
peraltro era la stessa Corte Europea ad evidenziare, nella richiamata pronuncia del 2020, come - dalle informazioni risultanti dagli atti del procedimento esaminato - emergessero elementi significativi di diversità tra le due categorie di magistrati, in particolare rilevando la minore complessità delle controversie riservate ai giudici di pace, con richiamo anche al dato normativo costituzionale secondo cui, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della Costituzione italiana, ai giudici di pace sono riservate soltanto funzioni monocratiche.
Invero, come posto in evidenza in precedenza, già la Suprema Corte (cfr. sentenza n. 13973 del 3 maggio 2022 cit.) si è posta a confronto con i richiamati principi euro-unitari, giungendo ad escludere l'equiparabilità tra magistrati ordinari ed onorari, essendo giunta ad affermare:
“[…]
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario. E' appena il caso di osservare che la sentenza della CGUE emessa in data 04/09/2025 - prodotta in atti dalle parti a ciò autorizzate in limine di udienza di discussione - non ha, invero, alcuna rilevanza nel caso trattato giacché afferente a diversa questione, relativa alla compatibilità con il sistema euro-unitario, della rinuncia, da parte del magistrato onorario, all'indennità di ferie per poter accedere alla procedura di stabilizzazione prevista dal D.lgs. 116/2017 (la CGUE si è pronunciata in senso negativo, nei termini che seguono: “La clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP, sul lavoro a tempo determinato, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché dell'art. 31 paragrafo 2 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che: Essa osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato la quale subordini la domanda per i magistrati onorari in servizio di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati l'esercizio delle loro funzioni fino all'età di settant'anni all'esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell'unione relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente”.
pag. 26 di 36
6.6. anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C 658/18, UX, pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione (quella delle ferie annuali retribuite) che qui non viene in rilievo (la ricorrente a pag. 17 del ricorso fa, invero, riferimento alle ferie, ma non risulta avanzata, sul punto, alcuna domanda rilevandosi dalla stessa sentenza impugnata che la richiesta azionata aveva riguardato solo le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ad un magistrato ordinario), ha avuto modo di rimarcare che, nell'ambito di una valutazione comparativa assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106 Cost., comma 1, e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore. La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il minor livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017; che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, oltre ad essere come sopra precisato ulteriormente mostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, è in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo;
cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n.
17862); con le ulteriori peculiarità indicate dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3…e … art. 23” (che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta).
pag. 27 di 36 E' alla luce delle condivisibili considerazioni che precedono che – pur avendo riguardo alla nozione di “lavoratore” propria del diritto europeo - si debba escludere l'equiparabilità tra magistratura onoraria ed ordinaria per ragioni di natura del tutto obiettiva, ragioni che quindi portano a giustificare una diversità di trattamento tra magistrati onorari ed ordinari con riguardo ad aspetti che non attengano alle ferie ed al godimento dell'assetto previdenziale, non oggetto del caso che ci occupa.
Si ritiene di porre in rilievo come tale conclusione non muti nemmeno avendo riguardo alla più recente sentenza del 27 giugno 2024, causa C-41/23, con cui la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta sulla materia, rispondendo a una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato nel contesto di un contenzioso relativo ai Giudici Onorari di tribunale e ai Viceprocuratori Onorari.
Segnatamente, con tale pronuncia la CGUE ha affrontato specificamente la questione se il diritto dell'Unione Europea osti ad una normativa nazionale che esclude per i magistrati onorari, diversamente da quelli ordinari, che si trovino in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie e alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rispondendo affermativamente (giacché ha ritenuto non compatibile con il diritto eurounitario l'esclusione totale di tali diritti per i magistrati onorari).
Si ritiene di dover porre l'accento su aspetto rilevante dell'iter argomentativo della sentenza, laddove la Corte ha ribadito alcuni principi fondamentali che meritano particolare attenzione.
Segnatamente, ai paragrafi 52 e 53 della sentenza in disamina, la CGUE ha affermato che le differenze tra le procedure di assunzione dei magistrati onorari e dei magistrati ordinari – con particolare riguardo all'importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari – indicano una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un
pag. 28 di 36 diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni, rispetto ai magistrati onorari;
la Corte ha quindi concluso che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei magistrati onorari, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari;
tanto precisato, nel successivo paragrafo 54, la
Corte ha cionondimeno precisato che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, è da ritenersi comunque inammissibile - alla luce della clausola 4 dell'Accordo
Quadro cit. - l'esclusione dei magistrati onorari da ogni diritto alle ferie retribuite e da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale.
Se ne inferisce quindi che ancorché i principi euro-unitari impongano il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ciò non significa imporre un'integrale ed automatica equiparazione tra categorie che, invero, presentino differenze oggettive e rilevanti quanto a modalità di accesso, natura delle mansioni svolte e qualifiche richieste;
piuttosto
è da ritenersi che sia proprio il diritto eurounitario ad ammettere che possano sussistere differenze di trattamento, purché siano giustificate da ragioni oggettive connesse alle effettive diversità esistenti tra le situazioni poste a confronto.
Alla luce del quadro giuridico delineato, occorre quindi verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere discriminatorio il trattamento economico riservato al Dott. quale giudice di pace rispetto a quello dei Parte_2
magistrati ordinari;
verifica che richiede, in primo luogo, di accertare se giudici di pace e magistrati togati possano essere considerati “lavoratori comparabili” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro;
in secondo luogo, laddove si ritenga sussistente tale comparabilità, occorre poi valutare se esistano ragioni oggettive che giustifichino il diverso trattamento retributivo.
Al primo quesito si risposto in precedenza, alla luce della solida giurisprudenza costituzionale e di legittimità, da cui è emerso che - pur nella
pag. 29 di 36 comune qualificazione di entrambe le categorie come esercenti funzioni giurisdizionali - comunque sussistono differenze strutturali e funzionali di rilevanza tale da portare ed escludere la loro comparabilità; differenze che non afferiscono certo ad aspetti marginali ma investono, piuttosto, elementi che qualificano il rapporto e la posizione istituzionale dei soggetti posti a confronto.
La prima differenza di rilievo attiene alle modalità di reclutamento ed ai requisiti di accesso alle rispettive funzioni, ribadendosi come solo i magistrati ordinari accedono alla magistratura mediante il superamento di un concorso pubblico particolarmente selettivo, come previsto dall'articolo 106, comma 1,
Cost., concorso richiedente una preparazione giuridica approfondita e specialistica, verificata attraverso prove scritte e orali di elevata difficoltà, così da garantire elevante competenze tecniche per affrontare qualsiasi tipologia di controversia, anche di massima complessità.
Al contrario, i giudici di pace sono nominati sulla base di requisiti che non presuppongono il superamento di un concorso pubblico e che non garantiscono analogo livello quanto alle competenze tecniche, posto che la legge n. 374 del
1991 prevede che possano essere nominati giudici di pace cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza e che soddisfino ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità. La selezione avviene attraverso una valutazione comparativa dei titoli non certo attraverso un percorso concorsuale selettivo analogo a quello previsto per i magistrati togati.
Per vero, tale diverse modalità di accesso, riflettono la scelta del legislatore di attribuire ai giudici di pace funzioni caratterizzate da un significativo minor grado di complessità tecnica rispetto a quelle attribuite ai magistrati ordinari.
E' dunque la diversità delle funzioni effettivamente svolte dalle due categorie che assume rilevanza al fine di escluderne l'equiparabilità.
Inoltre, rileva la diversa natura del rapporto con l'Amministrazione della
Giustizia.
pag. 30 di 36 Ora, mentre i magistrati ordinari sono titolari di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato - caratterizzato dalla piena esclusività dell'incarico – con inserimento strutturale e permanente nell'organizzazione giudiziaria, i giudici di pace - al contrario - sono titolari di un incarico a tempo determinato, originariamente quadriennale e successivamente prorogato mediante specifiche disposizioni legislative, che non comporta un inserimento strutturale nell'organizzazione dell'Amministrazione della giustizia, configurandosi piuttosto un rapporto funzionale compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
Ed è proprio la possibilità per i giudici di pace di esercitare anche la professione forense (salve specifiche limitazioni territoriali e funzionali), a costituire ulteriore significativo elemento di differenziazione rispetto ai magistrati togati, per i quali invece vige il principio della piena ed esclusiva dedizione alle funzioni giurisdizionali.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e richiamato nuovamente l'art. 106
Cost. quale fondamento della distinzione tra magistratura togata e magistratura onoraria, si perviene ad affermare che la distinzione tra le due categorie non può certo intendersi come meramente nominalistica ma, piuttosto, risponde a una precisa scelta ordinamentale quale quella di porre la magistratura ordinaria in posizione centrale e stabile dell'ordine giudiziario, mentre la magistratura onoraria si qualifica come strumento integrativo, e sussidiario, quanto allo svolgimento di determinate funzioni giurisdizionali.
In altri termini, le profonde ed ineludibili differenze esistenti quanto a modalità di accesso, natura e complessità delle funzioni svolte, nonché quanto a caratteristiche del rapporto con l'Amministrazione e fondamento costituzionale delle rispettive posizioni, portano inevitabilmente ad escludere una situazione di piena comparabilità tra le due categorie - strutturalmente diverse - ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro.
pag. 31 di 36 Cionondimeno, per completezza motivazionale, laddove di volesse ritenere - quantomeno in astratto - un certo grado di comparabilità tra le due categorie in ragione della comune natura giurisdizionale delle funzioni esercitate, deve comunque affermarsi la piena legittimità del diverso trattamento retributivo e ciò in base alla sussistenza di "ragioni oggettive" idonee a giustificarlo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro cit. (il quale, come già rammentato, al paragrafo 1, ammette espressamente che i lavoratori a tempo determinato possano essere comunque trattati in modo diverso rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, purché sussistano "ragioni oggettive" giustificatrici di tale diversità).
Precisato che, per la richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, tali “ragioni oggettive” sussistono solo in presenza di elementi precisi e concreti, idonei a caratterizzare la condizione di impiego esaminato - da valutarsi nello specifico contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri “oggettivi” e
“trasparenti” – si osserva che, nel caso di specie, tali “ragioni oggettive” risultano molteplici, di talché pienamente giustificato è il diverso trattamento economico riservato ai giudici di pace rispetto ai magistrati ordinari.
Tali ragioni si identificano negli elementi di diversità strutturale e funzionale tra le due categorie già sopra enucleati, quali:
- la minor complessità e importanza delle funzioni attribuite ai giudici di pace rispetto a quelle trattate dai magistrati ordinari, diversità di natura qualitativa che discende o comunque afferisce alla natura stessa delle questioni trattate dalle due categorie di magistrati;
d'altra parte tale diversità funzionale costituisce, secondo consolidata giurisprudenza sia nazionale che euro-unitaria, un sicuro elemento oggettivo idoneo a giustificare differenze nel trattamento economico (cfr. in tal senso la più volte citata sentenza CGUE del 16 luglio 2020 nonché la più recente pronuncia del 27 giugno 2024 sopra esaminata); in altri termini la minore complessità delle controversie trattate dai giudici di pace riflette un minor livello di specializzazione richiesto, e giustifica pertanto un trattamento economico differenziato;
pag. 32 di 36 - la diversità delle modalità di reclutamento e dei requisiti di accesso, come già evidenziato, posto che solo l'accesso alla magistratura ordinaria avviene mediante un concorso pubblico, mentre i giudici di pace accedono all'incarico attraverso una procedura selettiva meno rigorosa (si veda la stessa Corte di
Giustizia, sentenza del 27 giugno 2024 cit., la quale ha – appunto - riconosciuto che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari, che invece non vale per la nomina dei magistrati onorari, costituisce un elemento distintivo rilevante che consente di giustificare il differente trattamento delle due categorie);
- la diversa natura del rapporto con l'Amministrazione della giustizia giacché mentre – come già rilevato - i magistrati ordinari sono titolari di un rapporto di impiego a tempo indeterminato, connotato dalla necessaria piena esclusività dell'incarico, i giudici di pace - al contrario - sono titolari di un incarico a tempo determinato, originariamente quadriennale e successivamente prorogato mediante specifiche disposizioni legislative, incarico che - ancor più significativamente - non è esclusivo, in quanto compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali tra cui, in particolare, l'esercizio della professione forense;
di talché non può pretendersi che l'Amministrazione corrisponda ai giudici di pace un trattamento economico che sia commisurato a un impegno esclusivo e a tempo pieno come quello dei magistrati ordinari, quando in realtà
l'incarico dell'onorario è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative rimesse alla sua volontà e capacità organizzativa.
Inoltre, si ribadisce come la CGUE - pur avendo in più occasioni riconosciuto ai giudici di pace la qualifica di lavoratori secondo la nozione del diritto europeo, ai fini dell'applicazione della direttiva 1999/70/CE – mai abbia affermato la necessità, per il diritto eurounitario, di imporre l'equiparazione stipendiale tra magistrati togati e magistrati onorari;
piuttosto, con le citate sentenze del 16 luglio 2020 e del 27 giugno 2024, la Corte ha espressamente riconosciuto che le differenze strutturali e funzionali tra le due categorie ben possono giustificare una diversità di trattamento – e, si intende, anche di natura
pag. 33 di 36 economica;
ha così tracciato un netto confine tra l'esclusione totale di determinati diritti – inammissibile perché violativo del principio di non discriminazione - e la previsione di un trattamento economico differenziato - ammissibile purché giustificato in presenza di “ragioni oggettive” e ciò in piena attuazione del principio eurounitario che vieta solo discriminazioni arbitrarie.
Ora, ritenuto che quanto esposto fornisca convincente giustificazione al diverso trattamento economico riservato ai giudici di pace rispetto a quello dei magistrati ordinari, in piena attuazione dei principi giuridici dell'Unione Europea
– sotto il profilo della non equiparabilità delle due categorie e, comunque, sotto il profilo della sussistenza di ragioni oggettive a giustificazione del diverso trattamento con riguardo all'aspetto retributivo, laddove si intendesse cogliere una qualche forma di comparabilità in ragione del comune svolgimento di funzioni giurisdizionali - deve concludersi che il Tribunale di Bologna sia incorso in errore nel ritenere discriminatorio il trattamento economico percepito dal Dott. quale giudice di pace e nel riconoscere allo stesso il diritto a Parte_2 una retribuzione equiparata a quella dei magistrati ordinari, domanda che invece
– previa riforma in parte qua della sentenza gravata – deve essere rigettata.
6. Parimenti da accogliere è la censura mossa dal con riguardo alla Parte_1
domanda risarcitoria per asserita reiterazione abusiva dei contratti a termine.
Segnatamente si ritiene che la sentenza di primo grado sia incorsa altresì in errore nell'accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e nel condannare il a titolo di risarcimento del danno Parte_1 determinato in sei mensilità della retribuzione globale di fatto, parametrata al livello stipendiale del magistrato di prima nomina.
In primo luogo, si osserva che l'introduzione, ad opera della legge n. 234 del 2021, di un meccanismo effettivo di stabilizzazione e di indennizzo per i magistrati onorari che non intendano accedere alla stabilizzazione, ha determinato il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno eurounitario.
pag. 34 di 36 Comunque, rilevato che tale normativa non si applica al caso di specie posto che il risulta essere andato in pensione anteriormente all'entrata Parte_2
in vigore della detta disciplina non avendo quindi potuto fruire del meccanismo di stabilizzazione ovvero dell'indennizzo opzionale, si rileva come la sentenza di primo grado non abbia adeguatamente motivato né la sussistenza di un danno risarcibile, né la quantificazione dello stesso, omettendo di considerare le circostanze specifiche del caso concreto.
Si osserva infatti, doverosamente, come nel caso di specie l'incarico oggetto di causa non sia stato oggetto di “reiterazione di nuovi incarichi” quanto piuttosto di successive proroghe dello stesso, adottate a seguito di disposizioni normative espressione di legittime scelte legislative, che peraltro non hanno costituito certo un'imposizione essendo state – piuttosto - rimesse alla libera determinazione dei singoli magistrati onorari, tra cui il . Parte_2
Sul tema particolarmente esplicativa è la condivisibile sentenza emessa, con riguardo ad analogo contenzioso, dalla Corte di Appello di Napoli
(n.2062/2025) - che si riporta, sullo specifico profilo in trattazione, ai sensi dell'art. 118 dip att c.p.c.: “In altri termini, la natura dell'incarico ontologicamente a tempo determinato è dimostrata essenzialmente dal fatto che la sua protrazione consegue alla circostanza che le successive proroghe risultano essere oggetto di altrettanti interventi legislativi di natura eccezionale
e, come tali, insuscettibili di applicazione estensiva ed analogica. La natura temporanea delle funzioni dei giudici onorari, a prescindere dall'effettiva durata dell'incarico, è evidentemente incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali proprie dei giudici togati e, più in generale, con un rapporto di pubblico impiego. E ciò esclude che possa riconoscersi alcun risarcimento del danno … non vertendosi in tema d'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato”.
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra deduzione od argomentazione non espressamente trattata in quanto ultronea, si perviene alla
pag. 35 di 36 valutazione di fondatezza dell'appello, cui segue – previa riforma in parte qua - il pieno rigetto delle domande svolte dal nel giudizio di I grado. Parte_2
7. Cionondimeno, quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene di dover pervenire alla loro integrale compensazione in considerazione della complessità della materia trattata e della difformità di indirizzi in particolare nell'ambito della giurisprudenza di merito, di talché si ritiene che ricorrano i presupposti applicativi del disposto di cui all'art. 92 c.p.c. così come innovato, da ultimo, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 270/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 18/04/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta le domande proposte in I grado da parte ricorrente;
2. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio.
Bologna, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
pag. 36 di 36
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con motivazione sostanzialmente analoga, Cass., sez. lav., con la sentenza 4 gennaio 2018, n. 99, aveva già deciso che “La categoria dei funzionari onorari, di cui fa parte il Giudice di Pa., ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico”, anche in tale ipotesi richiamando integralmente Cassazione civile sez. lav., sentenza 9 settembre 2016, n.17862. Sempre nella stessa direzione si era pronunciata Cassazione civile sez. lav., sentenza 2 gennaio 2002, n. 16, secondo cui “La specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non sono estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi [...] in quanto tale disposizione costituisce, caso mai, una conferma della diversità e imparagonabilità dei trattamenti economici rispettivamente previsti per i giudici di pace e per i giudici togati”. 2 In tale direzione si pone altresì il Consiglio di Stato, VII sezione, cfr. ordinanza 26 gennaio 2023 n. 906 laddove si legge: “si fonda su specifici ed oggettivi elementi normativi, distintivi dello status di magistrato professionale rispetto a quello di magistrato onorario. Detti elementi attengono: I) alla differente modalità di assunzione, radicata nella nomina o nella elezione secondo la previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., che ne condiziona la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione;
II) al carattere non esclusivo e non continuato dell'attività giurisdizionale svolta, compatibile per impegno e durata con la prestazione di altre attività lavorative, anch'esse svolte a titolo professionale;
III) al peculiare regime delle incompatibilità, che mutua quello dei magistrati professionali nei limiti della compatibilità, e che necessariamente deve tenere conto delle diverse attività professionali che possono essere contemporaneamente svolte;
IV) alla durata temporanea del rapporto, che prevede una prima nomina e una successiva riconferma per la medesima durata;
V) alle limitazioni alle quali è sottoposta l'attività: per tipologia di controversie, sia nel settore civile, sia in quello penale;
3 Quanto all'operatività immediata nell'ordinamenti interno, Cfr. Corte Costituzionale, v. sentenze n. 389/1989, n. 113/1985, n. 284/2007. 4 Cfr. sentenze del 26 marzo 2015; F., C-316113, EU:C:2015:200, punto 25, e del 20 novembre 2018, DI FA AN e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 41 e giurisprudenza ivi citata) 5 Cfr., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, EU:C:2010:612, punto 29. 6 Tale pronuncia ha conclusivamente affermato, per quanto di interesse, che: - l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, nonché la clausola 4
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Marcella Angelini Presidente dott.ssa Alessandra Martinelli Consigliere relatore dott. Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 505/2023 RGA avverso la sentenza n. 270/2023 del Tribunale di Bologna, Sezione Lavoro, resa a conclusione della causa iscritta al R.G. n. 1435/2021, pubblicata in data
18/04/2023, non notificata;
avente ad oggetto: retribuzione;
posta in discussione all'udienza collegiale tenutasi in data 25/09/2025; promossa da:
(C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
Ministro pro tempore, con la difesa e la rappresentanza in giudizio dell'Avvocatura dello Stato e con domicilio legale presso gli uffici di quest'ultima, siti in Bologna, via Alfredo Testoni n. 6;
- appellante contro
pag. 1 di 36 (C.F. ), rappresentato e difeso Parte_2 C.F._1 dagli Avv.ti Lorenzo Cingolani e Annalisa Gaudiello del Foro di Bologna, presso lo studio dei quali, sito in Bologna, Via Montegrappa 16, ha eletto domicilio, giusta procura in atti;
- appellato;
*** posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 25/09/2025; udita la relazione della causa;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa, così decide.
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione d'udienza, – deducendo di essere stato nominato Parte_2
Giudice di Pace in data 24 aprile 1996 e di avere svolto il proprio servizio “alle dipendenze del ” in via continuativa sino al 31/12/2015 Parte_1
(quando interveniva il suo pensionamento) – ritenendo qualificabile il servizio prestato in termini di “lavoro” nella concezione prevista ed accolta nell'ambito del diritto dell'Unione Europea, adiva il Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, per sentir accertare il suo rivendicato diritto “ad un trattamento economico non discriminatorio ed equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni di magistrato ordinario in base
(Classe stipendiale HH03) o funzioni analoghe alle dipendenze del Parte_1 convenuto, ai sensi della normativa vigente (legge 111/2007 e n. 27 del 1981 con successive modifiche e integrazioni) e in ogni caso conformemente a quanto disposto dalla direttiva n. 1999/70/CE”; chiedeva contestualmente la condanna del “al pagamento … dei trattamenti previsti per i Parte_1
magistrati ordinari, incluse ogni indennità e dunque ad una somma non inferiore ad € 95.634,13, ovvero ad ogni somma maggiore o minor somma che dovesse risultare di giustizia, anche ex anche ex artt. 2126 c.c. e art. 36 Cost.”, nonché -
pag. 2 di 36 sul presupposto di una illegittima reiterazione di contratti a termine, posto che il suo servizio si era protratto ininterrottamente dal 1996 al 2015 in forza di ben nove atti tra conferme e proroghe – instava per la condanna dell'Amministrazione “al risarcimento dei danni in misura non inferiore all'indennità risarcitoria prevista dall'art. 32 l. n. 180/2010 pari a 12 mensilità di retribuzione globale di fatto, ovvero nella misura ritenuta di giustizia, da calcolarsi sullo stipendio di figura equiparabile come il magistrato di I° nomina
(ovvero in via equitativa nella misura che verrà ritenuta di giustizia) oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno”.
A fondamento delle proprie domande il ricorrente richiamava il concetto di “lavoratore” di cui alla clausola 2 dell'accordo quadro di cui alla direttiva
1997/81/CE, in materia di “lavoro a tempo parziale”, e della clausola 2 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE, sul “lavoro a tempo determinato”, ponendo in rilievo che l'accesso alla funzione – svolta in via continuativa per quasi vent'anni – era avvenuto a seguito del superamento di un concorso per titoli, come previsto dalla normativa di settore, e che l' attività giurisdizionale svolta si era rivelata di gran lunga prevalente e, comunque, principale rispetto a qualsiasi altra attività professionale autonoma;
precisava, inoltre, di avere percepito a titolo di corrispettivo le indennità previste dalla normativa di riferimento in ragione del numero di udienze svolte e dei provvedimenti emessi nel corso della lunga ed ininterrotto servizio svolto alle
“dipendenze del ”. Parte_1
Il si costituiva eccependo - in via preliminare di rito Parte_1
- il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
nel merito, in via pregiudiziale, eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti di lavoro e, ad ogni modo, instava per il rigetto del ricorso, considerando che, anche per la giurisprudenza comunitaria invocata dal ricorrente a fondamento e comunque come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, sarebbe comunque sempre necessario valutare in concreto ogni aspetto del rapporto di servizio intercorso tra le parti.
pag. 3 di 36 Il Giudice di prime cure, alla luce delle allegazioni e della documentazione in atti, preliminarmente rigettava l'eccezione di carenza di giurisdizione evidenziando come le domande svolte dal ricorrente non tendessero alla pronuncia costitutiva di un rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze dell'Amministrazione, ma fossero piuttosto limitate all'accertamento del diritto soggettivo al trattamento retributivo e al risarcimento del danno per abuso dei contratti di lavoro a termine, richiamando a supporto di tale decisione la sentenza a S.U. della Cassazione n. 21986/2021.
Quanto al merito, dichiarava il diritto del ricorrente di percepire un trattamento economico corrispondente a quello previsto dall'art. 2 della l. n.
111/2007 stabilito per il “magistrato ordinario” con funzioni giurisdizionali rientrante nella classe stipendiale HH03, nei limiti della prescrizione quinquennale decorrente dal 21 ottobre 2020; condannava, quindi, il Parte_1 resistente al pagamento delle somme conseguenti al detto accertamento, detratto quanto già corrisposto al G.d.P. a titolo di indennità, oltre agli interessi di legge sulle differenze maturate. Inoltre, condannava il resistente al Parte_1
risarcimento del danno in favore del ricorrente, ritenendo sussistente l'illegittima reiterazione dei rapporti a tempo determinato, risarcimento quantificato in sei mensilità corrispondenti al trattamento economico quantificato sulla base dei parametri stipendiali ritenuti applicabili al caso di specie, oltre agli interessi di legge dalla data della domanda al soddisfo.
Nel definire il giudizio nei termini sinteticamente riportati, il Giudice di prime cure, comunque, disponeva la compensazione integrale delle spese sia in ragione della reciproca soccombenza - valorizzando l'accoglimento dell'eccezione di prescrizionale quinquennale, incidente in modo significativo sulla effettiva soccombenza – sia in ragione della presenza di orientamenti difformi con riguardo alla questione centrale trattata.
2. Il , per il tramite dell'Avvocatura di Stato, Parte_1
proponeva tempestivo appello, formulando un unico motivo di impugnazione così rubricato: “VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE: DELLA CLAUSOLA 2 E
pag. 4 di 36 DELLA CLAUSOLA 3, DIRETTIVA N. 1999/70/CE; DELL'ART. 36, D.LGS. N. 165/2001;
DELL'ART. 32, COMMA 5, DELLA LEGGE N. 183/2010”, assumendo l'erroneità della sentenza deducendo che il Tribunale avrebbe errato per avere: i. travisato la pronunce CGUE richiamate in sentenza, per averle interprete come equiparazione automatica anziché quale rimessione al giudice nazionale della valutazione concreta del caso alla luce dei criteri forniti;
ii. ignorato la giurisprudenza di legittimità - in particolare la pronuncia n. 13973/2022 della Suprema Corte - che esclude tale equiparazione;
iii. applicato erroneamente la clausola 4 Accordo
Quadro citato avendo equiparato situazioni invero non comparabili, in particolare per non avere considerato le "ragioni oggettive" che giustificano il diverso trattamento – quali, in particolare, le modalità di accesso alla carica, nonché la natura e l'esercizio delle funzioni (esclusive solo per togati) oltre alla durata dell'attività (tendenzialmente indeterminata solo per togati) - dovendosi piuttosto ritenere che il magistrato onorario costituisca una figura anche costituzionalmente distinta da quella ordinaria, avente natura di funzionario onorario e non di lavoratore subordinato, per cui non sarebbero applicabili né le direttive UE sul lavoro a termine né l'equiparazione economica richiesta;
iv. frainteso la clausola 2 della Direttiva 1999/790/CE, avendola applicata ad un rapporto che non può ritenersi di lavoro subordinato; v. riconosciuto l'indennità per abusiva reiterazione dei contratti a termine, senza invero averne accertato l'abusività, comunque da escludersi stante la presenza di proroghe avvenute in virtù di specifiche disposizioni legislative eccezionali, e comunque dovendosi valorizzare la circostanza che la prosecuzione dell'attività era seguita a libera determinazione dell'interessato.
Tanto premesso l'Amministrazione chiedeva alla Corte adita, in accoglimento dell'appello, di riformare integralmente la sentenza e, quindi, di rigettare tutte le domande di , col pieno favore delle spese del doppio grado di giudizio. Parte_2
Si costituiva ritualmente il quale contestava recisamente le Parte_2 argomentazioni veicolate dal , ritenendo corretta la lettura ermeneutica Parte_1
in ottica euro-unitaria adottata dal Giudice di prime cure così come applicata al
pag. 5 di 36 caso di specie, considerata corretta anche quanto alla valutazione di effettività e concretezza dell'attività svolta in via prevalente alla luce dei criteri valutativi offerti dalla CGUE.
Contestualmente formulava appello incidentale al fine di vedersi riconosciuta
– nell'ambito del trattamento economico del magistrato ordinario di prima nomina, classe stipendiale HH03, già riconosciuto dal Giudice di prime cure - anche l'indennità “speciale” di cui all'art. 3 l. n. 27/1981, con rivalutazione al saldo, secondo la previsione da ultimo del DPCM 6 agosto 2021 e senza limite di prescrizione, per una somma non inferiore ad € 95.634,13, col favore delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
3. Preliminarmente rispetto ad ogni altra valutazione occorre porre in rilievo
– anche al fine di delimitare la materia controversa – che parte appellata, pur a seguito del rilievo della mancata notifica dell'appello incidentale (cfr. verbale d'udienza del 7/11/2024), non ha offerto alcuna prova di tale notifica, dovendosi quindi concludere sul punto per la declaratoria di improcedibilità dell'appello incidentale (Cass. civ., sez. lav., 27/08/2024, n. 23159).
4. Parimenti in termini preliminari, deve rilevarsi che, in assenza di specifico motivo di appello da parte del , deve intendersi formato il giudicato Parte_1 sulla statuizione relativa alla giurisdizione del giudice ordinario, derivante dal rigetto, da parte del Tribunale, della eccezione di difetto di giurisdizione sollevata in primo grado dall'Amministrazione convenuta (cfr. Cass., ordinanza n. 3370/2023: “… allorquando il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, implicitamente, la propria giurisdizione (e ciò sia che abbia rigettato sia che abbia accolto una domanda), la parte che intenda contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa;
diversamente, l'esame della relativa questione è precluso, come in sede di legittimità, così nel giudizio di appello essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass., Sez.
Un., 28 gennaio 2011, n. 2067; Cass. 23 febbraio 2012, n. 2752; Cass. 2 febbraio 2018, n. 2605)").
pag. 6 di 36
5. Tanto precisato, quanto al merito questa Corte – alla luce delle allegazioni e dei documenti in atti - ritiene che l'appello svolto dal sia da Parte_1
accogliere per le ragioni di seguito esposte, con integrale riforma della sentenza gravata.
5.1. Per meglio comprendere le regioni della presente decisione, si ritiene doveroso principiare da una più approfondita disamina della sentenza gravata.
Segnatamente si ritiene utile evidenziare che il Giudice di I grado è giunto alle conclusioni nel merito come sopra riportate, riconducendo il Giudice di Pace ricorrente nella nozione di “lavoratore” secondo il diritto euro-unitario, così accertando in suo favore il diritto ad un trattamento economico e normativo equivalente a quello assicurato ai lavoratori comparabili che svolgono funzioni analoghe alle dipendenze del , individuato nella classe stipendiale Parte_1
HH03 del magistrato ordinario di prima nomina;
ha in tal modo aderito a parte della giurisprudenza di merito che ha richiamato la giurisprudenza della CGEU sulla nozione di lavoratore dal punto di vista sia soggettivo - secondo cui si tratta di “ogni persona che svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da poter essere definite puramente marginali e accessorie” (così, sentenza CGUE del 26 marzo 2015, C-316/13, Per_1
EU:C:2015:200) - sia oggettivo – per cui viene in rilievo la “circostanza che una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un'altra e sotto la direzione di quest'ultima, prestazioni in cambio delle quali percepisca una retribuzione” (cfr. CGUE, sentenza del 20 novembre 2018, Controparte_1
C-147/17, EU:C:2018:926); ed ancora ha richiamato il principio
[...] euro-unitario secondo cui uno “Stato membro non può escludere, a sua discrezione, in violazione dell'effetto utile della direttiva 97/81, talune categorie di persone dal beneficio della tutela voluta da questa direttiva e dall'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale” (Corte giustizia UE sez. II, 01/03/2012,
n.393), in quanto ciò frustrerebbe la realizzazione degli obiettivi perseguiti dalle direttive.
pag. 7 di 36 In tale quadro, il Giudice di prime cure ha richiamato, a fondamento giuridico delle proprie conclusioni, la pronuncia CGUE - sez. II, 16/07/2020, n.
658 - seguita ancor più di recente da Corte giustizia UE, sez. I, 07/04/2022, n.
236 - che ha affermato - in definitiva – come la clausola 2, punto 1, dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE «deve essere interpretata nel senso che la nozione di “lavoratore a tempo determinato”, contenuta in tale disposizione, può includere anche “il giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
In applicazione di tali principi - avendo accertato come , Parte_2
nominato, ai sensi della l. 374/1991 a seguito di una selezione per titoli, avesse esercitato le funzioni di Giudice di Pace, a seguito di conferme e proroghe dell'incarico a tempo determinato della durata ciascuna di quattro anni, senza soluzione di continuità per circa vent'anni (tenendo circa tre udienze a settimana
- in un periodo fino a cinque - e scrivendo una media di 150 sentenze all'anno, percependo un'indennità media di euro 30.000,00 sottoposta a tassazione da lavoro dipendente) – il Giudice di prime cure ha ritenuto che il ricorrente avesse svolto un'attività professionale come “lavoratore a tempo determinato” secondo i canoni enucleati dalla CGUE, avendo egli effettuato “prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e che comportano, come corrispettivo, indennità per ciascuna prestazione e indennità mensili, di cui non può dirsi che non abbiano avuto carattere remunerativo”.
Tanto accertato, quanto al tema della sussistenza di una discriminazione nel trattamento rispetto alle condizioni economiche e normative stabilite per il lavoratore a tempo indeterminato equiparabile, il Giudice di I grado ha ritenuto di individuare nella figura del “magistrato ordinario” la tipologia di “lavoratore a tempo indeterminato comparabile”, richiamando la Corte di Giustizia, sentenza
6/07/2020, n. 658, laddove affida al giudice italiano il compito di valutare se le
pag. 8 di 36 diverse modalità selettive e il minor grado di complessità delle controversie di cognizione del Giudice di Pace, giustifichino un diverso trattamento economico e normativo.
Alla luce degli accertamenti svolti, il Tribunale di Bologna, con la sentenza gravata, ha concluso ritenendo che il Giudice di Pace abbia Parte_2
svolto pressoché esclusivamente – o quantomeno in modo largamente maggioritario rispetto all'attività professionale forense - la funzione giurisdizionale, giungendo ad affermare che in tale contesto “risulta davvero difficile ritenere che un diverso trattamento economico e normativo risponda a un'oggettiva e reale esigenza connessa alle condizioni di impego, avuto riguardo alla natura delle funzioni, alle caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro”; di talché per , la diversità di trattamento non Parte_2 troverebbe adeguata giustificazione, proseguendo nell'affermare che ne deriverebbe : “… la violazione della clausola 2, punti 1 e 4, della direttiva
1999/70/CE e il riconoscimento dell'applicazione diretta del principio di non discriminazione, con disapplicazione della normativa nazionale in oggetto” utilizzando come parametro retributivo di riferimento, in ottica rispondente all'art. 36 Cost., la classe stipendiale HH03, del magistrato ordinario di prima nomina, tenendo conto del fatto che nessuna progressione di carriera è prevista per i G.d.P”.
5.2 Ebbene, la Corte ritiene che sia errata la statuizione del Tribunale laddove ha riconosciuto la natura discriminatoria del trattamento economico percepito dal Dott. quale giudice di pace e, conseguentemente, il diritto Parte_2 dello stesso a percepire una retribuzione corrispondente a quella prevista per i magistrati ordinari dall'articolo 2 della legge n. 111 del 2007, e ciò in quanto il diverso trattamento economico tra giudici di pace e magistrati togati non costituisce una forma di discriminazione vietata dal diritto dell'Unione Europea, bensì riflette una sostanziale diversità di funzioni, ruolo e posizione giuridica tra le due categorie;
diversità che esclude, in radice, la comparabilità tra magistrati
pag. 9 di 36 onorari e magistrati ordinari ai fini dell'applicazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE.; e comunque, si rileva sin da ora che, anche laddove si volesse ritenere astrattamente comparabili le due categorie, la differenza retributiva troverebbe comunque piena giustificazione in "ragioni oggettive" compatibili con il diritto euro-unitario.
Per meglio esporre le ragioni di tale decisione è necessario procedere alla disamina delle fonti normative rilevanti, alla luce della giurisprudenza costituzionale e di legittimità nazionale, nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di pervenire a una soluzione della controversia che tenga conto di tutti gli elementi giuridici pertinenti.
Quanto al contesto normativo nazionale, la disciplina dei Giudici di pace trova il proprio fondamento costituzionale nell'articolo 106 della Costituzione, il quale, al comma 2, prevede espressamente che “la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli”; si traccia così una netta distinzione tra magistratura professionale e magistratura onoraria, riservando a quest'ultima lo svolgimento di funzioni giurisdizionali monocratiche.
La figura del Giudice di Pace come magistrato onorario trova la sua disciplina primaria nella legge 21 novembre 1991, n. 374 e succ.mod. (che ha, appunto, istituito e regolamentato la figura del giudice di pace, in tal modo sostituendo la precedente figura del giudice conciliatore) che ne delinea le modalità di accesso e le connotazioni, in particolare di temporaneità e di non esclusività; ed infatti, dalla normativa appena richiamata emerge che il giudice di pace viene nominato con decreto del Ministro della Giustizia, per un periodo determinato, originariamente di quattro anni e successivamente prorogato attraverso diverse disposizioni legislative;
la nomina avviene in ragione di requisiti specifici e non presuppone il superamento di un concorso pubblico selettivo analogo a quello previsto per i magistrati togati.
pag. 10 di 36 Peraltro – e del tutto significativamente - l'incarico di giudice di pace è compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali, inclusa la professione forense (salve specifiche limitazioni volte a prevenire situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi).
Dal punto di vista funzionale, poi, la competenza dei giudici di pace è circoscritta dal legislatore a determinate materie e, in ambito civile, prevalentemente alle controversie di minor valore economico (ancorché progressivamente ampliate); in generale la disciplina, sia nel settore civile che in quello penale, riflette la decisione del legislatore di attribuire ai Giudice di Pace controversie o comunque questioni connotate da una minore complessità giuridica e tecnica rispetto a quelle devolute ai magistrati ordinari.
E' da porre in rilievo come la profonda diversità strutturale tra magistratura togata e magistratura onoraria sancita dalla Carta Costituzionale all'art. 106 Cost. cit., sia stata ribadita in più occasioni dalla Corte Costituzionale che ha, con le proprie pronunce, contribuito a delineare con precisione i confini costituzionali entro i quali può svolgersi l'attività di tale categoria di magistrati;
significativa in tal senso può senz'altro ritenersi, a titolo esemplificativo, la sentenza n. 41 del 2021, con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle disposizioni che consentivano ai giudici onorari di far parte, in qualità di giudici ausiliari, dei collegi giudicanti delle Corti
d'appello, in ragione della previsione di cui all'articolo 106, comma 2, cit. che legittima l'attribuzione ai magistrati onorari esclusivamente di funzioni monocratiche.
La giurisprudenza di legittimità ha, a sua volta, contribuito a definire la natura giuridica del rapporto tra il giudice di pace e l'Amministrazione della giustizia.
La Corte di Cassazione ha, infatti, costantemente affermato che il Giudice di Pace riveste la qualità di funzionario onorario e che il suo rapporto con lo
Stato non configura un rapporto di lavoro subordinato bensì un ufficio onorario, con conseguente inapplicabilità della disciplina giuslavoristica ordinaria e, in
pag. 11 di 36 particolare, delle norme in materia di rapporto di lavoro subordinato od anche solo para-subordinato.
Tra le pronunce in tal senso, si richiama significativamente la sentenza della Suprema Corte del 5 giugno 2020, n. 10774 che, nel richiamare integralmente Cass., sez. lav., sentenza 9 settembre 2016, n. 17862, si è pronuncia affermando ì: “È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, in relazione agli artt. 3, 36 e 97 Cost., non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente, né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto. Ne consegue l'impossibilità di parificare le indennità percepite dai giudici onorari (nella specie, per reggenza su due sedi), alla retribuzione e la legittimità della fissazione di un limite massimo annuo all'emolumento, di misura tale da non potersi considerare inadeguato o irrisorio, ai sensi dell'art. 11, comma 4 ter, della L. n. 374 del 1991”.1
Più recentemente il Supremo Consesso ha ribadito la non comparabilità della situazione in cui si trova il giudice onorario a quella del magistrato ordinario nell'ordinanza n. 13973 del 3 maggio 2022, che si riporta testualmente
pag. 12 di 36 nelle parti maggiormente significative anche ai sensi dell'art. 118 disp. att c.p.c.
(con enfasi di chi scrive):
“6.2. … l'esercizio della funzione giurisdizionale è differente tra le due categorie di magistrati (togati ed onorari) e detta differenza è supportata da ragioni oggettive che rispondono a reali ed effettive esigenze;
la distinzione tra le due categorie è sancita dall'art. 106 Cost., ove si afferma che: “Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite ai giudici singoli”.
6.3 La Corte Cost., già con la pronuncia n. 99 del 1964, ha interpretato detta disposizione nel senso che “l'art. 106, stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso;
tuttavia, le funzioni del giudice singolo
(pretore e conciliatore) possono essere esercitate da magistrati onorari”; questo essendo il significato della norma in esame, la quale non tratta dell'esercizio delle funzioni giudiziarie e tanto meno dell'attribuzione di funzioni
a determinati organi, è indiscutibile che la frase “per tutte le funzioni attribuite giudici singoli” “debba intendersi come indicazione generica dell'ufficio nel quale i magistrati onorari possono essere ammessi ad esercitare funzioni giudiziarie”; sempre il giudice delle leggi ha affermato che “la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie, ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza;
situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, per evitare che un giudizio di forzata parificazione possa produrre, a sua volta, nuove e più gravi disparità di trattamento giuridico" (così Corte Cost. n. 174 del 1980); il principio è stato successivamente ribadito evidenziandosi l'impossibilità di assimilare la posizione dei giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, nonché
l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto
pag. 13 di 36 del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le proprie funzioni (Corte
Cost. n. 479 del 2000; n. 60 del 2006; n. 174 del 2012); in particolare, nella pronuncia n. 479 del 2000 è stato affermato che: “... la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi ... non esercitano professionalmente ma, di regola, in aggiunta ad altre attività, per cui non deve agli stessi essere riconosciuto il medesimo trattamento economico, sia pure per la sola indennità giudiziaria, di cui beneficiano i primi; che ugualmente nessun raffronto, ai fini del prospettato giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali, trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati”; egualmente, nella pronuncia n. 174 del 2012, la Corte ha sottolineato
l'impossibilità di assimilare le posizioni dei giudici onorari e dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giudiziarie, e
l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le loro funzioni; la distinzione tra magistratura professionale e magistratura onoraria è stata, dunque, costante nella giurisprudenza della Corte; anche recentemente (Corte Cost. n. 267 del 2020), con riferimento al giudice di pace, il giudice delle leggi ha affermato che: “la differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non
pag. 14 di 36 esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017”, tratti peculiari distintivi che “non incidono tuttavia sull'identità funzionale dei singoli atti che il giudice di pace compie nell'esercizio della funzione giurisdizionale”; tale identità funzionale dei singoli atti (che è cosa diversa da una omogeneità del rapporto), ha portato il giudice delle leggi ad estendere ai giudici di pace la normativa in tema di rimborso delle spese di patrocinio per i giudizi di responsabilità, ravvisando anche con riferimento al magistrato onorario l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai rischi economici connessi ad eventuali e pur infondate azioni di responsabilità (si ricorda che l'art. 108 Cost., al comma 2, stabilisce che: “la legge assicura l'indipendenza … degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia”); ancora più di recente la Corte Cost. è tornata sul tema della magistratura onoraria (si veda la sentenza n. 41 del 2021) sottolineando che il Costituente non ha previsto in termini assoluti l'esclusività dell'esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso e che la compatibilità di una magistratura onoraria con la regola generale della giurisdizione esercitata da una magistratura professionale alla quale si accede mediante pubblico concorso si è proprio tradotta nella formulazione del comma
2 dell'art. 106 Cost. sopra ricordato, ferma restando, però, la netta distinzione tra l'una magistratura e l'altra (la natura onoraria della magistratura si caratterizza per i requisiti della precarietà e dell'occasionalità dell'assegnazione, che la distingue nettamente dalla nomina, riservata ai magistrati di carriera);
pag. 15 di 36
6.4. anche la Corte di legittimità ha più volte affrontato il tema della non equiparabilità del giudice onorario al magistrato inquadrato nell'ordine giudiziario (si vedano Cass., Sez. Un., 2 giugno 1997, n. 4905; Cass., Sez. Un., 9 novembre 1998, n. 11272, Cass., Sez. Un. 4 aprile 2008, n. 8737 che tale equiparabilità hanno escluso);
è stato, in particolare, osservato che – “pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari (v. gli artt. 102, 104 e 105 Cost.)” – non è casuale la circostanza che, già prima dell'entrata in vigore della Carta Fondamentale del 1948, l'art. 4, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, prevedesse in due diversi commi, le due categorie di magistrati ordinari, stabilendo nel comma 1, che l'ordine giudiziario “è costituito” dai magistrati cd. togati e nel secondo che “appartengono all'ordine giudiziario” anche gli altri magistrati cd. onorari (così, in motivazione, Cass.,
Sez. Un., n. 11272/1998 cit.), così distinguendo un'appartenenza all'ordine giudiziario strutturale, cioè in ragione del rapporto di servizio (comma 1) e un'appartenenza meramente funzionale, vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso (comma 2); tale differenza di fondo è, del resto, un riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente (qual è, invece, il magistrato togato), perché la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali:
- la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico-discrezionale);
- l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della
P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario);
pag. 16 di 36 - lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso); la diversità concerne anche la durata, che è tendenzialmente indeterminata nel rapporto di pubblico impiego, a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario (così, tra le tante, in motivazione, Cass. 5 febbraio 2001, n. 1622; per un'applicazione più recente si veda anche, in motivazione, Cass., Sez. Un., 31 maggio 2017, n. 13721), la qualità e quantità dell'attività giudiziaria (solo il magistrato togato può trattare determinate materie, non ha limiti di orario né di giorni di attività e svolge quest'ultima in modo esclusivo), lo sviluppo di carriera (solo per i magistrati togati è prevista, ad esempio, la possibilità di ricoprire incarichi direttivi o semi direttivi di tutti gli uffici giudiziari italiani); si ricorda, in particolare, che l'art. 42-bis, R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, prevedeva il criterio di non affidare ai giudici onorari:
- nella materia civile, la trattazione di procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;
- nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'art. 550 c.p.p. (la norma è stata, poi, abrogata dall'art. 33, comma 1, lett. a), D.L.vo 13 luglio 2017, n. 116, che all'art. 11, ha elencato i procedimenti che non possono essere assegnati ai 'giudici onorari di pace', dettando poi agli artt. 29 e 30 disposizioni per i magistrati onorari in servizio); diversa è anche la disciplina relativa al trattamento sanzionatorio: per il giudice onorario di Tribunale il R.D. n. 12 del 1941, art. 42-sexies, prevedeva solo la revoca dall'ufficio in caso di inosservanza dei doveri inerenti al medesimo (la disposizione è stata abrogata dal D.L.vo n. 116 del 2017, che ha dettato all'art. 21, la disciplina della dispensa, decadenza e revoca); non sono
pag. 17 di 36 mai state previste per i magistrati onorari alcune sanzioni (così, ad esempio, la perdita dell'anzianità, in quanto agganciata ad un ruolo stabile organico, tipico di un rapporto di servizio professionale, e l'incapacità temporanea a esercitare un incarico direttivo e semidirettivo, non essendovi questo genere di incarichi nella magistratura onoraria);
è stato, altresì, affermato, Cass., Sez. Un., 29 marzo 2011, n. 7009, in relazione alla pretesa relativa all'iscrizione all'Albo degli avvocati, prevista solo per i magistrati togati, che i giudici onorari restano soggetti 'estranei' che partecipano all'amministrazione della giustizia ai sensi dell'art. 108 Cost., essendo loro assicurata la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati ed ha precisato, ai fini della soluzione della questione lì dibattuta, che solo per i togati il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede
l'iscrizione, analoga a quella di chi sostiene l'esame per la professione di avvocato; sempre questa S.C. (cfr. Cass. 18 marzo 2008, n. 7290) ha statuito che il servizio onorario - del magistrato, come di ogni altro funzionario pubblico - ha caratteri propri che valgono a distinguere la condizione di chi l'esercita dal dipendente pubblico;
questi con una scelta di vita tendenzialmente permanente fino al collocamento a riposo impegna in via continuativa, integrale ed esclusiva le proprie energie lavorative, fisiche ed intellettuali, nel rapporto di servizio con
l'amministrazione ricevendone la retribuzione adeguata (art. 36 Cost.); invece il funzionario onorario esercita temporaneamente e in maniera parziaria e limitata funzioni pubbliche e per questo riceve un compenso indennitario; ancora, Cass. 5 giugno 2020, n. 10774 […] (si veda anche Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); né, tra funzioni e compenso, può predicarsi un reale nesso sinallagmatico (Cass. 4 novembre 2015, n. 22569);
6.5. in sostanza manca il presupposto fattuale per l'applicazione dei principi costituzionali invocati dalla ricorrente, ossia la totale equiparazione, o
pag. 18 di 36 equiparabilità, tra le funzioni svolte dal magistrato onorario e quelle del magistrato togato; sono ostative le differenze esistenti non solo in punto di accesso alla funzione giurisdizionale, ma anche quanto alla natura e all'esercizio delle funzioni svolte; tali differenze di collocazione ordinamentale (come vieppiù dimostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, che stabilisce:
“L'incarico di magistrato onorario ... non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego”) e di natura del rapporto cui dà vita l'esercizio delle funzioni, si riflettono pure sul piano dei compensi, “perché quello del giudice togato ha carattere retributivo in quanto inserito in un rapporto sinallagmatico, mentre quello percepito dal funzionario onorario ha carattere indennitario e di ristoro delle spese” (v. Cass. 14 ottobre 2019, n. 25767); non casualmente, pertanto, “i magistrati onorari non sono mai stati contemplati nelle leggi riguardanti il trattamento economico di quelli togati, ma hanno sempre ricevuto il trattamento appositamente previsto dagli specifici provvedimenti istitutivi” (così Cass. n. 25767/2019 cit.), e precisamente, nel corso del tempo, dalla L. 18 maggio 1974, n. 217, in relazione ai vice pretori onorari;
dal D.L.vo 28 luglio 1989, n. 273, (art. 4), in relazione ai giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari;
dalla L. 21 novembre 1991, n.
374, in relazione ai giudici di pace; dalla L. 22 luglio 1997, n. 276, (art. 8), in relazione ai giudici onorari aggregati;
dalla L. 19 febbraio 1998, n. 51, art. 8, in relazione ai giudici onorari addetti al tribunale ordinario;
dal D.L.vo 13 luglio
2017, n. 116, (art. 23), in relazione a tutti i magistrati onorari (quest'ultimo ha espressamente previsto che “al giudice onorario competono esclusivamente le indennità e gli altri diritti espressamente attribuiti dalla legge con specifico riferimento al rapporto di servizio onorario”: la disposizione ricalca la previsione del R.D. n. 12 del 1941, art. 42 septies, aggiunto dal citato D.L.vo n.
51 del 1998, art. 8); così, in particolare, il quantum dell'indennità da corrispondere per il servizio volontario svolto da un giudice onorario di tribunale è stato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 64, art. abrogato, a
pag. 19 di 36 decorrere dal 1 gennaio 2022, dal citato D.L.vo n. 116 del 2017, art. 33, comma
2, come modificato dall'art. 17-ter, comma 1, lett. d), D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2021, n. 113;
6.6. anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C 658/18, UX, pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione (quella delle ferie annuali retribuite) che qui non viene in rilievo (la ricorrente a pag. 17 del ricorso fa, invero, riferimento alle ferie, ma non risulta avanzata, sul punto, alcuna domanda rilevandosi dalla stessa sentenza impugnata che la richiesta azionata aveva riguardato solo le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ad un magistrato ordinario), ha avuto modo di rimarcare che, nell'ambito di una valutazione comparativa assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106 Cost., comma 1, e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore. La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il minor livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017; che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, oltre ad essere come sopra precisato ulteriormente mostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, è in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo;
cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n.
17862); con le ulteriori peculiarità indicate dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3: “L'incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente
pag. 20 di 36 temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali” (per assicurare tale compatibilità “a ciascun magistrato onorario non può essere richiesto un impegno complessivamente superiore a due giorni a settimana” e “ai magistrati onorari sono assegnati affari, compiti e attività, da svolgere sia in udienza che fuori udienza, in misura tale da assicurare il rispetto di quanto previsto dal presente comma”) e dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 23, che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta);
6.7. dunque, la figura del giudice togato e del giudice onorario sono ontologicamente e funzionalmente molto diverse;
ciascuna riveste uno specifico ruolo e una determinata funzione per
l'ordinamento giudiziario (che devono ritenersi distinti) e, di conseguenza, il trattamento retributivo non può definirsi né analogo né comparabile; tali differenze rendono del tutto legittimo il differente trattamento economico previsto dal legislatore nazionale ed infondata la pretesa incentrata su una
(insussistente) relazione economica; [...]
6.10 […] i compensi dei magistrati onorari sono commisurati al loro ruolo professionale, tenuto conto del particolare regime giuridico cui sono assoggettati, della possibilità di ricevere introiti dallo svolgimento di altra attività (tra cui quella di avvocato, v. R.D. n. 12 del 1941, art. 42 quater, e poi
D.L.vo n. 116 del 2017, art. 5, commi 2 e 3), dalla esclusione dalla trattazione di alcune cause”2.
pag. 21 di 36 Quanto sopra evidenziato consente, pertanto, di pervenire alla considerazione circa la natura onoraria della funzione svolta dal Giudice di Pace
e della non comparabilità dell'attività prestata dal giudice onorario a quella di un magistrato ordinario.
Va, inoltre, rimarcato che l'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 116/2017
(decreto che ha ridisegnato la disciplina della magistratura onoraria ed è così rubricato: “Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57”), stabilisce espressamente che “L'incarico di magistrato onorario [...] non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego”, norma che come chiarito dalla Suprema Corte
(sentenza n. 10080/2023; con enfasi di scrive): “… è coerente con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non instaura un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo;
cfr. Cass.
5 giugno 2020, n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n. 17862); […]
19. In forza della giurisprudenza di questa S.C. la figura del magistrato onorario, non diversamente da quella di qualsiasi funzionario onorario, si è sempre caratterizzata per l'esistenza di un rapporto di servizio con attribuzione di funzioni pubbliche, mancando gli elementi essenziali dell'impiego pubblico, quali la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico - amministrativo
per funzione, essendo esclusa la partecipazione agli organi collegiali;
per livello di complessità degli affari trattati;
e per assegnazione a sedi e uffici;
VI) al regime della remunerazione dell'attività, con indennità anziché mediante retribuzione 'stipendiale', proprio in considerazione delle suddette caratterizzazioni e limitazioni”. Ed ancora, più di recente, lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2723/2024, ha affermato che: “lo status del giudice onorario non è equiparabile a quello del magistrato ordinario, in quanto le due figure si differenziano per modalità di reclutamento (concorso vs nomina discrezionale), regime delle incompatibilità, natura del rapporto (esclusivo vs non esclusivo), competenze attribuite, durata dell'incarico (indeterminato vs temporaneo) e trattamento economico (retributivo vs indennitario). Tale differenziazione trova fondamento nell'art. 106 Cost. che impone il concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria e non viola le direttive europee sul lavoro a tempo determinato, costituendo una
“ragione oggettiva” che giustifica, nei limiti della proporzionalità, il diverso trattamento delle due categorie. L'unica equiparazione ammessa dalla giurisprudenza costituzionale riguarda specifici aspetti funzionali, come il rimborso delle spese legali per i giudizi di responsabilità conclusi con esito favorevole, in ragione dell'identità della funzione giurisdizionale svolta”.
pag. 22 di 36 effettuata mediante procedure concorsuali (che si contrappone, nel caso del funzionario onorario, ad una scelta politico - discrezionale), l'inserimento strutturale del dipendente nell'apparato organizzativo della P.A. (rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario), lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego (che si contrappone ad una disciplina del rapporto di funzionario onorario derivante pressoché esclusivamente dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso), il carattere retributivo, perché inserito in un rapporto sinallagmatico, del compenso percepito dal pubblico dipendente (rispetto al carattere indennitario e di ristoro delle spese rivestito dal compenso percepito dal funzionario onorario), la durata tendenzialmente indeterminata del rapporto di pubblico impiego (a fronte della normale temporaneità dell'incarico onorario); tali caratteristiche del servizio onorario hanno anche in passato giustificato la conclusione che esso non è prestato nell'ambito di un rapporto di lavoro, né di carattere subordinato né di carattere autonomo, così restando al di fuori dell'ambito di applicazione degli art. 35 e 36 Cost. (così ad es. Cass. 15 gennaio 1996, n. 285; Cass. 26 agosto 1997, n. 8049).
[…] In breve, l'assetto costituzionale della magistratura conosce soltanto due figure: il magistrato di carriera (ivi compreso quello reclutato ai sensi del comma 3 dell'art. 106 per meriti insigni, che diventa anch'egli magistrato di carriera) e quello onorario. Tertium non datur.[….].
Posto che, in ragione degli indici sopra evidenziati sulla base della condivisa giurisprudenza di legittimità, il rapporto di servizio dedotto in causa dal , non possa essere inquadrato nell'ambito del lavoro subordinato Parte_2 inteso tradizionalmente, occorre ora interrogarsi se possa comunque ritenersi rilevante, in relazione alle domande avanzate in I grado, la nozione di
“lavoratore” così come delineata dalla Corte di Giustizia UE e valevole per il diritto dell'Unione.
Come noto, quanto ai magistrati onorari, la CGUE con la sentenza del 16 luglio 2020 - resa nella causa C-658/18, avente ad oggetto la domanda di
pag. 23 di 36 pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte ai sensi dell'articolo 267 TFUE, proprio da un Giudice di Pace di Bologna – ha risolto la questione circa la verifica dell'eventuale violazione, da parte dello Stato italiano, della direttiva
2003/88/CE sull'orario di lavoro e sul riconoscimento di un periodo di ferie annuali retribuite, della direttiva 92/85/CEE sulla maternità e sul riconoscimento del congedo di maternità e della direttiva 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
In particolare, tale decisione - che ha valore di precedente vincolante quanto alla portata applicativa della nozione euro-unitaria di “lavoratore”3 – nel ribadire che la nozione di “lavoratore” ha una portata autonoma e “propria” nell'ambito del diritto dell'Unione, ha precisato che non può essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali4, cionondimeno ribadendo che, comunque, spetta, in ultima analisi, al giudice nazionale la verifica in concreto dell'applicabilità di tale nozione in relazione all'attività del magistrato onorario (parte del giudizio); valutazione da effettuarsi sulla base di criteri obiettivi, nel complesso di tutte le circostanze del caso afferenti alla natura delle attività interessate e del rapporto tra le parti in causa5. La CGUE ha, quindi, concluso che: “- (...) l'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, devono essere interpretati nel senso che un giudice di pace che, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, può rientrare nella nozione di 'lavoratore', ai sensi di tali disposizioni, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare;
- la clausola 2, punto 1,
pag. 24 di 36 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che la nozione di 'lavoratore a tempo determinato', contenuta in tale disposizione, può includere un giudice di pace, nominato per un periodo limitato, il quale, nell'ambito delle sue funzioni, svolge prestazioni reali ed effettive, che non sono né puramente marginali né accessorie, e per le quali percepisce indennità aventi carattere remunerativo, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare; - la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa nazionale che non prevede il diritto per un giudice di pace di beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni, come quello previsto per i magistrati ordinari, nell'ipotesi in cui tale giudice di pace rientri nella nozione di 'lavoratore a tempo determinato', ai sensi della clausola 2, punto 1, di tale accordo quadro, e in cui si trovi in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario, a meno che tale differenza di trattamento sia giustificata dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui detti magistrati devono assumere la responsabilità, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare” (con la pronuncia sez. I, 7 aprile 2022, n. 236 la
CGUE giustizia UE, nel riprendere i principi di cui della sentenza appena richiamata, ha ribadito che è inammissibile l'esclusione dei giudici di pace da ogni diritto alle ferie retribuite nonché da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale, alla luce della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato o della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo6).
pag. 25 di 36 Emerge, quindi, del tutto significativamente, come la stessa sentenza
CGUE abbia lasciato al giudice nazionale il compito di valutare in concreto la comparabilità tra giudici di pace e magistrati ordinari, nonché l'eventuale sussistenza di ragioni oggettive idonee a giustificare le differenze di trattamento esistenti;
peraltro era la stessa Corte Europea ad evidenziare, nella richiamata pronuncia del 2020, come - dalle informazioni risultanti dagli atti del procedimento esaminato - emergessero elementi significativi di diversità tra le due categorie di magistrati, in particolare rilevando la minore complessità delle controversie riservate ai giudici di pace, con richiamo anche al dato normativo costituzionale secondo cui, ai sensi dell'articolo 106, comma 2, della Costituzione italiana, ai giudici di pace sono riservate soltanto funzioni monocratiche.
Invero, come posto in evidenza in precedenza, già la Suprema Corte (cfr. sentenza n. 13973 del 3 maggio 2022 cit.) si è posta a confronto con i richiamati principi euro-unitari, giungendo ad escludere l'equiparabilità tra magistrati ordinari ed onorari, essendo giunta ad affermare:
“[…]
dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che non prevede, per il giudice di pace, alcun diritto a beneficiare di ferie annuali retribuite di 30 giorni né di un regime assistenziale e previdenziale che dipende dal rapporto di lavoro, come quello previsto per i magistrati ordinari, se tale giudice di pace rientra nella nozione di «lavoratore a tempo parziale» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale e/o di «lavoratore a tempo determinato» ai sensi dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, e si trova in una situazione comparabile a quella di un magistrato ordinario. E' appena il caso di osservare che la sentenza della CGUE emessa in data 04/09/2025 - prodotta in atti dalle parti a ciò autorizzate in limine di udienza di discussione - non ha, invero, alcuna rilevanza nel caso trattato giacché afferente a diversa questione, relativa alla compatibilità con il sistema euro-unitario, della rinuncia, da parte del magistrato onorario, all'indennità di ferie per poter accedere alla procedura di stabilizzazione prevista dal D.lgs. 116/2017 (la CGUE si è pronunciata in senso negativo, nei termini che seguono: “La clausola 5 punto 1 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa all'accordo quadro CES, UNICE, CEEP, sul lavoro a tempo determinato, letta in combinato disposto con la clausola 4 di tale accordo, con l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, nonché dell'art. 31 paragrafo 2 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea, deve essere interpretata nel senso che: Essa osta ad una normativa nazionale, volta a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato la quale subordini la domanda per i magistrati onorari in servizio di partecipare ad una procedura di valutazione al fine di essere confermati l'esercizio delle loro funzioni fino all'età di settant'anni all'esigenza di rinunciare al diritto alle ferie annuali retribuite scaturente dal diritto dell'unione relativo al loro rapporto di lavoro onorario antecedente”.
pag. 26 di 36
6.6. anche la Corte di giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 16 luglio 2020, in causa C 658/18, UX, pronunciandosi, in sede di rinvio pregiudiziale in relazione ad una questione (quella delle ferie annuali retribuite) che qui non viene in rilievo (la ricorrente a pag. 17 del ricorso fa, invero, riferimento alle ferie, ma non risulta avanzata, sul punto, alcuna domanda rilevandosi dalla stessa sentenza impugnata che la richiesta azionata aveva riguardato solo le differenze retributive tra quanto percepito e quanto spettante ad un magistrato ordinario), ha avuto modo di rimarcare che, nell'ambito di una valutazione comparativa assume rilievo la circostanza che per i soli magistrati ordinari la nomina debba avvenire per concorso, a norma dell'art. 106 Cost., comma 1, e che a questi l'ordinamento riservi le controversie di maggiore complessità o da trattare negli organi di grado superiore. La differente modalità di nomina, radicata nella previsione dell'art. 106 Cost., comma 2, il carattere non esclusivo dell'attività giurisdizionale svolta e il minor livello di complessità degli affari trattati rendono conto dell'eterogeneità dello status del giudice di pace, dando fondamento alla qualifica 'onoraria' del suo rapporto di servizio, affermata dal legislatore fin dall'istituzione della figura e ribadita in occasione della riforma del 2017; che i magistrati si distinguano per lo status, piuttosto che per le funzioni esercitate, oltre ad essere come sopra precisato ulteriormente mostrato dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3, è in coerenza con il tradizionale inquadramento del funzionario onorario, tale per cui l'atto di nomina comporta solo l'instaurazione del rapporto d'ufficio, o organico, ma non un rapporto di servizio con l'amministrazione, ossia non comporta il sorgere di un rapporto di lavoro qualificabile come di pubblico impiego (né subordinato né autonomo;
cfr. Cass. 5 giugno 2020, n. 10774; Cass. 9 settembre 2016, n.
17862); con le ulteriori peculiarità indicate dal D.L.vo n. 116 del 2017, art. 1, comma 3…e … art. 23” (che prevede la corresponsione di un compenso di natura indennitaria (e non una retribuzione corrispettiva all'attività lavorativa svolta).
pag. 27 di 36 E' alla luce delle condivisibili considerazioni che precedono che – pur avendo riguardo alla nozione di “lavoratore” propria del diritto europeo - si debba escludere l'equiparabilità tra magistratura onoraria ed ordinaria per ragioni di natura del tutto obiettiva, ragioni che quindi portano a giustificare una diversità di trattamento tra magistrati onorari ed ordinari con riguardo ad aspetti che non attengano alle ferie ed al godimento dell'assetto previdenziale, non oggetto del caso che ci occupa.
Si ritiene di porre in rilievo come tale conclusione non muti nemmeno avendo riguardo alla più recente sentenza del 27 giugno 2024, causa C-41/23, con cui la Corte di Giustizia è nuovamente intervenuta sulla materia, rispondendo a una questione pregiudiziale sollevata dal Consiglio di Stato nel contesto di un contenzioso relativo ai Giudici Onorari di tribunale e ai Viceprocuratori Onorari.
Segnatamente, con tale pronuncia la CGUE ha affrontato specificamente la questione se il diritto dell'Unione Europea osti ad una normativa nazionale che esclude per i magistrati onorari, diversamente da quelli ordinari, che si trovino in una situazione comparabile, qualsiasi diritto alla corresponsione di un'indennità durante il periodo feriale di sospensione delle attività giudiziarie e alla tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, rispondendo affermativamente (giacché ha ritenuto non compatibile con il diritto eurounitario l'esclusione totale di tali diritti per i magistrati onorari).
Si ritiene di dover porre l'accento su aspetto rilevante dell'iter argomentativo della sentenza, laddove la Corte ha ribadito alcuni principi fondamentali che meritano particolare attenzione.
Segnatamente, ai paragrafi 52 e 53 della sentenza in disamina, la CGUE ha affermato che le differenze tra le procedure di assunzione dei magistrati onorari e dei magistrati ordinari – con particolare riguardo all'importanza attribuita dall'ordinamento giuridico nazionale ai concorsi appositamente concepiti per l'assunzione dei magistrati ordinari – indicano una particolare natura delle mansioni di cui questi ultimi devono assumere la responsabilità e un
pag. 28 di 36 diverso livello delle qualifiche richieste ai fini dell'assolvimento di tali mansioni, rispetto ai magistrati onorari;
la Corte ha quindi concluso che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari ai fini dell'accesso alla magistratura, che invece non vale per la nomina dei magistrati onorari, consente di escludere che questi ultimi beneficino integralmente dei diritti dei magistrati ordinari;
tanto precisato, nel successivo paragrafo 54, la
Corte ha cionondimeno precisato che, sebbene talune differenze di trattamento possano essere giustificate dalle diverse qualifiche richieste e dalla natura delle mansioni di cui i magistrati ordinari devono assumere la responsabilità, è da ritenersi comunque inammissibile - alla luce della clausola 4 dell'Accordo
Quadro cit. - l'esclusione dei magistrati onorari da ogni diritto alle ferie retribuite e da ogni forma di tutela di tipo assistenziale e previdenziale.
Se ne inferisce quindi che ancorché i principi euro-unitari impongano il rispetto del principio di non discriminazione nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, ciò non significa imporre un'integrale ed automatica equiparazione tra categorie che, invero, presentino differenze oggettive e rilevanti quanto a modalità di accesso, natura delle mansioni svolte e qualifiche richieste;
piuttosto
è da ritenersi che sia proprio il diritto eurounitario ad ammettere che possano sussistere differenze di trattamento, purché siano giustificate da ragioni oggettive connesse alle effettive diversità esistenti tra le situazioni poste a confronto.
Alla luce del quadro giuridico delineato, occorre quindi verificare se, nel caso di specie, sussistano i presupposti per ritenere discriminatorio il trattamento economico riservato al Dott. quale giudice di pace rispetto a quello dei Parte_2
magistrati ordinari;
verifica che richiede, in primo luogo, di accertare se giudici di pace e magistrati togati possano essere considerati “lavoratori comparabili” ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro;
in secondo luogo, laddove si ritenga sussistente tale comparabilità, occorre poi valutare se esistano ragioni oggettive che giustifichino il diverso trattamento retributivo.
Al primo quesito si risposto in precedenza, alla luce della solida giurisprudenza costituzionale e di legittimità, da cui è emerso che - pur nella
pag. 29 di 36 comune qualificazione di entrambe le categorie come esercenti funzioni giurisdizionali - comunque sussistono differenze strutturali e funzionali di rilevanza tale da portare ed escludere la loro comparabilità; differenze che non afferiscono certo ad aspetti marginali ma investono, piuttosto, elementi che qualificano il rapporto e la posizione istituzionale dei soggetti posti a confronto.
La prima differenza di rilievo attiene alle modalità di reclutamento ed ai requisiti di accesso alle rispettive funzioni, ribadendosi come solo i magistrati ordinari accedono alla magistratura mediante il superamento di un concorso pubblico particolarmente selettivo, come previsto dall'articolo 106, comma 1,
Cost., concorso richiedente una preparazione giuridica approfondita e specialistica, verificata attraverso prove scritte e orali di elevata difficoltà, così da garantire elevante competenze tecniche per affrontare qualsiasi tipologia di controversia, anche di massima complessità.
Al contrario, i giudici di pace sono nominati sulla base di requisiti che non presuppongono il superamento di un concorso pubblico e che non garantiscono analogo livello quanto alle competenze tecniche, posto che la legge n. 374 del
1991 prevede che possano essere nominati giudici di pace cittadini italiani che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza e che soddisfino ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità. La selezione avviene attraverso una valutazione comparativa dei titoli non certo attraverso un percorso concorsuale selettivo analogo a quello previsto per i magistrati togati.
Per vero, tale diverse modalità di accesso, riflettono la scelta del legislatore di attribuire ai giudici di pace funzioni caratterizzate da un significativo minor grado di complessità tecnica rispetto a quelle attribuite ai magistrati ordinari.
E' dunque la diversità delle funzioni effettivamente svolte dalle due categorie che assume rilevanza al fine di escluderne l'equiparabilità.
Inoltre, rileva la diversa natura del rapporto con l'Amministrazione della
Giustizia.
pag. 30 di 36 Ora, mentre i magistrati ordinari sono titolari di un rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato - caratterizzato dalla piena esclusività dell'incarico – con inserimento strutturale e permanente nell'organizzazione giudiziaria, i giudici di pace - al contrario - sono titolari di un incarico a tempo determinato, originariamente quadriennale e successivamente prorogato mediante specifiche disposizioni legislative, che non comporta un inserimento strutturale nell'organizzazione dell'Amministrazione della giustizia, configurandosi piuttosto un rapporto funzionale compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali.
Ed è proprio la possibilità per i giudici di pace di esercitare anche la professione forense (salve specifiche limitazioni territoriali e funzionali), a costituire ulteriore significativo elemento di differenziazione rispetto ai magistrati togati, per i quali invece vige il principio della piena ed esclusiva dedizione alle funzioni giurisdizionali.
Pertanto, alla luce di quanto esposto e richiamato nuovamente l'art. 106
Cost. quale fondamento della distinzione tra magistratura togata e magistratura onoraria, si perviene ad affermare che la distinzione tra le due categorie non può certo intendersi come meramente nominalistica ma, piuttosto, risponde a una precisa scelta ordinamentale quale quella di porre la magistratura ordinaria in posizione centrale e stabile dell'ordine giudiziario, mentre la magistratura onoraria si qualifica come strumento integrativo, e sussidiario, quanto allo svolgimento di determinate funzioni giurisdizionali.
In altri termini, le profonde ed ineludibili differenze esistenti quanto a modalità di accesso, natura e complessità delle funzioni svolte, nonché quanto a caratteristiche del rapporto con l'Amministrazione e fondamento costituzionale delle rispettive posizioni, portano inevitabilmente ad escludere una situazione di piena comparabilità tra le due categorie - strutturalmente diverse - ai fini dell'applicazione del principio di non discriminazione sancito dalla clausola 4 dell'Accordo Quadro.
pag. 31 di 36 Cionondimeno, per completezza motivazionale, laddove di volesse ritenere - quantomeno in astratto - un certo grado di comparabilità tra le due categorie in ragione della comune natura giurisdizionale delle funzioni esercitate, deve comunque affermarsi la piena legittimità del diverso trattamento retributivo e ciò in base alla sussistenza di "ragioni oggettive" idonee a giustificarlo ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro cit. (il quale, come già rammentato, al paragrafo 1, ammette espressamente che i lavoratori a tempo determinato possano essere comunque trattati in modo diverso rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili, purché sussistano "ragioni oggettive" giustificatrici di tale diversità).
Precisato che, per la richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, tali “ragioni oggettive” sussistono solo in presenza di elementi precisi e concreti, idonei a caratterizzare la condizione di impiego esaminato - da valutarsi nello specifico contesto in cui essa si inserisce e in base a criteri “oggettivi” e
“trasparenti” – si osserva che, nel caso di specie, tali “ragioni oggettive” risultano molteplici, di talché pienamente giustificato è il diverso trattamento economico riservato ai giudici di pace rispetto ai magistrati ordinari.
Tali ragioni si identificano negli elementi di diversità strutturale e funzionale tra le due categorie già sopra enucleati, quali:
- la minor complessità e importanza delle funzioni attribuite ai giudici di pace rispetto a quelle trattate dai magistrati ordinari, diversità di natura qualitativa che discende o comunque afferisce alla natura stessa delle questioni trattate dalle due categorie di magistrati;
d'altra parte tale diversità funzionale costituisce, secondo consolidata giurisprudenza sia nazionale che euro-unitaria, un sicuro elemento oggettivo idoneo a giustificare differenze nel trattamento economico (cfr. in tal senso la più volte citata sentenza CGUE del 16 luglio 2020 nonché la più recente pronuncia del 27 giugno 2024 sopra esaminata); in altri termini la minore complessità delle controversie trattate dai giudici di pace riflette un minor livello di specializzazione richiesto, e giustifica pertanto un trattamento economico differenziato;
pag. 32 di 36 - la diversità delle modalità di reclutamento e dei requisiti di accesso, come già evidenziato, posto che solo l'accesso alla magistratura ordinaria avviene mediante un concorso pubblico, mentre i giudici di pace accedono all'incarico attraverso una procedura selettiva meno rigorosa (si veda la stessa Corte di
Giustizia, sentenza del 27 giugno 2024 cit., la quale ha – appunto - riconosciuto che l'esistenza di un concorso iniziale specificamente concepito per i magistrati ordinari, che invece non vale per la nomina dei magistrati onorari, costituisce un elemento distintivo rilevante che consente di giustificare il differente trattamento delle due categorie);
- la diversa natura del rapporto con l'Amministrazione della giustizia giacché mentre – come già rilevato - i magistrati ordinari sono titolari di un rapporto di impiego a tempo indeterminato, connotato dalla necessaria piena esclusività dell'incarico, i giudici di pace - al contrario - sono titolari di un incarico a tempo determinato, originariamente quadriennale e successivamente prorogato mediante specifiche disposizioni legislative, incarico che - ancor più significativamente - non è esclusivo, in quanto compatibile con lo svolgimento di altre attività professionali tra cui, in particolare, l'esercizio della professione forense;
di talché non può pretendersi che l'Amministrazione corrisponda ai giudici di pace un trattamento economico che sia commisurato a un impegno esclusivo e a tempo pieno come quello dei magistrati ordinari, quando in realtà
l'incarico dell'onorario è compatibile con lo svolgimento di altre attività lavorative rimesse alla sua volontà e capacità organizzativa.
Inoltre, si ribadisce come la CGUE - pur avendo in più occasioni riconosciuto ai giudici di pace la qualifica di lavoratori secondo la nozione del diritto europeo, ai fini dell'applicazione della direttiva 1999/70/CE – mai abbia affermato la necessità, per il diritto eurounitario, di imporre l'equiparazione stipendiale tra magistrati togati e magistrati onorari;
piuttosto, con le citate sentenze del 16 luglio 2020 e del 27 giugno 2024, la Corte ha espressamente riconosciuto che le differenze strutturali e funzionali tra le due categorie ben possono giustificare una diversità di trattamento – e, si intende, anche di natura
pag. 33 di 36 economica;
ha così tracciato un netto confine tra l'esclusione totale di determinati diritti – inammissibile perché violativo del principio di non discriminazione - e la previsione di un trattamento economico differenziato - ammissibile purché giustificato in presenza di “ragioni oggettive” e ciò in piena attuazione del principio eurounitario che vieta solo discriminazioni arbitrarie.
Ora, ritenuto che quanto esposto fornisca convincente giustificazione al diverso trattamento economico riservato ai giudici di pace rispetto a quello dei magistrati ordinari, in piena attuazione dei principi giuridici dell'Unione Europea
– sotto il profilo della non equiparabilità delle due categorie e, comunque, sotto il profilo della sussistenza di ragioni oggettive a giustificazione del diverso trattamento con riguardo all'aspetto retributivo, laddove si intendesse cogliere una qualche forma di comparabilità in ragione del comune svolgimento di funzioni giurisdizionali - deve concludersi che il Tribunale di Bologna sia incorso in errore nel ritenere discriminatorio il trattamento economico percepito dal Dott. quale giudice di pace e nel riconoscere allo stesso il diritto a Parte_2 una retribuzione equiparata a quella dei magistrati ordinari, domanda che invece
– previa riforma in parte qua della sentenza gravata – deve essere rigettata.
6. Parimenti da accogliere è la censura mossa dal con riguardo alla Parte_1
domanda risarcitoria per asserita reiterazione abusiva dei contratti a termine.
Segnatamente si ritiene che la sentenza di primo grado sia incorsa altresì in errore nell'accertare l'abusiva reiterazione dei contratti a termine e nel condannare il a titolo di risarcimento del danno Parte_1 determinato in sei mensilità della retribuzione globale di fatto, parametrata al livello stipendiale del magistrato di prima nomina.
In primo luogo, si osserva che l'introduzione, ad opera della legge n. 234 del 2021, di un meccanismo effettivo di stabilizzazione e di indennizzo per i magistrati onorari che non intendano accedere alla stabilizzazione, ha determinato il venir meno dei presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno eurounitario.
pag. 34 di 36 Comunque, rilevato che tale normativa non si applica al caso di specie posto che il risulta essere andato in pensione anteriormente all'entrata Parte_2
in vigore della detta disciplina non avendo quindi potuto fruire del meccanismo di stabilizzazione ovvero dell'indennizzo opzionale, si rileva come la sentenza di primo grado non abbia adeguatamente motivato né la sussistenza di un danno risarcibile, né la quantificazione dello stesso, omettendo di considerare le circostanze specifiche del caso concreto.
Si osserva infatti, doverosamente, come nel caso di specie l'incarico oggetto di causa non sia stato oggetto di “reiterazione di nuovi incarichi” quanto piuttosto di successive proroghe dello stesso, adottate a seguito di disposizioni normative espressione di legittime scelte legislative, che peraltro non hanno costituito certo un'imposizione essendo state – piuttosto - rimesse alla libera determinazione dei singoli magistrati onorari, tra cui il . Parte_2
Sul tema particolarmente esplicativa è la condivisibile sentenza emessa, con riguardo ad analogo contenzioso, dalla Corte di Appello di Napoli
(n.2062/2025) - che si riporta, sullo specifico profilo in trattazione, ai sensi dell'art. 118 dip att c.p.c.: “In altri termini, la natura dell'incarico ontologicamente a tempo determinato è dimostrata essenzialmente dal fatto che la sua protrazione consegue alla circostanza che le successive proroghe risultano essere oggetto di altrettanti interventi legislativi di natura eccezionale
e, come tali, insuscettibili di applicazione estensiva ed analogica. La natura temporanea delle funzioni dei giudici onorari, a prescindere dall'effettiva durata dell'incarico, è evidentemente incompatibile con lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali proprie dei giudici togati e, più in generale, con un rapporto di pubblico impiego. E ciò esclude che possa riconoscersi alcun risarcimento del danno … non vertendosi in tema d'illegittima reiterazione di contratti a tempo determinato”.
Alla luce di quanto esposto, assorbita ogni altra deduzione od argomentazione non espressamente trattata in quanto ultronea, si perviene alla
pag. 35 di 36 valutazione di fondatezza dell'appello, cui segue – previa riforma in parte qua - il pieno rigetto delle domande svolte dal nel giudizio di I grado. Parte_2
7. Cionondimeno, quanto alle spese di entrambi i gradi di giudizio, si ritiene di dover pervenire alla loro integrale compensazione in considerazione della complessità della materia trattata e della difformità di indirizzi in particolare nell'ambito della giurisprudenza di merito, di talché si ritiene che ricorrano i presupposti applicativi del disposto di cui all'art. 92 c.p.c. così come innovato, da ultimo, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 77/2018.
P.Q.M.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 270/2023 del Tribunale di Bologna resa e pubblicata il giorno 18/04/2023, ogni diversa e contraria domanda, eccezione e istanza disattesa, assorbita e respinta, definitivamente decidendo,
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza gravata, rigetta le domande proposte in I grado da parte ricorrente;
2. compensa per intero le spese del doppio grado di giudizio.
Bologna, 25/09/2025
Il Consigliere estensore
Dott. Alessandra Martinelli Il Presidente
Dott. Marcella Angelini
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con motivazione sostanzialmente analoga, Cass., sez. lav., con la sentenza 4 gennaio 2018, n. 99, aveva già deciso che “La categoria dei funzionari onorari, di cui fa parte il Giudice di Pa., ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico”, anche in tale ipotesi richiamando integralmente Cassazione civile sez. lav., sentenza 9 settembre 2016, n.17862. Sempre nella stessa direzione si era pronunciata Cassazione civile sez. lav., sentenza 2 gennaio 2002, n. 16, secondo cui “La specialità del trattamento economico previsto per i giudici di pace, la sua cumulabilità con i trattamenti pensionistici nonché la possibilità garantita ai giudici di pace di esercitare la professione forense inducono a ritenere che non sono estensibili ai suddetti giudici indennità previste per i giudici togati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e il cui trattamento economico è articolato su parametri completamente diversi [...] in quanto tale disposizione costituisce, caso mai, una conferma della diversità e imparagonabilità dei trattamenti economici rispettivamente previsti per i giudici di pace e per i giudici togati”. 2 In tale direzione si pone altresì il Consiglio di Stato, VII sezione, cfr. ordinanza 26 gennaio 2023 n. 906 laddove si legge: “si fonda su specifici ed oggettivi elementi normativi, distintivi dello status di magistrato professionale rispetto a quello di magistrato onorario. Detti elementi attengono: I) alla differente modalità di assunzione, radicata nella nomina o nella elezione secondo la previsione dell'art. 106, secondo comma, Cost., che ne condiziona la posizione nel sistema organizzativo della pubblica amministrazione;
II) al carattere non esclusivo e non continuato dell'attività giurisdizionale svolta, compatibile per impegno e durata con la prestazione di altre attività lavorative, anch'esse svolte a titolo professionale;
III) al peculiare regime delle incompatibilità, che mutua quello dei magistrati professionali nei limiti della compatibilità, e che necessariamente deve tenere conto delle diverse attività professionali che possono essere contemporaneamente svolte;
IV) alla durata temporanea del rapporto, che prevede una prima nomina e una successiva riconferma per la medesima durata;
V) alle limitazioni alle quali è sottoposta l'attività: per tipologia di controversie, sia nel settore civile, sia in quello penale;
3 Quanto all'operatività immediata nell'ordinamenti interno, Cfr. Corte Costituzionale, v. sentenze n. 389/1989, n. 113/1985, n. 284/2007. 4 Cfr. sentenze del 26 marzo 2015; F., C-316113, EU:C:2015:200, punto 25, e del 20 novembre 2018, DI FA AN e a., C-147/17, EU:C:2018:926, punto 41 e giurisprudenza ivi citata) 5 Cfr., in tal senso, sentenza del 14 ottobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère, C-428/09, EU:C:2010:612, punto 29. 6 Tale pronuncia ha conclusivamente affermato, per quanto di interesse, che: - l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, la clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, nonché la clausola 4