Sentenza 5 dicembre 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di falsa testimonianza, è sufficiente che i fatti oggetto della deposizione siano pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria, anche se, in concreto, le dichiarazioni non hanno influito sulla decisione del giudice.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/12/2013, n. 51032 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51032 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI AN - Presidente - del 05/12/2013
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. VILLONI Orlando - Consigliere - N. 1878
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 23886/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. VO BI, n. LI (Le) 9.2.1964;
avverso la sentenza n. 291/2009 Corte di Appello di Lecce 06/03/2013;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Orlando Villoni;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. Iacoviello Francesco Mauro che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto depositato il 20/04/2013 e sottoscritto dal proprio difensore, EV BI ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Lecce il 06/03/2013, di conferma di quella pronunziata dal Tribunale di Lecce in composizione monocratica il 18/11/ 2008, che lo aveva condannato alla pena di due anni e mesi sei reclusione per il reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p., contraccusa di avere, deponendo come testimone nel processo a carico di RE AN per il reato di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, negato di avere reso ai Carabinieri sommarie informazione testimoniali in data 25/10/2004 e di averne sottoscritto il relativo verbale.
Sono stati prospettati tre motivi di censura ed in particolare:
a) erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) in relazione all'art. 372 c.p. per averne la Corte territoriale ampliato la portata applicativa, sotto il duplice profilo del riconoscimento in capo al EV della responsabilità di avere riferito il falso, desunta per confronto con il tenore delle sommarie informazioni testimoniali rese ai Carabinieri in occasione dell'arresto in flagranza di reato del citato RE e della pratica irrilevanza della deposizione testimoniale ai fini della formazione del convincimento del giudice in relazione alle ulteriori risultanze probatorie d'accusa già acquisite a carico dell'imputato.
In definitiva, la condotta del EV, incapace anche di rendersi conto della reale portata e delle finalità delle dichiarazioni rese agli inquirenti nell'immediatezza dei fatti, avrebbe dovuto al più rilevare ai fini della valutazione della sua credibilità come testimone e non assurgere alla rilevanza del reato per cui ha riportato condanna;
b) contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per non avere la Corte territoriale fornito alcuna motivazione in ordine alla presunta conoscenza da parte del EV del contenuto del verbale di sommarie informazioni pure da lui sottoscritto, essendosi limitata a ritenere le dichiarazioni rese in qualità di testimone semplicemente false, senza verificare la fondatezza di tale assunto, estendendo inoltre tale metodo argomentativo anche alla rilevanza delle medesime dichiarazioni ai fini del convincimento maturato dal giudice nella condanna pronunziata a carico del RE;
c) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. a) in relazione agli artt. 62 bis e 133 c.p., sotto il duplice motivo della ingiustificata concessione al EV, pregiudicato per reati di specie diversa da quello in contestazione, delle attenuanti generiche e dell'eccessività e mancanza di proporzione della pena in-flitta rispetto all'effettiva portata dei fatti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso non può trovare accoglimento perché inammissibili i motivi sub a) e c) e perché manifestamente infondato quello sub b). Vale, infatti, preliminarmente rilevare che le violazioni di legge evidenziate ai capi a) e c) non sono state previamente dedotte con i motivi d'appello, come invece espressamente prescrive l'art. 606 c.p.p., comma 3, ultima parte.
Col primo motivo d'appello avverso la sentenza di condanna pronunziata a carico del EV dal Tribunale di Lecce il 18/11/2008 si chiedeva, infatti, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituente reato per difetto dell'elemento psicologico, per avere egli sottoscritto il verbale di sommarie informazioni testimoniali riportante fatti e circostanze da lui non conoscibili o non immediatamente percepite ed in ogni caso per non avere egli compreso, durante la escussione testimoniale che, affermando di non conoscere il contenuto di quel verbale, andava incontro a responsabilità per falsa testimonianza, rivelatasi oltre tutto superflua ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato RE AN per il reato di illecita cessione di sostanze stupefacenti.
Col secondo ed ultimo motivo d'appello, si deduceva poi che, attesa l'assoluta ininfluenza della testimonianza resa dall'imputato ai fini della condanna del RE, la Corte territoriale avrebbe dovuto contenere la pena nel minimo edittale e concedere la sospensione condizionale.
Risulta, dunque, evidente come solo con il ricorso per cassazione sia stata posta tanto la questione dell'erronea applicazione dell'art. 372 c.p., quanto quella del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche di cui all'art. 62 bis c.p.. Il motivo sub b) appare, invece, manifestamente infondato, dal momento che la Corte territoriale, una volta condiviso con il giudice di prime cure l'assunto della falsità delle sue dichiarazioni circa il rilascio di sommarie informazioni testimoniali ai Carabinieri e la sottoscrizione del relativo verbale, ha ampiamente motivato le ragioni per cui, pur avendo all'epoca dei fatti egli esplicitato agli inquirenti il motivo della sua presenza sul posto (l'avere accompagnato un amico intenzionato ad acquistare dal RE sostanza stupefacente da consumare in comune), si era successivamente deciso a mutare versione, negando di avere reso proprio le dichiarazioni contenute nel verbale che risultava avere ritualmente sottoscritto.
Così argomentando, la Corte territoriale non ha manifestato alcuna contraddittorietà nel portare a necessaria conseguenza la premessa data, seguendo un percorso motivazionale che si presenta immune da vizi logici rilevabili in questa sede di legittimità. Quanto, infine, alla pretesa irrilevanza della falsa testimonianza resa dal EV, vale ricordare che, per costante giurisprudenza di questa sezione, il delitto di falsa testimonianza deve ritenersi sussistente ogni volta che i fatti sui quali il teste falso e reticente ha deposto sono pertinenti alla causa e suscettibili di avere efficacia probatoria anche se in concreto la deposizione non ha influito sulla decisione del giudice. Infatti la pertinenza e la rilevanza vanno considerate con riferimento alla situazione processuale esistente al momento in cui il reato viene consumato (Cass. sez. 6, sent. n. 12533 del 24/10/1985, Rv. 171466); che l'apparente non decisività delle dichiarazioni mendaci rispetto alla pronuncia del giudice non ne esclude la rilevanza quando in realtà sussisteva un'oggettiva ed elevata idoneità ad alterare l'accertamento delle modalità e delle responsabilità del fatto oggetto di reato" (sez. 6, sent. n. 11612 del 22/01/ 2007, Guarnieri, Rv. 236396); che una falsa dichiarazione pertinente all'oggetto dell'accertamento processuale impone la sequenziale verifica della sua rilevanza ai fini della decisione, cioè della sua idoneità a condizionare o fuorviare la decisione e, nel caso in cui detta verifica si risolva positivamente, nessun dubbio è consentito sulla sussistenza del reato di falsa testimonianza, quando anche il giudice non risulti poi in concreto ingannato o tratto in errore dalla medesima (sez. 6 n. 20656 del 22/11/2011, De Gennaro e altro, Rv. 252627).
Poiché nel caso di specie le dichiarazioni rese dal EV agli inquirenti sul luogo del fatto apparivano obiettivamente idonee a comprovare l'ipotesi accusatoria della dedizione dell'imputato RE0 all'attività di illecita cessione di sostanze stupefacenti, ne discendeva oltre tutto non solo l'astratta ma bensì la concreta rilevanza di quanto da lui riferito in sede di deposizione testimoniale.
3. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso conseguono, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa per le Ammende che si stima equo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa per le Ammende.
Così deciso in Roma, il 5 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 dicembre 2013