Art. 28. Entrata in vigore della legge 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo 28 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Articolo 27
- Legge 19 dicembre 1992, n. 489
Articolo 28 della Legge 19 dicembre 1992, n. 489
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22 dicembre 1992
22 dicembre 1992