Sentenza 29 ottobre 2003
Massime • 2
La pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici ex art.31 cod.pen. consegue alla condanna per il delitto di falsa testimonianza, rientrando questo tra i delitti commessi con la violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.
Ai fini dell'integrazione del delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è sufficiente che il fatto prospettato con la deposizione sia pertinente alla causa e suscettibile di portare, anche in astratto, un contributo alla decisione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/10/2003, n. 44758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44758 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dai Sigg.ri:
Dott. Giovanni DE ROBERTO Presidente
Dott. Saverio F. MANNINO Consigliere
Dott. AN SERPICO Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
Dott. Carlo DI CASOLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI AN, n. il 28.05.1955 a Napoli;
avverso la sentenza emessa il 09.07.2002 dalla Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Vincenzo Geraci, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine alla pena accessoria.
FATTO
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 09.07.2002, confermava, applicando altresì la pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, la sentenza di condanna emessa dal giudice di prime cure a carico di NI AN, per il reato di cui all'articolo 372 del codice penale, perché, deponendo come testimone innanzi al Pretore di Napoli nel corso del procedimento penale a carico di NI CI e AN LE imputati tra l'altro del delitto p. e p. dagli artt. 41, 589 c.p. per aver cagionato, per colpa consistita nell'inosservanza delle norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la morte di NG QU, dipendente del NI, deceduto in seguito alle lesioni riportate allorché precipitava dopo essersi posto nella piattaforma dell'elevatore per il carico della merce, per la rottura della fune di trazione, affermava il falso dichiarando che l'uso personale dell'anzidetto elevatore era stato proibito dal NI CI e che nessun dipendente della Salumeria aveva utilizzato direttamente il montacarichi.
Propone ricorso l'imputato, denunciando che la Corte di merito ha ritenuto la falsità della deposizione in base al rilievo che nell'ambito del processo per omicidio colposo a carico di NI CI e AN LE, era emerso, in modo incontrovertibile che il carrello elevatore era stato adibito a trasporto promiscuo di persone e cose, con conseguente sicura responsabilità del NI CI.
L'errore dei Giudici di merito consisterebbe nell'aver posto a fondamento della affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di falsa testimonianza la ricordata circostanza che il montacarichi fu adibito dal padre di NI AN a trasporto promiscuo di persone e cose, senza che sia stata assolutamente condotta alcuna indagine - come emerge a chiare lettere dalla motivazione della sentenza - volta a delimitare la conoscenza materiale che il NI AN aveva dei fatti di causa, che avrebbe dovuto, poi, costituire termine di raffronto con quello che il medesimo aveva dichiarato nella sua deposizione. Apodittica sarebbe anche l'affermazione della Corte d'appello, secondo la quale l'imputato, con la propria assunta falsa deposizione, pose in serio pericolo la giustezza della decisione nell'ambito del procedimento a carico del padre.
Il ricorrente impugna poi anche il capo della sentenza inerente alla condanna all'interdizione dai pubblici uffici, deducendo che non può costituire valido presupposto dell'applicazione dell'articolo 31 del codice penale l'aver l'imputato esercitato una pubblica funzione giudiziaria in via episodica.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
Dalle motivazioni delle sentenze di merito, infatti, l'inequivocità e la consapevolezza della falsità della deposizione, resa dal prevenuto in ordine al divieto e all'inesistenza dell'uso, per il trasporto (anche) di persone dell'elevatore sito all'interno dell'esercizio commerciale, risulta con chiarezza dalla rilevata circostanza che il quadro dei comandi era collocato all'interno del vano deposito, di modo che ne erano possibili la manovra e l'utilizzo soltanto da persone che si trovavano all'interno della cabina.
Considerato poi che è sufficiente, per la configurabilità del reato di falsa testimonianza, che il fatto prospettato con la deposizione sia pertinente alla causa e suscettibile di portare, anche in astratto, un contributo alla decisione (Cass., sez. VI, 4 luglio 1986, n. 6945), del tutto logica, in relazione al concreto oggetto della prova e al contenuto della deposizione resa dal NI, appare l'affermazione della Corte d'Appello sulla sua potenziale pericolosità per la giustezza della decisione.
Quanto all'applicazione della pena accessoria, premesso che non opera in materia il divieto della reformatio in pejus (Cass. SS.UU. 27 maggio 1998, PM c/ Ishaka), rilevasi che, secondo la lettera e la ratio del disposto dell'art. 31 c.p., anche la violazione dei doveri inerenti a una funzione pubblica non stabile, come quella del testimone, comporta la perdita, per il tempo prescritto, della capacità di acquisto, esercizio e godimento dei diritti, attività e qualifiche di cui al comma 3 dell'art. 28 c.p..
P.Q.M.
visti gli artt. 615 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA 20 NOVEMBRE 2003.