Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 03/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
___________________________
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:
1) dott.ssa Patrizia Morabito Presidente
2) dott. Natalino Sapone Consigliere
3) dott. Massimo Pajno Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 110/2019 R.G., posta in decisione all'udienza collegiale del 3.6.2024 e vertente
T R A
(P. VA ) rappresentata e difesa dagli avv.ti Attilio Parte_1 P.IVA_1
Cotroneo e Domenico Polimeni elettivamente domiciliata presso lo studio dei predetti difensori, sito in Reggio Calabria, Via D. Muratori n. 45, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
(c.f.: ) elettivamente domiciliato in CP_1 CodiceFiscale_1
Saline Joniche, Via Nazionale Via Nazionale Trav. I;
n.1 presso lo studio dell'avv. Luigi
Dito che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
1
NONCHE'
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: risarcimento danni;
Appello avverso sentenza del Tribunale di Palmi n.
1123/2018, pronunciata in data 18.11.2018, pubblicata in data 19.11.2018;
CONCLUSIONI
All'udienza del 3.6.2024 i procuratori delle parti precisano le conclusioni riportandosi a tutte le domande, eccezioni e difese di cui agli atti e verbali di causa e chiedono che la causa sia decisa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 14.5.2013 conveniva in giudizio, CP_1
dinanzi al Tribunale di Palmi, e esponendo che Controparte_2 Parte_1
in data 10.5.2011, in Delianuova (RC), sulla via Gramsci, all'altezza del civico n. 30, dopo essere sceso dall'autovettura Fiat 500 targata DS342BZ di proprietà della figlia e condotta da quest'ultima, si portava nella parte posteriore del veicolo e CP_2
mentre apriva il cofano, la conducente indietreggiava andando a colpire il viso dell'attore con il portellone dell'auto. Su tali premesse chiedeva dichiararsi la responsabilità dei convenuti e pronunciarsi condanna al pagamento della somma di € 34.890,00 a titolo di risarcimento del danno patito per le lesioni all'arcata dentaria;
con vittoria di spese e compensi di lite.
Si costituiva in giudizio , quale Compagnia di assicurazione Parte_1
che garantiva per la responsabilità civile l'autovettura di proprietà della convenuta
, contestando la domanda attorea, siccome infondata in fatto ed in diritto, CP_1
chiedendone il rigetto, con vittoria di spese e compensi di lite.
Non si costituiva in giudizio Controparte_2
Completata l'istruttoria mediante prova testimoniale e C.T.U. medico-legale all'udienza del 9.7.2018 la causa veniva assunta in decisione.
2 Con sentenza n. 1123/2018 pronunciata in data 18.11.2018, pubblicata in data
19.11.2018, il Tribunale adito, appurata l'esclusiva responsabilità del sinistro occorso per colpa della conducente dell'autovettura Fiat 500, condannava quest'ultima in solido con al pagamento della somma di € 14.163,61 di cui € 1.716,31 a Parte_1
titolo di risarcimento del danno non patrimoniale ed € 12.420,00 a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per spese mediche future, oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, nonché al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice.
Avverso la predetta statuizione la interponeva appello Parte_1
ritualmente notificato alle controparti. Nel gravame l'appellante censurava la sentenza impugnata contestando l'assenza di nesso eziologico tra gli asseriti danni e la dinamica dell'incidente descritta nell'atto di citazione alla luce delle risultanze del referto del pronto soccorso;
evidenziava, inoltre, l'eccessiva quantificazione delle spese mediche future relative ai preventivati impianti odontoiatrici tenuto conto del fatto che l'attore era già dotato di impianto protesico e che quindi le sue condizioni odontoiatriche risultavano già compromesse. Concludeva chiedendo, che in riforma della sentenza impugnata, la domanda fosse rigettata ovvero, in via subordinata, ridimensionata nel quantum, con condanna dell'appellato alle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Con comparsa del 25.9.2019 si costituiva in giudizio contestando CP_1
la fondatezza del gravame di cui chiedeva il rigetto;
con vittoria di spese e compensi di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Non si costituiva in giudizio l'appellata Controparte_2
All'udienza collegiale del 3.6.2024, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., così come novellato dall'art. 35 D.lgs. 149/2022, i procuratori delle parti precisavano le conclusioni insistendo in atti e verbali di causa che veniva, pertanto, assunta in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Invia preliminare va dichiarata la contumacia dell'appellata Controparte_2
3 che, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
Quanto al merito della vicenda, con il primo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata per l'errata valutazione delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di prime cure in ordine al nesso di causalità tra la dinamica del sinistro allegata dall'attore ed i lamentati danni.
In particolare, l'appellante asserisce che la descrizione dell'evento lesivo di cui all'atto introduttivo del giudizio si pone in netta contraddizione con il referto del pronto
Cont soccorso versato in atti dallo stesso attore nel quale i Sanitari Presidio Ospedaliero
Giovanni XXIII hanno indicato, come causa delle lesioni, “ … CADUTA ACCIDENTALE DAL
COFANO DI AUTO” pertanto i danni lamentati dal erano stati provocati da una CP_1
caduta accidentale di quest'ultimo dal cofano dell'autovettura Fiat 500 e non dall'urto del portellone dell'auto che indietreggiando lo aveva colpito sul volto, così come asserito.
Il mezzo è infondato.
Va premesso, in primo luogo, che il referto del pronto soccorso non riporta come causa delle lesioni “caduta accidentale dal cofano di auto” bensì “caduta accidentale del cofano di auto” e che questa sia la dicitura più corretta è dimostrato dal confronto con le successive parole riportate nel referto stesso.
Invero, nonostante detto referto sia stato scritto malamente, con grafia a carattere stampatello corsivo, prestandosi ad una equivoca interpretazione, basta porre a confronto la lettera “e” della preposizione articolata usata nell'espressione in questione con la lettera “e” della parola “mascellare”, riportata nella parte della anamnesi del referto, nonché delle parole “arcata dentaria”, “lesione”, “elementi dentali”, riportate nella parte del referto dedicata alla diagnosi, per capire che si tratta della preposizione articolata “del ” e non “dal ” poiché la lettera “e ” appare scritta nello stesso modo in tutte le altre parole elencate.
A tacer d'altro vanno richiamate le deposizioni testimoniali acquisite in atti, del tutto in linea con il narrato attoreo dell'atto di citazione laddove è stato allegato l'urto accidentale del portellone posteriore dell'auto (cofano) semiaperto che, indietreggiando,
4 ha colpito l'arcata dentaria dell'attore.
Sul punto il teste ha dichiarato: “… Sono a conoscenza dei fatti Testimone_1
di causa perché mi trovavo davanti casa del sig. perché aspettavo il genero del sig. CP_1 CP_1
che è un mio amico, Era maggio del 2011 verso le 18:00 circa. Mi trovavo in Persona_1
Delianuova in via Gramsci, ho visto il sig. in macchina con la figlia, era una 500 viola;
CP_1
guidava la figlia;
si è fermato davanti casa;
lui è sceso dalla macchina;
ci ha salutati (a me e a un
mio amico) perché di vista ci conosce e poi è andato ad aprire il cofano della macchina. Mentre lo
stava aprendo la macchina, che era in moto, era andata all'indietro e il cofano che era aperto per
metà ha colpito il sulla bocca. Preciso che la macchina era guidata dalla figlia che era CP_1
rimasta alla guida mentre il padre era sceso;
ricordo che c'erano delle buste della spesa in macchina
e che il cofano lo ha colpito sulla bocca. Ricordo che la bocca era piena di sangue e che lui si
tamponava la bocca con un fazzoletto”. ADR “Preciso che si trattava di un modello nuovo di 500
Testi che lo ha colpito. Preciso che per cofano intendo dire il portabagagli”; “Preciso che la strada
è un po' in salita rispetto al suo senso di marcia;
preciso che al momento dell'impatto il sig. CP_1
non aveva ancora preso le buste dal portabagagli…”
Dello stesso tenore la deposizione del teste il quale ha dichiarato: Testimone_3
“…sono a conoscenza dei fatti di causa perché nel maggio 2011, erano i primi giorni del mese, verso
le 18-19, mi trovavo in Delianuova in Via Gramsci;
mi trovavo lì perché ero passato a salutare degli
amici, ero con il teste escusso poc'anzi. Stavamo andando a trovare che abita Persona_2
lì. Il sig. è il genero di . Abbiamo suonato al campanello mentre aspettavamo Per_1 CP_1
che scendesse da casa;
dopo qualche minuto abbiamo visto una 500 vecchio modello, non Per_1
quello storico, colore viola, guidata dalla figlia di;
l'abbiamo vista fermare dal lato opposto CP_1
rispetto al nostro ed ho visto scendere dalla macchina e aprire il cofano, cioè il CP_1
portabagagli posteriore;
ho visto che lo colpiva sul viso all'altezza della bocca, poi ci siamo avvicinati ed abbiamo visto che c'era del sangue alla bocca e che stava tamponando con un fazzoletto
che ho visto essere sporco di sangue e con pezzi di denti. Preciso che la macchina ha fatto uno scatto
all'indietro mentre stava aprendo il portabagagli che così lo ha colpito. La figlia era in macchina.
La macchina era ancora in moto. Ricordo che questa strada era un po' in pendenza e la macchina
5 della era nel senso di marcia in salita”. ADR “Preciso che il non è caduto per il CP_1 CP_1
contraccolpo. …”
Le allegazioni attoree trovano quindi compiuta dimostrazione nelle dichiarazioni rese dai testi escussi, disinteressate e convergenti tra loro.
L'appellante, critica altresì la storicità del fatto, così come rappresentato dall'appellato, per l'evidente contraddizione tra quanto dichiarato dai due testi escussi circa la presenza del sangue in bocca del e quanto accertato dai Sanitari del CP_1
P.S., i quali non avevano refertato contusioni labiali.
Anche tale assunto non può essere condiviso.
Al riguardo va evidenziato che la contestazione è stata oggetto di apposite osservazioni alla espletata C.t.u. alle quali l'ausiliario del giudice ha risposto precisando
“che la non assenza di contusioni labiali come refertata dai sanitari del Pronto Soccorso risulta
irrilevante anche perché un trauma di lieve entità ha potuto danneggiare gli elementi dentari che al
momento del sinistro erano protesizzati, quindi più suscettibili al trauma rispetto ad altri elementi
integri (per tale motivo è stata riconosciuta la concausa per protesi preesistente e non sono stati
riconosciuti i rinnovi)”.
Alle conclusioni del c.t.u. il Collegio intende aderire apparendo del tutto immuni da contraddizioni logiche-giuridiche.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime ha contraddittoriamente motivato l'assenza del concorso di colpa del danneggiato.
A miglior intendimento della statuizione impugnata si riporta quanto precisato da
Cassazione civile sez. III, 28/02/2020, n. 5627: “In materia di responsabilità del conducente di veicoli, il danno subito dal pedone non è imputabile (in tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l'investimento”.
Invero, la presunzione di colpa del conducente di un veicolo investitore, prevista dall'art. 2054 co. 1, c.c., non opera in contrasto con il principio della responsabilità per
6 fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana e, dunque, non preclude, anche nel caso in cui il conducente non abbia fornito la prova idonea a vincere la presunzione, l'indagine sull'imprudenza e pericolosità della condotta del pedone investito, che va apprezzata ai fini del concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 comma 1 c.c.
Secondo la statuizione sopra citata, la regola base, in questo ambito, afferma: a) che il conducente può liberarsi da responsabilità se dimostra di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno e, dunque, se ne dimostra l'imprevedibilità ed inevitabilità; b) che, anche ove il conducente non sia riuscito a fornire tale prova, possa avere incidenza sulla sua responsabilità il concorso colposo del pedone danneggiato in quanto il
« concorso causale colposo del danneggiato », di cui appunto al comma 1 dell'art. 1227
c.c. è riferibile anche alle condotte lesive antagoniste nelle quali la colpa è interamente presunta.
Tuttavia, osserva la Suprema Corte, l'art. 2054 c.c. pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno, regola dalla quale consegue che, se è vero che una tale prova liberatoria può certamente essere fornita allegando l'imprudenza del pedone,
è altrettanto vero che questa deve presentarsi come condotta del tutto imprevedibile.
Ciò significa, che il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente, non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone ma anche quando la condotta di quest'ultimo, pur se colpevole, non fosse prevedibile al punto tale da impedire al conducente di evitare l'investimento.
Nel caso di specie - atteso che dalle emergenze istruttorie è emerso che la situazione di pericolo è stata posta in essere da entrambi le parti in causa, padre e figlia,
i quali di comune accordo hanno deciso di fermarsi in una strada in salita per prelevare le buste della spesa dal portabagagli retrostante l'autovettura – non può ravvisarsi un concorso di colpa dell'appellato nella produzione dell'evento lesivo occorso CP_1
poiché, per un verso, la condotta di costui non era, nel contesto, da considerarsi in
7 alcun modo anomala ed imprevedibile (anzi del tutto concordata con la figlia conducente) e, per altro verso, né l'appellante nè l'appellata contumace CP_4
, hanno dimostrato che quest'ultima abbia fatto tutto il possibile per evitare il CP_1
danno; la conducente, infatti, osservando le regole della comune prudenza, avrebbe dovuto, quanto meno, spegnere il motore ed assicurare l'arresto dell'autovettura azionando il freno a mano.
L'incidenza della condotta del danneggiato deve essere infatti misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante: se costui può liberarsi dalla responsabilità presunta dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, ciò significa che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era, in una qualche misura, in colpa ove comunque risulti che il danno era evitabile da parte del conducente con l'ordinaria diligenza (cfr. in punto di motivazione sentenza Corte Cassazione sopra citata “Qualora la situazione di pericolo è di tale evidenza da poter essere superata con l'uso della normale diligenza, non deve essere ritenuto responsabile dell'incidente chi ha posto in essere la situazione di pericolo. -
In sostanza, l'incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente” ).
Con il terzo motivo di gravame l'appellante avversa la statuizione di primo grado in ordine al quantum risarcitorio liquidato dal Tribunale con precipuo riferimento al danno patrimoniale da spese mediche future afferenti al ripristino delle protesi dentarie dell'appellato . CP_1
In particolare, l'appellante censura la decisione del giudice di prime cure di liquidare detto danno commisurandolo alle tariffe massime previste per il trattamento odontoiatrico nonostante lo stesso C.t.u. avesse indicato che “a discrezione del giudice si
possono applicare le tariffe minori, o più equamente la media aritmetica tra range maggiore e quello
minore del prontuario ANDI” (Associazione Nazionale Dentisti Italiani); pertanto, secondo l'appellante, tale scelta sarebbe stata obbligatoria tenuto conto l'appellato aveva CP_1
8 già delle protesi dentarie impiantate.
Sul punto va rilevato che il C.t.u. prima di concludere nel senso sopra riportato
(ed evidenziato dall'appellante) ha spiegato che “Il range previsto è quello maggiore, perché
a parer mio il periziando può potersi avvalere del miglior trattamento previsto su almeno il territorio
nazionale a tariffa sindacale. Anche se sul mercato potrà trovare tariffe maggiori oppure occasioni
low coste”.
Ciò significa che, secondo il parere del C.t.u., le tariffe ANDI non riflettono l'effettiva valutazione del mercato degli interventi odontoiatrici.
Dette tariffe sono più che altro delle linee guida che forniscono un riferimento per i professionisti del settore odontoiatrico pensate principalmente per stabilire una corretta base di valutazione degli interventi del settore offrendo un equilibrio tra qualità dei servizi ed accessibilità.
Tuttavia, così come lascia intendere il consulente, l'effettivo costo dell'impianto odontoiatrico può variare in base a diversi fattori, come la localizzazione geografica, la tecnologia utilizzata, l'esperienza del professionista ed altre variabili;
quindi, mentre le tariffe ANDI possono essere utili come riferimento di base, il prezzo finale di una cura odontoiatrica può differire da quello indicato dalle linee guida adattandosi alle specifiche condizioni di mercato a livello nazionale tant'è che “…sul mercato potrà trovare tariffe
maggiori oppure occasioni low coste”.
In definitiva, il Collegio ritiene, condividendo le conclusioni del C.t.u., che le più alte tariffe del prontuario ANDI applicate rappresentino già una media tra “tariffe maggiori” o “occasioni low coste” che offre il mercato.
L'appello va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e tenuto conto della non complessità della controversia vanno liquidate in € 2.540,00 (oltre spese generali 15%, VA e Cpa se dovute) secondo i parametri minimi di cui al DM 147/2022 previsti per il valore della causa rientrante nello scaglione di valore compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 (valore
9 dichiarato dall'appellante € 14.136,34) così di seguito specificati: € 460,00 fase studio;
€
389,00 fase introduttiva;
€ 840,00 fase istruttoria/trattazione; € 851,00 fase decisionale.
Dispone la distrazione dei compensi sopra liquidati in favore del procuratore antistatario dell'appellato che ne ha fatto richiesta. CP_1
Nulla sulle spese in favore della parte contumace Controparte_2
Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'appello rubricato al n. 110/2019 Rg. A.C. proposto da contro Parte_2
e nei confronti di così dispone: CP_1 Controparte_2
1) Dichiara la contumacia dell'appellata Controparte_2
2) Rigetta l'appello;
3) Per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
4) Condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in €
2.540,00 (oltre accessori di legge) in favore del procuratore dell'appellato che ne ha fatto richiesta;
CP_1
5) Nulla sulle spese in favore della parte contumace;
6) Dà atto di avere adottato una pronuncia di rigetto dell'appello ai fini della verifica dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 bis d.p.r. n. 115/2002;
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del 29.1.2025.
Il Giudice Ausiliare estensore La Presidente
(dott. Massimo Pajno) (dott.ssa Patrizia Morabito)
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