Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 816
CASS
Sentenza 23 novembre 2010

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L'integrazione della fattispecie criminosa di falsa testimonianza non richiede il dolo specifico, bastando l'intendimento, comunque determinatosi, di dire il falso e rimanendo dunque indifferente l'obiettivo avuto di mira dall'agente.

Commentari2

  • 1Falsa testimonianza: Guida completa al reato previsto dall'art. 372 del codice penale aggiornata al 2024
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

  • 2Falsa testimonianza: mentire è sempre reato?
    Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 28 dicembre 2021

    La falsa testimonianza è un reato di pericolo, per la sua integrazione è sufficiente che la falsa deposizione crei il pericolo del “fuorviamento” del giudice nel processo decisionale, in sintesi il ragionamento di una recente sentenza della Suprema Corte. La Cassazione penale con la sentenza n. 45893/2021 del 10 settembre 2021 (depositata il 14 dicembre 2021) ha ribadito il principio che il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. è un reato di pericolo. Nella sentenza n. 45893 depositata il 14 dicembre 2021, gli Ermellini sottolineano che il reato di falsa testimonianza è un reato di pericolo (concreto): ciò che dunque unicamente rileva, ai fini dell'integrazione del reato, è che …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 816
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 816
Data del deposito : 23 novembre 2010

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