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Sentenza 25 settembre 2024
Sentenza 25 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 25/09/2024, n. 431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 431 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza di discussione del 25.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 698/2023 R.G.L, discussa alla medesima udienza, promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa, dagli avvocati Silvia Bassanetti, C.F. Parte_1 C.F._1
e Serena Bassanetti, C.F. , elettivamente domiciliata, in San Colombano al C.F._2 C.F._3
Lambro, nella via Cesare Battisti n. 20/10;
ricorrente contro
C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, dall'avvocato Giovanni Costantino, C.F.: , elettivamente P.IVA_1 C.F._4 domiciliata, in Roma, nella via Capo Peloro n. 3, resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto a ruolo il 23.10.2023, la sig.ra adiva il Parte_1
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica di Educatore
Professionale socio-pedagogico di cui all'Area/Categoria F del CCNL per il personale dipendente dei centri da residenze assistenziali e di riabilitazione a far data dall'annualità 2013 (o dalla diversa annualità ritenuta di giustizia) sino alla data del licenziamento (15/02/2022) e, conseguentemente, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
risarcimento del danno patrimoniale quantificato nelle differenze retributive tra il percepito ed il percipiendo pari alla complessiva somma di € 17.333,46 (di cui € 1.235,57 per quota TFR ed €
16.097,89 per quota retribuzione), come da prospetti prodotti ai docc. 82-83, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nell'importo che sarà stabilito
a seguito di espletanda CTU contabile, B) Con vittoria di spese e compensi professionali della presente causa”.
A sostegno delle proprie domande deduceva in fatto: CP_ che nel gennaio 2004 era stata assunta dall' resistente con contratto a tempo indeterminato, come operatrice socio-sanitaria, adibita al Centro Sacro Cuore di Gesù, di San Colombano al
Lambro, struttura di riabilitazione psichiatrica e per disabili psichici, condotta dai padri dell'
[...]
Controparte_1
che, in particolare, era stata adibita:
- dal 2004 al 2009, come turnista nell'Area Infermerie, con mansioni di assistenza fisica di base alla persona spesso allettata o in carrozzina;
- dal 2009 al 2014, come turnista nell'Area Psichiatria, con mansioni di supervisione e aiuto della persona già autosufficiente ma con problemi psichiatrici e pericolosità sociale, stimolando le capacità residue ed integrando attività educative;
- dal 2014 al 2017, come turnista nel Reparto San Raffaele, con le medesime mansioni di cui al punto precedente;
- dall'01.08.2017, a giornata, presso il Centro Diurno Disabili con mansioni di : accoglienza dei ragazzi, attività riabilitative in equipe o singola, assistenza durante il pasto ai ragazzi non autonomi, riposo post-prandiale per i soggetti con deambulazione ridotta, attività pomeridiane, riunioni d'equipe, cambio pannoloni e/o accompagnamento in bagno per i bisognosi, momenti ludico- ricreativi, conduzione educativa e di collaborazione con gli altri colleghi;
- dall'01.08.2019, a giornata, presso la Comunità riabilitativa ad alta assistenza, sino alla data di inidoneità permanente del dicembre 2021, con le mansioni descritte nel correlativo piano di lavoro ovvero l'accudimento dei pazienti degenti (sveglia ospiti, assistenza ed osservazione dell'igiene personale, riordino armadi, controllo e cambio stagione, assistenza alla colazione, collaborazione in lavanderia, accompagnamento ospiti per varie attività all'interno del Centro ed all'esterno);
che dal 2013, aveva svolto mansioni non corrispondenti al proprio inquadramento di o.s.s. in quanto, organizzando e occupandosi di progetti tematici per i pazienti in cura presso il Centro, dette mansioni erano proprie dell'educatore professionale socio pedagogico di cui all'Area F del CCNL per il personale dipendente dei centri di residenze assistenziali e di riabilitazione;
che non le era stato riconosciuto “alcun avanzamento di carriera” né un diverso inquadramento e, pertanto, alcun aumento della retribuzione;
che negli anni era stata oggetto di condotte di vessazione, umiliazione e svilimento della propria persona e delle proprie capacità lavorative, da parte del datore di lavoro;
che tale contesto lavorativo portava la sig.ra a sviluppare patologie;
Parte_1
che in data 15.02.2022 le era stato comunicato il licenziamento per giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica di o.s.s. e che dunque il rapporto di lavoro si era risolto. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestava in fatto e diritto le avverse pretese;
deduceva che le mansioni
[...]
svolte dalla ricorrente erano sempre state riconducibili al livello di inquadramento;
eccepiva la prescrizione quinquennale;
contestava,per quanto irrilevanti ai fini della pretesa azionata dalla lavoratrice, che nei confronti della ricorrente fossero stati assunti comportamenti mobbizzanti .
La resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale nel merito: - accertare e dichiarare la correttezza dell'operato della odierna resistente e, in ogni caso, rigettare integralmente il ricorso presentato dalla signora in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, e comunque non provato per le ragioni di cui in narrativa e/o per ogni altra ritenuta di giustizia;
in via subordinata e, nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento di qualche pretesa di parte ricorrente: - ridurre le pretese di controparte tenendo conto di quanto indicato al paragrafo C) della presente memoria e, dunque, all'importo di € 1.766,62, per il periodo dal 18 marzo 2021 al 15 febbraio 2022; in via ulteriormente subordinata: - ridurre le pretese di controparte tenendo conto di quanto indicato al paragrafo D) della presente memoria e, dunque, all'importo di € 6.205,74 per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 15 febbraio 2022; In via ulteriormente gradata: - ridurre le pretese di controparte secondo equità e giustizia e, comunque, tenendo conto di quanto indicato al paragrafo E) della presente memoria, riducendo quindi le somme pretese all'importo di € 17.282,96”.
All'udienza del 24.01.2024, il Giudice del Lavoro esperiva il tentativo di conciliazione, senza esito.
Le parti si riportavano ai rispettivi atti ed insistevano nelle richieste istruttorie.
Con ordinanza pronunciata fuori udienza, ritenute irrilevanti le prove orali dedotte dalle parti e matura la causa per la decisione, il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 25.09.2024, all'esito della quale pronunciava dispositivo del quale dava lettura.
Motivi della decisione
1.Preliminarmente deve essere precisato che oggetto del giudizio è unicamente la domanda di condanna dell'Ente al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'allegato svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle del livello di inquadramento.
Sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere le deduzioni della ricorrente circa le condotte mobbizzanti e vessatorie che la medesima dichiara di aver subìto nell'intercorso rapporto di lavoro con la resistente. Egualmente irrilevanti, perché estranee rispetto all'oggetto della domanda e alle conclusioni formulate, le deduzioni della ricorrente in ordine al non meglio qualificato danno da demansionamento.
I seguenti fatti sono incontestati e trovano riscontro documentale: a) Al rapporto di lavoro inter partes si applica il CCNL per il personale dipendente dei centri di residenza assistenziali e di riabilitazione,prodotto sub.doc.75 dalla ricorrente.
b)la ricorrente nel periodo oggetto di domanda(dal 2013 al licenziamento) è stata inquadrata, con mansioni di O.S, nel livello D(la circostanza, non essendo state prodotte le buste paga, non trova riscontro documentale ma deve ritenersi non contestata poiché i conteggi sono stati effettuati considerando quale inquadramento il livello D(si veda conteggio prodotto dalla ricorrente sub.doc.82) e l'Ente,riconoscendo formalmente che la stessa era inquadrata quale OS, non ne ha contestato il relativo livello(il D).
Per completezza deve aggiungersi che al momento dell'assunzione, nell'anno 2004,la qualifica di OS era ricondotta al livello B2 del CCNL vigente(superato da quello successivo cui si fa riferimento nel presente giudizio).
La ricorrente, sull'assunto di aver svolto mansioni di educatore dall'anno 2013, assume di avere diritto all'inquadramento nel superiore livello F.
L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto di credito(presupposti per l'inquadramento nel livello superiore rivendicato,esistenza e quantificazione del credito) spetta alla ricorrente
3. Prima di esaminare il merito della domanda ,occorre richiamare i principi di diritto cui occorre fare riferimento per la decisione della causa.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità alla quale aderisce il tribunale:
“ Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l' onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto). Sez. L, Sentenza n. 8025 del
21/05/2003.
Costituisce orientamento consolidato che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (così
Cassazione civile sez. lav., 22.11.2019, n.30580).
4. Quanto alle mansioni svolte nell'arco temporale di riferimento(2013-2021), la ricorrente ha allegato in ricorso (pag.4,) di essere stata adibita dal datore di lavoro come operatrice socio- sanitaria:
- dal 2009 al 2014, come turnista con mansioni di supervisione e aiuto della persona con problemi psichiatrici e pericolosità sociale;
- dal 2014 al 2017, come turnista, in diverso reparto, con stesse mansioni;
- dall'01.08.2017, a giornata, presso il centro diurno disabili, con mansioni di accoglienza dei ragazzi, attività riabilitative, assistenza ai ragazzi non autonomi, cambio pannoloni e/o accompagnamento in bagno per i bisognosi;
- dall'01.08.2019, sino al giudizio di inidoneità permanente, presso la comunità riabilitativa ad alta assistenza, con mansioni di accudimento pazienti.
La sig.ra deduce inoltre(si vedano cap.22 23 e 24) che a decorrere dal 2013 si è Parte_1
occupata in prima persona di progetti tematici educativi per i pazienti in cura presso il centro(tutti elencati e documentati), promuovendoli ed organizzandoli rivestendo di fatto la figura dell'educatore professionale.
Parte resistente ha eccepito che la ricorrente partecipava ai corsi nella sua in qualità di OOS, come figura di supporto agli Educatori.
La ricorrente non ha indicato in concreto quali attività abbia svolto,se non genericamente deducendo di avereideato, promosso ed organizzato i corsi;
non ha neppure fornito indicazioni sulle modalità di svolgimento dei corsi,dei tempi impiegati per l'organizzazione e la partecipazione. Gli unici elementi concreti sui corsi si ricavano dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. I capitoli di prova dedotti nelle conclusioni istruttorie sono generici (cap.1,2,3) e sono irrilevanti(tutti) perché,quand'anche confermati dai testi, non darebbero conto delle competenze educative impiegate nell'esecuzione dell'attività ma esclusivamente delle attività svolte riconducibili anche a quelle di operatore di riferimento.
Il coinvolgimento della ricorrente nei corsi dall'anno 2013 al 2021 trova riscontro documentale(doc.da 26 a 39). Si tratta di 13 corsi in tutto nell'arco temporale di 8 anni(non risultano corsi nei anni dal 2015 al 2016), con diversificati oggetti(corso di inglese,inserimento dati pc, accademia unghie, gruppo pc cognizioni di base,taglia e cuci,…danza, canto ed altro). Dalla documentazione emerge che la ricorrente era coinvolta quale”operatore di riferimento,sotto la supervisione del responsabile del gruppo” . La dichiarazione del direttore della struttura prodotta sub.doc.76 attesta che la ricorrente dall'anno 2004 svolge attività di supporto socio-sanitario e collabora nell'esecuzione di progetti educativi
La cadenza dei corsi -per quanto è dato comprendere dai documenti- è stata per lo più settimanale con durata media di un'ora circa(nella descrizione dei tempi nella scheda tecnica è scritto”incontri a cadenza settimanale della durata di un'ora circa”. Non è dato desumere con certezza se la durata dei corsi abbia coperto per intero ciascuno degli anni dal 2013 al 2014 e dal 20217 al 2021.
Deve in sintesi ritenersi che dal 2013 al 2021 la ricorrente oltre allo svolgimento di mansioni di operatore sanitario come puntualmente indicate ha collaborato nell'esecuzione di progetti educativi senza che siano stati dedotti puntualmente nè provati la natura delle attività in concreto svolte nei corsi né il tempo dedicato a tale attività.
5.Così ricostruita in fatto l'attività svolta dalla ricorrente negli anni dal 2013 al 2021, occorre ora richiamare il contenuto delle declaratorie contrattuali del livello di inquadramento riconosciuto e di quello domandato.
Appartengono alla categoria D, del CCNL, del personale dipendente dei centri da residenze assistenziali e di riabilitazione, i lavoratori che: “che svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguite attraverso corsi professionali, quali: operatore sociosanitario, operatore di assistenza o altrimenti definito, operatore tecnico addetto all'assistenza, animatore, coordinatore dei servizi ausiliari;
puericultrice, operaio specializzato, cuoco”.
Appartengono alla categoria F i “lavoratori in possesso di diploma di laurea o di specifiche abilitazioni regionali o nazionali e che svolgono funzioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica, quali: terapista della riabilitazione, fisioterapista, fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, assistente sociale, infermiere, coordinatore area sanitaria, vigilatrice d'infanzia, infermiere pediatrico, infermiere psichiatrico, educatore professionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di scuola, terapista occupazionale, audiometrista, audioprotesista, ortottista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, dietista ed altro personale in possesso di diploma di laurea di primo livello che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio e comunque riconducibile alla normativa nazionale in materia di professioni sanitarie”.
6.Parte ricorrente gravata dell'onere di allegazione e prova dello svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria F, non vi ha assolto.
In primo luogo, fino all'anno 2021 parte ricorrente non era in possesso del titolo indispensabile per il riconoscimento del livello rivendicato(laurea o abilitazione regionale o nazionale):risulta pacifico che la ricorrente non ha mai conseguito un diploma di laurea e solo il 19 marzo 2021 ha conseguito un attestato di frequenza ad un corso di Alta Formazione (corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di educatore professionalesocio-pedagocico ,valido ai sensi della l.205/2017 doc.). La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività svolte”
(Cassazione civile sez. lav., 13.11.2003, n.17158
In secondo luogo parte ricorrente non ha in alcun modo allegato di possedere ed avere esercitato, come richiesto dalla declaratoria, “funzioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica”: la ricorrente non deduce se e come la sua attività fosse caratterizzata da autonomia operativa né quale preparazione teorica sia stata acquisita ed impiegata nella partecipazione ai corsi.
Da ultimo parte ricorrente non ha neppure allegato che l'attività di educatore(quand'anche provata,e così non è, per i motivi già esposti) fosse continua e quantitativamente e qualitativamente prevalente rispetto a quella di OS, che ,pacificamente, ha continuato ad esercitare anche dal 2013 al
2021 svolgendo le mansioni puntualmente descritte in ricorso al punto 7.
Sul punto quindi deve essere richiamata la giurisprudenza che ha chiarito, che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha prima l'onere di allegare e successivamente quello di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali).
Tanto chiarito in punto di diritto, deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente ha mancato di allegare di avere effettivamente e concretamente disimpegnato in modo continuativo ed in misura prevalente mansioni superiori al proprio livello di inquadramento e corrispondenti al profilo professionale invocato, tanto più che dai documenti prodotti, come visto sopra, la durata dei corsi riabilitativi aveva durata contenuta rispetto all'orario di lavoro contrattualmente previsto e la parte non ha in alcun modo dedotto l'impegno temporale riservato a tale attività rispetto alla durata giornaliera e settimanale della prestazione lavorativa.
6.Le mansioni svolte dalla ricorrente, come accertate in corso di causa,sono invece riconducibili al livello di inquadramenti D, attribuito. La ricorrente era un operatore socio sanitario, ne possedeva le conoscenze teoriche ,utili anche per partecipare ai corsi in qualità di operatore di riferimento.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La lunga durata del rapporto di lavoro inter partes, la dedizione al lavoro della ricorrente, che traspare dalla documentazione in atti, unitamente alla precarietà delle condizioni di salute che hanno imposto la risoluzione del rapporto consentono la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da contro – Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_1
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Termine di 60 giorni per la motivazione
Lodi,25 settembre 2024.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Elena Giuppi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LODI in funzione di Giudice del Lavoro
dott.ssa Elena GIUPPI, all'esito dell'udienza di discussione del 25.09.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 698/2023 R.G.L, discussa alla medesima udienza, promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa, dagli avvocati Silvia Bassanetti, C.F. Parte_1 C.F._1
e Serena Bassanetti, C.F. , elettivamente domiciliata, in San Colombano al C.F._2 C.F._3
Lambro, nella via Cesare Battisti n. 20/10;
ricorrente contro
C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, dall'avvocato Giovanni Costantino, C.F.: , elettivamente P.IVA_1 C.F._4 domiciliata, in Roma, nella via Capo Peloro n. 3, resistente
Svolgimento del processo
Con ricorso ex art. 414 c.p.c., iscritto a ruolo il 23.10.2023, la sig.ra adiva il Parte_1
Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento della qualifica di Educatore
Professionale socio-pedagogico di cui all'Area/Categoria F del CCNL per il personale dipendente dei centri da residenze assistenziali e di riabilitazione a far data dall'annualità 2013 (o dalla diversa annualità ritenuta di giustizia) sino alla data del licenziamento (15/02/2022) e, conseguentemente, condannare la Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
risarcimento del danno patrimoniale quantificato nelle differenze retributive tra il percepito ed il percipiendo pari alla complessiva somma di € 17.333,46 (di cui € 1.235,57 per quota TFR ed €
16.097,89 per quota retribuzione), come da prospetti prodotti ai docc. 82-83, o nel diverso importo ritenuto di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria, ovvero nell'importo che sarà stabilito
a seguito di espletanda CTU contabile, B) Con vittoria di spese e compensi professionali della presente causa”.
A sostegno delle proprie domande deduceva in fatto: CP_ che nel gennaio 2004 era stata assunta dall' resistente con contratto a tempo indeterminato, come operatrice socio-sanitaria, adibita al Centro Sacro Cuore di Gesù, di San Colombano al
Lambro, struttura di riabilitazione psichiatrica e per disabili psichici, condotta dai padri dell'
[...]
Controparte_1
che, in particolare, era stata adibita:
- dal 2004 al 2009, come turnista nell'Area Infermerie, con mansioni di assistenza fisica di base alla persona spesso allettata o in carrozzina;
- dal 2009 al 2014, come turnista nell'Area Psichiatria, con mansioni di supervisione e aiuto della persona già autosufficiente ma con problemi psichiatrici e pericolosità sociale, stimolando le capacità residue ed integrando attività educative;
- dal 2014 al 2017, come turnista nel Reparto San Raffaele, con le medesime mansioni di cui al punto precedente;
- dall'01.08.2017, a giornata, presso il Centro Diurno Disabili con mansioni di : accoglienza dei ragazzi, attività riabilitative in equipe o singola, assistenza durante il pasto ai ragazzi non autonomi, riposo post-prandiale per i soggetti con deambulazione ridotta, attività pomeridiane, riunioni d'equipe, cambio pannoloni e/o accompagnamento in bagno per i bisognosi, momenti ludico- ricreativi, conduzione educativa e di collaborazione con gli altri colleghi;
- dall'01.08.2019, a giornata, presso la Comunità riabilitativa ad alta assistenza, sino alla data di inidoneità permanente del dicembre 2021, con le mansioni descritte nel correlativo piano di lavoro ovvero l'accudimento dei pazienti degenti (sveglia ospiti, assistenza ed osservazione dell'igiene personale, riordino armadi, controllo e cambio stagione, assistenza alla colazione, collaborazione in lavanderia, accompagnamento ospiti per varie attività all'interno del Centro ed all'esterno);
che dal 2013, aveva svolto mansioni non corrispondenti al proprio inquadramento di o.s.s. in quanto, organizzando e occupandosi di progetti tematici per i pazienti in cura presso il Centro, dette mansioni erano proprie dell'educatore professionale socio pedagogico di cui all'Area F del CCNL per il personale dipendente dei centri di residenze assistenziali e di riabilitazione;
che non le era stato riconosciuto “alcun avanzamento di carriera” né un diverso inquadramento e, pertanto, alcun aumento della retribuzione;
che negli anni era stata oggetto di condotte di vessazione, umiliazione e svilimento della propria persona e delle proprie capacità lavorative, da parte del datore di lavoro;
che tale contesto lavorativo portava la sig.ra a sviluppare patologie;
Parte_1
che in data 15.02.2022 le era stato comunicato il licenziamento per giudizio di inidoneità permanente alla mansione specifica di o.s.s. e che dunque il rapporto di lavoro si era risolto. Si costituiva in giudizio la Controparte_1
contestava in fatto e diritto le avverse pretese;
deduceva che le mansioni
[...]
svolte dalla ricorrente erano sempre state riconducibili al livello di inquadramento;
eccepiva la prescrizione quinquennale;
contestava,per quanto irrilevanti ai fini della pretesa azionata dalla lavoratrice, che nei confronti della ricorrente fossero stati assunti comportamenti mobbizzanti .
La resistente rassegnava le seguenti conclusioni: “in via principale nel merito: - accertare e dichiarare la correttezza dell'operato della odierna resistente e, in ogni caso, rigettare integralmente il ricorso presentato dalla signora in quanto infondato in fatto ed in Parte_1
diritto, e comunque non provato per le ragioni di cui in narrativa e/o per ogni altra ritenuta di giustizia;
in via subordinata e, nella denegata quanto non creduta ipotesi di accoglimento di qualche pretesa di parte ricorrente: - ridurre le pretese di controparte tenendo conto di quanto indicato al paragrafo C) della presente memoria e, dunque, all'importo di € 1.766,62, per il periodo dal 18 marzo 2021 al 15 febbraio 2022; in via ulteriormente subordinata: - ridurre le pretese di controparte tenendo conto di quanto indicato al paragrafo D) della presente memoria e, dunque, all'importo di € 6.205,74 per il periodo dal 1° dicembre 2018 al 15 febbraio 2022; In via ulteriormente gradata: - ridurre le pretese di controparte secondo equità e giustizia e, comunque, tenendo conto di quanto indicato al paragrafo E) della presente memoria, riducendo quindi le somme pretese all'importo di € 17.282,96”.
All'udienza del 24.01.2024, il Giudice del Lavoro esperiva il tentativo di conciliazione, senza esito.
Le parti si riportavano ai rispettivi atti ed insistevano nelle richieste istruttorie.
Con ordinanza pronunciata fuori udienza, ritenute irrilevanti le prove orali dedotte dalle parti e matura la causa per la decisione, il Giudice fissava per la discussione l'udienza del 25.09.2024, all'esito della quale pronunciava dispositivo del quale dava lettura.
Motivi della decisione
1.Preliminarmente deve essere precisato che oggetto del giudizio è unicamente la domanda di condanna dell'Ente al pagamento delle differenze retributive conseguenti all'allegato svolgimento di mansioni superiori rispetto a quelle del livello di inquadramento.
Sono del tutto irrilevanti ai fini del decidere le deduzioni della ricorrente circa le condotte mobbizzanti e vessatorie che la medesima dichiara di aver subìto nell'intercorso rapporto di lavoro con la resistente. Egualmente irrilevanti, perché estranee rispetto all'oggetto della domanda e alle conclusioni formulate, le deduzioni della ricorrente in ordine al non meglio qualificato danno da demansionamento.
I seguenti fatti sono incontestati e trovano riscontro documentale: a) Al rapporto di lavoro inter partes si applica il CCNL per il personale dipendente dei centri di residenza assistenziali e di riabilitazione,prodotto sub.doc.75 dalla ricorrente.
b)la ricorrente nel periodo oggetto di domanda(dal 2013 al licenziamento) è stata inquadrata, con mansioni di O.S, nel livello D(la circostanza, non essendo state prodotte le buste paga, non trova riscontro documentale ma deve ritenersi non contestata poiché i conteggi sono stati effettuati considerando quale inquadramento il livello D(si veda conteggio prodotto dalla ricorrente sub.doc.82) e l'Ente,riconoscendo formalmente che la stessa era inquadrata quale OS, non ne ha contestato il relativo livello(il D).
Per completezza deve aggiungersi che al momento dell'assunzione, nell'anno 2004,la qualifica di OS era ricondotta al livello B2 del CCNL vigente(superato da quello successivo cui si fa riferimento nel presente giudizio).
La ricorrente, sull'assunto di aver svolto mansioni di educatore dall'anno 2013, assume di avere diritto all'inquadramento nel superiore livello F.
L'onere di allegare e provare i fatti costitutivi del diritto di credito(presupposti per l'inquadramento nel livello superiore rivendicato,esistenza e quantificazione del credito) spetta alla ricorrente
3. Prima di esaminare il merito della domanda ,occorre richiamare i principi di diritto cui occorre fare riferimento per la decisione della causa.
Secondo la pacifica giurisprudenza di legittimità alla quale aderisce il tribunale:
“ Il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l' onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva rigettato la domanda proposta dal dipendente di un banca al fine di ottenere l'inquadramento come funzionario di grado IV F2, in quanto questi non aveva indicato nel ricorso introduttivo gli elementi caratterizzanti la qualifica superiore omettendo altresì di procedere al raffronto tra le mansioni tipiche di quest'ultima e le mansioni svolte di fatto). Sez. L, Sentenza n. 8025 del
21/05/2003.
Costituisce orientamento consolidato che nel procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato non si può prescindere da tre fasi successive, e cioè, dall'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e dal raffronto tra il risultato della prima indagine ed i testi della normativa contrattuale individuati nella seconda (così
Cassazione civile sez. lav., 22.11.2019, n.30580).
4. Quanto alle mansioni svolte nell'arco temporale di riferimento(2013-2021), la ricorrente ha allegato in ricorso (pag.4,) di essere stata adibita dal datore di lavoro come operatrice socio- sanitaria:
- dal 2009 al 2014, come turnista con mansioni di supervisione e aiuto della persona con problemi psichiatrici e pericolosità sociale;
- dal 2014 al 2017, come turnista, in diverso reparto, con stesse mansioni;
- dall'01.08.2017, a giornata, presso il centro diurno disabili, con mansioni di accoglienza dei ragazzi, attività riabilitative, assistenza ai ragazzi non autonomi, cambio pannoloni e/o accompagnamento in bagno per i bisognosi;
- dall'01.08.2019, sino al giudizio di inidoneità permanente, presso la comunità riabilitativa ad alta assistenza, con mansioni di accudimento pazienti.
La sig.ra deduce inoltre(si vedano cap.22 23 e 24) che a decorrere dal 2013 si è Parte_1
occupata in prima persona di progetti tematici educativi per i pazienti in cura presso il centro(tutti elencati e documentati), promuovendoli ed organizzandoli rivestendo di fatto la figura dell'educatore professionale.
Parte resistente ha eccepito che la ricorrente partecipava ai corsi nella sua in qualità di OOS, come figura di supporto agli Educatori.
La ricorrente non ha indicato in concreto quali attività abbia svolto,se non genericamente deducendo di avereideato, promosso ed organizzato i corsi;
non ha neppure fornito indicazioni sulle modalità di svolgimento dei corsi,dei tempi impiegati per l'organizzazione e la partecipazione. Gli unici elementi concreti sui corsi si ricavano dalla documentazione prodotta dalla ricorrente. I capitoli di prova dedotti nelle conclusioni istruttorie sono generici (cap.1,2,3) e sono irrilevanti(tutti) perché,quand'anche confermati dai testi, non darebbero conto delle competenze educative impiegate nell'esecuzione dell'attività ma esclusivamente delle attività svolte riconducibili anche a quelle di operatore di riferimento.
Il coinvolgimento della ricorrente nei corsi dall'anno 2013 al 2021 trova riscontro documentale(doc.da 26 a 39). Si tratta di 13 corsi in tutto nell'arco temporale di 8 anni(non risultano corsi nei anni dal 2015 al 2016), con diversificati oggetti(corso di inglese,inserimento dati pc, accademia unghie, gruppo pc cognizioni di base,taglia e cuci,…danza, canto ed altro). Dalla documentazione emerge che la ricorrente era coinvolta quale”operatore di riferimento,sotto la supervisione del responsabile del gruppo” . La dichiarazione del direttore della struttura prodotta sub.doc.76 attesta che la ricorrente dall'anno 2004 svolge attività di supporto socio-sanitario e collabora nell'esecuzione di progetti educativi
La cadenza dei corsi -per quanto è dato comprendere dai documenti- è stata per lo più settimanale con durata media di un'ora circa(nella descrizione dei tempi nella scheda tecnica è scritto”incontri a cadenza settimanale della durata di un'ora circa”. Non è dato desumere con certezza se la durata dei corsi abbia coperto per intero ciascuno degli anni dal 2013 al 2014 e dal 20217 al 2021.
Deve in sintesi ritenersi che dal 2013 al 2021 la ricorrente oltre allo svolgimento di mansioni di operatore sanitario come puntualmente indicate ha collaborato nell'esecuzione di progetti educativi senza che siano stati dedotti puntualmente nè provati la natura delle attività in concreto svolte nei corsi né il tempo dedicato a tale attività.
5.Così ricostruita in fatto l'attività svolta dalla ricorrente negli anni dal 2013 al 2021, occorre ora richiamare il contenuto delle declaratorie contrattuali del livello di inquadramento riconosciuto e di quello domandato.
Appartengono alla categoria D, del CCNL, del personale dipendente dei centri da residenze assistenziali e di riabilitazione, i lavoratori che: “che svolgono attività che richiedono specifiche conoscenze teoriche e particolari capacità conseguite attraverso corsi professionali, quali: operatore sociosanitario, operatore di assistenza o altrimenti definito, operatore tecnico addetto all'assistenza, animatore, coordinatore dei servizi ausiliari;
puericultrice, operaio specializzato, cuoco”.
Appartengono alla categoria F i “lavoratori in possesso di diploma di laurea o di specifiche abilitazioni regionali o nazionali e che svolgono funzioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica, quali: terapista della riabilitazione, fisioterapista, fisiochinesiterapista, logopedista, psicomotricista, terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, assistente sociale, infermiere, coordinatore area sanitaria, vigilatrice d'infanzia, infermiere pediatrico, infermiere psichiatrico, educatore professionale, massaggiatore non vedente, massofisioterapista con tre anni di scuola, terapista occupazionale, audiometrista, audioprotesista, ortottista, tecnico della riabilitazione psichiatrica, dietista ed altro personale in possesso di diploma di laurea di primo livello che svolge le mansioni attinenti al titolo di studio e comunque riconducibile alla normativa nazionale in materia di professioni sanitarie”.
6.Parte ricorrente gravata dell'onere di allegazione e prova dello svolgimento di mansioni riconducibili alla categoria F, non vi ha assolto.
In primo luogo, fino all'anno 2021 parte ricorrente non era in possesso del titolo indispensabile per il riconoscimento del livello rivendicato(laurea o abilitazione regionale o nazionale):risulta pacifico che la ricorrente non ha mai conseguito un diploma di laurea e solo il 19 marzo 2021 ha conseguito un attestato di frequenza ad un corso di Alta Formazione (corso intensivo di qualificazione per l'esercizio della professione di educatore professionalesocio-pedagocico ,valido ai sensi della l.205/2017 doc.). La giurisprudenza è concorde nel ritenere che “l'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica superiore resta precluso qualora il titolo di studio o altro requisito analogo sia richiesto, da norme inderogabili, per lo svolgimento di determinate attività svolte”
(Cassazione civile sez. lav., 13.11.2003, n.17158
In secondo luogo parte ricorrente non ha in alcun modo allegato di possedere ed avere esercitato, come richiesto dalla declaratoria, “funzioni specialistiche caratterizzate da autonomia operativa e da approfondita preparazione teorica”: la ricorrente non deduce se e come la sua attività fosse caratterizzata da autonomia operativa né quale preparazione teorica sia stata acquisita ed impiegata nella partecipazione ai corsi.
Da ultimo parte ricorrente non ha neppure allegato che l'attività di educatore(quand'anche provata,e così non è, per i motivi già esposti) fosse continua e quantitativamente e qualitativamente prevalente rispetto a quella di OS, che ,pacificamente, ha continuato ad esercitare anche dal 2013 al
2021 svolgendo le mansioni puntualmente descritte in ricorso al punto 7.
Sul punto quindi deve essere richiamata la giurisprudenza che ha chiarito, che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha prima l'onere di allegare e successivamente quello di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata e che dal lavoratore deve essere provata la prevalenza qualitativa e quantitativa delle superiori mansioni rispetto a quelle proprie del livello di inquadramento, attribuendosi decisivo valore alle mansioni c.d. "caratterizzanti", e cioè a quelle più specifiche sul piano professionale, purché non sporadiche o occasionali).
Tanto chiarito in punto di diritto, deve osservarsi che, nel caso di specie, la ricorrente ha mancato di allegare di avere effettivamente e concretamente disimpegnato in modo continuativo ed in misura prevalente mansioni superiori al proprio livello di inquadramento e corrispondenti al profilo professionale invocato, tanto più che dai documenti prodotti, come visto sopra, la durata dei corsi riabilitativi aveva durata contenuta rispetto all'orario di lavoro contrattualmente previsto e la parte non ha in alcun modo dedotto l'impegno temporale riservato a tale attività rispetto alla durata giornaliera e settimanale della prestazione lavorativa.
6.Le mansioni svolte dalla ricorrente, come accertate in corso di causa,sono invece riconducibili al livello di inquadramenti D, attribuito. La ricorrente era un operatore socio sanitario, ne possedeva le conoscenze teoriche ,utili anche per partecipare ai corsi in qualità di operatore di riferimento.
Il ricorso deve essere pertanto rigettato.
La lunga durata del rapporto di lavoro inter partes, la dedizione al lavoro della ricorrente, che traspare dalla documentazione in atti, unitamente alla precarietà delle condizioni di salute che hanno imposto la risoluzione del rapporto consentono la integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede:
Rigetta il ricorso proposto da contro – Parte_1 Controparte_1 [...]
Controparte_1
Compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Termine di 60 giorni per la motivazione
Lodi,25 settembre 2024.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Elena Giuppi