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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 01/08/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 845/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845/25 R.G. posta in decisione in data 01/08/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Roberto Fischi, che Parte_1 la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Silvia Alberti, che CP la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) Dichiarare la separazione personale fra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto. pagina 1 di 7 2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 alternato e paritario fra gli stessi, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Fermo restando il collocamento paritario e alternato fra i genitori, manterrà la residenza Per_1 anagrafica presso la madre in Parabiago (Mi), Via Thaon De Revel n.69.
Fermo restando il collocamento e alternato e paritario fra i genitori, le decisioni relative a questioni di ordinaria natura saranno prese singolarmente da ciascuno di essi e, in particolare, dal genitore che in quel momento si trova con la figlia.
3) Quale genitore collocatario in via paritetica con il sig. di , assegnare alla sig.ra CP Per_1 la casa familiare sita in Parabiago (Mi), Via Thaon de Revel n.69, di proprietà in pari Pt_1 quota fra i coniugi, con tutto quanto l'arreda e correda, con divieto di abitazione di terze persone diverse dalla sig.ra e da . Pt_1 Per_1
4) Le parti danno atto che parte dell'arredamento presente all'interno della casa coniugale, ovvero la cucina completa, i mobili dei bagni (esclusi specchi e punti luce;
solo i mobili sotto lavabo),
l'armadio, il letto, la scrivania, la sedia e due mensole della camera di e l'armadio della Per_1 camera da letto matrimoniale (solo struttura, senza accessori), sono di proprietà del sig. il CP quale sta corrispondendo a tale titolo il finanziamento n.16164630 con Santander Consumer
Bank; è fatto quindi divieto alla sig.ra eseguire sui beni sopra elencati atti di disposizione. Pt_1
Laddove venisse meno il diritto di abitazione della sig.ra sulla casa coniugale, ovvero Pt_1 laddove quest'ultima venisse alienata, il sig. sarà unico legittimato a disporre di tali beni CP mentre i restanti beni costituenti arredamento della casa coniugale sono in comproprietà tra i coniugi che ne disporranno nella misura del 50% ciascuno, anche in ordine all'eventuale ricavato della vendita.
5) Il sig. lascerà la casa coniugale entro e non oltre l'08.09.2025 impegnandosi ad asportare CP
i propri effetti personali, nonché a trasferire la propria residenza entro il medesimo termine. Il sig.
anche dopo il suo trasferimento, conserverà l'utilizzo- non esclusivo- della cantina della CP casa coniugale e dello spazio comune condominiale al solo scopo di riporre i propri beni personali per un termine massimo di 4 anni (ovvero sino al 01.08.2029) e, a tale scopo, gli sarà lasciata la chiave della cantina e del cancellone condominiale.
6) Le utenze, la tassa rifiuti e le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale saranno sostenute integralmente dalla sig.ra a partire dal 01.08.2025. Pt_1
7) La sig.ra si impegna ad effettuare la volturazione a suo nome di tutte le utenze relative alla Pt_1
pagina 2 di 7 casa coniugale entro e non oltre il 01.08.2025.
8) Per quanto riguarda i tempi e le modalità di frequentazione tra i genitori e la figlia, disporre che questi stiano con : Per_1
- a settimane alternate, dal lunedì pomeriggio fuori da scuola fino al lunedì mattina successivo con riaccompagno a scuola.
- la scelta dei giorni e degli orari potrà subire eventuali modifiche, previo accordo telefonico tra i genitori, da assumersi almeno 3 giorni prima.
- vacanze estive: due settimane intere e consecutive ciascuno nel mese di agosto oltre a 10 giorni nei mesi di giugno o luglio (consecutivi e sempre ricomprendendo 7 giorni della settimana di propria competenza). Nel caso di disaccordo circa la settimana di competenza di agosto, il mese verrà ripartito in due parti ossia la prima e la seconda settimana sarà di competenza di un genitore e la terza e la quarta dell'altro, in via alternata annuale;
- vacanze natalizie: dal 23 mattina al 30 dicembre pomeriggio con un genitore e dal 30 pomeriggio al
06 gennaio pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Per il 2025, la bimba starà con il padre dalla mattina del 23.12 al 30.12 pomeriggio e con la madre dal 30.12 pomeriggio al 06.01.2026 pomeriggio;
- vacanze pasquali: la minore starà con i genitori, ad anni alternati, la Domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis;
- i periodi di competenza dovranno essere decisi entro il 30 aprile di ogni anno;
- per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- il giorno del compleanno della minore, se possibile, verrà festeggiato insieme ad entrambi i genitori ovvero, ad anni alterni tra loro.
Durante i periodi di spettanza esclusiva della figlia, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma dovranno, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e la figlia;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale la figlia sarà raggiungibile.
Disporre che nei giorni/ore che la minore trascorrerà con la madre e con il padre dovranno esserle consentite tutte le attività di studio, extrascolastiche e ludiche necessarie, nonché ogni altro impegno utile al suo migliore sviluppo psico-fisico e relazionale.
Disporre che entrambi i genitori si impegnino fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra la bambina ed il genitore che in quel momento non è con lei e che collaborino nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative alla figlia: il padre o la madre potranno contattare quotidianamente la bambina che in quel momento si trovi con l'altro genitore attraverso una telefonata quotidiana. pagina 3 di 7 9) Stante il collocamento paritario di , i genitori provvederanno direttamente al mantenimento Per_1 ordinario della figlia nei periodi di loro spettanza.
10) A partire dal mese di agosto 2025, il sig. sempre a titolo di mantenimento diretto di CP
, collegherà la propria carta di credito all'applicazione affinché la sig.ra Per_1 CP_2 Pt_1 possa effettuare la spesa alimentare per per una somma massima mensile di Euro 225,00. Per_1
11) A partire dal mese di agosto 2025, il sig. sempre a titolo di mantenimento diretto di CP
, provvederà a corrispondere il 100% del mutuo della casa coniugale, fintantoché permanga Per_1 il diritto di abitazione della sig.ra sulla medesima e fatto salvo quanto previsto dal Pt_1 successivo punto 12).
12) Nel caso in cui nell'abitazione familiare sita in Parabiago, Via Tahon De Revel n.69, in contrasto al divieto di cui al precedente punto 3), dovesse abitare una terza persona estranea alla sig.ra e a (ivi ricompresa eventuale altra prole e anche senza trasferimento di residenza), Pt_1 Per_1 il sig. tornerà a pagare immediatamente il 50% del mutuo mentre il restante 50% sarà CP corrisposto dalla sig.ra e la casa verrà posta in vendita, al prezzo che dovrà essere Pt_1 concordato tra le parti tramite valutazione eseguita da un perito terzo, con diritto di prelazione da parte del sig. il ricavato della vendita dell'immobile, al netto dell'estinzione del mutuo, CP sarà diviso al 50% tra i coniugi.
13) A partire dal mese di agosto 2025, le spese straordinarie per saranno a carico del sig. Per_1 nella misura del 100%, previa esibizione di documenti giustificativi, secondo lo schema CP di cui alle linee guida della Corte d'Appello di Milano approvate a giugno 2025, che a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito vengono anche riportate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo pagina 4 di 7 scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese, che non necessitano di preventivo accordo, se sostenute dalla sig.ra verranno Pt_1 rimborsate dal sig. previa esibizione del documento giustificativo. All'uopo la sig.ra CP Pt_1 trasmetterà, con cadenza mensile, al sig. i documenti giustificativi via mail o via whatsapp e CP questo provvederà al rimborso a mezzo bonifico bancario entro dieci giorni.
Per le spese straordinarie, invece, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, se il sig. non intende sostenerle, a fronte di una richiesta scritta della sig.ra (a mezzo CP Pt_1 raccomandata AR o tramite whatsapp) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nelle stesse forme entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, la sig.ra dovrà Pt_1 tempestivamente mettere a disposizione del sig. documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a CP spese deducibili.
14) Gli assegni unici saranno percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra e la figlia sarà posta Pt_1 fiscalmente a carico del sig. nella misura del 100%, stante il suo impegno a corrispondere CP nella medesima percentuale le spese straordinarie. pagina 5 di 7 15) Il conto corrente cointestato n. 13161062 presso sarà esclusivamente utilizzato per il CP_3 pagamento del mutuo della casa coniugale e per il pagamento del finanziamento n.16164630 con
Santander Consumer Bank contratto dal sig. per l'acquisto dell'arredamento della casa CP familiare. Ad esclusione di queste due operazioni, tale conto non sarà utilizzato ed eventuali altri addebiti automatici dovranno essere trasferiti. Una volta estinti il mutuo sulla casa coniugale ed il finanziamento n. 16164630 con Santander Consumer Bank tale conto corrente sarà chiuso.
16) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
17) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra dando atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale.
18) Rinunciata ogni altra domanda.
19) Compensarsi integralmente le spese di lite.
*** *** ***
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51, II co., c.p.c. dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza per la comparizione con il deposito di note scritte.
Dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con espressa rinuncia ai termini ex art. 473-bis 17 c.p.c. e richiesta di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis 51 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi Parte_2
è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
peraltro, deve prendersi atto che in corso di causa le parti, previa rinuncia alle reciproche domande di addebito, sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alle condizioni reddituali dei genitori.
Sussistono, pertanto, anche le condizioni per compensare integralmente tra le parti le rispettive spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3 pagina 6 di 7 2) Prende atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite e omologate;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'01/08/2025
Il Presidente Estensore
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Busto Arsizio- 1^ sezione civile, composto dai sigg. Magistrati:
Dott.ssa Maria Eugenia Pupa - Presidente Relatore
Dott.ssa Manuela Palvarini - Giudice
Dott.ssa Alessandra Ardito - Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 845/25 R.G. posta in decisione in data 01/08/2025 e promossa
da
elettivamente domiciliata in Legnano presso lo studio dell'avv. Roberto Fischi, che Parte_1 la rappresenta e difende giusta procura allegata al ricorso;
-RICORRENTE contro
elettivamente domiciliato in Legnano presso lo studio dell'avv. Silvia Alberti, che CP la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione;
-RESISTENTE
CON L'INTERVENTO OBBLIGATORIO DEL PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: separazione giudiziale.
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
1) Dichiarare la separazione personale fra i coniugi, autorizzandoli a vivere separatamente con l'obbligo di reciproco rispetto. pagina 1 di 7 2) Disporre l'affidamento condiviso della figlia ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 alternato e paritario fra gli stessi, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse per la figlia relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa.
Fermo restando il collocamento paritario e alternato fra i genitori, manterrà la residenza Per_1 anagrafica presso la madre in Parabiago (Mi), Via Thaon De Revel n.69.
Fermo restando il collocamento e alternato e paritario fra i genitori, le decisioni relative a questioni di ordinaria natura saranno prese singolarmente da ciascuno di essi e, in particolare, dal genitore che in quel momento si trova con la figlia.
3) Quale genitore collocatario in via paritetica con il sig. di , assegnare alla sig.ra CP Per_1 la casa familiare sita in Parabiago (Mi), Via Thaon de Revel n.69, di proprietà in pari Pt_1 quota fra i coniugi, con tutto quanto l'arreda e correda, con divieto di abitazione di terze persone diverse dalla sig.ra e da . Pt_1 Per_1
4) Le parti danno atto che parte dell'arredamento presente all'interno della casa coniugale, ovvero la cucina completa, i mobili dei bagni (esclusi specchi e punti luce;
solo i mobili sotto lavabo),
l'armadio, il letto, la scrivania, la sedia e due mensole della camera di e l'armadio della Per_1 camera da letto matrimoniale (solo struttura, senza accessori), sono di proprietà del sig. il CP quale sta corrispondendo a tale titolo il finanziamento n.16164630 con Santander Consumer
Bank; è fatto quindi divieto alla sig.ra eseguire sui beni sopra elencati atti di disposizione. Pt_1
Laddove venisse meno il diritto di abitazione della sig.ra sulla casa coniugale, ovvero Pt_1 laddove quest'ultima venisse alienata, il sig. sarà unico legittimato a disporre di tali beni CP mentre i restanti beni costituenti arredamento della casa coniugale sono in comproprietà tra i coniugi che ne disporranno nella misura del 50% ciascuno, anche in ordine all'eventuale ricavato della vendita.
5) Il sig. lascerà la casa coniugale entro e non oltre l'08.09.2025 impegnandosi ad asportare CP
i propri effetti personali, nonché a trasferire la propria residenza entro il medesimo termine. Il sig.
anche dopo il suo trasferimento, conserverà l'utilizzo- non esclusivo- della cantina della CP casa coniugale e dello spazio comune condominiale al solo scopo di riporre i propri beni personali per un termine massimo di 4 anni (ovvero sino al 01.08.2029) e, a tale scopo, gli sarà lasciata la chiave della cantina e del cancellone condominiale.
6) Le utenze, la tassa rifiuti e le spese condominiali ordinarie relative alla casa coniugale saranno sostenute integralmente dalla sig.ra a partire dal 01.08.2025. Pt_1
7) La sig.ra si impegna ad effettuare la volturazione a suo nome di tutte le utenze relative alla Pt_1
pagina 2 di 7 casa coniugale entro e non oltre il 01.08.2025.
8) Per quanto riguarda i tempi e le modalità di frequentazione tra i genitori e la figlia, disporre che questi stiano con : Per_1
- a settimane alternate, dal lunedì pomeriggio fuori da scuola fino al lunedì mattina successivo con riaccompagno a scuola.
- la scelta dei giorni e degli orari potrà subire eventuali modifiche, previo accordo telefonico tra i genitori, da assumersi almeno 3 giorni prima.
- vacanze estive: due settimane intere e consecutive ciascuno nel mese di agosto oltre a 10 giorni nei mesi di giugno o luglio (consecutivi e sempre ricomprendendo 7 giorni della settimana di propria competenza). Nel caso di disaccordo circa la settimana di competenza di agosto, il mese verrà ripartito in due parti ossia la prima e la seconda settimana sarà di competenza di un genitore e la terza e la quarta dell'altro, in via alternata annuale;
- vacanze natalizie: dal 23 mattina al 30 dicembre pomeriggio con un genitore e dal 30 pomeriggio al
06 gennaio pomeriggio con l'altro, ad anni alterni. Per il 2025, la bimba starà con il padre dalla mattina del 23.12 al 30.12 pomeriggio e con la madre dal 30.12 pomeriggio al 06.01.2026 pomeriggio;
- vacanze pasquali: la minore starà con i genitori, ad anni alternati, la Domenica di Pasqua e il Lunedì in Albis;
- i periodi di competenza dovranno essere decisi entro il 30 aprile di ogni anno;
- per le altre festività si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
- il giorno del compleanno della minore, se possibile, verrà festeggiato insieme ad entrambi i genitori ovvero, ad anni alterni tra loro.
Durante i periodi di spettanza esclusiva della figlia, deve ritenersi sospeso il regime di incontri con l'altro genitore sopra stabilito, ma dovranno, comunque, essere garantite le comunicazioni telefoniche tra questi e la figlia;
conseguentemente il genitore temporaneamente collocatario dovrà fornire all'altro almeno un recapito telefonico fisso o mobile presso il quale la figlia sarà raggiungibile.
Disporre che nei giorni/ore che la minore trascorrerà con la madre e con il padre dovranno esserle consentite tutte le attività di studio, extrascolastiche e ludiche necessarie, nonché ogni altro impegno utile al suo migliore sviluppo psico-fisico e relazionale.
Disporre che entrambi i genitori si impegnino fattivamente per facilitare i contatti telefonici tra la bambina ed il genitore che in quel momento non è con lei e che collaborino nel trasmettersi reciprocamente informazioni relative alla figlia: il padre o la madre potranno contattare quotidianamente la bambina che in quel momento si trovi con l'altro genitore attraverso una telefonata quotidiana. pagina 3 di 7 9) Stante il collocamento paritario di , i genitori provvederanno direttamente al mantenimento Per_1 ordinario della figlia nei periodi di loro spettanza.
10) A partire dal mese di agosto 2025, il sig. sempre a titolo di mantenimento diretto di CP
, collegherà la propria carta di credito all'applicazione affinché la sig.ra Per_1 CP_2 Pt_1 possa effettuare la spesa alimentare per per una somma massima mensile di Euro 225,00. Per_1
11) A partire dal mese di agosto 2025, il sig. sempre a titolo di mantenimento diretto di CP
, provvederà a corrispondere il 100% del mutuo della casa coniugale, fintantoché permanga Per_1 il diritto di abitazione della sig.ra sulla medesima e fatto salvo quanto previsto dal Pt_1 successivo punto 12).
12) Nel caso in cui nell'abitazione familiare sita in Parabiago, Via Tahon De Revel n.69, in contrasto al divieto di cui al precedente punto 3), dovesse abitare una terza persona estranea alla sig.ra e a (ivi ricompresa eventuale altra prole e anche senza trasferimento di residenza), Pt_1 Per_1 il sig. tornerà a pagare immediatamente il 50% del mutuo mentre il restante 50% sarà CP corrisposto dalla sig.ra e la casa verrà posta in vendita, al prezzo che dovrà essere Pt_1 concordato tra le parti tramite valutazione eseguita da un perito terzo, con diritto di prelazione da parte del sig. il ricavato della vendita dell'immobile, al netto dell'estinzione del mutuo, CP sarà diviso al 50% tra i coniugi.
13) A partire dal mese di agosto 2025, le spese straordinarie per saranno a carico del sig. Per_1 nella misura del 100%, previa esibizione di documenti giustificativi, secondo lo schema CP di cui alle linee guida della Corte d'Appello di Milano approvate a giugno 2025, che a titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito vengono anche riportate:
-spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo pagina 4 di 7 scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Le spese, che non necessitano di preventivo accordo, se sostenute dalla sig.ra verranno Pt_1 rimborsate dal sig. previa esibizione del documento giustificativo. All'uopo la sig.ra CP Pt_1 trasmetterà, con cadenza mensile, al sig. i documenti giustificativi via mail o via whatsapp e CP questo provvederà al rimborso a mezzo bonifico bancario entro dieci giorni.
Per le spese straordinarie, invece, che dovranno essere previamente concordate tra i genitori, se il sig. non intende sostenerle, a fronte di una richiesta scritta della sig.ra (a mezzo CP Pt_1 raccomandata AR o tramite whatsapp) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto nelle stesse forme entro e non oltre 10 giorni dalla richiesta. In difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Al fine di permettere eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, la sig.ra dovrà Pt_1 tempestivamente mettere a disposizione del sig. documenti fiscali (fatture e ricevute) relativi a CP spese deducibili.
14) Gli assegni unici saranno percepiti nella misura del 100% dalla sig.ra e la figlia sarà posta Pt_1 fiscalmente a carico del sig. nella misura del 100%, stante il suo impegno a corrispondere CP nella medesima percentuale le spese straordinarie. pagina 5 di 7 15) Il conto corrente cointestato n. 13161062 presso sarà esclusivamente utilizzato per il CP_3 pagamento del mutuo della casa coniugale e per il pagamento del finanziamento n.16164630 con
Santander Consumer Bank contratto dal sig. per l'acquisto dell'arredamento della casa CP familiare. Ad esclusione di queste due operazioni, tale conto non sarà utilizzato ed eventuali altri addebiti automatici dovranno essere trasferiti. Una volta estinti il mutuo sulla casa coniugale ed il finanziamento n. 16164630 con Santander Consumer Bank tale conto corrente sarà chiuso.
16) I coniugi esprimono sin d'ora reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per la minore.
17) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non avere più nulla a pretendere l'una nei confronti dell'altra dando atto di avere con le presenti pattuizioni definito ogni loro rapporto di carattere patrimoniale.
18) Rinunciata ogni altra domanda.
19) Compensarsi integralmente le spese di lite.
*** *** ***
Le parti, ai sensi dell'art. 473-bis.51, II co., c.p.c. dichiarano di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza per la comparizione con il deposito di note scritte.
Dichiarano altresì di rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza.
Con espressa rinuncia ai termini ex art. 473-bis 17 c.p.c. e richiesta di rimessione della causa in decisione ex art. 473 bis 51 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda diretta a conseguire la pronunzia della separazione personale dei coniugi Parte_2
è fondata e meritevole di accoglimento.
La presentazione del presente ricorso e l'adesione prestata dal resistente dimostrano in modo evidente il venir meno dell'interesse dei coniugi alla prosecuzione della loro convivenza;
peraltro, deve prendersi atto che in corso di causa le parti, previa rinuncia alle reciproche domande di addebito, sono pervenute ad un accordo sulle condizioni della separazione, che può essere recepito in quanto conforme all'interesse della prole e adeguato alle condizioni reddituali dei genitori.
Sussistono, pertanto, anche le condizioni per compensare integralmente tra le parti le rispettive spese di lite.
P . Q . M .
Il Tribunale di Busto Arsizio, così deliberando in via definitiva:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_3 pagina 6 di 7 2) Prende atto che le parti hanno concordato le condizioni sopra riportate, che qui si intendono trascritte, recepite e omologate;
3) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
Così deciso in Busto Arsizio nella camera di consiglio dell'01/08/2025
Il Presidente Estensore
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