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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/12/2025, n. 12485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12485 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
PRIMO GRADO
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 3.12.2025 il Giudice Dott. Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°2592/2025 vertente
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente dom.to in Roma, presso l'Avv. Gilberto Cerutti con C.F._1 studio in Via Boezio n.19, che lo rappresenta e difende per delega su foglio separato, trasmessa e sottoscritta digitalmente;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Cristiana per mandato generale alle liti in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: fondo di garanzia per TFR
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.1.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato continuativamente e con prestazione personale, presso il
Forno Pizzeria denominato “Pizzificio”, sito in Roma, Via Giambattista Bassani n. 19/23-B, alle dipendenze di esercente attività di laboratorio di produzione di pane, pasta e CP_2 prodotti da forno dal 5.1.2018 all'11.5.2021, esposto che con sentenza n. 10441/2022, il
Tribunale aveva dichiarato “che tra le parti è intercorso dal 26.10.2018 all'11.5.2021 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per lo svolgimento di mansioni di fornaio livello di inquadramento A/2 del CCNL Aziende di Panificazione;
condanna al CP_2 pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, su 13^ e 14^ mensilità, lavoro domenicale e differenze su TFR, esclusi gli emolumenti richiesti a titolo di straordinario, festività e permessi non goduti, della somma di euro 5.532,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo”, dedotto che erano stati espletati infruttuosamente sia esecuzione presso terzi, sia pignoramento mobiliare e che richiesta apertura di dichiarazione di liquidazione giudiziale era stata rigettata dal Tribunale di Roma, reso noto che era stata inoltrata all' domanda di intervento del Fondo di CP_1
Garanzia relativamente al T.F.R. quantificato in € 3.590,75 che veniva rigettata in data CP_
9.12.2024 così come successivo ricorso, concludeva chiedendo: “condannare l' quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo del T.F.R., per la complessiva somma lorda di € 3.590,75 (ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione, sull'importo annualmente rivalutato, dalla cessazione del rapporto in data 11.5.2021 al saldo;
ovvero, oltre interessi e rivalutazione dal 120 giorno successivo alla presentazione della domanda al saldo” vinte le spese. CP_
Si costituiva in giudizio l' argomentando con provvedimento del 9.12.24, l' CP_1 ha rigettato la suddetta domanda di intervento al Fondo di Garanzia, con la seguente CP_ motivazione: “manca documentazione prevista dalla circ. n.70/2023: certificato di passaggio in giudicato della sentenza allegata in domanda;
pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società”.
Concesso termine per il deposito di documentazione, la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come noto l'art.2 comma 5, L. n. 297/1982 statuisce che“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.”. CP_ La circolare operativa n. 70/2023 precisa che prova del credito può essere fornita dal lavoratore o tramite sentenza passata in giudicato, o decreto ingiuntivo, completo di decreto di esecutorietà di cui all'articolo 647 c.p.c., o ancora, decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'articolo 411 c.p.c., oppure con la trasmissione di verbale di conciliazione monocratica quando ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, viene dichiarato esecutivo con decreto del Giudice competente, o, infine, tramite diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all'articolo
12 del D.lgs n. 124/2004 quando acquista efficacia di titolo esecutivo. Riguardo al credito vantato nei confronti di datore di lavoro società di capitali, il lavoratore, per dar prova di aver vanamente tentato di soddisfarlo, deve esibire il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse) e, inoltre, deve dimostrare l'impossibilità o l'inutilità del pignoramento immobiliare con riferimento ai luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro...Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato quando: a)
l'ufficiale giudiziario abbia accertato l'irreperibilità del datore di lavoro all'indirizzo di residenza che risulta dai registri dell'anagrafe comunale;
b) l'ufficiale giudiziario abbia constatato, in occasione di almeno due accessi, l'assenza del debitore. Si precisa che, il secondo accesso è necessario quando vi sia possibilità di un risultato diverso rispetto al primo”
2. Nel caso di specie l' ha negato che il richiedente avesse allegato alla domanda CP_1 prova di passaggio in giudicato della sentenza e che avesse fornito prova di notifica dell'atto di precetto presso la sede legale della società.
Osserva il Tribunale che prova di non interposto appello è stata fornita con certificato depositato in data 24.1.2025 unitamente al ricorso giudiziale, certificato portante data
3.10.2024, successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (27/05/2024).
Né vi è prova che l'attestato di passaggio in giudicato fosse stato prodotto in allegato al ricorso amministrativo, tanto che anche in sede di rigetto del ricorso veniva ribadita la mancanza di tale elemento.
Con riferimento alla prova di aver tentato notifica dell'atto di precetto presso la sede legale della società, si rileva che la stessa è stata fornita solo in corso di giudizio in data 2.4.2025.
Né la difesa è stata in grado di provare, come sarebbe stato suo onere, di aver comunicato correttamente la relata di notifica in questione quale allegato alla domanda amministrativa, non essendo l'atto di precetto neppure menzionato tra gli allegati ed essendo viceversa menzionato atto di pignoramento (quello presso il terzo . CP_3
Ne consegue che, completata la documentazione necessaria all'accoglimento della domanda solo in corso di giudizio, il ricorso, in mancanza di contestazione sul quantum di diritto, dev'essere accolto con riferimento alla somma capitale, esclusi gli accessori per mancanza da parte dell' di colpevole ritardo nel versamento. CP_1
La prova fornita solo in corso di giudizio in riferimento all'esistenza del diritto di credito comporta l'integrale compensazione dei compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, condanna l' quale fondo di garanzia al versamento in favore di CP_1 [...]
di €3.590,75 a titolo di TFR;
Parte_1 rigetta nel resto il ricorso;
compensa i compensi di lite.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari
PRIMO GRADO
SEZIONE IV LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
all'udienza del 3.12.2025 il Giudice Dott. Donatella Casari ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n°2592/2025 vertente
TRA
, nato in [...] il [...], c.f. Parte_1
elettivamente dom.to in Roma, presso l'Avv. Gilberto Cerutti con C.F._1 studio in Via Boezio n.19, che lo rappresenta e difende per delega su foglio separato, trasmessa e sottoscritta digitalmente;
- RICORRENTE -
NEI CONFRONTI DI
, in persona del Controparte_1 suo Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n°29, rappresentato e difeso dall'Avv. Giordano Cristiana per mandato generale alle liti in atti;
- RESISTENTE -
Oggetto: fondo di garanzia per TFR
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24.1.2025, ritualmente notificato, l'istante in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato continuativamente e con prestazione personale, presso il
Forno Pizzeria denominato “Pizzificio”, sito in Roma, Via Giambattista Bassani n. 19/23-B, alle dipendenze di esercente attività di laboratorio di produzione di pane, pasta e CP_2 prodotti da forno dal 5.1.2018 all'11.5.2021, esposto che con sentenza n. 10441/2022, il
Tribunale aveva dichiarato “che tra le parti è intercorso dal 26.10.2018 all'11.5.2021 un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno per lo svolgimento di mansioni di fornaio livello di inquadramento A/2 del CCNL Aziende di Panificazione;
condanna al CP_2 pagamento in favore del ricorrente, a titolo di differenze retributive, su 13^ e 14^ mensilità, lavoro domenicale e differenze su TFR, esclusi gli emolumenti richiesti a titolo di straordinario, festività e permessi non goduti, della somma di euro 5.532,00 oltre interessi legali e rivalutazione dalla maturazione sino all'effettivo soddisfo”, dedotto che erano stati espletati infruttuosamente sia esecuzione presso terzi, sia pignoramento mobiliare e che richiesta apertura di dichiarazione di liquidazione giudiziale era stata rigettata dal Tribunale di Roma, reso noto che era stata inoltrata all' domanda di intervento del Fondo di CP_1
Garanzia relativamente al T.F.R. quantificato in € 3.590,75 che veniva rigettata in data CP_
9.12.2024 così come successivo ricorso, concludeva chiedendo: “condannare l' quale gestore del Fondo di Garanzia, al pagamento in favore della parte ricorrente dell'importo del T.F.R., per la complessiva somma lorda di € 3.590,75 (ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia), oltre interessi e rivalutazione, sull'importo annualmente rivalutato, dalla cessazione del rapporto in data 11.5.2021 al saldo;
ovvero, oltre interessi e rivalutazione dal 120 giorno successivo alla presentazione della domanda al saldo” vinte le spese. CP_
Si costituiva in giudizio l' argomentando con provvedimento del 9.12.24, l' CP_1 ha rigettato la suddetta domanda di intervento al Fondo di Garanzia, con la seguente CP_ motivazione: “manca documentazione prevista dalla circ. n.70/2023: certificato di passaggio in giudicato della sentenza allegata in domanda;
pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società”.
Concesso termine per il deposito di documentazione, la causa all'odierna udienza veniva discussa e decisa come da dispositivo in calce di cui veniva data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Come noto l'art.2 comma 5, L. n. 297/1982 statuisce che“Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, semprechè, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.”. CP_ La circolare operativa n. 70/2023 precisa che prova del credito può essere fornita dal lavoratore o tramite sentenza passata in giudicato, o decreto ingiuntivo, completo di decreto di esecutorietà di cui all'articolo 647 c.p.c., o ancora, decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'articolo 411 c.p.c., oppure con la trasmissione di verbale di conciliazione monocratica quando ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, viene dichiarato esecutivo con decreto del Giudice competente, o, infine, tramite diffida accertativa per crediti patrimoniali di cui all'articolo
12 del D.lgs n. 124/2004 quando acquista efficacia di titolo esecutivo. Riguardo al credito vantato nei confronti di datore di lavoro società di capitali, il lavoratore, per dar prova di aver vanamente tentato di soddisfarlo, deve esibire il verbale di pignoramento mobiliare negativo tentato presso la sede della società (legale ed operativa se diverse) e, inoltre, deve dimostrare l'impossibilità o l'inutilità del pignoramento immobiliare con riferimento ai luoghi di nascita e di residenza del datore di lavoro...Ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, al pignoramento negativo può essere equiparato quello mancato quando: a)
l'ufficiale giudiziario abbia accertato l'irreperibilità del datore di lavoro all'indirizzo di residenza che risulta dai registri dell'anagrafe comunale;
b) l'ufficiale giudiziario abbia constatato, in occasione di almeno due accessi, l'assenza del debitore. Si precisa che, il secondo accesso è necessario quando vi sia possibilità di un risultato diverso rispetto al primo”
2. Nel caso di specie l' ha negato che il richiedente avesse allegato alla domanda CP_1 prova di passaggio in giudicato della sentenza e che avesse fornito prova di notifica dell'atto di precetto presso la sede legale della società.
Osserva il Tribunale che prova di non interposto appello è stata fornita con certificato depositato in data 24.1.2025 unitamente al ricorso giudiziale, certificato portante data
3.10.2024, successiva a quella di presentazione della domanda amministrativa (27/05/2024).
Né vi è prova che l'attestato di passaggio in giudicato fosse stato prodotto in allegato al ricorso amministrativo, tanto che anche in sede di rigetto del ricorso veniva ribadita la mancanza di tale elemento.
Con riferimento alla prova di aver tentato notifica dell'atto di precetto presso la sede legale della società, si rileva che la stessa è stata fornita solo in corso di giudizio in data 2.4.2025.
Né la difesa è stata in grado di provare, come sarebbe stato suo onere, di aver comunicato correttamente la relata di notifica in questione quale allegato alla domanda amministrativa, non essendo l'atto di precetto neppure menzionato tra gli allegati ed essendo viceversa menzionato atto di pignoramento (quello presso il terzo . CP_3
Ne consegue che, completata la documentazione necessaria all'accoglimento della domanda solo in corso di giudizio, il ricorso, in mancanza di contestazione sul quantum di diritto, dev'essere accolto con riferimento alla somma capitale, esclusi gli accessori per mancanza da parte dell' di colpevole ritardo nel versamento. CP_1
La prova fornita solo in corso di giudizio in riferimento all'esistenza del diritto di credito comporta l'integrale compensazione dei compensi di lite.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa, condanna l' quale fondo di garanzia al versamento in favore di CP_1 [...]
di €3.590,75 a titolo di TFR;
Parte_1 rigetta nel resto il ricorso;
compensa i compensi di lite.
Roma, il 3.12.2025 Il Giudice
dott.ssa Donatella Casari