Sentenza 22 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. III, sentenza 22/04/2026, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00777/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2021, proposto da
FF e SA LL, rappresentati e difesi dall'avvocato Ilaria Marini, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
contro
Comune di Poggibonsi, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Pastorelli, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
nei confronti
CO LL, rappresentato e difeso dall'avvocato Josef Mottillo, con domicilio digitale come da PEC risultante dai registri di giustizia;
per l'annullamento
a) dell'ordinanza n° 7/GPT del 09.04.2021 adottata dal Dirigente del Settore Pianificazione e Governo del Territorio sia laddove ingiunge la demolizione delle opere abusive accertate a mezzo del sopralluogo del 19.03.2021 della Polizia Municipale facendo applicazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001; sia laddove si atteggia a provvedimento di rifiuto ad annullare le licenze edilizie iniziale n° 5647 del 26.03.1973, di volturazione n° 5647 del 15.09.1973 e di variante n° 6019 del 01.08.1974; sia laddove si atteggia a provvedimento di condono edilizio officioso extra ordinem dell'intero edificio particella n° 119 così come oggi si trova (ovviamente fatta eccezione per le parti sanzionate con la demolizione e rimessa in pristino); sia laddove si atteggia, per omessa interdizione all'uso, a provvedimento abilitante la perdurante utilizzazione delle scale di accesso al piano primo dell'edificio de quo, dei terrazzi al piano primo e del loggiato chiuso con infissi apribili, tutte formati da strutture in cemento armato, in assenza del collaudo statico ex art. 75 d.P.R. 380/2001 e dei requisiti di agibilità ex art. 24 T.U.E.; sia laddove si atteggia a provvedimento di non annullamento o revoca dell'autorizzazione all'abitabilità e agibilità n° 5647-5887-6019 reg. 20/85 del 06.12.1985 pur essendo assenti i presupposti ex art. 24 d.P.R. 380/2001;
b) per la dichiarazione di nullità, previo accertamento della non rispondenza a verità della rappresentazione dei luoghi contenuta nei relativi elaborati progettuali:
- della licenza edilizia n° 5647 del 26.03.1973 intestata al defunto AN LL, ma mai sottoscritta per accettazione e ritiro;
- del provvedimento del 15.09.1973 di voltura a favore del contro interessato della licenza edilizia n° 5647/1973;
- della licenza edilizia di variante n° 6019 del 01.08.1974 intestata al contro interessato;
c) per l'annullamento dell'autorizzazione all'abitabilità ed agibilità n° 5647-5887-6019 reg. 20/85 del 06.12.1985 intestata al contro interessato;
d) per l'accertamento delle violazioni degli obblighi gravanti sulla PA di agire con correttezza e buona fede nonché delle disposizioni del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.P.R. 16.04.2013, n° 62;
e) per l'adozione dell'ordinanza di demolizione dell'intero edificio destinato ad abitazione rurale, censito con la particella n° 119 del foglio di mappa n° 66 del Comune di Poggibonsi, di proprietà del contro interessato;
f) per la condanna del Comune di Poggibonsi:
ad esercitare nuovamente il potere di vigilanza, entro termini da assegnarsi, qualora non venga accolta la richiesta ut supra punto e), rispettando il principio dell'one shot temperato quindi prendendo effettivamente in considerazione anche tutto quanto denunciato dall'odierno ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Poggibonsi e di CO LL;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 aprile 2026 il dott. RA ND e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e DI
Con il ricorso in epigrafe viene impugnata l’ordinanza n° 7/2021 con la quale il Comune di Poggibonsi ha disposto la rimozione di alcune opere realizzate in parziale difformità alla licenza edilizia n. n° 5647 del 26.03.1973 e successive varianti in un edificio di proprietà del controinteressato CO LL. Segnatamente si tratta della chiusura parziale di una loggia al piano terra, con infissi apribili e del superamento di 70 cm. della altezza di 6 m. prevista dalle tavole del progetto a suo tempo approvato.
I ricorrenti, dai cui esposti in data 19/11/2020 e in data 21.11.2020 trae origine il procedimento di controllo edilizio che ha dato luogo alla sanzione, ritengono in primo luogo che l’ordine di demolizione avrebbe dovuto interessare l’intero edificio stante l’inefficacia della licenza del 1973 per difetto di autorizzazione sismica e comunque la sua doverosa annullabilità in via di autotutela in quanto adottata sulla base di dichiarazioni e rappresentazioni inesatte e false.
Muovendo da tale premessa i Sig.ri LL affermano che l’ordine di demolizione parziale costituirebbe una sorta di titolo di legittimazione extra ordinem del fabbricato oppure si atteggerebbe a rifiuto di applicare il più rigoroso trattamento sanzionatorio da essi sollecitato nelle segnalazioni presentate al comune di Poggibonsi.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse formulata dalle parti resistenti è priva di fondamento atteso che, a differenza delle precedenti vicende contenziose che hanno interessato il medesimo immobile, fra le ragioni addotte questa volta dai vicini a sostegno della sussistenza di tale condizione della azione vi è anche la possibile carenza dei requisiti strutturali di una parte dell’immobile la cui intera consistenza non sarebbe stata (in ipotesi) sottoposta al vaglio del Genio civile.
Si tratta di una circostanza che mette in gioco profili di incolumità pubblica riguardanti in misura maggiore i soggetti che risiedano nelle vicinanze o comunque possano vantare un titolo di stabile collegamento con i luoghi interessati.
Il ricorso nella parte in cui interpreta il provvedimento impugnato come atto di legittimazione straordinaria o rifiuto implicito di provvedere alla irrogazione di un trattamento sanzionatorio più radicale è tuttavia inammissibile per altre ragioni in quanto attribuisce alla ordinanza n. 7 del 2021 contenuti che la stessa non esprime né esplicitamente né implicitamente.
Dalla lettura della ordinanza non si evince in alcun modo che l’Ente abbia reputato legittimo l’intero fabbricato o, tantomeno, che abbia inteso legittimarlo.
La legittimazione del fabbricato o il rifiuto di provvedere nemmeno possono essere considerati come contenuti impliciti della ordinanza impugnata in base all’assunto che il Comune nel disporre la rimozione di alcune opere realizzate in parziale difformità rispetto al titolo edilizio del 1996, abbia necessariamente presupposto come legittimo il restante impianto dell’edificio.
Infatti, a fronte di plurime denunce che richiedano accertamenti di diversa complessità nulla vieta che l’ente preposto al controllo possa in prima battuta ordinare la demolizione delle opere risultanti del tutto sprovviste di titolo legittimante prima di procedere a verifiche più impegnative relative all’efficacia o alla validità dei titoli edilizi in base ai quali la costruzione è stata realizzata.
Per cui l’ordine di rimozione delle opere del tutto prive di titolo legittimante non presuppone necessariamente un giudizio implicito in ordine alla insussistenza di altre più gravi carenze.
I ricorrenti contestano l’ordinanza anche in relazione alla qualificazione che essa ha operato dei lavori realizzati senza titolo come “difformità parziali” ritenendo che si tratti non di varianti alla licenza ma di opere autonome.
La doglianza è inammissibile per difetto di interesse atteso che la diversa qualificazione dell’abuso contestato non avrebbe potuto comportare ad un risultato maggiormente satisfattivo dell’interesse fatto valere dai ricorrenti.
I Sig.ri LL, muovendo dall’assunto secondo cui il comune di Poggibonsi avrebbe omesso di pronunciarsi su tutti i rilevi contenuti negli esposti da essi presentati, formulano oltre alla domanda di annullamento della ordinanza di demolizione (che come si è detto è inammissibile) anche una distinta domanda di condanna della amministrazione a provvedere.
Le parti resistenti hanno osservato che l’attività oggetto della domanda di condanna presupporrebbe un intervento in autotutela sulla licenza del 1973 la quale oramai da decenni sarebbe divenuta inoppugnabile e sostengono, quindi, che il Comune non avrebbe avuto alcun obbligo di provvedere o di procedere.
L’eccezione non ha fondamento.
Fra le circostanze poste dai ricorrenti a sostengo della propria pretesa vi è anche la mancanza di autorizzazione antisismica che secondo la giurisprudenza amministrativa non è causa di invalidità del titolo edilizio ma di inefficacia dello stesso (T.A.R. Napoli sez. VIII, 8/07/2025, n. 5135) con conseguente (ipotetico) carattere abusivo di tutte le opere in base ad esso realizzate.
La inoppugnabilità della licenza del 1973 non è invocabile nemmeno quale causa di esclusione dell’obbligo di prendere in esame le deduzioni con cui i ricorrenti hanno sostenuto che il predetto titolo edilizio sarebbe stato adottato sulla scorta di false dichiarazioni e rappresentazioni.
Il principio secondo cui non sussiste un obbligo di annullare in via di autotutela provvedimenti divenuti inoppugnabili ha infatti subito temperamenti ad opera della giurisprudenza più recente secondo cui l'annullamento d'ufficio di atti autorizzativi o concessori rilasciati in base a falsa rappresentazione della realtà costituisce una forma di autotutela doverosa a prescindere dal tempo trascorso (Consiglio di Stato sez. VI - 31/12/2019, n. 8920), con la conseguenza che ove il proprietario presenti una istanza di repressione di abusi edilizi commessi su un’area limitrofa alla propria la pubblica Amministrazione è tenuta a riscontrarla in quanto ricollegata al potere di autotutela (parzialmente) doverosa (Consiglio di Stato sez. II - 02/11/2023, n. 9415).
Chiarito, quindi che sussisteva l’obbligo del comune di Poggibonsi di esaminare gli esposti presentati dai Sig.ri LL anche nella parte in cui gli stessi investivano l’efficacia e la validità della licenza edilizia del 1973, occorre tuttavia precisare che il contenuto dell’atto da adottarsi all’esito del predetto riesame non può essere stabilito nell’ambito del presente giudizio sia perché le circostanze dedotte dei ricorrenti in relazione alle ragioni della presunta inefficacia ed invalidità della licenza edilizia del 1973 richiedono accertamenti complessi che avrebbero dovuto essere in prima battuta effettuati dal Comune ma anche e soprattutto perché il potere di annullamento di un atto che si fondi sulla falsa rappresentazione delle circostanze di fatto è doveroso nella sua attivazione ma non nei suoi esiti (Consiglio di Stato sez. II - 02/11/2023, n. 9415).
Infatti, anche laddove l’Amministrazione riscontri la sussistenza del falso la stessa conserva comunque un potere discrezionale nel valutare le conseguenze del tempo trascorso sugli affidamenti incolpevoli consolidatisi specie nel caso in cui siano avvenuti avvicendamenti nella proprietà dell’immobile e nel comparare detti affidamenti agli interessi pubblici concreti correlati al ripristino della situazione di legalità.
Il Comune di Poggibonsi può quindi solo essere condannato ad attivare il procedimento finalizzato alla verifica della efficacia e della sussistenza dei presupposti per l’eventuale annullamento officioso della licenza del 1973 restando impregiudicati i suoi esiti in relazione agli accertamenti ed alle valutazioni di cui si è detto sopra.
La parziale soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione III, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: 1) dichiara inammissibile la domanda di annullamento della ordinanza n. 7/2021; 2) ordina al comune di Poggibonsi di procedere all’esame delle questioni inerenti l’efficacia e la validità della licenza edilizia n. 5647 del 1973 sollevate negli esposti presentati dai ricorrenti ai sensi e nei termini di cui in motivazione; 3) compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
OB IA CH, Presidente
RA ND, Consigliere, Estensore
Stefania Caporali, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| RA ND | OB IA CH |
IL SEGRETARIO