Sentenza 10 settembre 1999
Massime • 1
Costituisce atto interruttivo della prescrizione dell'azione di garanzia la manifestazione al venditore della volontà - del compratore - di volerla esercitare, ancorché il medesimo riservi ad un momento successivo la scelta tra la tutela alternativa di riduzione del prezzo o risoluzione del contratto.
Commentario • 1
- 1. L'atto stragiudiziale per la garanzia per vizi nella compravenditaNicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 9 agosto 2019
Quante volte capita che un acquirente contesti i beni acquistati. E che ne nasca un contenzioso con il venditore. Ma in questi casi quali sono le modalità e soprattutto i tempi entro i quali il compratore può denunciare il vizio? Quali sono i termini di prescrizione e come possono essere interrotti? Si tratta di una questione tutt'altro che di lana caprina, anche perché interessa milioni di consumatori, al punto da essere stata rimessa al giudizio delle Sezioni unite della Cassazione, che, con la sentenza n. 18.672 dell'11 luglio 2019, hanno stabilito che per interrompere la prescrizione è sufficiente anche un atto stragiudiziale. Un contenzioso tra due aziende per delle piante con …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/09/1999, n. 9630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9630 |
| Data del deposito : | 10 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Ugo RIGGIO - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Roberto Michele TRIOLA - Rel. Consigliere -
Dott. Umberto GOLDONI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GA DE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAETANA 13/A, presso lo studio dell'avv. U. GRAZIANI, difeso dall'avvocato GIUSEPPE AGOSTA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TR ED, elettivamente domiciliato in ROMA VIA L. CARO 62, presso lo studio dell'avvocato FIORAVANTE CARLETTI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2980/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 17/09/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/04/99 dal Consigliere Dott. Roberto Michele TRIOLA;
udito l'Avvocato UMBERTO GRAZIANI, per delega depositata in udienza da parte dell'Avvocato GIUSEPPE AGOSTA, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento;
udito l'Avvocato CARLETTI FIORAVANTE, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con atto notificato l'8 agosto 1988 RI LL citava davanti al Tribunale di Roma AL TR, dal quale aveva acquistato, con atto in data 20 maggio 1987, un immobile in Roma, Vicolo del Mattonato n. 2/A, chiedendo la condanna dello stesso al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese che aveva sostenuto per eliminare i vizi dai quali era risultato affetto l'immobile in questione.
AL TR, costituitosi, contestava il fondamento della domanda, che veniva rigettata dal Tribunale di Roma, con sentenza dell'11 novembre 1992, in quanto l'azione, ex art. 1495 cod. civ., si era prescritta.
RI LL proponeva appello, che veniva rigettato dalla Corte di appello di Roma con sentenza del 17 settembre 1996. I giudici di secondo grado ritenevano che infondatamente l'appellante aveva sostenuto di avere interrotto la prescrizione con un telegramma in data 22 febbraio 1988, nel quale, oltre a denunziare i vizi e a comunicare che i VV.FF. il 20 febbraio 1988 avevano consigliato lo sgombero dell'immobile, si era riservata ogni decisione circa la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, come previsto dall'art. 1492 cod. civ. La semplice riserva di decidere in ordine all'azione da esperire in futuro, non accompagnata dalla richiesta di soddisfacimento del proprio diritto, non poteva valere - secondo la Corte romana - come costituzione in mora, la quale, anche se non richiede l'uso di formule sacramentali, postula pur sempre l'estrinsecazione di una pretesa creditoria con una chiara ed univoca richiesta di adempimento.
Nel caso di specie, poi, di fronte all'alternativa prevista dall'art. 1492 cod. civ. (espressamente richiamato nel telegramma) e cioè quella di chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo, il solo riservarsi la scelta tra i due tipi di azione, all'esito di ulteriori accertamenti, costituiva un fatto incompatibile con la volontà di costituire in mora il debitore, la quale presuppone, ovviamente, l'estrinsecazione di un diritto ben definito ed individuato. Ed invero, gli atti interruttivi della prescrizione sono soggetti ad una limitazione oggettiva ed operano, pertanto, solo con riferimento a quel dato diritto che è stato dedotto in giudizio, sicché la semplice riserva di decidere in un secondo momento se far valere o meno quel diritto, oppure un diritto diverso, non può avere altro valore che quello di differire ad altra data l'esplicazione della pretesa creditoria.
Contro tale decisione ha proposto ricorso per cassazione RI LL, con due motivi,.
Resiste con controricorso AL TR.
Motivi della decisione
Con i due motivi del ricorso, che si possono esaminare congiuntamente, sostanzialmente RI LL deduce che il telegramma del 22 febbraio 1988 era idoneo alla interruzione della prescrizione, in quanto con esso aveva comunque manifestato la sua intenzione di far valere la garanzia di cui all'art. 1490 cod. civ., riservandosi soltanto la scelta del mezzo.
Il ricorso è fondato.
Va preliminarmente rilevato che non sembra pertinente il riferimento, da parte dei giudici di merito, alla sentenza di questa S.C. 21 maggio 1985 n. 3096, la quale è stata emessa con riferimento ad una fattispecie diversa ed ha correttamente affermato che una riserva di far valere separatamente un diverso diritto (contenuta in una intimazione valida ai fini della costituzione in mora concernente un diverso credito) non può costituire riserva di adempimento, per la contraddizione tra la volontà attuale di sollecitare dal debitore il soddisfacimento del credito e la volontà "riservata" - e quindi non attuale - concernente un credito diverso. Con riferimento al caso di specie, occorre, invece, partire dalla premessa che, in base al diritto alla garanzia previsto dall'art.1490 cod. civ., il compratore, ai sensi dell'art. 1492 cod. civ.,
può - a sua scelta - domandare la risoluzione del contratto ovvero la riduzione del prezzo.
Ne consegue che quando il compratore comunica al venditore che intende far valere il diritto alla garanzia, interrompe la prescrizione inerente a tale diritto e, come non è necessaria la precisazione del tipo di tutela che andrà a chiedere in via giudiziaria, così è irrilevante, ai fini della idoneità della interruzione la riserva di scelta del tipo di tutela, in quanto non è riserva di far valere un diritto diverso da quello in relazione al quale si interrompe la prescrizione.
Il ricorso va, pertanto, accolto, con cassazione della sentenza impugnata e con rinvio della causa, per un nuovo esame alla luce dei principi esposti, ad altra sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.