Sentenza 23 novembre 2010
Massime • 1
L'integrazione della fattispecie criminosa di falsa testimonianza non richiede il dolo specifico, bastando l'intendimento, comunque determinatosi, di dire il falso e rimanendo dunque indifferente l'obiettivo avuto di mira dall'agente.
Commentari • 2
- 1. Falsa testimonianza: Guida completa al reato previsto dall'art. 372 del codice penale aggiornata al 2024https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Falsa testimonianza: mentire è sempre reato?Riccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 28 dicembre 2021
La falsa testimonianza è un reato di pericolo, per la sua integrazione è sufficiente che la falsa deposizione crei il pericolo del “fuorviamento” del giudice nel processo decisionale, in sintesi il ragionamento di una recente sentenza della Suprema Corte. La Cassazione penale con la sentenza n. 45893/2021 del 10 settembre 2021 (depositata il 14 dicembre 2021) ha ribadito il principio che il reato di falsa testimonianza ex art. 372 c.p. è un reato di pericolo. Nella sentenza n. 45893 depositata il 14 dicembre 2021, gli Ermellini sottolineano che il reato di falsa testimonianza è un reato di pericolo (concreto): ciò che dunque unicamente rileva, ai fini dell'integrazione del reato, è che …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/11/2010, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 23 novembre 2010 |
Testo completo
8 16 /1 1 REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Sent. n. sez. 1993 Composta da
-UP 23/11/2010 Saverio Felice Mannino
- Presidente -
Luigi Lanza R.G.N. 37178/2008
Anna Maria Fazio
Lina Matera
Ersilia Calvanese Relatore -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR ZZ, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza del 07/05/2008 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Ersilia Calvanese;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Tindari Baglione, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio perché il fatto non costituisce reato, in relazione alla causa di giustificazione di cui all'art. 384 cod. pen.;
udito il difensore, avv. Creti, che si è associato alle conclusioni del P.G.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 7 maggio 2008, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale della stessa città del 19 gennaio 2005, con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, OR
ZZ veniva ritenuto responsabile del reato di falsa testimonianza e condannato alla pena di giustizia.
Era addebitato all'imputato di aver affermato il falso, nella deposizione effettuata, ai sensi dell'art. 197-bis cod. proc. pen., davanti alla Corte di appello di Lecce nel procedimento penale a carico di RI ZO, imputato di
ZZ era stato già condannato con sentenza irrevocabile. In particolare, era risultato che il ZZ aveva dichiarato, contrariamente al vero, che il ZO era estraneo all'attività di estorsione e che non si trovava nelle immediate vicinanze della cabina telefonica dalla quale lo stesso ZZ stava effettuando una richiesta estorsiva.
2. Avverso la suddetta sentenza, ha proposto ricorso il difensore fiduciario dell'imputato, articolando tre motivi di gravame.
Con il primo motivo, denuncia la violazione dell'art. 372 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., per difetto e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la sentenza impugnata non avrebbe dato adeguata e logica risposta ad una serie di doglianze contenute nell'atto di appello. In particolare, era stato eccepito in tale sede che nella deposizione oggetto del presente procedimento penale l'imputato non avrebbe mai affermato l'estraneità del ZO all'attività estorsiva in corso e che una domanda in tal senso neppure sarebbe stata posta direttamente ed esplicitamente al teste;
e che la responsabilità del ZO per il concorso nella tentata estorsione non sarebbe stata basata sull'aver partecipato o comunque assistito alle telefonate effettuate dal ZZ.
Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 384 cod. pen., in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. e difetto assoluto di motivazione, lamentando che la sentenza impugnato non avrebbe affrontato i rilievi difensivi contenuti nel gravame di appello, riguardanti l'inesigibilità della deposizione richiesta all'imputato, in quanto da essa poteva scaturire la responsabilità del teste per il reato associativo, reato per il quale il ZO ed il
ZZ hanno riportato condanna definitiva, ma per il quale all'epoca non erano ancora accusati.
Con il terzo motivo, lamenta la violazione dell'art. 372 in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per difetto assoluto di motivazione in ordine alla prova del dolo. Si contesta l'affermazione secondo cui l'imputato, nel deporre, abbia voluto escludere la responsabilità del ZO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
2. Quanto al primo motivo le censure sono palesemente infondate. La Corte distrettuale ha dato adeguata risposta alle doglianze proposte con i motivi di
2 appello, evidenziando che il ZZ, sentito nel corso delle indagini preliminari, aveva operato una chiamata in correità del ZO, poi non confermata nella fase dibattimentale, nella quale aveva riferito circostanze risultate del tutto false circa la distanza del ZO dalla cabina telefonica dalla quale stata effettuando la telefonata estorsiva e circa la possibilità che quest'ultimo potesse ascoltare la telefonata stessa. testimonianzaQuanto al rilievo difensivo sulla ininfluenza della dell'imputato nell'accertamento della responsabilità del ZO per il concorso nella tentata estorsione, va osservato che, come correttamente ha evidenziato la
Corte distrettuale, il delitto di cui all'art. 372 cod. pen. è reato di pericolo, con la conseguenza che ciò che rileva, ai fini dell'integrazione del reato, è che il testimone affermi il falso o neghi il vero, in tutto o in parte, mentre è irrilevante il grado di influenza che la deposizione falsa ha esercitato in concreto sul procedimento (tra le tante, Sez. 6, n. 26559 del 31/03/2008, dep. 02/07/2008,
Lo Presti, Rv. 240690).
A ciò deve aggiungersi, che, poiché la consumazione del reato di falsa testimonianza si verifica quando il giudice percepisce la falsa affermazione o la falsa negazione, e' inoltre irrilevante che il giudice abbia tratto da altre fonti di prova elementi per la conoscenza della verità (Sez. 6, n. 02124 del
25/05/1989, dep. 16/02/1990, Lombardo, Rv. 183351).
2. Parimenti connotata dalla medesima inammissibilità è la censura concernente la violazione dell'art. 384 cod. pen. Come si è già rilevato nel paragrafo che precede, la Corte di appello aveva evidenziato che il ZZ aveva operato una chiamata in correità del ZO nel corso delle indagini preliminari. Ciò comportava pertanto l'inapplicabilità dell'esimente di cui all'art. 384, comma primo, cod. pen., avendo l'agente volontariamente causato la situazione di pericolo dell'essere incriminato per un reato in precedenza commesso (per fattispecie analoghe, Sez. 6, n. 10654 del 20/02/2009, dep.
10/03/2009, Ranieri, Rv. 243076; Sez. 6, n. 07823 del 15/12/1998, dep.
16/06/1999, Mocerino, Rv. 214756).
Non è peraltro sostenibile la tesi del ricorrente per cui non avrebbe potuto essere interrogato sul punto, per non essere esposto al rischio di una incriminazione, in quanto la chiamata di correo era stata da lui già effettuata ed il rischio dell'incriminazione, se pur fosse dipeso dalla sua dichiarazione, si era già verificato.
3. Manifestamente infondato è anche l'ultimo motivo di ricorso.
3 Per perfezionare il delitto di falsa testimonianza non occorre il dolo specifico, bastando l'intendimento, comunque determinatosi, di dire il falso: è indifferente l'obiettivo avuto di mira dall'agente, perchè quale esso sia, viene sempre leso il normale funzionamento della giustizia che rappresenta l'oggetto della tutela giuridica. Nel reato di falsa testimonianza l'elemento psicologico si manifesta pertanto intrinsecamente inerente alla materialità oggettiva del fatto, così da risultare facilmente percepibile nell'accertamento del fatto-reato nella sua realtà ontologica (Sez. 6, n. 05943 del 02/03/1981, dep. 15/06/1981, Donnini, Rv.
149380).
3. Sulla base di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000
(mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 (mille) in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 23/11/2010.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Ersilia Calvanes Saverio Felice Mannino
Calline DEPOSITATO IN CANCELLERIA]
oggi 17 GEN 2011
IL CANCELLIERE C1 SUPER IA CA
قعهها
4