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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 02/12/2025, n. 1457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1457 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr.ssa Maria Ilaria ROMANO Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1794 R.G. dell'anno 2022 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Gloria Calenda, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
ricorrente
E
(c.f. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Giacomo Controparte_1 C.F._2
BU e LE CA, giusta procura in atti;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 6.12.2024 da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
con ricorso depositato in data 2 maggio 2022, adiva questo Tribunale chiedendo Parte_1 la separazione dal marito , con il quale si era unita in matrimonio celebrato con Controparte_1 rito concordatario in Moiano, in data 11 gennaio 1998, dal quale erano nati i tre figli (nato il Per_1
13.7.1998), (nato il [...]) e (nata il [...]). Persona_2 Per_3
1 Il ricorrente chiedeva al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del resistente per i suoi gravi comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, la cui inosservanza aveva cagionato l'irreversibile crisi dell'unione coniugale e la definitiva cessazione della convivenza.
In particolare la ricorrente deduceva che, durante la vita matrimoniale, il aveva sempre CP_1 avuto comportamenti violenti e aggressivi nei suoi confronti, alterandosi anche per futili motivi e reagendo, durante i litigi, con ira, insulti ed offese sino a scagliarle contro qualunque oggetto a portata di mano;
che tali comportamenti erano avvenuti anche in presenza dei figli minori;
che nel
2014 aveva promosso giudizio di separazione giudiziale, poi abbandonato poiché il si era CP_1 impegnato a collaborare e rispettarla;
che, purtroppo, nonostante i suoi tentativi di mantenere unita la famiglia, il marito aveva perseverato nella condotta violenta ed offensiva, addirittura mostrandosi contrario a che la moglie frequentasse la propria famiglia di origine nonché parenti ed amici, con il preciso intento di isolare la e i figli. Pt_1
La ricorrente deduceva che il comportamento violento del aveva raggiunto l'apice in data CP_1
7.11.2021 quando, alla presenza dei figli ed , durante il pranzo, il marito l'aveva Per_1 Per_3 insultata e minacciata di morte e, dopo aver rovesciato a terra i piatti, le aveva puntato un pugno contro il viso, l'aveva colpita sulla schiena e sul braccio con un pezzo di legno ed, infine, le aveva impedito di allontanarsi da casa.
La ricorrente asseriva che dopo quest'episodio, lo stesso giorno, il si era allontanato da CP_1 casa con la sua autovettura;
che il giorno seguente ella si era recata al Presidio della Guardia
Medica di Moiano ove le venivano diagnosticate lesioni personali.
La deduceva che, dopo tale episodio, il marito aveva iniziato a perseguitarla con continue Pt_1 minacce e addirittura aveva impedito a lei e ai figli di accedere nell'abitazione familiare, senza il suo permesso, così da creare uno stato di paura anche nella prole;
che per tale ragione, era stata costretta a lasciare la casa familiare al fine di preservare l'incolumità fisica e psicologica propria e dei tre figli.
La ricorrente evidenziava altresì che, in data 13 aprile 2022, il G.I.P. del Tribunale di Benevento aveva ordinato al MA l'allontanamento dalla casa familiare ed il divieto di avvicinarsi alla e ai luoghi dalla stessa frequentati quali il domicilio e il luogo di lavoro (nello specifico Pt_1
l'Ospedale Cristo Re in Roma ove la presta servizio come infermiera professionale). Pt_1
La ricorrente nel presente giudizio chiedeva anche l'assegnazione in proprio favore della casa coniugale, di sua proprietà, che avrebbe abitato unitamente ai figli;
di disporre l'affido esclusivo a
2 sé della figlia minore , stante la condotta pregiudizievole del padre;
di disporre visite in Per_3 modalità protetta tra la figlia minore ed il padre.
La ricorrente chiedeva, infine, di porre a carico del resistente un assegno mensile di € 800,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT per il mantenimento dei tre figli, di cui € 400,00 per la figlia minore ed altri € 200,00 cadauno per i figli e maggiorenni non Per_3 Per_1 Persona_2 economicamente autosufficienti in quanto studenti, oltre al 50% delle spese straordinarie, con vittoria di spese processuali.
In via istruttoria la chiedeva che il Tribunale disponesse accertamenti tramite la Guardia di Pt_1
Finanza in merito alla posizione reddituale e patrimoniale del . CP_1
Nella fase presidenziale si costituiva il quale deduceva che la crisi coniugale era Controparte_1 stata determinata dal fatto che, da tempo, la viveva a Roma, ove svolgeva attività lavorativa, e Pt_1 dall'anno 2005 si era disinteressata completamente del marito tanto da tornare a casa in Moiano solo per qualche giorno al mese.
Il resistente si doleva che la aveva rifiutato qualsiasi opportunità di trasferimento a Benevento Pt_1
o AS e che sia la moglie sia i figli, di fatto, lo avevano sempre disprezzato.
Sosteneva di non avere mai maltrattato i figli, di essere stato licenziato nel 2019 e, da allora, di essersi occupato della coltivazione di un terreno, così da soddisfare le esigenze primarie della famiglia.
Il , quindi, contestava specificamente la domanda di addebito della separazione avanzata CP_1 dalla di cui chiedeva il rigetto;
aderiva alla pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Pt_1 chiedeva l'affido condiviso della figlia con disciplina del suo diritto di visita, Per_3
l'assegnazione della casa familiare in proprio favore e di prevedere un assegno minimo a suo carico solo per il mantenimento della figlia minore, nulla invece per i due figli maggiorenni.
All'udienza del 22 giugno 2022 le parti comparivano dinanzi al Presidente.
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza, il Presidente disponeva l'acquisizione di informazioni dai Servizi Sociali del Comune di Moiano sulle condizioni di vita e sullo stato in cui si trovava la figlia minore , nonché sulla idoneità genitoriali delle parti e sulle loro relazioni Per_3 con il minore.
Nella fase presidenziale, all'udienza del 19.10.2022, si procedeva anche all'ascolto della minore
Persona_4
Alla successiva udienza del 16.11.2022, celebrata con le modalità della trattazione scritta, il
Presidente adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 c.p.c. con i quali:
3 1. si autorizzavano i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;
2. si affidava la figlia minore alla madre ex art. 337 quater CC; Per_3
3. nulla si disponeva allo stato in ordine al calendario di visite del padre con la predetta figlia;
4. si assegnava il godimento della casa familiare sita in Moiano alla Via Nuova Ponte San Nicola n.
39 alla;
Pt_1
5. si poneva a carico di l'obbligo di corrispondere a titolo di concorso al Controparte_1 mantenimento della figlia minore e dei due figli maggiorenni, non economicamente autosufficienti, un assegno di complessivi Euro 250,00 (Euro 100,00 ciascuno per ed , ed Euro Per_1 Per_3
50,00 per , da versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese Persona_2 Pt_1 di giugno 2022, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat;
6. si poneva a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 70% la madre e del 30% il padre, alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa da sostenere per i predetti figli, previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale.
Il Presidente, quindi, fissava l'udienza di comparizione innanzi al Giudice Istruttore e le parti depositavano le memorie integrative.
Nella memoria integrativa la ribadiva le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo e Pt_1 avanzata altresì domanda di condanna del al risarcimento di tutti i danni patiti, quantificati CP_1 nella misura di € 10.000,00, essendo accertata la gravità del comportamento lesivo tenuto dal resistente e lo stato di soggezione psico-fisica a cui lo stesso l'aveva portata perché vittima di ripetuti atti diretti a lederne l'integrità fisica e morale.
Nella fase di merito, dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., il Giudice Istruttore su richiesta della parte ricorrente rimetteva gli atti al Collegio per la decisione non definitiva sulla separazione.
Il Tribunale con sentenza non definitiva n. 1918/2023 ha pronunciato la separazione dei coniugi.
La causa è stata rimessa sul ruolo con separata ordinanza per la prosecuzione del processo in ordine alla domanda di addebito della separazione, all'affido della figlia minore , Per_3 all'assegnazione della casa familiare e alle questioni economiche concernenti il mantenimento dei figli delle parti.
Successivamente all'espletamento dell'attività istruttoria che si è svolta con l'escussione dei testi ed indagini della Guardia di Finanza sulle condizioni reddituali e patrimoniali di , la Controparte_1 causa è stata riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
4
1. L' addebito della separazione.
La domanda di addebito è stata avanzata dalla parte ricorrente. In merito occorre premettere che, ai sensi dell'art. 151 c.c., il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
Tuttavia, è ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Affinché possa essere accolta la domanda di cui si discute occorre, dunque, la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
La pronuncia di addebito, secondo la S.C., non può essere basata sul mero comportamento denunciato;
infatti: «ai fini dell'addebitabilià della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862;
Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n.
12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Dunque, per poter addebitare la separazione al “coniuge trasgressore”, è necessario che la crisi dell'unione coniugale sia riconducibile, secondo un nesso di causa-effetto, alla violazione di uno degli obblighi di cui all'art.143 c.c., mentre è irrilevante, ai fini dell'addebito, il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di preesistente intollerabilità della convivenza e, quindi, allorchè la crisi coniugale è ormai irreversibile.
Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto che il marito, durante la vita matrimoniale, aveva sempre assunto un atteggiamento contrario ai doveri del matrimonio, con un comportamento prevaricatore e sempre più aggressivo e violento che, come articolato nella memoria integrativa, aveva portato alla disgregazione dell'unione familiare;
che tali comportamenti si erano acuiti quando, nell'anno 2005, ella era stata assunta dall'Ospedale “Cristo Re” in Roma, con qualifica di infermiera professionale,
e pertanto viaggiava come “pendolare” tra Roma e Moiano;
che la situazione non migliorava
5 nemmeno dopo la nascita nell'anno 2010 della terzogenita tanto che, già nell'anno 2014, Per_3 ella aveva intrapreso giudizio di separazione, poi abbandonato a seguito di una riconciliazione. evidenziava che, nonostante il proprio impegno per tenere unita la famiglia, il Parte_1 rapporto tra i coniugi era degenerato, di giorno in giorno, poiché non controllava Controparte_1 più gli insulti e le minacce che quotidianamente le rivolgeva con frasi del tipo: “…sei una stronza, merda umana, ti ammazzo, anche se vado in galera ti giuro che ti ammazzo…stai attenta a quello che fai perché vengo in ospedale e ti faccio radiare dal posto di lavoro…sei una stupida se credi che chiuderti dentro una stanza io non ti posso ammazzare perché tanto sfondo la porta ….”; deduceva che in questo contesto di vita familiare si era verificato il grave episodio del 07.11.2021 allorquando , in presenza dei figli ed (all'epoca di anni 11), per Controparte_1 Per_1 Per_3 un futile motivo aveva iniziato ad insultarla e minacciarla e, con fare intimidatorio, le aveva prima puntato il pugno contro il viso e poi, in preda all'ira, si era avventato contro di lei e l'aveva colpita sulla schiena e sul braccio sinistro con un pezzo di legno appuntito, prelevato dalla cassetta della legna da ardere;
che in tale frangente il figlio maggiore si era frapposto tra i due genitori e, Per_1 nel tentativo di contenere la furia del padre, gli aveva lanciato contro tutto ciò che si trovava sul tavolo;
che il successivo 18 novembre 2021 ella aveva sporto denuncia nei confronti del marito;
che da quel momento il aveva iniziato “una vera e propria persecuzione, assumendo CP_1 comportamenti finalizzati alla sopraffazione psicologica della ricorrente e ad alterare la relazione familiare”, tanto è vero che era stata costretta a chiedere ospitalità alla sorella per sé e per i figli. riferiva che, da quel giorno, i tre figli si erano rifiutati di incontrare e sentire il Parte_1 padre perché costretti, per anni, ad essere spettatori passivi del comportamento violento del papà.
Tanto premesso, il Collegio osserva che dalle risultanze processuali è emersa la prova dei fatti dedotti dalla ricorrente a sostegno della domanda di addebito della separazione.
Il testimone , figlio delle parti in causa escusso all'udienza del 18.10.2023, Testimone_1 ha riferito che la violenza del padre “era in prevalenza verbale e qualche volta fisica nei confronti di nostra madre. Minacciava di picchiarci.
Il teste riferiva testualmente: “Ricordo che talvolta mio padre diceva a mia madre “ti spezzo le gambe”,, non apprezzava i sacrifici di mia madre la quale tornava a Moiano ogni 2/3 giorni nonostante lavorasse a Roma e per me questo atteggiamento era già un'offesa. Qualche volta l'ha insultata con parole volgari che però non ricordo specificamente. Mio padre aveva questo atteggiamento durante litigi e discussioni con mia madre” …“ mio padre usava violenza verbale e proferiva minacce nei confronti di noi figli molto spesso quando c'erano delle discussioni.”
6 Particolarmente rilevanti sono le dichiarazioni del teste , figlio delle parti, il quale Testimone_2 all'udienza del 18.10.2023, in merito all'episodio del 7.11.2021, ha confermato la circostanza che, mentre si iniziava a pranzare, suo padre per un futile motivo aveva iniziato ad insultare e minacciare sua madre. Il teste ha riferito: “il litigio ci fu mentre i nostri genitori discutevano della organizzazione della raccolta delle olive. Ricordo che mia madre era stanca perché era tornata da poco da Roma e, pertanto, chiese a mio padre di rinviare la discussione ad un altro momento anche perché stavamo pranzando. Di fronte alla richiesta di mia madre, mio padre si alzò e si avvicinò in maniera minacciosa a mia madre. A questo punto mia madre chiese a mio padre di calmarsi e di rimettersi seduto a tavola, ma a questo punto mio padre insultò mia madre proferendo le seguenti parole “ mi fai schifo sei una merda”. Mia madre innervosita rispose a tono con frasi simili. Io intanto avevo cominciato a registrare un audio;
mio padre sbattè un piatto sul tavolo frantumandolo. Preciso che mentre i miei genitori si insultavano, mio padre puntò un pugno al viso di mia madre.. in quel frangente mio padre parlando in dialetto proferì delle parole con le quali voleva intendere che le avrebbe sfondato la testa”; “quando il piatto si frantumò in pezzi mia sorella cominciò a piangere. Mia madre si accertò che non si fosse fatta male. Per_3 Per_3
Mia mamma si innervosì rimproverandolo per il solito atteggiamento violento e disse che avrebbe chiamato i carabinieri. A quanto punto mentre mia madre era in piedi perché voleva prendere il cellulare o comunque uscire di casa, mio padre la inseguì, la spinse contro il bracciolo della poltrona e la colpì più volte con un bastone di legno sulla schiena.”; “nell'agitazione del momento, sapendo che non avrei potuto bloccare fisicamente mio padre, cominciai a lanciargli contro il piatto con la pasta, la grattugia del formaggio e il pane imbustato. Lo colpii solo con il pane. Feci ciò per tentare di bloccarlo. A quel punto mio padre minacciò di morte sia me, sia mia madre dicendo che non gli importava di dover fare anni in carcere. Mio padre disse a mia madre “te ne levo.”
Il teste ha altresì riferito quanto segue: “la violenza verbale di mio padre era una Testimone_2 costante nei riguardi di tutti noi familiari. Ogni qualvolta mia madre tornava da Roma dopo i turni di servizio, fra i nostri genitori c'erano accesi litigi. Ricordo che durante questi litigi è accaduto più volte che in mia presenza mio padre ha sbattuto mia madre in un angolo del muro oppure sul letto trattenendola. Mia madre in questa situazione chiamava me in aiuto e io cercavo di separarli.
Ciò avveniva molto spesso anche ogni 2/3 mesi. Invece la violenza verbale di mio padre era una costante”. “Quando eravamo più piccoli, a volte mio padre batteva noi figli con la cintura dei pantaloni. Ci ha dato schiaffi o calci. Man mano che siamo cresciuti, questi comportamenti nei confronti di noi figli si sono diradati perché noi ragazzi “avevamo imparato” ad evitare conflitti e
7 a non farlo innervosire. Ricordo in particolare un episodio. Frequentavo all'epoca il 4 o 5 anno del liceo, se ben ricordo era l'anno 2016, mio padre non tollerava che io mi chiudessi a chiave in camera e una volta tolse la porta dai cardini e rimosse la maniglia. Poi rimise a posto la porta ma senza la maniglia. Io mi arrabbiai e mio padre mi prese a schiaffi.” “in quella occasione mio padre mi procurò una piccola ecchimosi vicino all'occhio……. Riguardo all'episodio del 7.11.2021 preciso che mio padre, dopo che io gli lanciai gli oggetti contro, smise di picchiare mia madre la quale a quel punto prese il suo cellulare. A questo punto mio padre vedendo il cellulare nelle mani di mia madre, minacciò di romperlo. Dopo mio padre andò via di casa e io soccorsi mia madre.
Ricordo bene che mia madre aveva vicino ad una delle spalle delle escoriazioni e anche un po' di sangue. Ricordo che sulle spalle di mia madre si formò un livido.”
Il grave episodio di aggressione del in danno della moglie, commesso nel novembre 2021, CP_1
è stato confermato dalla teste , sorella della ricorrente, la quale ha riferito: “sentimmo Tes_3 dei rumori che provenivano dal piano superiore dove abitava mia sorella e la sua famiglia. Ad un certo punto mio IP bussò alla porta della mia abitazione. Aprii la porta e mio IP mi Per_1 chiese se avevo la pomata Lasonil, e mi chiese di salire a casa sua. Salendo le scale sentii piangere sia mia sorella, sia mia IP. Preciso che la porta della casa di mia sorella era aperta. Giunta davanti alla porta, subito vidi che c'era sugo a terra e cocci rotti. Vidi un pezzo di legno vicino al camino. Subito chiesi cosa fosse successo, e mia sorella mi disse che il marito l'aveva picchiata con un pezzo di legno. Mia IP piangendo mi disse che il padre mentre picchiava la madre
“sembrava un animale”. In casa c'era anche il figlio , l'altro figlio non era Per_1 Persona_2 in casa”
La teste ha dichiarato, inoltre, di ricordare che in tale occasione mise del ghiaccio sulla Tes_3 schiena della sorella e poi del Lasonil;
che sua sorella le riferì di essere Parte_1 Parte_1 stata colpita dal marito con un bastone;
di ricordare che la IP, terrorizzata, le aveva riferito che il padre aveva detto che avrebbe potuto sfondare la porta se loro si fossero chiusi dentro casa a chiave;
che per tale motivo, quella stessa sera e per alcuni giorni, sua sorella e i nipoti Parte_1
e dormirono a casa sua. Per_3 CP_2
Il teste , coniuge di , ha confermato l'episodio del 7.11.2021 e ha riferito Testimone_4 Tes_3 che, pur non avendo assistito ad episodi in cui aveva aggredito fisicamente la Controparte_1 moglie, tuttavia più volte, abitando al piano di sotto dell'abitazione della ricorrente, aveva sentito che il era violento verbalmente sia con la moglie che con i figli e che, in occasione CP_1 dell'aggressione innanzi riferita del 7.11.2021, egli sentì un forte rumore di un oggetto che cadeva a terra, e subito dopo le urla della cognata Parte_1
8 Dagli atti di causa risulta che il procedimento penale a carico di per i delitti di Controparte_1 maltrattamento in famiglia e lesioni personali, commessi in occasione dell'aggressione del
7.11.2021, è stato definito con la sentenza di applicazione della pena n. 224/2022 emessa dal
Tribunale di Benevento il 22.11.2022.
Si osserva che riguardo alla violenza in costanza di matrimonio, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole – quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse- non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale” (così Cass. Ord.
7388/2017).
In conclusione la domanda di addebito della separazione merita accoglimento.
-l'affido della figlia minore . Per_3
La ricorrente ha dedotto che la violenza assistita patita dalla minore costituisce elemento Per_3 idoneo per disporre l'affido esclusivo della minore alla madre.
si è opposto e ha chiesto l'affido condiviso. Controparte_1
Con i provvedimenti temporanei ed urgenti pronunciati con l'ordinanza presidenziale del
16.11.2022, la minore è stata affidata in via esclusiva alla madre ai sensi Persona_4 dell'art. 337 quater c.c. e nulla è stato stabilito in ordine al calendario di visite del padre con la figlia minore.
Nell'ordinanza del 16.11.2022 è stato evidenziato che, in sede di ascolto, la minore
[...]
aveva detto, tra l'altro, che “…con papà non mi vedo proprio, non voglio (….) io non mi Per_4 voglio incontrare con papà perché ho paura: ho visto come ha trattato mamma e qualche volta lo ha fatto anche con me;
con mamma litigava, qualche volta ha pure alzato le mani addosso;
l'ultima volta che ha alzato le mani su mamma risale a novembre scorso;
io ho detto di smetterla ma lui non mi ha dato retta;
qualche volta trattava male anche me (….) mia mamma mi invoglia ad avere rapporti con papà, mi dice che se ne ho voglia lo devo vedere (….) non vorrei vedere papà in presenza dei servizi sociali…”
Il Tribunale osserva che l'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.c., comporta l'esercizio della potestà genitoriale da parte di entrambi i genitori e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza. Alla regola dell'affidamento condiviso, costituisce
9 eccezione la soluzione dell'affidamento esclusivo: all'affidamento condiviso può infatti derogarsi solo ove esso risulti "contrario all'interesse del minore" ai sensi dell'art. 337 quater comma 1 c.c..
Non essendo state tipizzate le circostanze ostative all'affidamento condiviso, la loro individuazione
è rimessa alla decisione del Giudice. Di conseguenza, perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o, comunque, tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, con la conseguenza che l'esclusione della modalità dell'affidamento condiviso dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento.
Così delineato il quadro normativo di riferimento deve ritenersi che l'unico elemento che può indurre all'affido “esclusivo” possa e debba riferirsi esclusivamente all'eventuale pregiudizio che i figli subirebbero da un affido condiviso. Qualora, infatti, non si accerti che l'affido ad uno dei due genitori determini un pregiudizio al figlio, dovrà necessariamente disporsi l'affido congiunto, per far sì che i conflitti infragenitoriali non possano influire negativamente sulla prole.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione dell'eventuale pregiudizio (in astratto) del minore in rapporto all'affido condiviso dovrà necessariamente prendere in considerazione il rapporto diretto genitore/figlio, e solo qualora questo rapporto diretto rechi pregiudizio al minore, solo in tal caso, si dovrà negare l'affido a quel genitore, comprimendogli il suo diritto/dovere/potestà, in favore dell'altro.
Il Tribunale ritiene che una specifica controindicazione all'affidamento condiviso del minore sono, senza dubbio, le carenze del genitore ad assolvere al proprio ruolo e le difficoltà relazionali con i figli minori, come dimostrato nel caso di specie alla luce delle suddette risultanze processuali. In particolare, sono riconosciuti indici di inadeguatezza genitoriale il fatto che un genitore si renda responsabile, come nel caso di specie, di comportamenti violenti e intemperanti, anche se non sanzionati penalmente, alla presenza dei figli anche minori d'età. Tali comportamenti giustificano l'affidamento del minore esclusivo a un solo genitore per proteggerlo da un ambiente deteriorato e garantire il suo interesse morale e materiale.
Nel caso di specie, lo stato di paura, di timore e di rifiuto verso la figura paterna in cui si trova la minore, come è emerso in sede di ascolto, è senza dubbio ricollegabile al grave episodio di violenza
10 assistita avvenuto a novembre 2021, a seguito del quale vi è stato il definitivo allontanamento del padre dalla casa familiare.
Inoltre, le modalità in cui il padre ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di cura verso la prole, di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, devono essere valutate laddove si discute delle capacità genitoriali.
Nel caso di specie il ha dimostrato gravi carenze genitoriali. CP_1
Va evidenziato che dalle risultanze processuali è emersa la prova che, già durante la convivenza matrimoniale, il non si prendeva cura adeguatamente della figlia minore anche nei giorni CP_1 in cui la madre era a Roma per motivi di lavoro.
Ed invero la teste ha riferito che sua IP stava sempre con lei quando sua Tes_3 Per_3 sorella era a Roma per lavoro ed in particolare ha dichiarato: “ , Parte_1 Controparte_1 quando la moglie era fuori per lavoro, non si prendeva cura della figlia, la lasciava sempre sola, e quindi stava sempre con me. All'epoca la bambina era piccola. Frequentava l'asilo e poi Per_3 la scuola elementare. Spesso sono andata io a scuola di mia IP , quando mia sorella Per_3 era fuori, per i colloqui o per firmare le pagelle. Facevo questo anche per e . Persona_2 Per_1
diceva sempre che era impegnato e diceva sempre ai figli di fare andare la zia a Controparte_1 scuola.”
Anche il teste (cognato di ha confermato che quando la cognata Tes_4 Parte_1 era fuori per motivi di lavoro, la IP si tratteneva a casa sua e che sua Parte_1 Per_3 cognata aveva delegato la sorella per partecipare ai colloqui scolastici o per altri Tes_3 adempimenti;
che il non era stato mai interessato ai figli, ed anzi preferiva che Controparte_1 altri se ne occupassero;
che la piccola quando la madre era fuori preferiva stare dagli zii Per_3 anzicchè con il padre.
Tutti i testi escussi hanno riferito che il aveva l'abitudine di aggredire verbalmente la CP_1 moglie alla presenza dei figli.
Tali elementi evidenziano gravi carenze genitoriali del padre, per cui il Collegio ritiene che l'affido della minore ad entrambi i genitori è pregiudizievole per la minore. Persona_4
In conclusione, sussistono i presupposti per l'affido esclusivo della minore alla Persona_4 madre la quale ha dimostrato, come relazionato dai servizi sociali, di avere una Parte_1 personalità adeguata a svolgere il compito di genitore con affetto, dedizione e costanza.
11 La minore al colloquio tenuto con i servizi Sociali nel settembre 2022 ha riferito di vivere un periodo di tranquillità e di non volere parlare degli avvenimenti che hanno portato alla separazione dei genitori.
Il Collegio, in particolare, ritiene necessario che la minore sia affidato in via esclusiva alla madre nelle forme del c.d. affido esclusivo rafforzato.
Si premette che il cd. affidamento monogenitoriale o esclusivo, costituendo la via residuale individuata dalla legge per l'esercizio della responsabilità genitoriale, non è, tuttavia, scevro di complicazioni pratiche.
La norma dell'art. 337 quater c.c. ha espressamente fatto salva una gestione condivisa della responsabilità tra i due genitori, quando si tratti di assumere nei confronti dei figli “le decisioni di maggiore interesse” riguardanti, ad esempio, la salute, l'istruzione o l'educazione di quest'ultimi, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Potrebbe, pertanto, accadere che l'affidamento esclusivo non è sufficiente a rimuovere gli ostacoli pratici del dover assumere per il genitore affidatario alcune decisioni di particolare rilevanza nell'interesse dei figli, in ragione del fatto che l'altro genitore è distante, è di fatto irreperibile, oppure è assente e non s'interessa concretamente della vita della prole, proprio come nel caso di specie.
Proprio per scongiurare il rischio che il genitore affidatario esclusivo si trovi nella difficoltà di non poter assumere da solo decisioni di particolare rilevanza nell'interesse dei figli minori, la giurisprudenza ha elaborato il c.d. affidamento esclusivo rafforzato dei figli al genitore affidatario e collocatario, in forza di un'interpretazione estensiva della proposizione “Salvo che non sia diversamente stabilito”, contenuta nel terzo comma dell'art. 337 quater c.c.
La norma riconosce al Giudice di decidere “diversamente”, affidando in modalità “super- esclusiva”
i figli al richiedente. In tal caso anche le decisioni di maggiore interesse riguardanti la prole potranno essere assunte dall'unico genitore affidatario, anche in disaccordo con l'altro.
L'altro genitore, per contro, viene, in quest'ultima ipotesi, relegato al ruolo di mero “osservatore”, nel senso che a lui è solamente attribuita la facoltà, in qualsiasi momento, di segnalare scelte dell'altro genitore che ritenga inappropriate o dannose, indicandole al Giudice e magari richiedendo una nuova modifica al regime di affidamento.
Nella situazione attuale, va evidenziato che , ormai da anni, non assolve di fatto ad Controparte_1 alcuno dei doveri genitoriali. Tra i due genitori, stante i pessimi rapporti, vi è un'oggettiva impossibilità di comunicazione per le scelte da assumere nell'interesse della figlia.
Tali elementi giustificano, al fine di meglio tutelare l'interesse della minore, il riconoscimento dell'affido nelle forme del c.d. affido super esclusivo o rafforzato alla madre, essendo necessario
12 evitare, nell'interesse superiore del minore, che per questioni fondamentali, quali quelle medico- sanitarie o quelle sull'istruzione, si trovi nell'impossibilità di rappresentare e Parte_1 tutelare adeguatamente gli interessi della figlia . Per_3
Pertanto, quale genitore affidatario esclusivo, potrà assumere le decisioni di Parte_1 maggiore interesse per la figlia , anche concernenti la salute, l'istruzione, l'educazione e Per_3 la residenza, senza alcuna autorizzazione preventiva e/o assenso dell'altro genitore.
Conseguentemente la minore deve essere collocata presso la madre. Persona_4
Quanto alle modalità di frequentazione del con la figlia minore (oggi di anni 15) CP_1 Per_3 il Collegio osserva che deve essere assicurato, nell'interesse superiore della minore, un graduale recupero del rapporto padre-figlia, allo stato oggi interrotto.
Le difficoltà nel rapporto padre-figlia, derivanti dal timore nutrito dalla minore verso padre, inducono a prevedere che gli incontri di con la figlia debbano avvenire Controparte_1 Per_3 con modalità protette, e cioè presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Moiano (come richiesto anche dalla ricorrente) previa intesa e con l'assistenza di personale dei medesimi Servizi
Sociali, almeno un giorno a settimana.
La madre o un suo familiare, avrà cura di ivi accompagnare la minore e Parte_1 riprenderla all'esito della visita.
I Servizi Sociali provvederanno altresì ad introdurre un percorso di sostegno psicologico della minore, con la fissazione, in una prima fase, di incontri periodici solo con la ragazza e poi, gradualmente, di incontri del padre con la figlia.
Si tratta di modalità di frequentazione che potranno essere riviste e, se del caso, implementate, all'esito di quanto eventualmente emergerà durante la vigilanza esercitata dal Giudice tutelare ai sensi dell'art. 337 c.c.
Pertanto, deve disporsi la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza nell'esercizio del suo potere di vigilanza ex art. 337 c.c.
L'assegnazione della casa familiare.
Si osserva che l'art. 337 sexies c.c. dispone che il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell'interesse dei figli conviventi, anche se maggiorenni ma non autosufficienti.
L'assegnazione della casa coniugale è, quindi, subordinata alla presenza di figli minori o maggiorenni economicamente non autosufficienti che siano conviventi con il genitore richiedente l'assegnazione e risponde all'esigenza di conservare l'habitat domestico, quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si manifesta la vita familiare.
13 Nel caso di specie, atteso che la ricorrente è rimasta a vivere nella casa familiare sita in Moiano con la figlia minore e con il figlio maggiorenne , studente universitario, il godimento Per_3 Per_1 di tale abitazione va assegnato a Parte_1
Pertanto va rigetta la domanda di assegnazione di tale abitazione avanzata da nella Controparte_1 comparsa di costituzione.
Il mantenimento dei figli.
Si premette che con l'ordinanza presidenziale ha disposto a carico di , a titolo di Controparte_1 concorso al mantenimento della figlia minore e dei figli maggiorenni, un assegno di complessivi
Euro 250,00 (Euro 100,00 ciascuno per ed , ed Euro 50,00 per . Per_1 Per_3 Persona_2
Va evidenziato che, in corso di causa, con ordinanza pronunciata all'esito dell'udienza del
15.11.2023, è stato revocato l'assegno dovuto per il mantenimento del figlio maggiorenne
[...]
atteso che, come dedotto da entrambe le parti, quest'ultimo svolge regolare attività Testimone_1 lavorativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per cui ormai è economicamente autonomo.
Pertanto, attualmente è obbligato a versare alla un assegno complessivo di € Controparte_1 Pt_1
200,00 per il mantenimento del figlio maggiorenne e della figlia minore (€ Per_1 Per_3
100,00 per ciascuno), oltre al 30 % delle spese straordinarie.
Con ordinanza pronunciata all'udienza del 18 gennaio 2023 è stato disposto che l'assegno unico universale erogato dall' sia versato per intero in favore di in quanto CP_3 Parte_1 affidataria esclusiva della figlia minore . Per_3
In sede di precisazione delle conclusioni la ha chiesto di porre a carico del resistente un Pt_1 assegno di € 400,00 per la figlia minore e di € 200,00 per il figlio maggiorenne . Nulla ha Per_1 chiesto per il figlio Persona_2
Il ha chiesto di fissare un “assegno minimo” per il mantenimento della figlia minore CP_1
, stante le sue scarse risorse economiche, e di revocare ogni assegno per il mantenimento Per_3 del figlio maggiorenne (attualmente di ani 27), studente universitario, che svolge lavori Per_1 occasionali.
Il Collegio, in merito al mantenimento del figlio maggiorenne , osserva che l'obbligo dei Per_1 genitori di concorrere al mantenimento dei figli, a norma degli artt. 147 e 148 cc., non cessa ipso facto con il raggiungimento della maggiore età da parte di questi ultimi, ma perdura, in linea di principio, finchè essi non abbiano raggiunto una propria indipendenza economica. Invero, come sostenuto dalla giurisprudenza, il diritto del figlio si giustifica all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, tenendo conto delle sue
14 capacità, inclinazioni ed aspirazioni, posto che la funzione educativa del mantenimento è nozione idonea a circoscrivere la portata dell'obbligo di mantenimento, sia in termini di contenuto, sia di durata, avendo riguardo al tempo occorrente e mediamente necessario per il suo inserimento nella società.
Si osserva, inoltre, che il giudice del merito è tenuto a valutare caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere di detto obbligo, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni (cfr. da ultimo Cass. n. 358/23).
Tanto premesso si osserva che è pacifico che è uno studente universitario. Testimone_2
All'udienza del 18.10.2023, nel corso della sua escussione testimoniale, ha Testimone_2 dichiarato di frequentare l'università a Roma e di svolgere “da poco tempo” un lavoro part-time.
Orbene, si ritiene che, nel caso di specie, non è venuto meno l'obbligo dei genitori di contribuire al mantenimento del figlio maggiorenne di anni 27 il quale, durante la sua escussione Per_1 testimoniale, ha dichiarato di frequentare l'università. Non risulta che egli abbia terminato il ciclo di studi universitari.
Si precisa che il nulla ha dedotto in merito e si è limitato a sostenere che egli non deve CP_1 nulla per il mantenimento del figlio poiché questi è in grado di lavorare Per_1
Il Tribunale ritiene che considerata la giovane età del ragazzo e il suo impegno per acquisire adeguate competenze professionali, il padre è ancora obbligato a contribuire al mantenimento di per il tempo necessario a terminare gli studi e ad inserirsi nel mondo del lavoro. Per_1
Si osserva che lo svolgimento di un lavoro saltuario part-time non è indice del raggiungimento di una piena autosufficienza economica.
Ciò premesso si osserva che il parametro di riferimento, ai fini della determinazione dell'importo dovuto per il mantenimento dei figli, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun genitore, così dovendosi valorizzare le potenzialità reddituali. Secondo la giurisprudenza di legittimità anche la disagiata condizione economica o lo stato di disoccupazione dell'obbligato non fa venir meno il dovere del genitore di provvedere al mantenimento del figlio, giacchè incombe pur sempre sul soggetto obbligato l'onere di allegare e provare idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere al primario dovere di contribuire al mantenimento e
15 l'assegno va quantificato sulla scorta della capacità lavorativa anche "generica", ossia della potenzialità a lavorare dell'obbligato.
Orbene, dagli atti di causa emerge che , di anni 63, non ha un contratto di lavoro e Controparte_1 vive delle risorse derivanti dalla coltivazione dei terreni. Egli non ha dedotto di avere impedimenti fisici o di salute a svolgere attività lavorativa
Dalle indagini tributarie è emerso che il resistente è proprietario di due immobili e n. 19 particelle di terreno siti in Moiano. I redditi per reddito di cittadinanza ed assegno unico universale percepiti dal
MA negli anni 2022 e 2023 sono di modestissima entità (€ 3210,91 nell'anno 2022 ed €
5134,63 nell'anno 2023).
I rapporti intrattenuti con evidenziano dei saldi di modestissima entità. CP_4
L'art. 337 ter c.c. stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Nel caso di specie, in considerazione delle modeste risorse economiche del padre e delle “attuali esigenze” dei due figli, si ritiene equo fissare in € 300,00 l'assegno mensile dovuto da CP_1
per il mantenimento della figlia minore. Per il mantenimento di , considerato che
[...] Per_1 quest'ultimo lavora saltuariamente part-time, si ritiene equo fissare un assegno di € 150,00.
L'assegno complessivo di € 450,00 dovuto da , con decorrenza dalla data della Controparte_1 presente pronuncia, è soggetto alla rivalutazione secondo gli indici ISTAT e dovrà essere versato a favore di entro il giorno 5 di ogni mese, con le modalità indicate dalla Parte_1 beneficiaria.
Entrambi i genitori concorreranno al 50% alle spese straordinarie rimettendosi, per la loro disciplina, al protocollo tra il Tribunale e l'Ordine degli Avvocati di Benevento.
Deve essere confermato che l'assegno unico universale erogato dall' per la figlia minore deve CP_3 essere versato per intero a atteso che quest'ultima ha l'affido esclusivo della Parte_1 minore . Per_3
Sul punto si evidenzia che l'art. 6 comma 4 Dlgs 230/2021 stabilisce che "L'assegno è corrisposto dall ed è erogato al richiedente ovvero, a richiesta, anche successiva, in pari misura tra CP_3 coloro che esercitano la responsabilità genitoriale. In caso di affidamento esclusivo,
l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario".
16 La domanda della ricorrente di condanna al risarcimento del danno.
Nella memoria integrativa depositata ai sensi del previgente art. 709 c.p.c. (applicabile al presente giudizio introdotto in data anteriore alla riforma de cui al Dlgs n. 149/2022) ha Parte_1 dedotto che “il comportamento adottato da in costanza di matrimonio e violativo Controparte_1 dei suoi doveri coniugali impone non soltanto l'addebito della separazione a suo carico ma anche la condanna dello stesso al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti dalla ricorrente, atteso che è innegabile che tale condotta abbia inciso in maniera peggiorativa sulle condizioni di vita della sig.ra già moralmente segnata dalla frattura del legame coniugale e Parte_1 dall'inevitabile separazione”. ha chiesto di accertare “la gravità del comportamento lesivo tenuto dal resistente Parte_1
e tenuto conto dello stato di soggezione psicofisica a cui lo stesso l'ha portata, perché vittima di ripetuti atti diretti a lederne l'integrità fisica e morale,” e la condanna di al Controparte_1 risarcimento di tutti i danni morali patiti “a seguito della violenza psicologica, fisica ed economica perpetuata” quantificati in € 10.000,00 o nella misura maggiore o minore ritenuta giusta ed equa.
Il Tribunale osserva che tale domanda è inammissibile alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha escluso che, nell'ambito dei giudizi di separazione e divorzio, sia possibile proporre la domanda di risarcimento del danno “endofamiliare”, trattandosi di domande soggette a riti diversi per le quali non è consentito il cumulo nello stesso processo.
L'art. 40 c.p.c. consente il cumulo nello stesso processo di domande soggette a riti diversi esclusivamente in presenza di ipotesi qualificate di connessione c.d. "per subordinazione" o "forte" - art. 31 c.p.c. (cause accessorie), art. 32 c.p.c. (cause di garanzia), art. 34 c.p.c. (accertamenti incidentali), art. 35 c.p.c. (eccezione di compensazione) e art. 36 c.p.c. (cause riconvenzionali)-, stabilendo che le stesse, cumulativamente proposte o successivamente riunite, devono essere trattate secondo il rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale, qualora una di esse riguardi una controversia di lavoro o previdenziale.
L'art. 40 c.p.c, pertanto, esclude la possibilità di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 o dell'art. 103 c.p..c, e soggette a riti diversi.
Nella specie, la connessione tra la domanda di risarcimento danni e quella di separazione personale con addebito è riconducibile alla previsione dell'art. 33 c.p.c. - trattandosi di cause tra le stesse parti e connesse solo parzialmente per causa petendi -, rimanendo pertanto esclusa una ipotesi di connessione "forte". Ne consegue che le due domande non possono essere proposte nel medesimo giudizio (in merito c.fr. Cassazione civile sent. n. 18870 del 2014 che non è seguita da pronunce di segno contrario).
17 Per completezza si rileva la non applicabilità al presente giudizio dell'art. 473 bis c.p.c., introdotto dal Dlgs 149/2022 con effetto a decorrere dal 28.2.2023, che ammette le domande risarcitorie conseguenti a violazione dei dover familiari nei procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minori e alle famiglie.
Considerato l'accoglimento della domanda di addebito della separazione e di affido esclusivo avanzate dalla ricorrente, per il principio della soccombenza, il resistente va condannato al pagamento delle spese processuali liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 1704/2022 R.G.A.C., promosso da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., così decide: Controparte_1
-dichiara la separazione addebitale a;
Controparte_1
-affida la minore in via esclusiva, ex art. 337quater co. 3 c.c., in modalità Persona_4 rafforzata, alla madre Parte_1
-dispone la trasmissione degli atti al giudice tutelare per l'adozione dei provvedimenti di competenza nell'esercizio del suo potere di vigilanza ex art. 337 c.c.;
-dispone la collocazione della minore presso la madre e l'assegnazione a Persona_4 [...] del godimento della casa familiare sita in Moiano;
Parte_1
- il padre potrà incontrare la figlia minore con modalità protette, presso la sede dei Servizi Sociali del Comune di Moiano, previa intesa e con l'assistenza di personale dei medesimi Servizi Sociali, almeno un giorno alla settimana;
la ricorrente, o un suo familiare, avrà cura di ivi accompagnare la figlia e riprenderla all'esito della visita;
i Servizi Sociali competenti provvederanno ad Per_3 introdurre un percorso di sostegno psicologico della minore, con la fissazione, in una prima fase, di incontri periodici solo con la ragazza e poi, gradualmente, di incontri del padre con la figlia;
-pone a carico di l'obbligo di corrispondere, con decorrenza dalla mensilità Controparte_1 successiva alla presente pronuncia, un assegno mensile complessivo di € 450,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per il mantenimento dei figli e (di cui € 300,00 per la Per_3 Per_1 figlia ed € 150,00 per il figlio ) da versare in favore di entro il Per_3 Per_1 Parte_1 giorno 5 di ogni mese, con le modalità indicate dall'avente diritto;
-pone le spese per le esigenze straordinarie di natura sanitaria, scolastica o ricreativa da sostenere per i figli e , debitamente documentate, a carico di entrambi i genitori, ciascuno al Per_3 Per_1
50%;
18 -dispone che l'assegno unico universale erogato dall' per la figlia deve essere CP_3 Per_3 versato per intero a Parte_1
-dichiara inammissibile la domanda risarcitoria avanzata da Parte_1
-condanna il resistente al pagamento delle processuali liquidate in € 146,00 per esborsi ed € 5077,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, €
1680,00 per la fase istruttoria ed € 1701,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Benevento, 25.11. 2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante
Il Presidente
Dott.ssa Maria Ilaria Romano
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