TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 13/02/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 339/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale” promosso da:
nata a [...] il [...], C.F Parte_1
, residente a [...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ricotta, presso il cui studio in Corso
Garibaldi a Serradifalco è elettivamente domiciliata.
Ricorrente
CONTRO
nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...] a Canicattì. C.F._2
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.01.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.02.2024, chiedeva l'adozione Parte_1 dei provvedimenti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento del figlio minorenne, , nato a [...] il [...] dalla Persona_1
relazione intrattenuta con il resistente tra il 2009 e fino al 2012.
La ricorrente precisava che, fin dalla nascita del figlio, aveva vissuto con il piccolo presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Via Papa Per_1
Giovanni XIII n.°24 a Serradifalco, che aveva stabilito quale propria residenza mentre dopo l'interruzione della relazione con il sig. , CP_1
questi incontrava il figlio in modo irregolare, senza concordare previamente date e orari delle visite.
Nel corso del tempo, i rapporti con il sig. , come dedotto dalla CP_1
sig.ra , subivano un progressivo deterioramento tanto che il padre Pt_1
non contribuiva più al mantenimento del figlio di cui lei si faceva interamente carico con l'aiuto dei suoi genitori. Il disinteresse del padre per le sorti del figlio culminava nel 2022 con l'interruzione di qualsivoglia rapporto e contatto anche solo telefonico sia con la stessa ricorrente che con il figlio.
La completa indifferenza del padre e l'impossibilità di contattarlo rendeva oltremodo difficile ogni scelta e decisione nell'interesse del figlio rimasto privo anche della carta di identità restando privi di riscontri gli inviti rivolti al sig. a recarsi presso gli uffici del Comune per il rilascio di tale CP_1
documento.
Tenuto conto di quanto sopra, la ricorrente rappresentava la necessità di essere economicamente coadiuvata nella crescita del figlio e soprattutto di essere nelle condizioni di potere assumere le decisioni in favore del figlio senza la necessità di attendere l'autorizzazione del padre, ormai irreperibile.
Concludeva la ricorrente chiedendo che venisse disposto in suo favore l'affido esclusivo “rafforzato” del figlio minore, al fine di potere adempiere a tutte le esigenze dello stesso senza l'intervento del padre, attesa la impossibilità di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Inoltre, chiedeva obbligarsi il resistente alla corresponsione di una somma, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, in favore della ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Il ricorso introduttivo stante la irreperibilità del resistente al suo indirizzo di residenza (cfr. relata di notifica del ricorso notificato depositata il 16/4/2024) veniva notifica con le forme e modalità di cui all'art. 143 c.p.c.
Con istanza del 27.3.2024, la ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 473bis.15
c.p.c., di essere autorizzata a richiedere all'ufficio anagrafe del Comune di
Serradifalco il documento di identità del figlio, nonché di essere altresì autorizzata a sottoscrivere le autorizzazioni necessarie al minore, al fine di poter partecipare ad un viaggio di istruzione organizzato dalla scuola frequentata dal minore.
Con decreto del 4.4.2024, il giudice accoglieva l'istanza della ricorrente, autorizzando la stessa a richiedere, anche in luogo del padre, il rilascio della carta di identità e a prestare le autorizzazioni necessarie per consentire al figlio di partecipare al viaggio di istruzione.
All'udienza del 17.4.2024, veniva sentita la ricorrente, la quale confermava quanto affermato in ricorso introduttivo, precisando di non avere notizie del sig. dal giugno del 2022. CP_1
Con ordinanza ex art 473 bis.22 c.p.c. del 10.6.2024, il giudice, valutate le circostanze emerse nel corso nel giudizio, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 337 quater c.c., affidava in via esclusiva alla madre il minore
. Persona_1 All'udienza del 14.1.2025, veniva ascoltato il minore, il quale confermava di non avere più alcun contatto, neppure telefonico con il padre sin dal giorno della sua prima comunione, nel giugno del 2022, di avere un buon rapporto con i nonni paterni e di aver preso atto dell'assenza e allontanamento del padre pur manifestando il disagio per un così repentino abbandono e interruzione dei rapporti. Affermava, infine, di avere un buon rapporto con la madre e il compagno di quest'ultima.
Nel corso della medesima udienza, in cui non compariva il convenuto per rendere il disposto interrogatorio formale, la ricorrente concludeva chiedendo acccogliersi le conclusioni di cui al ricorso.
Il resistente, , ritualmente evocato in giudizio non si Controparte_1
costituiva e se ne deve dichiarare , pertanto, la contumacia.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, accogliersi.
In punto di diritto si osserva che l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori rappresenta la regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi della prole e ciò in considerazione del primario interesse dei figli ad avere rapporti stabili e significativi con entrambe le figure genitoriali le quali dovranno continuare a farsi carico della responsabilità genitoriale. L'affidamento esclusivo è giustificato soltanto nei casi in cui sia provato che l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per l'interesse dei figli così da pregiudicarne l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico. A tal riguardo deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte
Regolatrice a cui questo Tribunale intende dare continuità secondo cui: “In tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve rispettare il criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, favorendo il genitore che sembri il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla scissione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr.
Cass. Civ. 2022 n. 38005). Rilevano in tal senso fattori quali l'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o il suo sostanziale disinteresse per le sue complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione dovendo prediligersi l'affidamento esclusivo mentre, concorrendo i predetti fattori, deriverebbe per il figlio un concreto pregiudizio da un possibile affidamento condiviso, in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse per l'assenza, morale e materiale, di uno dei genitori e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore del figlio (cfr. in questo senso
Tribunale Torino sez. VII, 20/01/2023, n.205).
Tali presupposti si rinvengono nella vicenda posta all'attenzione di questo
Tribunale.
Il padre del minore e odierno convenuto è di fatto ormai una figura assente dalla vita del figlio e ciò sin dal giugno del 2022, data a partire dalla quale ha interrotto ogni forma di rapporto con il figlio e con la madre odierna ricorrente e senza alcuna apparente ragione e motivo. Tali circostanze possono ritenersi comprovate non solo dalle dichiarazioni rese in sede di ascolto dalla ricorrente ma anche dalle dichiarazioni rese dal minore nel corso del suo ascolto e, infine, comprovate dalla mancata comparizione del resistente all'udienza prevista per l'assunzione del suo interrogatorio formale.
La sostanziale irreperibilità del resistente è ulteriormente dimostrata dalla impossibilità di provvedere con le forme ordinarie alla notifica del ricorso e dell'ordinanza istruttoria a cui invece la parte ha dovuto attendere ricorrendo alle forme e modalità previste per la notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ex art. 143 c.p.c.
Alla mancanza di rapporti e contatti tra il resistente e il figlio e la stessa ricorrente si è accompagnato anche il totale disinteresse per le esigenze materiali del minore a cui ha provveduto la sola ricorrente atteso che il genitore contumace ha omesso, ormai da anni, il versamento di alcun contributo mentre per ovviare al mancato consenso del padre la ricorrente ha dovuto fare ricorso al Tribunale per ottenere il rilascio della carta di identità del figlio.
In ragione di quanto sopra evidenziato deve, pertanto, ritenersi che l'affido condiviso, stante la conclamata assenza e irreperibilità di fatto del sig.
il quale ha di fatto abdicato al suo ruolo genitoriale, Controparte_1
risulta essere certamente pregiudizievole per gli interessi del figlio minore,
e tale da escludere , ai sensi dell'art. 337 quater Cod. Persona_1
Civ., anche la partecipazione all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per il minore e che dovranno, invece, interamente rimettersi alla madre come, peraltro motivatamente richiesto dalla parte.
Si ritiene inoltre, che stante la ormai acclarata lontananza e assenza del padre nulla può disporsi a proposito del diritto di visita il cui ripristino, eventuale, non potrà che subordinarsi ad una esplicita istanza di parte.
Per quanto concerne le statuizioni di carattere economico, la richiesta della ricorrente, di porre a carico del resistente contumace un contributo per il mantenimento del figlio minore deve accogliersi, trattandosi di un obbligo che discende dalla stessa filiazione e previsto dall'art. 337 ter Cod. Civ. quanto alla misura di detto contributo, in assenza di indicazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale del genitore convenuto, deve confermarsi l'importo già previsto con l'ordinanza interinale di € 150,00 oltre alla metà delle spese straordinarie, determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 339/2024 R.G.A.C.: affida in via esclusiva il figlio minore, , nato a [...] il 19 Persona_1
febbraio 2011, alla madre, Parte_1
dispone che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso minore;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese la somma di euro Parte_1
150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre alla metà delle spese straordinarie determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
condanna al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida, in favore della ricorrente, in complessivi € 4000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA , come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Sezione Civile composto dai sigg.ri Magistrati: dott.ssa Gabriella Canto Presidente dott. Marcello Testaquatra Giudice dott. Calogero D. Cammarata Giudice rel. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 339/2024 R.G.A.C., avente ad oggetto: “ricorso per la regolamentazione della responsabilità genitoriale” promosso da:
nata a [...] il [...], C.F Parte_1
, residente a [...] C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Vincenzo Ricotta, presso il cui studio in Corso
Garibaldi a Serradifalco è elettivamente domiciliata.
Ricorrente
CONTRO
nato ad [...] il [...] (C.F. Controparte_1
), residente in [...] a Canicattì. C.F._2
Resistente contumace e con l'intervento del Pubblico Ministero.
Interveniente necessario
CONCLUSIONI: All'udienza del 14.01.2025, parte ricorrente ha precisato le conclusioni riportandosi al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero nulla ha osservato .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 23.02.2024, chiedeva l'adozione Parte_1 dei provvedimenti riguardanti l'affidamento ed il mantenimento del figlio minorenne, , nato a [...] il [...] dalla Persona_1
relazione intrattenuta con il resistente tra il 2009 e fino al 2012.
La ricorrente precisava che, fin dalla nascita del figlio, aveva vissuto con il piccolo presso l'abitazione dei propri genitori, sita in Via Papa Per_1
Giovanni XIII n.°24 a Serradifalco, che aveva stabilito quale propria residenza mentre dopo l'interruzione della relazione con il sig. , CP_1
questi incontrava il figlio in modo irregolare, senza concordare previamente date e orari delle visite.
Nel corso del tempo, i rapporti con il sig. , come dedotto dalla CP_1
sig.ra , subivano un progressivo deterioramento tanto che il padre Pt_1
non contribuiva più al mantenimento del figlio di cui lei si faceva interamente carico con l'aiuto dei suoi genitori. Il disinteresse del padre per le sorti del figlio culminava nel 2022 con l'interruzione di qualsivoglia rapporto e contatto anche solo telefonico sia con la stessa ricorrente che con il figlio.
La completa indifferenza del padre e l'impossibilità di contattarlo rendeva oltremodo difficile ogni scelta e decisione nell'interesse del figlio rimasto privo anche della carta di identità restando privi di riscontri gli inviti rivolti al sig. a recarsi presso gli uffici del Comune per il rilascio di tale CP_1
documento.
Tenuto conto di quanto sopra, la ricorrente rappresentava la necessità di essere economicamente coadiuvata nella crescita del figlio e soprattutto di essere nelle condizioni di potere assumere le decisioni in favore del figlio senza la necessità di attendere l'autorizzazione del padre, ormai irreperibile.
Concludeva la ricorrente chiedendo che venisse disposto in suo favore l'affido esclusivo “rafforzato” del figlio minore, al fine di potere adempiere a tutte le esigenze dello stesso senza l'intervento del padre, attesa la impossibilità di un esercizio condiviso della responsabilità genitoriale.
Inoltre, chiedeva obbligarsi il resistente alla corresponsione di una somma, nella misura ritenuta congrua dal Tribunale, in favore della ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento del figlio.
Il ricorso introduttivo stante la irreperibilità del resistente al suo indirizzo di residenza (cfr. relata di notifica del ricorso notificato depositata il 16/4/2024) veniva notifica con le forme e modalità di cui all'art. 143 c.p.c.
Con istanza del 27.3.2024, la ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 473bis.15
c.p.c., di essere autorizzata a richiedere all'ufficio anagrafe del Comune di
Serradifalco il documento di identità del figlio, nonché di essere altresì autorizzata a sottoscrivere le autorizzazioni necessarie al minore, al fine di poter partecipare ad un viaggio di istruzione organizzato dalla scuola frequentata dal minore.
Con decreto del 4.4.2024, il giudice accoglieva l'istanza della ricorrente, autorizzando la stessa a richiedere, anche in luogo del padre, il rilascio della carta di identità e a prestare le autorizzazioni necessarie per consentire al figlio di partecipare al viaggio di istruzione.
All'udienza del 17.4.2024, veniva sentita la ricorrente, la quale confermava quanto affermato in ricorso introduttivo, precisando di non avere notizie del sig. dal giugno del 2022. CP_1
Con ordinanza ex art 473 bis.22 c.p.c. del 10.6.2024, il giudice, valutate le circostanze emerse nel corso nel giudizio, e ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 337 quater c.c., affidava in via esclusiva alla madre il minore
. Persona_1 All'udienza del 14.1.2025, veniva ascoltato il minore, il quale confermava di non avere più alcun contatto, neppure telefonico con il padre sin dal giorno della sua prima comunione, nel giugno del 2022, di avere un buon rapporto con i nonni paterni e di aver preso atto dell'assenza e allontanamento del padre pur manifestando il disagio per un così repentino abbandono e interruzione dei rapporti. Affermava, infine, di avere un buon rapporto con la madre e il compagno di quest'ultima.
Nel corso della medesima udienza, in cui non compariva il convenuto per rendere il disposto interrogatorio formale, la ricorrente concludeva chiedendo acccogliersi le conclusioni di cui al ricorso.
Il resistente, , ritualmente evocato in giudizio non si Controparte_1
costituiva e se ne deve dichiarare , pertanto, la contumacia.
Il ricorso è fondato e deve, pertanto, accogliersi.
In punto di diritto si osserva che l'affidamento condiviso dei figli minori a entrambi i genitori rappresenta la regola generale, derogabile solo laddove tale affidamento sia contrario agli interessi della prole e ciò in considerazione del primario interesse dei figli ad avere rapporti stabili e significativi con entrambe le figure genitoriali le quali dovranno continuare a farsi carico della responsabilità genitoriale. L'affidamento esclusivo è giustificato soltanto nei casi in cui sia provato che l'affidamento condiviso sia pregiudizievole per l'interesse dei figli così da pregiudicarne l'equilibrio e lo sviluppo psico- fisico. A tal riguardo deve richiamarsi il principio affermato dalla Corte
Regolatrice a cui questo Tribunale intende dare continuità secondo cui: “In tema di affidamento dei figli minori, il giudice deve rispettare il criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, favorendo il genitore che sembri il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla scissione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore. L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore” (cfr.
Cass. Civ. 2022 n. 38005). Rilevano in tal senso fattori quali l'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o il suo sostanziale disinteresse per le sue complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione dovendo prediligersi l'affidamento esclusivo mentre, concorrendo i predetti fattori, deriverebbe per il figlio un concreto pregiudizio da un possibile affidamento condiviso, in caso di necessità di adozione di decisioni nel suo interesse per l'assenza, morale e materiale, di uno dei genitori e, quindi, difficilmente in grado di collaborare nell'interesse superiore del figlio (cfr. in questo senso
Tribunale Torino sez. VII, 20/01/2023, n.205).
Tali presupposti si rinvengono nella vicenda posta all'attenzione di questo
Tribunale.
Il padre del minore e odierno convenuto è di fatto ormai una figura assente dalla vita del figlio e ciò sin dal giugno del 2022, data a partire dalla quale ha interrotto ogni forma di rapporto con il figlio e con la madre odierna ricorrente e senza alcuna apparente ragione e motivo. Tali circostanze possono ritenersi comprovate non solo dalle dichiarazioni rese in sede di ascolto dalla ricorrente ma anche dalle dichiarazioni rese dal minore nel corso del suo ascolto e, infine, comprovate dalla mancata comparizione del resistente all'udienza prevista per l'assunzione del suo interrogatorio formale.
La sostanziale irreperibilità del resistente è ulteriormente dimostrata dalla impossibilità di provvedere con le forme ordinarie alla notifica del ricorso e dell'ordinanza istruttoria a cui invece la parte ha dovuto attendere ricorrendo alle forme e modalità previste per la notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti ex art. 143 c.p.c.
Alla mancanza di rapporti e contatti tra il resistente e il figlio e la stessa ricorrente si è accompagnato anche il totale disinteresse per le esigenze materiali del minore a cui ha provveduto la sola ricorrente atteso che il genitore contumace ha omesso, ormai da anni, il versamento di alcun contributo mentre per ovviare al mancato consenso del padre la ricorrente ha dovuto fare ricorso al Tribunale per ottenere il rilascio della carta di identità del figlio.
In ragione di quanto sopra evidenziato deve, pertanto, ritenersi che l'affido condiviso, stante la conclamata assenza e irreperibilità di fatto del sig.
il quale ha di fatto abdicato al suo ruolo genitoriale, Controparte_1
risulta essere certamente pregiudizievole per gli interessi del figlio minore,
e tale da escludere , ai sensi dell'art. 337 quater Cod. Persona_1
Civ., anche la partecipazione all'adozione delle decisioni di maggiore interesse per il minore e che dovranno, invece, interamente rimettersi alla madre come, peraltro motivatamente richiesto dalla parte.
Si ritiene inoltre, che stante la ormai acclarata lontananza e assenza del padre nulla può disporsi a proposito del diritto di visita il cui ripristino, eventuale, non potrà che subordinarsi ad una esplicita istanza di parte.
Per quanto concerne le statuizioni di carattere economico, la richiesta della ricorrente, di porre a carico del resistente contumace un contributo per il mantenimento del figlio minore deve accogliersi, trattandosi di un obbligo che discende dalla stessa filiazione e previsto dall'art. 337 ter Cod. Civ. quanto alla misura di detto contributo, in assenza di indicazioni sulla situazione reddituale e patrimoniale del genitore convenuto, deve confermarsi l'importo già previsto con l'ordinanza interinale di € 150,00 oltre alla metà delle spese straordinarie, determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta. Le spese del giudizio seguono la soccombenza del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 339/2024 R.G.A.C.: affida in via esclusiva il figlio minore, , nato a [...] il 19 Persona_1
febbraio 2011, alla madre, Parte_1
dispone che le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale potranno essere assunte dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dello stesso minore;
pone a carico di l'obbligo di versare in favore di Controparte_1
entro il giorno cinque di ogni mese la somma di euro Parte_1
150,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, oltre alla metà delle spese straordinarie determinate avuto riguardo al protocollo di intesa sottoscritto nell'ottobre del 2018 dal Presidente del Tribunale di Caltanissetta con il
Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta;
condanna al pagamento delle spese del giudizio che Controparte_1
liquida, in favore della ricorrente, in complessivi € 4000,00 oltre al rimborso delle spese forfettarie, IVA e CPA , come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 17 gennaio 2025.
Il Presidente
Il Giudice rel. Gabriella Canto
Calogero D. Cammarata