Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/08/2023, n. 25013
CASS
Sentenza 22 agosto 2023

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In tema di rimborso IVA, la riqualificazione, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di una cessione di beni (nella specie, rimanenze di magazzino) come cessione d'azienda, con assoggettamento ad imposta di registro, anziché ad IVA, attribuisce al cedente, che abbia assolto l'IVA senza che il cessionario gli abbia corrisposto quanto addebitatogli in rivalsa, il diritto al rimborso, in conformità ai principi unionali di neutralità ed effettività, nei due anni dalla definitività del provvedimento, ai sensi dell'art. 30-ter, comma 2, del d.P.R. n. 633 del 1972, non ostandovi l'impossibilità di adempiere all'obbligazione, prevista da detto comma, di restituzione al cessionario, purché, in ragione della rettifica della detrazione dell'IVA ad opera di questi, non ne derivi pregiudizio all'erario.

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 18 gennaio 2026

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/08/2023, n. 25013
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25013
Data del deposito : 22 agosto 2023

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