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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/10/2025, n. 4641 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4641 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile riunita in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dott. Eugenio Forgillo Presidente dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario Relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nel processo civile di appello, iscritto al numero 4329 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2020, avverso la sentenza del Tribunale di
Napoli numero 2766 pubblicata il 16 aprile 2020 e non notificata, avente a oggetto risarcimento danni e vertente tra
(cf ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Alessandra ET (cf e BI ET (cf , C.F._2 C.F._3 elettivamente domiciliato in Napoli, Via Riviera di Chiaia n. 276, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(cf/p. iva ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del procuratore Dott. , giusta procura per atto Notaio Controparte_2 in Roma del 25 luglio 2019, rep. 44953, racc. 25857, rappresentata Persona_1
e difesa dall'Avv. Marino Maffei (cf ), elettivamente C.F._4 domiciliata in Napoli, Via San Pasquale a Chiaia, 48, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
1 CONCLUSIONI
All'udienza del 17 giugno 2025, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
proponeva appello, con atto di citazione notificato a mezzo Parte_1 pec il 2 dicembre 2020, avverso la sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale di
Napoli, pronunciando sulla domanda formulata nei confronti dell'
[...]
, volta a ottenere il risarcimento dei danni ex art. 59 DPR Controparte_3
602/1973 o ex art. 2043 cc nonché ex art. 96, II e III comma cpc a seguito di vendita forzata immobiliare promossa dall'allora in forza di Controparte_4 titolo successivamente caducato con pronuncia della Commissione Tributaria provinciale, passata in giudicato, la rigettava compensando tra le parti le spese del grado di lite.
L'appellante, dopo aver ripercorso la vicenda processuale afferente alla vendita forzata, all'opposizione all'esecuzione nonché al primo grado di giudizio, affidava il gravame a cinque motivi così rubricati:
“1) OMESSO ESAME SULL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA'
DELL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER AVER AGITO SENZA LA
NORMALE PRUDENZA E CON EVIDENTE ABUSO DELLA PROCEDURA
ESECUTIVA;
2) SULLA ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA IN RELAZIONE
ALLE VICENDE CORRELATE ALLE CARTELLA DI PAGAMENTO N.
071/2007/00286743/41/000 E N. 071/2006/00296881/59/000.
SULL'OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO, OGGETTO DI
DISCUSSIONE TRA LE PARTI, RIFERITO ALL'ESATTA ENTITÀ DEL CREDITO
RESIDUO AZIONATO DALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE;
3) SULLA ERRATA VALUTAZIONE DEI FATTI DI CAUSA E DELLA RICHIESTA
RISARCITORIA IN RELAZIONE ALLE VICENDE CORRELATE ALLE RESIDUE
CARTELLE DI PAGAMENTO. SULL'OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI PER
IL GIUDIZIO, OGGETTO DI DISCUSSIONE TRA LE PARTI ED IN
PARTICOLARE SULL'OMESSO ESAME DEI MOTIVI N. 2 E 4 DELL'ATTO DI
CITAZIONE;
2 4) SULL'OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO, OGGETTO DI
DISCUSSIONE TRA LE PARTI ED IN PARTICOLARE SULL'OMESSO ESAME
DEL MOTIVO N. 3 DELL'ATTO DI CITAZIONE;
5) SULL'OMESSO ESAME DI FATTI DECISIVI PER IL GIUDIZIO, OGGETTO DI
DISCUSSIONE TRA LE PARTI ED IN PARTICOLARE SULL'OMESSO ESAME
DEL MOTIVO N. 5 DELL'ATTO DI CITAZIONE”.
La difesa di rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia Parte_1
l'Ill.ma Corte di Appello di Napoli, contrarie domande ed eccezioni disattese,
A) in via principale: in accoglimento dell'appello, riformare, per i motivi sopra esposti, la sentenza n.
2766/2020, emessa in data 25 marzo 2020 dal Tribunale di Napoli – Giudice dott. Marcello Amura e pubblicata il 16 aprile 2020 RG n. 6693/2014, Repert. n.
4131/2020 del 16/04/2020 e non notificata e, per l'effetto, accogliere la domanda formulata nel giudizio di primo grado ovvero:
1) accertare e dichiarare, per tutti motivi suesposti, la responsabilità dell' (codice fiscale ) nella Controparte_5 P.IVA_1 persona del legale rappresentante pro tempore, subentrata, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del
[...]
sciolte a decorrere dal 1° luglio 2017 ai sensi e per gli effetti del D.L. CP_6
193/2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 59 D.P.R. n. 602/73 e/o dell' art. 2043
c.c. e per l'effetto condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni patrimoniali subiti dall'istante per un importo di euro 288.603,00, o nella misura che si riterrà di diritto e/o secondo equità e da determinarsi in corso di causa, anche in considerazione delle risultanze dell'istruttoria, oltre agli interessi legali ed al maggior danno da svalutazione monetaria ex articolo 1224,
2° comma, cod. civ., da calcolarsi su tale somma dalla data della richiesta di risarcimento alla data di pubblicazione dell'emananda sentenza, ed oltre agli interessi legali sulla somma rivalutata dalla sentenza al saldo;
2) accertare e dichiarare, per tutti motivi suesposti, la responsabilità di controparte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2059 c.c. e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi, in favore dell'istante da valutarsi in via equitativa ex art. 1226, 2056 c.c. e 432
c.p.c., anche in considerazione delle risultanze dell'istruttoria;
3 3) accertare e dichiarare la responsabilità aggravata di controparte ai sensi del dell'art. 96 c.p.c. II e III comma e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del danno ed al pagamento, in favore dell'istante, di una somma
e/o di un indennizzo equitativamente determinato;
4) in ogni caso condannare la convenuta alla rifusione delle spese del presente giudizio, diritti ed onorari, rimborso forfetario per spese generali, spese del CTU,
CPA ed IVA, come per legge, con attribuzione ai sottoscritti procuratori costituiti che se ne dichiarano antistatari.
B) rigettare le domande avversarie giacché improcedibili, inammissibili, infondate in fatto ed in diritto, e comunque non provate;
C) Con vittoria di spese e compenso professionale di entrambi i gradi di giudizio”.
Con comparsa depositata il 29 aprile 2021, si costituiva in giudizio l' CP_7 invocando il rigetto dell'appello.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, acquisito il fascicolo del precedente grado di giudizio, la causa, già trattenuta in decisione, veniva rimessa sul ruolo dopo lo spirare del termine di cui all'art. 190, entro il quale appellante e appellata depositavano comparse e memorie di replica conclusionali, per la cessazione dal servizio del precedente relatore e conseguente necessità di riassegnare il processo ad altro relatore.
All'udienza del 17 giugno 2025, sulle conclusioni delle parti come da verbale, la
Corte tratteneva la causa in decisione con concessione dei termini ridotti di cui all'art. 190 cpc a gg. 30 e 20.
L'appellante e l'appellate non depositavano comparse e memorie di replica conclusionale.
§ Il Tribunale di Napoli respingeva la domanda formulata dall'odierno appellante, premettendo che l'avviso di vendita immobiliare, unitamente al quale erano stati prodotti 12 estratti di ruolo, individuava il carico tributario complessivo in € 339.280,02, di cui € 277.158,83 per tributi, € 32.001,75 per interessi ed il restante importo per compensi coattivi, diritti e spese di esecuzione maturate prima e con la trascrizione del pignoramento ai sensi del DM
21/11/2000 nonché, infine, oneri di trascrizione del pignoramento.
Solo in relazione alla cartella di pagamento 071/2007/00286743/41/000, per
4 complessivi € 193.824,03, oltre € 6.463,84 a titolo di interessi ed € 9.012,79 a titolo di compensi di riscossione, l'attore aveva documentato l'impugnativa dinnanzi alla mentre nessun'altra doglianza Controparte_8 veniva mossa in citazione con riguardo agli altri estratti di ruolo afferenti a tributi e sanzioni amministrative.
Con riguardo alla cartella esattoriale 071/2006/00296881/59/000, relativa a crediti tributari, per una somma residua dovuta - a fronte di un importo già riscosso di € 449.871,90 - pari a € 109.106,00 di cui € 69.715,39 per capitale ed il resto per interessi e compensi di riscossione, l'attore deduceva tardivamente, dopo lo spirare delle preclusioni di cui all'art. 183 cpc, che la stessa era stata interessata da provvedimento di sgravio di € 22.525,53, nonché sospensione integrale per la restante parte, come risulta dal provvedimento di sospensione del
20 novembre 2007 emesso dall' di Casoria. Controparte_3
Il Tribunale rilevava, poi, che l'ulteriore importo di € 19.201,82 non era oggetto di contestazione e certamente dovuto.
L'attore aveva dedotto che le procedure esecutive compiute dall' CP_9
sugli immobili erano assolutamente illegittime ab origine, oltre a
[...] essere del tutto sproporzionate, in quanto fondate su titoli - cartelle esattoriali - nulli, poiché mai notificati al contribuente, come acclarato dalle sentenze dei
Giudici tributari passate in giudicato ma tale tesi non poteva essere accolta poiché le cartelle non contestate erano da sole idonee a legittimare l'avvio dell'esecuzione esattoriale immobiliare. Peraltro, parte attrice non aveva dedotto profili di illegittimità dell'attività amministrativa diversi dall'esecuzione esattoriale, valutata ex post come illegittima per il sopravvenuto accertamento di inesistenza di un titolo idoneo a giustificare l'esercizio dell'azione esecutiva, che non potevano essere indagati dal giudice giusta il principio dettato dall'art. 112 cpc.
In difetto di allegazione e prova di una condotta illecita ai sensi dell'art. 2043 cc, la domanda andava, dunque, respinta.
Con i motivi sub 1), 2) e 3), prima parte, afferenti all'an della pretesa, la difesa appellante lamenta, sostanzialmente, in primis che l'originario attore aveva chiesto al primo giudice di accertare non l'illegittimità della procedura esecutiva posta in essere dall'odierna appellata poiché il petitum del giudizio di primo grado
“non riguardava affatto l'illegittimità della procedura di vendita ed anzi dei
5 titoli posti a fondamento della stessa (di competenza esclusivamente del Giudice tributario ed, in ogni caso, sui quali si era formato già giudicato o che, comunque, erano stati già annullati in sede stragiudiziale) ma la specifica fattispecie della responsabilità del creditore procedente ex art. 59 DPR 602/73” rispetto alla quale nessuna menzione vi è in sentenza.
L'Agente della Riscossione, si sarebbe opposto alla sospensione dell'esecuzione in aperta violazione dei principi giurisprudenziali che sanciscono che il creditore procedente debba agire secondo le regole della normale prudenza, sebbene essa fosse parte nei giudizi dinnanzi al Giudice Tributario, a fronte di un debito che, al termine di tutte le vicende processuali, era risultato ridotto a soli € 19.082,00. vrebbe agito per il risarcimento dei danni non chiedendo al Giudice di Pt_1 entrare nel merito del tributo e del debito ma chiedendo di valutare e accertare la regolarità e la legittimità della condotta di controparte, la quale, pure in mancanza di un titolo certo, come nel caso de quo, aveva proceduto alla vendita.
I profili di colpa della condotta della convenuta non sarebbero ravvisabili esclusivamente, come rimarcato dal primo giudice, nel non aver provveduto a sospendere l'attività esecutiva, ma riguarderebbero l'intera condotta dell'
[...]
in conformità alle regole sulla corretta e trasparente attività di Controparte_9 riscossione, sin dall'origine, ovvero dal sorgere del presunto debito in quanto portato da cartelle mai regolarmente notificate, tanto dimostrerebbe la fondatezza della domanda risarcitoria, diretta conseguenza della illiceità e temerarietà del comportamento posto in essere dalla convenuta.
I profili di colpa e responsabilità in capo all'Agente della Riscossione sarebbero, quindi, ravvisabili nell'evidente abuso nell'attività esecutiva e nella violazione del principio della normale prudenza e dall'evidente sproporzione tra il debito effettivo e il valore dei beni pignorati, sul quale il Giudice avrebbe del tutto omesso di pronunciarsi.
Con motivo sub 2), l'appellante lamenta che il riferimento del primo giudice in sentenza alla cartella di pagamento 071/2006/00296881/59/000 sarebbe ultroneo e inidoneo a fondare il rigetto della domanda, poiché i vizi che ne inficiavano la fondatezza e la legittimità erano già stati valutati nel corso della procedura esecutiva e le vicende relative alla detta cartella non erano oggetto del contendere. Difatti, all'epoca della vendita all'asta dei due immobili, il 23
6 novembre 2007, il carico residuo portato dalla cartella in questione era stato già totalmente sospeso, come risulterebbe dal provvedimento del 20 novembre 2007 dell' di Casoria, non avendo detta cartella costituito Controparte_3 presupposto della procedura esecutiva.
Il Tribunale non avrebbe, quindi, valutato il danno ingiusto sofferto dal Pt_1 soffermandosi esclusivamente sulla legittimità formale della procedura esecutiva.
Deduce la difesa appellante, poi, che “al privato danneggiato da una procedura illegittima non è richiesto un impegno probatorio particolare per dimostrare la colpa dell'Amministrazione, potendo egli limitarsi ad allegare, ad esempio la prova dell'illegittimità dell'atto e dovendosi fare applicazione, ai fini della prova dell'elemento soggettivo, delle regole di comune esperienza e della presunzione semplice di cui all'art. 2727 del cod. civ. (c. d. colpa “in re ipsa”, insita nella stessa illegittimità degli atti lesivi, giudizialmente accertata)”.
Il danno sarebbe, pertanto, quello che deriva da una condotta illegittima posta in essere nell'attuazione dei mezzi esecutivi previsti dalla legge, violando le relative disposizioni, oppure facendo uso imprudente dei poteri attribuiti per la realizzazione del credito tributario.
Con terzo motivo di censura, prima parte, l'appellante si duole della circostanza che, secondo la ricostruzione del Tribunale, le cartelle residue poste alla base dell'avviso di vendita immobiliare e della successiva vendita coattiva, seppur di importo residuo complessivo pari a € 19.201,82, erano di per sé sufficienti a legittimare la procedura coattiva e tale formale legittimità, o meglio l'assenza di limitazioni legislative illo tempore vigenti, basterebbe da sola ad escludere qualsiasi profilo di responsabilità e di colpa nella condotta dell'appellata, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.
§ La sentenza di primo grado va confermata seppur con le precisazioni che seguono.
ha chiesto, con atto di citazione introduttivo del primo grado, Parte_1 il risarcimento di “tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall'attore a causa di una vendita forzata illegittima compiuta da ”, già Controparte_4 CP_10
già (pag. 1).
[...] Controparte_11
In punto di fatto, l'originario attore ha dedotto che “nelle more del giudizio di esecuzione il debito originario richiesto veniva sostanzialmente ridotto a seguito
7 di una serie di eccezioni di parte in ordine ad alcune cartelle di pagamento oggetto di contenziosi tributari”. Per tale ragione, “si procedeva alla vendita sulla base di una seria di titoli minori soprattutto per il carico portato dalla cartella di pagamento 071/2007/00286743/41/000, dell'importo di € 209.306,22, atto mai notificato all'attore che quindi aveva provveduto a impugnarlo nelle competenti sedi tributarie solo dopo averne avuto conoscenza attraverso la notifica dell'avviso di vendita. La cartella veniva successivamente annullata dai giudici tributari. “si deve precisare che il contenzioso tributario era pendente al momento della vendita ed a nulla sono valse le continue richieste di sospensione della procedura da parte dell'attore, alle quali l' si è continuamente opposta … come CP_4 risulta dagli atti di causa ...”
A pag. 3 dell'atto introduttivo, la difesa di afferma, altresì, che Pt_1
“…l'Agente della Riscossione Tributi ha proceduto alla vendita forzata di due diverse unità immobiliari dell'attore, avendo perfettamente cognizione che i titoli sulla base dei quali procedeva erano oggetto di impugnazione dinanzi la
Commissione Tributaria … assumendosi il rischio di compiere un'esecuzione che poteva essere dichiarata illegittima …”.
La responsabilità del creditore procedente veniva individuata nell'abuso dell'attività esecutiva, poiché, nel caso concreto, l'attore avrebbe rappresentato, nel corso della procedura esecutiva, la pendenza del giudizio tributario e per tale motivo aveva chiesto la sospensione dell'esecuzione. L'art. 59, DPR 602/1973 avrebbe, dunque, dovuto trovare piena applicazione, per aver l'ente agito “senza la normale prudenza”. L'agente della riscossione, difatti non avrebbe “ … posto in essere tutti gli accorgimenti necessari per verificare la correttezza del proprio operato e agire con la massima prudenza anziché opporsi alle richieste di sospensione della proceduta …”, mentre avrebbe potuto attendere l'esito del giudizio tributario pendente (pag. 11).
Le circostanze in fatto poste a fondamento della domanda non hanno trovato diversa precisazione nella memoria ai sensi dell'art. 183 n. 1 cpc.
Dall'esame della documentazione prodotta dall'appellante (doc. 1) si evince che il giudice dell'opposizione, con provvedimento del 20 novembre 2007, su ricorso proposto in data 31 ottobre, rigettava l'istanza di sospensione.
La causa di merito veniva riassunta da n data 31 gennaio 2008 (doc. 7), Pt_1
8 atto di riassunzione nel quale non viene neanche menzionata l'impugnazione dinnanzi alla CTP Napoli avverso la cartella 071/2007/00286743/41/000, di €
209.306,22, proposta, peraltro, solo il successivo 19 dicembre 2007 e definita con sentenza pubblicata il 17 giugno 2009, dalla quale non emerge che nel corso del giudizio fosse stata formulata istanza di sospensione dell'impugnata cartella (doc.
10) né l'originario attore, a differenza della cartella 071/2006/00296881/59/000, ha documentato di aver proposto istanza di sospensione della medesima agli enti creditori (trattavasi di crediti irpef e irap).
Giova anche precisare, con riguardo alla cartella
071/2006/00296881/59/000, che il provvedimento di sospensione dell'ente creditore (Agenzia dell'Entrate - Casoria) è intervenuto, a seguito di istanza del debitore (doc. 2), il medesimo giorno dell'udienza afferente alla sospensione dell'esecuzione, 20 novembre 2007, ma con evidenza non era ancora noto alle parti tant'è che non ve ne è menzione negli atti processuali (v. verbale di udienza, doc. 3, nel quale si fa riferimento al solo sgravio per € 22.000,00 circa).
A seguito della vendita, il successivo 23 novembre 2007, chiedeva CP_4 trattenere l'importo di € 235.660,32 mentre del maggior importo realizzato di €
155.719,38 veniva chiesta la restituzione a con fissazione dell'udienza al Pt_1
23 ottobre 2008 per l'approvazione del piano di riparto delle somme afferenti ai crediti ancora iscritti al 20 maggio 2008 (doc. 4).
Il merito dell'opposizione all'esecuzione veniva deciso con sentenza del 9 ottobre 2009 (doc. 1), con la quale il Tribunale rilevava l'inammissibilità della stessa, per ciò che atteneva ai crediti tributari, non potendo il giudice dell'opposizione sindacare la validità della notifica della cartella esattoriale o la sussistenza del debito. Il Tribunale respingeva l'opposizione in quanto infondata con riguardo al residuo credito, per il quale era stata ritualmente provata la notifica delle cartelle esattoriali, rigettando, infine, anche la doglianza afferente alla determinazione del prezzo base d'asta, poiché l'art. 79 DPR 602/1973 “indica precisi parametri di individuazione del prezzo, tali da escludere qualsivoglia valutazione soggettiva e discrezionale da parte del concessionario”, normativa la cui legittimità era stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza
217/2002.
Pacifiche le circostanze che i debiti derivanti dalle cartelle
9 071/2006/00296881/59/000 e 071/2007/00286743/41/000, che costituivano la maggior parte del credito azionato, sono stati oggetto, il primo dopo la denegata sospensione dell'esecuzione, e il secondo, dopo la vendita e decreti di trasferimento, di sospensione e, successivamente (2009 e 2010), di annullamento da parte del Giudice Tributario, dalla ricostruzione della vicenda in fatto non emergono comportamenti da parte del concessionario connotati da mancanza di prudenza né, men che meno, da colpa o dolo, così come allegati con l'atto introduttivo del giudizio.
Ciò in quanto, a fronte di ruolo esecutivo, che legittimava la doverosa azione esecutiva, e, addirittura, in carenza di esistenza di contezioso tributario quanto al consistente credito portato dalla cartella 071/2007/00286743/41/000, introdotto solo il 19 dicembre 2007 dopo la vendita, il concessionario non aveva autonoma possibilità di sospendere la riscossione, che, a norma dell'allora vigente art. 39 DPR 602/1973, poteva essere sospesa solo con provvedimento motivato dell'ufficio delle entrate o del centro di servizio, da notificarsi al concessionario e al contribuente.
Sul punto la Corte di Cassazione ha chiarito che “… l'agente della riscossione è privo di un autonomo potere di iniziativa riguardo alle procedure di riscossione coattiva e che sono eccezionali e tassativi (e predeterminati ex lege) i casi in cui lo stesso può sospendere le attività esecutive, dovendo invece, come regola generale, attenersi rigorosamente al compito affidatogli dalla legge e dall'ente impositore, senza alcun margine per una discrezionale valutazione sulla sussistenza della pretesa creditoria vantata dall'ente stesso” (Cass. Ord.
10795/2024).
Correttamente, pertanto, si è opposta alla sospensione CP_4 dell'esecuzione all'udienza del 20 novembre 2007 e ha proceduto alla vendita a fronte di un credito che, alla data di avvio dell'esecuzione era di circa €
339.000,00 e, al momento della vendita, il 23 novembre 2007, era di €
228.508,04 giusta l'intervenuta sospensione di una delle cartelle, non essendo ravvisabile né abuso di attività esecutiva né assenza di prudenza.
Peraltro, giova anche aggiungere che la CTP Napoli, alla quale, come si è detto, il ricorso è stato proposto solo il 19 dicembre 2007, dopo la vendita, senza che risulti documentata istanza di sospensione cautelare dell'atto, ha annullato la
10 cartella 071/2007/00286743/41/000 non per inesistenza della notificazione ma poiché ha ritenuto applicabile il disposto dell'art. 140 cpc, in relazione al quale era carente la prova di spedizione della raccomandata informativa, in luogo del diverso processo notificatorio previsto dall'art. 60, lett. a), DPR 602/1973.
Del resto, come affermato dalla Corte di cassazione con recedente ordinanza
18539/2024 (in fattispecie nella quale la Corte ha cassato con rinvio la sentenza che aveva condannato l'agente della riscossione al risarcimento dei danni patiti in conseguenza di un'esecuzione forzata immobiliare, inficiata dalla nullità della notificazione dell'avviso di vendita), “Ai fini dell'insorgenza della responsabilità, di natura extracontrattuale, dell'agente della riscossione ai sensi dell'art. 59 del
d.P.R. n. 602 del 1973, l'ingiustizia del danno non può considerarsi conseguenza in re ipsa dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa o pubblica in generale, occorrendo, invece, accertare se … l'evento pregiudizievole sia imputabile alla responsabilità della P.A., sulla base non solo del dato obiettivo dell'illegittimità del provvedimento, ma anche del requisito soggettivo del dolo o della colpa”, che, come si è visto, risultano del tutto insussistenti nel caso di specie.
Il rigetto del gravame nell'an assorbe l'esame degli ulteriori motivi afferenti al quantum, in relazione ai quali è appena il caso di rilevare che, quanto al danno patrimoniale, non vi è prova che la chiusura dell'attività, documentata dall'appellante come avvenuta in data 30 novembre 2007 (doc. 18), sia ricollegabile all'azione esecutiva intrapresa né, al di là dell'astratta deduzione che il prezzo commerciale degli immobili venduti sarebbe stato più elevato del prezzo di vendita e che avrebbe potuto utilizzarli per ottenere finanziamenti, Pt_1 risulta in alcun modo documentata, in concreto, la ricerca di credito da parte dello stesso ovvero l'utilizzo a reddito degli immobili o trattative per la loro vendita a prezzo più alto. Analogamente, in relazione al richiesto danno non patrimoniale,
l'originario attore ha prodotto un certificato a firma del Dott. Persona_2 attestante, in data 7 novembre 2007, un quadro di depressione-ansioso reattiva, con prescrizione oltreché farmacologica di psicoterapia della quale non vi è traccia in atti, certificato del tutto insufficiente a comprovare un qualsivoglia nesso di causalità con la vicenda afferente alla vendita forzata per cui è giudizio.
Le spese di lite del grado seguono la soccombenza e si liquidano sulla scorta dei
11 criteri di cui al dm 55/2014 e ss mod, dunque, tenuto conto del valore della lite, indicato in citazione quale indeterminato e da ritenersi ricompreso nello scaglione tariffario da € 52.001,00 a € 260.000,00, dell'attività svolta dalle parti e delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, determinandole sulla base dei valori minimi in € 7.160,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle
Spese di Giustizia.
P. Q. M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 2766 pubblicata il 16 aprile 2020, proposto da
[...]
nei confronti di , così provvede: Parte_1 Controparte_3
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione delle spese di lite del presente grado Parte_1 di giudizio in favore di , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, liquidate in € 7.160,00 oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma
I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 19 settembre 2025
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Flora de Caro dott. Eugenio Forgillo
12