Sentenza 1 aprile 2014
Massime • 1
Non sussiste per il giudice l'obbligo di esaminare, dopo il perito, il consulente tecnico dell'imputato che non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali. (Fattispecie in cui i consulenti tecnici dell'imputato avevano presenziato alle operazioni peritali senza svolgere alcuna attività di sollecitazione o di contestazione nei confronti del perito).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/04/2014, n. 27928 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27928 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GARRIBBA Tito - Presidente - del 01/04/2014
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 436
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 44981/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AP RI N. IL 07/03/1941;
avverso la sentenza n. 4012/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 21/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/04/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione del reato, con rinvio al giudice civile per le statuizioni civili. udito, per la parte civile, Avv. Bellavista Mario, che conclude per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Campo Alessandro, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso e, in via subordinata, per la declaratoria della prescrizione.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 21 gennaio 2013 la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Palermo in data 30 maggio 2011 - che condannava LL RI alla pena, sospesa ex art. 163 c.p., di anno uno e mesi quattro di reclusione, oltre al risarcimento dei danni cagionati alla parte civile, TA IU, per il reato di cui all'art. 372 c.p., commesso in Palermo il 25 febbraio 2004, per avere affermato il falso deponendo avanti al Giudice del Tribunale di Palermo in una causa civile tra "Extra s.r.l." di ZO RE e "Linea Acciai" di TA IU, dichiarando di avere partecipato ad una riunione nel corso della quale era stato raggiunto un accordo fra le parti, che prevedeva la riduzione dell'importo pattuito di L. 45 milioni, per ritardi e difetti nell'esecuzione delle opere - ha ridotto l'importo della provvisionale in favore della parte civile costituita alla somma di Euro 5.000,00, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
2. Avverso la su indicata decisione della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell'imputato, deducendo quattro motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente riassunto.
2.1. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 372 c.p., nella parte in cui ha affermato che la dichiarazione testimoniale del LL è falsa e, contemporaneamente, ha ritenuto sincera e veridica quella, analoga, resa da altro testimone, NE NG, laddove l'unica differenza, nel raffronto obiettivo fra le due deposizioni, riguarda il fatto che quest'ultimo non rammentava l'entità della somma da detrarre, ma ricordava che il TA si era impegnato "ad emettere fatture a saldo detraendo l'importo delle somme dovute per i difetti dell'opera ed il ritardo nella consegna".
Non è possibile affermare che il rifiuto da parte di TA di sottoscrivere l'accordo transattivo significava che non fu raggiunto un accordo verbale, e poi aggiungere, così negando quanto affermato, che il TA si era impegnato ad emettere delle fatture a saldo, giacché questo impegno può derivare solo da un accordo verbale. La stessa sentenza, peraltro, riconosce, in base alla deposizione dell'ing. NE, che il TA rifiutò di mettere per iscritto i suoi impegni, ma che assunse verbalmente un'obbligazione - "pur impegnandosi ad emettere delle fatture a saldo" - che presuppone necessariamente un accordo.
2.2. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), in relazione all'art. 372 c.p., nella parte in cui ha affermato che il LL ha dolosamente reso una falsa dichiarazione, allorché ha espresso il convincimento che l'accordo certamente raggiunto con il TA avesse ad oggetto sì l'emissione di fatture a saldo, detraendo "l'importo delle somme dovute per i difetti dell'opera e per il ritardo nella consegna", ma anche la determinazione della penale complessiva per il ritardo. Lo stesso esito dell'esame dibattimentale del LL, che ha correttamente descritto lo svolgimento della discussione intercorsa fra le parti, ha fornito piena giustificazione - ignorata immotivatamente dalla sentenza d'appello - del suo sincero convincimento, peraltro condiviso dall'NE, che il TA avesse infine concluso l'accordo con la controparte ZO.
2.3. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), in relazione all'art. 178 c.p.p., lett. c), artt. 185, 225, 230 e 501 c.p.p., stante la nullità della perizia disposta dal primo Giudice, ed eseguita dall'Arch. Piran Rosa, per violazione del diritto di difesa, non essendo stato consentito all'imputato di esercitare il diritto al contraddittorio mediante il richiesto esame del proprio consulente tecnico.
2.4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art. 372 c.p. ed agli artt. 157 e 159 c.p., non avendo l'impugnata pronunzia dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, essendo decorsi i termini di legge dalla commissione del fatto rispetto alla sentenza di appello e non potendosi ritenere sospeso il tempo decorso dall'udienza del 30 novembre 2009 a quella successiva del giorno 8 novembre 2010.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Preliminarmente, deve rilevarsi che il reato attribuito al ricorrente è estinto per intervenuto decorso del termine prescrizionale, poiché la condotta individuata nel tema d'accusa risulta consumata alla data del 25 febbraio 2004, con il logico corollario che, in base al termine massimo di sette anni e sei mesi applicabile al reato in questione, secondo quanto previsto dal combinato disposto di cui agli artt. 157 - 161 c.p. - cui devono aggiungersi i periodi di sospensione di due mesi (quale periodo utilmente valutabile al fine qui considerato, in relazione al rinvio concesso, su richiesta del difensore, dal 30 novembre 2009 all'8 novembre 2010) e di ulteriori quattro mesi e giorni undici (in relazione al rinvio, qui, invece, valutabile per l'intera sua durata, disposto dal 26 gennaio 2012 al 6 giugno 2012 ex D.L. 23 maggio 2008, artt. 2 bis e 2 ter, convertito nella L. 24 luglio 2008, n. 125), la prescrizione si è verificata, ancor prima della pronuncia della sentenza di secondo grado, alla data del 7 marzo 2012. Il contenuto delle censure svolte dal ricorrente deve dunque essere oggetto di esame in questa Sede, attesa la pronuncia di condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. In tema di declaratoria di estinzione del reato, infatti, l'art. 578 c.p.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernano gli interessi civili;
al fine di tale decisione, dunque, i motivi di impugnazione proposti dall'imputato devono essere esaminati compiutamente, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova della innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2, (da ultimo, v. Sez. 6, n. 3284 del 25/11/2009, dep. 26/01/2010, Rv. 245876; v., inoltre, Sez. 5, n. 10952 del 09/11/2012, dep. 08/03/2013, Rv. 255331).
4. Manifestamente infondata, in primo luogo, deve ritenersi la terza censura dal ricorrente prospettata (v., supra, il par. 2.3.), avendo la Corte di merito correttamente applicato, al riguardo, un pacifico insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 12610 del 14/01/2010, dep. 31/03/2010, Rv. 246725; Sez. 1, n. 11867 del 26/10/1995, dep. 04/12/1995, Rv. 203247), secondo cui non ricorre alcun obbligo da parte del giudice di esaminare il consulente tecnico dell'imputato dopo che si sia concluso l'esame del perito di ufficio, qualora lo stesso consulente, come avvenuto nel caso di specie, non abbia esplicato alcuna forma di intervento nel momento del conferimento dell'incarico al perito o nel corso delle operazioni peritali.
Nell'impugnata decisione, infatti, si precisa, del tutto in linea con tale quadro di principii, che sulla base dei verbali delle operazioni peritali i consulenti di parte risultano avervi meramente presenziato, senza svolgere alcuna attività di sollecitazione o di contestazione nei confronti del perito.
5. Per quel che attiene alle residue censure difensive, tutte al limite dell'inammissibilità in quanto fortemente orientate verso una rivalutazione del merito, incompatibile con l'odierno scrutinio di legittimità, è necessario ribadire, sul piano generale ed al fine della verifica della consistenza dei rilievi mossi alla sentenza della Corte d'appello, che tale decisione non può essere isolatamente valutata, ma deve essere esaminata in stretta correlazione con la sentenza di primo grado, dal momento che l'iter motivazionale di entrambe sostanzialmente si dispiega secondo l'articolazione di sequenze logico-giuridiche pienamente convergenti (Sez. 4, n. 15227 del 14/02/2008, dep. 11/04/2008, Rv. 239735; Sez. 6, n. 1307 del 14/1/2003, Rv. 223061). Siffatta integrazione tra le due motivazioni si verifica non solo allorché i giudici di secondo grado abbiano esaminato le censure proposte dall'appellante con criteri omogenei a quelli usati dal primo giudice e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico- giuridici della decisione, ma anche, e a maggior ragione, quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettare circostanze già esaminate ed ampiamente chiarite nella decisione di primo grado (da ultimo, Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 12/04/2012, Rv. 252615). Nel caso portato alla cognizione di questa Suprema Corte, in particolare, ci si trova di fronte a due pronunzie, di primo e di secondo grado, che sostanzialmente concordano nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle conformi rispettive decisioni, con una struttura motivazionale della sentenza di appello che viene a saldarsi perfettamente con quella precedente, sì da costituire un corpo argomentativo uniforme e privo di lacune, in considerazione del fatto che l'impugnata pronuncia ha comunque offerto una congrua e ragionevole giustificazione del giudizio di colpevolezza formulato nei confronti dell'odierno ricorrente. Discende da tale evenienza, secondo la linea interpretativa in questa Sede da tempo tracciata, che l'esito del giudizio di responsabilità non può certo essere invalidato da prospettazioni alternative, risolventisi in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, dep. 23/06/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, dep. 28/12/2006, Rv. 235507). Nel caso di specie, l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non è stata validamente censurata dal ricorrente, limitatosi a riproporre, per lo più, una serie di obiezioni già esaustivamente disattese dai Giudici di merito ed a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, in questa Sede, evidentemente, non assoggettabile ad alcun tipo di verifica, per quanto sopra evidenziato.
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate.
6. Ciò premesso, deve rilevarsi come i Giudici di merito abbiano ritenuto fondato l'accertamento di responsabilità sulla base delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, dai testimoni e dall'imputato, oltre che delle acquisizioni documentali e della perizia disposta nel corso dell'istruzione dibattimentale. In tal senso, dopo avere ricostruito le vicende che avevano condotto ad una controversia civile avviata dalla "Extra s.r.l." di ZO RE contro la "Linea Acciai" di TA IU, ove era stata assunta la deposizione testimoniale poi contestata all'imputato, essi hanno evidenziato che con l'atto di citazione del 18 gennaio 2002 la "Extra s.r.l." conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo l'altra società su indicata, lamentando che la ditta convenuta non aveva adempiuto gli obblighi contrattuali assunti nei suoi confronti per la fornitura di infissi e arredi in acciaio, e chiedendone altresì la condanna al pagamento della somma di L. 45 milioni per vizi e difformità delle opere eseguite, oltre che per la loro ritardata consegna.
Assumeva, in particolare, la parte attrice che tali vizi erano stati riscontrati, in contraddittorio tra la ditta esecutrice e la ditta committente, in data 15 ottobre 2001, con un verbale sottoscritto dalle parti alla presenza di TA IU, responsabile della ditta esecutrice, dell'Ing. NE NG, direttore dei lavori, nonché dell'Arch. LL RI, quale progettista per conto della committenza.
L'oggetto della falsa testimonianza, in particolare, è stato dai Giudici di merito individuato nel raggiungimento dell'accordo sul preteso ritardo, dal LL affermato e dal TA negato, non già nel fatto che di quell'accordo non si fosse fatta menzione in occasione della riunione tra le parti intercorsa il 15 ottobre 2001.
Conseguentemente, muovendo dalla ritenuta credibilità oggettiva e soggettiva della parte civile, che nessun motivo di astio o di rancore aveva nei confronti del LL e degli altri protagonisti della vicenda, essi hanno ritenuto provato che nel corso di quella riunione, oltre alla trattativa sui difetti riscontrati e sulle opere non consegnate, era stata, sì, intavolata una discussione sul ritardo nella loro consegna e sulla quantificazione del relativo danno recato al committente, ma che tale discussione era rimasta al livello di una mera proposta, formulata dall'ZO e dal LL, ma dal TA non accettata.
In tal senso, la versione dei fatti offerta dal TA è stata ritenuta intrinsecamente coerente, laddove egli ha escluso il raggiungimento di un accordo transattivo, sul rilievo che una pattuizione con tale contenuto avrebbe dovuto essere propriamente inserita nel verbale di consegna redatto in quella data, e non concordata solo verbalmente, avuto altresì riguardo alla circostanza che il TA, per effetto dell'asserito accordo, avrebbe inspiegabilmente accettato una riduzione del 50% del suo compenso, quando invece le perizie espletate, sia in sede civile che nel procedimento penale, avevano quantificato la presenza di difetti per un importo notevolmente inferiore.
7. Sulla base delle numerose emergenze probatorie offerte dall'istruzione dibattimentale, i Giudici di merito hanno correttamente ritenuto rilevante la dichiarazione testimoniale resa dal LL dinanzi al Giudice civile - siccome attinente all'oggetto del contendere ed astrattamente idonea ad influire sul relativo thema decidendum - in tal guisa uniformandosi all'insegnamento giurisprudenziale di questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 44758 del 29/10/2003, dep. 20/11/2003, Rv. 227324; Sez. 6, n. 51032 del 05/12/2013, dep. 18/12/2013, Rv. 258507), secondo cui, ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 372 c.p., è sufficiente che il fatto prospettato con la deposizione sia pertinente alla causa e suscettibile di portare, anche in astratto, un contributo alla decisione.
Ricostruiti analiticamente i passaggi dell'intera vicenda storico- fattuale oggetto della regiudicanda, la Corte di merito ha proceduto alla disamina del contenuto dei capitolati di prova rispettivamente dedotti dalle parti nel giudizio civile, ed ha poi ampiamente illustrato le ragioni giustificative della valutazione di penale responsabilità attraverso lo sviluppo di sequenze argomentative linearmente ed esaustivamente articolate, valorizzando gli specifici riscontri probatori offerti dalle risultanze delle fonti documentali (segnatamente, dal carteggio tra le parti intercorso a seguito della riunione del 15 ottobre 2001) e dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'Ing. NE, laddove egli ha riferito l'andamento della complessa trattativa economica intervenuta fra le parti ed ha precisato che il TA si era rifiutato di sottoscrivere il proposto accordo transattivo, limitandosi ad un impegno nell'emissione di fatture a saldo, nelle quali avrebbe detratto "l'importo delle somme dovute per i difetti dell'opera e per il ritardo nella consegna".
La Corte d'appello ha quindi posto in rilievo la divergenza del contenuto di tale contributo narrativo in relazione ad un profilo essenziale del thema decidendum, avendo l'imputato decisamente affermato, di contro, che l'accordo verbale era stato raggiunto per una somma ben precisa (pari all'importo di L. 45 milioni da decurtare, ossia al 50% circa delle somme di cui il TA risultava creditore).
A tale riguardo, inoltre, è stato evidenziato nell'impugnata pronunzia: a) che il LL ebbe a condurre la trattativa e dunque ben conosceva tali dati quando, senza manifestare perplessità o incertezza, ebbe a deporre in favore della tesi di parte attrice nel giudizio civile;
b) che gli stessi esiti del giudizio civile, del resto, hanno consentito di escludere la fondatezza della pretesa di parte attrice in merito all'esistenza di un accordo verbalmente raggiunto sull'ammontare della penale nella su citata riunione dell'ottobre 2001.
Coerentemente con tali premesse, la Corte territoriale ha pertanto concluso nel senso che nessun accordo venne formalizzato in occasione delle su richiamate vicende storico-fattuali, atteso che, a fronte di una proposta di accordo economico relativo al pagamento di una esosa penale che si voleva imporre alla sua ditta, il TA rifiutò in quella circostanza di accettarla e sottoscriverla. Sulla base di una puntuale rappresentazione delle correlative emergenze probatorie, la Corte di merito ha altresì escluso, con lineari ed esaustive argomentazioni in punto di fatto, come tali immuni da vizi logico-giuridici ictu oculi rilevabili in questa Sede, che l'imputato, legato all'ZO da un rapporto amicale e lavorativo di lunga data, sì da legittimarlo a trattare anche gli aspetti economici del rapporto negoziale intercorso con il TA, possa aver effettuato quelle dichiarazioni nella convinzione che l'accordo fosse stato raggiunto: tale deposizione, infatti, è stata da lui resa dopo uno scambio di missive avvenuto tra le parti, dalla cui dettagliata disamina la Corte ha tratto la motivata convinzione che il TA non aveva affatto aderito alla richiesta di decurtare di circa il 50% le sue spettanze economiche. Alla stregua delle su esposte considerazioni, pertanto, deve ritenersi che la Corte d'appello abbia fatto buon governo del quadro di principii che regolano la materia in esame, uniformandosi all'insegnamento da questa Suprema Corte dettato, secondo cui l'integrazione della fattispecie criminosa di falsa testimonianza non richiede affatto il dolo specifico, dovendosi ritenere sufficiente l'intendimento, comunque determinatosi, di dire il falso e rimanendo dunque del tutto indifferente l'obiettivo avuto di mira dall'agente (Sez. 6, n. 816 del 23/11/2010, dep. 17/01/2011, Rv. 249195).
8. Conclusivamente, deve ritenersi che le descritte emergenze impongono l'annullamento senza rinvio della sentenza per l'intervenuto decorso del termine prescrizionale, con la conferma delle relative statuizioni civili, nella carenza - per le ragioni dianzi esposte - di elementi che elidano la responsabilità penale del ricorrente o configurino situazioni suscettibili di ricadere nel paradigma di cui all'art. 129 c.p.p., comma 2. Evenienza, questa, da escludere alla luce della logica e corretta motivazione della sentenza di appello, unico atto in base al quale (in uno alla confermata sentenza di primo grado) questa Suprema Corte potrebbe individuare il profilarsi di una più favorevole causa liberatoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, rispetto alla causa estintiva prescrizionale (Sez. 4, 18.9.2008 n. 40799, Merlo, Rv. 241474; Sez. 6, 12.6.2008 n. 27944, Capuzzo, Rv. 240955). Discende da tali considerazioni, infine, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado sostenute dalla parte civile, che vengono liquidate secondo le correlative statuizioni in dispositivo meglio enunciate.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, confermando le statuizioni civili. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile che liquida nella somma di Euro tremila, aumentata del 15% per spese forfettarie, oltre I.V.A. e C.P.A..
Così deciso in Roma, il 1 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 giugno 2014