Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1203
CASS
Sentenza 13 febbraio 1999

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L'efficacia delle sentenze dichiarative dell'illegittimità costituzionale di una norma di legge, non si estende ai soli rapporti già esauriti per formazione del giudicato o per essersi comunque verificato altro evento cui l'ordinamento ricollega il consolidamento del rapporto medesimo, ma deve applicarsi a tutti gli altri rapporti. Pertanto, dichiarato inammissibile l'appello per tardività, in quanto proposto dopo la scadenza del termine di 30 giorni dalla notificazione della sentenza di primo grado - nella specie: eseguita a mezzo del servizio postale ex legge 20 novembre 1982 n. 890 essendosi perfezionata la notificazione per compiuta giacenza - e sopravvenuta, nelle more del ricorso per cassazione proposto contro tale pronuncia di inammissibilità, la sentenza della Corte Costituzionale n. 346 del 1988, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 8 secondo e terzo comma della citata legge n. 890 del 1982, per decidere della tempestività o meno dell'appello non può più farsi applicazione dell'art. 8 della citata legge n. 890 del 1982, dichiarato incostituzionale, non potendosi il rapporto processuale considerarsi esaurito, ma devono applicarsi le disposizioni in generale del codice di procedura civile sulla decorrenza dei termini di impugnazione, con la conseguenza che l'appello deve essere considerato tempestivo e la pronuncia di inammissibilità deve essere annullata dalla Corte di Cassazione, ove risulti che l'impugnazione è stata proposta entro il termine di 30 giorni da altra notifica ritualmente effettuata e perfezionatasi, ovvero entro l'anno dalla pubblicazione della sentenza.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 13/02/1999, n. 1203
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1203
Data del deposito : 13 febbraio 1999

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