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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 18/12/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127bis cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 425/2025
sono comparsi via MS Teams:
- per , l'avv. CASTRIGNANO' RI Parte_1
- per , l'avv. BAUER Controparte_1
RAIMUND
- per , l'avv. BASCIA' Controparte_2
GIUSEPPA
I procuratori delle parti si richiamano ad atti e documenti di causa.
Esaurita la discussione, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il Giudice
ER SN
pagina1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER SN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dott. BAIARDO STEFANO e dall'avv. dott. CASTRIGNANO'
RI
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. dott. BAUER RAIMUND e dall'avv. dott.
OR CI
pagina2 di 11 (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. dott. BASCIA' GIUSEPPA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
… chiede che l'Ill.mo Giudice adito, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, Voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 02120249001163590000 allegata al presente ricorso con ogni conseguenza di Legge.
Con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Di parte convenuta : CP_1
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, reiectis adversis,
In via preliminare e/o pregiudiziale
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o la carenza di interesse ad agire e/o la carenza di legittimazione passiva;
-accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità delle cartelle di pagamento sopra richiamate e l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione;
-dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999,
-In via principale:
pagina3 di 11 -rigettare il ricorso avversario e confermare gli atti impugnati;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato.
Con il favore di spese ed onorari di causa.
In via subordinata:
Per la denegata ipotesi, non creduta, in cui l'ill.mo Giudice del lavoro dovesse accogliere il ricorso del sig. condannarsi l alla Pt_1 Controparte_2
rifusione delle spese, avendo il D.Lgs. n. 46/99 delineato un sistema di riscossione improntato sul principio di separazione tra la titolarità del credito e la titolarità dell'azione esecutiva.
Di parte convenuta : Controparte_2
• In via cautelare, accertata e dichiarata l'inesistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le ragioni in narrativa esplicitate, rigettare l'istanza di sospensione perché inammissibile ed infondata;
• Nel merito accertata e dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze avversarie, accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell rigettare il ricorso, per i motivi tutti di cui alla Controparte_3
narrativa;
• con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
pagina4 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig. deduce di aver ricevuto, in data 07.11.2024, al suo Pt_1
indirizzo di residenza in Austria l'intimazione di pagamento n.
02120249001163590000 con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede al ricorrente il pagamento di Euro 12.297,60.- portato dalla cartella n.
0212010005162858000 e Euro 64.272,55.- portato dalla cartella n.
02120110013149117000.
Per quanto di competenza di questo Tribunale del Lavoro, le cartelle in parola contengono – anche – la richiesta di pagamento a titolo di contributi previdenziali (ivi compresi i contributi IVS) per complessivi Euro CP_1
19.183,49.- . Sostiene che la prescrizione si sarebbe perfezionata nel 2017, o anche prima, visto che l' stessa sosteneva di aver portato a notifica la CP_2
cartella nel 2012, posto che in materia previdenziale si applicherebbe la prescrizione quinquennale.
Sostiene, ancora, che le notifiche dedotte da parte resistente del 2013 sarebbero nulle in quanto eseguite in Italia, laddove il ricorrente avrebbe trasferito la sua residenza all'estero già nel 2009, con relativa iscrizione all'AIRE. In effetti l' avrebbe eseguito delle notifiche in Austria nel 20212, Controparte_2
mentre le notifiche del 2023 sarebbero avvenute presso la casa comunale di
Rodengo ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/73, omettendo le necessarie ricerche.
Ciò posto parte ricorrente dichiara di opporsi ex art 618 cpc e chiede dichiararsi prescritto il debito . CP_1
pagina5 di 11 2. Si costituisce l e eccepisce la non impugnabilità dell'intimazione di CP_1
pagamento. L'intimazione ad adempiere costituisce un atto di messa in mora, posto in essere dal concessionario anche ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali, di natura stragiudiziale e privo di valenza processuale.
Ciò posto, la sua impugnazione sarebbe carente dell'interesse ad agire.
Poi, una volta consacrato il credito in cartella, esso viene trasferito all'Agenzia per 'esecuzione forzata, per cui per tale fase l' non potrebbe più stare in CP_1
giudizio.
L'opposizione sarebbe poi tardiva in quanto non rispettosa del termine dei 40 gg dalla conoscenza dell'atto, posto che si fa valore un vizio procedurale come la mancata notifica, per cui il ricorrente sarebbe decaduto dall'azione.
eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso avente ad oggetto motivi di CP_1
merito antecedenti la formazione dell'avviso di addebito, per la sua tardività ex art 24 del D.L.vo n°46/1999.
Nel merito le notifiche sarebbero corrette, posto che il ricorrente sarebbe stato cancellato dall'AIRE per irreperibilità per poi iscriversi nuovamente nel 2024.
Nel periodo intermedio ove la residenza del ricorrente era sconosciuto alle autorità la notificazione doveva quindi avvenire presso l'ultimo domicilio conosciuto.
Tenuto poi conto delle sospensioni a causa della pandemia, nessuna prescrizione si è realizzata.
pagina6 di 11 3. L si costituisce ed eccepisce che il Contribuente ha Controparte_4
intrapreso il giudizio onde ottenere l'accertamento negativo di un credito previdenziale, per il quale allo stato non esiste alcuna procedura di recupero, con ciò difettando il requisito di un interesse ad agire concreto ed attuale.
In secondo luogo, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione promossa dal
Contribuente per intervenuta decadenza, avendo il ricorrente depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio a distanza di 8 mesi dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in violazione del termine di cui all'art.24 D.LGS n.46/1999. Inoltre, essendo stata l'intimazione de qua notificata in data 07.11.2024 (come emerge dal Referto di notifica che si produce e come dedotto dalla stessa controparte) ed avendo parte Contribuente promosso l'azione in data 23.07.2025 (data di deposito del ricorso) le eccezioni attinenti alla regolarità formale degli atti impugnati sono inammissibili, per decorso del termine di 20 giorni di cui all'art.617 c.p.c. e violazione dell'art.29 comma 2 D.Lgs. n.46/99.
Quanto alla notifica dell'atto del 2023 in sostanza la difesa è allineata con quella dell' . CP_1
4. Oggetto della presente vertenza è l'impugnazione ex art 618 cpc dell'intimazione di pagamento n. 02120249001163590000 del ricorrente sig.
Pt_1
Ora, l'intimazione di pagamento fa parte della procedura di riscossione mediante ruolo solo in qualità di diffida ad adempiere qualora entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento non sia stato proceduto ad esecuzione forzata (art. 50, comma I, del D.p.r. n. 602 del 1973).
pagina7 di 11 Presupposto logico dell'esecuzione è che il credito sia già iscritto a ruolo e forma già parte di una cartella di pagamento, ove il credito come tale viene accertato. L'intimazione di pagamento ha solo l'efficacia di rimettere in termini per l'esecuzione, ma nulla ha a che fare con l'accertamento del debito, per cui essendo un mero atto procedurale, come tale è suscettibile di impugnazione ex art 617 cpc;
in caso di demolizione dell'intimazione di pagamento si ha quindi il solo effetto che l deve procedere a nuova notifica Controparte_2
dell'intimazione.
Nella specie, un tale vizio procedurale dell'intimazione di pagamento non viene dedotto, ciò che viene dedotto è l'inesistenza del credito in esso rappresentato.
Ora, tale credito può essere impugnato a seguito della mera comunicazione dell'intimazione di pagamento quando le precedenti notifiche non sono andate a buon fine, trattasi in tal caso della cosiddetta opposizione recuperatoria. Se ovviamente non sussiste interesse ad impugnare l'intimazione di pagamento come tale, essendo un mero atto endoprocessuale dell'esecuzione esattoriale, sussiste un chiaro interessa all'accertamento negativo del debito.
Infatti, l'art 24 al comma 5 del dgls n. 46/1999, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, prevede che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ((presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati)).”
pagina8 di 11 Solo se l'iscrizione a ruolo non è stata notificata (o si facciano valere estinzioni successive a tale notifica) si riapre la possibilità di impugnazione tardiva, ex art
615 cpc.
Ancorché parte ricorrente qualifichi la sua opposizione ex art 618 cpc, non è altro che una negazione del diritto a procedere in executivis per prescrizione del credito, per cui evidentemente è un'opposizione preesecutiva ex art 615 cpc.
Nella specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 7.11.2024 (cfr. doc. 1 di parte ) ed in merito a tale atto nessun vizio viene fatto valere. CP_1
Si deve quindi vedere se il precedente atto impositivo sia stato notificato ed impugnato nei termini.
Anche l'atto del 2023 è una mera intimazione di pagamento, quindi non un atto impositivo suscettibile di essere impugnato.
È stato notificato ai sensi dell'art 140 cpc per irreperibilità assoluta;
tale tipo di notifica è giustificato dalla cancellazione dall'AIRE a cura delle autorità consolari per la sua irreperibilità presso l'indirizzo austrico indicato (cfr. doc. 5).
Solo dal mese di luglio del 2024 risulta una nuova iscrizione presso l'AIRE
(doc. n. 6 ). Si ritiene, quindi, tale notifica essere validamente eseguita. CP_1
Con ciò assume rilievo la notificazione dell'atto impositivo come tale, del 2012.
Dai doc nn 3 e 4 di parte emergono due notifiche eseguite tramite CP_1
affissione presso la casa comunale con relativa raccomandata in Austria, rispettivamente del 7.2.2012 e del 23.1.2012.
Da tale momento parte il decorso della prescrizione.
pagina9 di 11 Posto che tra 2012 e 2023 intercorre un termine piuttosto lungo, va chiarito se la prescrizione applicabile sia quella breve, quinquennale, o quella decennale. “In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell' quale nuovo concessionario Controparte_2
( ), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul CP_5
termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione;
quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve;
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito. (Cass. Sez. 5, 18/06/2020, n. 11814, Rv. 658039 - 01)”
Ciò posto, il credito è prescritto, posto che dal 2012 al 2023 nessun atto interruttivo è stato posto in essere.
5. Le spese seguono la soccombenza. L dovrà sostenere le spese di lite CP_1
della ricorrente;
infatti, tale istituto è titolare del credito fatto valere. CP_5
invece, in veste di Equitalia, ha già eseguito le notifiche precedenti, poteva e doveva aver contezza della prescrizione del credito.
Tra le resistenti non vi erano domande reciproche o posizioni contrastanti, per cui su tale punto non vi è necessità di una pronunzia sulle spese.
pagina10 di 11 Vengono in applicazione i valori medi di cui al DM 55/14. Le ulteriori spese di procedura tra ed sono compensate. CP_5 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'intervenuta prescrizione dei meri crediti previdenziali portati dall'intimazione di pagamento n. 02120249001163590000 e quindi la non debenza degli stessi;
condanna altresì e in solido tra Controparte_6 CP_1
loro, a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano Parte_1
in € 5.391 per compenso, € 43 per spese, oltre accessori di legge.
18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER SN
pagina11 di 11
Sezione Lavoro
VERBALE ex art 127bis cpc DELLA CAUSA
n. r.g. 425/2025
sono comparsi via MS Teams:
- per , l'avv. CASTRIGNANO' RI Parte_1
- per , l'avv. BAUER Controparte_1
RAIMUND
- per , l'avv. BASCIA' Controparte_2
GIUSEPPA
I procuratori delle parti si richiamano ad atti e documenti di causa.
Esaurita la discussione, viste le conclusioni delle parti, il giudice pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c..
Il Giudice
ER SN
pagina1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. ER SN
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 425/2025 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. dott. BAIARDO STEFANO e dall'avv. dott. CASTRIGNANO'
RI
RICORRENTE
contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. dott. BAUER RAIMUND e dall'avv. dott.
OR CI
pagina2 di 11 (C.F. Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. dott. BASCIA' GIUSEPPA
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Di parte ricorrente
… chiede che l'Ill.mo Giudice adito, disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, Voglia dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'intimazione di pagamento n. 02120249001163590000 allegata al presente ricorso con ogni conseguenza di Legge.
Con condanna della resistente al pagamento delle spese di lite.
Di parte convenuta : CP_1
Voglia l'Ill.mo Sig. Giudice adito, reiectis adversis,
In via preliminare e/o pregiudiziale
-dichiarare l'inammissibilità del ricorso e/o la carenza di interesse ad agire e/o la carenza di legittimazione passiva;
-accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità delle cartelle di pagamento sopra richiamate e l'inammissibilità del ricorso per la tardività dell'opposizione;
-dichiarare l'inammissibilità dell'avverso ricorso per tardività dello stesso, ex art. 617 c.p.c. e/o ex art. 24 comma 5 del D. Lgs. 46/1999,
-In via principale:
pagina3 di 11 -rigettare il ricorso avversario e confermare gli atti impugnati;
in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria, ed, ancora, in subordine, disporre la condanna di controparte al pagamento di quanto accertato.
Con il favore di spese ed onorari di causa.
In via subordinata:
Per la denegata ipotesi, non creduta, in cui l'ill.mo Giudice del lavoro dovesse accogliere il ricorso del sig. condannarsi l alla Pt_1 Controparte_2
rifusione delle spese, avendo il D.Lgs. n. 46/99 delineato un sistema di riscossione improntato sul principio di separazione tra la titolarità del credito e la titolarità dell'azione esecutiva.
Di parte convenuta : Controparte_2
• In via cautelare, accertata e dichiarata l'inesistenza dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, per le ragioni in narrativa esplicitate, rigettare l'istanza di sospensione perché inammissibile ed infondata;
• Nel merito accertata e dichiarata l'inammissibilità e l'infondatezza delle doglianze avversarie, accertata e dichiarata la legittimità dell'operato dell rigettare il ricorso, per i motivi tutti di cui alla Controparte_3
narrativa;
• con vittoria di spese e competenze di lite, con distrazione in favore della sottoscritta procuratrice antistataria.
pagina4 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente sig. deduce di aver ricevuto, in data 07.11.2024, al suo Pt_1
indirizzo di residenza in Austria l'intimazione di pagamento n.
02120249001163590000 con la quale l'Agenzia delle Entrate – Riscossione chiede al ricorrente il pagamento di Euro 12.297,60.- portato dalla cartella n.
0212010005162858000 e Euro 64.272,55.- portato dalla cartella n.
02120110013149117000.
Per quanto di competenza di questo Tribunale del Lavoro, le cartelle in parola contengono – anche – la richiesta di pagamento a titolo di contributi previdenziali (ivi compresi i contributi IVS) per complessivi Euro CP_1
19.183,49.- . Sostiene che la prescrizione si sarebbe perfezionata nel 2017, o anche prima, visto che l' stessa sosteneva di aver portato a notifica la CP_2
cartella nel 2012, posto che in materia previdenziale si applicherebbe la prescrizione quinquennale.
Sostiene, ancora, che le notifiche dedotte da parte resistente del 2013 sarebbero nulle in quanto eseguite in Italia, laddove il ricorrente avrebbe trasferito la sua residenza all'estero già nel 2009, con relativa iscrizione all'AIRE. In effetti l' avrebbe eseguito delle notifiche in Austria nel 20212, Controparte_2
mentre le notifiche del 2023 sarebbero avvenute presso la casa comunale di
Rodengo ai sensi dell'art. 60, comma 1, lett. e) D.P.R. 600/73, omettendo le necessarie ricerche.
Ciò posto parte ricorrente dichiara di opporsi ex art 618 cpc e chiede dichiararsi prescritto il debito . CP_1
pagina5 di 11 2. Si costituisce l e eccepisce la non impugnabilità dell'intimazione di CP_1
pagamento. L'intimazione ad adempiere costituisce un atto di messa in mora, posto in essere dal concessionario anche ai fini dell'interruzione dei termini prescrizionali, di natura stragiudiziale e privo di valenza processuale.
Ciò posto, la sua impugnazione sarebbe carente dell'interesse ad agire.
Poi, una volta consacrato il credito in cartella, esso viene trasferito all'Agenzia per 'esecuzione forzata, per cui per tale fase l' non potrebbe più stare in CP_1
giudizio.
L'opposizione sarebbe poi tardiva in quanto non rispettosa del termine dei 40 gg dalla conoscenza dell'atto, posto che si fa valore un vizio procedurale come la mancata notifica, per cui il ricorrente sarebbe decaduto dall'azione.
eccepisce, inoltre, l'inammissibilità del ricorso avente ad oggetto motivi di CP_1
merito antecedenti la formazione dell'avviso di addebito, per la sua tardività ex art 24 del D.L.vo n°46/1999.
Nel merito le notifiche sarebbero corrette, posto che il ricorrente sarebbe stato cancellato dall'AIRE per irreperibilità per poi iscriversi nuovamente nel 2024.
Nel periodo intermedio ove la residenza del ricorrente era sconosciuto alle autorità la notificazione doveva quindi avvenire presso l'ultimo domicilio conosciuto.
Tenuto poi conto delle sospensioni a causa della pandemia, nessuna prescrizione si è realizzata.
pagina6 di 11 3. L si costituisce ed eccepisce che il Contribuente ha Controparte_4
intrapreso il giudizio onde ottenere l'accertamento negativo di un credito previdenziale, per il quale allo stato non esiste alcuna procedura di recupero, con ciò difettando il requisito di un interesse ad agire concreto ed attuale.
In secondo luogo, eccepisce l'inammissibilità dell'opposizione promossa dal
Contribuente per intervenuta decadenza, avendo il ricorrente depositato il ricorso introduttivo del presente giudizio a distanza di 8 mesi dalla notifica dell'intimazione di pagamento impugnata in violazione del termine di cui all'art.24 D.LGS n.46/1999. Inoltre, essendo stata l'intimazione de qua notificata in data 07.11.2024 (come emerge dal Referto di notifica che si produce e come dedotto dalla stessa controparte) ed avendo parte Contribuente promosso l'azione in data 23.07.2025 (data di deposito del ricorso) le eccezioni attinenti alla regolarità formale degli atti impugnati sono inammissibili, per decorso del termine di 20 giorni di cui all'art.617 c.p.c. e violazione dell'art.29 comma 2 D.Lgs. n.46/99.
Quanto alla notifica dell'atto del 2023 in sostanza la difesa è allineata con quella dell' . CP_1
4. Oggetto della presente vertenza è l'impugnazione ex art 618 cpc dell'intimazione di pagamento n. 02120249001163590000 del ricorrente sig.
Pt_1
Ora, l'intimazione di pagamento fa parte della procedura di riscossione mediante ruolo solo in qualità di diffida ad adempiere qualora entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento non sia stato proceduto ad esecuzione forzata (art. 50, comma I, del D.p.r. n. 602 del 1973).
pagina7 di 11 Presupposto logico dell'esecuzione è che il credito sia già iscritto a ruolo e forma già parte di una cartella di pagamento, ove il credito come tale viene accertato. L'intimazione di pagamento ha solo l'efficacia di rimettere in termini per l'esecuzione, ma nulla ha a che fare con l'accertamento del debito, per cui essendo un mero atto procedurale, come tale è suscettibile di impugnazione ex art 617 cpc;
in caso di demolizione dell'intimazione di pagamento si ha quindi il solo effetto che l deve procedere a nuova notifica Controparte_2
dell'intimazione.
Nella specie, un tale vizio procedurale dell'intimazione di pagamento non viene dedotto, ciò che viene dedotto è l'inesistenza del credito in esso rappresentato.
Ora, tale credito può essere impugnato a seguito della mera comunicazione dell'intimazione di pagamento quando le precedenti notifiche non sono andate a buon fine, trattasi in tal caso della cosiddetta opposizione recuperatoria. Se ovviamente non sussiste interesse ad impugnare l'intimazione di pagamento come tale, essendo un mero atto endoprocessuale dell'esecuzione esattoriale, sussiste un chiaro interessa all'accertamento negativo del debito.
Infatti, l'art 24 al comma 5 del dgls n. 46/1999, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, prevede che “Contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore ((presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati)).”
pagina8 di 11 Solo se l'iscrizione a ruolo non è stata notificata (o si facciano valere estinzioni successive a tale notifica) si riapre la possibilità di impugnazione tardiva, ex art
615 cpc.
Ancorché parte ricorrente qualifichi la sua opposizione ex art 618 cpc, non è altro che una negazione del diritto a procedere in executivis per prescrizione del credito, per cui evidentemente è un'opposizione preesecutiva ex art 615 cpc.
Nella specie, l'intimazione di pagamento è stata notificata in data 7.11.2024 (cfr. doc. 1 di parte ) ed in merito a tale atto nessun vizio viene fatto valere. CP_1
Si deve quindi vedere se il precedente atto impositivo sia stato notificato ed impugnato nei termini.
Anche l'atto del 2023 è una mera intimazione di pagamento, quindi non un atto impositivo suscettibile di essere impugnato.
È stato notificato ai sensi dell'art 140 cpc per irreperibilità assoluta;
tale tipo di notifica è giustificato dalla cancellazione dall'AIRE a cura delle autorità consolari per la sua irreperibilità presso l'indirizzo austrico indicato (cfr. doc. 5).
Solo dal mese di luglio del 2024 risulta una nuova iscrizione presso l'AIRE
(doc. n. 6 ). Si ritiene, quindi, tale notifica essere validamente eseguita. CP_1
Con ciò assume rilievo la notificazione dell'atto impositivo come tale, del 2012.
Dai doc nn 3 e 4 di parte emergono due notifiche eseguite tramite CP_1
affissione presso la casa comunale con relativa raccomandata in Austria, rispettivamente del 7.2.2012 e del 23.1.2012.
Da tale momento parte il decorso della prescrizione.
pagina9 di 11 Posto che tra 2012 e 2023 intercorre un termine piuttosto lungo, va chiarito se la prescrizione applicabile sia quella breve, quinquennale, o quella decennale. “In tema di riscossione mediante ruolo, la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, non produce la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., restando irrilevante sia il subentro dell' quale nuovo concessionario Controparte_2
( ), sia la previsione dell'art. 20, comma 6, d.lgs. n. 112 del 1999 sul CP_5
termine decennale per la riscossione, atteso che: trattasi di termine fissato in relazione alla disciplina ordinaria del procedimento di riscossione;
quella di prescrizione è eccezione in senso stretto sicché non è rilevabile d'ufficio l'effetto estintivo della prescrizione breve;
un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 20 cit. impone di riferire detto termine al procedimento amministrativo per il rimborso delle quote inesigibili e non a quello per azionare il credito. (Cass. Sez. 5, 18/06/2020, n. 11814, Rv. 658039 - 01)”
Ciò posto, il credito è prescritto, posto che dal 2012 al 2023 nessun atto interruttivo è stato posto in essere.
5. Le spese seguono la soccombenza. L dovrà sostenere le spese di lite CP_1
della ricorrente;
infatti, tale istituto è titolare del credito fatto valere. CP_5
invece, in veste di Equitalia, ha già eseguito le notifiche precedenti, poteva e doveva aver contezza della prescrizione del credito.
Tra le resistenti non vi erano domande reciproche o posizioni contrastanti, per cui su tale punto non vi è necessità di una pronunzia sulle spese.
pagina10 di 11 Vengono in applicazione i valori medi di cui al DM 55/14. Le ulteriori spese di procedura tra ed sono compensate. CP_5 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: dichiara l'intervenuta prescrizione dei meri crediti previdenziali portati dall'intimazione di pagamento n. 02120249001163590000 e quindi la non debenza degli stessi;
condanna altresì e in solido tra Controparte_6 CP_1
loro, a rimborsare alla parte le spese di lite, che si liquidano Parte_1
in € 5.391 per compenso, € 43 per spese, oltre accessori di legge.
18 dicembre 2025
Il Giudice del Lavoro
ER SN
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