Sentenza 8 marzo 2000
Massime • 1
Ai fini della revoca dell'indulto elargito con D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente non può tenersi conto del solo momento di cessazione della permanenza, in difetto di individuazione, nel capo di imputazione, di quello iniziale della condotta criminosa, essendo sufficiente che, nel quinquennio in questione sia caduto un qualsiasi frammento della permanenza nel reato. (Fattispecie relativa ad istanza di applicazione dell'indulto relativamente a pena ritenuta non condonabile per la presenza di successiva condanna per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso l'inizio della cui consumazione, protrattasi sino al 1996, il giudice dell'esecuzione aveva fatto risalire al 1990).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2000, n. 1746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1746 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LA GIOIA VITO Presidente del 08/03/2000
1. Dott. MOCALI PIERO Consigliere SENTENZA
2. " DE RD US " N. 1746
3. " CA TE " REGISTRO GENERALE
4. " GIRONI EMILIO " rel. est. N. 42422/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) AZ RE n. il 29.01.1958
avverso ordinanza del 21.09.1999 C. ASS. APP. di CATANIA sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIRONI EMILIO lette le conclusioni del P.G. Dr. Galasso per il rigetto La Corte
- vista l'ordinanza in epigrafe, che ha rigettato l'istanza di applicazione dell'indulto proposto da IO VA ex D.P.R. n.865/1986 con riferimento alla pena di 1 anno, 4 mesi di reclusione e
L. 700.000 di multa al predetto inflitta con sentenza 21.6.1991 Pret. Catania, rilevando che il IO è stato, con sentenza 5.12.1997 C. Ass. app. Catania, condannato alla pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per delitto non colposo (partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso) da ritenersi commesso nei 5 anni successivi all'entrata in vigore dell'invocato decreto di clemenza, risalendo l'inizio della consumazione di detto reato all'anno 1990;
- visto il ricorso con cui l'interessato denuncia erronea applicazione della legge penale, confutando la valenza probatoria degli elementi su cui si fonda l'affermazione di inizio della consumazione del reato associativo nell'anno 1990, in difetto di individuazione di tale momento iniziale nel capo d'imputazione, ed assumendo, anche in applicazione del principio del "favor rei", la decisività del momento di cessazione della permanenza, da ricondurre alla data della pronunzia della sentenza di primo grado (21.12.1996);
- ritenuta l'infondatezza del ricorso, attesa l'incensurabilità, in linea di diritto, della ritenuta rilevanza del momento iniziale di consumazione del reato permanente, in forza del rilievo che la considerazione del solo momento di cessazione della permanenza comporterebbe assurdamente la rimozione, "tanquam non esset", della condotta criminosa precedentemente tenuta dal soggetto (a vicenda completamente diversa si riferisce, peraltro, la sentenza di questa corte invocata dal ricorrente, alla cui stregua deve ritenersi commesso nel quinquennio successivo all'entrata in vigore del decreto di clemenza anche il delitto la cui permanenza, pur iniziata in epoca precedente, sia - comunque - cessata nel predetto quinquennio e che vale a ribadire il principio della rilevanza, ai fini della revocabilità dell'indulto, della circostanza che nel quinquennio considerato sia caduto un qualsiasi frammento, iniziale o finale, della permanenza del reato);
- considerata, in punto di fatto, insindacabile in sede di legittimità l'interpretazione del giudicato che, in difetto di formale specificazione dell'epoca di inizio della permanenza, ha attribuito decisiva rilevanza alle manifestazioni di partecipazione associativa indicate nella sentenza di condanna (controlli di polizia effettuati il 22.5.1990 ed il 2.4.1991, in occasione dei quali il condannato veniva trovato in auto con membri del sodalizio)
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2000