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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/01/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9825 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Francesco Mascia e Manuela
Carcangiu, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(SU) il 15/06/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Chiara Loi
e Edulcia Piras, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 04/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Domusnovas.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04/05/2013 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Domusnovas, anno 2013, numero 1, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Domusnovas (SU) in data 4.5.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Domusnovas al n. 1, parte II, serie A anno
2013, tra il sig. e la sig.ra , ordinando Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Domusnovas (SU), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2) La casa coniugale continuerà ad essere abitata dal Sig. che Controparte_1 si impegna, unitamente alla sig.ra a mettere in vendita l'immobile, Pt_1 concordare il prezzo di vendita e ripartire il ricavato al 50%.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 9825 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2024, promossa da
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Francesco Mascia e Manuela
Carcangiu, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(SU) il 15/06/1978, elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Chiara Loi
e Edulcia Piras, che lo rappresentano e difendono per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 04/05/2013, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Domusnovas.
Pag. 1 di 2 Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
04/05/2013 tra e , trascritto presso il registro Parte_1 Controparte_1 dello stato civile del Comune di Domusnovas, anno 2013, numero 1, parte 2, serie
A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Domusnovas (SU) in data 4.5.2013, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Domusnovas al n. 1, parte II, serie A anno
2013, tra il sig. e la sig.ra , ordinando Controparte_1 Parte_1 all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Domusnovas (SU), a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza.
2) La casa coniugale continuerà ad essere abitata dal Sig. che Controparte_1 si impegna, unitamente alla sig.ra a mettere in vendita l'immobile, Pt_1 concordare il prezzo di vendita e ripartire il ricavato al 50%.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 30/01/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 2 di 2