Sentenza 28 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 28/08/2003, n. 12590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12590 |
| Data del deposito : | 28 agosto 2003 |
Testo completo
3 . N ) , 1 E 1 E 9 C N 9 A 1 O - I P 1 Z I 1 A - D R 1 f2590/03 T 2 E S . I C L G I E 9 D R 3 U A I E D G 6 E 4 REPUBBLI A E T . N T N . E T S T R E S A I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ( LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A DECRETO SEZIONE PRIMA CIVILE INGIUNTIVO - SENTENZA PRONUNCIATA SECONDO EQUITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: GRIECO - Presidente R.G.N. 9734/01 Dott. Angelo Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Consigliere Cron. 26482 CELENTANO Rel. Consigliere Rep. Dott. Walter Ud. 18/03/2003 MARZIALE Consigliere Dott. Giuseppe ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASEIFICIO SOCIALE COOPERATIVA DI SORANO S.C.R.L., in persona del Presidente pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA MAZZINI 8, presso l'avvocato MARIO SCIALLA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GIOVANNI DI MEGLIO, ROBERTO BACCHESCHI, ANDREA FORMICONI, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PAGGETTI RITA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso SUPREMA DI2003 LA CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE 673 CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato 1 SETTIMIO CHELLI, giusta procura a margine del controricorso;
controricorrente avverso la sentenza n. 3/01 del Giudice di pace di PITIGLIANO, depositata il 10/01/01; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Angeletti con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente 1'Avvocato Chelli che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo Con sentenza emessa il 10.01.2001, il Giudice di Pace del Comune di Pitigliano, pronunciando secondo equità, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da IT PA, socia della Cooperativa a.r.l. Caseificio Sociale di Sorano, nei confronti del- la stessa Cooperativa ed ha dichiarato non dovute le somme che la deliberazione consiliare del 25.03.1999 aveva posto a carico della PA a titolo di accollo pro-quota della perdite di esercizio dell'anno 1998. ply 2 Z Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassa- zione la suddetta Società Cooperativa. Resiste con controricorso la PA. Motivi della decisione Con l'unico motivo di ricorso la Cooperativa Ca- seificio di Sorano denuncia l'inesistenza della motiva- zione della sentenza, deducendo che tale motivazione sia "incomprensibile in quanto costituita da un insie- me di frasi non collegate tra di loro e prive di fonda- mento logico, non espressiva di alcuna ratio decidendi, inficiata da interna contraddittorietà al punto da ren- dersi incomprensibile". Si richiamano i principi che, circa l'impugnazione per cassazione delle sentenze pronunciate secondo equi- tà (art. 113 comma 2° c.p.c.), questa Corte, a seguito formulazione dell'art. 113 comma secondodella nuova cod. proc. civ., ha fissato con la sentenza S.U. n. 716 del 1999: possono essere impugnate per cassazione (per quel che qui interessa in relazione al ricorso in esa- me) per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 primo comma n. 1, 2 e 4, in quest'ultimo caso soltanto con riferimento alle ipotesi di inesi- stenza della motivazione. Il motivo proposto dalla ricorrente è inammissibi- ly le. ; 3 L'inesistenza della motivazione che, quale censura riferita alla sentenza come atto processuale, può esse- re proposta ai sensi dell'art. 360 comma primo n. 4 c.p.c. con riferimento alla norma dell'art. 132 n.4 dello stesso codice di rito, ricomprende non soltanto l'ipotesi di mancanza totale bensì anche le altre di motivazione soltanto apparente, perché 8 di assoluta inconciliabilità logica delle proposizioni argomen- tative che la costituiscono. Tuttavia al di fuori di tali ipotesi, non può formularsi una censura nei termini suddetti al fine di ottenere un riesame della ratio decidendi. ich Nel caso di specie, la ricorrente soltanto formula la censura nei termini di "incomprensibilità e contrad- dittorietà" della motivazione ma la svolge poi voluta- mente omettendo di prendere in considerazione le argo- mentazioni decisorie del giudice - che "il decreto in- giuntivo era stato emesso in virtù della delibera con- siliare del 25.03.1999, presa per penalità relative al- la perdita di bilancio per l'ano 1998", che "le norme statutarie non possono essere contrarie alla legge", che "l'art. 2514 c.c. in materia di società cooperative a r.
1. detta espressamente che per le obbligazioni so- ciali (come la perdita di bilancio) risponda la società con il suo patrimonio, mentre il 2° co. dello stesso 5 4 $ articolo aggiunge che ciascun socio risponde solidal- mente e in maniera sussidiaria solo nel caso di liqui- dazione coatta о di fallimento, secondo un principio regolatore della materia che è appunto quello di esclu- dere la responsabilità personale del socio e rendendo addirittura nulla qualsiasi clausola statutaria che im- pone ai soci un obbligo di illimitata partecipazione alle perdite". La ricorrente individua, peraltro, il " punto centrale del pensiero del giudice" (pag. 3 del ricorso) nella prima delle suddette affermazioni del giudicante e lo censura come "non comprensibile" sol- ch tanto perché omette di rapportarlo alle successive af- fermazioni dello stesso giudice, le quali della ritenu- ta "contrarietà alla legge" della deliberazione consi- ÷ liare danno la spiegazione. Nemmeno può configurarsi come censura di "motivazione apparente" quella che, in questi termini e soltanto in essi, investe la sentenza impugnata riguar- do alla competenza arbitrale. L'avere il giudice deciso sul punto in maniera difforme da una sua precedente de- cisione emessa tra le stesse parti non configura, inve- ro, quel vizio della sentenza, relativo alla motivazio- ne, denunciabile ex art. 360 n. 4 e 132 n. 4 c.p.c.. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio seguono la soccombenza. th RR 9734/01
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e con- danna la ricorrente al pagamento delle spese del giudi- zio liquidate in euro 100,00 per esborsi, euro 250,00 per onorari oltre spese generali ed accessori come do- vute per legge. Così deciso addì 18 marzo 2003 nella camera di con- siglio della prima sezione civile della Corte di Cassa- zione. Il nsigliere estensore Il Presidente e (Angelo Grieco) (Walter no) e W SUBIREDARA O addizes Pl EN ZYSSKO IO 0 瞥