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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 04/08/2025, n. 291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 291 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Valentina Pierri giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 663/2025 avente ad oggetto separazione personale dei coniugi azionato, con domanda congiunta, da nato ad [...] Parte_1
il 27.10.1951, C.F. e nata ad [...] il C.F._1 Parte_2
5.11.1952, C.F. , rappresentati e difesi, come da procura in atti, dall'avv. C.F._2
Marilena Della Sala ed elettivamente domiciliati in Avellino alla via Fosso S. Lucia n. 6;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. in data 7.04.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 30.03.2025 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la separazione personale dei coniugi alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio il 7.01.1973 e che dall'unione coniugale sono nati tre figli il 28.07.1973, il 1.09.1976 e il 22.06.1978, hanno esposto di essere Persona_1 Per_2 Per_3
separati di fatto dal mese di gennaio 2011.
Con note scritte depositate per l'udienza del 26.06.2025 le parti si sono riportate alle condizioni indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
Orbene, la domanda di separazione deve essere accolta alle condizioni di cui al ricorso introduttivo del presente procedimento non risultando contrarie alle norme imperative e all'interesse dei figli con compensazione delle spese di lite.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione proposta dalle parti, così provvede:
- omologa la separazione dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni di cui al ricorso;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 17.07.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
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