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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 20/10/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2826/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR OR Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
AR IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via De Nicola n. 171, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MO Parte_2 C.F._2
CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Ripa di Seravezza (LU), via della Chiusa n. 148, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_3 C.F._3
MO CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Ripa di Seravezza (LU), via della Chiusa n. 148, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed in Camaiore il 09/07/1988, ed ordinare al Parte_1 Parte_2 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza nei pubblici registri, a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di
1 Camaiore al n. 59 parte 2 Serie A anno 1998 Comune di Camaiore ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze;
2) venga revocato l'assegno di mantenimento a carico di previsto in favore della Parte_1 moglie , che sarà definitivamente sostituito, con l'espresso consenso della medesima, Parte_2 con un assegno divorzile una tantum di importo complessivo e definitivo di euro 2.000,00 (euro duemila,00), da corrispondersi entro la data dell'udienza per la comparizione dei coniugi che sarà fissata;
3) venga revocato l'assegno di mantenimento a carico di previsto in favore della Parte_1 figlia , che si dichiara economicamente indipendente, così come dichiara di non Parte_3 aver nulla a pretendere per pagamenti di mensilità di mantenimento pregresse, mancati pregressi aggiornamenti ISTAT e spese straordinarie;
4) patto e condizione essenziale per la risoluzione di ogni aspetto della crisi matrimoniale, risulta essere: a) il passaggio di proprietà, entro e non oltre il mese di giugno 2025, dell'autovettura Toyota Yaris, targata GF591DC, dal sig. – venditore/donante alla figlia , Parte_1 Parte_3 acquirente/donataria; b) la restituzione da parte del sig. alla sig.ra del collier in oro Parte_1 Parte_2 di proprietà di quest'ultima. I signori e dichiarano altresì che il presente accordo Parte_1 Parte_2 patrimoniale – pagamento assegno divorzile una tantum di euro duemila,00 ed il passaggio di proprietà dell'autovettura Toyota Yaris, targata GF591DC, in capo alla figlia – è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi dell'unione ed ai fini della compiuta ed integrale definizione di qualsivoglia rapporto – anche economico – fra i ricorrenti, conseguente, connesso o dipendente dal matrimonio. È pertanto attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 L. 74/87, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.99 e come confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012. Le parti pertanto esonerano il Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico competente da ogni sua ingerenza o responsabilità;
5) i ricorrenti danno atto di aver definitivamente regolamentato i loro rapporti economici e di nulla avere al riguardo a pretendente l'uno nei confronti dell'altro, nemmeno a titolo di arretrati per pagamenti di mensilità di mantenimento pregresse e mancati pregressi aggiornamenti ISTAT;
5) entrambi i ricorrenti si prestano mutuo consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
6) i coniugi espressamente e definitivamente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza, prestandone entrambi piena e totale acquiescenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 9/7/1988, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
13/2/1994) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - Pt_3 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Camaiore (LU) in data 9/7/1988, debitamente Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 59, Parte II, Serie A, dell'Anno 1988; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento del bene mobile registrato Toyota Yaris, targato GF591DC, da formalizzarsi nelle competenti sedi;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore
AR OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. AR OR Presidente estensore Dott.ssa Michela Boi Giudice Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 1/10/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 19/6/2025 da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato Parte_1 C.F._1
AR IN ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Lido di Camaiore (LU), via De Nicola n. 171, giusta procura in atti e
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avvocato MO Parte_2 C.F._2
CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Ripa di Seravezza (LU), via della Chiusa n. 148, giusta procura in atti e
(C.F. , con il patrocinio dell'Avvocato Parte_3 C.F._3
MO CC ed elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Ripa di Seravezza (LU), via della Chiusa n. 148, giusta procura in atti con
l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: divorzio su domanda congiunta - cessazione degli effetti civili del matrimonio con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra ed in Camaiore il 09/07/1988, ed ordinare al Parte_1 Parte_2 competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza nei pubblici registri, a margine dell'atto di matrimonio trascritto presso gli Uffici di Stato Civile del Comune di
1 Camaiore al n. 59 parte 2 Serie A anno 1998 Comune di Camaiore ai seguenti patti e condizioni:
1) i coniugi vivranno separati, sotto il più ampio profilo, libero ciascuno di fissare ove lo ritiene opportuno la propria residenza, senza reciproche interferenze;
2) venga revocato l'assegno di mantenimento a carico di previsto in favore della Parte_1 moglie , che sarà definitivamente sostituito, con l'espresso consenso della medesima, Parte_2 con un assegno divorzile una tantum di importo complessivo e definitivo di euro 2.000,00 (euro duemila,00), da corrispondersi entro la data dell'udienza per la comparizione dei coniugi che sarà fissata;
3) venga revocato l'assegno di mantenimento a carico di previsto in favore della Parte_1 figlia , che si dichiara economicamente indipendente, così come dichiara di non Parte_3 aver nulla a pretendere per pagamenti di mensilità di mantenimento pregresse, mancati pregressi aggiornamenti ISTAT e spese straordinarie;
4) patto e condizione essenziale per la risoluzione di ogni aspetto della crisi matrimoniale, risulta essere: a) il passaggio di proprietà, entro e non oltre il mese di giugno 2025, dell'autovettura Toyota Yaris, targata GF591DC, dal sig. – venditore/donante alla figlia , Parte_1 Parte_3 acquirente/donataria; b) la restituzione da parte del sig. alla sig.ra del collier in oro Parte_1 Parte_2 di proprietà di quest'ultima. I signori e dichiarano altresì che il presente accordo Parte_1 Parte_2 patrimoniale – pagamento assegno divorzile una tantum di euro duemila,00 ed il passaggio di proprietà dell'autovettura Toyota Yaris, targata GF591DC, in capo alla figlia – è elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi dell'unione ed ai fini della compiuta ed integrale definizione di qualsivoglia rapporto – anche economico – fra i ricorrenti, conseguente, connesso o dipendente dal matrimonio. È pertanto attratto nell'ambito impositivo di cui all'art. 19 L. 74/87, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.99 e come confermato dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 27/E del 21 giugno 2012. Le parti pertanto esonerano il Conservatore del Pubblico Registro Automobilistico competente da ogni sua ingerenza o responsabilità;
5) i ricorrenti danno atto di aver definitivamente regolamentato i loro rapporti economici e di nulla avere al riguardo a pretendente l'uno nei confronti dell'altro, nemmeno a titolo di arretrati per pagamenti di mensilità di mantenimento pregresse e mancati pregressi aggiornamenti ISTAT;
5) entrambi i ricorrenti si prestano mutuo consenso al rilascio o al rinnovo dei rispettivi passaporti;
6) i coniugi espressamente e definitivamente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza, prestandone entrambi piena e totale acquiescenza».
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Camaiore (LU) il 9/7/1988, dal quale sono nati i due figli (nato il Per_1
13/2/1994) e (nata il [...]), entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti - Pt_3 hanno congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte. Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
2 Il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione dei coniugi è stato comunicato al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto. Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n. 898. Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse dei figli, maggiorenni ed economicamente autosufficienti, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento. La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti. In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra
[...]
e in Camaiore (LU) in data 9/7/1988, debitamente Parte_1 Parte_2 trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Camaiore (LU) all'Atto Numero 59, Parte II, Serie A, dell'Anno 1988; b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) PRENDE ATTO dell'accordo avente ad oggetto il trasferimento del bene mobile registrato Toyota Yaris, targato GF591DC, da formalizzarsi nelle competenti sedi;
d) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
e) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Camaiore (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, l'1/10/2025.
Il Presidente estensore
AR OR
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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