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12 dicembre 2017
12 dicembre 2017
Art. 8. Modifiche alla disciplina delle restituzioni
dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU 1. Dopo l' articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Restituzione dell'imposta non dovuta). - 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente articolo si applica l' articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Note all'art. 8:
Per i riferimenti all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004 , si veda nelle note all'articolo 7.
Per il testo dell' articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196/2009 , si veda nelle note all'art. 7.
dell'IVA non dovuta - Caso EU Pilot 9164/17/TAXU 1. Dopo l' articolo 30-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e' inserito il seguente:
«Art. 30-ter (Restituzione dell'imposta non dovuta). - 1. Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si e' verificato il presupposto per la restituzione.
2. Nel caso di applicazione di un'imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall'Amministrazione finanziaria, la domanda di restituzione puo' essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di due anni dall'avvenuta restituzione al cessionario o committente dell'importo pagato a titolo di rivalsa.
3. La restituzione dell'imposta e' esclusa qualora il versamento sia avvenuto in un contesto di frode fiscale».
2. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 , convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 . Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. Agli oneri valutati di cui al comma 2 del presente articolo si applica l' articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 .
Note all'art. 8:
Per i riferimenti all' articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004 , si veda nelle note all'articolo 7.
Per il testo dell' articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196/2009 , si veda nelle note all'art. 7.
Commentari • 10
- 1. Risoluzione del 03/10/2025 n. 50 - Agenzia delle Entrate - Divisione ContribuentiAgenzia delle Entrate · 3 ottobre 2025 · 6.6140842
In merito, giova ricordare che l\'articolo 30-ter del decreto IVA - introdotto dall\'articolo 8 della legge 20 novembre 2017, n. 167 "Legge Europea 2017" - definisce attualmente il sistema di recupero dell\'IVA indebitamente versata.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 41
- 1. Commissione Tributaria Regionale Emilia romagna, sez. IX, sentenza 17/02/2022, n. 205Provvedimento: […] Nei distinti ricorsi poi riuniti, inerenti gli Avvisi di Accertamento sopra indicati, M. spa eccepiva la nullità degli stessi Avvisi, per il mancato preventivo contraddittorio, nonché per violazione e falsa applicazione degli artt. 19 del Dpr N°633/1972 e 6 del Dlgs N°471/1997 come modificato dalla Legge N° 205/2017, nonché la mancata applicazione dell'art. 8 legge 167/2017, applicabile anche ai casi precedenti all'entrata in vigore della norma, per effetto della legge N°58/2019, comportante l'irrogazione di una sanzione tra 250,00 e 10.000,00 euroLeggi di più...
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