Sentenza 13 febbraio 1999
Massime • 1
L'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, ma deve applicarsi a tutti gli altri rapporti. Pertanto, dichiarato inammissibile l'appello per tardività, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado - nella specie: eseguita a mezzo del servizio postale ex legge 20 novembre 1982 n. 890 essendosi perfezionata la notificazione per compiuta giacenza - e sopravvenuta, nelle more del ricorso per cassazione proposto contro tale pronuncia di inammissibilità, la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 8 secondo e terzo comma della citata legge n. 890 del 1982, per decidere della tempestività o meno dell'appello non può più farsi applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 890 del 1982, dichiarato incostituzionale, non potendosi il rapporto processuale considerarsi esaurito, ma devono applicarsi le disposizioni in generale del codice di procedura civile sulla decorrenza dei termini di impugnazione, con la conseguenza che l'appello deve essere considerato tempestivo e la pronuncia di inammissibilità deve essere annullata dalla Corte di Cassazione, ove risulti che l'impugnazione è stata proposta entro il termine di 30 giorni da altra notifica ritualmente effettuata e perfezionatasi, ovvero entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1203 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1203 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente
Dott. Rafaele CORONA Consigliere
Dott. Alfredo MENSITIERI Consigliere
Dott. Antonino ELEFANTE Consigliere rel.
Dott. Roberto Michele TRIOLA Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso iscritto al n. 10219/96 proposto da
ER IS IC, in qualità di erede di NI IR, elettivamente domiciliata in Roma, Via Caio Mario n. 8, presso lo studio dell'Avv. Ettore Valenti che la difende come da procura a margine del ricorso.
RICORRENTE
contro
CA GI e CA OM, elettivamente domiciliati in Roma, Via G. Paisiello n. 49, presso lo studio dell'Avv. Gianfrancesco Manunza che congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Ulisse Melega li difende come da procura in calce al controricorso. CONTRORICORRENTI
per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Trento n. 211/96 del 7 / 27.5.1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.10.1998 dal Cons. Dott. Antonino Elefante.
Sentiti gli Avv.ti Ettore Valente e Ulisse Melega
Udito il P.M. in persona del Sost. Proc. Gen.le Dott. Dario Cafiero che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Trento, con sentenza n. 657/93, pronunciando sulla domanda proposta da GI e GI RR
contro
EL UD, qualificava il contratto stipulato tra. le parti in data 5.3.1990 come contratto definitivo, e non preliminare, di compravendita;
dichiarava l'autenticità delle firme apposte in calce a tale contratto costituente titolo per l'intavolazione e condannava la UD al pagamento delle spese processuali.
Contro tale sentenza proponeva appello la UD assumendo di non aver mai ricevuto l'atto di citazione in primo grado erroneamente notificato al suo indirizzo anagrafico in Genova, Corso Europa 407/3, anziché al suo domicilio effettivo in Roma, Via Castiglione d'Orcia 36. Faceva presente che tale sentenza, non passata in giudicato e non dichiarata provvisoriamente esecutiva, erroneamente era stata munita della formula esecutiva e notificata a lei sia all'indirizzo di Roma, Via Castiglione d'Orcia 36, sia all'indirizzo di Genova, Corso Europa 407/3. Chiedeva che venisse dichiarata l'inesistenza o quanto meno la nullità della notificazione dell'atto di citazione in primo grado con remissione della causa al primo giudice.
Con sentenza n. 211/96 del 7 / 27.5.1996, la Corte di Appello di Trento dichiarava tardivo e, perciò, inammissibile l'appello della UD, osservando che questa aveva proposto tale gravame il 9.2.1994, a distanza di oltre trenta giorni dalla notificazione a mezzo posta della sentenza del Tribunale, effettuata sia all'indirizzo di Roma, Via Castiglione d'Orcia 36, in data 3.1.1994, sia all'indirizzo di Genova, Corso Europa 407/3, precedentemente in data 31.7.1993. Vero è che la sentenza era stata notificata anche successivamente, sempre a mezzo posta, al suddetto domicilio di Genova in data 17.1.1994, ma l'appello della UD non poteva considerarsi tempestivo con riferimento a tale ultima notifica, una volta verificatasi la decadenza in relazione alle precedenti notifiche.
Rilevava la corte distrettuale che l'indirizzo di Roma, dove era stata effettuata la notificazione della sentenza il 3.1.1994, era proprio quello che la UD affermava corrispondere alla sua residenza effettiva, e che, pertanto, tale notificazione era valida ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, essendo irrilevante la circostanza che la sentenza era stata munita nell'occasione della formula esecutiva. Aggiungeva la corte distrettuale che doveva considerarsi valida anche la notificazione della sentenza all'indirizzo di Genova, Corso Europa, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza stessa sì da giustificare l'apposizione della formula esecutiva, atteso che tale indirizzo risultava essere quello della UD in base ai dati anagrafici, che, pur avendo valore meramente indiziario, nel caso specifico trovavano conferma in altri elementi (contratto di locazione) e principalmente nella circostanza che a tale indirizzo di Genova la UD aveva ritirato in data 17.l.1994 il plico relativo all'ultima notificazione della sentenza. In ogni caso, concludeva la Corte di Appello, sia con riguardo alla prima notificazione ( in data 31.7.1993) della sentenza a Genova, sia con riferimento a quella successiva (in data 3.1.1994) a Roma, l'appello della UD era tardivo, perché proposto (in data 9.2.1994) oltre la scadenza del termine di trenta giorni. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione MA DO ER, quale crede di EL UD, deducendo due motivi di annullamento.
GI e GI RR resistono con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente osserva il Collegio che va disattesa l'ecce zione, sollevata dai controricorrenti, di inammissibilità del ri corso per difetto di procura, giacché questa, apposta a margine del ricorso, non contiene elementi incompatibili con il requisito di specialità, richiesto dalla norma (art. 365 c.p.c.), per il giudizio di cassazione, ma anzi elementi favorevoli come è dato desumere dall'elezione di domicilio in Roma, dove appunto ha sede la Suprema Corte di Cassazione.
Parimenti var, che la ER non avrebbe comprovato la sua qualità dì crede di EL UD, atteso che proprio i controricorrenti hanno notificato la sentenza impugnata alla Beton nella suddetta qualità all'indirizzo di Roma, Via Castiglione d'Orca, come risulta dalla raccomanda A.R. in data 16.7.1996 dell'ufficiale giudiziario.
l. Con il primo motivo, deducendo violazione e falsa appli cazione dell'art. 156-160 c.p.c., 139 c.p.c. art. 8 L. 890/82, art.354 c.p.c., in relazione all'art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., la ricorrente sostiene:
a) Nullità della notificazione dell'atto introduttivo del giudi zio e della sentenza di primo grado. Erroneamente la Corte di Appello ha ritenuto la validità di tali notificazioni in base al rilievo che le ricerche anagrafiche avevano confermato che la residenza della UD era in Genova;
senza considerare che la notificazione degli atti processuali deve essere effettuata nel luogo dove il destinatario ha la residenza effettiva, avendo le risultanze anagrafiche un valore meramente indiziario. Il luogo di effettiva residenza della UD era Roma, Via Castiglione d'Orcia, e non Genova.
b) Nullità della notificazione della sentenza fatta a Roma in Via Castiglione d'Orcia. Invero tale notificazione è stata fatta alla UD c/o ER, dimodoché non è dato evincere con certezza se destinatario assente fosse la UD o la ER che è la figlia. In tale incertezza la notificazione non può considerarsi valida, anche perché non è stato indicato il numero civico. Tant'è che controparte ha provveduto a notificare di nuovo la sentenza` e da tale seconda notificazione, ancorché effettuata a Genova, è incominciato a decorrere il termine per l'appello.
2. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 100-156 c.p.c., nonché omessa e con traddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della causa, in relazione all'art, 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si assume che con la costituzione in giudizio gli appellati avrebbero sanato ogni nullità, avendo l'atto di appello raggiunto il suo scopo. Invero tale costituzione avrebbe sanato, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., il ritardo dell'appello anche in relazione alla notificazione di Via Castiglione d'Orcia ove ritenuta regolare e valida.
3. Il ricorso va accolto in base alle seguenti considerazioni.
3. l. Con esso in sostanza si contesta la validità delle notifi cazioni della sentenza di primo grado effettuate il 31.7.1993 a Genova e il 3.1.1994 a Roma, ai fini della tempestività e, quindi, dell'ammissibilità dell'appello.
Al riguardo va osservato che tali notificazioni (a Genova e a Roma) della sentenza del Tribunale di Trento (parimenti alla notificazione dell'atto di citazione in primo grado) sono state effettuate con la procedura di cui all'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 890 per compiuta giacenza (come risulta dall'esame degli atti
- consentito, essendo stato dedotto un errore in procedendo - e come dà atto, in motivazione, la stessa sentenza, ora impugnata, della Corte di Appello di Trento).
3.2. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 346 del 23 set tembre 1998, pubblicata nella G.U. del 30 settembre 1998, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale proprio delle disposizioni relative alla notificazione perfezionatasi per compiuta giacenza ai sensi dell'art. 8 della legge 20 novembre 1982 n. 980, e cioè l'illegittimità costituzionale di tale art. 8, secondo comma (nella parte in cui non prevede che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del piego sia data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento) e terzo comma (nella parte in cui prevede che il piego sia restituito al mittente, in caso di man cato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale).
In base a tale sopravvenuta dichiarazione di illegittimità co stituzionale del cit. art. 8, il ricorso va accolto, così come chie sto dalla ricorrente con la memoria.
3.3. Al riguardo non ha pregio argomentazione, svolta dalla difesa dei controricorrenti nel corso della discussione orale, circa l'inapplicabilità nella fattispecie dell'invocata pronuncia della Corte di Costituzionale, atteso che l'inoperatività della norma processuale dichiarata incostituzionale, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della sentenza della Corte Costituzionale, va affermata senza possibilità di distinguere fra applicazione diretta, con riguardo ad atti processuali successivi, ed applicazione indiretta, con riguardo ad atti processuali in precedenza compiuti, ma la cui validità ed efficacia sia ancora oggetto di sindacato dopo la suddetta data (Cass.
9.4.1984 n. 2274). Invero in materia vige il principio che l'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge non si estende soltanto ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo ed irrevocabile per avvenuta formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo (ex plurimis: Cass. 30.5.1997 n. 4867; 26.1.1995 n. 959; 1.2.1991 n. 989), mentre si applica a tutti gli altri rapporti. Pertanto, dichiarato inammissibile l'appello proposto dopo il decorso del termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza a mezzo posta essendosi perfezionata la notificazione per compiuta giacenza, una volta intervenuta, nelle more del ricorso per cassazione proposto contro tale pronuncia di inammissibilità, la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1988 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo e terzo comma, nei sensi sopra riportati, il rapporto processuale, ancorché contestato per altri motivi, non può ritenersi esaurito, dovendosi avere riguardo, ai fini della tempestività dell'appello, al giorno in cui, in base alla norma (art. 8 cit.) dichiarata incostituzionale, si è perfezionata la notificazione della sentenza. Ma poiché di tale norma, per effetto dell'intervenuta pronuncia di incostituzionalità, non si può più fare applicazione, in quanto è priva di validità fin dall'origine, per giudicare della tempestività dell'appello deve aversi riguardo alle disposizioni generali del codice di rito sulla decorrenza dei termini di impugnazione, con la conseguenza che, l'appello deve considerarsi tempestivo e la pronuncia di inammissibilit va cassata, ove risulti che l'impugnazione è stata proposta entro il termine di trenta giorni da altra notificazione, ritualmente effettuata e perfezionatasi, ovvero entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza.
4. Ne consegue che il ricorso va accolto e l'impugnata sentenza va cassata con rinvio della causa per nuovo esame ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Trento, che provvederà anche in merito alle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 2^ Sezione Civile, il 15 ottobre 1998. Depositato in Cancelleria il 13 febbraio 1999.