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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 26/03/2025, n. 485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 485 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5036/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Biancamaria BIONDO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5036/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAINO Parte_1 C.F._1
MARIAROSA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. MAINO MARIAROSA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da ricorso (p. 9 e ss.), con rinuncia alla domanda al mantenimento di euro 300,00 mensili per sé:
“- affidamento esclusivo del figlio minore con residenza prevalente presso la madre, così Per_1 come verrà modificata a partire dal 1 dicembre 2024 in GO, viale della Repubblica, 3/8;
- stante il mancato rapporto continuativo con i figli da 4 anni a questa parte, il padre potrà vedere il figlio minore nei tempi che concorderà con il figlio stesso e con la sig.ra RO finché sarà minorenne;
pagina 1 di 5 - la casa famigliare sita in Montecchio Precalcino via Bassana, 14, tornerà a partire dal 1 dicembre
2024, nel possesso del sig. con gli arredi presenti e con i cani, il cui accudimento sarà in CP_1 carico allo stesso d'ora in avanti;
- il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da gestire come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, per ciascun figlio e pertanto la somma di € 900,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate note, da effettuarsi entro il giorno 5 del mese;
Il convenuto verserà la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 del mese;
- assegno unico verrà richiesto dal marito e andrà al 100% a favore della moglie in considerazione del carico effettivo nella gestione dei figli tutto in capo alla ricorrente e detrazioni al 100% a carico del marito il quale rimborserà per intero la moglie dopo la dichiarazione dei redditi 2025 (redditi 2024) trattandosi di spese interamente sostenute dalla stessa RO;
a partire dall'anno successivo rimborserà alla moglie il 50% del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi 2026 (redditi 2025) avendo contribuito nella misura del 50% alle spese straordinarie;
questo fintantoché la stessa non troverà un'occupazione, dopo la quale le detrazioni verranno imputate al 50% ciascuno”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “per l'accoglimento del ricorso” in data 19.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in GO (VI) il 25.4.1998; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1
(13.8.2001), (23.2.2006) e (12.5.2008); che il rapporto coniugale era entrato Per_2 Per_3 Per_1 in irreversibile crisi a causa delle condotte del marito il quale, a partire dall'anno 2016, aveva cominciato a manifestare i primi sintomi di squilibrio, tentando il suicidio per ben due volte, tanto da essere rimesso a cure psichiatriche;
che in un secondo momento emergeva che la causa delle continue alterazioni e dell'aggressività dimostrata alla moglie ed ai figli era legata all'abuso di alcool;
che a fronte di continue condotte lesive e violente perpetrate dal marito, avvicinava nel 2017 lo
[...]
e successivamente nel 2020, dopo un episodio di violenza posto in essere nei confronti Parte_2 del figlio , chiedeva al marito di allontanarsi da casa;
che egli così si estraniava dalla vita della Per_3 famiglia e si disinteressava alla vita dei figli, costringendo essa attrice ad avvalersi unicamente delle proprie forze per gestire i bambini;
che , e soffrivano di patologie di vario Per_2 Per_3 Per_1 genere, dalle cefalee alla gastrite, innescate dalla condotta violenta del padre in famiglia;
che dal momento del suo allontanamento dalla casa familiare, il convenuto aveva continuato a pagare le utenze domestiche e, poi, a seguito di un accordo raggiunto per il tramite di avvocati, da dicembre 2022 aveva iniziato a versare una somma per il mantenimento dei figli e della moglie complessivamente pari ad euro 1.100,00; che le spese straordinarie per i figli, anche legate all'attività sportiva agonistica praticata, venivano sostenute interamente da lei, in uno con le spese veterinarie e alimentari per gli animali domestici;
che anche grazie all'assegno unico al 50% di euro 135,00 e ad alcuni lavoretti saltuari, era così riuscita a provvedere alle esigenze di cura e vita dei figli;
che nonostante il marito beneficiasse formalmente delle detrazioni fiscali per la famiglia egli poi provvedeva a versare l'importo alla moglie;
che grazie all'aiuto dei propri genitori a partire dal 1.12.2024 avrebbe lasciato la casa pagina 2 di 5 coniugale al marito e si sarebbe trasferita in un appartamento da loro reperito, dovendone sostenere i relativi costi d'utenza; che nell'ultimo periodo il sostegno economico del marito era venuto meno sicché si vedeva costretta ad instaurare il presente giudizio. chiedeva dunque che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che Parte_1 fosse disposto l'affidamento del figlio minore in via esclusiva ad essa attrice;
che fosse Per_1 determinato in euro 1.200,00 mensili il contributo dovuto all'attrice per il mantenimento dei tre figli
(euro 300,00 ciascuno), nessuno dei quali comunque economicamente autosufficienti, e per il proprio mantenimento (euro 300,00), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto pronunciato in data 10.12.2024 veniva fissata avanti il Giudice Relatore l'udienza di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.. Benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e Controparte_1 neppure compariva all'udienza del 27.2.2025, poi rinviata al giorno 18.3.2025, disponendo anche l'ascolto del minore in detta sede. Per_1
A tale ultima udienza compariva invece l'attrice che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale, rinunciava alla domanda di mantenimento per sé e chiedeva di poter discutere oralmente la causa ex art. 473 bis 22 c.p.c.. Veniva sentito il minore . Persona_4
Con ordinanza resa a verbale in data 18.3.2025 il Giudice Relatore in via temporanea ed urgente affidava il figlio minore in via esclusiva ad e faceva obbligo a Parte_1 Controparte_1 di contribuire al mantenimento della prole con la somma mensile di euro 300,00 ciascuno (euro 900,00 totali), oltre al 50% delle spese straordinarie. Con assegno unico a beneficio della sola attrice.
Senza alcuna attività istruttoria, alla stessa udienza la causa veniva discussa oralmente e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
* * *
La domanda di separazione avanzata da va accolta in conformità anche alle Parte_1 conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni dell'attrice in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale a fronte dei problemi di salute legati all'abuso di alcol manifestati dal marito.
La domanda di affidamento esclusivo del minore è fondata e va accolta. Persona_4
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nelle condotte di disinteresse e trascuranti del padre nei confronti del figlio, al punto che egli non è attualmente in grado di esercitare una positiva genitorialità e di comunicare con la moglie per assumere decisioni nell'interesse del minore (che, peraltro, necessita di particolari attenzioni e cure, in quanto affetti da disturbi abituali e cronici legati a cefalee: cfr. doc. 8 attrice) ed ha demandato interamente alla madre la crescita, l'educazione e la gestione della prole.
In questa situazione l'affidamento esclusivo alla madre appare la misura maggiormente rispondente ai bisogni attuali di ed è in grado di assicurargli protezione adeguata da ogni eventuale ed Per_1 improvviso scompenso paterno.
Stanti le dichiarazioni rese dal minore avanti al Giudice Relatore, che hanno evidenziato la sporadicità pagina 3 di 5 degli incontri con il padre e perplessità circa la possibilità di intraprendere con lui una più assidua frequentazione, allo stato, nulla deve disporsi in questa sede riguardo ai tempi di vista padre / figlio, rimettendo a quest'ultimo, di anni 17 ampiamente compiuti, la decisione di incontrare il genitore ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre.
Quanto alle questioni economiche, deve evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli non economicamente autosufficienti, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle esigenze dei figli , e correlate alla Per_2 Per_3 Per_1 loro età, della condizione della madre (la quale ha da ultimo reperito un lavoro part time come collaboratrice alle dipendenze di terzi, con una retribuzione netta mensile di circa 300,00 euro e che si fa carico del pagamento delle utenze domestiche della nuova situazione abitativa reperita per il tramite dei propri genitori), della situazione reddituale del padre (il quale dotato di qualifica di infermiere, nel
2023 ha percepito un reddito al netto d'imposta di euro 23.583,00, che diviso per dodici mensilità è pari ad euro 1.965,00: cfr. doc. 10.3 attrice), del fatto che dal 1.12.2024 – come anche confermato in sede di ascolto dal minore – il padre è rientrato nel possesso della casa coniugale, considerati gli altri criteri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c. si ritiene di determinare complessivamente in euro 900,00 mensili il contributo dovuto da per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese Controparte_1 straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza. Per le medesime ragioni, legate all'evidente sperequazione reddituale delle parti, oltre che al regime di affidamento del minore alla madre, va accolta la domanda di quest'ultima a ricevere in via esclusiva l'assegno unico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di parte attrice, applicando i valori di cui al protocollo vigente del Tribunale per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, quest'ultima ridotta attesa la sola discussione orale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in GO (VI) il 25.4.1998, con atto trascritto al n. 7, parte II, serie A, anno 1998.
2. AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento e Persona_4 residenza presso la stessa. pagina 4 di 5 3. DISPONE che il padre possa vedere il figlio subordinatamente alla volontà di Per_1 quest'ultimo, con tempi e modalità concordate previamente con la madre.
4. FA OBBLIGO a , con decorrenza dal deposito del ricorso, di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli, tutti non economicamente autosufficienti, con un assegno di euro 900,00 complessivi (euro 300,00 per ciascuno dei tre figli), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere al 50% le spese Parte_1 straordinarie relative agli stessi, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. DISPONE che l'assegno unico sia percepito interamente da Parte_1
6. CONDANNA a rifondere all'erario le spese di lite che liquida in euro 5.373,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
7. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Biancamaria Biondo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Biancamaria BIONDO Presidente dott. Ludovico ROSSI Giudice dott. Francesca GRASSI Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5036/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MAINO Parte_1 C.F._1
MARIAROSA elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore avv. MAINO MARIAROSA
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto a: separazione giudiziale.
Conclusioni di parte attrice: come da ricorso (p. 9 e ss.), con rinuncia alla domanda al mantenimento di euro 300,00 mensili per sé:
“- affidamento esclusivo del figlio minore con residenza prevalente presso la madre, così Per_1 come verrà modificata a partire dal 1 dicembre 2024 in GO, viale della Repubblica, 3/8;
- stante il mancato rapporto continuativo con i figli da 4 anni a questa parte, il padre potrà vedere il figlio minore nei tempi che concorderà con il figlio stesso e con la sig.ra RO finché sarà minorenne;
pagina 1 di 5 - la casa famigliare sita in Montecchio Precalcino via Bassana, 14, tornerà a partire dal 1 dicembre
2024, nel possesso del sig. con gli arredi presenti e con i cani, il cui accudimento sarà in CP_1 carico allo stesso d'ora in avanti;
- il padre verserà a titolo di mantenimento ordinario la somma di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie da gestire come da Protocollo del Tribunale di Vicenza, per ciascun figlio e pertanto la somma di € 900,00 a mezzo bonifico bancario alle coordinate note, da effettuarsi entro il giorno 5 del mese;
Il convenuto verserà la somma di € 300,00 mensili a titolo di mantenimento della moglie a mezzo bonifico bancario da effettuarsi entro il giorno 5 del mese;
- assegno unico verrà richiesto dal marito e andrà al 100% a favore della moglie in considerazione del carico effettivo nella gestione dei figli tutto in capo alla ricorrente e detrazioni al 100% a carico del marito il quale rimborserà per intero la moglie dopo la dichiarazione dei redditi 2025 (redditi 2024) trattandosi di spese interamente sostenute dalla stessa RO;
a partire dall'anno successivo rimborserà alla moglie il 50% del credito risultante dalla dichiarazione dei redditi 2026 (redditi 2025) avendo contribuito nella misura del 50% alle spese straordinarie;
questo fintantoché la stessa non troverà un'occupazione, dopo la quale le detrazioni verranno imputate al 50% ciascuno”.
Conclusioni del Pubblico Ministero: “per l'accoglimento del ricorso” in data 19.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28.11.2024, premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario con in GO (VI) il 25.4.1998; che dall'unione erano nati i figli Controparte_1
(13.8.2001), (23.2.2006) e (12.5.2008); che il rapporto coniugale era entrato Per_2 Per_3 Per_1 in irreversibile crisi a causa delle condotte del marito il quale, a partire dall'anno 2016, aveva cominciato a manifestare i primi sintomi di squilibrio, tentando il suicidio per ben due volte, tanto da essere rimesso a cure psichiatriche;
che in un secondo momento emergeva che la causa delle continue alterazioni e dell'aggressività dimostrata alla moglie ed ai figli era legata all'abuso di alcool;
che a fronte di continue condotte lesive e violente perpetrate dal marito, avvicinava nel 2017 lo
[...]
e successivamente nel 2020, dopo un episodio di violenza posto in essere nei confronti Parte_2 del figlio , chiedeva al marito di allontanarsi da casa;
che egli così si estraniava dalla vita della Per_3 famiglia e si disinteressava alla vita dei figli, costringendo essa attrice ad avvalersi unicamente delle proprie forze per gestire i bambini;
che , e soffrivano di patologie di vario Per_2 Per_3 Per_1 genere, dalle cefalee alla gastrite, innescate dalla condotta violenta del padre in famiglia;
che dal momento del suo allontanamento dalla casa familiare, il convenuto aveva continuato a pagare le utenze domestiche e, poi, a seguito di un accordo raggiunto per il tramite di avvocati, da dicembre 2022 aveva iniziato a versare una somma per il mantenimento dei figli e della moglie complessivamente pari ad euro 1.100,00; che le spese straordinarie per i figli, anche legate all'attività sportiva agonistica praticata, venivano sostenute interamente da lei, in uno con le spese veterinarie e alimentari per gli animali domestici;
che anche grazie all'assegno unico al 50% di euro 135,00 e ad alcuni lavoretti saltuari, era così riuscita a provvedere alle esigenze di cura e vita dei figli;
che nonostante il marito beneficiasse formalmente delle detrazioni fiscali per la famiglia egli poi provvedeva a versare l'importo alla moglie;
che grazie all'aiuto dei propri genitori a partire dal 1.12.2024 avrebbe lasciato la casa pagina 2 di 5 coniugale al marito e si sarebbe trasferita in un appartamento da loro reperito, dovendone sostenere i relativi costi d'utenza; che nell'ultimo periodo il sostegno economico del marito era venuto meno sicché si vedeva costretta ad instaurare il presente giudizio. chiedeva dunque che fosse dichiarata la separazione personale dei coniugi;
che Parte_1 fosse disposto l'affidamento del figlio minore in via esclusiva ad essa attrice;
che fosse Per_1 determinato in euro 1.200,00 mensili il contributo dovuto all'attrice per il mantenimento dei tre figli
(euro 300,00 ciascuno), nessuno dei quali comunque economicamente autosufficienti, e per il proprio mantenimento (euro 300,00), oltre al 50% delle spese straordinarie.
Con decreto pronunciato in data 10.12.2024 veniva fissata avanti il Giudice Relatore l'udienza di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.. Benché ritualmente citato, non si costituiva in giudizio e Controparte_1 neppure compariva all'udienza del 27.2.2025, poi rinviata al giorno 18.3.2025, disponendo anche l'ascolto del minore in detta sede. Per_1
A tale ultima udienza compariva invece l'attrice che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale, rinunciava alla domanda di mantenimento per sé e chiedeva di poter discutere oralmente la causa ex art. 473 bis 22 c.p.c.. Veniva sentito il minore . Persona_4
Con ordinanza resa a verbale in data 18.3.2025 il Giudice Relatore in via temporanea ed urgente affidava il figlio minore in via esclusiva ad e faceva obbligo a Parte_1 Controparte_1 di contribuire al mantenimento della prole con la somma mensile di euro 300,00 ciascuno (euro 900,00 totali), oltre al 50% delle spese straordinarie. Con assegno unico a beneficio della sola attrice.
Senza alcuna attività istruttoria, alla stessa udienza la causa veniva discussa oralmente e rimessa al
Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero intervenuto nel giudizio.
* * *
La domanda di separazione avanzata da va accolta in conformità anche alle Parte_1 conclusioni del PM, ricorrendo l'ipotesi di cui al primo comma dell'art. 151 c.c..
Invero non vi è dubbio che, nel caso di specie, si sia verificata quella situazione di intollerabilità alla prosecuzione della convivenza prevista dalla norma, attese le deduzioni dell'attrice in ordine alla intervenuta crisi del rapporto coniugale a fronte dei problemi di salute legati all'abuso di alcol manifestati dal marito.
La domanda di affidamento esclusivo del minore è fondata e va accolta. Persona_4
In proposito va considerato che, se da un lato ogni figlio minore ha diritto alla cosiddetta bigenitorialità, in conformità con le disposizioni normative attualmente contenute nell'art. 337 ter c.c., dall'altro, l'affidamento esclusivo alla madre, in deroga rispetto al regime legale dell'affidamento condiviso, trova giustificazione nelle condotte di disinteresse e trascuranti del padre nei confronti del figlio, al punto che egli non è attualmente in grado di esercitare una positiva genitorialità e di comunicare con la moglie per assumere decisioni nell'interesse del minore (che, peraltro, necessita di particolari attenzioni e cure, in quanto affetti da disturbi abituali e cronici legati a cefalee: cfr. doc. 8 attrice) ed ha demandato interamente alla madre la crescita, l'educazione e la gestione della prole.
In questa situazione l'affidamento esclusivo alla madre appare la misura maggiormente rispondente ai bisogni attuali di ed è in grado di assicurargli protezione adeguata da ogni eventuale ed Per_1 improvviso scompenso paterno.
Stanti le dichiarazioni rese dal minore avanti al Giudice Relatore, che hanno evidenziato la sporadicità pagina 3 di 5 degli incontri con il padre e perplessità circa la possibilità di intraprendere con lui una più assidua frequentazione, allo stato, nulla deve disporsi in questa sede riguardo ai tempi di vista padre / figlio, rimettendo a quest'ultimo, di anni 17 ampiamente compiuti, la decisione di incontrare il genitore ogni volta che lo vorrà, previo accordo con la madre.
Quanto alle questioni economiche, deve evidenziarsi che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole, secondo il precetto di cui all'art. 147 c.c. impone ai genitori, anche in caso di separazione (o di divorzio), di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli non economicamente autosufficienti, certamente non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione
- fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
Il parametro di riferimento, ai fini della corretta determinazione del rispettivo concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non solo dalle "rispettive sostanze", ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, con espressa valorizzazione, oltre che delle risorse economiche individuali, anche delle accertate potenzialità reddituali (sul punto si veda Cassazione 13.12.2016 n. 25531).
Tutto ciò considerato, tenuto conto delle esigenze dei figli , e correlate alla Per_2 Per_3 Per_1 loro età, della condizione della madre (la quale ha da ultimo reperito un lavoro part time come collaboratrice alle dipendenze di terzi, con una retribuzione netta mensile di circa 300,00 euro e che si fa carico del pagamento delle utenze domestiche della nuova situazione abitativa reperita per il tramite dei propri genitori), della situazione reddituale del padre (il quale dotato di qualifica di infermiere, nel
2023 ha percepito un reddito al netto d'imposta di euro 23.583,00, che diviso per dodici mensilità è pari ad euro 1.965,00: cfr. doc. 10.3 attrice), del fatto che dal 1.12.2024 – come anche confermato in sede di ascolto dal minore – il padre è rientrato nel possesso della casa coniugale, considerati gli altri criteri di cui all'art. 337 ter co. 4 c.c. si ritiene di determinare complessivamente in euro 900,00 mensili il contributo dovuto da per il mantenimento della prole, oltre al 50% delle spese Controparte_1 straordinarie, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza. Per le medesime ragioni, legate all'evidente sperequazione reddituale delle parti, oltre che al regime di affidamento del minore alla madre, va accolta la domanda di quest'ultima a ricevere in via esclusiva l'assegno unico.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore dell'erario, tenuto conto dell'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio di parte attrice, applicando i valori di cui al protocollo vigente del Tribunale per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, quest'ultima ridotta attesa la sola discussione orale della causa.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in GO (VI) il 25.4.1998, con atto trascritto al n. 7, parte II, serie A, anno 1998.
2. AFFIDA il figlio minore in via esclusiva alla madre, con collocamento e Persona_4 residenza presso la stessa. pagina 4 di 5 3. DISPONE che il padre possa vedere il figlio subordinatamente alla volontà di Per_1 quest'ultimo, con tempi e modalità concordate previamente con la madre.
4. FA OBBLIGO a , con decorrenza dal deposito del ricorso, di contribuire al Controparte_1 mantenimento dei figli, tutti non economicamente autosufficienti, con un assegno di euro 900,00 complessivi (euro 300,00 per ciascuno dei tre figli), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare a entro il giorno 5 di ogni mese e di sostenere al 50% le spese Parte_1 straordinarie relative agli stessi, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di Vicenza.
5. DISPONE che l'assegno unico sia percepito interamente da Parte_1
6. CONDANNA a rifondere all'erario le spese di lite che liquida in euro 5.373,00 Controparte_1 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA.
7. SI PUBBLICHI.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 25.3.2025.
Il Giudice Estensore
Francesca Grassi
Il Presidente
Biancamaria Biondo
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