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Articolo 28 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
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Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Articolo 28 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Versione
22 dicembre 1992
Art. 28. Entrata in vigore della legge 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Entrata in vigore il 22 dicembre 1992
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