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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 25/07/2025, n. 3955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3955 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di definire con la presente
S E N T E N Z A il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n.
1166/2019, pubblicata in data 13 maggio 2019, iscritto al n. 5585/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 6 maggio 2025 e pendente
T R A la (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
appartenente al con sede in Milano alla via Cavriana 20, in persona CP_1 CP_2
del proprio legale rappresentate rag. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Annalisa Melchiorri (c.f.: - APPELLANTE - C.F._1
E
l' (c.f.: , con sede legale in Torre del Greco alla via Controparte_3 P.IVA_2
Marconi n. 66, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.: e C.F._2
Raffaele Montanaro (c.f.: - APPELLATA - C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato il 14 maggio 2015, la quale Parte_1
cessionaria dei crediti della conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di CP_4
Torre Annunziata la per sentirla condannare al pagamento del Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
corrispettivo residuo di un appalto di servizi intercorso, negli anni dal 2009 al 2012, tra la e la . CP_4 CP_3 CP_3
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva:
a) che, con delibera n. 79 del 30 gennaio 2009, a seguito di regolare gara d'appalto, l' aveva affidato alla come da capitolato Controparte_3 CP_4
speciale, il servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dei propri Presidi Ospedalieri per la durata di tre anni, a far data dal verbale di consegna dei lavori datato 2 febbraio 2009;
b) che, a fronte delle prestazioni rese nei mesi da febbraio a dicembre 2009, la aveva maturato un credito di 517.361,70 €, come da fatture allegate, a cui CP_4
andava aggiunto l'ulteriore credito di 250.603,04 € per i lavori straordinari, di volta in volta autorizzati dalla convenuta, come da fatture allegate, per cui il credito complessivo da essa vantato era di 767.964,35 €, oltre interessi di mora ex art. 4 e 5
d.lgs. n. 231/2002, “nella misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuale, con decorrenza dalla scadenza di ogni singola fattura”;
c) che, il suddetto credito era stato ceduto alla con atti a rogito Parte_1
Notaio in Milano del 4 dicembre 2009, rep n.68937, del 18 dicembre 2009, Per_1
rep. n.69060, del 28 dicembre 2010, rep 70545, e del 28 marzo 2011, rep. n.70916, Con notificati alla rispettivamente in data 21 dicembre 2009, 18 gennaio 2010, 10 gennaio 2011 e 29 aprile 2011; Con d) che, successivamente, la aveva provveduto a pagare il solo importo di
694.562,08 €, imputandolo alla sorte, in violazione della previsione dell'art. 1194 c.c.
Pertanto, l'attrice sosteneva che residuava in proprio favore un credito di
73.402,66 €, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sia sulle somme ancora dovute che su quelle già corrisposte, da calcolarsi in un importo più elevato, in ragione dell'imputazione del già avvenuto pagamento, da effettuarsi ex art. 1194 c.c., prima agli interessi moratori maturati sino al ritardato pagamento e poi alla sorte. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento degli interessi di cui agli artt. 143 e 144 DPR
207/2010 o, in estremo subordine, degli interessi legali dalla data di scadenza delle singole partite creditorie, ovvero dalla notifica degli atti di cessione, comunque dovuti quali interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. nonché il maggior danno ex art. 1224.
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c. Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Chiedeva, infine, in ipotesi di mancato riconoscimento della somma sotto il profilo Con contrattuale, la condanna dell' er indebito arricchimento.
2. Con comparsa del 9 settembre 2015, si costituiva in giudizio la , CP_3
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società istante per mancata produzione della documentazione inerente il potere processuale del proprio legale rappresentante. Nel merito, contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
3. Sicché, superata la questione della legittimazione attiva della Parte_1
all'esito dell'istruzione della causa, espletata anche una consulenza tecnica d'ufficio, il processo veniva deciso con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale”1) accoglie(va) la domanda limitatamente alla sorta capitale e per l'effetto condanna(va)
l' in persona del suo legale rapp.te p.t. a pagare alla la Parte_3 Parte_1
somma di euro 73.402,66, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo. 2) rigetta(va) le altre domande;
3) condanna(va) l' in persona del suo legale Parte_3
rapp.te p.t. alle spese del giudizio in favore della che liquida(va) in euro Parte_1
8.000,00 oltre euro 780,00 per spese, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e cpa. 4)
Pone(va) le spese della ctu a carico di entrambe le parti in solido”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice riteneva la domanda parzialmente fondata, in quanto l'attrice non si era “limitata a produrre solo le fatture ma una serie di documenti che rendono la domanda in riferimento alla sorte capitale meritevole di accoglimento”.
Più in particolare, il Tribunale, per quel che in tale sede rileva, evidenziava che la domanda doveva essere accolta esclusivamente per la “somma di € 73.402,66 €, oltre gli interessi su detta somma dalla domanda giudiziale”, risultando, per altro verso, infondata “la domanda relativa alla erronea imputazione dei pagamenti e, quindi, ad una ulteriore somma per sorte dovuta applicando esattamente l'art. 1194 c.c.” poiché
l'attrice non aveva fornito “alcuna prova della messa in mora dell'
[...]
prevista dall'art. 4 del contratto di appalto quale condizione Parte_4
imprescindibile per il decorso degli interessi. Inoltre si osserva che anche nell'ipotesi in cui ci fosse stata prova della costituzione in mora sarebbero stati dovuti solo interessi legali al tasso vigente, così come previsto dal citato art. 4 del contratto di appalto”;
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4. Avverso tale sentenza, la con una citazione notificata tramite Parte_1
posta elettronica certificata il 13 dicembre 2019 alla ha proposto Controparte_3
appello per i motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via principale, accertato e dichiarato preliminarmente che la clausola di cui all'art. 4 del contratto principale è iniqua ex art. 7 D.lgs. 231/02 conseguentemente dichiararla nulla e per l'effetto, nel merito, condannare la al Controparte_3
pagamento della somma residua di € 73.402,66 oltre interessi nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02 a decorrere, automaticamente e senza alcuna necessità di messa in mora, dal 31° giorno dalla presentazione delle fatture ex art. 4 D.Lgs. 231/02, nonché al pagamento degli interessi sempre nella misura e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02 sulla somma pagata in ritardo di € 691.494,11, ovvero oltre interessi, anche sui ritardati pagamenti, nella diversa misura stabilita dal Giudice secondo equità; ovvero, in ulteriore subordine, condannare la al Controparte_3
pagamento della somma di € 73.402,66 oltre interessi, anche sui ritardati pagamenti di
€ 691.494,11, secondo la misura legale codicistica a far data dalla notifica delle cessioni.
Accertato, altresì, che sugli importi pagati in ritardo erano maturati interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02 ovvero, in subordine, al tasso legale a far data dalla scadenza delle singole partite creditorie, ovvero dalla notifica delle cessioni, dichiarare che gli intervenuti pagamenti da parte dell'Azienda debitrice sono da imputarsi prima agli interessi e poi al capitale, con conseguente sussistenza di un ulteriore credito residuo per sorte in favore dell'istante risultante alla data di tali pagamenti pari all'ammontare degli interessi fino a quel momento maturati, tenuto conto della rispettiva esigibilità delle fatture, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore Pt_4
della dei relativi importi maggiorati degli interessi di cui agli artt. 4 e 5 Parte_1
D.Lgs. 231/02 ovvero, in subordine, al tasso legale e ciò a far data agli avvenuti ritardati pagamenti.
Il tutto con condanna, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224
C.C., in ognuna delle ipotesi su indicate, al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti da oltre sei mesi a far data dalla notifica dell'atto di citazione.
Con condanna altresì alle spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
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5. Con comparsa del 12 marzo 2020, si è costituita in giudizio la Controparte_3
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
6. All'esito dell'udienza del 5 maggio 2025 la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
II. Con il proposto gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice affermava che: “Per quanto concerne la domanda relativa alla erronea imputazione dei pagamenti e, quindi ad una ulteriore somma per sorta dovuta applicando esattamente l'art. 1194 cc, la stessa va rigettata. Invero parte attrice non fornisce alcuna prova della messa in mora dell' Parte_4
prevista dall'art. 4 del contratto di appalto quale condizione
[...]
imprescindibile per il decorso degli interessi. Inoltre, si osserva che anche nell'ipotesi in cui ci fosse stata prova della costituzione in mora sarebbero stati dovuti solo interessi legali al tasso vigente, così come previsto dal citato art. 4 del contratto di appalto.”,
In particolare, con i suoi motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente poiché logicamente connessi, l'appellante si duole del mancato riconoscimento da parte del Tribunale degli interessi moratori sui crediti azionati in Con giudizio, e, in particolare, sia sull'importo di 691.494,11 €, già corrisposto dalla che sulla somma di 73.402,66 €, non ancora versato dall' al momento Parte_4
della proposizione della domanda del primo grado, sostenendo, a questo riguardo, che il primo Giudice avrebbe dovuto procedere d'ufficio a rilevare l'iniquità - come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 231/02 - della clausola contrattuale contenuta all'art. 4 del contratto di appalto e che, per quanto riguardava la messa in mora, qualora necessaria, nei quattro atti di cessione del credito della , tutti prodotti in giudizio, CP_4
era espressamente prevista l'intimazione da parte della società cessionaria alla debitrice al pagamento delle fatture cedute.
Tali motivi risultano fondati. Con Va, innanzitutto, premesso che l' appellata non ha contestato quanto affermato dal primo Giudice, che, cioè, residuava un importo di 73.402,566 €, da pagare alla cessionaria ed afferente ai lavori di manutenzione straordinaria Parte_1
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CP_ svolti dall'appaltatrice negli anni 2009-2011 in esecuzione della delibera n. 79 del 30 gennaio 2009 nonché del contratto di appalto n. 8 del 14 luglio 2011.
Tanto premesso, rileva la Corte che l'art. 4 del contratto di appalto n. 8 del 14 luglio 2011, di cui ha fatto applicazione il Tribunale non rilevandone l'iniquità, come richiesto dalla e come avrebbe dovuto fare d'ufficio, stabiliva che “I Parte_1
pagamenti hanno cadenza mensile posticipata e sono pari a 1/36 dell'importo complessivo. Detti pagamenti sono effettuati dietro prestazione di regolare fattura mensile. I pagamenti delle fatture vengono eseguiti entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardato pagamento saranno applicati, su richiesta e previa costituzione in mora, gli interessi legali al tasso vigente...”
Sulla base di tale disciplina contrattuale, il primo Giudice aveva ritenuto non dovuti i richiesti interessi moratori, sia sulla somma già pagata, sia pure in ritardo, sia sulla residua somma per la quale aveva ritenuto dovuto il pagamento, sostenendo che la detta norma prevedeva per il ritardo i soli interessi legali, e che, in ogni caso, la cessionaria non aveva dato prova della costituzione in mora del debitore.
Tuttavia, a giudizio di questa Corte, il primo Giudice non ha fatto corretta applicazione della normativa vigente all'epoca della stipula del contratto, cioè “la disciplina … dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE,
(che) risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione
"prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (Cass. 1747/2025).
Tale decreto, modificato nel 2012, nel suo testo originario prevedeva:
- all'art. 4, comma 1, che "gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento", disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato, ma sempre "senza che sia necessaria la costituzione in mora”;
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- all'art. 5, comma 1, che: “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale Europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;
- all'art. 7, comma 1, che: “L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore”.
Pertanto, sulla base della citata normativa, era legittima la deroga, in via convenzionale, all'applicazione del tasso di interesse moratorio, rientrando tale previsione tra quelle relative alle “conseguenze del ritardato pagamento”, ma di tale accordo poteva dichiararsene la nullità se gravemente iniquo in danno del creditore, mentre non poteva derogarsi alla decorrenza automatica degli interessi moratori, senza cioè la necessità di una previa costituzione in mora.
Ne consegue, quanto a tale ultimo aspetto, che certamente la clausola contrattuale dell'art. 4, nella parte in cui richiedeva la preventiva costituzione in mora del debitore era illegittima, perché derogava ad una normativa per la quale, specie nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, non era espressamente prevista la derogabilità.
A questo riguardo, va poi aggiunto che, il contratto in esame era stato stipulato a due anni di distanza dall'aggiudicazione e dalla consegna dei lavori (sebbene nei documenti precontrattuali, ed in particolare, nel verbale di consegna dei lavori era stabilito che esso doveva intervenire nel termine di 60 giorni successivi), cioè nell'anno
2011, quando le prestazioni erano state già tutte eseguite dalla con CP_4
emissione delle relative fatture e cessione dei crediti alla sicché la Parte_1
previsione di una costituzione in mora applicata retroattivamente, pur possibile, sarebbe stata oltre che illegittima, anche fortemente iniqua, perché lesiva del
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legittimo affidamento del creditore in ordine alla sua non necessità in quanto non prevista dal d.lgs 231/2002.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato
“che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento" (Cass.36246/2022), e che “In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del
d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. 28413/2024).
In conclusione, al riguardo, ha errato il primo Giudice a ritenere necessaria la CP_ preventiva costituzione in mora dell'
Quanto al secondo aspetto, cioè quello relativo alla misura degli interessi di mora, la clausola derogativa degli interessi moratori, nella misura indicata all'art. 5, doveva essere considerata nulla, e tale nullità andava rilevata d'ufficio dal primo
Giudice, in considerazione della sua iniquità, emergente, sia dall'applicazione della disciplina originaria contenuta nell'art. 7 del d.lgs 231/2002, che da quella contenuta nel testo vigente a seguito della modifica del 2012.
Nel testo originario dell'art. 7, infatti, tale iniquità poteva desumersi da una valutazione globale: della corretta prassi commerciale, della natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, della condizione dei contraenti e dei rapporti commerciali tra i medesimi, nonché di ogni altra circostanza, stabilendo poi una sorta di presunzione di iniquità – suscettibile, tuttavia, di prova contraria - qualora l'accordo, senza essere giustificato da ragioni oggettive, avesse avuto come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.
Ne consegue che, certamente, la disciplina dell'art. 4 del contratto, in assenza di Con prova contraria o di una giustificazione oggettiva data dall' doveva considerarsi iniqua, sia perché contenuta in un contratto stipulato tra privato e pubblica amministrazione, che, pertanto, si trovava in una situazione di vantaggio rispetto
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all'altro contraente, sia perché, escludendo del tutto gli interessi di mora e sostituendoli con quelli legali, aveva, senza dubbio, come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.
Non va, a tal riguardo, sottaciuto, che, per tutta la durata del rapporto, l'art. 42 del capitolato speciale, rubricato “Pagamenti”, prevedeva che “i pagamenti relativi a tutte le prestazioni sono subordinati alla presentazione delle attestazioni comprovanti
l'avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi e da attestazione di perfetta esecuzione rilasciata dalla P.O.”, sicché il creditore sarebbe stato costretto a pagare gli oneri previdenziali ed assicurativi dei propri lavoratori dovendo poi attendere la stipula del contratto per i relativi pagamenti, senza poter chiedere i danni derivanti dal ritardo. Situazione talmente onerosa per la CP_4
che, già a decorrere da fine 2009, questa fu costretta a cedere i crediti da essa già maturati alla Parte_1
Il nuovo testo dell'art. 7, come modificato dal d.lgs 192/2012, ha poi dettato una disciplina molto più severa in materia di deroga agli interessi moratori, chiarendo, questa volta espressamente, che le clausole derogative del tasso d'interessi di mora sono nulle per iniquità (in precedenza, come detto, ciò era frutto di interpretazione., poiché esse rientravano tra le “conseguenze del ritardato pagamento”), e stabilendo, da un lato, che, il grave scostamento dalla prassi commerciale - già elencato, nella previgente disciplina, come fattore da cui desumere l'iniquità della deroga - non può essere in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, dall'altro lato, che “Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora.
Non è ammessa prova contraria”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che i limiti stabiliti dalla nuova normativa in caso di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali trovano applicazione anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
192/2012 (cfr. Cass. 16273/2022, secondo cui “la clausola di deroga "in pejus" al saggio legale degli interessi moratori che risulti gravemente iniqua in danno del creditore è affetta da nullità, anche quando la deroga pattizia sia stata convenuta prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 192 del 2012 all'art. 7 del d.lgs. n. 231 del
2002, in quanto la nuova disciplina si pone in continuità con la precedente, avendo la medesima "ratio" di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione
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di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori”).
In conclusione, anche su tale aspetto, deve ritenersi che il primo Giudice abbia errato nell'escludere l'applicazione degli interessi moratori al tasso stabilito dall'art. 5 del d.lgs 231/2002, sicché la sentenza impugnata va parzialmente riformata e va dichiarata la nullità per iniquità, ex art. 7, d.lgs. n. 231/02, dell'art. 4 del contratto di appalto n. 8 del 14 luglio 2011 nella parte in cui stabiliva che “…. In caso di ritardato pagamento saranno applicati, su richiesta e previa costituzione in mora, gli interessi legali al tasso vigente”; per l'effetto, va affermato il diritto del creditore alla corresponsione dei citati interessi moratori sia sulle somme pagate con ritardo rispetto all'emissione delle relative fatture (che, a norma dell'art. 4 del predetto contratto di appalto, dovevano essere pagate “entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse”), che sull'importo ancora da pagare.
III. Venendo alla determinazione del quantum debeatur, questa Corte ritiene di aderire alle conclusioni rese nella consulenza tecnica del primo grado, non Part specificamente contestate dalla actor, che vanno però aggiornate all'attualità, tenendosi altresì conto non solo degli interessi moratori maturati sulle 22 fatture di complessivi 73.402,66 € rimaste impagate, ma anche di quelli maturati sulle 78 fatture di complessivi 694.562,08 €, pagate in ritardo tra il 7 giugno 2010 e l'11 dicembre 2012, a decorrere dal 91° giorno dall'emissione delle fatture analiticamente indicate dal ctu nell'allegato n. 2 alla sua relazione tecnica.
Nello specifico, facendo applicazione del tasso d'interessi moratori tra l'8% ed il
7%, individuato dalla legge ed applicato dal Ctu, sulle 22 fatture di complessivi Part 73.402,66 € rimaste impagate, è emerso che alla factor spettava l'importo di
81.438,84 € a titolo di interessi moratori dal 91° giorno dall'emissione di ogni fattura, così determinati, sino alla data odierna:
- 1.553,85 € sulla fattura n. 11094 di 1.372,98 € (dal 23 febbraio 2011 ad oggi);
- 960,58 € sulla fattura n. 11.95 di 848,80 € (dal 23 febbraio 2011 ad oggi);
- 641,66 € sulla fattura n. 11613 di 568,31 € (dal 7 marzo 20211 ad oggi);
- 689,93 € sulla fattura n. 112 di 615,84 € (dal 17 aprile 2011 ad oggi);
- 445,37 € sulla fattura n. 797 di 399,02 € (dal 5 maggio 2011 ad oggi);
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- 2.291,73 € sulla fattura n. 798 di 2.053,25 € (dal 5 maggio 2011 ad oggi);
- 260,76 € sulla fattura n. 799 di 233,65 € (dal 5 maggio 2011 ad oggi);
- 2.435,03 e sulla fattura n. 800 di 2.181,64 € (dal 5 maggio 2011 ad oggi);
- 684,47 € sulla fattura n. 801 di 613,20 € (dal 5 maggio 2011 ad oggi);
- 3.694,00 € sulla fattura n. 1093 di 3.317,40 € (dal 17 maggio 2011ad oggi);
- 492,58 € sulla fattura n. 1327 di 442,97 € (dal 24 maggio 2011 ad oggi);
- 1.130,57 sulla fattura n. 1328 di 1.191,56 (dal 2 maggio 2011 ad oggi);
- 12.088,90 e sulla fattura n. 1329 di 10.871,33 dal 24 maggio 2011 ad oggi;
- 5.419,40 € sulla fattura n. 1331 di 4.873,54 € (dal 24 maggio 2011 ad oggi);
- 15.714,65 sulla fattura n. 1332 di 14.131,86 € (dal 24 maggio 2011 ad oggi);
- 3.815,81 sulla fattura n. 1333 di 3.431,48 € (dal 24 maggio 2011 ad oggi);
- 11.233,04 € sulla fattura n. 1334 di 10.101,67 € (dal 24 maggio 2011 ad oggi);
- 6.615,72 sulla fattura n. 1350 di 5.950,54 € (dal 25 maggio 2011 ad oggi);
- 5.122,54 € sulla fattura n. 2151 di 4.620,23 € (dall'8 giugno 2011 ad oggi);
- 252,69 € sulla fattura n. 2154 di 227,95 € (dall'8 giugno 2011 ad oggi);
- 2.217,55 € sulla fattura n. 2156 di 2.038,04 € (dall'8 settembre 2011 ad oggi);
- 3.678,01 € sulla fattura n. 2183 di 3.317,40 € (dall'8 giugno 2011 ad oggi).
Parimenti, andavano riconosciuti sui detti interessi moratori, sulla base dell'art. 1283 c.c., i richiesti interessi anatocistici, dovuti da almeno sei mesi, e calcolati al tasso d'interessi legale (non prevedendo l'art. 1283 c.c. il riferimento alla stessa misura degli interessi di mora), dalla domanda giudiziale del 14 maggio 2015.
Complessivamente, sulle 22 fatture impagate di 73.402,66 €, va riconosciuto sino alla data odierna l'importo di 81.438,84 € per interessi moratori, oltre interessi anatocistici al tasso legale sull'importo dei detti interessi moratori, calcolati come sopra su ciascuna fattura, dal 14 maggio 2015 in poi, imputando il pagamento prima agli interessi e poi al capitale.
Allo stesso modo, sulle 78 fatture pagate in ritardo di 694.562,08 €, andavano computati (ciò che il nominato ctu non ha fatto, essendosi limitato soltanto a calcolare su 22 fatture impagate gli interessi moratori dal 2011 al 2016) i richiesti interessi moratori, dal 91° giorno successivo all'emissione della fattura sino al pagamento, per il complessivo importo di 63.730,46 €, secondo il seguente calcolo:
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- 1.997,92 € di interessi moratori sulla fattura n. 8992, capitale 20.077,25 €,
(dal 30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011)
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 8993 capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011)
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 8994 capitale 11.428,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 8997 capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 8998 capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 8999 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9000, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9001, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9002 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9003, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9004, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9005 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9006, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9008, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9009 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9010, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
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- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9018, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011)
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9019 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9020, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9058, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9059 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9060, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9061, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9062 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011)
- 1.857,00 € sulla fattura n. 10047, capitale 20.077,26 € (dal 31 gennaio 2010 al
29 marzo 2011);
- 1.857,00 € sulla fattura n. 10048, capitale 20.077,25 € (dal 31 gennaio 2010 al
29 marzo 2011) ;
- 1.057,03 € sulla fattura n. 10049, capitale 11.428,26 €, emessa il 2.11.2009,
(dal 31 gennaio 2010 al 29 marzo 2011);
- 2.099,04 € sulla fattura n. 11419, capitale 20.077,25 €, emessa il 3 dicembre
2009 (dal 3 marzo 2010 al 23 giugno 2011)
- 1.194,80 € sulla fattura n. 11420, capitale 11.428,26 €, emessa il 3 dicembre
2009 (dal 3 marzo 2010 al 23 giugno 2011);
- 2.112,24 € sulla fattura n. 11421, capitale 20.077,25 €, emessa il 3 dicembre
2009 (dal 3 marzo 2010 al 23 giugno 2011);
- 18,15 € sulla fattura n. 6198 capitale 124,28 €, emessa 24 giugno 2009, (dal
22 settembre 2009 al 20 luglio 2011);
- 15,47 € sulla fattura n. 6199, capitale 273,58 €, emessa il 24 giugno 2009, (dal
22 settembre 2009 al 7 giugno 2010);
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- 53,28 € sulla fattura n. 6200, capitale 945,85 €, emessa il 24 giugno 2009,
(decorrenza interessi dal 22 settembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 221,24 € sulla fattura n. 6201 di 1.208,21 (dal 22 settembre 2009 lal'11 dicembre 2012)
- 56,65 € sulla fattura n. 7050, capitale 1.133,75 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 163,79 € sulla fattura n. 7051, capitale 3.277,57 € emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 87,49 € sulla fattura n. 7052, capitale 1.750,92 € emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010)
- 37,13 € sulla fattura n. 7053, capitale 1.023,13 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 25,83 € sulla fattura n. 7054, capitale 716,98 € emessa il 24 luglio 2009
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 44,68 € sulla fattura n. 7055, capitale 894,07 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010)
- 19,21 € sulla fattura n. 7056, capitale 384,42 €, emessa il 24 luglio 2009, decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010 );
- 5,27 € sulla fattura n. 7057, capitale 38,78 €, emessa 24 luglio 2009, decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 20 luglio 2011);
- 63,82 € sulla fattura n. 7058, capitale 1.337,06 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 280,76 € sulla fattura n. 7059 capitale 5.618,11 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010)
- 46,93 € sulla fattura n. 7060, capitale 939,12 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 108,44 € sulla fattura n. 7061 capitale 2.169,96 €, emessa il 24 luglio 2009, decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010) ;
- 424,50 € sulla fattura n. 7062, capitale 8.494,57 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 460,41 € sulla fattura n. 7311, emessa il 29.07.2009, capitale 4.055,29 €,
(decorrenza interessi dal 27 ottobre 2009 al 29 marzo 2011);
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- 39,36 € sulla fattura n. 8124, capitale 960,44 €, emessa il 3 settembre 2009,
(decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 40,06 € sulla fattura n. 8125, capitale 977,33 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 37,97 € sulla fattura n. 8126, capitale 926,28 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 23,70 € sulla fattura n. 8127, capitale 578,20 €, emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010 );
- 7,34 € sulla fattura n. 8128, capitale 179,06 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 104,36 € sulla fattura n. 8129, capitale 2.546,30 €, emessa il 3 settembre
2009, (decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010 );
- 11,35 € sulla fattura n. 8130, capitale 277,01 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010 (data di pagamento),
- 131,28 € sulla fattura n. 8131 capitale 3.202,93 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 90,48 € sulla fattura n. 8132 capitale 2.207,66 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 183,98 € sulla fattura n. 8133 capitale 4.488,98 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 163,83 € sulla fattura n. 8134, capitale 1.550,78 €, emessa il 3 settembre 2009
(decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 152,28 € sulla fattura n. 9871, capitale 1.627,14 €, emessa il 28 ottobre 2009, decorrenza interessi dal 26 gennaio 2010 al 29 marzo 2011);
- 490,03 € sulla fattura n. 9872, capitale 5.236,07 €, emessa il 28 ottobre 2009, decorrenza interessi dal 26 gennaio 2010 al 29 marzo 2011);
- 134,90 € sulla fattura n. 10755, capitale 1.519,68 €, emessa il 19 novembre
2009, decorrenza interessi dal 17 febbraio 2010 al 29 marzo 20119;
- 175,85 € sulla fattura n. 10756, capitale 1.981,00 €, emessa il 19 novembre
2009, decorrenza interessi dal 17 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
- 66,66 € sulla fattura n. 10798, capitale 752,72 €, emessa il 20 novembre2009, decorrenza interessi dal 18 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
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- 1.176,99 € sulla fattura n. 11318, capitale 13.629,36 €, emessa il 30.11.2009, decorrenza interessi dal 28 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
- 304,82 € sulla fattura n. 11319, capitale 3.533,23 €, emessa il 30 novembre
2011, decorrenza interessi dal 28 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
- 643,55 € sulla fattura n. 11320, capitale 7.452,37 € emessa il 30 novembre
2011, decorrenza interessi dal 28 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
- 1.134,65 € sulla fattura n. 11321, capitale 13.139,18 € emessa il 30 novembre
2011, (decorrenza interessi dal 28 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
- 39,57 € sulla fattura n. 11322, capitale 276,00 €, emessa il 30 novembre 2009, decorrenza interessi dal 28 febbraio 2010 al 9 dicembre 2011);
- 72,99 € sulla fattura n. 11323 del 30 novembre 2009 capitale 325,56 €
(decorrenza dal 28 febbraio 2010 all'11 dicembre 2012);
- 425,92 € sulla fattura n. 11725, capitale 5.073,73 €, emessa l'11 dicembre
2009 (decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011)
- 1.923,80 € sulla fattura n. 11726, capitale 22.917,36 € emessa l'11 dicembre
2009, decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011);
- 1.283,27 € sulla fattura n. 11727 capitale 15.286,99 € emessa l'11 dicembre
2009, decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011);
- 1.370,62 € sulla fattura n. 11729, capitale 16.327,61 € emessa l'11 dicembre
2009, (decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011)
- 1.228,42 € sulla fattura n. 11730, capitale 14.633,56 € emessa l'11 dicembre
2009, decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011);
- 50,71 € fattura n. 11756, capitale 604,10 € emessa l'11 dicembre 2009, decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011);
- 50,71 € sulla fattura n. 11757, capitale 604,10 € emessa l'11 dicembre 2009, decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011).
Parimenti, andavano riconosciuti sui detti interessi moratori, sulla base dell'art. 1283 c.c., i richiesti interessi anatocistici, dovuti da almeno sei mesi, e calcolati al tasso d'interessi legale, dalla domanda giudiziale del 14 maggio 2015 in poi. Con Conseguentemente, va accolta anche la domanda di condanna della al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti da oltre
6 mesi al momento della notifica dell'atto di citazione e, pertanto, anche sulle 78
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fatture pagate in ritardo di 694.562,08 €, va riconosciuto l'importo di 63.730,46 € per interessi moratori, oltre interessi anatocistici al tasso d'interessi legale dal 14 maggio
2015 in poi, con imputazione prima degli interessi e poi della sorte capitale, secondo quanto previsto dall'art. 1294 c.c., all'avvenuto pagamento.
IV. In conclusione, l'appello va accolto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza Con Part impugnata, l' va condannata a rifondere alla actor sulle 22 fatture impagate,
l'importo di 73.402,66 € per sorta capitale e l'importo alla data odierna di 81.438,84
€ per interessi moratori, oltre ulteriori interessi anatocistici - sugli interessi moratori - al tasso legale dal 14 maggio 2015 in poi, con imputazione sull'importo dovuto, nel caso di pagamento futuro, prima degli interessi e poi della sorte;
parimenti sulle 78 fatture pagate di 694.562,08 €, va riconosciuto, a titolo di interessi moratori l'importo di 63.730,46 €, oltre ulteriori interessi anatocistici al tasso legale sugli interessi moratori maturati su ciascuna fattura dal 14 maggio 2015 in poi, con loro imputazione - secondo quanto previsto dall'art. 1294 c.c. - all'avvenuto pagamento prima della sorte capitale.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e dunque, dell'accoglimento dell'appello, con conseguente modifica della sentenza impugnata, la Controparte_3
va condannata al pagamento, a favore della delle spese di lite del Parte_1
doppio grado, che, in mancanza di nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n.
147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto del complessivo valore della controversia rapportato al decisum (da
52.000,01 € a 260.000,00 €), in complessivi:
- 11.828,48 € per il giudizio di primo grado, di cui 9.600,00 € per compenso
(2.000,00 € per la cd. fase di studio, 1.300,00 € per la cd. fase introduttiva, 3.500,00 € per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione/istruttoria e 2.800,00 € per la fase decisoria), 1.440,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 788,48 € per spese vive (di cui 759,00 € per contributo unificato e 27,00 € per marca da bollo), oltre eventuali ulteriori accessori;
- 11.285,50 € per il giudizio d'appello, di cui 8.800,00 € per compenso (2.100,00
€ per la cd. fase di studio, 1.500,00 € per la cd. fase introduttiva, 2.200,00 € per il
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compenso relativo alla cd. fase di trattazione/istruttoria e 3.000,00 € per la fase decisoria), 1.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 1.165,50 € per spese vive (di cui 1.138,50 € per contributo unificato e 27,00 € per diritti di cancelleria), oltre eventuali ulteriori accessori. Con Infine, a carico dell restano anche le spese della Ctu disposta nel primo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. CP_3
1166/2019, pubblicata in data 13 maggio 2019, così provvede:
1) accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità per iniquità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 231/2002, dell'art. 4 del contratto di appalto n. 8 del 14 luglio 2011, e, per l'effetto, riconoscendo gli interessi moratori sulle somme dovute, condanna l' al pagamento a favore Parte_4
della sulle 22 fatture impagate, oltre alla sorta capitale di 73.402,66 €, Parte_1
anche degli interessi moratori ad oggi di 81,438,84 € e degli interessi anatocistici al tasso legale, calcolati sugli interessi moratori su ciascuna fattura, dal 14 maggio 2015 in poi, con imputazione, in sede di pagamento futuro, sull'importo dovuto, prima degli interessi moratori e anatocistici e poi della sorte;
parimenti sulle 78 fatture di
694.562,08 € pagate in ritardo, va riconosciuto, a titolo di interessi moratori l'importo di 63.730,46 €, oltre interessi anatocistici al tasso legale, calcolati sugli interessi moratori su ciascuna fattura, dal 14 maggio 2015 in poi, ed a tale importo va Con condannata l' con imputazione, in sede di pagamento futuro, sull'importo dovuto prima degli interessi moratori e anatocistici e poi della sorte;
2) condanna la al pagamento in favore della Controparte_3 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano:
- per il giudizio di primo grado, in complessivi 11.828,48 €, di cui 9.600,00 € per compenso, 1.440,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 788,48 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
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c. Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
- per il giudizio d'appello, in 11.285,50 €, di cui 8.800,00 € per compenso,
1.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 1.165,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
Con
- a carico dell' restano anche le spese della Ctu disposta nel primo grado del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA MOLFINO)
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c. Parte_1 Controparte_3
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha deliberato di definire con la presente
S E N T E N Z A il processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n.
1166/2019, pubblicata in data 13 maggio 2019, iscritto al n. 5585/2019 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'udienza del 6 maggio 2025 e pendente
T R A la (c.f.: ), Parte_1 P.IVA_1
appartenente al con sede in Milano alla via Cavriana 20, in persona CP_1 CP_2
del proprio legale rappresentate rag. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
Annalisa Melchiorri (c.f.: - APPELLANTE - C.F._1
E
l' (c.f.: , con sede legale in Torre del Greco alla via Controparte_3 P.IVA_2
Marconi n. 66, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo Martucci (c.f.: e C.F._2
Raffaele Montanaro (c.f.: - APPELLATA - C.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con un atto di citazione notificato il 14 maggio 2015, la quale Parte_1
cessionaria dei crediti della conveniva in giudizio dinnanzi al Tribunale di CP_4
Torre Annunziata la per sentirla condannare al pagamento del Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
corrispettivo residuo di un appalto di servizi intercorso, negli anni dal 2009 al 2012, tra la e la . CP_4 CP_3 CP_3
A sostegno della domanda, l'attrice deduceva:
a) che, con delibera n. 79 del 30 gennaio 2009, a seguito di regolare gara d'appalto, l' aveva affidato alla come da capitolato Controparte_3 CP_4
speciale, il servizio di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici dei propri Presidi Ospedalieri per la durata di tre anni, a far data dal verbale di consegna dei lavori datato 2 febbraio 2009;
b) che, a fronte delle prestazioni rese nei mesi da febbraio a dicembre 2009, la aveva maturato un credito di 517.361,70 €, come da fatture allegate, a cui CP_4
andava aggiunto l'ulteriore credito di 250.603,04 € per i lavori straordinari, di volta in volta autorizzati dalla convenuta, come da fatture allegate, per cui il credito complessivo da essa vantato era di 767.964,35 €, oltre interessi di mora ex art. 4 e 5
d.lgs. n. 231/2002, “nella misura pari al saggio di interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale Europea maggiorato di 7 punti percentuale, con decorrenza dalla scadenza di ogni singola fattura”;
c) che, il suddetto credito era stato ceduto alla con atti a rogito Parte_1
Notaio in Milano del 4 dicembre 2009, rep n.68937, del 18 dicembre 2009, Per_1
rep. n.69060, del 28 dicembre 2010, rep 70545, e del 28 marzo 2011, rep. n.70916, Con notificati alla rispettivamente in data 21 dicembre 2009, 18 gennaio 2010, 10 gennaio 2011 e 29 aprile 2011; Con d) che, successivamente, la aveva provveduto a pagare il solo importo di
694.562,08 €, imputandolo alla sorte, in violazione della previsione dell'art. 1194 c.c.
Pertanto, l'attrice sosteneva che residuava in proprio favore un credito di
73.402,66 €, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 sia sulle somme ancora dovute che su quelle già corrisposte, da calcolarsi in un importo più elevato, in ragione dell'imputazione del già avvenuto pagamento, da effettuarsi ex art. 1194 c.c., prima agli interessi moratori maturati sino al ritardato pagamento e poi alla sorte. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento degli interessi di cui agli artt. 143 e 144 DPR
207/2010 o, in estremo subordine, degli interessi legali dalla data di scadenza delle singole partite creditorie, ovvero dalla notifica degli atti di cessione, comunque dovuti quali interessi corrispettivi ex art. 1282 c.c. nonché il maggior danno ex art. 1224.
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Chiedeva, infine, in ipotesi di mancato riconoscimento della somma sotto il profilo Con contrattuale, la condanna dell' er indebito arricchimento.
2. Con comparsa del 9 settembre 2015, si costituiva in giudizio la , CP_3
eccependo, in via preliminare, la carenza di legittimazione attiva della società istante per mancata produzione della documentazione inerente il potere processuale del proprio legale rappresentante. Nel merito, contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
3. Sicché, superata la questione della legittimazione attiva della Parte_1
all'esito dell'istruzione della causa, espletata anche una consulenza tecnica d'ufficio, il processo veniva deciso con la sentenza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale”1) accoglie(va) la domanda limitatamente alla sorta capitale e per l'effetto condanna(va)
l' in persona del suo legale rapp.te p.t. a pagare alla la Parte_3 Parte_1
somma di euro 73.402,66, oltre interessi legali dalla domanda e sino al soddisfo. 2) rigetta(va) le altre domande;
3) condanna(va) l' in persona del suo legale Parte_3
rapp.te p.t. alle spese del giudizio in favore della che liquida(va) in euro Parte_1
8.000,00 oltre euro 780,00 per spese, oltre rimborso forfetario al 15%, Iva e cpa. 4)
Pone(va) le spese della ctu a carico di entrambe le parti in solido”.
A fondamento di tale decisione, il primo Giudice riteneva la domanda parzialmente fondata, in quanto l'attrice non si era “limitata a produrre solo le fatture ma una serie di documenti che rendono la domanda in riferimento alla sorte capitale meritevole di accoglimento”.
Più in particolare, il Tribunale, per quel che in tale sede rileva, evidenziava che la domanda doveva essere accolta esclusivamente per la “somma di € 73.402,66 €, oltre gli interessi su detta somma dalla domanda giudiziale”, risultando, per altro verso, infondata “la domanda relativa alla erronea imputazione dei pagamenti e, quindi, ad una ulteriore somma per sorte dovuta applicando esattamente l'art. 1194 c.c.” poiché
l'attrice non aveva fornito “alcuna prova della messa in mora dell'
[...]
prevista dall'art. 4 del contratto di appalto quale condizione Parte_4
imprescindibile per il decorso degli interessi. Inoltre si osserva che anche nell'ipotesi in cui ci fosse stata prova della costituzione in mora sarebbero stati dovuti solo interessi legali al tasso vigente, così come previsto dal citato art. 4 del contratto di appalto”;
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4. Avverso tale sentenza, la con una citazione notificata tramite Parte_1
posta elettronica certificata il 13 dicembre 2019 alla ha proposto Controparte_3
appello per i motivi di cui si dirà, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“1) In via principale, accertato e dichiarato preliminarmente che la clausola di cui all'art. 4 del contratto principale è iniqua ex art. 7 D.lgs. 231/02 conseguentemente dichiararla nulla e per l'effetto, nel merito, condannare la al Controparte_3
pagamento della somma residua di € 73.402,66 oltre interessi nella misura di cui all'art. 5 del D.Lgs. 231/02 a decorrere, automaticamente e senza alcuna necessità di messa in mora, dal 31° giorno dalla presentazione delle fatture ex art. 4 D.Lgs. 231/02, nonché al pagamento degli interessi sempre nella misura e con la decorrenza di cui agli artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02 sulla somma pagata in ritardo di € 691.494,11, ovvero oltre interessi, anche sui ritardati pagamenti, nella diversa misura stabilita dal Giudice secondo equità; ovvero, in ulteriore subordine, condannare la al Controparte_3
pagamento della somma di € 73.402,66 oltre interessi, anche sui ritardati pagamenti di
€ 691.494,11, secondo la misura legale codicistica a far data dalla notifica delle cessioni.
Accertato, altresì, che sugli importi pagati in ritardo erano maturati interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs. 231/02 ovvero, in subordine, al tasso legale a far data dalla scadenza delle singole partite creditorie, ovvero dalla notifica delle cessioni, dichiarare che gli intervenuti pagamenti da parte dell'Azienda debitrice sono da imputarsi prima agli interessi e poi al capitale, con conseguente sussistenza di un ulteriore credito residuo per sorte in favore dell'istante risultante alla data di tali pagamenti pari all'ammontare degli interessi fino a quel momento maturati, tenuto conto della rispettiva esigibilità delle fatture, e per l'effetto condannare la convenuta al pagamento in favore Pt_4
della dei relativi importi maggiorati degli interessi di cui agli artt. 4 e 5 Parte_1
D.Lgs. 231/02 ovvero, in subordine, al tasso legale e ciò a far data agli avvenuti ritardati pagamenti.
Il tutto con condanna, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1283 e 1224
C.C., in ognuna delle ipotesi su indicate, al pagamento degli interessi maturati sugli interessi scaduti da oltre sei mesi a far data dalla notifica dell'atto di citazione.
Con condanna altresì alle spese competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”.
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5. Con comparsa del 12 marzo 2020, si è costituita in giudizio la Controparte_3
resistendo alla domanda e chiedendone il rigetto.
6. All'esito dell'udienza del 5 maggio 2025 la Corte ha introitato la causa per la decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. L'appello è fondato e va accolto sulla base delle seguenti considerazioni.
II. Con il proposto gravame, l'appellante contesta la sentenza impugnata nella parte in cui il primo Giudice affermava che: “Per quanto concerne la domanda relativa alla erronea imputazione dei pagamenti e, quindi ad una ulteriore somma per sorta dovuta applicando esattamente l'art. 1194 cc, la stessa va rigettata. Invero parte attrice non fornisce alcuna prova della messa in mora dell' Parte_4
prevista dall'art. 4 del contratto di appalto quale condizione
[...]
imprescindibile per il decorso degli interessi. Inoltre, si osserva che anche nell'ipotesi in cui ci fosse stata prova della costituzione in mora sarebbero stati dovuti solo interessi legali al tasso vigente, così come previsto dal citato art. 4 del contratto di appalto.”,
In particolare, con i suoi motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente poiché logicamente connessi, l'appellante si duole del mancato riconoscimento da parte del Tribunale degli interessi moratori sui crediti azionati in Con giudizio, e, in particolare, sia sull'importo di 691.494,11 €, già corrisposto dalla che sulla somma di 73.402,66 €, non ancora versato dall' al momento Parte_4
della proposizione della domanda del primo grado, sostenendo, a questo riguardo, che il primo Giudice avrebbe dovuto procedere d'ufficio a rilevare l'iniquità - come previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 231/02 - della clausola contrattuale contenuta all'art. 4 del contratto di appalto e che, per quanto riguardava la messa in mora, qualora necessaria, nei quattro atti di cessione del credito della , tutti prodotti in giudizio, CP_4
era espressamente prevista l'intimazione da parte della società cessionaria alla debitrice al pagamento delle fatture cedute.
Tali motivi risultano fondati. Con Va, innanzitutto, premesso che l' appellata non ha contestato quanto affermato dal primo Giudice, che, cioè, residuava un importo di 73.402,566 €, da pagare alla cessionaria ed afferente ai lavori di manutenzione straordinaria Parte_1
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CP_ svolti dall'appaltatrice negli anni 2009-2011 in esecuzione della delibera n. 79 del 30 gennaio 2009 nonché del contratto di appalto n. 8 del 14 luglio 2011.
Tanto premesso, rileva la Corte che l'art. 4 del contratto di appalto n. 8 del 14 luglio 2011, di cui ha fatto applicazione il Tribunale non rilevandone l'iniquità, come richiesto dalla e come avrebbe dovuto fare d'ufficio, stabiliva che “I Parte_1
pagamenti hanno cadenza mensile posticipata e sono pari a 1/36 dell'importo complessivo. Detti pagamenti sono effettuati dietro prestazione di regolare fattura mensile. I pagamenti delle fatture vengono eseguiti entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse. In caso di ritardato pagamento saranno applicati, su richiesta e previa costituzione in mora, gli interessi legali al tasso vigente...”
Sulla base di tale disciplina contrattuale, il primo Giudice aveva ritenuto non dovuti i richiesti interessi moratori, sia sulla somma già pagata, sia pure in ritardo, sia sulla residua somma per la quale aveva ritenuto dovuto il pagamento, sostenendo che la detta norma prevedeva per il ritardo i soli interessi legali, e che, in ogni caso, la cessionaria non aveva dato prova della costituzione in mora del debitore.
Tuttavia, a giudizio di questa Corte, il primo Giudice non ha fatto corretta applicazione della normativa vigente all'epoca della stipula del contratto, cioè “la disciplina … dettata dal d.lgs. n. 231 del 2002 in attuazione della direttiva 2000/35/CE,
(che) risulta applicabile a tutti i contratti tra imprese o tra queste e pubbliche amministrazioni, comunque denominati, che comportino, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi ed è, pertanto, compatibile anche con il contratto d'appalto, come definito dall'art. 1655 c.c., atteso che l'espressione
"prestazione di servizi", adottata dall'art. 2 del d.lgs. citato, è riferibile a tutte le prestazioni di fare, e di non fare, che trovino il proprio corrispettivo nel pagamento di un prezzo in denaro” (Cass. 1747/2025).
Tale decreto, modificato nel 2012, nel suo testo originario prevedeva:
- all'art. 4, comma 1, che "gli interessi decorrono, automaticamente, dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento", disponendo, al comma 2, con riguardo alle ipotesi di mancata fissazione di un termine negoziale, la decorrenza degli interessi dopo un lasso di tempo volta a volta determinato, ma sempre "senza che sia necessaria la costituzione in mora”;
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- all'art. 5, comma 1, che: “Salvo diverso accordo tra le parti, il saggio degli interessi, ai fini del presente decreto, è determinato in misura pari al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale Europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale effettuata il primo giorno di calendario del semestre in questione, maggiorato di sette punti percentuali. Il saggio di riferimento in vigore il primo giorno lavorativo della Banca centrale Europea del semestre in questione si applica per i successivi sei mesi;
- all'art. 7, comma 1, che: “L'accordo sulla data del pagamento, o sulle conseguenze del ritardato pagamento, è nullo se, avuto riguardo alla corretta prassi commerciale, alla natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, alla condizione dei contraenti ed ai rapporti commerciali tra i medesimi, nonché ad ogni altra circostanza, risulti gravemente iniquo in danno del creditore”.
Pertanto, sulla base della citata normativa, era legittima la deroga, in via convenzionale, all'applicazione del tasso di interesse moratorio, rientrando tale previsione tra quelle relative alle “conseguenze del ritardato pagamento”, ma di tale accordo poteva dichiararsene la nullità se gravemente iniquo in danno del creditore, mentre non poteva derogarsi alla decorrenza automatica degli interessi moratori, senza cioè la necessità di una previa costituzione in mora.
Ne consegue, quanto a tale ultimo aspetto, che certamente la clausola contrattuale dell'art. 4, nella parte in cui richiedeva la preventiva costituzione in mora del debitore era illegittima, perché derogava ad una normativa per la quale, specie nei rapporti tra imprese e pubblica amministrazione, non era espressamente prevista la derogabilità.
A questo riguardo, va poi aggiunto che, il contratto in esame era stato stipulato a due anni di distanza dall'aggiudicazione e dalla consegna dei lavori (sebbene nei documenti precontrattuali, ed in particolare, nel verbale di consegna dei lavori era stabilito che esso doveva intervenire nel termine di 60 giorni successivi), cioè nell'anno
2011, quando le prestazioni erano state già tutte eseguite dalla con CP_4
emissione delle relative fatture e cessione dei crediti alla sicché la Parte_1
previsione di una costituzione in mora applicata retroattivamente, pur possibile, sarebbe stata oltre che illegittima, anche fortemente iniqua, perché lesiva del
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legittimo affidamento del creditore in ordine alla sua non necessità in quanto non prevista dal d.lgs 231/2002.
Del resto, anche la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato
“che nessuna domanda, né tanto meno alcuna specificazione della natura degli interessi richiesti, è necessaria affinché questi siano riconosciuti, sorgendo il relativo debito, ex lege, dallo stesso fatto originatore del credito cui essi accedono e alla scadenza dei termini previsti per il suo pagamento" (Cass.36246/2022), e che “In caso di ritardo nell'adempimento di obbligazioni pecuniarie nell'ambito di transazioni commerciali, il creditore ha diritto agli interessi moratori ai sensi degli artt. 4 e 5 del
d.lgs. n. 231 del 2002, con decorrenza automatica dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento, senza bisogno di alcuna formale costituzione in mora e senza necessità di specificare, nella domanda giudiziale, la natura e la misura degli interessi richiesti” (Cass. 28413/2024).
In conclusione, al riguardo, ha errato il primo Giudice a ritenere necessaria la CP_ preventiva costituzione in mora dell'
Quanto al secondo aspetto, cioè quello relativo alla misura degli interessi di mora, la clausola derogativa degli interessi moratori, nella misura indicata all'art. 5, doveva essere considerata nulla, e tale nullità andava rilevata d'ufficio dal primo
Giudice, in considerazione della sua iniquità, emergente, sia dall'applicazione della disciplina originaria contenuta nell'art. 7 del d.lgs 231/2002, che da quella contenuta nel testo vigente a seguito della modifica del 2012.
Nel testo originario dell'art. 7, infatti, tale iniquità poteva desumersi da una valutazione globale: della corretta prassi commerciale, della natura della merce o dei servizi oggetto del contratto, della condizione dei contraenti e dei rapporti commerciali tra i medesimi, nonché di ogni altra circostanza, stabilendo poi una sorta di presunzione di iniquità – suscettibile, tuttavia, di prova contraria - qualora l'accordo, senza essere giustificato da ragioni oggettive, avesse avuto come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.
Ne consegue che, certamente, la disciplina dell'art. 4 del contratto, in assenza di Con prova contraria o di una giustificazione oggettiva data dall' doveva considerarsi iniqua, sia perché contenuta in un contratto stipulato tra privato e pubblica amministrazione, che, pertanto, si trovava in una situazione di vantaggio rispetto
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all'altro contraente, sia perché, escludendo del tutto gli interessi di mora e sostituendoli con quelli legali, aveva, senza dubbio, come obiettivo principale quello di procurare al debitore liquidità aggiuntiva a spese del creditore.
Non va, a tal riguardo, sottaciuto, che, per tutta la durata del rapporto, l'art. 42 del capitolato speciale, rubricato “Pagamenti”, prevedeva che “i pagamenti relativi a tutte le prestazioni sono subordinati alla presentazione delle attestazioni comprovanti
l'avvenuto versamento degli oneri contributivi, previdenziali ed assicurativi e da attestazione di perfetta esecuzione rilasciata dalla P.O.”, sicché il creditore sarebbe stato costretto a pagare gli oneri previdenziali ed assicurativi dei propri lavoratori dovendo poi attendere la stipula del contratto per i relativi pagamenti, senza poter chiedere i danni derivanti dal ritardo. Situazione talmente onerosa per la CP_4
che, già a decorrere da fine 2009, questa fu costretta a cedere i crediti da essa già maturati alla Parte_1
Il nuovo testo dell'art. 7, come modificato dal d.lgs 192/2012, ha poi dettato una disciplina molto più severa in materia di deroga agli interessi moratori, chiarendo, questa volta espressamente, che le clausole derogative del tasso d'interessi di mora sono nulle per iniquità (in precedenza, come detto, ciò era frutto di interpretazione., poiché esse rientravano tra le “conseguenze del ritardato pagamento”), e stabilendo, da un lato, che, il grave scostamento dalla prassi commerciale - già elencato, nella previgente disciplina, come fattore da cui desumere l'iniquità della deroga - non può essere in contrasto con il principio di buona fede e correttezza, dall'altro lato, che “Si considera gravemente iniqua la clausola che esclude l'applicazione di interessi di mora.
Non è ammessa prova contraria”.
La condivisibile giurisprudenza di legittimità ha poi affermato che i limiti stabiliti dalla nuova normativa in caso di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali trovano applicazione anche ai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs.
192/2012 (cfr. Cass. 16273/2022, secondo cui “la clausola di deroga "in pejus" al saggio legale degli interessi moratori che risulti gravemente iniqua in danno del creditore è affetta da nullità, anche quando la deroga pattizia sia stata convenuta prima delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 192 del 2012 all'art. 7 del d.lgs. n. 231 del
2002, in quanto la nuova disciplina si pone in continuità con la precedente, avendo la medesima "ratio" di assicurare la tempestività dei pagamenti attraverso l'imposizione
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di termini e di un saggio di interesse tali da escludere che l'inadempimento sia finanziariamente conveniente per i debitori, assicurando, altresì, un congruo ristoro del danno da mancanza di liquidità per i creditori”).
In conclusione, anche su tale aspetto, deve ritenersi che il primo Giudice abbia errato nell'escludere l'applicazione degli interessi moratori al tasso stabilito dall'art. 5 del d.lgs 231/2002, sicché la sentenza impugnata va parzialmente riformata e va dichiarata la nullità per iniquità, ex art. 7, d.lgs. n. 231/02, dell'art. 4 del contratto di appalto n. 8 del 14 luglio 2011 nella parte in cui stabiliva che “…. In caso di ritardato pagamento saranno applicati, su richiesta e previa costituzione in mora, gli interessi legali al tasso vigente”; per l'effetto, va affermato il diritto del creditore alla corresponsione dei citati interessi moratori sia sulle somme pagate con ritardo rispetto all'emissione delle relative fatture (che, a norma dell'art. 4 del predetto contratto di appalto, dovevano essere pagate “entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento delle stesse”), che sull'importo ancora da pagare.
III. Venendo alla determinazione del quantum debeatur, questa Corte ritiene di aderire alle conclusioni rese nella consulenza tecnica del primo grado, non Part specificamente contestate dalla actor, che vanno però aggiornate all'attualità, tenendosi altresì conto non solo degli interessi moratori maturati sulle 22 fatture di complessivi 73.402,66 € rimaste impagate, ma anche di quelli maturati sulle 78 fatture di complessivi 694.562,08 €, pagate in ritardo tra il 7 giugno 2010 e l'11 dicembre 2012, a decorrere dal 91° giorno dall'emissione delle fatture analiticamente indicate dal ctu nell'allegato n. 2 alla sua relazione tecnica.
Nello specifico, facendo applicazione del tasso d'interessi moratori tra l'8% ed il
7%, individuato dalla legge ed applicato dal Ctu, sulle 22 fatture di complessivi Part 73.402,66 € rimaste impagate, è emerso che alla factor spettava l'importo di
81.438,84 € a titolo di interessi moratori dal 91° giorno dall'emissione di ogni fattura, così determinati, sino alla data odierna:
- 1.553,85 € sulla fattura n. 11094 di 1.372,98 € (dal 23 febbraio 2011 ad oggi);
- 960,58 € sulla fattura n. 11.95 di 848,80 € (dal 23 febbraio 2011 ad oggi);
- 641,66 € sulla fattura n. 11613 di 568,31 € (dal 7 marzo 20211 ad oggi);
- 689,93 € sulla fattura n. 112 di 615,84 € (dal 17 aprile 2011 ad oggi);
- 445,37 € sulla fattura n. 797 di 399,02 € (dal 5 maggio 2011 ad oggi);
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- 2.291,73 € sulla fattura n. 798 di 2.053,25 € (dal 5 maggio 2011 ad oggi);
- 260,76 € sulla fattura n. 799 di 233,65 € (dal 5 maggio 2011 ad oggi);
- 2.435,03 e sulla fattura n. 800 di 2.181,64 € (dal 5 maggio 2011 ad oggi);
- 684,47 € sulla fattura n. 801 di 613,20 € (dal 5 maggio 2011 ad oggi);
- 3.694,00 € sulla fattura n. 1093 di 3.317,40 € (dal 17 maggio 2011ad oggi);
- 492,58 € sulla fattura n. 1327 di 442,97 € (dal 24 maggio 2011 ad oggi);
- 1.130,57 sulla fattura n. 1328 di 1.191,56 (dal 2 maggio 2011 ad oggi);
- 12.088,90 e sulla fattura n. 1329 di 10.871,33 dal 24 maggio 2011 ad oggi;
- 5.419,40 € sulla fattura n. 1331 di 4.873,54 € (dal 24 maggio 2011 ad oggi);
- 15.714,65 sulla fattura n. 1332 di 14.131,86 € (dal 24 maggio 2011 ad oggi);
- 3.815,81 sulla fattura n. 1333 di 3.431,48 € (dal 24 maggio 2011 ad oggi);
- 11.233,04 € sulla fattura n. 1334 di 10.101,67 € (dal 24 maggio 2011 ad oggi);
- 6.615,72 sulla fattura n. 1350 di 5.950,54 € (dal 25 maggio 2011 ad oggi);
- 5.122,54 € sulla fattura n. 2151 di 4.620,23 € (dall'8 giugno 2011 ad oggi);
- 252,69 € sulla fattura n. 2154 di 227,95 € (dall'8 giugno 2011 ad oggi);
- 2.217,55 € sulla fattura n. 2156 di 2.038,04 € (dall'8 settembre 2011 ad oggi);
- 3.678,01 € sulla fattura n. 2183 di 3.317,40 € (dall'8 giugno 2011 ad oggi).
Parimenti, andavano riconosciuti sui detti interessi moratori, sulla base dell'art. 1283 c.c., i richiesti interessi anatocistici, dovuti da almeno sei mesi, e calcolati al tasso d'interessi legale (non prevedendo l'art. 1283 c.c. il riferimento alla stessa misura degli interessi di mora), dalla domanda giudiziale del 14 maggio 2015.
Complessivamente, sulle 22 fatture impagate di 73.402,66 €, va riconosciuto sino alla data odierna l'importo di 81.438,84 € per interessi moratori, oltre interessi anatocistici al tasso legale sull'importo dei detti interessi moratori, calcolati come sopra su ciascuna fattura, dal 14 maggio 2015 in poi, imputando il pagamento prima agli interessi e poi al capitale.
Allo stesso modo, sulle 78 fatture pagate in ritardo di 694.562,08 €, andavano computati (ciò che il nominato ctu non ha fatto, essendosi limitato soltanto a calcolare su 22 fatture impagate gli interessi moratori dal 2011 al 2016) i richiesti interessi moratori, dal 91° giorno successivo all'emissione della fattura sino al pagamento, per il complessivo importo di 63.730,46 €, secondo il seguente calcolo:
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- 1.997,92 € di interessi moratori sulla fattura n. 8992, capitale 20.077,25 €,
(dal 30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011)
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 8993 capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011)
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 8994 capitale 11.428,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 8997 capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 8998 capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 8999 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9000, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9001, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9002 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9003, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9004, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9005 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9006, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9008, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9009 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9010, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
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- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9018, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011)
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9019 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9020, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9058, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9059 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9060, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.997,82 € di interessi moratori sulla fattura n. 9061, capitale 20.077,25 € (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 1.137,18 € di interessi moratori sulla fattura n. 9062 capitale 11.428,25 €, (dal
30 dicembre 2009 al 29 marzo 2011)
- 1.857,00 € sulla fattura n. 10047, capitale 20.077,26 € (dal 31 gennaio 2010 al
29 marzo 2011);
- 1.857,00 € sulla fattura n. 10048, capitale 20.077,25 € (dal 31 gennaio 2010 al
29 marzo 2011) ;
- 1.057,03 € sulla fattura n. 10049, capitale 11.428,26 €, emessa il 2.11.2009,
(dal 31 gennaio 2010 al 29 marzo 2011);
- 2.099,04 € sulla fattura n. 11419, capitale 20.077,25 €, emessa il 3 dicembre
2009 (dal 3 marzo 2010 al 23 giugno 2011)
- 1.194,80 € sulla fattura n. 11420, capitale 11.428,26 €, emessa il 3 dicembre
2009 (dal 3 marzo 2010 al 23 giugno 2011);
- 2.112,24 € sulla fattura n. 11421, capitale 20.077,25 €, emessa il 3 dicembre
2009 (dal 3 marzo 2010 al 23 giugno 2011);
- 18,15 € sulla fattura n. 6198 capitale 124,28 €, emessa 24 giugno 2009, (dal
22 settembre 2009 al 20 luglio 2011);
- 15,47 € sulla fattura n. 6199, capitale 273,58 €, emessa il 24 giugno 2009, (dal
22 settembre 2009 al 7 giugno 2010);
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- 53,28 € sulla fattura n. 6200, capitale 945,85 €, emessa il 24 giugno 2009,
(decorrenza interessi dal 22 settembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 221,24 € sulla fattura n. 6201 di 1.208,21 (dal 22 settembre 2009 lal'11 dicembre 2012)
- 56,65 € sulla fattura n. 7050, capitale 1.133,75 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 163,79 € sulla fattura n. 7051, capitale 3.277,57 € emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 87,49 € sulla fattura n. 7052, capitale 1.750,92 € emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010)
- 37,13 € sulla fattura n. 7053, capitale 1.023,13 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 25,83 € sulla fattura n. 7054, capitale 716,98 € emessa il 24 luglio 2009
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 44,68 € sulla fattura n. 7055, capitale 894,07 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010)
- 19,21 € sulla fattura n. 7056, capitale 384,42 €, emessa il 24 luglio 2009, decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010 );
- 5,27 € sulla fattura n. 7057, capitale 38,78 €, emessa 24 luglio 2009, decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 20 luglio 2011);
- 63,82 € sulla fattura n. 7058, capitale 1.337,06 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 280,76 € sulla fattura n. 7059 capitale 5.618,11 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010)
- 46,93 € sulla fattura n. 7060, capitale 939,12 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 108,44 € sulla fattura n. 7061 capitale 2.169,96 €, emessa il 24 luglio 2009, decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010) ;
- 424,50 € sulla fattura n. 7062, capitale 8.494,57 €, emessa il 24 luglio 2009,
(decorrenza interessi dal 22 ottobre 2009 al 7 giugno 2010);
- 460,41 € sulla fattura n. 7311, emessa il 29.07.2009, capitale 4.055,29 €,
(decorrenza interessi dal 27 ottobre 2009 al 29 marzo 2011);
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- 39,36 € sulla fattura n. 8124, capitale 960,44 €, emessa il 3 settembre 2009,
(decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 40,06 € sulla fattura n. 8125, capitale 977,33 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 37,97 € sulla fattura n. 8126, capitale 926,28 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 23,70 € sulla fattura n. 8127, capitale 578,20 €, emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010 );
- 7,34 € sulla fattura n. 8128, capitale 179,06 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 104,36 € sulla fattura n. 8129, capitale 2.546,30 €, emessa il 3 settembre
2009, (decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010 );
- 11,35 € sulla fattura n. 8130, capitale 277,01 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010 (data di pagamento),
- 131,28 € sulla fattura n. 8131 capitale 3.202,93 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 90,48 € sulla fattura n. 8132 capitale 2.207,66 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 183,98 € sulla fattura n. 8133 capitale 4.488,98 € emessa il 3 settembre 2009, decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 7 giugno 2010);
- 163,83 € sulla fattura n. 8134, capitale 1.550,78 €, emessa il 3 settembre 2009
(decorrenza interessi dal 2 dicembre 2009 al 29 marzo 2011);
- 152,28 € sulla fattura n. 9871, capitale 1.627,14 €, emessa il 28 ottobre 2009, decorrenza interessi dal 26 gennaio 2010 al 29 marzo 2011);
- 490,03 € sulla fattura n. 9872, capitale 5.236,07 €, emessa il 28 ottobre 2009, decorrenza interessi dal 26 gennaio 2010 al 29 marzo 2011);
- 134,90 € sulla fattura n. 10755, capitale 1.519,68 €, emessa il 19 novembre
2009, decorrenza interessi dal 17 febbraio 2010 al 29 marzo 20119;
- 175,85 € sulla fattura n. 10756, capitale 1.981,00 €, emessa il 19 novembre
2009, decorrenza interessi dal 17 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
- 66,66 € sulla fattura n. 10798, capitale 752,72 €, emessa il 20 novembre2009, decorrenza interessi dal 18 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
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- 1.176,99 € sulla fattura n. 11318, capitale 13.629,36 €, emessa il 30.11.2009, decorrenza interessi dal 28 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
- 304,82 € sulla fattura n. 11319, capitale 3.533,23 €, emessa il 30 novembre
2011, decorrenza interessi dal 28 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
- 643,55 € sulla fattura n. 11320, capitale 7.452,37 € emessa il 30 novembre
2011, decorrenza interessi dal 28 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
- 1.134,65 € sulla fattura n. 11321, capitale 13.139,18 € emessa il 30 novembre
2011, (decorrenza interessi dal 28 febbraio 2010 al 29 marzo 2011);
- 39,57 € sulla fattura n. 11322, capitale 276,00 €, emessa il 30 novembre 2009, decorrenza interessi dal 28 febbraio 2010 al 9 dicembre 2011);
- 72,99 € sulla fattura n. 11323 del 30 novembre 2009 capitale 325,56 €
(decorrenza dal 28 febbraio 2010 all'11 dicembre 2012);
- 425,92 € sulla fattura n. 11725, capitale 5.073,73 €, emessa l'11 dicembre
2009 (decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011)
- 1.923,80 € sulla fattura n. 11726, capitale 22.917,36 € emessa l'11 dicembre
2009, decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011);
- 1.283,27 € sulla fattura n. 11727 capitale 15.286,99 € emessa l'11 dicembre
2009, decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011);
- 1.370,62 € sulla fattura n. 11729, capitale 16.327,61 € emessa l'11 dicembre
2009, (decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011)
- 1.228,42 € sulla fattura n. 11730, capitale 14.633,56 € emessa l'11 dicembre
2009, decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011);
- 50,71 € fattura n. 11756, capitale 604,10 € emessa l'11 dicembre 2009, decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011);
- 50,71 € sulla fattura n. 11757, capitale 604,10 € emessa l'11 dicembre 2009, decorrenza interessi dall'11 marzo 2010 al 29 marzo 2011).
Parimenti, andavano riconosciuti sui detti interessi moratori, sulla base dell'art. 1283 c.c., i richiesti interessi anatocistici, dovuti da almeno sei mesi, e calcolati al tasso d'interessi legale, dalla domanda giudiziale del 14 maggio 2015 in poi. Con Conseguentemente, va accolta anche la domanda di condanna della al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti da oltre
6 mesi al momento della notifica dell'atto di citazione e, pertanto, anche sulle 78
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fatture pagate in ritardo di 694.562,08 €, va riconosciuto l'importo di 63.730,46 € per interessi moratori, oltre interessi anatocistici al tasso d'interessi legale dal 14 maggio
2015 in poi, con imputazione prima degli interessi e poi della sorte capitale, secondo quanto previsto dall'art. 1294 c.c., all'avvenuto pagamento.
IV. In conclusione, l'appello va accolto, e, per l'effetto, in riforma della sentenza Con Part impugnata, l' va condannata a rifondere alla actor sulle 22 fatture impagate,
l'importo di 73.402,66 € per sorta capitale e l'importo alla data odierna di 81.438,84
€ per interessi moratori, oltre ulteriori interessi anatocistici - sugli interessi moratori - al tasso legale dal 14 maggio 2015 in poi, con imputazione sull'importo dovuto, nel caso di pagamento futuro, prima degli interessi e poi della sorte;
parimenti sulle 78 fatture pagate di 694.562,08 €, va riconosciuto, a titolo di interessi moratori l'importo di 63.730,46 €, oltre ulteriori interessi anatocistici al tasso legale sugli interessi moratori maturati su ciascuna fattura dal 14 maggio 2015 in poi, con loro imputazione - secondo quanto previsto dall'art. 1294 c.c. - all'avvenuto pagamento prima della sorte capitale.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, e dunque, dell'accoglimento dell'appello, con conseguente modifica della sentenza impugnata, la Controparte_3
va condannata al pagamento, a favore della delle spese di lite del Parte_1
doppio grado, che, in mancanza di nota specifica, vanno liquidate d'ufficio, facendo applicazione dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo
2014, n. 55, come mod. dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n.
147, per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, tenuto conto del complessivo valore della controversia rapportato al decisum (da
52.000,01 € a 260.000,00 €), in complessivi:
- 11.828,48 € per il giudizio di primo grado, di cui 9.600,00 € per compenso
(2.000,00 € per la cd. fase di studio, 1.300,00 € per la cd. fase introduttiva, 3.500,00 € per il compenso relativo alla cd. fase di trattazione/istruttoria e 2.800,00 € per la fase decisoria), 1.440,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 788,48 € per spese vive (di cui 759,00 € per contributo unificato e 27,00 € per marca da bollo), oltre eventuali ulteriori accessori;
- 11.285,50 € per il giudizio d'appello, di cui 8.800,00 € per compenso (2.100,00
€ per la cd. fase di studio, 1.500,00 € per la cd. fase introduttiva, 2.200,00 € per il
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compenso relativo alla cd. fase di trattazione/istruttoria e 3.000,00 € per la fase decisoria), 1.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 1.165,50 € per spese vive (di cui 1.138,50 € per contributo unificato e 27,00 € per diritti di cancelleria), oltre eventuali ulteriori accessori. Con Infine, a carico dell restano anche le spese della Ctu disposta nel primo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Quinta Sezione Civile, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dalla nei confronti della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, n. CP_3
1166/2019, pubblicata in data 13 maggio 2019, così provvede:
1) accoglie l'appello, ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità per iniquità, secondo quanto previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 231/2002, dell'art. 4 del contratto di appalto n. 8 del 14 luglio 2011, e, per l'effetto, riconoscendo gli interessi moratori sulle somme dovute, condanna l' al pagamento a favore Parte_4
della sulle 22 fatture impagate, oltre alla sorta capitale di 73.402,66 €, Parte_1
anche degli interessi moratori ad oggi di 81,438,84 € e degli interessi anatocistici al tasso legale, calcolati sugli interessi moratori su ciascuna fattura, dal 14 maggio 2015 in poi, con imputazione, in sede di pagamento futuro, sull'importo dovuto, prima degli interessi moratori e anatocistici e poi della sorte;
parimenti sulle 78 fatture di
694.562,08 € pagate in ritardo, va riconosciuto, a titolo di interessi moratori l'importo di 63.730,46 €, oltre interessi anatocistici al tasso legale, calcolati sugli interessi moratori su ciascuna fattura, dal 14 maggio 2015 in poi, ed a tale importo va Con condannata l' con imputazione, in sede di pagamento futuro, sull'importo dovuto prima degli interessi moratori e anatocistici e poi della sorte;
2) condanna la al pagamento in favore della Controparte_3 Parte_1
delle spese del doppio grado di giudizio, che si liquidano:
- per il giudizio di primo grado, in complessivi 11.828,48 €, di cui 9.600,00 € per compenso, 1.440,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 788,48 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
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c. Parte_1 Controparte_3 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
- per il giudizio d'appello, in 11.285,50 €, di cui 8.800,00 € per compenso,
1.320,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali e 1.165,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori;
Con
- a carico dell' restano anche le spese della Ctu disposta nel primo grado del giudizio.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(GIUSEPPA D'INVERNO) (CATERINA MOLFINO)
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