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Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/02/2024, n. 235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 235 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 13 febbraio 2024, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1636/2020
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
B. Camponsacco, n° 11 (c.f.n. ), elett.te dom.ta in Cariati, alla via F. CodiceFiscale_1
Gullo snc, presso lo studio dell'Avv. Nicola Filardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.5.2020 conveniva in giudizio l'istituto Parte_1 nazionale di previdenza sociale impugnando il provvedimento dell' 8.4.2019, con il quale l' comunicava che le erano state erogate illegittimamente somme a titolo di indennità di CP_2
disoccupazione per la revoca della disoccupazione agricola relativa al periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009 per effetto di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione delle giornate agricole e ne chiedeva la restituzione per un totale di € 1.694,87.
Evidenziava di aver proposto ricorso amministrativo, senza esito e che, comunque,
l'accertamento ispettivo condotto sulla ditta doveva ritenersi illegittimo. CP_3
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda CP_2 formulata dal ricorrente, ponendo in evidenza che il giudizio instaurato per l'accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2009 si era concluso con la pronuncia n. 133/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 1457/2015, che aveva rigettato la domanda di reiscrizione per l'annualità 2009. La causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Il procedimento indicato e recante n.r.g. 1457/2015 è stato definito con sentenza n. 133/2019 con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda dell'odierna istante, confermando la cancellazione dagli elenchi.
Tale circostanza è decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia attenente alla indebita percezione di indennità di disoccupazione sulla base delle giornate disconosciute per gli stessi anni oggetto della predetta sentenza.
Ed allora, posto che in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta sussistendo pronuncia che accerta la legittimità della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in contesa, la pretesa restitutoria dell' si rivela fondata. CP_2
Sul punto, pare opportuno segnalare che la Corte d'Appello di Catanzaro si è espressa negli stessi termini (sent. 620/2023), evidenziando che: “… Tanto consente di apprezzare … le conseguenze ostative che, in merito al riconoscimento del credito controverso, derivano dalla perdita, in capo all'odierna appellata, del requisito di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli.
8. Della perdita di tale requisito non può più farsi questione, stante l'intervenuta decadenza che, con incensurata statuizione, il tribunale ha dichiarato e dalla quale – si noti – l' fa CP_2 discendere nelle conclusioni del suo atto di appello (“conseguentemente”) proprio il rigetto della domanda di prestazione.
9. La decadenza che ha precluso l'accoglimento della domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli comporta, invero, anche la perdita dello status di lavoratore agricolo, senza il quale non si giustifica l'ammissione dell'appellata alla provvidenza economica della cui restituzione si controverte4. Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n.
15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003).
10. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo5.
11. In senso contrario non varrebbe sostenere che il giudice può disapplicare l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli allorché accerti – come ha fatto il tribunale – l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, perché tale principio non contraddice
l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel termine decadenziale che il tribunale ha verificato scaduto6.
D'altronde, opinare diversamente e ammettere che il giudice possa in ogni caso entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla.”
Tali principi, che valgono allorquando venga dichiarata la decadenza dalla domanda di reiscrizione dagli elenchi, a maggior ragione vale nel caso di accertamento della legittimità del disconoscimento delle giornate agricole lavorate con provvedimento giurisdizionale.
In sostanza, deve evidenziarsi che la mancanza del requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici, impedisce che possa riconoscersi il diritto di godere delle prestazioni previdenziali che sono state erogate;
prestazioni che, essendo indebite, devono essere restituite all' . CP_2
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese vengono compensate stante la dichiarazione in atti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 13-2-2024
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO nella persona del Dott. Giordano Avallone ha pronunciato, all'udienza del 13 febbraio 2024, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. r.g. 1636/2020
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
B. Camponsacco, n° 11 (c.f.n. ), elett.te dom.ta in Cariati, alla via F. CodiceFiscale_1
Gullo snc, presso lo studio dell'Avv. Nicola Filardo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
, CF con Controparte_1 P.IVA_1
sede centrale in Roma, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marcello Carnovale, Umberto Ferrato, Carmela Filice e Giulia Renzetti, ed elettivamente domiciliato in Castrovillari presso gli uffici dell'istituto, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Motivi della decisione
Con ricorso depositato in data 14.5.2020 conveniva in giudizio l'istituto Parte_1 nazionale di previdenza sociale impugnando il provvedimento dell' 8.4.2019, con il quale l' comunicava che le erano state erogate illegittimamente somme a titolo di indennità di CP_2
disoccupazione per la revoca della disoccupazione agricola relativa al periodo dal 01/01/2009 al 31/12/2009 per effetto di accertamenti ispettivi e conseguente cancellazione delle giornate agricole e ne chiedeva la restituzione per un totale di € 1.694,87.
Evidenziava di aver proposto ricorso amministrativo, senza esito e che, comunque,
l'accertamento ispettivo condotto sulla ditta doveva ritenersi illegittimo. CP_3
Si costituiva in giudizio l' , che contestava con varie argomentazioni la domanda CP_2 formulata dal ricorrente, ponendo in evidenza che il giudizio instaurato per l'accertamento del diritto della ricorrente alla reiscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli per l'anno 2009 si era concluso con la pronuncia n. 133/2019 emessa dalla Corte d'Appello di Catanzaro nell'ambito del giudizio recante n.r.g. 1457/2015, che aveva rigettato la domanda di reiscrizione per l'annualità 2009. La causa viene decisa all'odierna udienza, stante la natura documentale della stessa.
***
Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento.
Il procedimento indicato e recante n.r.g. 1457/2015 è stato definito con sentenza n. 133/2019 con la quale la Corte d'Appello di Catanzaro ha rigettato la domanda dell'odierna istante, confermando la cancellazione dagli elenchi.
Tale circostanza è decisiva ai fini della risoluzione della presente controversia attenente alla indebita percezione di indennità di disoccupazione sulla base delle giornate disconosciute per gli stessi anni oggetto della predetta sentenza.
Ed allora, posto che in tema di indennità di disoccupazione agricola, l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto per l'attribuzione della prestazione previdenziale, che, pertanto, non può essere riconosciuta sussistendo pronuncia che accerta la legittimità della cancellazione dagli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in contesa, la pretesa restitutoria dell' si rivela fondata. CP_2
Sul punto, pare opportuno segnalare che la Corte d'Appello di Catanzaro si è espressa negli stessi termini (sent. 620/2023), evidenziando che: “… Tanto consente di apprezzare … le conseguenze ostative che, in merito al riconoscimento del credito controverso, derivano dalla perdita, in capo all'odierna appellata, del requisito di iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli.
8. Della perdita di tale requisito non può più farsi questione, stante l'intervenuta decadenza che, con incensurata statuizione, il tribunale ha dichiarato e dalla quale – si noti – l' fa CP_2 discendere nelle conclusioni del suo atto di appello (“conseguentemente”) proprio il rigetto della domanda di prestazione.
9. La decadenza che ha precluso l'accoglimento della domanda di reiscrizione negli elenchi anagrafici agricoli comporta, invero, anche la perdita dello status di lavoratore agricolo, senza il quale non si giustifica l'ammissione dell'appellata alla provvidenza economica della cui restituzione si controverte4. Ed invero, l'iscrizione negli elenchi anagrafici agricoli:
- "è il presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo fra l'ente previdenziale e il lavoratore" (Cass. n. 42/1980);
- "costituisce il presupposto per il riconoscimento della prestazione previdenziale" (Cass. n.
15147/2007).
- "oltre a costituire elemento necessario sul piano sostanziale per conferire efficacia ai fini previdenziali alle prestazioni lavorative" (Cass. n. 4297/2003).
10. La cancellazione dagli elenchi comporta il venir meno di tale elemento costitutivo e, pertanto, osta al conseguimento della prestazione previdenziale in assenza del presupposto necessario per la costituzione del rapporto assicurativo. Alla definitività del provvedimento di cancellazione consegue, quindi, la decadenza sostanziale dal diritto alle prestazioni economiche che presuppongono lo status di lavoratore agricolo5.
11. In senso contrario non varrebbe sostenere che il giudice può disapplicare l'intervenuta cancellazione dagli elenchi agricoli allorché accerti – come ha fatto il tribunale – l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro in agricoltura, perché tale principio non contraddice
l'esigenza che della cancellazione si faccia questione, comunque, nel termine decadenziale che il tribunale ha verificato scaduto6.
D'altronde, opinare diversamente e ammettere che il giudice possa in ogni caso entrare nel merito della controversia avente ad oggetto le prestazioni economiche previdenziali che spettano agli iscritti nei ridetti elenchi, a dispetto della mancata impugnazione della cancellazione dagli stessi nel termine di legge, significherebbe ammettere che il relativo termine decadenziale possa essere sistematicamente eluso e posto sostanzialmente nel nulla.”
Tali principi, che valgono allorquando venga dichiarata la decadenza dalla domanda di reiscrizione dagli elenchi, a maggior ragione vale nel caso di accertamento della legittimità del disconoscimento delle giornate agricole lavorate con provvedimento giurisdizionale.
In sostanza, deve evidenziarsi che la mancanza del requisito dell'iscrizione negli elenchi anagrafici, impedisce che possa riconoscersi il diritto di godere delle prestazioni previdenziali che sono state erogate;
prestazioni che, essendo indebite, devono essere restituite all' . CP_2
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Le spese vengono compensate stante la dichiarazione in atti.
PQM
Il Tribunale di Castrovillari, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Spese compensate.
Castrovillari, 13-2-2024
Il Giudice
Dott. Giordano Avallone