Sentenza 14 ottobre 2015
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena non estende i propri effetti alla confisca per equivalente, non potendosi essa parificare ad una pena accessoria.
Commentari • 3
- 1. La confisca per equivalente: pena principale, pena accessoria oGiuseppe Biondi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Il presente contributo è stato sottoposto in forma anonima, con esito favorevole, alla valutazione di un revisore esperto. Per leggere il testo dei provvedimenti commentati, clicca sui link seguenti: Cass., Sez. III, ord. 43397/2015 - Cass., Sez. II, sent. 45324/2015 - Cass., Sez. III, sent. 38857/2016 Abstract. La giurisprudenza della Corte di cassazione appare ondivaga su un tema particolarmente delicato come la confisca per equivalente. Le tre sentenze qui in commento stimolano una breve riflessione sulla natura giuridica dell'istituto, indubbiamente ibrido. Invero, l'attribuzione alla confisca per equivalente generalmente della natura “eminentemente sanzionatoria” non sembra condurre …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: la confisca è applicabile solo per il valore del vantaggio conseguito dal riciclatoreAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, la confisca per equivalente del profitto del reato è applicabile solo con riferimento al valore del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dal riciclatore - determinato in sede di accertamento giudiziale - e non sull'intera somma derivante dalle operazione poste in essere dall'autore del reato presupposto, poiché, non essendo ipotizzabile alcun concorso fra i due responsabili dei diversi reati, la misura ablativa non può essere disposta per un importo superiore al provento del reato contestato (Cassazione penale , sez. II , 15/07/2020 , n. 30899). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di …
Leggi di più… - 3. Truffa: ottiene con raggiri il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica, condannatoAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Integra il delitto di truffa aggravata, in forma consumata e non tentata, la condotta di colui che, attraverso artifici e raggiri, ottenga il rilascio di Titoli di Efficienza Energetica (TEE) o certificati bianchi, che attestano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica e incorporano il diritto a ottenere un contributo pubblico, in quanto, per la natura di titoli dal valore economico definito nelle sessioni di scambio sul mercato e immediatamente negoziabili dal possessore, senza attenderne la monetizzazione, il reato si consuma al momento della loro emissione, che realizza il profitto ed …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/10/2015, n. 45324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45324 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2015 |
Testo completo
45 324/1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Udienza in camera di consiglio del 14.10.2015 Sentenza n. 1906/2015 Reg. gen. n. 25682/2015 composta dai signori dott. Mario Gentile Presidente dott.ssa Margherita Taddei Consigliere : dott. Giovanni Diotallevi Consigliere dott.ssa Giovanna Verga Consigliere . dott. Andrea Pellegrino Consigliere est. ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto nell'interesse di DU UC, n. a Udine il . 23.11.1976, rappresentato ed assistito dall'avv. Nicola Zanin, di fiducia, avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza, in funzione di giudice dell'esecuzione, n. 91/2015, in data 26.03.2015; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
preso atto della ritualità delle notifiche e degli avvisi;
sentita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. Andrea Pellegrino;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale dott. Massimo Galli che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
sentita la discussione del difensore, avv. Nicola Zanin, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso o, in subordine, di sollevare questione di 1 r legittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost.. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen., in data 19.07.2013, - divenuta definitiva, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Vicenza applicava a DU UC la pena di anni due di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena per il delitto di cui all'art. 640 bis cod. pen.. 2. Con successiva ordinanza in data 21.07.2014, il giudice disponeva l'integrazione della predetta sentenza statuendo la confisca ex artt. 322 ter, 640 quater cod. pen. di singoli beni, mandando al pubblico . ministero per l'esecuzione.
3. Avverso la predetta ordinanza, nell'interesse di DU UC, veniva proposto ricorso per cassazione, ricorso che la Suprema Corte riqualificava come atto di opposizione ex art. 667, comma cod. proc. pen.. 4. Instaurato nuovamente il contraddittorio, lo stesso giudice, con . ordinanza in data 02.02.2015, confermava il provvedimento ablativo e mandava alla cancelleria per l'esecuzione.
5. Con successiva istanza, la difesa di DU UC, chiedeva al giudice per le indagini preliminari, nelle vesti di giudice dell'esecuzione, la correzione dell'errore materiale incorso nella precedente ordinanza del 21.07.2014 e consistente nell'omessa previsione dell'estensione della sospensione condizionale della pena alla disposta confisca.
6. Con ordinanza in data 26.03.2015, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di correzione evidenziando: -che l'istanza, di fatto, non chiede di correggere un errore di omissione bensì di emendare ben due ordinanze ("manda al pubblico ministero per l'esecuzione", nella prima ordinanza;
"manda alla cancelleria per l'esecuzione", nella seconda), con la sostituzione di detta statuizione esecutiva con quella, di segno opposto, che dispone la sospensione della confisca;
-che, in ogni caso, non poteva parlarsi di mero refuso, atteso che, la pur generica indicazione nel corpo di una decisione che non era - chiamata a catalogare la detta sanzione se non come conseguenza di natura sanzionatoria implicante una decisione di automatica conseguenza dall'applicazione della pena principale della confisca quale "pena accessoria", non implicava necessariamente tale decisione, invece riportante, con due diverse statuizioni, l'opposta indicazione operativa;
-che nemmeno la giurisprudenza della Suprema Corte ha definito la confisca quale "nuova pena accessoria", avendone ribadito, in più occasioni, il contenuto sanzionatorio;
-che, pertanto, la stessa, pur nel contenuto sanzionatorio, va definita quale ulteriore effetto penale e che la indicazione data nel : provvedimento impugnato di pena accessoria non può avere valore di catalogazione specifica della confisca come "novum" rispetto all'elenco dell'art. 19 cod. pen. o delle leggi speciali, quanto di indicazione di un effetto penale rigidamente consequenziale che accede all'applicazione delle pene principali;
-che, conseguentemente, la mancata inclusione della confisca ex art. 322 ter cod. pen. nell'ambito delle pene accessorie non consente l'applicazione ad essa del disposto dell'art. 166 cod. pen.. 7. Avverso detta ultima ordinanza, nell'interesse di DU UC, viene proposto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi: -nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per contraddittorietà, manifesta illogicità e comunque carenza di motivazione con riferimento alla mancata sospensione condizionale della sanzione della confisca applicata in executivis (primo motivo); -nullità dell'ordinanza impugnata ex art. 606 lett. b) cod. proc. pen. per inosservanza della legge penale (artt. 163, 166 cod. pen. in relazione all'art. 322 ter cod. pen.) con riferimento alla mancata sospensione condizionale della sanzione della confisca applicata in executivis (secondo motivo); -in subordine, si propone la questione di legittimità costituzionale dell'art. 322 ter cod. pen. per contrasto con l'art. 3 Cost. (terzo motivo). :
7.1. In relazione al primo motivo, evidenzia il ricorrente come l'affermazione secondo cui la confisca andrebbe depennata dal novero delle pene poggia su basi contraddittorie ed illogiche atteso che, da : un lato, lo stesso giudice aveva riconosciuto la natura altamente 3 afflittiva della confisca e, dall'altro, perché, dopo aver negato la qualifica di pena alla confisca per equivalente solo perché non T- espressamente prevista nel catalogo delle pene e non rubricata nel catalogo dell'art. 322 ter cod. pen., lo stesso giudice afferma che I proprio l'art. 322 ter cod. pen. avrebbe introdotto un nuovo genere di : sanzione. Peraltro, una volta riconosciuta la natura sanzionatoria della confisca de qua, non restava che decidere nell'ambito della dicotomia, priva di alternative, tra pena principale e pena accessoria. Ma il giudice, al di là della non decisiva ricognizione della mancata definizione legislativa di pena, non ha avuto cura di esternare una motivazione adeguata giustificatrice della equiparazione operata tra confisca ed effetto penale. Inoltre, risulta privo di evidenza e dimostrazione l'argomento prospettato secondo cui, essendo le pene accessorie un numerus clausus, non vi sarebbe alternativa all'iscrizione della confisca introdotta dall'art. 322 ter cod. pen. nel novero dei semplici effetti penali della condanna. Non vi è conseguenza logica tra la preliminare definizione di natura sanzionatoria di un provvedimento afflittivo e la susseguente inopinata Sua degradazione ad effetto penale scontato della condanna, solo in quanto obbligatorio.
7.2. In relazione al secondo motivo, evidenzia il ricorrente come la giurisprudenza, nel precisare la definizione di cosa si debba intendere per effetti penali della condanna, ha escluso che la natura sanzionatoria dell'effetto possa essere una di quelle ricadenti nell'ambito penale. Se gli effetti sono, nell'unica interpretazione corretta possibile, conseguenza automatica di una sentenza irrevocabile, questo significa null'altro che, conseguendo ope legis alla condanna, non devono e non possono mai aver costituito oggetto di previo accertamento di merito e statuizione nell'ambito del processo: la confisca era stata però oggetto di accertamento di merito svolto nella fase dell'esecuzione in seno ad apposito incidente di esecuzione. Ci si trova così di fronte ad accertamenti di merito che impongono di ritenere la confisca de qua una pena, realisticamente principale ed in ogni caso di rigettare, poiché manifestamente contraria al diritto, la tesi che detta sanzione sia un mero effetto penale, nell'accezione sopra specificata. Infine, se la confisca fosse un effetto penale, come tale non sospendibile, la sua immediata esecuzione sarebbe 4 irreversibile in quanto gli effetti in danno del ricorrente non potrebbero più essere elisi e il decorso del periodo ex art. 445 cod. proc. pen. non consentirebbe allo stesso di ottenere la doverosa cessazione degli effetti.
7.3. In relazione al terzo motivo, si solleva incidente di # costituzionalità dell'art. 322 ter cod. pen. per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui non prevede espressamente che la confisca de qua debba essere qualificata come pena. Invero, l'interpretazione del giudice a quo, laddove venisse considerata come ammissibile, porrebbe la norma in aperto contrasto con il principio di ragionevolezza, atteso che appare del tutto incoerente e contrario alla logica del sistema penale che ciò che è reputato pacificamente una sanzione, possa sfuggire, se valutato come semplice effetto penale e non come pena, alle sopra ricordate conseguenze favorevoli al reo in caso di patteggiamento o di concessione della sospensione condizionale della pena. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, risulta inammissibile.
2. Le reciproche interazioni tra i temi proposti consente una trattazione unitaria dei tre motivi di ricorso.
3. Va preliminarmente evidenziato come l'operatività della confisca per equivalente disciplinata dall'art. 322 ter cod. pen. sia obbligatoria, discendendo tale conclusione, da un lato, dal dato testuale della norma, ove si prevede infatti, sia nel primo che nel comma 2, che la confisca sia "sempre ordinata", sia dalla natura sanzionatoria ad essa incontestabilmente riconosciuta dalla giurisprudenza;
attraverso di essa, infatti, si è inteso privare l'autore del reato di un qualunque beneficio economico derivante dall'attività criminosa, anche di fronte all'impossibilità di aggredire l'oggetto principale, nella convinzione della capacità dissuasiva e disincentivante di tale strumento, che assume, così, i tratti distintivi di una vera e propria sanzione, non commisurata ne' alla colpevolezza dell'autore del reato, ne' alla . gravità della condotta. Già le Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U., sent. n. 41936 del 25/10/2005, Muci, Rv. 232164) ebbero, del resto, 5 ad individuare nella confisca per equivalente, e sia pure con riguardo ai reati di truffa aggravata, "una forma di prelievo pubblico a compensazione di prelievi illeciti" con conseguente "carattere eminentemente sanzionatorio" della stessa, che verrebbe così a costituire una pena secondo l'interpretazione fornitane dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. La confisca per equivalente, infatti, viene ad assolvere ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata in favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l'imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce la principale finalità delle misure di sicurezza.
3.1. La confisca per equivalente, operante, come già detto, oltre che in caso di condanna, anche, in virtù del testuale contenuto della norma, in ipotesi di sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., va poi applicata, tanto più in quanto, come precisato, obbligatoria, pur laddove la stessa non abbia costituito oggetto dell'accordo delle parti (cfr., Sez. 2, sent. n. 20046 del 04/02/2011), conclusione, questa, ulteriormente discendente dal fatto che la sentenza di patteggiamento è sentenza vincolata relativamente al solo profilo del trattamento sanzionatorio e non anche a quello relativo alla confisca, per il quale la discrezionalità del giudice (discrezionalità vincolata quanto alla confisca obbligatoria) si riespande come in una normale sentenza di condanna, sì che, ove accordo tra le parti su tale punto vi sia comunque stato, il giudice non è obbligato a recepirlo o a recepirlo per intero (cfr. Sez. 2, sent. n. 19945 del 19/04/2012, Toseroni, Rv. 252825). Nè risulta necessario, per l'assenza di norme che dispongano in senso contrario, che la confisca per equivalente sia preceduta dal sequestro preventivo dei beni oggetto della stessa (Sez. 3, sent. n. 17066 del 04/02/2013, Volpe e altri, Rv. 255113).
4. Fermo quanto precede, del tutto priva di fondamento appare la pretesa difensiva secondo cui andrebbero estesi alla confisca per equivalente gli effetti sospensivi previsti dall'art. 166 cod. pen. con riferimento alle pene accessorie;
se è vero, infatti, che la misura ablatoria di cui trattasi ha natura eminentemente sanzionatoria, con conseguente attrazione nell'ambito di copertura costituzionale offerto dal principio di irretroattività della norma penale sfavorevole, questo non consente, però, di parificarla tout court ad una pena accessoria, avendo il legislatore dettato per tale misura un diverso regime di operatività ed una differente disciplina (cfr., Trib. Ancona, ord. 14/12/2010, estensore Moscaroli, ric. S.F.). Pienamente giustificato è stato pertanto il provvedimento reiettivo alla richiesta di riconoscimento di estensione dell'applicazione del beneficio della sospensione condizionale alla confisca per equivalente. La proposta questione di legittimità costituzionale, per le ragioni dinanzi esposte, si profila così manifestamente infondata.
4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00
PQM
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende. di consiglio del Così deliberato in Roma, udienza in camera 14.10.2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Andrea Pellegrino Dott. Mario Gentile Tano Gentlтрио DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 13 NOV. 2015 IL A M DI E CA R P Claudia Pianelli U C (४०० N E O 7