Sentenza 17 gennaio 2013
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di associazione per delinquere, è necessaria la prova dell'esistenza del programma di commettere un numero indeterminato di reati. (Fattispecie in cui sono stati esclusi i gravi indizi di colpevolezza a carico del componente di un gruppo composto da un numero di persone non ben identificato il cui programma era risultato essere specificamente diretto all'organizzazione unicamente di un furto nel "caveau" di una filiale della Banca d'Italia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/01/2013, n. 9096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9096 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2013 |
Testo completo
-9 0 9 6 / 1 3 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dai Sigg.ri Magistrati: - Presidente - Dott. GIOVANNI DE ROBERTO - Consigliere - Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI Udienza camerale del Rel. Consigliere - Dott. PIERLUIGI DI STEFANO 17/1/2013 - Dott. GAETANO DE AMICIS -Consigliere - SENTENZA N. 114 ha pronunciato la seguente SENTENZA REGISTRO GENERALE N. 46239/2012 sul ricorso proposto da: 1) BR IV nato il [...] avverso l'ordinanza del 23/10/2012 del TRIBUNALE DI ANCONA visti gli atti, l'ordinanza ed il ricorso udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI STEFANO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FRANCESCO MAURO IACOVIELLO che ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente al reato associativo e dichiararsi l'inammissibilità nel resto. Udito il difensore Avv. MARCELLINO MARCELLINI che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE È stato impugnato il provvedimento del 23 ottobre 2012 del Tribunale del Riesame di Ancona che confermava nei confronti di CC VA la misura della custodia in carcere disposta a carico suo e di altri indagati dal gip del Tribunale di Ancona il 28 settembre 2012. Le contestazioni mosse a tali soggetti riguardano l'attività di una associazione criminale dedita alla organizzazione di furti ai danni di istituti di credito, con particolare riferimento alla preparazione di un furto da effettuare nel caveau della Banca d'Italia sede di Ancona;
tra i vari reati finalizzati a tale ultima azione sono stati contestati episodi di corruzione commessi ad iniziativa del soggetto promotore, MI LI, per assicurarsi la collaborazione di personale dei carabinieri e della polizia. In particolare: - la corruzione del ricorrente CC VA, maresciallo dei carabinieri comandante la stazione di Collemarito, che avrebbe dovuto partecipare al furto fornendo auto e materiali della sua amministrazione e reclutare altri complici tra i carabinieri nonché raccogliere notizie utili per la esecuzione del furto. l'istigazione alla corruzione nei confronti di CO BR, maresciallo dei carabinieri addetto alla vigilanza della filiale la Banca d'Italia di Ancona, la corruzione di un altro carabiniere addetto alla vigilanza la concussione tentata nei confronti del predetto GR che, dietro minaccia delle conseguenze di una indagine fondata su un esposto anonimo da lui predisposto, intendeva convincere alla collaborazione al furto. E' stato contestato anche il reato di munizioni da guerra rinvenute in sede di perquisizione nei confronti del ricorrente. Il Tribunale confermava la ricostruzione dei fatti, in conformità al provvedimento impugnato, sulla scorta delle dichiarazioni del GR e delle attività di intercettazione. In risposta alle specifiche contestazioni della difesa quanto alla utilizzabilità degli atti di indagine ed alla sussistenza di indizi del reato associativo, il Tribunale osservava innanzitutto che, in presenza di reato associativo, i termini indagine sono pari ad un anno per cui era infondata l'eccezione della difesa mentre, nel merito, osservava che nel corso delle attività di indagine era risultato il costante riferimento da parte dell'organizzatore MI ad una propria stabile organizzazione criminale ed alla indifferenza per l'uno o per l'altro obiettivo, a dimostrazione, quindi, dell'esistenza di un più ampio programma criminale. Confermava, infine, la sussistenza e la gravità delle esigenze cautelari, sia quanto al pericolo di inquinamento delle prove potendo il ricorrente, se libero, influire sui possibili testimoni del giudizio di merito, che quanto alla possibilità di commissione di altri reati pur a fronte della sospensione dal servizio. CC propone ricorso contro tale ordinanza a mezzo del proprio difensore contestando, con primo motivo, il vizio di motivazione quanto al reato associativo osservando che, a fronte di unico indizio rappresentato dalla attività preparatoria del furto presso la Banca d'Italia, non vi è alcun altro elemento che possa valere a dimostrare un programma di commissione di una serie indeterminata di delitti. Quale conseguenza della ritenuta insussistenza del reato associativo va quindi applicato il termine di indagine relativo gli altri reati contestati, ovvero quello ordinario di sei mesi. Con secondo motivo deduce la carenza di motivazione sulla gravità degli indizi per gli altri reati contestati rilevando che, ritenuto fondato il primo motivo e quindi esclusa la sussistenza del reato associativo, tutti tali altri reati risultano accertati in base a prove raccolte dopo la scadenza del termine delle indagini. Con terzo motivo deduce il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari ed alla scelta della misura, rilevando in particolare la carenza di elementi per fondare il pericolo di inquinamento probatorio e la mancata valutazione del venir meno delle condizioni per la eventuale commissione di ulteriori reati. E' fondato solo il primo motivo del ricorso in quanto l' ordinanza impugnata indica solo elementi generici per sostenere la sussistenza di gravi indizi del reato di associazione per delinquere. Tali elementi sono indicati: nel colloquio tra MI e GR nel corso del quale il primo parla "dell'esistenza di un gruppo di almeno 20 persone che dovrà partecipare al colpo" da cui l'ordinanza desume la presumibile collaborazione già in fase precedente all'indagine di altri soggetti che avrebbero dovuto collaborare al furto. Nella indicazione che il complesso delle intercettazioni "danno atto della esistenza di un sodalizio criminoso di vasta portata che viene definito famiglia". Nel fatto che TI dice al NI di lavorare per loro da quasi due anni" e che il MI aveva assicurato "se sta cosa non va in porto... ne troviamo un'altra", lasciando la motivazione intendere (non lo dice espressamente) che ciò significasse la indifferenza dei correi quanto al perseguimento dell'uno o dell'altro obiettivo criminale. Si tratta, invece, di elementi che non consentono di ricostruire l'esistenza di un programma indeterminato di commissione di altri reati. La stessa struttura organizzativa che è stata descritta nel provvedimento impugnato trova sufficiente giustificazione, come dimostra l'ampio arco temporale cui sono riferite le indagini, nel programmato compimento del furto presso la Banca d'Italia in quanto a ciò erano finalizzate tutte le attività note dei soggetti indagati;
le altre persone che dovrebbero far parte della più ampia organizzazione sono indicati solo genericamente, con espressioni che, da quanto risulta dal provvedimento impugnato, possono con non minore probabilità trovare ragione anche in millanterie del MI per convincere i vari pubblici ufficiali contattati a farsi corrompere. Né dal provvedimento emerge alcuna concretezza di un programma criminale che vada oltre l'organizzazione del citato furto dal quale ci si attendeva evidentemente un profitto tale da giustificare ampiamente la lunga ed accurata preparazione- non potendosi trarre prova di un tale programma da un genericissimo riferimento al "lavorare per loro da quasi due anni" ed alla semplice battuta che se il furto non riesce ad andare in porto si può trovare un altro obiettivo (cosa che di per sé non sembra indicare comunque un programma indeterminato). Pertanto si rende necessario l'annullamento dell'ordinanza impugnata quanto alla ritenuta gravità degli indizi del reato di associazione per delinquere con rinvio per nuovo esame in cui si dovrà valutare la esistenza e significatività di indizi in ordine ad un concreto programma di commissione di una pluralità di reati contro il patrimonio ai danni di istituti di credito o simili enti, non apparendo sufficiente la organizzazione del singolo furto in questione o le generiche affermazioni di indagati sulla propria capacità criminale. Il secondo motivo è manifestamente infondato. La premessa che, ritenuta non sussistente la gravità degli indizi per il reato associativo, non debba tenersi conto dei termini di indagine per tale reato è erronea: il procedimento è tuttora in corso anche per associazione per delinquere e, del resto, l'iscrizione ex art. 335 cod. proc. pen. va effettuata in presenza della notizia di reato e non di un quadro probatorio integrante le condizioni per una misura cautelare. Non deve invece essere esaminato il tema di quale sia il termine delle indagini applicabile nel caso in esame non essendo stato sviluppato alcun motivo al riguardo. In ogni caso, anche a ritenere automaticamente applicabile il più breve termine per le indagini per gli altri reati per i quali vi sono gravi indizi, il motivo in esame sarebbe comunque inammissibile per genericità poiché, anziché indicare quali elementi probatori diverrebbero inutilizzabili, si limita a dedurre che "scremata l' indagine di gran parte delle intercettazioni telefoniche e ambientali e "gli elementi residui non appaiono in alcun modo sufficiente a sostenere la misura" in palese violazione del principio di cui all'art. 581 lett. c) cod. proc. pen. ("In tema di ricorso per cassazione, è affetta da genericità la censura con la quale la parte eccepisce la inutilizzabilità di un atto, senza dedurne, al tempo stesso, la rilevanza probatoria, nel contesto degli altri elementi di prova. (Fattispecie nella quale la difesa dell'imputato si è limitata a sostenere la inutilizzabilità di uno tra i molti verbali di interrogatorio, resi da un collaboratore di giustizia). (Sez. 6, n. 159 del 18/10/2000 - dep. 10/01/2001, PG in proc. Paviglianiti ed altri, Rv. 219617"); di fatto viene richiesta una espressa ed autonoma valutazione in merito, attività invece preclusa al giudice di legittimità,. Anche il terzo motivo è manifestamente infondato in quanto, a fronte di argomentazioni specifiche della ordinanza per sostenere sia le esigenze cautelari che la necessità della più grave misura della custodia in carcere, il ricorso si limita ad insistere su circostanze che hanno già avuto risposta da parte del Tribunale senza concretamente confrontarsi con le relative argomentazioni;
si ribadisce, infatti, una sorta di automatica valenza della scelta del ricorrente di rendere interrogatorio, la sufficienza delle attività di indagine sin qui svolte e la * cessazione del rischio di commissione di altri reati per il solo fatto delle indagini in corso, circostanze tutte già affrontate in termini concreti nell'ordinanza impugnata. Parimenti generica è la deduzione in ordine alla scelta della misura in quanto alla valutazione del tribunale si oppone soltanto la affermata sufficienza degli arresti domiciliari.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente all'addebito di cui all'art. 416 cod. pen. e rinvia al tribunale di Ancona per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter disp. Att. C.p.p. Roma così deciso il 17 gennaio 2017 Il Consigliere estensore il Presidente Giovanni De Roberto Pierluigh Of Stefano raide DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 25 FEB 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Pieta Esposito M O E T