Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 25/03/2025, n. 6047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6047 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06047/2025 REG.PROV.COLL.
N. 10611/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10611 del 2021, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Massimo Frontoni e Gianluca Luzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Massimo Frontoni in Roma, Via Guido D’Arezzo, n. 2;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Sabrina Barra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio e Regione Lazio, non costituite in giudizio;
nei confronti
CIAB - Società Cooperativa Idrici ed Affini, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS- del 3 agosto 2021, avente il seguente oggetto: “AR – DEPURATORE “-OMISSIS-” - Verbale NRG n. -OMISSIS- di accertamento e contestazione ai sensi art. 14 Legge 24/11/1981 a carico del rappresentante dell’impresa “-OMISSIS-.” in qualità di gestore dell’impianto di depurazione “-OMISSIS-”, per la violazione dell’Art. 101 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.”;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, conseguente, e/o comunque connesso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 7 marzo 2025 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, la società “-OMISSIS-.” ha impugnato la nota dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Lazio prot. n. -OMISSIS- del 3 agosto 2021, avente il seguente oggetto: “ AR – DEPURATORE “-OMISSIS-” - Verbale NRG n. -OMISSIS- di accertamento e contestazione ai sensi art. 14 Legge 24/11/1981 a carico del rappresentante dell’impresa “-OMISSIS-.” in qualità di gestore dell’impianto di depurazione “-OMISSIS-”, per la violazione dell’Art. 101 comma 1 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. ”;
- resiste al ricorso Roma Capitale mentre le altre Amministrazioni, seppur ritualmente intimate, non si sono costituite in giudizio;
- con memoria del 15 gennaio 2025, parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla definizione nel merito del giudizio;
Ritenuto che, pertanto:
- al Collegio non resti che dichiarare l’improcedibilità del ricorso;
- la peculiarità e le circostanze della controversia possano giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
Maria Barbara Cavallo, Presidente FF
Domenico Gaglioti, Primo Referendario
Manuela Bucca, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Manuela Bucca | Maria Barbara Cavallo |
IL SEGRETARIO