Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2000, n. 1746
CASS
Sentenza 8 marzo 2000

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Ai fini della revoca dell'indulto elargito con D.P.R. 16 dicembre 1986 n. 865 per delitto non colposo commesso nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto di clemenza, in caso di reato permanente non può tenersi conto del solo momento di cessazione della permanenza, in difetto di individuazione, nel capo di imputazione, di quello iniziale della condotta criminosa, essendo sufficiente che, nel quinquennio in questione sia caduto un qualsiasi frammento della permanenza nel reato. (Fattispecie relativa ad istanza di applicazione dell'indulto relativamente a pena ritenuta non condonabile per la presenza di successiva condanna per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso l'inizio della cui consumazione, protrattasi sino al 1996, il giudice dell'esecuzione aveva fatto risalire al 1990).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/03/2000, n. 1746
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1746
    Data del deposito : 8 marzo 2000

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