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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 23/10/2025, n. 536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 536 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 30 settembre 2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 770/2024 del ruolo generale, promossa da
in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Riccardo Fuso in forza di procura speciale in calce al ricorso in appello
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani in forza CP_1 di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata:
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra in primo grado, perché CP_1 infondate in fatto e in diritto;
-in via subordinata, rideterminare l'orario di lavoro della sig.ra tenendo in considerazione CP_1 le esigenze aziendali esposte in primo grado e ribadite nel presente atto, e prevedere la prestazione lavorativa anche in turni pomeridiani (v. par. lett. B);
-sempre in via subordinata, rideterminare l'entità del risarcimento danni alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di cui si è fatto menzione al paragrafo E della presente atto nella misura del 5%, o nell'altra, comunque inferiore al 30%, che risulterà di giustizia, con limitazione ai soli giorni di effettiva presenza e con esclusione dei cambi turno richiesti dalla lavoratrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellata: respingere l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. con l'integrale conferma della sentenza n. 613/2024 del 10 giugno 2024 del tribunale di Firenze, giudice monocratico del lavoro, resa inter partes, non notificata. Con vittoria di spese.
Svolgimento del processo ha convenuto la cooperativa dinanzi al Tribunale di Firenze, CP_1 Pt_1 deducendo di lavorare alle dipendenze della stessa come operatrice di call center. Ha precisato
– per quanto ancora qui interessa - che il rapporto di lavoro è iniziato il 13 luglio 2015 con la cooperativa Daily Service, ed è proseguito dal 1° dicembre 2017 con l'odierna appellante, che ha incorporato la datrice di lavoro originaria. ha esposto che contratto di lavoro a tempo parziale stipulato a suo tempo con la CP_1
Daily service, che regola tuttora i rapporti tra le parti, prevede un orario di trentasei ore alla settimana distribuite su sei giorni;
non contiene tuttavia la collocazione oraria della prestazione;
contiene invece una “clausola elastica”, che per le modalità e condizioni di variazione dell'orario di lavoro fa rinvio al contratto collettivo applicato al rapporto, ossia il Ccnl commercio, il quale però nulla dispone al riguardo. Sicchè in definitiva l'unica condizione pattuita tra le parti è
l'obbligo, per la datrice di lavoro, di far precedere la variazione con un preavviso di almeno due giorni, senza neppure il riconoscimento della compensazione economica prevista dall'art. 6
d.lg. n. 81/2015.
La ricorrente ha lamentato di essere stata adibita fin dall'inizio a turni sempre diversi, collocati variamente tra le 8 e le19; nonostante il preavviso, tale variabilità le ha creato problemi organizzativi soprattutto a partire dalla nascita di suo figlio, nel marzo 2021. Il bambino infatti frequenta l'asilo nido la mattina fino alle 16.30; nelle ore successive deve assisterlo lei stessa, in quanto suo marito è un agente di commercio e non finisce mai il lavoro prima delle 19. Sicchè
essendo spesso adibita al turno pomeridiano, ha dovuto assumere una baby sitter. CP_1
Ha dedotto la violazione, da parte delle società datrici di lavoro, dell'art. 5 secondo comma d.lg. n.81/2015, che impone di specificare nel contratto a tempo parziale la collocazione oraria della prestazione;
e la violazione dell'art. 6 commi 4 e segg., data la genericità della suddetta clausola elastica.
Ha concluso chiedendo, ai sensi dell'art. 10 d.lg. 81/2015, dichiararsi la nullità parziale del contratto e disporsi la collocazione dell'orario giornaliero dalle 8 alle 14 dal lunedì al sabato,
o quella diversa ritenuta di giustizia. Ha domandato altresì il risarcimento del danno nella misura del 20% della retribuzione per ogni mese lavorato, a far data dall'assunzione originaria.
Costituitasi, la cooperativa Contacta si è opposta alle pretese della ricorrente eccependo, in primo luogo, che questa si è decisa a mettere in mora formalmente la cooperativa, in punto di orario, solo con lettera del 28 gennaio 2022, cioè a sette anni di distanza dall'assunzione presso la Daily Service;
circostanza che impedisce il riconoscimento di qualsiasi danno per il periodo precedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
il silenzio serbato precedentemente, inoltre, ha contribuito all'aggravamento dell'eventuale danno, cosa che va tenuta presente ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La cooperativa ha poi eccepito la mancanza di una precisa allegazione e prova del danno subìto da danno comunque insussistente, anche in considerazione del fatto che la CP_1 sua percentuale di part time non è molto lontana dall'orario pieno.
In fatto, ha dedotto di gestire un servizio di call center da fornire ai clienti dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, e dalle 9.30 alle 20 la domenica e nei festivi, e di avere quindi la necessità di far lavorare i dipendenti a turni su tutta la giornata e su tutta la settimana. Ha sostenuto di aver sempre tenuto conto delle esigenze personali e familiari dei lavoratori, permettendo scambi di turno tra gli stessi ed accogliendo comunque le occasionali richieste di modifica dei turni, anche quelle pervenute da Ha evidenziato che quest'ultima non ha aderito CP_1 all'accordo aziendale per lo smart working;
né ha fatto richiesta di smart working al 100% cui pure avrebbe diritto in quanto madre di un minore avente meno di quattordici anni, il che fa dubitare della veridicità delle sue pretese esigenze organizzative familiari.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, ha accolto il ricorso di Ha ritenuto CP_1 nullo il contratto di lavoro nella parte in cui non contiene né la collocazione oraria della prestazione, né i termini della clausola elastica. Ai sensi dell'art. 10 d.lg. n. 81/2015, ha stabilito che deve lavorare, a settimane alterne, dalle 8 alle 14 dal lunedì al sabato, e dalle 8 alle CP_1
14 dal sabato al giovedì. Ha poi condannato la convenuta ad un risarcimento del Parte_1 danno pari al 30% della retribuzione percepita fin dall'assunzione originaria, esclusi i periodi di congedo per maternità e le altre assenze superiori a 15 giorni. Contro la sentenza propone appello la cooperativa , cui resiste Pt_1 CP_1
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di impugnazione, la società lamenta che il Tribunale abbia mal interpretato l'art. 5 d.lg. n. 81/2015. Non ha tenuto conto, cioè, che il terzo comma dà alle parti la possibilità di inserire nel contratto a tempo parziale un rinvio a turnazioni prestabilite, anziché una collocazione oraria unica. Questo rinvio, secondo l'appellante, non deve necessariamente essere convenuto per iscritto, ma può essere fatto anche verbalmente, come è accaduto a suo tempo tra e la Daily Service. CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale abbia determinato l'orario di lavoro accogliendo in toto le richieste della lavoratrice, senza verificare l'effettiva ricorrenza delle esigenze familiari da lei prospettate. Esigenze in realtà insussistenti, perché se avesse CP_1 una reale necessità di assistere il figlio di pomeriggio avrebbe chiesto di cambiare turni, o di scambiarli con i colleghi, oppure avrebbe chiesto di poter lavorare in smart working, cose che non ha mai fatto in sette anni. Inoltre, proprio perché il marito è un lavoratore autonomo può gestire eventuali necessità familiari. Si duole inoltre che il giudice abbia collocato la prestazione lavorativa solo di mattina, senza tenere in alcun conto le esigenze produttive della società, che gestisce un servizio di call center in appalto dalle 8 alle 20 (la domenica dalle 9.30 alle 20).
Con il terzo motivo, la cooperativa censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato nullo il contratto di lavoro per l'asserita genericità della clausola elastica. Con tale clausola, ha CP_1 comunque liberamente accettato la variabilità dell'orario di lavoro, pattuendo peraltro un preavviso di due giorni. E' un comportamento in malafede, da parte sua, contestare tale variabilità a distanza di ben sette anni;
e di tale stato soggettivo il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, quanto meno nella decisione sul risarcimento del preteso danno.
Con il quarto motivo, la cooperativa si duole che il Tribunale non abbia preso in considerazione l'eccezione della società circa la mancanza di una messa in mora, da parte della lavoratrice;
atto che ha comunicato alla cooperativa solo il 28 gennaio 2022, ossia appunto a sette CP_1 anni dall'originaria assunzione. Sicché il risarcimento del danno avrebbe dovuto riguardare, semmai, solo il periodo successivo a tale data. Inoltre, tale suo comportamento omissivo ha aggravato il danno asseritamente subìto, cosa di cui il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Con il quinto e sesto motivo, l'appellante critica la sentenza perché ha liquidato un danno in realtà non provato;
non è neppure vero che il pregiudizio sia in re ipsa. In ogni caso, la liquidazione non segue alcun criterio motivato. Il Tribunale ha anche sbagliato a ritenere che lo smart working non sia sufficiente per le esigenze di cura dei figli;
è stato istituito apposta.
Comunque, la percentuale del 30% è eccessiva. Secondo l'appellante, sarebbe molto più congrua una percentuale del 5%, adottata del resto dal giudice del lavoro di Milano in più sentenze, oppure l'8%, come ha fatto il Tribunale di Firenze in una sentenza che riguardava un'altra dipendente della cooperativa . Pt_1
2. L'appello è fondato nei limiti che si diranno.
Il primo motivo è da rigettare. L'art. 5 del d.lg. n. 81/2015 prevede la forma scritta a pena di nullità per il contratto di lavoro a tempo parziale per evidenti motivi di certezza e di garanzia.
La disposizione vale evidentemente quale che sia la percentuale di ore lavorative rispetto all'orario pieno. L'ultimo comma dà alle parti la possibilità di fare rinvio ad una turnazione già in uso nell'organizzazione aziendale;
ma anche tale rinvio deve essere fatto per iscritto, e con riferimento ad una turnazione conoscibile a priori, quindi scritta anch'essa, pena la vanificazione delle suddette esigenze. Il contratto firmato da all'atto dell'assunzione da CP_1 parte dell'originaria datrice di lavoro, la Daily Service, rimasto poi invariato al passaggio della lavoratrice alle dipendenze dell'odierna appellante, non contiene alcun rinvio a turnazioni di sorta.
3. Il secondo motivo d'appello mescola due questioni, entrambe infondate. E' dubbio, in realtà, che non si sia mai avvalsa degli scambi di turno con altri colleghi o di richieste CP_1 occasionali di modifica del turno assegnatole, perché la stessa appellante ha prodotto la documentazione di numerose occasioni in cui la lavoratrice lo ha fatto (docc. sub 1); ma a prescindere da tale circostanza, ciò che rivendica sulla base del chiaro disposto normativo CP_1
è un orario di lavoro fisso, non essendo stata pattuita una valida “clausola elastica”. Rispetto a tale diritto, resta irrilevante la possibilità di rimedi occasionali da richiedere volta per volta, e condizionati magari alla disponibilità di altri colleghi. Irrilevante è anche la ipotetica disponibilità del coniuge, comunque occasionale anch'essa presumibilmente. Ed infine è irrilevante la possibilità di accedere allo smart working, che non si concilia, evidentemente, con l'attenzione costante che si deve prestare ad un bambino piccolo. L'altra questione è relativa alla collocazione dell'orario di lavoro stabilita dalla sentenza. E' vero che secondo l'art. 10 il giudice, nel fissare tale collocazione non specificata nel contratto, deve tener conto non solo delle responsabilità familiari del lavoratore, ma anche delle esigenze del datore di lavoro;
ed è vero altresì, in quanto dato pacifico, che il call center gestito dalla cooperativa appellante si deve svolgere su tutta la giornata, non solo di mattina, e anche di domenica. Tuttavia, il Tribunale ha tenuto conto della necessità datoriale di coprire anche le domeniche mattina;
per i giorni dal lunedì al sabato, la non ha allegato la ragione per cui sarebbe necessario che Pt_1 CP_1 fosse impiegata anche in turni pomeridiani;
per quale motivo, cioè, non siano sufficienti gli altri dipendenti.
4. Il terzo motivo è pure da rigettare. Una “clausola elastica” presuppone necessariamente che sia indicato nel contratto l'orario di lavoro normale (l'art. 5 richiede un'indicazione
“puntuale”); in mancanza, non si saprebbe neppure rispetto a quale orario il datore possa disporre variazioni, con ciò che ne consegue in punto di preavviso e di compensazioni. Non essendovi nel contratto di tale indicazione, è nulla la clausola che prevede genericamente: CP_1
“… Il datore di lavoro ed il lavoratore con specifico patto allegato alla presente, concordano la possibilità di diversa collocazione temporale della prestazione stabilita nel presente contratto individuale di lavoro, ferma restando la durata complessiva dell'orario di lavoro”; il patto allegato si limita a riportare il preavviso di due giorni previsto dall'art. 6 quinto comma del d.lg. n.
81/2015. Ulteriore profilo di nullità, per quanto non evidenziato in sentenza, sta nel fatto che la suddetta clausola non rispetta la regolamentazione contenuta nel contratto collettivo del commercio, pacificamente applicato al rapporto, cioè non prevede una compensazione economica né indica le ragioni produttive che giustificano l'elasticità richiesta al lavoratore.
5. Orbene, come ogni nullità, anche questa prescinde dalla consapevolezza che le parti abbiano del contenuto della pattuizione e dalla volontarietà della pattuizione stessa. Non ha nessun rilievo, in altre parole, che si sia liberamente impegnata, all'atto dell'assunzione, a CP_1 prestare attività lavorativa in modo genericamente “elastico”, perché tale impegno è nullo.
6. Né si può ravvisare mala fede nel suo comportamento Essa ha semplicemente esercitato la facoltà di recesso prevista nel suddetto patto allegato, in presenza di una delle situazioni ivi elencate (in particolare le “esigenze di carattere familiare”). Che lo abbia fatto solo il 28 gennaio
2022, cioè a distanza di quasi sette anni dall'assunzione, dipende con evidenza dal fatto che nel marzo 2021 – incontestatamente - le è nato un figlio, con la conseguente necessità, trascorso il periodo di congedo, di conciliare l'impegno lavorativo con l'assistenza al neonato.
Per questo stesso motivo deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., che presuppone un comportamento colposo del danneggiato.
7. Il quarto motivo è infondato perché la “messa in mora” di cui parla l'appellante è, in realtà,
l'offerta della prestazione lavorativa che deve fare il lavoratore part-time quando rivendica il diritto al passaggio al tempo pieno (art. 10 comma 1 d.lg. n. 81/2015), nonchè l'offerta necessaria in altri altri casi – elencati dalla stessa difesa della nella memoria di Pt_1 costituzione in primo grado - caratterizzati da mancanza della prestazione di lavoro per motivi imputabili al datore. Certamente in queste ipotesi, per il principio di sinallagmaticità, il lavoratore deve aver offerto la prestazione per aver diritto alla retribuzione, ma sono ipotesi estranee al caso in esame.
8. Sono invece parzialmente fondati il quinto ed il sesto motivo, che mescolano censure sulla prova e sulla quantificazione del danno a doglianze già contenute nei motivi precedenti.
Quanto alla prova, correttamente il Tribunale ha richiamato quanto già stabilito dalla Corte di
Cassazione circa il carattere sanzionatorio della “ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno” dovuta in base all'art. 10 ultimo comma d.lg. n. 81/2015, che quindi non richiede la dimostrazione di un pregiudizio specifico (Cass. 6 aprile 2021 n. 9229; Cass. 4 maggio 2915 n.
8882).
9. Ha ragione invece l'appellante nel lamentare che il Tribunale non ha enunciato chiaramente il criterio utilizzato per la quantificazione della somma. L'ammontare è stato determinato dal giudice nel 30% della retribuzione percepita fin dall'assunzione, percentuale superiore a quella domandata per tale titolo dalla lavoratrice stessa nelle conclusioni del ricorso di primo grado, che è del 20%.
10. Si reputa giustificato quindi riformare la sentenza riducendo al 20% la quota di retribuzione, senza tuttavia diminuirla ulteriormente tenuto conto dell'importanza delle esigenze familiari esposte da a sostegno della sua domanda, della cui sussistenza non vi è motivo CP_1 di dubitare, dal momento che non è contestata né la nascita del figlio nel marzo 2021, né l'orario dell'asilo nido, né l'attività del marito di di agente di commercio. Le percentuali più basse CP_1 stabilite nelle sentenze di merito citate dall'appellante, rese su casi simili, non possono essere prese a confronto perché riguardano lavoratori che, invece, non avevano dedotto nessun pregiudizio specifico alla loro vita quotidiana;
una di esse, inoltre, (Corte d'Appello di Milano 16 luglio 2019 n. 1115) ha ad oggetto un rapporto a tempo parziale in cui i turni venivano comunicati annualmente, anziché ogni settimana o ogni quindici giorni come nel caso in esame,
e quindi il disagio era molto più contenuto. 11. L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione per un quarto delle spese dei due gradi di giudizio e la condanna dell'appellante alla rifusione dei restanti tre quarti in favore di liquidate come in dispositivo in relazione al valore indeterminato della causa CP_1 ed all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, del 10 giugno 2024 n. 613 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, riduce l'indennità risarcitoria al 20% della retribuzione percepita a far data dal 13 luglio 2015; compensa per un quarto le spese dei due gradi e condanna l'appellante alla rifusione dei restanti tre quarti in favore dell'appellato, che liquida in euro 1.875 per il primo grado ed euro
4.100 per il secondo grado, oltre al 15% per spese forfettarie, iva e Cpf.
Firenze, 30 settembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait
In nome del popolo italiano
LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE Sezione lavoro composta dai magistrati dott.ssa Maria Lorena Papait presidente dott.ssa Roberta Santoni Rugiu consigliera dott.ssa Paola Mazzeo consigliera relatrice all'udienza del 30 settembre 2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 770/2024 del ruolo generale, promossa da
in persona del presidente pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Riccardo Fuso in forza di procura speciale in calce al ricorso in appello
APPELLANTE contro rappresentata e difesa dagli avv.ti Andrea Stramaccia e Lorenzo Calvani in forza CP_1 di procura speciale in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante: in riforma della sentenza impugnata:
- in via principale, rigettare tutte le domande formulate dalla sig.ra in primo grado, perché CP_1 infondate in fatto e in diritto;
-in via subordinata, rideterminare l'orario di lavoro della sig.ra tenendo in considerazione CP_1 le esigenze aziendali esposte in primo grado e ribadite nel presente atto, e prevedere la prestazione lavorativa anche in turni pomeridiani (v. par. lett. B);
-sempre in via subordinata, rideterminare l'entità del risarcimento danni alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di cui si è fatto menzione al paragrafo E della presente atto nella misura del 5%, o nell'altra, comunque inferiore al 30%, che risulterà di giustizia, con limitazione ai soli giorni di effettiva presenza e con esclusione dei cambi turno richiesti dalla lavoratrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi del giudizio.
Conclusioni per l'appellata: respingere l'appello ex adverso proposto perché inammissibile ed infondato in fatto ed in diritto per i motivi di cui in narrativa. con l'integrale conferma della sentenza n. 613/2024 del 10 giugno 2024 del tribunale di Firenze, giudice monocratico del lavoro, resa inter partes, non notificata. Con vittoria di spese.
Svolgimento del processo ha convenuto la cooperativa dinanzi al Tribunale di Firenze, CP_1 Pt_1 deducendo di lavorare alle dipendenze della stessa come operatrice di call center. Ha precisato
– per quanto ancora qui interessa - che il rapporto di lavoro è iniziato il 13 luglio 2015 con la cooperativa Daily Service, ed è proseguito dal 1° dicembre 2017 con l'odierna appellante, che ha incorporato la datrice di lavoro originaria. ha esposto che contratto di lavoro a tempo parziale stipulato a suo tempo con la CP_1
Daily service, che regola tuttora i rapporti tra le parti, prevede un orario di trentasei ore alla settimana distribuite su sei giorni;
non contiene tuttavia la collocazione oraria della prestazione;
contiene invece una “clausola elastica”, che per le modalità e condizioni di variazione dell'orario di lavoro fa rinvio al contratto collettivo applicato al rapporto, ossia il Ccnl commercio, il quale però nulla dispone al riguardo. Sicchè in definitiva l'unica condizione pattuita tra le parti è
l'obbligo, per la datrice di lavoro, di far precedere la variazione con un preavviso di almeno due giorni, senza neppure il riconoscimento della compensazione economica prevista dall'art. 6
d.lg. n. 81/2015.
La ricorrente ha lamentato di essere stata adibita fin dall'inizio a turni sempre diversi, collocati variamente tra le 8 e le19; nonostante il preavviso, tale variabilità le ha creato problemi organizzativi soprattutto a partire dalla nascita di suo figlio, nel marzo 2021. Il bambino infatti frequenta l'asilo nido la mattina fino alle 16.30; nelle ore successive deve assisterlo lei stessa, in quanto suo marito è un agente di commercio e non finisce mai il lavoro prima delle 19. Sicchè
essendo spesso adibita al turno pomeridiano, ha dovuto assumere una baby sitter. CP_1
Ha dedotto la violazione, da parte delle società datrici di lavoro, dell'art. 5 secondo comma d.lg. n.81/2015, che impone di specificare nel contratto a tempo parziale la collocazione oraria della prestazione;
e la violazione dell'art. 6 commi 4 e segg., data la genericità della suddetta clausola elastica.
Ha concluso chiedendo, ai sensi dell'art. 10 d.lg. 81/2015, dichiararsi la nullità parziale del contratto e disporsi la collocazione dell'orario giornaliero dalle 8 alle 14 dal lunedì al sabato,
o quella diversa ritenuta di giustizia. Ha domandato altresì il risarcimento del danno nella misura del 20% della retribuzione per ogni mese lavorato, a far data dall'assunzione originaria.
Costituitasi, la cooperativa Contacta si è opposta alle pretese della ricorrente eccependo, in primo luogo, che questa si è decisa a mettere in mora formalmente la cooperativa, in punto di orario, solo con lettera del 28 gennaio 2022, cioè a sette anni di distanza dall'assunzione presso la Daily Service;
circostanza che impedisce il riconoscimento di qualsiasi danno per il periodo precedente alla notifica del ricorso introduttivo del giudizio;
il silenzio serbato precedentemente, inoltre, ha contribuito all'aggravamento dell'eventuale danno, cosa che va tenuta presente ai sensi dell'art. 1227 c.c.
La cooperativa ha poi eccepito la mancanza di una precisa allegazione e prova del danno subìto da danno comunque insussistente, anche in considerazione del fatto che la CP_1 sua percentuale di part time non è molto lontana dall'orario pieno.
In fatto, ha dedotto di gestire un servizio di call center da fornire ai clienti dalle 8 alle 20 dal lunedì al sabato, e dalle 9.30 alle 20 la domenica e nei festivi, e di avere quindi la necessità di far lavorare i dipendenti a turni su tutta la giornata e su tutta la settimana. Ha sostenuto di aver sempre tenuto conto delle esigenze personali e familiari dei lavoratori, permettendo scambi di turno tra gli stessi ed accogliendo comunque le occasionali richieste di modifica dei turni, anche quelle pervenute da Ha evidenziato che quest'ultima non ha aderito CP_1 all'accordo aziendale per lo smart working;
né ha fatto richiesta di smart working al 100% cui pure avrebbe diritto in quanto madre di un minore avente meno di quattordici anni, il che fa dubitare della veridicità delle sue pretese esigenze organizzative familiari.
Il Tribunale, istruita documentalmente la causa, ha accolto il ricorso di Ha ritenuto CP_1 nullo il contratto di lavoro nella parte in cui non contiene né la collocazione oraria della prestazione, né i termini della clausola elastica. Ai sensi dell'art. 10 d.lg. n. 81/2015, ha stabilito che deve lavorare, a settimane alterne, dalle 8 alle 14 dal lunedì al sabato, e dalle 8 alle CP_1
14 dal sabato al giovedì. Ha poi condannato la convenuta ad un risarcimento del Parte_1 danno pari al 30% della retribuzione percepita fin dall'assunzione originaria, esclusi i periodi di congedo per maternità e le altre assenze superiori a 15 giorni. Contro la sentenza propone appello la cooperativa , cui resiste Pt_1 CP_1
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di impugnazione, la società lamenta che il Tribunale abbia mal interpretato l'art. 5 d.lg. n. 81/2015. Non ha tenuto conto, cioè, che il terzo comma dà alle parti la possibilità di inserire nel contratto a tempo parziale un rinvio a turnazioni prestabilite, anziché una collocazione oraria unica. Questo rinvio, secondo l'appellante, non deve necessariamente essere convenuto per iscritto, ma può essere fatto anche verbalmente, come è accaduto a suo tempo tra e la Daily Service. CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante sostiene che il Tribunale abbia determinato l'orario di lavoro accogliendo in toto le richieste della lavoratrice, senza verificare l'effettiva ricorrenza delle esigenze familiari da lei prospettate. Esigenze in realtà insussistenti, perché se avesse CP_1 una reale necessità di assistere il figlio di pomeriggio avrebbe chiesto di cambiare turni, o di scambiarli con i colleghi, oppure avrebbe chiesto di poter lavorare in smart working, cose che non ha mai fatto in sette anni. Inoltre, proprio perché il marito è un lavoratore autonomo può gestire eventuali necessità familiari. Si duole inoltre che il giudice abbia collocato la prestazione lavorativa solo di mattina, senza tenere in alcun conto le esigenze produttive della società, che gestisce un servizio di call center in appalto dalle 8 alle 20 (la domenica dalle 9.30 alle 20).
Con il terzo motivo, la cooperativa censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato nullo il contratto di lavoro per l'asserita genericità della clausola elastica. Con tale clausola, ha CP_1 comunque liberamente accettato la variabilità dell'orario di lavoro, pattuendo peraltro un preavviso di due giorni. E' un comportamento in malafede, da parte sua, contestare tale variabilità a distanza di ben sette anni;
e di tale stato soggettivo il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, quanto meno nella decisione sul risarcimento del preteso danno.
Con il quarto motivo, la cooperativa si duole che il Tribunale non abbia preso in considerazione l'eccezione della società circa la mancanza di una messa in mora, da parte della lavoratrice;
atto che ha comunicato alla cooperativa solo il 28 gennaio 2022, ossia appunto a sette CP_1 anni dall'originaria assunzione. Sicché il risarcimento del danno avrebbe dovuto riguardare, semmai, solo il periodo successivo a tale data. Inoltre, tale suo comportamento omissivo ha aggravato il danno asseritamente subìto, cosa di cui il Tribunale avrebbe dovuto tener conto, ai sensi dell'art. 1227 c.c. Con il quinto e sesto motivo, l'appellante critica la sentenza perché ha liquidato un danno in realtà non provato;
non è neppure vero che il pregiudizio sia in re ipsa. In ogni caso, la liquidazione non segue alcun criterio motivato. Il Tribunale ha anche sbagliato a ritenere che lo smart working non sia sufficiente per le esigenze di cura dei figli;
è stato istituito apposta.
Comunque, la percentuale del 30% è eccessiva. Secondo l'appellante, sarebbe molto più congrua una percentuale del 5%, adottata del resto dal giudice del lavoro di Milano in più sentenze, oppure l'8%, come ha fatto il Tribunale di Firenze in una sentenza che riguardava un'altra dipendente della cooperativa . Pt_1
2. L'appello è fondato nei limiti che si diranno.
Il primo motivo è da rigettare. L'art. 5 del d.lg. n. 81/2015 prevede la forma scritta a pena di nullità per il contratto di lavoro a tempo parziale per evidenti motivi di certezza e di garanzia.
La disposizione vale evidentemente quale che sia la percentuale di ore lavorative rispetto all'orario pieno. L'ultimo comma dà alle parti la possibilità di fare rinvio ad una turnazione già in uso nell'organizzazione aziendale;
ma anche tale rinvio deve essere fatto per iscritto, e con riferimento ad una turnazione conoscibile a priori, quindi scritta anch'essa, pena la vanificazione delle suddette esigenze. Il contratto firmato da all'atto dell'assunzione da CP_1 parte dell'originaria datrice di lavoro, la Daily Service, rimasto poi invariato al passaggio della lavoratrice alle dipendenze dell'odierna appellante, non contiene alcun rinvio a turnazioni di sorta.
3. Il secondo motivo d'appello mescola due questioni, entrambe infondate. E' dubbio, in realtà, che non si sia mai avvalsa degli scambi di turno con altri colleghi o di richieste CP_1 occasionali di modifica del turno assegnatole, perché la stessa appellante ha prodotto la documentazione di numerose occasioni in cui la lavoratrice lo ha fatto (docc. sub 1); ma a prescindere da tale circostanza, ciò che rivendica sulla base del chiaro disposto normativo CP_1
è un orario di lavoro fisso, non essendo stata pattuita una valida “clausola elastica”. Rispetto a tale diritto, resta irrilevante la possibilità di rimedi occasionali da richiedere volta per volta, e condizionati magari alla disponibilità di altri colleghi. Irrilevante è anche la ipotetica disponibilità del coniuge, comunque occasionale anch'essa presumibilmente. Ed infine è irrilevante la possibilità di accedere allo smart working, che non si concilia, evidentemente, con l'attenzione costante che si deve prestare ad un bambino piccolo. L'altra questione è relativa alla collocazione dell'orario di lavoro stabilita dalla sentenza. E' vero che secondo l'art. 10 il giudice, nel fissare tale collocazione non specificata nel contratto, deve tener conto non solo delle responsabilità familiari del lavoratore, ma anche delle esigenze del datore di lavoro;
ed è vero altresì, in quanto dato pacifico, che il call center gestito dalla cooperativa appellante si deve svolgere su tutta la giornata, non solo di mattina, e anche di domenica. Tuttavia, il Tribunale ha tenuto conto della necessità datoriale di coprire anche le domeniche mattina;
per i giorni dal lunedì al sabato, la non ha allegato la ragione per cui sarebbe necessario che Pt_1 CP_1 fosse impiegata anche in turni pomeridiani;
per quale motivo, cioè, non siano sufficienti gli altri dipendenti.
4. Il terzo motivo è pure da rigettare. Una “clausola elastica” presuppone necessariamente che sia indicato nel contratto l'orario di lavoro normale (l'art. 5 richiede un'indicazione
“puntuale”); in mancanza, non si saprebbe neppure rispetto a quale orario il datore possa disporre variazioni, con ciò che ne consegue in punto di preavviso e di compensazioni. Non essendovi nel contratto di tale indicazione, è nulla la clausola che prevede genericamente: CP_1
“… Il datore di lavoro ed il lavoratore con specifico patto allegato alla presente, concordano la possibilità di diversa collocazione temporale della prestazione stabilita nel presente contratto individuale di lavoro, ferma restando la durata complessiva dell'orario di lavoro”; il patto allegato si limita a riportare il preavviso di due giorni previsto dall'art. 6 quinto comma del d.lg. n.
81/2015. Ulteriore profilo di nullità, per quanto non evidenziato in sentenza, sta nel fatto che la suddetta clausola non rispetta la regolamentazione contenuta nel contratto collettivo del commercio, pacificamente applicato al rapporto, cioè non prevede una compensazione economica né indica le ragioni produttive che giustificano l'elasticità richiesta al lavoratore.
5. Orbene, come ogni nullità, anche questa prescinde dalla consapevolezza che le parti abbiano del contenuto della pattuizione e dalla volontarietà della pattuizione stessa. Non ha nessun rilievo, in altre parole, che si sia liberamente impegnata, all'atto dell'assunzione, a CP_1 prestare attività lavorativa in modo genericamente “elastico”, perché tale impegno è nullo.
6. Né si può ravvisare mala fede nel suo comportamento Essa ha semplicemente esercitato la facoltà di recesso prevista nel suddetto patto allegato, in presenza di una delle situazioni ivi elencate (in particolare le “esigenze di carattere familiare”). Che lo abbia fatto solo il 28 gennaio
2022, cioè a distanza di quasi sette anni dall'assunzione, dipende con evidenza dal fatto che nel marzo 2021 – incontestatamente - le è nato un figlio, con la conseguente necessità, trascorso il periodo di congedo, di conciliare l'impegno lavorativo con l'assistenza al neonato.
Per questo stesso motivo deve escludersi l'applicabilità dell'art. 1227 c.c., che presuppone un comportamento colposo del danneggiato.
7. Il quarto motivo è infondato perché la “messa in mora” di cui parla l'appellante è, in realtà,
l'offerta della prestazione lavorativa che deve fare il lavoratore part-time quando rivendica il diritto al passaggio al tempo pieno (art. 10 comma 1 d.lg. n. 81/2015), nonchè l'offerta necessaria in altri altri casi – elencati dalla stessa difesa della nella memoria di Pt_1 costituzione in primo grado - caratterizzati da mancanza della prestazione di lavoro per motivi imputabili al datore. Certamente in queste ipotesi, per il principio di sinallagmaticità, il lavoratore deve aver offerto la prestazione per aver diritto alla retribuzione, ma sono ipotesi estranee al caso in esame.
8. Sono invece parzialmente fondati il quinto ed il sesto motivo, che mescolano censure sulla prova e sulla quantificazione del danno a doglianze già contenute nei motivi precedenti.
Quanto alla prova, correttamente il Tribunale ha richiamato quanto già stabilito dalla Corte di
Cassazione circa il carattere sanzionatorio della “ulteriore somma a titolo di risarcimento del danno” dovuta in base all'art. 10 ultimo comma d.lg. n. 81/2015, che quindi non richiede la dimostrazione di un pregiudizio specifico (Cass. 6 aprile 2021 n. 9229; Cass. 4 maggio 2915 n.
8882).
9. Ha ragione invece l'appellante nel lamentare che il Tribunale non ha enunciato chiaramente il criterio utilizzato per la quantificazione della somma. L'ammontare è stato determinato dal giudice nel 30% della retribuzione percepita fin dall'assunzione, percentuale superiore a quella domandata per tale titolo dalla lavoratrice stessa nelle conclusioni del ricorso di primo grado, che è del 20%.
10. Si reputa giustificato quindi riformare la sentenza riducendo al 20% la quota di retribuzione, senza tuttavia diminuirla ulteriormente tenuto conto dell'importanza delle esigenze familiari esposte da a sostegno della sua domanda, della cui sussistenza non vi è motivo CP_1 di dubitare, dal momento che non è contestata né la nascita del figlio nel marzo 2021, né l'orario dell'asilo nido, né l'attività del marito di di agente di commercio. Le percentuali più basse CP_1 stabilite nelle sentenze di merito citate dall'appellante, rese su casi simili, non possono essere prese a confronto perché riguardano lavoratori che, invece, non avevano dedotto nessun pregiudizio specifico alla loro vita quotidiana;
una di esse, inoltre, (Corte d'Appello di Milano 16 luglio 2019 n. 1115) ha ad oggetto un rapporto a tempo parziale in cui i turni venivano comunicati annualmente, anziché ogni settimana o ogni quindici giorni come nel caso in esame,
e quindi il disagio era molto più contenuto. 11. L'accoglimento solo parziale dell'appello giustifica la compensazione per un quarto delle spese dei due gradi di giudizio e la condanna dell'appellante alla rifusione dei restanti tre quarti in favore di liquidate come in dispositivo in relazione al valore indeterminato della causa CP_1 ed all'attività processuale svolta.
P.Q.M.
la Corte
accoglie per quanto di ragione l'appello proposto dalla avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Firenze, Sezione lavoro, del 10 giugno 2024 n. 613 e, in parziale riforma della stessa, che conferma per il resto, riduce l'indennità risarcitoria al 20% della retribuzione percepita a far data dal 13 luglio 2015; compensa per un quarto le spese dei due gradi e condanna l'appellante alla rifusione dei restanti tre quarti in favore dell'appellato, che liquida in euro 1.875 per il primo grado ed euro
4.100 per il secondo grado, oltre al 15% per spese forfettarie, iva e Cpf.
Firenze, 30 settembre 2025
l'estensore la presidente dott.ssa Paola Mazzeo dott.ssa Maria Lorena Papait