Sentenza 29 luglio 1999
Massime • 1
In tema di notificazioni a mezzo posta, la Corte costituzionale, con sentenza n.346 del 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.8, secondo comma, della legge n.890 del 1982, nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopramenzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento, nonché del terzo comma del medesimo articolo, nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. Tale sentenza, secondo quanto stabilito dall'art.136 Cost. e dall'art.30 della legge n.87 del 1953, ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ma si applica immediatamente a tutti i rapporti non esauriti, vale a dire quelli rispetto ai quali non è intervenuta una decisione passata in giudicato ovvero altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto processuale. (Fattispecie nella quale si era proceduto alla notificazione del decreto di citazione in appello a mezzo posta ed in assenza del destinatario senza dare comunicazione allo stesso del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre il piego era stato restituito al mittente dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/07/1999, n. 10598 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10598 |
| Data del deposito : | 29 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. VIOLA GIUSEPPE Presidente del 29/7/99
1. Dott. COLONNESE ANDREA Consigliere SENTENZA
2. Dott. ESPOSITO ANTONIO " N. 2869
3. Dott. CANZIO GIOVANNI " REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE FRANCESCO " N. 23278/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da RR TO n. a Monreale in data 8 ottobre 1931
Avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 3 marzo Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F Novarese
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. MURA che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore MORMINO ANTONINO di PALERMO
Svolgimento del processo
RA OR ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo, emessa in data 3 marzo 1999, con la quale veniva condannato per i reati di costruzione abusiva in violazione della normativa sulle opere in conglomerato cementizio edificate in zona sismica, deducendo quali motivi la nullità della notifica del decreto di citazione, la violazione degli artt. 31 e segg. l. n. 47 del 1985 e 39 l. n. 274 del 1994 per non aver tenuto conto della documentazione in atti e non aver ritenuto applicabile il c.d. condono edilizio, e la prescrizione dei reati, essendo i fatti stati accertati il 30 aprile 1994.
Motivi della decisione
Occorre preliminarmente rilevare che, poiché è stata presentata istanza di condono edilizio, devono calcolarsi i termini relativi alle sospensioni di cui agli artt. 44 (223 giorni) e 38 (anni 21 fino al 31 marzo 1997) l. n. 47 del 1935 (cfr. in termini Cass. sez. III ud. 26 gennaio 1999 dep. 22 febbraio 1999, Fioravante in corso di massimazione cui si rinvia per ulteriori approfondimenti),onde la stessa si verificherà in data 8 agosto 1999 per le contravvenzioni punite con la sola ammenda ex lege n. 64 del 1974.
Tale orientamento appare logica conseguenza della natura meramente dichiarati va dell'ordinanza di sospensione, che può, quindi, anche mancare e della necessità di sospendere il processo ove venga presentata un'istanza di condono e versata la prima rata dell'oblazione, giacché gli ulteriori accertamenti, compreso quello dell'esecuzione delle opere al rustico entro il 31 dicembre 1993, attengono al merito e possono essere rinviati al momento della decisione. Del resto la stessa produzione della domanda di condono, anche se dolosamente infedele circa l'epoca di commissione dell'abuso, comporta una serie di accertamenti finalizzati all'eventuale rigetto della richiesta di estinzione dei reati per oblazione conseguente al c.d. condono edilizio.
Nè rileva l'eventuale minore sospensione realmente effettuata, giacché fino al 31 marzo 1995 si è in presenza di quella automatica discendente dall'esistenza di un procedimento in cui sono contestati i reati indicati all'art. 38 secondo comma l. n. 47 del 1935 ed all'art. 39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 e da tale epoca fino al 31 marzo 1997 di quella obbligatoria ex art. 38 primo comma l. n. 47 del 1955 derivante dalla presentazione della domanda di condono e dal versamento della prima rata di oblazione, pagabile fino a quel momento.
Pertanto, presupposto della prima è la pendenza del procedimento a partire dal 27 luglio 1994, epoca di entrata in vigore del primo decreto-legge, fino al 31 marzo 1995 con relativo minor computo di termini di sospensione, ove il processo sia stato instaurato in un momento successivo al 27 luglio 1994, e della seconda la presentazione della domanda di condono entro i termini di legge ed il versamento della prima rata di oblazione, pendente il procedimento. Nella fattispecie concreta, tali periodi sono integralmente computabili, giacché il procedimento è stato iscritto nel R.G.N.R. prima del 27 luglio 1994.
Una differente esegesi comporterebbe che la presentazione di una istanza di condono ed il versamento di una somma a titolo di oblazione per reati accertati in epoca successiva al 31 dicembre 1993 determinerebbe l'applicazione di detta speciale causa estintiva, ove attraverso varie indagini si riuscisse a stabilire l'ultimazione dell'opera entro tale data oppure non fosse possibile escludere detta evenienza, computandosi, in tal caso, il predetto periodo di sospensione, mentre, qualora risultasse la non ultimazione dell'opera, nonostante si sia in presenza dei medesimi presupposti (domanda di condono e versamento dell'oblazione, non si applicherebbero dette sospensioni ai fini della prescrizione, di cui si verrebbe a godere anche se la produzione di questi atti ha dato origine ad una qualche attività processuale.
Una conferma indiretta a questa impostazione deriva, poi, da una recente modifica legislativa e da un arresto delle sezioni unite di questa Corte sia pure relativa al computo delle sospensioni in tema di reati tributari ai fini della prescrizione degli stessi, anche se quest'ultima pronuncia ha alcuni passaggi relativi alla tematica processuale in esame non del tutto chiari.
Ed invero l'art. 24 della legge 30 aprile 1999 n. 136 contiene al primo comma una norma di interpretazione autentica, che, seppure dimentica dal novero dei reati estinguibili in tema di condono edilizio quelli contemplati dalla legge n. 64 del 1974,poiché riproduce il testo dell'art. 38 secondo comma l. n. 47 del 1985 con le modifiche apportate dall'art. 5 del D.L. n. 146 del 1985, convertito in legge n. 298 del 1985, senza quelle dell'art. 6 del D.L. n. 2 del 1988 convertito in legge n. 68 del 1988, estende l'effetto estintivo a tutti i concorrenti nel reato, purché la corresponsione per intero dell'oblazione venga effettuata da uno dei soggetti legittimati a presentare la domanda.
Questa disposizione attua in tal modo anche nel settore del condono edilizio quell'interpretazione adeguatrice avanzata dalla Consulta (Corte Cost. sent. n. 19 del 1995) in materia di amnistia per i reati tributari concessa con d.P.R. n. 23 del 1992 in virtù di quanto stabilito dalla legge n. 413 del 1991, operando una similare estensione ai concorrenti nel reato.
La decisione delle sezioni unite (Cass. Sez. un. 7 giugno 1999, Tucci), invece, afferma sia pure con riferimento alla sospensione ex lege n. 85 del 1995 che "la sospensione dei giudizi costituisce norma di cautela che prescinde da .. condizioni, la verifica delle quali è demandata al giudice e solo ex post esperibile", ma un simile discorso può essere svolto, mutatis mutandis, pure per quella prevista dall'art. 38 primo comma l. n. 47 del 1985, giacché, in tal modo, si evita di confondere provvedimenti processuali con accertamenti di merito in ordine alla sussistenza della speciale causa estintiva.
È vero che la predetta pronuncia con tono insolitamente polemico e con riferimenti non chiari e, comunque, in materia di condono edilizio non appropriati, in un obiter dictum asserisce che "il termine 'sospensione automatica' è stato a volte poco correttamente utilizzato per indicare che tutte le sospensioni dei procedimenti disposte con leggi di sanatoria non hanno bisogno di provvedimento del giudice", ma una simile parentetica affermazione è inconferente ai fini del condono edilizio, poiché viene considerata "automatica", solo quella ex art. 44 l. n. 47 del 1985, che dottrina e giurisprudenza quasi unanimi ritengono computabile indipendentemente da un provvedimento del giudice, mentre quella di cui all'art. 38 primo comma l. n. 47 del 1935 è considerata obbligatoria, secondo una classificazione dottrinale non contestata in giurisprudenza. Pertanto, in assenza di diversa esplicitazione, la critica così formulata potrebbe attagliarsi maggiormente alla c.d. sanatoria previdenziale, in cui non è stabilita alcuna sospensione del procedimento per regolarizzazioni contributive rateali (vedi Corte Cost. ord. n. 268 del 23 giugno 1999), ovvero per quella relativa all'inquinamento idrico nei Comuni di Chioggia e Venezia, i cui termini sono stati prorogati dall'art. 29 della legge n. 136 del 1999. Infine una differente interpretazione contrasterebbe con la natura, pacificamente riconosciuta, delle due sospensioni stabilite dalla legge.
L'individuazione della data del 31 dicembre 1993, poi, discende dal fatto che in base alla legge n. 724 del 1994 ed ai vari decreti-legge non convertiti tale data costituiva il termine entro il quale l'opera doveva essere stata ultimata secondo la speciale nozione fornita dall'art. 31 l. n. 47 del 1985, sicché la presentazione della domanda di condono postula questo limite temporale per poter godere della causa estintiva di cui all'art. 38 l. ult. cit.. Non assume rilievo il successivo accertamento della non ultimazione dell'opera oltre tale epoca, costituente accertamento della sussistenza della speciale causa estintiva e non delle condizioni per poter sospendere ex lege il procedimento, mentre sarebbe contrario al principio del favor rei far decorrere il periodo di sospensione, automatica ed obbligatoria, dopo questa data e costituirebbe anche una contraddizione logica spostare questo momento in un periodo successivo al 31 dicembre 1993, ai fini del computo del termine prescrizionale. Questo indirizzo, come è noto, si fonda sul sistema normativo delineato dalla legge 23 dicembre 1996 n. 662, la quale all'art. 2 comma 37 lett. d) ha previsto un termine perentorio per integrare la documentazione con la conseguente sanzione dell'improcedibilità della domanda e del diniego della concessione o autorizzazione in sanatoria ed al successivo comma 38 ha stabilito che il termine di tre mesi contemplato dalla citata norma si applica, per la mancata presentazione dei documenti, richiesti prima dell'emanazione della legge, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa (1 gennaio 1997), mentre al comma 40 ha sancito che "il mancato pagamento dell'oblazione nei termini previsti dall'articolo 39, comma 5, della legge 23 dicembre 1994 n. 724 ... comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo sulle somme dovute, da corrispondere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge", sicché veniva a scadere il 31 marzo 1997. Tale quadro normativo deve essere correlato con la natura giuridica della sospensione ex art. 38 l. n. 471 del 1985, con i differenti arresti giurisprudenziali riguardo ai requisiti necessari per procedere a detta sospensione come mutuati sotto il vigore del vecchio e del nuovo condono, con precedenti esegesi della legge n.724 del 1994, con gli oneri incombenti sul ricorrente e con la natura di queste disposizioni (cfr. ex plurimis Cass. Sez. III 10 dicembre 1997 n. 11334,Fede rv.210314 e Cass. Sez. III n. 2205 ric. Onolfo ud. 29 settembre 1997 cui si rinvia per completa motivazione). L'art. 44 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 prevede una sospensione automatica del processo, finalizzata all'esercizio delle facoltà previste dal c.d. nuovo condono edilizio ed applicabile a tutti i procedimenti in cui risulti contestato un reato urbanistico o commessa una violazione di detta normazione. Tale sospensione va calcolata in giorni 223, giacché il D.L. 26 luglio 1994 n. 465 (in G.U. 28 luglio 1994 n. 175) espressamente dispone all'art. 10 la sua entrata in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione. Il computo della maturazione del termine prescrizionale viene effettuato con riferimento al giorni e non anche con la distinzione in mesi, secondo quanto stabilito, in via generale, dall'art. 172 c.p., in applicazione del principio del "favor rei", giacché le modalità di calcolo, così eseguite, consentono di stabilire una data più prossima e favorevole all'imputato.
L'art. 33 della legge 28 febbraio 1985 n. 47,invece, prevede una sospensione obbligatoria ex lege, in cui il del giudice ha natura dichiarativa ed accertativa dei presupposti per procedere alla stessa da rinvenire soltanto nella presentazione di una domanda di condono, dichiarata afferente all'immobile abusivo in processo, e nel versamento della prima rata di oblazione autodeterminata, giacché la norma in parola si riferisce a detti due dati ed ogni altro accertamento costituirebbe un'anticipazione dei giudizi, nel corso del quale si deve verificare la sussistenza dei requisiti attinenti all'applicazione della speciale causa estintiva dell'oblazione. Individuati i caratteri propri di queste due, sospensioni, deve ritenersi che, fino all'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996, il termine ad quem per versare l'oblazione dovuta era stabilito in sede di determinazione di quella definitiva da parte del Sindaco a norma dell'art. 35 quindicesimo comma l. cit. con le conseguenze cui avevano tentato di fornire una risposta alcune decisioni delle sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. un. 8 febbraio 1991, Serione ed 8 febbraio 1991, Landolfi) in materia di concessione in sanatoria tacita.
Il quadro normativo, invece, è stato espressamente modificato dalla predetta legge, la quale all'art. 2 comma 40 della legge n. 662 del 1996 ha stabilito un termine perentorio per effettuare il versamento della somma dovuta a conguaglio dell'oblazione versata, giacché tale natura discende dalla formulazione della norma ed in particolare dall'inciso "da corrispondere entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge" e dalle caratteristiche della legge in cui sono inserite le disposizioni richiamate (art. 2 commi 37, 38 e 40) e dalle finalità delle stesse.
Infatti, la natura finanziaria della legge giustifica la fissazione di un termine finale per versare il c.d. conguaglio in uno con gli interessi legali sulla somma dovuta a titolo di oblazione e la responsabilizzazione procedimentale dell'interessato pena l'esclusione dell'opera abusiva dal condono.
Pertanto le disposizioni stabilite dai commi 37, 38, 40, 41 e 42 dell'art. 2 della legge n. 662 del 1996 devono essere lette in modo coordinato tra loro ed assumono, nell'ambito dei differenti settori cui incide il c.d. condono edilizio, una particolare valenza acceleratoria e definitoria delle pratiche in considerazione della determinazione autoritativa ed imperativa di alcuni termini. Ed invero l'onere di integrazione della documentazione entro un determinato tempo se incide principalmente sulla procedibilità della domanda di condono e sul conseguente diniego della concessione in sanatoria assume rilevanza anche nel ramo penale, ove risulti contestato un reato attinente alla protezione di un vincolo ex legibus n. 1089 e n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1994,la cui estinzione è stabilita dall'art. 39 ottavo comma l. n. 724 del 1994 in virtù del rilascio della concessione in sanatoria, subordinata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'autorità preposta alla tutela del vincolo, e non al semplice versamento dell'oblazione dovuta, costituente, comunque, presupposto indefettibile per l'emissione della stessa.
Peraltro l'improcedibilità della domanda di condono ed il conseguente diniego della concessione in sanatoria ex capo IV l. n.47 del 1985 rilevano, pure, sulla possibilità di ritenere congrua l'oblazione dovuta, in alcune ipotesi, e sulla possibilità del formarsi della concessione in sanatoria tacita, anche se il relativo regime è stato modificato in maniera incisiva (cfr. Cass. Sez. III 7 agosto 1996, De Santis e Cass. Sez. un. 3 febbraio 1997, Luongo) sicché i diversi piani (amministrativo, civile, finanziario e penale) del condono finiscono con l'interagire tra loro. In conclusione il termine apposto dalle citate norme influisce sia sul versamento dell'intera oblazione dovuta, pur in assenza di una determinazione definitiva della stessa da parte del Sindaco, sia sulla corresponsione degli interessi relativi anche al fine di poter ottenere l'applicazione della speciale causa estintiva per i reati estinguibili con il pagamento dell'oblazione, sia sul rilascio della concessione in sanatoria e, quindi, sull'estinzione dei reati di cui all'ottavo comma, dell'art. 39 l. n. 724 del 1994, sia, infine, su tutti gli altri effetti amministrativi, civili e tributari correlati al condono edilizio, nella, misura in cui l'emissione del provvedimento di sanatoria è anche subordinato al pagamento delle somme richieste per gli oneri concessori e dei relativi interessi legali, ove dovuti.
L'interpretazione sistematica di questi precetti palesa, quindi, l'intenzione del legislatore di concludere rapidamente il lungo iter del c. d. nuovo condono edilizio, stabilendo un unico termine (31 marzo 1997) entro cui adempiere ad una serie di oneri
(dall'integrazione documentale, richiesta prima dell'entrata in vigore della legge n. 662 del 1996 al versamento dell'intera oblazione;
dal pagamento del triplo della differenza tra la somma dovuta e quella versata nel termine stabilito dal sesto comma dell'art. 39 l. n. 724 del 1994 alla corresponsione degli interessi legali su tutta la somma), fatta salva la possibilità, da parte della pubblica amministrazione, di stabilire modalità diverse in relazione ad alcuni specifici adempimenti.
Pertanto fino all'entrata in vigore della successiva legge finanziaria (n. 449 del 1997) occorreva, comunque, calcolare due anni di sospensione obbligatoria ex art. 39 l. n. 471 del 19S5 dal 31 marzo 1995 al 31 marzo 1997, oltre 223 giorni di sospensione automatica in virtù dell'art. 44 l. ult. cit. in seguito alla presentazione di una qualsiasi domanda di condono ed al versamento della prima rata di oblazione, indipendentemente dall'effettiva sospensione del procedimento, in quanto si è in presenza di sospensioni, automatica ed obbligatoria, del procedimento rispetto alle quali il provvedimento del giudice assume solo una funzione dichiarativa.
Infine l'omessa sospensione del procedimento in virtù dell'art. 38 l. n. 47 del 1985, secondo giurisprudenza costante di questa Corte
(cfr. Cass. Sez. III 20 giugno 1995 n. 7021, Spettro rv.202055), non produce alcuna nullità per il principio di tassatività delle stesse, ne' inesistenza della decisione, vizio derivante da fattispecie del tutto eccezionali, ne' una inutilizzabilità, poiché non sussistono le condizioni stabilite dall'art. 191 c.p.p., mentre la parte conserva la possibilità di chiedere la sospensione finché siano aperti i termini previsti dalla legge, ma la mancata sospensione non costituisce un vizio della decisione eventualmente presa.
La legge n. 449 del 1997 ha ulteriormente inciso su questa disciplina, anche se ha modificato soltanto alcuni aspetti, lasciandone inalterati altri.
Infatti è rimasta ferma la sanzione di improcedibilità della domanda di concessione in sanatoria, qualora non si adempia alla richiesta di integrazione della documentazione, mentre il termine perentorio stabilito per il versamento degli interessi dell'oblazione pagata dopo la scadenza di quello previsto dal commi quinto e sesto dell'art. 39 l. n. 724 del 1994 non è più ancorato ad un dato certo (il 31 marzo 1997), ma dipende dal decorso di 60 giorni "dalla data di notifica da parte dei comuni dell'obbligo di pagamento", sicché si è individuato un termine mobile, ampliando i poteri della pubblica amministrazione precedentemente ristretti e, di fatto, rimettendo in termini gli inadempienti.
Tuttavia il permanere della sanzione dell'improcedibilità della domanda di condono nel caso di omessa tempestiva integrazione della documentazione assume rilevanza sia per quanto attiene i reati di cui al comma ottavo dell'art. 39 l. n. 724 del 1994 (quelli concernenti la tutela dei vincoli ex legibus 1089 e 1497 del 1939 e n. 431 del 1985) sia in tutte le ipotesi in cui la documentazione richiesta sia indispensabile per appurare la congruità dell'oblazione. Da quanto finora riassunto, ne deriva che , nella fattispecie in esame, bisogna computare le due sospensioni ex lege di cui agli artt. 44 e 38 l. n. 47 del 1985 in relazione con le leggi n. 724 del 1994, n. 662 del 1996 e n. 449 del 1997 a partire dal 31 dicembre 1993, sicché non si è verificata alcuna prescrizione, nemmeno della contravvenzione punita con la sola ammenda, la quale maturerà per queste ultime (l. n. 64 del 1974) in data 8 agosto 1999 e per le altre il 9 febbraio 2001.
Esclusa la sussistenza di detta causa estintiva, non può neppure ritenersi applicabile l'altra speciale relativa al c.d. condono edilizio per l'unica e decisiva ragione dell'omessa ultimazione dell'opera entro il 31 dicembre 1993, che, comunque, non ha consentito neppure il formarsi della concessione in sanatoria per silenzio-assenso (cfr. Cass. Sez. III 7 agosto 1996, De Santis rv.206055 cui adde Cass. Sez. III 28 gennaio 1997 m.3028, Mango non massimata sul punto e Cass. Sez. un. 3 febbraio 1997, Luongo). Trattati i due motivi aventi priorità logica, poiché concernenti cause estintive, la censura processuale, sebbene enunciata in maniera generica, appare fondata, giacché, effettuato un primo tentativo di notificazione del decreto di citazione a norma dell'art. 157 c.p.p., si è proceduto alla notifica del decreto di citazione in appello a mezzo posta ed in assenza del destinatario non si è proceduto a dare comunicazione allo stesso del compimento delle formalità prescritte e del deposito del piego con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, mentre il piego è stato restituito al mittente dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale. È noto che in ordine alla notificazione a mezzo posta è intervenuta una sentenza della Corte Costituzionale (n. 346 del 1998) da inquadrare in quelle additive (prima parte ) sostitutive (seconda) e monito (nel corpo della motivazione) che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8 secondo e terzo comma della legge n. 890 del 1982 nella parte in cui non prevedono la su indicata comunicazione e la giacenza del piego per un termine congruo, essendo quello di dieci giorni molto esiguo e tale da non garantire la possibilità di conoscenza da parte del destinatario. Detta sentenza, secondo quanto stabilito dall'art. 136 Cost. e dell'art 30 l. n. 87 del 1953, ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ma si applica immediatamente a tutti i rapporti non esaurienti, secondo unanime dottrina e giurisprudenza sugli effetti temporali delle sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale.
Pertanto, nella fattispecie, poiché non si è in presenza di una decisione passata in giudicato ovvero di altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto processuale, il medesimo non si può ritenere esaurito (cfr. Cass. Sez. V 28 luglio 1992 n. 8419, Carozza rv.1914921 e Cass. civ. Sez. II 13 febbraio 1999 n. 1203 in Gazz.giur. 1999 n. 11, II, 20). Ed invero non appare condivisibile una pronuncia di questa Corte (Cass. Sez. III ud. 27 maggio 1999 dep. 16 luglio 1999, Cannone),la quale riproduce la distinzione tra applicazione diretta delle norme regolatrici dei vari tipi di atti processuali, che ha luogo nel momento in cui questi vengono compiuti, e l'applicazione indiretta che le stesse norme ricevono quando si procede al controllo della validità degli atti processuali già posti in essere sulla base di esse, ritenendo che le sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di norme processuali non hanno effetto retroattivo nei confronti degli atti del processo perfezionati sulla base delle norme in vigore al tempo in cui furono compiute, giacché vige il principio tempus regit actum.
Questa discriminazione, come è noto, costituì il fondamento motivazionale della querelle insorta tra la Consulta e la Cassazione penale in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale n. 52 del 1965, dichiarativa dell'illegittimità costituzionale dell'art. 392 c.p.p. 1930 nella parte in cui rendeva possibile non applicare gli artt. da 304 bis a 304 quater dello stesso codice all'istruttoria sommaria, ma incontrò subito vivaci critiche da parte della dottrina e della giurisprudenza di legittimità civile ed amministrativa. Infatti non esiste contrapposizione fra atti e poteri processuali, giacché i primi non sono altro che esplicazione (lei secondi, mentre il meccanismo di controllo dell'esercizio dei poteri giudiziali consiste nella ripetizione di esercizio del potere già posto in essere, con la prospettiva costante di recuperare la regolarità della serie procedimentale, ove non sia definitivamente esaurita, qualora appaia violata dal cattivo esercizio precedente del potere. Ed invero, indipendentemente dalla circostanza fattuale dell'intervenuta decisione della Corte di appello di Palermo in data 3 marzo 1999, sicché essere disposta la rinnovazione della citazione, anche se la notificazione si era perfezionata il 21 giugno 1993, il principio tempus regit actum per la nota distinzione fra abrogazione e dichiarazione di illegittimità vale soltanto nel caso di abrogazione di norme processuali e non quando la norma sia ritenuta incostituzionale, giacché, in questa ipotesi, presupposto di detta dichiarazione è l'esistenza di un vizio che inficia "ab origine" la stessa ed ha efficacia invalidante, sicché l'unico limite alla retroattività va individuato nei rapporti esauriti cioè quando la decisione è passata in giudicato ovvero si sono verificate altre vicende processuali (ex.gr. decadenza o preclusione),che rendono il rapporto processuale insensibile alla sentenza di accoglimento della Consulta. Peraltro, nella fattispecie, si potrebbe evidenziare che la Corte Costituzionale era stata altre volte chiamata ad occuparsi delle norme dichiarate ora costituzionalmente illegittime ed aveva emesso decisioni differenti (cfr. ord. n. 429 e 899 del 1988, n. 175 e 591 del 1989 e n. 138 del 1990). Tuttavia, le decisioni su richiamate hanno contenuto eminentemente processuale e non concernono il merito, in quanto hanno dichiarato inammissibile la questione di legittimità sollevata poiché il giudice a quo non aveva indicato un "tertium comparationis" e non aveva prospettato una soluzione a "rime obbligate" cioè univocamente imposta dal sistema, sicché veniva sollecitata una pronuncia additiva o sostitutiva, che finiva con l'invadere la sfera della discrezionalità e delle valutazioni legislative.
Perciò non appare richiamabile quella dottrina che, in relazione ad alcune decisioni della Consulta, fondate sul mutato quadro normativo e socio-economico e sul fluire del tempo per giustificare la modifica della soluzione di merito pregressa, ritiene, solo in dette fattispecie, possibile far decorrere gli effetti dal momento in cui la dichiarazione di illegittimità costituzionale diviene efficace (art. 136 Cost.) ovvero da quello in cui si è verificato detto mutamento, indipendentemente dalle obiezioni ad essa muovibili. Peraltro, ove si volesse inquadrare la sentenza n. 346 del 1998 fra queste decisioni per il richiamo contenuto al diverso contesto sociale in cui è stata emanata la norma nel 1982 ed al non infrequente caso, specie nel periodo estivo, dell'assenza dall'abitazione per godere delle ferie, la situazione cui si riferisce certamente non decorre dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta ufficiale, ma ad alcuni anni prima, sicché, anche sotto questo desueto profilo, non può reputarsi essere in presenza di un rapporto esaurito o di una pronuncia con efficacia delimitata.
Però, come è stato acutamente rilevato, questo passaggio motivazionale sembra un escamotage per giustificare il mutamento operato rispetto a precedenti contrarie pronunce più che dettato da un'effettiva modificazione del contesto sociale dal 1990 al 1998 a meno di non far ritenere evento (determinante quello dell'entrata dell'Italia nell'euro.
Rilevata l'applicabilità della sentenza n. 346 del 1998 della Corte Costituzionale alla fattispecie in esame, si deve affrontare la problematica relativa alla tipologia delle nullità cui deve ascriversi quella attinente alla notificazione ex art. 171 c.p.p.. Al riguardo la prevalente dottrina e giurisprudenza (Cass. Sez. V 8 luglio 1998 n. 8089, Amerio rv.211491) ritiene che il regime di nullità della notificazione discenda dall'atto cui accede, sicché, nell'ipotesi di quello di citazione, si verserebbe in quella assoluta ed insanabile, mentre un indirizzo differente (Cass. Sez. V 23 febbraio 1999 n. 2339, Giaquinta rv.212699) ritiene la stessa di ordine generale ma a regime intermedio, in quanto è sanabile con la comparizione dell'imputato (art. 134 c.p.p.), sicché sarebbe deducibile nei limiti di cui all'art. 180 c.p.p. ed altro orientamento, formatosi nel vigore del precedente codice di rito (Cass. 10 maggio 1978 in Cass.pen.Mass. ann. 1979, 1252 e Cass. 15 aprile 1980, Mancini in Cass. pen. 1991, 2079 m.18065), riproponibile pure vigente quello nuovo, giacché le modifiche al riguardo non sono state eccessive e sostanziali, distingue tra nullità della notificazione tali da comportare un'"omessa citazione" e quelle che non rientrano tra le assolute ed insanabili perché non incidono direttamente sulla citazione dell'imputato, ma attengono all'osservanza della procedura prevista dalla legge per i singoli tipi di notifica.
Tale ultimo indirizzo, anche se suggestivo, determina, però, alcune difficoltà ermeneutiche per tracciare la difficile linea di confine tra nullità assolute perché incidono sulla citazione dell'imputato e quelle di ordine generale a regime intermedio perché concernono le formalità, e sembra tributaria di una concezione sostanzialistica del processo, che cerca di sminuire il valore della forma, obliterando che spesso vizi formali comportano, come nella fattispecie, la tutela di diritti fondamentali.
Peraltro questa distinzione trova migliore collocazione nella diversa discriminazione fra nullità e mere irregolarità, eliminando ogni eccessiva discrezionalità e riconducendo tutto nel dettato normativo dell'art. 171 c.p.p.. L'individuazione di una nullità di ordine generale a regime intermedio perché è prevista la sanabilità non sembra accoglibile, poiché, pur partendo da un innegabile dato normativo, sembra sovrapporre due piani ed istituti generali quali quelli della nullità e della sanatoria, indipendentemente dalla considerazione che l'art. 134 c.p.p. prevede pure la sanatoria della citazione. A tal riguardo detta sanatoria ha carattere speciale rispetto a quella generale contemplata dall'art. 153 c.p.p., in quanto opera con riferimento alle nullità che afferiscono ai soli atti finalizzati a provocare la comparizione di un determinato soggetto innanzi al giudice.
Peraltro, secondo un'autorevole voce dottrinale, detta sanatoria assumerebbe carattere di specialità anche perché attiene in alcuni casi ad ipotesi di nullità assolute ed insanabili quali l'"omessa citazione".
Tuttavia altra parte della dottrina ritiene che la stessa concerna soltanto le nullità di ordine generale a regime intermedio e quelle relative e non le assolute, proprio perché insanabili. La giurisprudenza, invece, assume una posizione più pragmatica, sicché esclude dal novero di detta sanabilità solo l'omessa adozione del decreto di, citazione all'imputato cioè la sua mancanza e non la nullità della notificazione (Cass. 25 gennaio 1982, Marchese in Giust.pen.1983, III, 97 sotto il vigore del precedente codice di rito e Cass. 11 ottobre 1993, Manfredi rv.195752) per la decisiva e logica ragione che non può essere sanato ciò che non esiste.
Però la soluzione della questione dottrina1e appare rilevante ai fini dell'imputazione della problematica, giacché, ove si limitasse la sanatoria di cui all'art. 184 c.p.p. alle sole ipotesi nelle quali non può ritenersi "omessa" la citazione dell'imputato, si attribuirebbe a detta norma un significato pregnante ai fini di corroborare una delle due esegesi su riferite, giacché la previsione di una sanabilità di una citazione non "omessa" e di una notificazione determina una distinzione fra i vari vizi della notificazione comportanti nullità, pur se forse da sola non appare decisiva per affermare, la deducibilità della nullità a regime intermedio ex art. 180 c.p.p.. Connessa con questa tematica è quella, anch'essa dogmatica, circa la "ratio" sottesa alla sanatoria in esame.
A tal proposito un primo orientamento, in parte condiviso anche dalla giurisprudenza di questa Corte sotto il vigore del precedente codice di rito (Cass. 30 gennaio 1984, Lancia rv.162418) ritiene detta sanatoria espressione del principio generale del conseguimento dello scopo, mentre altro si fonda su una particolare forma di accettazione tacita degli effetti dell'atto ed altro ancora ritiene, invece, trattarsi di una sanatoria a sè stante non inquadrabile nei principi traibili dalla sanatoria generale.
Il dato normativo non fornisce elementi decisivi, poiché l'art. 133 lett. a) c.p.p. con il parificare la rinuncia all'accettazione quali species del genus acquiescenza sembra trovare il suo omologo nell'ulteriore equiparazione tra rinuncia a comparire e comparizione contenuta nell'art. 184 c.p.p., sicché potrebbe inquadrarsi questa sanatoria nell'istituto dell'acquiescenza.
Ma per un altro verso il secondo comma della disposizione in esame prevede la convalescenza della nullità, nonostante la parte dimostri in modo inequivocabile di non volersi acquietare, sicché non è richiamabile la c.d. acquiescenza, fra l'altro di difficile configurazione nel diritto penale processuale per la natura degli interessi implicati.
Tuttavia neppure il conseguimento dello scopo sembra attagliarsi alla fattispecie in cui esiste un'ipotesi di equiparazione tra rinuncia a comparire e comparizione ove non è rilevabile alcun raggiungimento della finalità per intervenuta conoscenza anche se non regolare. Sembra, quindi, preferibile la soluzione secondo cui si tratti di una fattispecie autonoma non riconducibile ad alcuno dei due principi su richiamati.
Peraltro un simile approdo finisce con l'attribuire maggior forza a quella voce dottrinale, che estende per la sua specialità tale sanatoria pure alle nullità assolute, escludendo soltanto la mancanza dell'atto di citazione o la sua completa omessa notificazione per i motivi già illustrati.
Ulteriore conforto a questa tesi deriva dal terzo comma dell'art. 184 c.p.p. il quale dispone che "quando la nullità riguarda la citazione a comparire al dibattimento il termine non può essere inferiore a quello previsto dall'articolo 429 c.p.p.", dalle caratteristiche strutturali di questa sanatoria, dal riferimento, in termini generali, alla nullità della citazione e della notificazione ed anche da un dato testuale non irrilevante desumibile da un raffronto fra l'art. 183 c.p.p. e la norma in esame, in cui a differenza di quella indicata, non esiste la locuzione "salvo che sia diversamente stabilito", con la quale viene esclusa proprio l'operatività di detta sanatoria riguardo alle nullità assolute ed insanabili ex art.179 c.p.p.. Non interessa in questa sede discutere se detta norma concerna anche altri soggetti diversi dall'imputato, poiché è sufficiente notare che certamente riguarda quest'ultimo, sicché, a meno di non voler riprodurre la pregressa distinzione fra nullità della notificazione della citazione insanabile per la gravità dei vizi e quella di ordine generale a regime intermedio, sembra riferirsi proprio a nullità assolute ex art. 179 c.p.p.. Alla luce di quest'esame della normativa di riferimento ritiene, quindi, il collegio di dover considerare la nullità della notificazione dell'atto di citazione assoluta ed insanabile secondo quanto risulta pure dalla Relazione al progetto preliminare, che vorrebbe estenderla anche ad altri atti non aventi la stessa dizione ed, in alcuni casi, neppure la medesima finalità.
Pertanto l'impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 29 luglio 1999. Depositato in Cancelleria il 10 settembre 1999